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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 11/04/2025, n. 440 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 440 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAVIA
II sezione civile
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, così composto:
Dott.ssa MARINA BELLEGRANDI Presidente
Dott.ssa LAURA CORTELLARO Giudice relatore
Dott.ssa CLAUDIA CALDORE Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento N. R.G. 680/2024 promosso da
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. ROLANDI Parte_1 C.F._1
MARIA CECILIA e con domicilio eletto in Mortara Via Mattei n.21/23
RICORRENTE
CONTRO
, (C.F. ) CP_1 C.F._2
RESISTENTE
E
(C.F. C.F. ) Controparte_2 C.F._3
INTERVENUTO RESISTENTE entrambi con il patrocinio dell'Avv. MENDEZ GARCIA ANA MARIA e con domicilio eletto in
Pavia, via Paratici n. 40
con l'intervento del pubblico ministero, che nulla ha opposto
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
PARTE RICORRENTE:
“In via principale: - revocare, l'obbligo posto in capo al ricorrente di corrispondere alla signora la CP_1 somma di € 400,00 quale contributo al mantenimento del figlio maggiorenne , nato a [...], CP_2
il 17.09.2023, con effetto a partire dalla data della domanda di modifica delle condizioni di scioglimento (14.02.2024), per i motivi di cui in narrativa alla domanda di modifica;
- revocare l'obbligo posto in capo al ricorrente di contribuire alle spese di carattere straordinario per il figlio maggiorenne , con effetto a partire dalla data della domanda di modifica delle CP_2
condizioni di scioglimento (14.02.2024)
- spese legali rifuse.
In via subordinata:
- nella denegata ipotesi in cui si ritenesse di non accogliere la domanda, disporre la riduzione dell'assegno attualmente corrisposto e pari, oggi, ad € 400,00, contenendolo nella misura di € 150,00
o in quella diversa maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia;
- revocare l'obbligo posto in capo al ricorrente di contribuire alle spese di carattere straordinario per il figlio maggiorenne , con effetto a partire dalla data della domanda di modifica delle CP_2
condizioni di scioglimento (14.02.2024);
- spese legali rifuse.
In via istruttoria:
- ammettersi, prove per testi sui seguenti capitoli:
“Vero che ha lavorato presso la Vostra ditta?”; Controparte_2
- Si propone istanza ex art. 210 cpc affinché il Tribunale provveda ad ordinare d'ufficio ai datori di lavoro in persona del l.r.p.t. e in persona del l.r.p.t., Parte_2 Parte_3
l'esibizione dei contratti di lavoro e delle buste paga;
Testi:
- in persona del legale rappresentante pro tempore, in Castello d'Agogna (PV) Via Parte_2
Aldo Moro n.5;
– , in persona del legale rappresentante pro tempore, in Controparte_3
Zerbolò (PV) Cascina Guasta;
Con ogni più ampia riserva di ulteriormente dedurre, articolare mezzi di prova e all'occorrendo di indicare testi nei termini di leggi nonché di produrre e concludere.”
PARTE RESISTENTE:
“ in via preliminare e nel merito
Rimettere nei termini
- confermare la sentenza di divorzio per quanto riguarda il mantenimento del figlio , con gli CP_2
aumenti ISTAT oltre il 70% delle spese extra assegno. - chiede l'addebito diretto dal datore di lavoro RT SR (P. iva ), finché P.IVA_1
abbia finito il suo percorso di studi e abbia raggiunto una indipendenza economica. CP_2
in via principale nel merito rigettare tutte le domande proposte dal sig. nei confronti della sig.ra Parte_1 [...]
per tutti i motivi meglio indicati nel corpo del presente atto. CP_1
in via istruttoria si chiede la produzione degli ultimi CU del sig relativi al 2021, 2022, 2023; Parte_1
nonché la dichiarazione dei redditi relativa alla vendita di carne e legnami a privati, la produzione dello stato di famiglia e residenza, la produzione relativa alle proprietà immobiliari, alla autovettura
, nonché agli stratti conti correnti dell'ultimo anno a dimostrazione di non aver versato il mantenimento del figlio dal luglio 2023, tranne il mese di settembre 2023, in quanto da allora non ha versato più nulla, anzi ha fatto opposizione a precetto, per le spese indicate nell'aumento ISTAT
e per riferire che aveva pagato nel mese di settembre 2023, peccato che dimentica di dire che luglio
2023 non aveva versato il mantenimento, fatto ricorrente tutti gli anni a luglio dal momento della separazione.
