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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Marche, sez. II, sentenza 02/02/2026, n. 111 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado delle Marche |
| Numero : | 111 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 111/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado delle MARCHE Sezione 2, riunita in udienza il
27/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
FANTINI UGO MARIA, Presidente
GIANFELICE ANNALISA, OR
APPIGNANI LORENZO, Giudice
in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 444/2024 depositato il 26/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ancona
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 13/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ANCONA sez. 2 e pubblicata il 10/01/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TQY01PF01975 IRPEF-ALTRO a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato la sentenza in epigrafe con la quale la Corte di prime cure di Ancona ha rigettato il ricorso avverso l'avviso di accertamento emesso in materia di imposte sul reddito delle persone fisiche ex art. 10- bis st.contr., tornando a contestare la ricostruzione in termini di abuso del diritto di una complessa operazione societaria posta in essere da alcuni contribuenti facenti parte della famiglia Nominativo_1.
Secondo l'AdE, attraverso la rivalutazione delle quote di partecipazione della società Società_1 SRL, eseguita dalla famiglia Nominativo_1 del 2012 attraverso il regime agevolativo di rivalutazione delle quote di partecipazione, la successiva cessione delle quote alla Società_2 srl altra società appartenente alla medesima famiglia, la fusione di Società_1 in Società_2 srl per incorporazione e ridenominazione della società come Società_3 srl, il pagamento del prezzo differito all'esito del raggrupamento ed eseguito mediante gli introiti di Società_3 srl derivanti da utili percepiti da società rumene da essa partecipate, in regime di esenzione c.d. PEX, sarebbe stata dissimulata la distribuzione ai Nominativo_1 dei dividendi provenienti dalle società rumene.
Per contro il contribuente in primo grado aveva ribadito la legittimità dell'operato deducendo di aver conseguito un vantaggio fiscale consentito, deducendo la presenza di ragioni di riassetto societario e di rafforzamento del patrimonio sociale atte a produrre effetti significativi diversi dai vantaggi fiscali.
La sentenza è stata appellata dal contribuente.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate contestando il gravame e chiedendone il rigetto;
eccepiva in particolare la formazione di un giudicato esterno in quanto nel giudizio di primo grado R.G.R. n. 303/2021 promosso dalla sig.ra Nominativo_2, in qualità di tutore del sig. Ricorrente_1, avverso l'avviso di accertamento n. TQY01E1009001/2020 (relativo all'annualità d'imposta 2015) e deciso dalla Commissione tributaria provinciale di Ancona, la sentenza di rigetto n. 217/01/22 (in All. n. 5 alle controdeduzioni ADE), pronunciata il giorno 11.03.2022, depositata il 23.03.2022, era divenuta definitiva per mancata impugnazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'eccezione di giudicato esterno è fondata, atteso che la sentenza passata in giudicato esprime capacità espansiva nel presente giudizio: esso verte i tra le stesse parti ed è relativo alla stesse circostanze fattuali, riguardando un'operazione di leverage cash out che nella ricostruzione dell'ufficio era connotata da finalità elusive e quindi in contrasto con l'art. 10 bis st. contr in quanto mediante le operazioni realizzate i soci persone fisiche, avrebbero posto le basi per percepire dividendi in tre diverse annualità, sotto la veste ufficiale di pagamento del debito derivante dalla cessione di quote societarie.
Va infatti richiamata Corte di Cassazione, civile, Ordinanza 4 gennaio 2024 n. 211: Il giudicato esterno opera soltanto entro i rigorosi limiti degli elementi costitutivi dell'azione, presupponendo che soggetti, petitum e causa petendi siano comuni alla causa anteriore e a quella successivamente intrapresa. Per converso, la mera identità delle questioni giuridiche o di fatti da esaminare non crea alcun vincolo a carico del giudice investito del secondo giudizio – non applicandosi la regola dello “stare decisis” –, ma è al più suscettibile di venire in considerazione ai fini della condivisione delle argomentazioni svolte nella precedente sentenza, nella misura in cui le stesse appaiano pertinenti anche alla fattispecie oggetto del nuovo giudizio e risultino dotate di efficacia persuasiva tale da giustificare l'adesione ad esse.
