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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 09/12/2025, n. 3432 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 3432 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 18991/2024
EPVBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione cittadini UE
Nella causa civile iscritta al n. r.g. 18991/2024 promossa da: brasiliana, nata in [...]/MG, Controparte_1 , C.F._1 residente in [...], Brasil
160, Contagem/MG, Brasile, CAP: 32341-330;
Controparte_2 brasiliana, nata in [...]/MG,
Brasile, in data 20/06/2000, codice fiscale C.F. 2 residente in [...]
Baunilha, Betim/MG, Brasile, CAP: 32673-340; nato in [...]
, brasiliano, Parte_1
Horiz residente C.F. 3 na Rua Acará, 160, Contagem/MG, Brasile, CAP: 32341-330; rappresentati e difesi dall'Avv. Giovanni Bonato (C.F. ), presso il cui studio in Roma, via Colleferro C.F._4
n. 15 (CAP 00189), sono elettivamente domiciliati, come da procure in atti
RICORRENTI
contro
Controparte_3
RESISTENTE CONTUMACE
Pubblico Ministero in sede
INTERVENIENTE NECESSARIO
Il Tribunale in composizione monocratica nella persona del Gop dott. Natascia
AR,
a scioglimento della riserva assunta in data 25/11/25 ha emesso la seguente
SENTENZA ex art. 281 terdecies c.p.c.
Fatto e Diritto
1.
I ricorrenti
,brasiliana, nata in [...]/MG, Controparte_1
C.F._1 residente in [...], Brasile, in data 15/07/1987, codice fiscale
160, Contagem/MG, Brasile, CAP: 32341-330;
brasiliana, nata in [...]/MG, Controparte_2
Brasile, in data 20/06/2000, codice fiscale C.F. 2 residente in [...]
,
Baunilha, Betim/MG, Brasile, CAP: 32673-340; nato in [...] brasiliano, Parte_1
Horizonte/MG, Brasile, in data 04/11/1998, codice fiscale residente C.F. 3
,
in Rua Acará, 160, Contagem/MG, Brasile, CAP: 32341-330, hanno dedotto d'essere discendenti in linea diretta di: 0(o Persona_2 Persona_1
), cittadina italiana, nata a [...] O Persona 4
RA (provincia di Modena), in data 17/09/1886 (doc. 03 in atti) emigrata e deceduta in
Brasile senza mai naturalizzarsi né rinunciare alla cittadinanza italiana, come da certificazioni in atti, tradotti e legalizzati;
la quale contraeva matrimonio con Persona_5 nella città di Belo Horizonte (Brasile), in data 01/02/1905; dalla loro unione è nato: Per_6
[...] (o nato in data [...], nella città di Belo Horizonte Persona_7
,
(Brasile), il quale ha contratto matrimonio con Controparte_4 in data 22/06/1932, nella città di Itauna, Brasile. Successivamente al matrimonio, Controparte_4 passerà
a chiamarsi con il nome dall'unione coniugale tra Per_6 Persona_8
è nato: Persona_9
[...] (o e Persona_8 Persona_7
[...] nato in data [...], nella città di Belo Horizonte, (Brasile), dove ha contratto matrimonio con , in data 18/04/1961. Successivamente Persona_10 passerà a chiamarsi con il nome Per_10 da [...]al matrimonio, Persona_10
Parte 2 Tuttavia, i coniugi hanno divorziato nella città di Contagem, (Brasile), in data 31/10/1990, e Per 10 da Parte_2 continuerà a chiamarsi con il nome da sposata.
e Per_10 da Parte_2Dall'unione coniugale tra Persona_9 è nata:
Per_11 da Parte_2 nata in data [...], nella città di Belo Horizonte, (Brasile), la quale ha contratto matrimonio con in data 04/04/1986, nella città Persona_12 Per 1 di Contagem, Brasile. Successivamente al matrimonio, da Parte_2 passerà a Per_1 Dall'unione coniugale tra chiamarsi con il nome da Parte_3
[...]
Parte_4 e Persona_12 è nata: Controparte_1
, '
la ricorrente, nata in data [...], nella città di Belo Horizonte, (Brasile), la quale ha contratto matrimonio con Controparte_5 de Souza, in data 30/07/2010, nella città di Contagem, Brasile. Tuttavia, i coniugi hanno divorziato nella città di Itabira (Brasile), in data 11/04/2019. Dall'unione coniugale tra Controparte_1 [...] e
Controparte_6 è nata: nata in data [...], nella città Persona_13
,
di Belo Horizonte (Brasile). Dall'unione coniugale tra Parte_4 Parte_3 e il ricorrente, nato Persona_12 è nato:
, Parte_1 in data 04/11/1998, nella città di Belo Horizonte, Brasile. dall'unione coniugale tra [...]
