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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Isernia, sentenza 02/12/2025, n. 425 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Isernia |
| Numero : | 425 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 544/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ISERNIA
in persona del Giudice unico, dott.ssa Simona Di Paolo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado, iscritta al n° 544/2022 RG del Tribunale di Isernia, trattenuta in decisione all'udienza del 16.10.2025, promossa da
, rappresentato e difeso dall'avv. De Cinque Giuseppe ed Parte_1 elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in San Salvo (CH) alla Via Duca degli Abruzzi
n.91,66050, giusta procura in calce all'atto di citazione,
ATTORE nei confronti di
Controparte_1
,
[...]
CONVENUTO-contumace-
avente ad oggetto: opposizione a precetto
Conclusioni come da verbale di udienza del 16.10.2025
pagina 1 di 6
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, il Sig. ha proposto Parte_1 opposizione avverso l'atto di precetto notificato dal
[...]
(datata 26.04.2022) in forza del decreto ingiuntivo Controparte_2 esecutivo n.14064/2016 emesso il 9.6.2016 dal Tribunale di Roma, rassegnando le seguenti conclusioni: “I) Dichiarare con urgenza ed inaudita altera parte, stante la motivata urgenza che richiede la fattispecie in esame, ovvero, in subordine, con provvedimento emesso in prima udienza, la immediata sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo esecutivo sul quale si fonda il precetto notificato ad istanza di Fallimento Controparte_1
in data 12.05.2022, in tal modo evitando le dannose conseguenze derivanti in capo
[...] all'opponente dalla preannunciata esecuzione;
II) Accertare che sono state poste in essere dalla creditrice in questione atti in pendenza di procedura di concordato preventivo, e/o comunque paventate esecuzioni in violazione del precetto di cui all'art. 168 l.f. e 184 l.f., e per l'effetto dichiarare la completa nullità di ogni eventuale atto di esecuzione posto in essere successivamente alla data della pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese avvenuta in data 1.10.2019, e di ogni atto inerente
e conseguente;
III) nel merito, accertare e dichiarare che il
[...]
non vanta alcun diritto di procedere esecutivamente in Controparte_1 danno dell'odierno opponente e, per l'effetto, dichiarare la illegittimità ed inefficacia dell'atto di precetto notificato ed oggetto del presente atto di opposizione;
IV) Condannare la creditrice opposta Controparte_1
, ai sensi dell'art. 96 II° e/o III° comma c.p.c., al risarcimento dei danni
[...] da lite temeraria cagionati alla odierna ricorrente, danni la cui quantificazione equitativa, considerato altresì l'alto valore della controversia, si rimette al libero e prudente apprezzamento del Giudice secondo quanto ritenuto di giustizia;
V) In ogni caso condannare l'opposta all'integrale rifusione del compenso professionale, oltre Iva, Cap, spese generali come legge, nonché delle relative spese processuali”.
In particolare, il Sig. affermava di essere socio della De NC Costruzioni sas, la Parte_1 quale, a partire dal 30.9.2019 mutava in s.r.l. e depositava domanda di concordato preventivo, iscritto nel RI il 1.10.2010 e omologato in data 03.03.2021. Con la presente opposizione, il ha Parte_1 lamentato, quindi, la notifica (datata 12.05.2022), da parte del , dell'atto Controparte_1
pagina 2 di 6 di precetto basato sul decreto ingiuntivo n. 14064/2016 che violerebbe la par condicio creditorum e che non rispetterebbe il dettato degli artt. 168 e 184 l.f.
La controparte, Controparte_1
, regolarmente citata, non si è costituita e ne è stata dichiarata la contumacia.
[...]
La causa, di natura documentale, non è stata ulteriormente istruita ed è stata trattenuta in decisione all'udienza del 16.10.2025, previa concessione di termini ridotti ex art. 190 comma 2 c.p.c.
***
L'opposizione è fondata e va, pertanto, accolta per i motivi che seguono.
