TRIB
Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 03/11/2025, n. 4357 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4357 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 10529/2022
TRIBUNALE ORDINARIO di PALERMO
SEZIONE SECONDA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 10529/2022 tra
Parte_1
ATTORE/I e
Controparte_1
[...]
CONVENUTO/I
Oggi 3 novembre 2025 chiamata la causa ad ore 9,00 innanzi al dott. Dora Sciortino, sono comparsi:
Per l'avv. MARCHESE LAVINIA , Parte_1
Per l'avv. IA IA RA , Controparte_1 Per l'avv. IA IA RA , Controparte_1
Entrambe le procuratrici discutono come in note e chiedono che la causa venga decisa. Il G.I. alle ore 18,30, all'esito della Camera di Consiglio, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott. Dora Sciortino
pagina 1 di 10 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PALERMO
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Dora Sciortino ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 10529/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. MARCHESE LAVINIA , elettivamente domiciliato in VIA FLORIO 100
90146 PALERMO presso il difensore avv. MARCHESE LAVINIA
ATTORE/I contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
IA IA RA , elettivamente domiciliato in VIA EMERICO
AMARI, 86 90139 PALERMO presso il difensore avv. IA IA
RA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._3
IA IA RA , elettivamente domiciliato in VIA EMERICO
AMARI, 86 90139 PALERMO presso il difensore avv. IA IA
RA
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI pagina 2 di 10 Le parti hanno concluso come da note conclusive e verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 3.08.2022 adiva il Tribunale di Parte_1
Palermo e, premesso di essere proprietaria dell'immobile sito in Altofonte (Pa), Via
Chiesuola n. 7, e dell'annesso posto auto, di aver concesso in comodato d'uso gratuito nell'anno 2002 il primo piano del predetto immobile con annesso posto auto al figlio ed alla moglie per far fronte a momentanee Controparte_1 Controparte_1 esigenze abitative ed economiche degli stessi, di aver comunicato con note a/r del
27.06.2019 e del 22.08.2019 la richiesta di restituzione dell'immobile e dell'annesso posto auto, dedotto che il posto auto, originariamente munito di una sola parete e di tettoia, era stato nel tempo trasformato, senza alcun consenso da parte della proprietaria ed in maniera abusiva, in box/magazzino e detenuto dal sig. in Controparte_1 maniera esclusiva, che i convenuti avevano comunicato la disponibilità al rilascio dietro rimborso delle spese pari ad € 60000,00 per lavori effettuati nell'immobile, che l'immobile si trovava in uno stato di incuria a causa delle infiltrazioni provocate dal convenuto e dell'omessa manutenzione del tetto, delle travi di sostegno e della pensilina del terrazzo, che aveva sopportato per intero i costi degli oneri idrici dell'immobile abitato dai convenuti, rappresentava di trovarsi in una condizione economica precaria anche in seguito alla separazione con il marito, di vivere con la pensione sociale a cui andava detratta la somma di € 200,00 per un prestito contratto dal marito per aiutarla economicamente ed, esperito inutilmente il procedimento di mediazione, chiedeva di fissare con decreto l'udienza di comparizione e di : 1) dichiarare tra le parti,
[...]
e , cessato il comodato d'uso gratuito degli immobili Parte_1 Controparte_2 siti in Altofonte (Pa), Via Chiesuola n.
6-7 e condannare le parti comodatarie al rilascio degli stessi;
2) ordinare ai sig.ri e di rilasciare Controparte_1 Controparte_1 liberi di cose e/o persone gli immobili oggetto di comodato d'uso gratuito;
3) condannare i Sig.ri e al risarcimento del danno Controparte_1 Controparte_1 da illegittima occupazione sine titulo rapportato al valore locativo del bene, ovvero quantificato nella misura di € 11.100,00, o nell'altra misura ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi compensativi, dalla data di ricevimento della prima diffida (27.06.2019) e fino alla data di effettiva riconsegna dell'immobile, oltre al pagina 3 di 10 risarcimento di tutti danni arrecati all'immobile, secondo l'importo quantificato in corso di causa , con vittoria di spese del giudizio.