Parte_2 è nata: Per_14 da Parte_2Persona_9 e Per_10 da nato in data [...], nella città di Belo Horizonte, (Brasile). Dall'unione tra Per_14 da e Controparte_7 da Luz, è nata:Parte_2 Controparte_2
[...] la ricorrente, nata in data [...], nella città di Belo Horizonte, (Brasile)
(in atti certificati di nascita e matrimonio tradotti e legalizzati e albero genealogico).
2.
I medesimi hanno richiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana essendo la stessa stata trasmessa jure sanguinis, rilevando che il Consolato italiano in Brasile continua tuttavia a negare tale diritto ai discendenti di madre italiana nati prima del 01.01.1948; invero non assume rilevanza alcuna la circostanza del matrimonio di Persona_15
[...] dei ricorrenti, con cittadino straniero, celebrato anteriormente al 1° gennaio
1948, atteso che la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che riacquista la cittadinanza italiana dal 1° gennaio 1948 anche il figlio di donna che l'abbia perduta ex art. 10 della legge n. 555 del 1912, per aver contratto matrimonio con cittadino straniero anteriormente all'entrata in vigore della Costituzione (Corte di cassazione Sez. U, Sentenza n. 4466 del
25/02/2009: «per effetto delle sentenze della Corte costituzionale n. 87 del 1975 e 30 del 1983, la cittadinanza italiana deve essere riconosciuta in sede giudiziaria alla donna che l'abbia perduta ex art. 10 della legge n. 555 del 1912, per aver contratto matrimonio con cittadino straniero anteriormente al 1° gennaio
1948, indipendentemente dalla dichiarazione resa ai sensi dell'art. 219 della legge n. 151 del 1975, in quanto l'illegittima privazione dovuta alla norma dichiarata incostituzionale non si esaurisce con la perdita non volontaria dovuta al sorgere del vincolo coniugale, ma continua a produrre effetti anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione, in violazione del principio fondamentale della parità tra i sessi e dell'uguaglianza giuridica e morale tra i coniugi, contenuti negli art. 3 e 29 Cost. Ne consegue che la limitazione temporale dell'efficacia della dichiarazione d'incostituzionalità al 1° gennaio del 1948 non impedisce il riconoscimento dello "status" di cittadino, che ha natura permanente ed imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo, salva l'estinzione per effetto della rinuncia del richiedente. In applicazione del principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1° gennaio 1948 anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della legge n. 555 del 1912, e tale diritto si trasmette ai suoi figli, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione dello "status" di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto in assenza della legge discriminatoria»).
Con provvedimenti fuori udienza del 14/02/25, 31/03/25 e 30/06/25 veniva concesso il termine per notifica del ricorso a parte convenuta e disposto un breve rinvio ex art. 127 ter cpc, la causa veniva posta in decisione essendo di natura documentale.
Gli atti sono stati comunicati al P.M. in persona del Procuratore della Repubblica del
Tribunale di Bologna che non ha precisato le conclusioni.
Parte ricorrente ha depositato note di trattazione nel termine da ultimo indicato del
25/11/25.
3.
Sono pacifiche la competenza territoriale del Tribunale adito (cfr. l'articolo 4, comma
5, del decreto legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, come modificato dall' art. 1 comma 36, legge delega n. 206/2021, per cui
«Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani»), nonché la natura monocratica della controversia (cfr. l'art. 3 comma 4 d decreto legge 17 febbraio
2017, n. 13 cit, secondo il quale «salvo quanto previsto dal comma 4-bis, in deroga a quanto previsto dall'articolo 50-bis, primo comma, numero 3), del codice di procedura civile, nelle controversie di cui al presente articolo il tribunale giudica in composizione monocratica»).
Le procure alle liti sono regolari, così com'è regolare e tempestiva la notifica, sicché deve essere dichiarata la contumacia della resistente.
4.