La Cassazione, sezione tributaria, con l'ordinanza n. 15613 depositata il 4 giugno 2024 ha precisato “con riferimento all'efficacia ultrattiva della sentenza, “qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano riferimento al medesimo rapporto giuridico, ed uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato,
l'accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe la cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza, preclude il riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto, anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il “petitum” del primo” e detta efficacia, riguardante anche i rapporti di durata, “non trova ostacolo, in materia tributaria, nel principio dell'autonomia dei periodi d'imposta, in quanto l'indifferenza della fattispecie costitutiva dell'obbligazione relativa ad un determinato periodo rispetto ai fatti che si siano verificati al di fuori dello stesso, oltre a riguardare soltanto le imposte sui redditi ed a trovare significative deroghe sul piano normativo, si giustifica soltanto in relazione ai fatti non aventi caratteristica di durata e comunque variabili da periodo a periodo (ad esempio, la capacità contributiva, le spese deducibili), e non anche rispetto agli elementi costitutivi della fattispecie che, estendendosi ad una pluralità di periodi d'imposta
(ad esempio, le qualificazioni giuridiche preliminari all'applicazione di una specifica disciplina tributaria), assumono carattere tendenzialmente permanente” (così Cass. Sez. U. , 16 giugno 2006, n. 13916 cui adde, ex plurimis, Cass., 16 maggio 2019, n. 13152; Cass., 3 gennaio 2019, n. 37; Cass., 1 luglio 2015, n. 13498;
Cass. , 30 ottobre 2013, n. 24433; Cass., 29 luglio 2011, n. 16675; Cass. , 22 aprile 2009, n. 9512; cfr. altresì, in tema di ICI, Cass., 19 gennaio 2018, n. 1300; Cass., 16 settembre 2011, n. 18923; Cass., 29 luglio 2011,
n. 16675);”
L'appello va pertanto rigettato.
Le spese del doppio grado vanno compensate, attesa la controvertibilità delle questioni in tema di abuso del diritto.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello;
Compensa fra le parti le spese dell'intero giudizio..
Ancona li 27.01.2026
Il giudice est Il Presidente
(Dott.ssa Annalisa Gianfelice) (Dott. Ugo Maria Fantini)
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado delle MARCHE Sezione 2, riunita in udienza il
27/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
FANTINI UGO MARIA, Presidente
GIANFELICE ANNALISA, OR
APPIGNANI LORENZO, Giudice
in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 444/2024 depositato il 26/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ancona
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 13/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ANCONA sez. 2 e pubblicata il 10/01/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TQY01PF01975 IRPEF-ALTRO a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato la sentenza in epigrafe con la quale la Corte di prime cure di Ancona ha rigettato il ricorso avverso l'avviso di accertamento emesso in materia di imposte sul reddito delle persone fisiche ex art. 10- bis st.contr., tornando a contestare la ricostruzione in termini di abuso del diritto di una complessa operazione societaria posta in essere da alcuni contribuenti facenti parte della famiglia Nominativo_1.
Secondo l'AdE, attraverso la rivalutazione delle quote di partecipazione della società Società_1 SRL, eseguita dalla famiglia Nominativo_1 del 2012 attraverso il regime agevolativo di rivalutazione delle quote di partecipazione, la successiva cessione delle quote alla Società_2 srl altra società appartenente alla medesima famiglia, la fusione di Società_1 in Società_2 srl per incorporazione e ridenominazione della società come Società_3 srl, il pagamento del prezzo differito all'esito del raggrupamento ed eseguito mediante gli introiti di Società_3 srl derivanti da utili percepiti da società rumene da essa partecipate, in regime di esenzione c.d. PEX, sarebbe stata dissimulata la distribuzione ai Nominativo_1 dei dividendi provenienti dalle società rumene.
Per contro il contribuente in primo grado aveva ribadito la legittimità dell'operato deducendo di aver conseguito un vantaggio fiscale consentito, deducendo la presenza di ragioni di riassetto societario e di rafforzamento del patrimonio sociale atte a produrre effetti significativi diversi dai vantaggi fiscali.