Con decreto del 12.09.2022 veniva fissata l'udienza di comparizione e discussione in data 20.03.2023.
In data 7.03.2023 si costituivano e , contestando Controparte_1 Controparte_1 le domande di parte ricorrente.
Allegavano che nel 1998 il sig. intraprendeva a proprie cura e spese CP_1
l'edificazione di un appartamento nel sottotetto della villetta, all'epoca ancora in corso di costruzione, per farne la sua residenza in vista del futuro matrimonio contratto nel
2002 con , di essersi trasferito nell'immobile nel 2003 e di abitarvi Controparte_1 unitamente ai tre figli e , di aver provveduto a rifinire Persona_1 Per_2
l'immobile con l'apporto economico del padre della moglie . Persona_3
Deducevano che la si trasferiva al piano terra dell'edificio nel 2008 e che, Pt_1 poiché l'intera villetta era rifornita da una sola utenza idrica (intestata alla ) e Pt_1 da un'unica utenza elettrica (intestata al sig. , le parti convenivano CP_1 verbalmente che i consumi idrici di entrambi i nuclei sarebbero stati pagati dalla signora e che, di contro, i consumi elettrici di entrambi i nuclei sarebbero stati Pt_1 sopportati dal sig. CP_1
Eccepivano l'insussistenza di un contratto di comodato tra le parti e l'intervenuta usucapione ex art.1158 c.c., contestavano lo stato di bisogno della ricorrente posto a fondamento della domanda di rilascio dell'immobile, deducevano che dal 1998 al 2022, la spesa sostenuta dagli odierni resistenti per i consumi elettrici di entrambe le unità abitative era pari ad euro 19.432,64. (all. 8), mentre i costi sopportati dalla per Pt_1
i consumi idrici di entrambe le unità nel medesimo arco di tempo ammontavano a euro
4.676,17 .
Contestavano la domanda di risarcimento del danno per occupazione senza titolo, chiedendone la compensazione con le somme spese per i costi del servizio elettrico sopportati in relazione ai consumi dell'appartamento della madre sin dal 1998 e per l'edificazione dell'immobile e contestavano che lo stato di pericolo fosse relativo all'immobile dagli stessi abitato, trattandosi di ammaloramenti riguardanti le parti pagina 4 di 10 comuni dell'edificio.
Chiedevano preliminarmente di dichiarare l'insussistenza di un contratto di comodato d'uso gratuito tra le parti sull'immobile di Altofonte, Via Chiesuola n. 7 piano primo e, per l'effetto, rigettare il ricorso ex art. 447 bis c.p.c. proposto da , Parte_1 per tutti i motivi sopra esposti, con vittoria di spese.
In subordine, chiedevano di accogliere l'eccezione di compensazione tra i crediti vantati da per i consumi di energia elettrica pagati a favore di Controparte_1 [...]
e le spese per migliorie apportate all'immobile di Via Chiesuola n. 7 da Parte_1 una parte e l'indennità per occupazione senza titolo pretesa dalla ricorrente dall'altra e, per l'effetto, di rigettare la relativa domanda ed in ogni caso di rigettare le domande di risarcimento dei danni riportati dall'immobile, con vittoria di spese del giudizio.
Con provvedimento del 20.03.2023 sulla scorta dell'eccezione di usucapione formulata dai convenuti veniva disposto il mutamento di rito da locatizio a ordinario.
Istruita la causa a mezzo ctu ed acquisita la documentazione prodotta, la causa veniva discussa e decisa ai sensi dell'art. 281 sexies cpc.
Preliminarmente va affrontata la domanda di cessazione del contratto di comodato formulata da parte ricorrente.
I convenuti costituendosi hanno negato l'esistenza del rapporto di comodato, chiedendo il rigetto della domanda di risoluzione e la conseguente domanda di restituzione dell'immobile.