Si deve osservare, preliminarmente, come lo schema relativo all'acquisto della cittadinanza sia stato di recente esposto in modo compiuto dalle Sezioni unite della Corte di cassazione, per cui «la risultante di un tale schema è molto semplice. La cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario. Lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente ed è imprescrittibile. Esso è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano. Donde la prova è nella linea di trasmissione. Resta salva solo l'estinzione per effetto di rinuncia (v. già Cass. Sez. U n. 4466-09). Ne segue che, ove la cittadinanza sia rivendicata da un discendente, null'altro a legislazione invariata - spetta a lui di dimostrare salvo che questo: di essere appunto discendente di un cittadino italiano;
mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'evento interruttivo della linea di trasmissione» (Corte di cassazione Sez. U,
Sentenza n. 25317 del 2022, per cui «secondo la tradizione giuridica italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale legge n. 91 del
1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva»).
4.1.
Ciò posto, dall'esame dei documenti depositati in atti si rileva la discendenza ininterrotta dei ricorrenti dal cittadino italiano sopra indicato, sicché non può dubitarsi della trasmissione ai medesimi della cittadinanza iure sanguinis.
4.2.
Dall'esame della documentazione non emerge che i diversi ascendenti abbiano mai rinunziato alla cittadinanza italiana.
A tale riguardo le SSUU hanno rilevato di recente che «il diritto di cittadinanza appartiene al novero dei diritti fondamentali, e non si addice ai diritti fondamentali l'estensione automatica di presunzioni che, come quelle dettate da un comportamento asseritamente concludente di ordine puramente negativo, possono
– a certe condizioni di legge - normale rilievo nel distinto settore dei diritti patrimoniali».assumere-
Ne consegue che «la perdita della cittadinanza può derivare solo da un atto consapevole e volontario, espresso in modo lineare al fine di incidere direttamente su un rapporto che, come quello sottostante, corrisponde a un diritto di primaria rilevanza costituzionale ed è contraddistinto da effetti perduranti nel tempo» sicché «la perdita della cittadinanza italiana non può dirsi perfezionata da una qualche forma di accettazione di quella straniera, impartita per provvedimento generalizzato di naturalizzazione, desunta dal semplice silenzio, in quanto, in ossequio alla libertà individuale, la perdita della cittadinanza italiana non si può verificare se non per effetto di un atto volontario ed esplicito».
La Corte di cassazione ha dunque concluso che «l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla legge n. 555 del 1912, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva l'art. 11, n. 2, cod. civ. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia "ottenuto la cittadinanza in paese estero", sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione iure sanguinis ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, possa considerarsi bastevole, unitamente alla mancata reazione al provvedimento generalizzato di naturalizzazione, a integrare la fattispecie estintiva dello status per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento» (Corte di cassazione Sez. U, Sentenza n. 25317 del 2022).
5.
Le domande devono essere accolte stante anche l'iscrizione a ruolo della causa in oggetto in tempi antecedenti all' entrata in vigore del D.L. n° 36/2025 come convertito con modifiche in legge n° 74/2025.
6. Sul regime delle spese si osserva che chi, col comportamento tenuto fuori del processo, ovvero col darvi inizio o resistervi in forme e con argomenti non rispondenti al diritto, ha dato causa al processo o al suo protrarsi, soccombe in giudizio in base al principio di causalità
(Cfr.: Cass. n. 25141/2006; n. 7182/2000; n.1439/2003; n. 6722/1988). Nel caso in cui, come nella specie, la parte introduce il giudizio senza rivolgere alcuna previa istanza al CP_3
,
pur integro il suo interesse ad agire, non può dirsi che sul diverso piano della soccombenza quest'ultimo abbia dato causa in alcun modo al giudizio, giustificando l'integrale compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando,
DICHIARA la contumacia del Controparte_3
ACCERTA la cittadinanza italiana di
-Siliane Controparte_1
,brasiliana, nata in [...]/MG,
Brasile, in data 15/07/1987, codice fiscale residente in [...], C.F. 1
,
160, Contagem/MG, Brasile, CAP: 32341-330;
brasiliana, nata in [...]/MG, Controparte_2 residente in [...].F._2 Brasil
Baunilha, Betim/MG, Brasile, CAP: 32673-340;
, brasiliano, nato in Belo Parte_1
,Horizonte/MG, Brasile, in data 04/11/1998, codice fiscale C.F. 3 residente na Rua Acará, 160, Contagem/MG, Brasile, CAP: 32341-330
DISPONE che l'Ufficiale di stato civile competente esegua gli adempimenti conseguenti;
DICHIARA integralmente compensate le spese di lite.
Si comunichi.
Bologna, 5 dicembre 2025
Il GOP
Natascia AR
EPVBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione cittadini UE
Nella causa civile iscritta al n. r.g. 18991/2024 promossa da: brasiliana, nata in [...]/MG, Controparte_1 , C.F._1 residente in [...], Brasil
160, Contagem/MG, Brasile, CAP: 32341-330;
Controparte_2 brasiliana, nata in [...]/MG,
Brasile, in data 20/06/2000, codice fiscale C.F. 2 residente in [...]
Baunilha, Betim/MG, Brasile, CAP: 32673-340; nato in [...]
, brasiliano, Parte_1
Horiz residente C.F. 3 na Rua Acará, 160, Contagem/MG, Brasile, CAP: 32341-330; rappresentati e difesi dall'Avv. Giovanni Bonato (C.F. ), presso il cui studio in Roma, via Colleferro C.F._4
n. 15 (CAP 00189), sono elettivamente domiciliati, come da procure in atti
RICORRENTI
contro
Controparte_3
RESISTENTE CONTUMACE
Pubblico Ministero in sede
INTERVENIENTE NECESSARIO
Il Tribunale in composizione monocratica nella persona del Gop dott. Natascia
AR,
a scioglimento della riserva assunta in data 25/11/25 ha emesso la seguente
SENTENZA ex art. 281 terdecies c.p.c.
Fatto e Diritto
1.
I ricorrenti
,brasiliana, nata in [...]/MG, Controparte_1
C.F._1 residente in [...], Brasile, in data 15/07/1987, codice fiscale
160, Contagem/MG, Brasile, CAP: 32341-330;
brasiliana, nata in [...]/MG, Controparte_2
Brasile, in data 20/06/2000, codice fiscale C.F. 2 residente in [...]
,
Baunilha, Betim/MG, Brasile, CAP: 32673-340; nato in [...] brasiliano, Parte_1
Horizonte/MG, Brasile, in data 04/11/1998, codice fiscale residente C.F. 3
,
in Rua Acará, 160, Contagem/MG, Brasile, CAP: 32341-330, hanno dedotto d'essere discendenti in linea diretta di: 0(o Persona_2 Persona_1
), cittadina italiana, nata a [...] O Persona 4
RA (provincia di Modena), in data 17/09/1886 (doc. 03 in atti) emigrata e deceduta in
Brasile senza mai naturalizzarsi né rinunciare alla cittadinanza italiana, come da certificazioni in atti, tradotti e legalizzati;
la quale contraeva matrimonio con Persona_5 nella città di Belo Horizonte (Brasile), in data 01/02/1905; dalla loro unione è nato: Per_6
[...] (o nato in data [...], nella città di Belo Horizonte Persona_7
,
(Brasile), il quale ha contratto matrimonio con Controparte_4 in data 22/06/1932, nella città di Itauna, Brasile. Successivamente al matrimonio, Controparte_4 passerà
a chiamarsi con il nome dall'unione coniugale tra Per_6 Persona_8
è nato: Persona_9
[...] (o e Persona_8 Persona_7
[...] nato in data [...], nella città di Belo Horizonte, (Brasile), dove ha contratto matrimonio con , in data 18/04/1961. Successivamente Persona_10 passerà a chiamarsi con il nome Per_10 da [...]al matrimonio, Persona_10
Parte 2 Tuttavia, i coniugi hanno divorziato nella città di Contagem, (Brasile), in data 31/10/1990, e Per 10 da Parte_2 continuerà a chiamarsi con il nome da sposata.
e Per_10 da Parte_2Dall'unione coniugale tra Persona_9 è nata:
Per_11 da Parte_2 nata in data [...], nella città di Belo Horizonte, (Brasile), la quale ha contratto matrimonio con in data 04/04/1986, nella città Persona_12 Per 1 di Contagem, Brasile. Successivamente al matrimonio, da Parte_2 passerà a Per_1 Dall'unione coniugale tra chiamarsi con il nome da Parte_3
[...]
Parte_4 e Persona_12 è nata: Controparte_1
, '
la ricorrente, nata in data [...], nella città di Belo Horizonte, (Brasile), la quale ha contratto matrimonio con Controparte_5 de Souza, in data 30/07/2010, nella città di Contagem, Brasile. Tuttavia, i coniugi hanno divorziato nella città di Itabira (Brasile), in data 11/04/2019. Dall'unione coniugale tra Controparte_1 [...] e
Controparte_6 è nata: nata in data [...], nella città Persona_13
,
di Belo Horizonte (Brasile). Dall'unione coniugale tra Parte_4 Parte_3 e il ricorrente, nato Persona_12 è nato:
, Parte_1 in data 04/11/1998, nella città di Belo Horizonte, Brasile. dall'unione coniugale tra [...]
Parte_2 è nata: Per_14 da Parte_2Persona_9 e Per_10 da nato in data [...], nella città di Belo Horizonte, (Brasile). Dall'unione tra Per_14 da e Controparte_7 da Luz, è nata:Parte_2 Controparte_2
[...] la ricorrente, nata in data [...], nella città di Belo Horizonte, (Brasile)
(in atti certificati di nascita e matrimonio tradotti e legalizzati e albero genealogico).
2.
I medesimi hanno richiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana essendo la stessa stata trasmessa jure sanguinis, rilevando che il Consolato italiano in Brasile continua tuttavia a negare tale diritto ai discendenti di madre italiana nati prima del 01.01.1948; invero non assume rilevanza alcuna la circostanza del matrimonio di Persona_15
[...] dei ricorrenti, con cittadino straniero, celebrato anteriormente al 1° gennaio
1948, atteso che la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che riacquista la cittadinanza italiana dal 1° gennaio 1948 anche il figlio di donna che l'abbia perduta ex art. 10 della legge n. 555 del 1912, per aver contratto matrimonio con cittadino straniero anteriormente all'entrata in vigore della Costituzione (Corte di cassazione Sez. U, Sentenza n. 4466 del
25/02/2009: «per effetto delle sentenze della Corte costituzionale n. 87 del 1975 e 30 del 1983, la cittadinanza italiana deve essere riconosciuta in sede giudiziaria alla donna che l'abbia perduta ex art. 10 della legge n. 555 del 1912, per aver contratto matrimonio con cittadino straniero anteriormente al 1° gennaio
1948, indipendentemente dalla dichiarazione resa ai sensi dell'art. 219 della legge n. 151 del 1975, in quanto l'illegittima privazione dovuta alla norma dichiarata incostituzionale non si esaurisce con la perdita non volontaria dovuta al sorgere del vincolo coniugale, ma continua a produrre effetti anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione, in violazione del principio fondamentale della parità tra i sessi e dell'uguaglianza giuridica e morale tra i coniugi, contenuti negli art. 3 e 29 Cost. Ne consegue che la limitazione temporale dell'efficacia della dichiarazione d'incostituzionalità al 1° gennaio del 1948 non impedisce il riconoscimento dello "status" di cittadino, che ha natura permanente ed imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo, salva l'estinzione per effetto della rinuncia del richiedente. In applicazione del principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1° gennaio 1948 anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della legge n. 555 del 1912, e tale diritto si trasmette ai suoi figli, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione dello "status" di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto in assenza della legge discriminatoria»).
Con provvedimenti fuori udienza del 14/02/25, 31/03/25 e 30/06/25 veniva concesso il termine per notifica del ricorso a parte convenuta e disposto un breve rinvio ex art. 127 ter cpc, la causa veniva posta in decisione essendo di natura documentale.
Gli atti sono stati comunicati al P.M. in persona del Procuratore della Repubblica del
Tribunale di Bologna che non ha precisato le conclusioni.
Parte ricorrente ha depositato note di trattazione nel termine da ultimo indicato del
25/11/25.
3.
Sono pacifiche la competenza territoriale del Tribunale adito (cfr. l'articolo 4, comma
5, del decreto legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, come modificato dall' art. 1 comma 36, legge delega n. 206/2021, per cui
«Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani»), nonché la natura monocratica della controversia (cfr. l'art. 3 comma 4 d decreto legge 17 febbraio
2017, n. 13 cit, secondo il quale «salvo quanto previsto dal comma 4-bis, in deroga a quanto previsto dall'articolo 50-bis, primo comma, numero 3), del codice di procedura civile, nelle controversie di cui al presente articolo il tribunale giudica in composizione monocratica»).
Le procure alle liti sono regolari, così com'è regolare e tempestiva la notifica, sicché deve essere dichiarata la contumacia della resistente.
4.
