Articolo 2 della Legge 5 agosto 1978, n. 484
Articolo 1Articolo 3
Versione
27 agosto 1978
Art. 2.
A decorrere dal quindicesimo giorno successivo all'entrata in vigore della presente legge, coloro che hanno diritto all'assistenza farmaceutica in virtu' di assicurazione obbligatoria sono tenuti a corrispondere una quota del prezzo di vendita al pubblico dei farmaci non compresi nell'elenco dei medicinali esenti, nonche' del prezzo di vendita dei galenici officinali, nella seguente misura:
a) per ogni confezione di specialita' medicinale di prezzo sino a L. 1.000: L. 200;
b) per ogni confezione di specialita' medicinale di prezzo superiore a L. 1.000 sino a L. 3.000: L. 400;
c) per ogni confezione di specialita' medicinale di prezzo superiore a L. 3.000: L. 600.
Le quote di cui al precedente comma in regime di assistenza diretta sono versate dagli assistiti al farmacista all'atto del prelievo del medicinale e sono escluse dal rimborso in regime di assistenza indiretta.
Entrata in vigore il 27 agosto 1978
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente