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Sentenza 3 dicembre 2024
Sentenza 3 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tempio Pausania, sentenza 03/12/2024, n. 271 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tempio Pausania |
| Numero : | 271 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Tempio Pausania
Sezione Lavoro
N.R.G. 223/2024
Il Giudice Maria Francesca Scala, all'udienza del 03/12/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
, ) rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv.to MORO ANTONIO ricorrente contro
), rappresentato e difeso dall'Avv.to CANU MARIA CP_1 P.IVA_1
ANTONIETTA resistente
OGGETTO: Ripetizione di indebito
Conclusioni le parti hanno concluso come da verbale di udienza;
RAGI ONI DI FAT TO E DI DIRIT TO DELLA DE CISIONE
Con ricorso depositato il 24/4/2024 ha evocato Parte_1
nanti il Tribunale di Tempio Pausania sez lavoro, l' per CP_1
chiedere:” Dichiarare non dovuti dal gli importi Parte_1
richiesti dall' per rimborso indennità di accompagnamento CP_1 versati dall'Ente dal 2019 al giugno 2023; - Dichiarare dovuta al l'indennità di accompagnamento perché in Parte_1
possesso dei requisiti sanitari così come riconosciuti dal 2018 e confermati dalla C TU in atti. - Condannare l' al CP_1
pagamento L'indennità di accompagnamento dal 01.06.23 ed al pagamento della pensione di inabilità dal 16.09.2019 al
01.05.2023. - Con vittoria di spese e compens i professionali”.
Ha dedotto di avere ricevuto comunicazione del 18.04.23 notificata il 29.04.23 dall' con la quale gli veniva CP_1
comunicato la riliquidazione della pensione con indicazione di un importo a debito di euro 8.281,54, e con successiva comunicazione del 05.05.2023, notificata il 11.05.23 l' gli CP_1
aveva chiesto la restituzione L'importo di euro 8.281,54 percepito indebitamente su la pensione di invalidità civile specificando che risultava percepita una prestazione non spettante.
Ha dedotto di avere impugnato la predetta decisione.
Ha affermato che in occasione L'accertamento sanitario del
11.07.18 era stato riconosciuto invalido con totale e permanente inabilità lavorativa al 100%, con impossibilità a deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore e gli veniva riconosciuta a decorrere dalla data del 01.07.18 la relativa indennità ;
Ha affermato che a seguito del verbale del 16.10.19 , redatto dalla Commissione Medica di OL L' , con il quale, in CP_1
sede di revisione programmata, veniva ridotta la precedente
Pag. 2 di 7 invalidità in precedenza riconosciuta aveva proposto ricorso ai sensi L'art. 445 bis cpc ed il CTU aveva riconosciuto “lo status di invalido civile con riduzione della capacità lavorativa in misura pari al 100% in maniera continuativa dall'epoca della visita di revisione del 16 ottobre 2019” e che “il quadro patologico del signor “ realizzi un indubbio svantaggio Pt_1
sociale certamente induttivo di uno status di handicap, nel caso de quo in considerazione dei deficit psico -fisici riscontrati s i rendano necessari una continua sorveglianza da parte di figure di riferimento ed un intervento assistenziale permanente continuativo e globale tale da integrare la condizione di handicap grave”
Ha affermato di avere pertanto legittimante ed in buona fede continuato a percepire l'indennità di accompagnamento a lui riconosciute dal 2018 e i cui presupposti erano stati confermati in sede di accertamento sanitario , disposto ai sensi L'art. 445 bis cpc, dal Tribunale di Tempio Pausania e che l' Ente aveva provveduto a mantenere fermo l'assegno di mantenimento versando fino al maggio 2023 l'indennità di accompagnamento e provvedendo a non riconoscerla dal mese successivo versando invece la pensione di inabilità fino ad allora mai corrispos ta nonostante l'omologa in atti.
Si è costituito in giudizio l' e ha contestato la domanda del CP_1
ricorrente chiedendone il rigetto con il favore delle spese.
l , nel caso di specie sussiste il diritto di Controparte_2 CP_3
ripetizione delle somme indebitamente riscosse a titolo di
Pag. 3 di 7 indennità di accompagnamento, in quanto i presupposti e le ragioni giuridiche che lo avevano determinato erano ben noti al ricorrente a seguito di comunicazione del verbale sanitario con il quale veniva informato circa gli esiti della visita sanitaria di revis ione, circostanza non contestata dal ricorrente, ancora proponendo ricorso ai sensi L'art.445 bis c.p.c avverso la revoca.
Per l' , quindi, nessuna buona fede era riscontrabile da CP_3
parte del ricorrente.
