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Sentenza 20 giugno 2025
Sentenza 20 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 20/06/2025, n. 685 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 685 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
Testo completo
N. 2878/2023 R.G.
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
RESPONSABILITA' AQUILIANA E ALTRO CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2878/2023 tra
Parte_1
ATTRICE
e
Controparte_1
CONVENUTO
Oggi 20 giugno 2025 alle ore 13,43 innanzi al dott. Lorella Scelli, sono comparsi:
L'avv. Giancarlo Rocchetti per l'attrice il quale si riporta alle memorie conclusionali insistendo per l'accoglimento delle conclusioni.
L'avv. Antonio Capobianco per il quale si riporta alle memorie conclusionali Controparte_1 insistendo per l'accoglimento delle conclusioni.
Il Giudice fa presente che si ritirerà in camera di consiglio per la decisione all'esito della trattazione delle ulteriori cause dell'odierna udienza e autorizza i predetti difensori ad allontanarsi, evidenziando che sarà data lettura della sentenza anche in loro assenza;
tornato in udienza alle ore 17,00, all'esito della camera di consiglio ex art. 281 sexies c.p.c. pronuncia la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 2878/2023 r.g., vertente pagina 1 di 7 TRA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Rocchetti Giancarlo Parte_1 C.F._1
ATTRICE
e in persona del legale rappresentante pro- tempore (C.F. ), con Controparte_1 P.IVA_1 il patrocinio dell'avv. CAPOBIANCO ANTONIO
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Come in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione del 13.08.2023, ha convenuto in giudizio, dinanzi all'intestato Parte_1
Tribunale, il al fine di veder accertata e dichiarata la responsabilità dello stesso in Controparte_1
relazione ai danni personali subiti a causa del sinistro verificatosi il 05.08.2021 alle ore 4,30 circa in
, sulla via Spaventa all'altezza del civico n. 45. CP_1
L'attrice ha dichiarato che si trovava alla guida di un monopattino elettrico, allorquando mentre percorreva la via Spaventa con direttrice mare/monti diretta verso viale Marconi, giunta in corrispondenza del civico n. 45, precisamente di fronte al negozio “AZ ELETTRONICA” impattava con il ruotino anteriore in una lunga e profonda buca non segnalata, né visibile da lunga prospettiva della quale l'utente della strada non poteva avere quindi preventiva percezione, in considerazione dell'ora dell'accadimento, delle particolari dimensioni allungate – “ a losanga “ della buca e del suo colore scuro – nero- , mimetico rispetto all'asfalto del piano viabile ed altresì dalla presenza di un veicolo che precedeva il monopattino nella stessa direzione di marcia e che con la sua sagoma impediva anteriormente alla sua conducente una visuale prospettica a lungo raggio .
Precisava che ruotino anteriore si puntava nell'incavo superiore della indicata buca e per la forza inerziale, il peso della nettamente superiore a quello del monopattino e la posizione di guida Pt_1
avanzata, si cappottava ed il corpo della subiva una traslazione di 180 gradi prima di ricadere Pt_1
rovinosamente sul manto stradale.
pagina 2 di 7 che veniva soccorsa inizialmente dal che seguiva con la propria Pt_2 Controparte_2
autovettura il monopattino e quindi da alcuni condomini residenti nel palazzo al civico 45 i quali allertavano i sanitari del 118 che prontamente intervenivano già preceduti peraltro da una pattuglia di
Carabinieri in transito.
Evidenziava che la dinamica del sinistro veniva puntualmente ricostruita ed accertata nella consulenza tecnica, corredata da puntuale documentazione fotografica redatta dal P.I. e che il Controparte_3
Pronto Soccorso dell'Ospedale di riscontrava un: “trauma cranico commotivo con frattura del CP_1 collo dell'omero e del trochide dx, frattura laterale delll'orbita destra e della parete laterale inferiore ed anteriore del seno mascellare dx, frattura dell'arcata zigomatica dx”.
Chiedeva quindi il risarcimento dei danni personali, patrimoniali e non, nella complessiva somma di €
48.789,75 o di quella somma, minore o maggiore, ritenuta di giustizia derivante dalle lesioni subite in seguito al sinistro in parola che hanno comportato un periodo di inabilità temporanea totale di gg.16 , parziale al 75% di gg. 30, parziale al 50% di giorni 25, parziale al 25% di giorni 25 reliquando postumi invalidanti di natura biologica nella misura del 15%, come illustrato dalla perizia medico-legale redatta
Dott. ed allegata in atti. Persona_1
Si costituiva il impugnando e contestando l'avversa domanda insistendo, per il Controparte_1
rigetto per infondatezza della stessa che escludeva ogni addebito di responsabilità.