Con riserva di ulteriormente dedurre e produrre, nonché di articolare mezzi di prova e all'occorrendo di indicare testi, nei modi e nei termini stabiliti dalla legge, nonché formulare domande ai test di parte ricorrente, e interrogatorio formale alle parti.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente il Collegio ritiene di dover accogliere l'eccezione sollevata da parte ricorrente di inammissibilità delle domande proposte dalle controparti e poiché CP_1 Controparte_2
tardive.
Invero, il decreto di fissazione udienza riportava come termine di costituzione per il convenuto la data
24 aprile 2024, mentre la sig.ra ed il figlio – intervenuto volontario -, nonostante la CP_1 CP_2
regolarità della notifica del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione udienza - avvenuta a mani della sig.ra in data 4 marzo 2024 -, si costituivano tardivamente e precisamente in data 24 CP_1
maggio 2024, incorrendo così nelle decadenze di cui agli art. 38 e 167 cpc.
Giova, ad ogni modo, ricordare che quanto alla richiesta della resistente di porre a carico del datore di lavoro del coniuge il versamento mensile diretto dell' assegno di mantenimento, non è necessario che questo Collegio provveda espressamente trattandosi di una facoltà direttamente esercitabile dalla parte.
In via ancora preliminare il Collegio, viste le istanze istruttorie formulate e reiterate in sede di precisazione delle conclusioni, respinge la richiesta delle parti di rimettere la causa in istruttoria, ritenendola matura per la decisione. Nel merito, con ricorso depositato in data 21.02.2024 il sig. ha chiesto la modifica delle CP_2
determinazioni economiche stabilite con sentenza di divorzio del Tribunale di Pavia n.1599/2021, del
9.12.2021, domandando la revoca dell'obbligo di corrispondere un assegno di 400,00€ mensili, oltre al rimborso del 70% delle spese extra assegno, in favore del figlio , poiché riteneva che CP_2 quest'ultimo, ormai maggiorenne, avesse dimostrato di avere piena capacità lavorativa.
In particolare, riferiva che il figlio, circa due anni dopo essersi diplomato, aveva trovato lavoro nel settore agricolo, esclusivamente grazie alle conoscenze del padre, dal mese di giugno 2023 sino all'inizio del mese ottobre dello stesso anno, per poi decidere di dimettersi.
A fondamento della propria richiesta, aggiungeva, altresì, che non si era mai effettivamente CP_2
impegnato nella ricerca di un impiego o, comunque, di un progetto formativo rivolto ad acquisire competenze professionali.
Si costituivano tardivamente i sig.ri e – intervenuto volontario -, CP_1 Controparte_2
chiedendo di essere rimessi nei termini, contestando in fatto e in diritto il merito delle pretese fatte valere dal ricorrente e chiedendo l'integrale rigetto delle domande formulate, oltre che il versamento mensile diretto dell'assegno di mantenimento al datore di lavoro del sig. CP_2
Sull' assegno di mantenimento in favore del figlio maggiorenne CP_2
In ordine alla domanda del sig. di revocare – ed in subordine di ridurre - l'assegno posto a CP_2
proprio carico per il mantenimento del figlio maggiorenne, va premesso che l'obbligo dei genitori di concorrere al mantenimento dei figli, secondo gli artt. 147 e 148 c.c., non cessa con il raggiungimento della maggiore età da parte di questi ultimi, ma permane fino a che gli stessi non abbiano raggiunto l'indipendenza economica ovvero fino a che il genitore interessato alla revoca dell'assegno di mantenimento non fornisca la prova che il mancato svolgimento di un'attività lavorativa da parte del figlio dipenda da un atteggiamento di inerzia o di rifiuto ingiustificato dello stesso.
La Cassazione ha diffusamente affrontato il tema in oggetto ed ha statuito che: “La cessazione dell'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non autosufficienti deve essere fondata su di un accertamento di fatto che abbia riguardo all'età, all'effettivo conseguimento di un livello di competenza professionale e tecnica, all'impegno rivolto verso la ricerca di un'occupazione lavorativa nonché, in particolare, alla complessiva condotta personale tenuta, dal raggiungimento della maggiore età, da parte dell'avente diritto” (Cassazione civile Sez. VI ordinanza n. 5088 del 5 marzo 2018).
Più nello specifico, la Giurisprudenza di legittimità ha precisato che l'obbligo dei genitori di provvedere al mantenimento dei figli maggiorenni permane sino al raggiungimento della loro indipendenza economica, tenendo conto delle aspirazioni della prole, da valutare in concreto, sempre che tale mancata autosufficienza non sia imputabile ai figli stessi, dal momento che il dovere di mantenimento del figlio maggiorenne cessa non solo quando il genitore onerato dia prova che il figlio abbia raggiunto l'autosufficienza economica, ma anche quando lo stesso genitore provi che il figlio, pur posto nelle condizioni di addivenire ad una autonomia economica, non ne abbia tratto profitto, sottraendosi volontariamente allo svolgimento di un'attività lavorativa adeguata e corrispondente alla professionalità acquisita (Cass., n. 1858/2016; Cass., n. 921/2014; Cass., n. 1830/2011).
Orbene, applicando tali principi al caso di specie, il Collegio rileva quanto segue.
Secondo la prospettazione offerta dalla resistente il figlio , dopo aver conseguito nel giugno CP_2 del 2022 il diploma professionale come tecnico grafico presso l'istituto “Fondazione le Vele” di
Garlasco, avrebbe voluto proseguire gli studi nell'ambito della grafica pubblicitaria, ma il padre gli avrebbe negato ogni supporto economico, costringendolo a lavorare presso aziende agricole di suoi conoscenti - senza che avesse competenze necessarie ed in violazione delle normative di sicurezza- al solo fine di non doverlo più mantenere economicamente.
A conferma di ciò la stessa riferiva che il ricorrente, a far data da luglio 2023 e fatta eccezione per il solo mese di settembre dello stesso anno, non ha più versato l'assegno di mantenimento in favore del figlio, quantificato in sede di divorzio in 400,00 € mensili, né ha mai rimborsato il 70% delle spese extra assegno, costringendola così a doversi attivare giudizialmente per recuperare tali crediti.
Infine, aggiungeva di aver acceso un finanziamento per la somma di 11.340,00€ – da estinguersi in
84 rate mensili pari a € 135,00 – al fine di poter acquistare una macchina al figlio, necessaria per recarsi al lavoro, oltre che per finanziare il percorso di studi che questi avrebbe voluto intraprendere dopo il diploma.
Lo stesso , proprio perché spinto dal desiderio di continuare a studiare pur non avendo la CP_2 possibilità economica per farlo, si era attivato nella ricerca di un'occupazione e a far data dal
21/03/2024 veniva assunto come operario presso la Controparte_4
inizialmente con contratto a tempo determinato, poi convertito in indeterminato, percependo allo stato una retribuzione mensile pari a 1200,00 € lordi - come si evince dal certificato rilasciato dal centro per l'impiego depositato dalla ricorrente e come, del resto, dichiarato dallo stesso in sede di comparsa conclusionale (vd doc. depositato il 13.11.2024) -; tuttavia, parrebbe che non sia mai riuscito a conciliare lo studio con il lavoro, che lo impegna per 40 ore a settimana.
Ebbene, appare evidente che ha certamente dimostrato di poter effettivamente svolgere CP_2
un'attività lavorativa retribuita, pertanto si ritiene che lo stesso goda di piena capacità lavorativa, vista anche la sua giovanissima età (22 anni) e l'assenza di impedimenti documentati a procurarsi un'occupazione; del resto, l'essere stato assunto con un contratto di lavoro a tempo indeterminato costituisce certamente un elemento rappresentativo della sua capacità di procurarsi un'adeguata fonte di reddito e quindi della raggiunta autosufficienza economica. Deve, altresì, essere considerato il fatto che può anche contare su una qualifica professionale CP_2 come tecnico grafico, acquisita all'esito del percorso scolastico e certamente spendibile nel mondo del lavoro.
A ciò, si aggiunga, che quest'ultimo, pur avendo riferito di voler proseguire con gli studi, non si è mai effettivamente attivato in tal senso: invero, negli ultimi tre anni, da quando ha conseguito il diploma professionale, non risulta che né lui né la madre abbiano investito, l'uno i soldi guadagnati lavorando, l'altra parte della somma chiesta a titolo di finanziamento, in corsi di formazione o nell'iscrizione all'Università.
Ebbene, considerata la retribuzione mensile percepita da (1200,00 € mensili lordi), CP_2
l'assunzione a tempo indeterminato, nonché il fatto che non sembra essere realmente intenzionato a proseguire con il percorso di studi, si ritiene che lo stesso abbia ormai fatto ingresso nel mondo del lavoro, pertanto appare corretto revocare l'obbligo di mantenimento posto in suo favore a carico del ricorrente.
Sulle spese
Le spese del giudizio, liquidate in dispositivo tenendo conto del tipo di attività professionale espletata, seguono la soccombenza, pertanto, vanno poste a carico dei resistenti.
P.Q.M
Il Tribunale, a parziale modifica delle statuizioni di cui alla Sentenza di Divorzio del Tribunale di
Pavia n. 1599/2021 del 9.12.2021, così statuisce:
- Revoca l'obbligo del ricorrente di versare alla resistente un assegno di mantenimento in favore del figlio , maggiorenne ed economicamente indipendente;
CP_2
- rigetta le ulteriori domande;
- Condanna i resistenti, in solido fra loro, a rifondere al ricorrente le spese del procedimento, che liquida in 3.000 € oltre i.v.a., c.p.a. e 15% per spese generali come per legge.
Pavia, così deciso nella Camera di Consiglio del 8.04.2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa Laura Cortellaro
La Presidente Dott.ssa Marina Bellegrandi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAVIA
II sezione civile
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, così composto:
Dott.ssa MARINA BELLEGRANDI Presidente
Dott.ssa LAURA CORTELLARO Giudice relatore
Dott.ssa CLAUDIA CALDORE Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento N. R.G. 680/2024 promosso da
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. ROLANDI Parte_1 C.F._1
MARIA CECILIA e con domicilio eletto in Mortara Via Mattei n.21/23
RICORRENTE
CONTRO
, (C.F. ) CP_1 C.F._2
RESISTENTE
E
(C.F. C.F. ) Controparte_2 C.F._3
INTERVENUTO RESISTENTE entrambi con il patrocinio dell'Avv. MENDEZ GARCIA ANA MARIA e con domicilio eletto in
Pavia, via Paratici n. 40
con l'intervento del pubblico ministero, che nulla ha opposto
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
PARTE RICORRENTE:
“In via principale: - revocare, l'obbligo posto in capo al ricorrente di corrispondere alla signora la CP_1 somma di € 400,00 quale contributo al mantenimento del figlio maggiorenne , nato a [...], CP_2
il 17.09.2023, con effetto a partire dalla data della domanda di modifica delle condizioni di scioglimento (14.02.2024), per i motivi di cui in narrativa alla domanda di modifica;
- revocare l'obbligo posto in capo al ricorrente di contribuire alle spese di carattere straordinario per il figlio maggiorenne , con effetto a partire dalla data della domanda di modifica delle CP_2
condizioni di scioglimento (14.02.2024)
- spese legali rifuse.
In via subordinata:
- nella denegata ipotesi in cui si ritenesse di non accogliere la domanda, disporre la riduzione dell'assegno attualmente corrisposto e pari, oggi, ad € 400,00, contenendolo nella misura di € 150,00
o in quella diversa maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia;
- revocare l'obbligo posto in capo al ricorrente di contribuire alle spese di carattere straordinario per il figlio maggiorenne , con effetto a partire dalla data della domanda di modifica delle CP_2
condizioni di scioglimento (14.02.2024);
- spese legali rifuse.
In via istruttoria:
- ammettersi, prove per testi sui seguenti capitoli:
“Vero che ha lavorato presso la Vostra ditta?”; Controparte_2
- Si propone istanza ex art. 210 cpc affinché il Tribunale provveda ad ordinare d'ufficio ai datori di lavoro in persona del l.r.p.t. e in persona del l.r.p.t., Parte_2 Parte_3
l'esibizione dei contratti di lavoro e delle buste paga;
Testi:
- in persona del legale rappresentante pro tempore, in Castello d'Agogna (PV) Via Parte_2
Aldo Moro n.5;
– , in persona del legale rappresentante pro tempore, in Controparte_3
Zerbolò (PV) Cascina Guasta;
Con ogni più ampia riserva di ulteriormente dedurre, articolare mezzi di prova e all'occorrendo di indicare testi nei termini di leggi nonché di produrre e concludere.”
PARTE RESISTENTE:
“ in via preliminare e nel merito
Rimettere nei termini
- confermare la sentenza di divorzio per quanto riguarda il mantenimento del figlio , con gli CP_2
aumenti ISTAT oltre il 70% delle spese extra assegno. - chiede l'addebito diretto dal datore di lavoro RT SR (P. iva ), finché P.IVA_1
abbia finito il suo percorso di studi e abbia raggiunto una indipendenza economica. CP_2
in via principale nel merito rigettare tutte le domande proposte dal sig. nei confronti della sig.ra Parte_1 [...]
per tutti i motivi meglio indicati nel corpo del presente atto. CP_1
in via istruttoria si chiede la produzione degli ultimi CU del sig relativi al 2021, 2022, 2023; Parte_1
nonché la dichiarazione dei redditi relativa alla vendita di carne e legnami a privati, la produzione dello stato di famiglia e residenza, la produzione relativa alle proprietà immobiliari, alla autovettura
, nonché agli stratti conti correnti dell'ultimo anno a dimostrazione di non aver versato il mantenimento del figlio dal luglio 2023, tranne il mese di settembre 2023, in quanto da allora non ha versato più nulla, anzi ha fatto opposizione a precetto, per le spese indicate nell'aumento ISTAT
e per riferire che aveva pagato nel mese di settembre 2023, peccato che dimentica di dire che luglio
2023 non aveva versato il mantenimento, fatto ricorrente tutti gli anni a luglio dal momento della separazione.
Con riserva di ulteriormente dedurre e produrre, nonché di articolare mezzi di prova e all'occorrendo di indicare testi, nei modi e nei termini stabiliti dalla legge, nonché formulare domande ai test di parte ricorrente, e interrogatorio formale alle parti.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente il Collegio ritiene di dover accogliere l'eccezione sollevata da parte ricorrente di inammissibilità delle domande proposte dalle controparti e poiché CP_1 Controparte_2
tardive.
Invero, il decreto di fissazione udienza riportava come termine di costituzione per il convenuto la data
24 aprile 2024, mentre la sig.ra ed il figlio – intervenuto volontario -, nonostante la CP_1 CP_2
regolarità della notifica del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione udienza - avvenuta a mani della sig.ra in data 4 marzo 2024 -, si costituivano tardivamente e precisamente in data 24 CP_1
maggio 2024, incorrendo così nelle decadenze di cui agli art. 38 e 167 cpc.
Giova, ad ogni modo, ricordare che quanto alla richiesta della resistente di porre a carico del datore di lavoro del coniuge il versamento mensile diretto dell' assegno di mantenimento, non è necessario che questo Collegio provveda espressamente trattandosi di una facoltà direttamente esercitabile dalla parte.
In via ancora preliminare il Collegio, viste le istanze istruttorie formulate e reiterate in sede di precisazione delle conclusioni, respinge la richiesta delle parti di rimettere la causa in istruttoria, ritenendola matura per la decisione. Nel merito, con ricorso depositato in data 21.02.2024 il sig. ha chiesto la modifica delle CP_2
determinazioni economiche stabilite con sentenza di divorzio del Tribunale di Pavia n.1599/2021, del
9.12.2021, domandando la revoca dell'obbligo di corrispondere un assegno di 400,00€ mensili, oltre al rimborso del 70% delle spese extra assegno, in favore del figlio , poiché riteneva che CP_2 quest'ultimo, ormai maggiorenne, avesse dimostrato di avere piena capacità lavorativa.