In proposito, hanno eccepito l'usucapione dell'immobile per averlo edificato a proprie cure e spese nel sottotetto dell'edificio di proprietà della . Pt_1
Ciò detto, l'eccezione è infondata.
Intanto dalla lettura della nota a/r del 9.07.2021 si evince che i resistenti non contestano l'esistenza del contratto di comodato, limitandosi a chiedere copia del contratto di cui hanno più volte sollecitato il rilascio (all.12 comparsa di costituzione). Nella stessa nota, i convenuti dichiarano di essere disponibili a restituire l'immobile dietro rimborso del valore delle migliorie apportate nell'immobile pari ad € 60.000,00.
Tale dichiarazione tronca in radice l'eccezione di usucapione. pagina 5 di 10 E' evidente, infatti, che i convenuti hanno abitato l'immobile con animus detinendi, che di per sé non integra i presupposti per l'acquisto della proprietà per usucapione dell'immobile oggetto di causa.
In proposito, giova ricordare che con la sentenza n. 16371/2015 i giudici di legittimità hanno avuto modo di chiarire che la tolleranza che esclude l'acquisto del possesso ad usucapionem assume caratteri differenti a seconda del tipo di rapporto intercorso tra le parti.
In particolare, secondo la Suprema Corte di Cassazione, nel caso in cui un bene venga concesso ad un soggetto in ragione di rapporti di amicizia, o di buon vicinato è più probabile che il lungo decorso del tempo sia riconducibile non tanto a una tolleranza da parte del proprietario del bene ma a una semplice indifferenza, sicché in tal caso può scattare l'usucapione.
Di tenore diverso, invece, è il discorso se il rapporto che lega le parti è di stretta parentela. In questo caso, infatti, rappresenta una circostanza normale e abbastanza frequente che un familiare consenta ad un proprio parente di utilizzare, anche per molti anni, un bene senza perciò disinteressarsene.
Tale diversità si giustifica alla luce del fatto che nei rapporti di mera amicizia o di buon vicinato, di per sé labili e mutevoli, è improbabile il mantenimento della tolleranza si protragga per un lungo arco di tempo, necessario per il perfezionarsi il perfezionamento dell'usucapione.
Ne consegue che, nel caso di specie, la circostanza che i convenuti abbiano abitato l'immobile dal 2003 non dimostra che lo abbiano posseduto ai fini dell'acquisto per usucapione anche alla luce del fatto che gli stessi hanno riconosciuto nella nota del
9.07.2021 l'esistenza del rapporto di comodato intercorrente con la ricorrente avente ad oggetto l'uso dell'immobile per le esigenze familiari, che di per sé esclude l'animus possidendi.
E' accertato, dunque, che tra le parti è in corso un contratto di comodato avente ad oggetto l'immobile sito in Altofonte (Pa), Via Chiesuola n. 7, e dell'annesso posto auto, così come allegato dalla ricorrente in ricorso e che tale contratto sia stato stipulato per far fronte alle esigenze abitative dei convenuti. pagina 6 di 10 Alla luce di quanto detto, va ricordato che il comodatario ha il diritto alla prosecuzione del rapporto per tutto il tempo per cui si protraggano le esigenze familiari (Cass. civ.
S.U. 21 luglio 2004 n. 13603 e successive) qualora sia certo ed inequivocabile che il rapporto abbia avuto origine in vista di una tale destinazione.
Infatti, nell'ipotesi in cui il comodato sia stipulato per esigenze abitative del nucleo familiare, in base all'articolo 1809 del codice civile il comodante può richiedere la restituzione del bene prima della scadenza del termine pattuito solo in caso di bisogno urgente e imprevedibile. Tale bisogno, come precisato dalla giurisprudenza di legittimità , non deve essere grave, ma deve essere sopravvenuto rispetto alla stipula del contratto e non deve consistere in mere ipotesi astratte.
Orbene, non vi è prova della sopravvenienza di un bisogno urgente ed imprevedibile, sopravvenuto rispetto alla stipula del contratto che legittimerebbe la domanda di restituzione dell'immobile.