Istruita la causa a mezzo alcune prove testimoniali ammesse, la stessa giungeva a decisione previo deposito di note illustrative da parte dei rispettivi procuratori.
La domanda è fondata per le seguenti ragioni:
A) Sulle coordinate giuridiche della fattispecie
La responsabilità per danni cagionati da cose in custodia, disciplinata dall'art. 2051 c.c., ha carattere oggettivo, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del verificarsi dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con il bene in custodia (cfr. ex multis
Cass. Sez. 3, Sentenza n. 2660 del 05/02/2013; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 15389 del 13/07/2011).
Quindi, una volta che il danneggiato abbia dato prova delle sopra richiamate circostanze il custode, per escludere la sua responsabilità, ha l'onere di provare il caso fortuito, ossia l'esistenza di un fattore estraneo alla sua sfera di custodia, imprevedibile e non tempestivamente evitabile o segnalabile e che, per questo, sia idoneo ad interrompere il nesso causale (cfr. ex multis Cass. Sez. 3,
Sentenza n. 2660 del 05/02/2013; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 8935 del 12/04/2013; Cass. Sez. 3,
Sentenza n. 15389 del 13/07/2011; Cass. n. 6640/98; n. 18094/05; n. 8096/06). pagina 3 di 7 Nella nozione di caso fortuito può rientrare anche la condotta della stessa vittima (Cass. Sez. 3,
Sentenza n. 4476 del 24/02/2011), nel senso che il comportamento colposo del soggetto danneggiato nel servirsi della cosa, esclude la responsabilità del proprietario della stessa (ex art. 2051 c.c. così come ex art. 2043 c.c.) se tale comportamento, tenendo conto della natura della cosa e delle modalità che, in concreto e normalmente, ne caratterizzano la fruizione è idoneo ad interrompere il nesso eziologico tra la causa del danno e il danno stesso (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 4476 del
24/02/2011; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 15375 del 2011; Cass. n. 15383/06)
B) Sulla sussistenza del fatto dedotto in giudizio.
Nel caso di specie, invero, era onere del dimostrare che il fatto si è verificato in assenza di CP_1
colpa del custode, nonostante avesse adottato tutte le cautele necessarie ad evitarlo, in conseguenza di un fatto fortuito;
dimostrazione, questa, che non è stata fornita dall'ente in quanto si è limitata a sostenere quattro circostanze: 1) nel punto di caduta dell'attrice era presente un palo dell'illuminazione come dichiarato dal teste e quindi l'attrice avrebbe ben potuto vedere la buca;
2) il teste che CP_2
seguiva a breve distanza il monopattino dichiarava che il monopattino si infilava dentro la buca e la persona volava letteralmente in aria ricadendo a terra con la testa e quindi se la buca era visibile per il conducente dell'auto che seguiva il monopattino la stessa era visibile anche per la 3) la velocità Pt_1 del monopattino era come sostenuto dal teste , di circa 25/30 Kmh atteso il volo della stessa;
CP_2
4) la buca incriminata appare di non trascurabile grandezza e quindi ben visibile.
Sul punto occorre evidenziare che tali circostanze non colgono nel segno atteso che la deposizione della teste indifferente, ha dichiarato, nel corso dell'udienza del 06.09.2024 sui Testimone_1 capitoli di parte attrice quanto segue: “Sono titolare dell'azienda nautica Il BB di , dove il CP_1 giorno 5 agosto 2021, intorno alle quattro, scattò l'allarme. Dopo essere stata in azienda, nel ritorno mi immettevo su Via Spaventa con la mia auto ed assistetti all'incidente per cui è causa;
all'altezza del civico 45 vidi l'attrice cadere anzi volare letteralmente dal monopattino, io mi fermai e mi recai sul posto, vidi il monopattino impigliato con la ruota anteriore in una buca, riconosco nelle foto mostratemi la buca di cui sopra, l'attrice venne soccorsa da diverse persone, poi giunsero una pattuglia dei carabinieri e l'ambulanza.
A prova contraria la teste ha altresì dichiarato quanto segue: al momento della caduta ero in direzione opposta al monopattino e quasi a fianco;
l'attrice mi è quasi saltata davanti, il monopattino seguiva a breve distanza un'auto; il monopattino si trovava sul margine destro, però tenendo conto che vi erano auto parcheggiate.
pagina 4 di 7 Dalla deposizione della teste emergono due circostanze : 1) che il monopattino percorreva la strada sul margine destro dove erano parcheggiate le autovetture;
2) dal lato opposto provenivano altre autovetture come quella della teste Testimone_1
Ne consegue che, quand'anche fosse stata visibile la buca - circostanza questa non dimostrata né la presunta visibilità da parte dell'auto che seguiva può essere considerata prova in quanto la visibilità di un conducente di un'autovettura è diversa e più ampia rispetto a quella di un conducente di un monopattino che ha una visuale prevalentemente dall'alto - la presenza delle auto parcheggiate sul lato destro ed il transito delle autovetture anche sul lato opposto a quello di percorrenza del monopattino non avrebbero consentito al predetto conducente la possibilità di evitare la buca.
Il teste , indifferente, nel corso dell'udienza del 12.04.2024, sui capitoli di parte Controparte_2 attorea ha dichiarato: Il giorno 5 agosto 2021 percorrevo con l'auto Via Spaventa, erano circa le 4,30 del mattino;
mi precedeva una signora con un monopattino;
ad un certo punto impattava su una buca posta sul lato destro della strada. Il monopattino si ficcava dentro la buca e la persona volava letteralmente in aria, ricadendo a terra con la testa. La buca di cui parlo è rappresentata nelle foto mostratemi. Soccorsi io per primo la signora, poi intervennero dei condomini, uno dei quali allertò il
118; si fermò anche una pattuglia dei carabinieri di passaggio ed una signora che procedeva con
l'auto in senso opposto, che conosco di vista, infine il 118. Con la persona incidentata ci siano dati le generalità ed i recapiti;
il monopattino le recuperai io, che poi restituii a distanza di qualche settimana.
Sui capitoli di parte convenuta ha dichiarato: … Le buche erano due, la prima più piccola e la seconda più grande, posta a circa due metri di distanza dalla prima;
la caduta avvenne sulla seconda buca;
confermo che il punto di caduta è quello rappresentato nella foto n. 1 del fascicolo di parte convenuta;
nel punto di caduta era presente un lampione della pubblica illuminazione.
Con riferimento invece all'illuminazione presente sul luogo, atteso il colore della buca che si mimetizzava completamente con il manto stradale, appare estremamente difficile immaginare l'eventuale individuazione, di notte, di una buca non segnalata, di colore identico alla copertura, seppur presente l'illuminazione.
Ciò posto occorre evidenziare che nessuna prova di evento imprevedibile ed eccezionale è stata fornita nella fattispecie, come pure risulta non provata la circostanza, rimasta allo stato di mera allegazione difensiva, secondo la quale la responsabilità dell'evento sarebbe da addossare alla condotta imprudente pagina 5 di 7 della conducente del monopattino posto che alcuna segnaletica indicava la presenza della buca e il divieto di transito.
Era onere del dimostrare che il fatto si è verificato in assenza di sua colpa, nonostante avesse CP_1
adottato tutte le cautele necessarie ad evitarlo, in conseguenza di un fatto fortuito;
dimostrazione, questa, che non è stata fornita e che, anzi, appare smentita proprio dalle circostanze dinanzi indicate.
Tale anomalia dello stato dei luoghi, raffigurato nelle foto prodotte da parte attrice - non specificamente contestate - appaiono di caratteristiche tali da rendere del tutto plausibile la dinamica del fatto riferita in citazione.
Nessun dubbio, permane, peraltro, in ordine all'accadimento del fatto dedotto in citazione, posto che esso CP_ non risulta contestato da parte dell' convenuto.
Poiché, peraltro, il conducente del monopattino stava utilizzando la strada pubblica in modo conforme alla sua destinazione, non si può ritenere che la sua condotta sia stata la causa esclusiva del danno,
dovendosi invece affermare che il danno sia derivato proprio dalla cattiva manutenzione della strada.