La causa è stata istruita con documenti e all'udienza odierna è stata decisa, all'esito della Camera di Cons iglio, con sentenza e motivazione contestuale.
Il ricorso è infondato e non è meritevole di accoglimento.
La controversia in oggetto riguarda un indebito assistenziale, formatosi per l'erogazione a favore del ricorrente della prestazione (indennità di accompagnamento) dopo il
16/10/2019, data di accertamento del venir meno del requis ito sanitario alla prestazione.
La materia è stata oggetto di varie disposizioni succedutesi nel tempo, le quali hanno stabilito regimi divers i di ripetibilità a seconda della ragione (mancanza del requisito sanitario o superamento del requisito reddituale) che ha dato luogo all'indebito assistenziale.
Per quanto riguarda la mancanza dei requisiti sanitari, il comma
8 L'art. 37 della l. n. 448 del 1998 prevede che " In caso di accertata insussis tenza dei requisiti sanitari, il Ministero del
Pag. 4 di 7 tesoro, del bilancio e della programmazione economica dispone l'immediata sospensione L'erogazione del beneficio in godimento e provvede, entro i novanta giorni successivi, alla revoca delle provvidenze economiche a decorrere dalla data della visita di verifica".
La Suprema Corte ha stabilito, in tema di indebito assistenziale,
l'applicazione, in luogo della generale ed incondizionata regola civilistica della ripetibilità di cui all'art. 2033 c.c., di quella propria di tale sottosis tema che, in armonia con l'art. 38 Cost., esclude la ripetizione, quando vi s ia una situazione idonea a generare affidamento del percettore e la erogazione indebita non gli sia addebitabile (Cass. civ., Sez. VI - Lavoro, Ordinanza,
07/09/2021, n. 24133).
Nel caso che ci occupa, il venir meno del requis ito sanitario al
16/10/2019 lo si evince chiaramente dal verbale della visita
(doc. 7 di parte ricorrente), secondo cui " La Commissione
Medica riconosce l'interessato: “INVALIDO con riduzione permanente della capacità lavorativa dal 74% al 99% art. 2 e 13
L.118/71 e art 9 DL 509/88 Percentuale: 85% Data decorrenza:
16/10/2019
Tale verbale dà atto L'accertato venir meno del requis ito sanitario per l'indennità di accompagnamento, prestazione che, infatti, non è menzionata nelle conclusioni del predetto verbale
(non riportando la dicitura "con necessità di assistenza continua
(L. n. 18 del 1980)".
Pag. 5 di 7 Il ricorrente, quindi era stato posto nelle condizioni di apprendere la revoca L'indennità di accompagnamento per il venir meno del requis ito sanitario, e quindi anche di proporre ricorso giudiziale avverso l'esito L'accertamento sanitario;
Il CTU nominato a veva riconosciuto solamente “ lo status di invalido civile con riduzione della capacità lavorativa in mis ura pari al 100% in maniera continuativa dall'epoca della visita di revis ione del 16/10/2019,nonché il riconoscimento della status di handicap grave ex art. 3 comma 3 L.104/92, dall'epoca della visita di revisione del 16/10/2019.
La Suprema Corte ha inoltre precisato che "in tema di invalidità civile, la revoca dei relativi benefici assistenziali, produce i suoi effetti, per espressa previsione normativa, "dalla data della visita di verifica" ; e non dalla successiva data di comunicazione della revoca, restando irrilevante, altresì, la tardiva sospens ione delle pres tazioni;
ne consegue che devono essere restituiti tutti i ratei maturati dopo la visita di verifica" (cfr. Cass. Civ., Sez.
Lav., ord. 23 dicembre 2010, n. 26096)
Trattasi di condivisibili principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità che fanno coincidere il dies a quo della ripetibilità delle somme erogate per prestazioni assistenziali con la data L'accertamento L'ines istenza del relativo presupposto sanitario, dies a quo che, nella specie, risale alla visita di invalidità civile del 16/10/2019
Conclus ivamente, non potendosi invocare il principio L'affidamento incolpevole, ritiene questo giudicante che vada
Pag. 6 di 7 riconosciuta legittima la ripetizione ad opera L'I. CP_4
L'indebito assistenziale .
Avuto riguardo alla natura della controversia appare giustificata la compensazione tra le parti delle spese del giudizio
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa domanda, eccezione e deduzione;
Rigetta il ricorso e, per l'effetto, dichiara legittimo l'esercizio della pretesa restitutoria da parte L' delle somme indebitamente riscosse dal CP_1
ricorrente.
Compensa interamente le spese del presente giudizio.