In particolare, riferiva che il figlio, circa due anni dopo essersi diplomato, aveva trovato lavoro nel settore agricolo, esclusivamente grazie alle conoscenze del padre, dal mese di giugno 2023 sino all'inizio del mese ottobre dello stesso anno, per poi decidere di dimettersi.
A fondamento della propria richiesta, aggiungeva, altresì, che non si era mai effettivamente CP_2
impegnato nella ricerca di un impiego o, comunque, di un progetto formativo rivolto ad acquisire competenze professionali.
Si costituivano tardivamente i sig.ri e – intervenuto volontario -, CP_1 Controparte_2
chiedendo di essere rimessi nei termini, contestando in fatto e in diritto il merito delle pretese fatte valere dal ricorrente e chiedendo l'integrale rigetto delle domande formulate, oltre che il versamento mensile diretto dell'assegno di mantenimento al datore di lavoro del sig. CP_2
Sull' assegno di mantenimento in favore del figlio maggiorenne CP_2
In ordine alla domanda del sig. di revocare – ed in subordine di ridurre - l'assegno posto a CP_2
proprio carico per il mantenimento del figlio maggiorenne, va premesso che l'obbligo dei genitori di concorrere al mantenimento dei figli, secondo gli artt. 147 e 148 c.c., non cessa con il raggiungimento della maggiore età da parte di questi ultimi, ma permane fino a che gli stessi non abbiano raggiunto l'indipendenza economica ovvero fino a che il genitore interessato alla revoca dell'assegno di mantenimento non fornisca la prova che il mancato svolgimento di un'attività lavorativa da parte del figlio dipenda da un atteggiamento di inerzia o di rifiuto ingiustificato dello stesso.
La Cassazione ha diffusamente affrontato il tema in oggetto ed ha statuito che: “La cessazione dell'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non autosufficienti deve essere fondata su di un accertamento di fatto che abbia riguardo all'età, all'effettivo conseguimento di un livello di competenza professionale e tecnica, all'impegno rivolto verso la ricerca di un'occupazione lavorativa nonché, in particolare, alla complessiva condotta personale tenuta, dal raggiungimento della maggiore età, da parte dell'avente diritto” (Cassazione civile Sez. VI ordinanza n. 5088 del 5 marzo 2018).
Più nello specifico, la Giurisprudenza di legittimità ha precisato che l'obbligo dei genitori di provvedere al mantenimento dei figli maggiorenni permane sino al raggiungimento della loro indipendenza economica, tenendo conto delle aspirazioni della prole, da valutare in concreto, sempre che tale mancata autosufficienza non sia imputabile ai figli stessi, dal momento che il dovere di mantenimento del figlio maggiorenne cessa non solo quando il genitore onerato dia prova che il figlio abbia raggiunto l'autosufficienza economica, ma anche quando lo stesso genitore provi che il figlio, pur posto nelle condizioni di addivenire ad una autonomia economica, non ne abbia tratto profitto, sottraendosi volontariamente allo svolgimento di un'attività lavorativa adeguata e corrispondente alla professionalità acquisita (Cass., n. 1858/2016; Cass., n. 921/2014; Cass., n. 1830/2011).
Orbene, applicando tali principi al caso di specie, il Collegio rileva quanto segue.
Secondo la prospettazione offerta dalla resistente il figlio , dopo aver conseguito nel giugno CP_2 del 2022 il diploma professionale come tecnico grafico presso l'istituto “Fondazione le Vele” di
Garlasco, avrebbe voluto proseguire gli studi nell'ambito della grafica pubblicitaria, ma il padre gli avrebbe negato ogni supporto economico, costringendolo a lavorare presso aziende agricole di suoi conoscenti - senza che avesse competenze necessarie ed in violazione delle normative di sicurezza- al solo fine di non doverlo più mantenere economicamente.