Parte ricorrente si è limitata a produrre la domanda di pensione sociale che le è stata riconosciuta dall'anno 2019, ma non vi è prova di un decremento del reddito rispetto all'anno di stipula del contratto, circostanza neanche allegata, né del fatto che la richiesta di finanziamento presentata da dell'importo di € 14659,78 Controparte_3
(all. 15) sia relativa a bisogni della ricorrente, né tantomeno dell'accordo relativo alla restituzione delle predette somme.
Di contro, vi è prova della circostanza che le esigenze abitative del nucleo familiare dei convenuti siano ancora attuali, così come si rilava delle certificazioni relative alla prole degli stessi .
La domanda di rilascio va, indi, disattesa e conseguentemente le domande formulate di risarcimento del danno da occupazione senza titolo, mentre l'eccezione di compensazione formulata dai convenuti in via subordinata per i consumi di energia elettrica e le migliorie apportate nell'immobile sono assorbite dal rigetto della domanda di parte attrice .
In ultimo, va disattesa la domanda della ricorrente volta ad ottenere il risarcimento dei danni arrecati all'immobile dalla stessa abitato a causa dell'incuria e della mancata manutenzione dell'immobile di primo piano abitato dai convenuti. pagina 7 di 10 Dall'istruzione probatoria è emersa l'infondatezza della domanda.
In particolare, il ctu ing. le cui conclusioni per logicità e coerenza Persona_4 sono pienamente condivise da questo decidente anche alla luce della documentazione fotografica e planimetrica allegata, ha accertato che le cause dei danni riscontrati all'interno dell'appartamento di piano terra, possono essere individuate sia nella presenza di soluzioni di continuità nella muratura che nelle lesioni rilevate nei prospetti a partire dal piano di campagna nonché infine, nei fenomeni da umidità ascendente dovuta ad un non adeguato isolamento del fabbricato dal terreno sottostante.
E' escluso, dunque, che le cause degli ammaloramenti siano individuabili nella mancata manutenzione dell'immobile di piano primo abitato dai convenuti, ma soltanto nella mancata manutenzione delle parti comuni dell'edificio ed in particolare delle murature e della copertura , comune ad entrambi i contendenti.
La domanda va, perciò, disattesa.
Le spese seguono la soccombenza e, liquidate come in dispositivo secondo i criteri di cui al d.m. n. 55/2014 vanno liquidati in €5077,00 per compensi, oltre iva, cpa e rimborso spese generali come per legge (valore indeterminato, complessità media : parametri medi per le fasi introduttiva, istruttoria e decisionale, in ragione dell'attività concretamente espletata) vanno poste a carico di parte attrice nella misura del 50% di quelle liquidate e interamente compensate tra le parti per il restante 50%.
Le spese della ctu, liquidate con decreto del 3.11.2025, sono poste a carico di parte attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
dichiara che tra le parti è in corso un contratto di comodato per uso abitativo per esigenze del nucleo familiare dei convenuti avente ad oggetto l'immobile sito in
Altofonte (Pa), Via Chiesuola n. 6-7, primo piano e del relativo posto auto;
rigetta la domanda di condanna dei convenuti alla restituzione dell'immobile;
rigetta la domanda di risarcimento del danno da occupazione sine titulo;
pagina 8 di 10 rigetta la domanda di risarcimento del danno per omessa manutenzione dell'immobile di primo piano da parte dei convenuti;
liquida le spese del giudizio in € 5077,00 per compensi, oltre iva, cpa e rimborso spese generali come per legge e condanna altresì la parte attrice a rimborsare ai convenuti il
50% delle spese di lite come liquidate, mentre compensa interamente tra le parti il restante 50%;
pone definitivamente a carico di parte attrice le spese di ctu, liquidate con decreto del
3.11.2025.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura ed allegazione al verbale.