La sentenza è stata appellata dal contribuente.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate contestando il gravame e chiedendone il rigetto;
eccepiva in particolare la formazione di un giudicato esterno in quanto nel giudizio di primo grado R.G.R. n. 303/2021 promosso dalla sig.ra Nominativo_2, in qualità di tutore del sig. Ricorrente_1, avverso l'avviso di accertamento n. TQY01E1009001/2020 (relativo all'annualità d'imposta 2015) e deciso dalla Commissione tributaria provinciale di Ancona, la sentenza di rigetto n. 217/01/22 (in All. n. 5 alle controdeduzioni ADE), pronunciata il giorno 11.03.2022, depositata il 23.03.2022, era divenuta definitiva per mancata impugnazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'eccezione di giudicato esterno è fondata, atteso che la sentenza passata in giudicato esprime capacità espansiva nel presente giudizio: esso verte i tra le stesse parti ed è relativo alla stesse circostanze fattuali, riguardando un'operazione di leverage cash out che nella ricostruzione dell'ufficio era connotata da finalità elusive e quindi in contrasto con l'art. 10 bis st. contr in quanto mediante le operazioni realizzate i soci persone fisiche, avrebbero posto le basi per percepire dividendi in tre diverse annualità, sotto la veste ufficiale di pagamento del debito derivante dalla cessione di quote societarie.
Va infatti richiamata Corte di Cassazione, civile, Ordinanza 4 gennaio 2024 n. 211: Il giudicato esterno opera soltanto entro i rigorosi limiti degli elementi costitutivi dell'azione, presupponendo che soggetti, petitum e causa petendi siano comuni alla causa anteriore e a quella successivamente intrapresa. Per converso, la mera identità delle questioni giuridiche o di fatti da esaminare non crea alcun vincolo a carico del giudice investito del secondo giudizio – non applicandosi la regola dello “stare decisis” –, ma è al più suscettibile di venire in considerazione ai fini della condivisione delle argomentazioni svolte nella precedente sentenza, nella misura in cui le stesse appaiano pertinenti anche alla fattispecie oggetto del nuovo giudizio e risultino dotate di efficacia persuasiva tale da giustificare l'adesione ad esse.
La Cassazione, sezione tributaria, con l'ordinanza n. 15613 depositata il 4 giugno 2024 ha precisato “con riferimento all'efficacia ultrattiva della sentenza, “qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano riferimento al medesimo rapporto giuridico, ed uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato,
l'accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe la cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza, preclude il riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto, anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il “petitum” del primo” e detta efficacia, riguardante anche i rapporti di durata, “non trova ostacolo, in materia tributaria, nel principio dell'autonomia dei periodi d'imposta, in quanto l'indifferenza della fattispecie costitutiva dell'obbligazione relativa ad un determinato periodo rispetto ai fatti che si siano verificati al di fuori dello stesso, oltre a riguardare soltanto le imposte sui redditi ed a trovare significative deroghe sul piano normativo, si giustifica soltanto in relazione ai fatti non aventi caratteristica di durata e comunque variabili da periodo a periodo (ad esempio, la capacità contributiva, le spese deducibili), e non anche rispetto agli elementi costitutivi della fattispecie che, estendendosi ad una pluralità di periodi d'imposta
(ad esempio, le qualificazioni giuridiche preliminari all'applicazione di una specifica disciplina tributaria), assumono carattere tendenzialmente permanente” (così Cass. Sez. U. , 16 giugno 2006, n. 13916 cui adde, ex plurimis, Cass., 16 maggio 2019, n. 13152; Cass., 3 gennaio 2019, n. 37; Cass., 1 luglio 2015, n. 13498;
Cass. , 30 ottobre 2013, n. 24433; Cass., 29 luglio 2011, n. 16675; Cass. , 22 aprile 2009, n. 9512; cfr. altresì, in tema di ICI, Cass., 19 gennaio 2018, n. 1300; Cass., 16 settembre 2011, n. 18923; Cass., 29 luglio 2011,
n. 16675);”
L'appello va pertanto rigettato.
Le spese del doppio grado vanno compensate, attesa la controvertibilità delle questioni in tema di abuso del diritto.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello;
Compensa fra le parti le spese dell'intero giudizio..
Ancona li 27.01.2026
Il giudice est Il Presidente
(Dott.ssa Annalisa Gianfelice) (Dott. Ugo Maria Fantini)