A conferma di ciò la stessa riferiva che il ricorrente, a far data da luglio 2023 e fatta eccezione per il solo mese di settembre dello stesso anno, non ha più versato l'assegno di mantenimento in favore del figlio, quantificato in sede di divorzio in 400,00 € mensili, né ha mai rimborsato il 70% delle spese extra assegno, costringendola così a doversi attivare giudizialmente per recuperare tali crediti.
Infine, aggiungeva di aver acceso un finanziamento per la somma di 11.340,00€ – da estinguersi in
84 rate mensili pari a € 135,00 – al fine di poter acquistare una macchina al figlio, necessaria per recarsi al lavoro, oltre che per finanziare il percorso di studi che questi avrebbe voluto intraprendere dopo il diploma.
Lo stesso , proprio perché spinto dal desiderio di continuare a studiare pur non avendo la CP_2 possibilità economica per farlo, si era attivato nella ricerca di un'occupazione e a far data dal
21/03/2024 veniva assunto come operario presso la Controparte_4
inizialmente con contratto a tempo determinato, poi convertito in indeterminato, percependo allo stato una retribuzione mensile pari a 1200,00 € lordi - come si evince dal certificato rilasciato dal centro per l'impiego depositato dalla ricorrente e come, del resto, dichiarato dallo stesso in sede di comparsa conclusionale (vd doc. depositato il 13.11.2024) -; tuttavia, parrebbe che non sia mai riuscito a conciliare lo studio con il lavoro, che lo impegna per 40 ore a settimana.
Ebbene, appare evidente che ha certamente dimostrato di poter effettivamente svolgere CP_2
un'attività lavorativa retribuita, pertanto si ritiene che lo stesso goda di piena capacità lavorativa, vista anche la sua giovanissima età (22 anni) e l'assenza di impedimenti documentati a procurarsi un'occupazione; del resto, l'essere stato assunto con un contratto di lavoro a tempo indeterminato costituisce certamente un elemento rappresentativo della sua capacità di procurarsi un'adeguata fonte di reddito e quindi della raggiunta autosufficienza economica. Deve, altresì, essere considerato il fatto che può anche contare su una qualifica professionale CP_2 come tecnico grafico, acquisita all'esito del percorso scolastico e certamente spendibile nel mondo del lavoro.
A ciò, si aggiunga, che quest'ultimo, pur avendo riferito di voler proseguire con gli studi, non si è mai effettivamente attivato in tal senso: invero, negli ultimi tre anni, da quando ha conseguito il diploma professionale, non risulta che né lui né la madre abbiano investito, l'uno i soldi guadagnati lavorando, l'altra parte della somma chiesta a titolo di finanziamento, in corsi di formazione o nell'iscrizione all'Università.
Ebbene, considerata la retribuzione mensile percepita da (1200,00 € mensili lordi), CP_2
l'assunzione a tempo indeterminato, nonché il fatto che non sembra essere realmente intenzionato a proseguire con il percorso di studi, si ritiene che lo stesso abbia ormai fatto ingresso nel mondo del lavoro, pertanto appare corretto revocare l'obbligo di mantenimento posto in suo favore a carico del ricorrente.
Sulle spese
Le spese del giudizio, liquidate in dispositivo tenendo conto del tipo di attività professionale espletata, seguono la soccombenza, pertanto, vanno poste a carico dei resistenti.
P.Q.M
Il Tribunale, a parziale modifica delle statuizioni di cui alla Sentenza di Divorzio del Tribunale di
Pavia n. 1599/2021 del 9.12.2021, così statuisce:
- Revoca l'obbligo del ricorrente di versare alla resistente un assegno di mantenimento in favore del figlio , maggiorenne ed economicamente indipendente;
CP_2
- rigetta le ulteriori domande;
- Condanna i resistenti, in solido fra loro, a rifondere al ricorrente le spese del procedimento, che liquida in 3.000 € oltre i.v.a., c.p.a. e 15% per spese generali come per legge.
Pavia, così deciso nella Camera di Consiglio del 8.04.2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa Laura Cortellaro
La Presidente Dott.ssa Marina Bellegrandi