Palermo, 3 novembre 2025
Il Giudice dott. Dora Sciortino
pagina 9 di 10 pagina 10 di 10
TRIBUNALE ORDINARIO di PALERMO
SEZIONE SECONDA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 10529/2022 tra
Parte_1
ATTORE/I e
Controparte_1
[...]
CONVENUTO/I
Oggi 3 novembre 2025 chiamata la causa ad ore 9,00 innanzi al dott. Dora Sciortino, sono comparsi:
Per l'avv. MARCHESE LAVINIA , Parte_1
Per l'avv. IA IA RA , Controparte_1 Per l'avv. IA IA RA , Controparte_1
Entrambe le procuratrici discutono come in note e chiedono che la causa venga decisa. Il G.I. alle ore 18,30, all'esito della Camera di Consiglio, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott. Dora Sciortino
pagina 1 di 10 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PALERMO
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Dora Sciortino ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 10529/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. MARCHESE LAVINIA , elettivamente domiciliato in VIA FLORIO 100
90146 PALERMO presso il difensore avv. MARCHESE LAVINIA
ATTORE/I contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
IA IA RA , elettivamente domiciliato in VIA EMERICO
AMARI, 86 90139 PALERMO presso il difensore avv. IA IA
RA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._3
IA IA RA , elettivamente domiciliato in VIA EMERICO
AMARI, 86 90139 PALERMO presso il difensore avv. IA IA
RA
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI pagina 2 di 10 Le parti hanno concluso come da note conclusive e verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 3.08.2022 adiva il Tribunale di Parte_1
Palermo e, premesso di essere proprietaria dell'immobile sito in Altofonte (Pa), Via
Chiesuola n. 7, e dell'annesso posto auto, di aver concesso in comodato d'uso gratuito nell'anno 2002 il primo piano del predetto immobile con annesso posto auto al figlio ed alla moglie per far fronte a momentanee Controparte_1 Controparte_1 esigenze abitative ed economiche degli stessi, di aver comunicato con note a/r del
27.06.2019 e del 22.08.2019 la richiesta di restituzione dell'immobile e dell'annesso posto auto, dedotto che il posto auto, originariamente munito di una sola parete e di tettoia, era stato nel tempo trasformato, senza alcun consenso da parte della proprietaria ed in maniera abusiva, in box/magazzino e detenuto dal sig. in Controparte_1 maniera esclusiva, che i convenuti avevano comunicato la disponibilità al rilascio dietro rimborso delle spese pari ad € 60000,00 per lavori effettuati nell'immobile, che l'immobile si trovava in uno stato di incuria a causa delle infiltrazioni provocate dal convenuto e dell'omessa manutenzione del tetto, delle travi di sostegno e della pensilina del terrazzo, che aveva sopportato per intero i costi degli oneri idrici dell'immobile abitato dai convenuti, rappresentava di trovarsi in una condizione economica precaria anche in seguito alla separazione con il marito, di vivere con la pensione sociale a cui andava detratta la somma di € 200,00 per un prestito contratto dal marito per aiutarla economicamente ed, esperito inutilmente il procedimento di mediazione, chiedeva di fissare con decreto l'udienza di comparizione e di : 1) dichiarare tra le parti,
[...]
e , cessato il comodato d'uso gratuito degli immobili Parte_1 Controparte_2 siti in Altofonte (Pa), Via Chiesuola n.
6-7 e condannare le parti comodatarie al rilascio degli stessi;
2) ordinare ai sig.ri e di rilasciare Controparte_1 Controparte_1 liberi di cose e/o persone gli immobili oggetto di comodato d'uso gratuito;
3) condannare i Sig.ri e al risarcimento del danno Controparte_1 Controparte_1 da illegittima occupazione sine titulo rapportato al valore locativo del bene, ovvero quantificato nella misura di € 11.100,00, o nell'altra misura ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi compensativi, dalla data di ricevimento della prima diffida (27.06.2019) e fino alla data di effettiva riconsegna dell'immobile, oltre al pagina 3 di 10 risarcimento di tutti danni arrecati all'immobile, secondo l'importo quantificato in corso di causa , con vittoria di spese del giudizio.