Ed invero, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte (ex multis, Cass. 22.4.2010 n. 9546;
8.5.2008 n. 11227), ove si verifichi un sinistro a seguito di non corretta manutenzione del manto stradale da parte dell'ente preposto alla tutela, la responsabilità gravante sulla P.A., ai sensi dell'art. 2051 cod. civ. per l'obbligo di custodia delle strade demaniali, è esclusa ove l'utente danneggiato abbia tenuto un comportamento colposo tale da interrompere il nesso etiologico tra la causa del danno e il danno stesso.
In altri casi, invece, si può altrimenti ritenere, ai sensi dell'art. 1227 c.c., che il comportamento del danneggiato possa integrare soltanto un concorso di colpa, idoneo a diminuire, in proporzione dell'incidenza causale, la responsabilità della P.A. laddove l'utente medesimo ometta di adoperare le dovute cautele che il caso di specie richiede.
In altri termini, l'eventuale disattenzione dell'utente che non s'avveda dell'insidia e però utilizzi la strada in modo conforme alla sua destinazione, senza porre in essere una sequenza causale autonoma, di per sé
idonea a produrre il danno, non assurge ad evento idoneo ad esimere il custode da responsabilità, non avendo quei caratteri di imprevedibilità ed eccezionalità tipici del fortuito.
Alla luce delle emergenze processuali sopra richiamate, il è tenuto a rispondere dei Controparte_1 danni derivanti all'odierna attrice dal sinistro, danni da liquidarsi nel prosieguo del giudizio.
La causa, dunque, dev'essere rimessa in istruttoria per l'accertamento del danno come da separata ordinanza.
P.Q.M.
pagina 6 di 7 Il Tribunale di Pescara, in composizione monocratica, pronunziando in via non definitiva, sulla domanda proposta da nei confronti del Parte_1 Controparte_1
a)accerta e dichiara la responsabilità del in persona del legale rappresentante pro- Controparte_1 tempore ai sensi dell'art. 2051 c.c., per i danni patiti dall'attrice in conseguenza del sinistro in oggetto, danni da liquidarsi nel prosieguo del giudizio, previa rimessione della causa in istruttoria con separata ordinanza e rinvio, all'esito del giudizio, della regolamentazione delle spese di lite tra l'attrice e il
Controparte_1
b) restituisce la causa in istruttoria con separata ordinanza per la quantificazione dei danni.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura e allegazione al verbale.
Pescara li 20.06.2025
la giudice
Lorella Scelli
pagina 7 di 7
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
RESPONSABILITA' AQUILIANA E ALTRO CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2878/2023 tra
Parte_1
ATTRICE
e
Controparte_1
CONVENUTO
Oggi 20 giugno 2025 alle ore 13,43 innanzi al dott. Lorella Scelli, sono comparsi:
L'avv. Giancarlo Rocchetti per l'attrice il quale si riporta alle memorie conclusionali insistendo per l'accoglimento delle conclusioni.
L'avv. Antonio Capobianco per il quale si riporta alle memorie conclusionali Controparte_1 insistendo per l'accoglimento delle conclusioni.
Il Giudice fa presente che si ritirerà in camera di consiglio per la decisione all'esito della trattazione delle ulteriori cause dell'odierna udienza e autorizza i predetti difensori ad allontanarsi, evidenziando che sarà data lettura della sentenza anche in loro assenza;
tornato in udienza alle ore 17,00, all'esito della camera di consiglio ex art. 281 sexies c.p.c. pronuncia la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 2878/2023 r.g., vertente pagina 1 di 7 TRA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Rocchetti Giancarlo Parte_1 C.F._1
ATTRICE
e in persona del legale rappresentante pro- tempore (C.F. ), con Controparte_1 P.IVA_1 il patrocinio dell'avv. CAPOBIANCO ANTONIO
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Come in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione del 13.08.2023, ha convenuto in giudizio, dinanzi all'intestato Parte_1
Tribunale, il al fine di veder accertata e dichiarata la responsabilità dello stesso in Controparte_1
relazione ai danni personali subiti a causa del sinistro verificatosi il 05.08.2021 alle ore 4,30 circa in
, sulla via Spaventa all'altezza del civico n. 45. CP_1
L'attrice ha dichiarato che si trovava alla guida di un monopattino elettrico, allorquando mentre percorreva la via Spaventa con direttrice mare/monti diretta verso viale Marconi, giunta in corrispondenza del civico n. 45, precisamente di fronte al negozio “AZ ELETTRONICA” impattava con il ruotino anteriore in una lunga e profonda buca non segnalata, né visibile da lunga prospettiva della quale l'utente della strada non poteva avere quindi preventiva percezione, in considerazione dell'ora dell'accadimento, delle particolari dimensioni allungate – “ a losanga “ della buca e del suo colore scuro – nero- , mimetico rispetto all'asfalto del piano viabile ed altresì dalla presenza di un veicolo che precedeva il monopattino nella stessa direzione di marcia e che con la sua sagoma impediva anteriormente alla sua conducente una visuale prospettica a lungo raggio .
Precisava che ruotino anteriore si puntava nell'incavo superiore della indicata buca e per la forza inerziale, il peso della nettamente superiore a quello del monopattino e la posizione di guida Pt_1
avanzata, si cappottava ed il corpo della subiva una traslazione di 180 gradi prima di ricadere Pt_1
rovinosamente sul manto stradale.
pagina 2 di 7 che veniva soccorsa inizialmente dal che seguiva con la propria Pt_2 Controparte_2
autovettura il monopattino e quindi da alcuni condomini residenti nel palazzo al civico 45 i quali allertavano i sanitari del 118 che prontamente intervenivano già preceduti peraltro da una pattuglia di
Carabinieri in transito.
Evidenziava che la dinamica del sinistro veniva puntualmente ricostruita ed accertata nella consulenza tecnica, corredata da puntuale documentazione fotografica redatta dal P.I. e che il Controparte_3
Pronto Soccorso dell'Ospedale di riscontrava un: “trauma cranico commotivo con frattura del CP_1 collo dell'omero e del trochide dx, frattura laterale delll'orbita destra e della parete laterale inferiore ed anteriore del seno mascellare dx, frattura dell'arcata zigomatica dx”.
Chiedeva quindi il risarcimento dei danni personali, patrimoniali e non, nella complessiva somma di €
48.789,75 o di quella somma, minore o maggiore, ritenuta di giustizia derivante dalle lesioni subite in seguito al sinistro in parola che hanno comportato un periodo di inabilità temporanea totale di gg.16 , parziale al 75% di gg. 30, parziale al 50% di giorni 25, parziale al 25% di giorni 25 reliquando postumi invalidanti di natura biologica nella misura del 15%, come illustrato dalla perizia medico-legale redatta
Dott. ed allegata in atti. Persona_1
Si costituiva il impugnando e contestando l'avversa domanda insistendo, per il Controparte_1
rigetto per infondatezza della stessa che escludeva ogni addebito di responsabilità.
Istruita la causa a mezzo alcune prove testimoniali ammesse, la stessa giungeva a decisione previo deposito di note illustrative da parte dei rispettivi procuratori.
La domanda è fondata per le seguenti ragioni:
A) Sulle coordinate giuridiche della fattispecie
La responsabilità per danni cagionati da cose in custodia, disciplinata dall'art. 2051 c.c., ha carattere oggettivo, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del verificarsi dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con il bene in custodia (cfr. ex multis
Cass. Sez. 3, Sentenza n. 2660 del 05/02/2013; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 15389 del 13/07/2011).
Quindi, una volta che il danneggiato abbia dato prova delle sopra richiamate circostanze il custode, per escludere la sua responsabilità, ha l'onere di provare il caso fortuito, ossia l'esistenza di un fattore estraneo alla sua sfera di custodia, imprevedibile e non tempestivamente evitabile o segnalabile e che, per questo, sia idoneo ad interrompere il nesso causale (cfr. ex multis Cass. Sez. 3,
Sentenza n. 2660 del 05/02/2013; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 8935 del 12/04/2013; Cass. Sez. 3,
Sentenza n. 15389 del 13/07/2011; Cass. n. 6640/98; n. 18094/05; n. 8096/06). pagina 3 di 7 Nella nozione di caso fortuito può rientrare anche la condotta della stessa vittima (Cass. Sez. 3,
Sentenza n. 4476 del 24/02/2011), nel senso che il comportamento colposo del soggetto danneggiato nel servirsi della cosa, esclude la responsabilità del proprietario della stessa (ex art. 2051 c.c. così come ex art. 2043 c.c.) se tale comportamento, tenendo conto della natura della cosa e delle modalità che, in concreto e normalmente, ne caratterizzano la fruizione è idoneo ad interrompere il nesso eziologico tra la causa del danno e il danno stesso (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 4476 del
24/02/2011; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 15375 del 2011; Cass. n. 15383/06)
B) Sulla sussistenza del fatto dedotto in giudizio.