03/12/2024 Il Giudice
Maria Francesca Scala
Pag. 7 di 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Tempio Pausania
Sezione Lavoro
N.R.G. 223/2024
Il Giudice Maria Francesca Scala, all'udienza del 03/12/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
, ) rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv.to MORO ANTONIO ricorrente contro
), rappresentato e difeso dall'Avv.to CANU MARIA CP_1 P.IVA_1
ANTONIETTA resistente
OGGETTO: Ripetizione di indebito
Conclusioni le parti hanno concluso come da verbale di udienza;
RAGI ONI DI FAT TO E DI DIRIT TO DELLA DE CISIONE
Con ricorso depositato il 24/4/2024 ha evocato Parte_1
nanti il Tribunale di Tempio Pausania sez lavoro, l' per CP_1
chiedere:” Dichiarare non dovuti dal gli importi Parte_1
richiesti dall' per rimborso indennità di accompagnamento CP_1 versati dall'Ente dal 2019 al giugno 2023; - Dichiarare dovuta al l'indennità di accompagnamento perché in Parte_1
possesso dei requisiti sanitari così come riconosciuti dal 2018 e confermati dalla C TU in atti. - Condannare l' al CP_1
pagamento L'indennità di accompagnamento dal 01.06.23 ed al pagamento della pensione di inabilità dal 16.09.2019 al
01.05.2023. - Con vittoria di spese e compens i professionali”.
Ha dedotto di avere ricevuto comunicazione del 18.04.23 notificata il 29.04.23 dall' con la quale gli veniva CP_1
comunicato la riliquidazione della pensione con indicazione di un importo a debito di euro 8.281,54, e con successiva comunicazione del 05.05.2023, notificata il 11.05.23 l' gli CP_1
aveva chiesto la restituzione L'importo di euro 8.281,54 percepito indebitamente su la pensione di invalidità civile specificando che risultava percepita una prestazione non spettante.
Ha dedotto di avere impugnato la predetta decisione.
Ha affermato che in occasione L'accertamento sanitario del
11.07.18 era stato riconosciuto invalido con totale e permanente inabilità lavorativa al 100%, con impossibilità a deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore e gli veniva riconosciuta a decorrere dalla data del 01.07.18 la relativa indennità ;
Ha affermato che a seguito del verbale del 16.10.19 , redatto dalla Commissione Medica di OL L' , con il quale, in CP_1
sede di revisione programmata, veniva ridotta la precedente
Pag. 2 di 7 invalidità in precedenza riconosciuta aveva proposto ricorso ai sensi L'art. 445 bis cpc ed il CTU aveva riconosciuto “lo status di invalido civile con riduzione della capacità lavorativa in misura pari al 100% in maniera continuativa dall'epoca della visita di revisione del 16 ottobre 2019” e che “il quadro patologico del signor “ realizzi un indubbio svantaggio Pt_1
sociale certamente induttivo di uno status di handicap, nel caso de quo in considerazione dei deficit psico -fisici riscontrati s i rendano necessari una continua sorveglianza da parte di figure di riferimento ed un intervento assistenziale permanente continuativo e globale tale da integrare la condizione di handicap grave”
Ha affermato di avere pertanto legittimante ed in buona fede continuato a percepire l'indennità di accompagnamento a lui riconosciute dal 2018 e i cui presupposti erano stati confermati in sede di accertamento sanitario , disposto ai sensi L'art. 445 bis cpc, dal Tribunale di Tempio Pausania e che l' Ente aveva provveduto a mantenere fermo l'assegno di mantenimento versando fino al maggio 2023 l'indennità di accompagnamento e provvedendo a non riconoscerla dal mese successivo versando invece la pensione di inabilità fino ad allora mai corrispos ta nonostante l'omologa in atti.
Si è costituito in giudizio l' e ha contestato la domanda del CP_1
ricorrente chiedendone il rigetto con il favore delle spese.
l , nel caso di specie sussiste il diritto di Controparte_2 CP_3
ripetizione delle somme indebitamente riscosse a titolo di
Pag. 3 di 7 indennità di accompagnamento, in quanto i presupposti e le ragioni giuridiche che lo avevano determinato erano ben noti al ricorrente a seguito di comunicazione del verbale sanitario con il quale veniva informato circa gli esiti della visita sanitaria di revis ione, circostanza non contestata dal ricorrente, ancora proponendo ricorso ai sensi L'art.445 bis c.p.c avverso la revoca.
Per l' , quindi, nessuna buona fede era riscontrabile da CP_3
parte del ricorrente.