Con decreto del 12.09.2022 veniva fissata l'udienza di comparizione e discussione in data 20.03.2023.
In data 7.03.2023 si costituivano e , contestando Controparte_1 Controparte_1 le domande di parte ricorrente.
Allegavano che nel 1998 il sig. intraprendeva a proprie cura e spese CP_1
l'edificazione di un appartamento nel sottotetto della villetta, all'epoca ancora in corso di costruzione, per farne la sua residenza in vista del futuro matrimonio contratto nel
2002 con , di essersi trasferito nell'immobile nel 2003 e di abitarvi Controparte_1 unitamente ai tre figli e , di aver provveduto a rifinire Persona_1 Per_2
l'immobile con l'apporto economico del padre della moglie . Persona_3
Deducevano che la si trasferiva al piano terra dell'edificio nel 2008 e che, Pt_1 poiché l'intera villetta era rifornita da una sola utenza idrica (intestata alla ) e Pt_1 da un'unica utenza elettrica (intestata al sig. , le parti convenivano CP_1 verbalmente che i consumi idrici di entrambi i nuclei sarebbero stati pagati dalla signora e che, di contro, i consumi elettrici di entrambi i nuclei sarebbero stati Pt_1 sopportati dal sig. CP_1
Eccepivano l'insussistenza di un contratto di comodato tra le parti e l'intervenuta usucapione ex art.1158 c.c., contestavano lo stato di bisogno della ricorrente posto a fondamento della domanda di rilascio dell'immobile, deducevano che dal 1998 al 2022, la spesa sostenuta dagli odierni resistenti per i consumi elettrici di entrambe le unità abitative era pari ad euro 19.432,64. (all. 8), mentre i costi sopportati dalla per Pt_1
i consumi idrici di entrambe le unità nel medesimo arco di tempo ammontavano a euro
4.676,17 .
Contestavano la domanda di risarcimento del danno per occupazione senza titolo, chiedendone la compensazione con le somme spese per i costi del servizio elettrico sopportati in relazione ai consumi dell'appartamento della madre sin dal 1998 e per l'edificazione dell'immobile e contestavano che lo stato di pericolo fosse relativo all'immobile dagli stessi abitato, trattandosi di ammaloramenti riguardanti le parti pagina 4 di 10 comuni dell'edificio.
Chiedevano preliminarmente di dichiarare l'insussistenza di un contratto di comodato d'uso gratuito tra le parti sull'immobile di Altofonte, Via Chiesuola n. 7 piano primo e, per l'effetto, rigettare il ricorso ex art. 447 bis c.p.c. proposto da , Parte_1 per tutti i motivi sopra esposti, con vittoria di spese.
In subordine, chiedevano di accogliere l'eccezione di compensazione tra i crediti vantati da per i consumi di energia elettrica pagati a favore di Controparte_1 [...]
e le spese per migliorie apportate all'immobile di Via Chiesuola n. 7 da Parte_1 una parte e l'indennità per occupazione senza titolo pretesa dalla ricorrente dall'altra e, per l'effetto, di rigettare la relativa domanda ed in ogni caso di rigettare le domande di risarcimento dei danni riportati dall'immobile, con vittoria di spese del giudizio.
Con provvedimento del 20.03.2023 sulla scorta dell'eccezione di usucapione formulata dai convenuti veniva disposto il mutamento di rito da locatizio a ordinario.
Istruita la causa a mezzo ctu ed acquisita la documentazione prodotta, la causa veniva discussa e decisa ai sensi dell'art. 281 sexies cpc.
Preliminarmente va affrontata la domanda di cessazione del contratto di comodato formulata da parte ricorrente.
I convenuti costituendosi hanno negato l'esistenza del rapporto di comodato, chiedendo il rigetto della domanda di risoluzione e la conseguente domanda di restituzione dell'immobile.