Si deve osservare, preliminarmente, come lo schema relativo all'acquisto della cittadinanza sia stato di recente esposto in modo compiuto dalle Sezioni unite della Corte di cassazione, per cui «la risultante di un tale schema è molto semplice. La cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario. Lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente ed è imprescrittibile. Esso è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano. Donde la prova è nella linea di trasmissione. Resta salva solo l'estinzione per effetto di rinuncia (v. già Cass. Sez. U n. 4466-09). Ne segue che, ove la cittadinanza sia rivendicata da un discendente, null'altro a legislazione invariata - spetta a lui di dimostrare salvo che questo: di essere appunto discendente di un cittadino italiano;
mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'evento interruttivo della linea di trasmissione» (Corte di cassazione Sez. U,
Sentenza n. 25317 del 2022, per cui «secondo la tradizione giuridica italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale legge n. 91 del
1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva»).
4.1.
Ciò posto, dall'esame dei documenti depositati in atti si rileva la discendenza ininterrotta dei ricorrenti dal cittadino italiano sopra indicato, sicché non può dubitarsi della trasmissione ai medesimi della cittadinanza iure sanguinis.
4.2.
Dall'esame della documentazione non emerge che i diversi ascendenti abbiano mai rinunziato alla cittadinanza italiana.
A tale riguardo le SSUU hanno rilevato di recente che «il diritto di cittadinanza appartiene al novero dei diritti fondamentali, e non si addice ai diritti fondamentali l'estensione automatica di presunzioni che, come quelle dettate da un comportamento asseritamente concludente di ordine puramente negativo, possono
– a certe condizioni di legge - normale rilievo nel distinto settore dei diritti patrimoniali».assumere-
Ne consegue che «la perdita della cittadinanza può derivare solo da un atto consapevole e volontario, espresso in modo lineare al fine di incidere direttamente su un rapporto che, come quello sottostante, corrisponde a un diritto di primaria rilevanza costituzionale ed è contraddistinto da effetti perduranti nel tempo» sicché «la perdita della cittadinanza italiana non può dirsi perfezionata da una qualche forma di accettazione di quella straniera, impartita per provvedimento generalizzato di naturalizzazione, desunta dal semplice silenzio, in quanto, in ossequio alla libertà individuale, la perdita della cittadinanza italiana non si può verificare se non per effetto di un atto volontario ed esplicito».
La Corte di cassazione ha dunque concluso che «l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla legge n. 555 del 1912, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva l'art. 11, n. 2, cod. civ. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia "ottenuto la cittadinanza in paese estero", sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione iure sanguinis ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, possa considerarsi bastevole, unitamente alla mancata reazione al provvedimento generalizzato di naturalizzazione, a integrare la fattispecie estintiva dello status per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento» (Corte di cassazione Sez. U, Sentenza n. 25317 del 2022).
5.
Le domande devono essere accolte stante anche l'iscrizione a ruolo della causa in oggetto in tempi antecedenti all' entrata in vigore del D.L. n° 36/2025 come convertito con modifiche in legge n° 74/2025.
6. Sul regime delle spese si osserva che chi, col comportamento tenuto fuori del processo, ovvero col darvi inizio o resistervi in forme e con argomenti non rispondenti al diritto, ha dato causa al processo o al suo protrarsi, soccombe in giudizio in base al principio di causalità
(Cfr.: Cass. n. 25141/2006; n. 7182/2000; n.1439/2003; n. 6722/1988). Nel caso in cui, come nella specie, la parte introduce il giudizio senza rivolgere alcuna previa istanza al CP_3
,
pur integro il suo interesse ad agire, non può dirsi che sul diverso piano della soccombenza quest'ultimo abbia dato causa in alcun modo al giudizio, giustificando l'integrale compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando,
DICHIARA la contumacia del Controparte_3
ACCERTA la cittadinanza italiana di
-Siliane Controparte_1
,brasiliana, nata in [...]/MG,
Brasile, in data 15/07/1987, codice fiscale residente in [...], C.F. 1
,
160, Contagem/MG, Brasile, CAP: 32341-330;
brasiliana, nata in [...]/MG, Controparte_2 residente in [...].F._2 Brasil
Baunilha, Betim/MG, Brasile, CAP: 32673-340;
, brasiliano, nato in Belo Parte_1
,Horizonte/MG, Brasile, in data 04/11/1998, codice fiscale C.F. 3 residente na Rua Acará, 160, Contagem/MG, Brasile, CAP: 32341-330
DISPONE che l'Ufficiale di stato civile competente esegua gli adempimenti conseguenti;
DICHIARA integralmente compensate le spese di lite.
Si comunichi.
Bologna, 5 dicembre 2025
Il GOP
Natascia AR