Nel caso di specie, invero, era onere del dimostrare che il fatto si è verificato in assenza di CP_1
colpa del custode, nonostante avesse adottato tutte le cautele necessarie ad evitarlo, in conseguenza di un fatto fortuito;
dimostrazione, questa, che non è stata fornita dall'ente in quanto si è limitata a sostenere quattro circostanze: 1) nel punto di caduta dell'attrice era presente un palo dell'illuminazione come dichiarato dal teste e quindi l'attrice avrebbe ben potuto vedere la buca;
2) il teste che CP_2
seguiva a breve distanza il monopattino dichiarava che il monopattino si infilava dentro la buca e la persona volava letteralmente in aria ricadendo a terra con la testa e quindi se la buca era visibile per il conducente dell'auto che seguiva il monopattino la stessa era visibile anche per la 3) la velocità Pt_1 del monopattino era come sostenuto dal teste , di circa 25/30 Kmh atteso il volo della stessa;
CP_2
4) la buca incriminata appare di non trascurabile grandezza e quindi ben visibile.
Sul punto occorre evidenziare che tali circostanze non colgono nel segno atteso che la deposizione della teste indifferente, ha dichiarato, nel corso dell'udienza del 06.09.2024 sui Testimone_1 capitoli di parte attrice quanto segue: “Sono titolare dell'azienda nautica Il BB di , dove il CP_1 giorno 5 agosto 2021, intorno alle quattro, scattò l'allarme. Dopo essere stata in azienda, nel ritorno mi immettevo su Via Spaventa con la mia auto ed assistetti all'incidente per cui è causa;
all'altezza del civico 45 vidi l'attrice cadere anzi volare letteralmente dal monopattino, io mi fermai e mi recai sul posto, vidi il monopattino impigliato con la ruota anteriore in una buca, riconosco nelle foto mostratemi la buca di cui sopra, l'attrice venne soccorsa da diverse persone, poi giunsero una pattuglia dei carabinieri e l'ambulanza.
A prova contraria la teste ha altresì dichiarato quanto segue: al momento della caduta ero in direzione opposta al monopattino e quasi a fianco;
l'attrice mi è quasi saltata davanti, il monopattino seguiva a breve distanza un'auto; il monopattino si trovava sul margine destro, però tenendo conto che vi erano auto parcheggiate.
pagina 4 di 7 Dalla deposizione della teste emergono due circostanze : 1) che il monopattino percorreva la strada sul margine destro dove erano parcheggiate le autovetture;
2) dal lato opposto provenivano altre autovetture come quella della teste Testimone_1
Ne consegue che, quand'anche fosse stata visibile la buca - circostanza questa non dimostrata né la presunta visibilità da parte dell'auto che seguiva può essere considerata prova in quanto la visibilità di un conducente di un'autovettura è diversa e più ampia rispetto a quella di un conducente di un monopattino che ha una visuale prevalentemente dall'alto - la presenza delle auto parcheggiate sul lato destro ed il transito delle autovetture anche sul lato opposto a quello di percorrenza del monopattino non avrebbero consentito al predetto conducente la possibilità di evitare la buca.
Il teste , indifferente, nel corso dell'udienza del 12.04.2024, sui capitoli di parte Controparte_2 attorea ha dichiarato: Il giorno 5 agosto 2021 percorrevo con l'auto Via Spaventa, erano circa le 4,30 del mattino;
mi precedeva una signora con un monopattino;
ad un certo punto impattava su una buca posta sul lato destro della strada. Il monopattino si ficcava dentro la buca e la persona volava letteralmente in aria, ricadendo a terra con la testa. La buca di cui parlo è rappresentata nelle foto mostratemi. Soccorsi io per primo la signora, poi intervennero dei condomini, uno dei quali allertò il
118; si fermò anche una pattuglia dei carabinieri di passaggio ed una signora che procedeva con
l'auto in senso opposto, che conosco di vista, infine il 118. Con la persona incidentata ci siano dati le generalità ed i recapiti;
il monopattino le recuperai io, che poi restituii a distanza di qualche settimana.
Sui capitoli di parte convenuta ha dichiarato: … Le buche erano due, la prima più piccola e la seconda più grande, posta a circa due metri di distanza dalla prima;
la caduta avvenne sulla seconda buca;
confermo che il punto di caduta è quello rappresentato nella foto n. 1 del fascicolo di parte convenuta;
nel punto di caduta era presente un lampione della pubblica illuminazione.