In proposito, hanno eccepito l'usucapione dell'immobile per averlo edificato a proprie cure e spese nel sottotetto dell'edificio di proprietà della . Pt_1
Ciò detto, l'eccezione è infondata.
Intanto dalla lettura della nota a/r del 9.07.2021 si evince che i resistenti non contestano l'esistenza del contratto di comodato, limitandosi a chiedere copia del contratto di cui hanno più volte sollecitato il rilascio (all.12 comparsa di costituzione). Nella stessa nota, i convenuti dichiarano di essere disponibili a restituire l'immobile dietro rimborso del valore delle migliorie apportate nell'immobile pari ad € 60.000,00.
Tale dichiarazione tronca in radice l'eccezione di usucapione. pagina 5 di 10 E' evidente, infatti, che i convenuti hanno abitato l'immobile con animus detinendi, che di per sé non integra i presupposti per l'acquisto della proprietà per usucapione dell'immobile oggetto di causa.
In proposito, giova ricordare che con la sentenza n. 16371/2015 i giudici di legittimità hanno avuto modo di chiarire che la tolleranza che esclude l'acquisto del possesso ad usucapionem assume caratteri differenti a seconda del tipo di rapporto intercorso tra le parti.
In particolare, secondo la Suprema Corte di Cassazione, nel caso in cui un bene venga concesso ad un soggetto in ragione di rapporti di amicizia, o di buon vicinato è più probabile che il lungo decorso del tempo sia riconducibile non tanto a una tolleranza da parte del proprietario del bene ma a una semplice indifferenza, sicché in tal caso può scattare l'usucapione.
Di tenore diverso, invece, è il discorso se il rapporto che lega le parti è di stretta parentela. In questo caso, infatti, rappresenta una circostanza normale e abbastanza frequente che un familiare consenta ad un proprio parente di utilizzare, anche per molti anni, un bene senza perciò disinteressarsene.
Tale diversità si giustifica alla luce del fatto che nei rapporti di mera amicizia o di buon vicinato, di per sé labili e mutevoli, è improbabile il mantenimento della tolleranza si protragga per un lungo arco di tempo, necessario per il perfezionarsi il perfezionamento dell'usucapione.
Ne consegue che, nel caso di specie, la circostanza che i convenuti abbiano abitato l'immobile dal 2003 non dimostra che lo abbiano posseduto ai fini dell'acquisto per usucapione anche alla luce del fatto che gli stessi hanno riconosciuto nella nota del
9.07.2021 l'esistenza del rapporto di comodato intercorrente con la ricorrente avente ad oggetto l'uso dell'immobile per le esigenze familiari, che di per sé esclude l'animus possidendi.
E' accertato, dunque, che tra le parti è in corso un contratto di comodato avente ad oggetto l'immobile sito in Altofonte (Pa), Via Chiesuola n. 7, e dell'annesso posto auto, così come allegato dalla ricorrente in ricorso e che tale contratto sia stato stipulato per far fronte alle esigenze abitative dei convenuti. pagina 6 di 10 Alla luce di quanto detto, va ricordato che il comodatario ha il diritto alla prosecuzione del rapporto per tutto il tempo per cui si protraggano le esigenze familiari (Cass. civ.
S.U. 21 luglio 2004 n. 13603 e successive) qualora sia certo ed inequivocabile che il rapporto abbia avuto origine in vista di una tale destinazione.
Infatti, nell'ipotesi in cui il comodato sia stipulato per esigenze abitative del nucleo familiare, in base all'articolo 1809 del codice civile il comodante può richiedere la restituzione del bene prima della scadenza del termine pattuito solo in caso di bisogno urgente e imprevedibile. Tale bisogno, come precisato dalla giurisprudenza di legittimità , non deve essere grave, ma deve essere sopravvenuto rispetto alla stipula del contratto e non deve consistere in mere ipotesi astratte.
Orbene, non vi è prova della sopravvenienza di un bisogno urgente ed imprevedibile, sopravvenuto rispetto alla stipula del contratto che legittimerebbe la domanda di restituzione dell'immobile.