La causa è stata istruita con documenti e all'udienza odierna è stata decisa, all'esito della Camera di Cons iglio, con sentenza e motivazione contestuale.
Il ricorso è infondato e non è meritevole di accoglimento.
La controversia in oggetto riguarda un indebito assistenziale, formatosi per l'erogazione a favore del ricorrente della prestazione (indennità di accompagnamento) dopo il
16/10/2019, data di accertamento del venir meno del requis ito sanitario alla prestazione.
La materia è stata oggetto di varie disposizioni succedutesi nel tempo, le quali hanno stabilito regimi divers i di ripetibilità a seconda della ragione (mancanza del requisito sanitario o superamento del requisito reddituale) che ha dato luogo all'indebito assistenziale.
Per quanto riguarda la mancanza dei requisiti sanitari, il comma
8 L'art. 37 della l. n. 448 del 1998 prevede che " In caso di accertata insussis tenza dei requisiti sanitari, il Ministero del
Pag. 4 di 7 tesoro, del bilancio e della programmazione economica dispone l'immediata sospensione L'erogazione del beneficio in godimento e provvede, entro i novanta giorni successivi, alla revoca delle provvidenze economiche a decorrere dalla data della visita di verifica".
La Suprema Corte ha stabilito, in tema di indebito assistenziale,
l'applicazione, in luogo della generale ed incondizionata regola civilistica della ripetibilità di cui all'art. 2033 c.c., di quella propria di tale sottosis tema che, in armonia con l'art. 38 Cost., esclude la ripetizione, quando vi s ia una situazione idonea a generare affidamento del percettore e la erogazione indebita non gli sia addebitabile (Cass. civ., Sez. VI - Lavoro, Ordinanza,
07/09/2021, n. 24133).
Nel caso che ci occupa, il venir meno del requis ito sanitario al
16/10/2019 lo si evince chiaramente dal verbale della visita
(doc. 7 di parte ricorrente), secondo cui " La Commissione
Medica riconosce l'interessato: “INVALIDO con riduzione permanente della capacità lavorativa dal 74% al 99% art. 2 e 13
L.118/71 e art 9 DL 509/88 Percentuale: 85% Data decorrenza:
16/10/2019
Tale verbale dà atto L'accertato venir meno del requis ito sanitario per l'indennità di accompagnamento, prestazione che, infatti, non è menzionata nelle conclusioni del predetto verbale
(non riportando la dicitura "con necessità di assistenza continua
(L. n. 18 del 1980)".
Pag. 5 di 7 Il ricorrente, quindi era stato posto nelle condizioni di apprendere la revoca L'indennità di accompagnamento per il venir meno del requis ito sanitario, e quindi anche di proporre ricorso giudiziale avverso l'esito L'accertamento sanitario;
Il CTU nominato a veva riconosciuto solamente “ lo status di invalido civile con riduzione della capacità lavorativa in mis ura pari al 100% in maniera continuativa dall'epoca della visita di revis ione del 16/10/2019,nonché il riconoscimento della status di handicap grave ex art. 3 comma 3 L.104/92, dall'epoca della visita di revisione del 16/10/2019.
La Suprema Corte ha inoltre precisato che "in tema di invalidità civile, la revoca dei relativi benefici assistenziali, produce i suoi effetti, per espressa previsione normativa, "dalla data della visita di verifica" ; e non dalla successiva data di comunicazione della revoca, restando irrilevante, altresì, la tardiva sospens ione delle pres tazioni;
ne consegue che devono essere restituiti tutti i ratei maturati dopo la visita di verifica" (cfr. Cass. Civ., Sez.
Lav., ord. 23 dicembre 2010, n. 26096)
Trattasi di condivisibili principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità che fanno coincidere il dies a quo della ripetibilità delle somme erogate per prestazioni assistenziali con la data L'accertamento L'ines istenza del relativo presupposto sanitario, dies a quo che, nella specie, risale alla visita di invalidità civile del 16/10/2019
Conclus ivamente, non potendosi invocare il principio L'affidamento incolpevole, ritiene questo giudicante che vada
Pag. 6 di 7 riconosciuta legittima la ripetizione ad opera L'I. CP_4
L'indebito assistenziale .
Avuto riguardo alla natura della controversia appare giustificata la compensazione tra le parti delle spese del giudizio
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa domanda, eccezione e deduzione;
Rigetta il ricorso e, per l'effetto, dichiara legittimo l'esercizio della pretesa restitutoria da parte L' delle somme indebitamente riscosse dal CP_1
ricorrente.
Compensa interamente le spese del presente giudizio.
03/12/2024 Il Giudice
Maria Francesca Scala
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