Con riferimento invece all'illuminazione presente sul luogo, atteso il colore della buca che si mimetizzava completamente con il manto stradale, appare estremamente difficile immaginare l'eventuale individuazione, di notte, di una buca non segnalata, di colore identico alla copertura, seppur presente l'illuminazione.
Ciò posto occorre evidenziare che nessuna prova di evento imprevedibile ed eccezionale è stata fornita nella fattispecie, come pure risulta non provata la circostanza, rimasta allo stato di mera allegazione difensiva, secondo la quale la responsabilità dell'evento sarebbe da addossare alla condotta imprudente pagina 5 di 7 della conducente del monopattino posto che alcuna segnaletica indicava la presenza della buca e il divieto di transito.
Era onere del dimostrare che il fatto si è verificato in assenza di sua colpa, nonostante avesse CP_1
adottato tutte le cautele necessarie ad evitarlo, in conseguenza di un fatto fortuito;
dimostrazione, questa, che non è stata fornita e che, anzi, appare smentita proprio dalle circostanze dinanzi indicate.
Tale anomalia dello stato dei luoghi, raffigurato nelle foto prodotte da parte attrice - non specificamente contestate - appaiono di caratteristiche tali da rendere del tutto plausibile la dinamica del fatto riferita in citazione.
Nessun dubbio, permane, peraltro, in ordine all'accadimento del fatto dedotto in citazione, posto che esso CP_ non risulta contestato da parte dell' convenuto.
Poiché, peraltro, il conducente del monopattino stava utilizzando la strada pubblica in modo conforme alla sua destinazione, non si può ritenere che la sua condotta sia stata la causa esclusiva del danno,
dovendosi invece affermare che il danno sia derivato proprio dalla cattiva manutenzione della strada.
Ed invero, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte (ex multis, Cass. 22.4.2010 n. 9546;
8.5.2008 n. 11227), ove si verifichi un sinistro a seguito di non corretta manutenzione del manto stradale da parte dell'ente preposto alla tutela, la responsabilità gravante sulla P.A., ai sensi dell'art. 2051 cod. civ. per l'obbligo di custodia delle strade demaniali, è esclusa ove l'utente danneggiato abbia tenuto un comportamento colposo tale da interrompere il nesso etiologico tra la causa del danno e il danno stesso.
In altri casi, invece, si può altrimenti ritenere, ai sensi dell'art. 1227 c.c., che il comportamento del danneggiato possa integrare soltanto un concorso di colpa, idoneo a diminuire, in proporzione dell'incidenza causale, la responsabilità della P.A. laddove l'utente medesimo ometta di adoperare le dovute cautele che il caso di specie richiede.
In altri termini, l'eventuale disattenzione dell'utente che non s'avveda dell'insidia e però utilizzi la strada in modo conforme alla sua destinazione, senza porre in essere una sequenza causale autonoma, di per sé
idonea a produrre il danno, non assurge ad evento idoneo ad esimere il custode da responsabilità, non avendo quei caratteri di imprevedibilità ed eccezionalità tipici del fortuito.
Alla luce delle emergenze processuali sopra richiamate, il è tenuto a rispondere dei Controparte_1 danni derivanti all'odierna attrice dal sinistro, danni da liquidarsi nel prosieguo del giudizio.
La causa, dunque, dev'essere rimessa in istruttoria per l'accertamento del danno come da separata ordinanza.
P.Q.M.
pagina 6 di 7 Il Tribunale di Pescara, in composizione monocratica, pronunziando in via non definitiva, sulla domanda proposta da nei confronti del Parte_1 Controparte_1
a)accerta e dichiara la responsabilità del in persona del legale rappresentante pro- Controparte_1 tempore ai sensi dell'art. 2051 c.c., per i danni patiti dall'attrice in conseguenza del sinistro in oggetto, danni da liquidarsi nel prosieguo del giudizio, previa rimessione della causa in istruttoria con separata ordinanza e rinvio, all'esito del giudizio, della regolamentazione delle spese di lite tra l'attrice e il
Controparte_1
b) restituisce la causa in istruttoria con separata ordinanza per la quantificazione dei danni.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura e allegazione al verbale.
Pescara li 20.06.2025
la giudice
Lorella Scelli
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