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Sentenza 18 febbraio 2025
Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 18/02/2025, n. 261 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 261 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
EPUBBLICA ITALIA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DELPOPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
Proc. n. 562/2024 R.G.
Il Tribunale collegiale composto dai Sigg.ri Magistrati
- Dott. Massimo Pulvirenti Presidente
- Dott.sa Sandra Levanti Giudice
-- Dott.sa Rosanna Scollo Giudice est.
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta come in epigrafe di cessazione degli effetti civili del matrimonio, promossa
DA
'nata a [...] 1'8/03/1973 (c.f.: Codice Fiscale 1 ivi Parte 1
residente nella via A. Banfi n. 6, rappresentata e difesa dall'Avv. Giulia Artini, con studio in IT nella via Milano n. 247, giusta procura a margine del ricorso, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio
RICORRENTE
,nato a [...] il [...] (c.f.: Codice Fiscale_2 Controparte_1
ivi residente nella via C. Pisacane n. 207
RESISTENTE CONTUMACE
con l'intervento del P.M. in sede
IN FATTO E IN DIRITTO Con atto di ricorso Parte 1 chiedeva a questo Tribunale collegiale pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, dalla il giorno 27.07.1991, in IT (RG), dal stessa contratto con Controparte_1 quale erano nati i figli (il 4.12.1992), Per 2 (il 23.02.2000) e Persona 1
(il 30/05/2016), i primi due ormai maggiorenni ed Persona 3
economicamente indipendenti;
chiedeva altresì “affidare il figlio minore Per_3
[...] esclusivamente alla ricorrente, con collocamento presso la madre, con facoltà per il padre di averlo con sé, compatibilmente alle esigenze del piccolo, nei giorni di martedì e giovedì dalle ore 18:30 alle ore 20:30; a settimane alterne, dalle ore 15:30 del sabato alle ore 18:30 della domenica;
a Natale o Capodanno per tre giorni consecutivi previo accordo con la madre e a Pasqua alternativamente la domenica o il lunedì dell'Angelo per l'intera giornata, durante le vacanze estive per un periodo continuativo di 20 giorni previo accordo con la madre;
3) Adottare provvedimenti più incisivi e stringenti nei confronti del sig. Controparte_1 che esercita il proprio diritto di visita del figlio in maniera arbitraria e omette di contribuire al suo mantenimento;
4) Disporre a carico del sig. P_ l'obbligo di versare mensilmente la somma di euro 350,00 a titolo di mantenimento del figlio minore Per 3 , oltre all'obbligo di contribuzione in ragione del 60% alle spese straordinarie sostenute nell'interesse del piccolo". Il resistente, Controparte 1 sebbene regolarmente citato, non compariva in giudizio, per cui ne va dichiarata la contumacia.
Veniva data comunicazione al P.M. in sede degli atti del giudizio de quo.
Ciò premesso, deve ritenersi la sussistenza dei presupposti di legge per la pronuncia di una sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, contratto dai coniugi suddetti, essendo emerso dagli atti di causa il protrarsi ininterrotto della cessazione della convivenza tra i due a far data dalla loro avvenuta separazione consensuale, con decreto di omologa del Tribunale di Ragusa del 30.05.2019, come richiesto dall'art. 3, numero 2, lett. b), secondo capoverso, legge n. 898/1970, modificato dall'art. 1 l.n. 55/2015.
È evidente, altresì, l'impossibilità di ricostituzione della comunione spirituale e materiale tra i predetti, come desumibile dalla mancanza di soluzione di continuità nella cessazione della loro unione, rilevabile dalla richiesta congiunta di separazione, prima, e di divorzio da parte della ricorrente, poi, nonché dalle argomentazioni addotte da quest'ultima nei propri scritti difensivi.
Sotto il profilo dell'individuazione del regime più idoneo di affidamento del figlio minore delle parti, occorre preliminarmente precisare che, a norma dell'art. 337-ter, introdotto dal D.Lgs.n. 154/2013, "La responsabilità genitoriale è esercitata da entrambi i genitori", per cui il principio dell'affidamento condiviso è espressione della volontà di offrire piena tutela al superiore interesse del minore e al suo diritto alla bigenitorialità.