Parte ricorrente si è limitata a produrre la domanda di pensione sociale che le è stata riconosciuta dall'anno 2019, ma non vi è prova di un decremento del reddito rispetto all'anno di stipula del contratto, circostanza neanche allegata, né del fatto che la richiesta di finanziamento presentata da dell'importo di € 14659,78 Controparte_3
(all. 15) sia relativa a bisogni della ricorrente, né tantomeno dell'accordo relativo alla restituzione delle predette somme.
Di contro, vi è prova della circostanza che le esigenze abitative del nucleo familiare dei convenuti siano ancora attuali, così come si rilava delle certificazioni relative alla prole degli stessi .
La domanda di rilascio va, indi, disattesa e conseguentemente le domande formulate di risarcimento del danno da occupazione senza titolo, mentre l'eccezione di compensazione formulata dai convenuti in via subordinata per i consumi di energia elettrica e le migliorie apportate nell'immobile sono assorbite dal rigetto della domanda di parte attrice .
In ultimo, va disattesa la domanda della ricorrente volta ad ottenere il risarcimento dei danni arrecati all'immobile dalla stessa abitato a causa dell'incuria e della mancata manutenzione dell'immobile di primo piano abitato dai convenuti. pagina 7 di 10 Dall'istruzione probatoria è emersa l'infondatezza della domanda.
In particolare, il ctu ing. le cui conclusioni per logicità e coerenza Persona_4 sono pienamente condivise da questo decidente anche alla luce della documentazione fotografica e planimetrica allegata, ha accertato che le cause dei danni riscontrati all'interno dell'appartamento di piano terra, possono essere individuate sia nella presenza di soluzioni di continuità nella muratura che nelle lesioni rilevate nei prospetti a partire dal piano di campagna nonché infine, nei fenomeni da umidità ascendente dovuta ad un non adeguato isolamento del fabbricato dal terreno sottostante.
E' escluso, dunque, che le cause degli ammaloramenti siano individuabili nella mancata manutenzione dell'immobile di piano primo abitato dai convenuti, ma soltanto nella mancata manutenzione delle parti comuni dell'edificio ed in particolare delle murature e della copertura , comune ad entrambi i contendenti.
La domanda va, perciò, disattesa.
Le spese seguono la soccombenza e, liquidate come in dispositivo secondo i criteri di cui al d.m. n. 55/2014 vanno liquidati in €5077,00 per compensi, oltre iva, cpa e rimborso spese generali come per legge (valore indeterminato, complessità media : parametri medi per le fasi introduttiva, istruttoria e decisionale, in ragione dell'attività concretamente espletata) vanno poste a carico di parte attrice nella misura del 50% di quelle liquidate e interamente compensate tra le parti per il restante 50%.
Le spese della ctu, liquidate con decreto del 3.11.2025, sono poste a carico di parte attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
dichiara che tra le parti è in corso un contratto di comodato per uso abitativo per esigenze del nucleo familiare dei convenuti avente ad oggetto l'immobile sito in
Altofonte (Pa), Via Chiesuola n. 6-7, primo piano e del relativo posto auto;
rigetta la domanda di condanna dei convenuti alla restituzione dell'immobile;
rigetta la domanda di risarcimento del danno da occupazione sine titulo;
pagina 8 di 10 rigetta la domanda di risarcimento del danno per omessa manutenzione dell'immobile di primo piano da parte dei convenuti;
liquida le spese del giudizio in € 5077,00 per compensi, oltre iva, cpa e rimborso spese generali come per legge e condanna altresì la parte attrice a rimborsare ai convenuti il
50% delle spese di lite come liquidate, mentre compensa interamente tra le parti il restante 50%;
pone definitivamente a carico di parte attrice le spese di ctu, liquidate con decreto del
3.11.2025.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura ed allegazione al verbale.
Palermo, 3 novembre 2025
Il Giudice dott. Dora Sciortino
pagina 9 di 10 pagina 10 di 10