L'affidamento esclusivo invece può essere disposto dal Giudice solo "qualora ritenga con provvedimento motivato che l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del minore".
La giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione ha più volte ribadito che i provvedimenti che dispongono l'affidamento esclusivo devono essere specificamente motivati dal Giudice che li adotta, sia in ordine al "pregiudizio potenzialmente arrecato ai figli da un affidamento condiviso", sia anche “all'idoneità educativa o alla manifesta carenza dell'altro genitore" (cfr. fra le altre, Cass. Civ. n.
27/2017). Inoltre, ha chiarito il contenuto del pregiudizio nei confronti del minore, ritenendo che esso è rinvenibile in tutte quelle situazioni idonee ad alterare o porre in pericolo l'equilibrio e lo sviluppo psico-fisico dei minori.
La pretesa inidoneità genitoriale, dunque, può essere ravvisata in situazioni oggettive e in comportamenti sia concreti che omissivi posti in essere da uno dei genitori, tali da giustificare un provvedimento di affido esclusivo.
"In materia di affidamento dei figli minori, il giudice della separazione e del divorzio deve attenersi al criterio fondamentale rappresentato dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole, privilegiando quel genitore che appaia il più idoneo a ridurre al massimo i danni derivati dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore. L'individuazione di tale genitore deve essere fatta sulla base di un giudizio prognostico circa la capacità del padre o della madre di crescere ed educare il figlio nella nuova situazione di genitore singolo, giudizio che, ancorandosi ad elementi concreti, potrà fondarsi sulle modalità con cui il medesimo ha svolto in passato il proprio ruolo, con particolare riguardo alla sua capacità di relazione affettiva, di attenzione, di comprensione, di educazione, di disponibilità ad un assiduo rapporto, nonché sull'apprezzamento della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente che è in grado di offrire al minore. La questione dell'affidamento della prole è rimessa alla valutazione discrezionale del giudice di merito, il quale deve avere come parametro di riferimento l'interesse del minore e, ove dia sufficientemente conto delle ragioni della decisione adottata, esprime un apprezzamento di fatto non suscettibile di censura in sede di legittimità" (Cass. ordinanza 4 novembre 2019, n. 28244).
L'affido esclusivo rappresenta una deroga eccezionale al principio della bigenitorialità, ed è giustificato solo ove risulti una manifesta carenza o inidoneità educativa di uno dei due genitori, o comunque una situazione di pregiudizio tale da rendere l'affido condiviso pregiudizievole per il minore (cfr. Tribunale Torre
Annunziata sez. 1, 27/05/2022, n.1247).
L'esercizio della responsabilità genitoriale in via esclusiva rappresenta una deroga al principio generale di affidamento condiviso, per cui il giudice dovrà congruamente motivare la scelta dell'affidamento esclusivo non solo attraverso un giudizio in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità dell'altro genitore. In particolare, l'inidoneità che giustifica l'affido esclusivo è stata ravvisata, ad esempio, nel totale disinteresse del genitore per la vita del figlio, nel mancato pagamento, da parte del genitore obbligato, del contributo di mantenimento a favore del minore, nel mancato rispetto del regime delle visite che determina la violazione del primario diritto dei figli minori di mantenere rapporti continuativi con entrambi i genitori - (cfr. Tribunale Ancona sez. 1, 07/03/2022, n.324). Va disposto l'affido esclusivo dei figli minori alla madre qualora tale misura sia giustificata dall'evidente e persistente disinteresse mostrato dal padre nei confronti della prole. Infatti la violazione dell'obbligo di mantenimento dei figli e la discontinuità (se non addirittura la latitanza) nell'esercizio del diritto di visita rappresentano comportamenti altamente sintomatici della totale inidoneità del genitore ad affrontare un affidamento condiviso, con la conseguenza che in questi casi si configura una situazione di contrarietà all'interesse del figlio ostativa, per legge, ad un provvedimento di affidamento condiviso (cfr. Tribunale Bari sez. I,
05/10/2021, n.3486).
In sede di separazione coniugale, per quanto concerne i provvedimenti relativi alla prole, va disposto l'affidamento esclusivo dei figli minori alla madre qualora venga accertata una condotta gravemente aggressiva e violenta tenuta dal padre in famiglia perfino in presenza dei figli (cfr. Tribunale Teramo sez. I, 15/04/2021,
n.393).
L'affido esclusivo del minore alla madre può essere dunque giustificato dalla carenza o inidoneità genitoriale del padre, rappresentata dalla violazione sistematica degli obblighi di cura e sostegno materiale e morale, attuata attraverso il mancato rispetto dell'obbligo di mantenimento del figlio (cfr. Tribunale Cosenza sez. II, 07/03/2020, n.516).
Nella specie si ritiene maggiormente conforme all'interesse del figlio minore delle parti, , disporsi il suo affidamento esclusivo alla madre. Persona 3
-Ed invero, è risultata in atti – costituendo peraltro un fatto notorio – una condotta illegittima e non conforme alle regole del vivere civile tenuta da sempre dal resistente, Controparte_1 , il quale è stato condannato per associazione a delinquere di stampo mafioso, oltre ad essere allo stato indagato per i reati di cui agli artt. 609bis, 609ter, 582, 585 c.p., commessi ai danni della ricorrente, per averla costretta a subìre degli atti sessuali, cagionandole delle lesioni (fatti commessi nell'agosto del 2023, come da informative fatte pervenire dall'Ufficio di Procura), con applicazione altresì nei suoi confronti della misura di prevenzione della
Sorveglianza Speciale.
Il predetto si è anche reso inadempiente agli obblighi su di lui gravanti sotto il profilo della regolare corresponsione dell'assegno di mantenimento per il figlio e dell'osservanza delle disposizioni riguardanti l'esercizio del proprio diritto di visita nei riguardi del minore. In particolare, la ricorrente, sentita in seno all'udienza di comparizione dei coniugi del giorno 13.06.2024, ha riferito che il resistente solo per alcuni mesi le ha versato l'assegno per il mantenimento del figlio, mentre ultimamente le ha corrisposto solo delle somme parziali, comprensive sia delle spese ordinarie che di quelle straordinarie;
lo stesso inoltre prende con sé il figlio quando vuole, e spesse volte lo trattiene con sé per più giorni consecutivi.
Nel periodo in cui il bambino sta con il padre non frequenta con regolarità la scuola, in tal modo accumulando diversi giorni di assenza ingiustificata.
La ricorrente teme che il padre possa influenzarlo negativamente e costituisca per lui un cattivo esempio da seguìre.
Lo stesso considera il figlio come di sua proprietà, e vuole prendere in via unilaterale ogni decisione che lo riguardi. Il disinteresse del CP 1 in merito all'osservanza delle regole impostegli è ulteriormente corroborato dalla sua mancata partecipazione all'udienza di comparizione dei coniugi, seppure regolarmente avvisato.
Il predetto inoltre si è reso irreperibile, a fronte dell'invito dell'Ufficio Pt 2 di fornire delle informazioni circa l'attività lavorativa da lui in concreto svolta.
Le circostanze predette sono certamente sintomatiche di una situazione di pregiudizio per il minore e per il suo corretto sviluppo psicofisico, ragion per cui si reputa maggiormente conforme all'interesse del predetto disporsi il suo affidamento esclusivo alla madre.
Alla luce delle considerazioni suespresse e del concreto pregiudizio per il minore scaturente da una frequentazione troppo assidua con il padre, seppure il resistente sia risultato comunque avere un buon rapporto con il figlio - la ricorrente ha riferito che il legame tra i due è buono, e il bambino è molto affettuoso con lui -, appare congruo disporsi delle modalità di esercizio del diritto di visita paterno più stringenti rispetto a quelle richieste dalla ricorrente medesima, nei seguenti termini: due pomeriggi a settimana, il martedì e il giovedì, dalle ore 18,30 alle ore 20,30, nonché
a finesettimana alternati dalle ore 18,00 del sabato alle ore 20,00 della domenica;
in occasione delle festività natalizie per tre giorni consecutivi, comprensivi ad anni alterni del giorno di Natale o del Capodanno, e per quelle pasquali due giorni consecutivi, comprensivi alternativamente del giorno di Pasqua o del Lunedì dell'Angelo; sette giorni, anche consecutivi, a luglio o ad agosto, da concordarsi con la madre, tenuto conto degli impegni lavorativi delle parti e delle esigenze del figlio. Si esorta il CP_1 ad attenersi scrupolosamente a quanto disposto in seno al presente provvedimento, e a tenere una condotta maggiormente conforme all'interesse del figlio minore.
Sotto il profilo economico, si ritiene opportuno confermarsi quanto già statuito in sede di ordinanza di assunzione dei provvedimenti provvisori ex art. 473bis. 22
c.p.c., ovvero un assegno per il mantenimento del figlio, da porsi a carico del resistente, nella misura di euro 200,00 - al netto dell'assegno unico familiare, da porsi per l'intero in favore della ricorrente, in quanto genitore su cui grava in via pressochè esclusiva la gestione e la cura del minore -, da corrispondersi entro il giorno 05 di ogni mese.
In particolare, dalle informative assunte presso l'Ufficio di P.S. di IT è emerso che il P_ , per l'anno 2023, ha percepito un reddito per euro 5.118,00 annui, mentre relativamente all'anno 2024 lo stesso risulta espletare la mansione di coltivatore diretto, anche se dalla consultazione della Banca Dati dell'INPS non è dato sapere presso quale ditta lavori, né il reddito da lui goduto, né il suddetto ha ottemperato all'invito rivoltogli di recarsi presso gli uffici di PG per riferire in merito all'attività lavorativa svolta, rendendosi anzi irreperibile. La Pt 1 , dal canto suo, è risultata priva di occupazione, essendosi dedicata nel corso degli anni di matrimonio in via pressochè esclusiva alla crescita e alla cura dei tre figli, di cui ormai due maggiorenni ed economicamente autosufficienti, e percepisce il reddito di inclusione per euro 500,00 mensili, ma deve pagare euro
400,00 al mese per l'affitto della casa dove abita insieme al figlio.
Le spese straordinarie andranno poste a carico del resistente nella misura del 60%.
Nulla andrà disposto sulle spese di lite, stante il tenore della presente decisione e la contumacia del resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale collegiale, definitivamente decidendo nella causa di cui in epigrafe nella contumacia del resistente, Controparte_1
data comunicazione degli atti al P.M. in sede pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, contratto in nata a IT (Rg) data [...], in [...], dai coniugi Parte 1
,
nato a [...] il [...] (atto di 1'8/03/1973, e Controparte_1 matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di IT dell'anno 1991, P. II, serie A, atto n. 208).
Dispone l'affidamento esclusivo del figlio minore Persona 4 alla madre, con facoltà per il padre di vederlo e tenerlo con sé secondo le modalità di cui in parte motiva;
pone a carico del resistente l'obbligo di corrispondere per il mantenimento del figlio alla controparte un assegno di euro 200,00 mensili - al netto dell'assegno unico familiare, da versarsi per l'intero alla madre -, da pagarsi entro il giorno 05 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 60% delle spese straordinarie. Si esorta il CP_1 ad attenersi scrupolosamente a quanto disposto in seno al presente provvedimento, e a tenere una condotta maggiormente conforme all'interesse del figlio minore.
Compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso, in Ragusa il 14 febbraio 2025.
Il Giudice est. Il Presidente
Dott.sa R. Scollo Dott. M. Pulvirenti