Nel caso di specie, la società debitrice ha depositato domanda di Parte_2 concordato preventivo il 30 settembre 2019, pubblicata nel Registro delle Imprese il 1° ottobre 2019, ed il concordato è stato omologato il 3 marzo 2021.
Appare opportuno riportare di seguito il dato normativo che rileva nel caso di specie.
L'art. 168 l.f. prevede che: “Dalla data della pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese e fino al momento in cui il decreto di omologazione del concordato preventivo diventa definitivo, i creditori per titolo o causa anteriore non possono, sotto pena di nullità, iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore. Le prescrizioni che sarebbero state interrotte dagli atti predetti rimangono sospese, e le decadenze non si verificano. I creditori non possono acquistare diritti di prelazione con efficacia rispetto ai creditori concorrenti, salvo che vi sia autorizzazione del giudice nei casi previsti dall'articolo precedente. Le ipoteche giudiziali iscritte nei novanta giorni che precedono la data della pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al concordato".
L'art. 184 l.f. prevede: "Il concordato omologato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori alla pubblicazione nel registro delle imprese del ricorso di cui all'articolo 161. Tuttavia. essi conservano impregiudicati i diritti contro i coobbligati, i fideiussori del debitore e gli obbligati in via di regresso.
Salvo patto contrario, il concordato della società ha efficacia nei confronti dei soci illimitatamente responsabili".
L'omologa del concordato, vincolando ex art. 184 l.fall. (applicabile ratione temporis) tutti i creditori anteriori all'osservanza dei nuovi termini di adempimento previsti nella proposta concordataria o nei piani di riparto, dà luogo ad una situazione di temporanea inesigibilità dei relativi crediti e integra una causa giuridica ostativa all'ulteriore decorso della prescrizione, segnatamente, una causa di sospensione, che viene meno solo con la scadenza dei predetti termini;
resta ferma, tuttavia, la possibilità per il creditore di tutelare la propria posizione giuridica anche prima di tale scadenza,
pagina 3 di 6 quando si manifesta con evidenza che le modalità satisfattive contemplate nel piano omologato sono inattuabili (Cass. SS.UU. n. 20175/2025).
Riguardo la posizione del socio illimitatamente responsabile, odierno opponente e destinatario del precetto notificato dal , giova rammentare che il precetto (in uno col Controparte_1 titolo esecutivo) gli è stato notificato per un debito sociale contratto dalla società originaria De
NC Costruzioni s.a.s., poi trasformata in S.r.l.
Ai sensi dell'art. 184, comma 2, l.f., salvo patto contrario, il concordato della società produce effetti anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili. Il credito azionato risulta, peraltro, incluso nel piano concordatario e falcidiato nella misura del 20%.
Orbene, nonostante la trasformazione societaria non liberi i soci illimitatamente responsabili per le obbligazioni sociali sorte prima degli adempimenti previsti dall'art. 2500 comma 3 c.c. se non risulta che i creditori sociali hanno dato il loro consenso alla trasformazione, secondo quanto previsto dall'art. 2500 quinquies c.c., va rilevato che, nel caso di specie, l'omologazione del concordato produce effetti liberatori anche nei confronti di tali soci, se ciò è previsto nel piano o salvo patto contrario, come nel caso oggetto della controversia. Pertanto, il socio non può essere escusso individualmente (neanche) per la parte residua del credito, essendo liberato per effetto del concordato.
Va, tuttavia, rilevato che l'ammissione della società al concordato preventivo non comporta l'assoggettamento automatico alla procedura dei soci illimitatamente responsabili. L'estensione prevista dal comma 2 dell'art. 184 l.f. riguarda, infatti, solo gli effetti del concordato, nel senso che solo il pagamento della percentuale concordataria libera anche i soci illimitatamente responsabili.
Il comma 2 del citato articolo, estendendo l'effetto esdebitatorio del concordato previsto per il debitore principale anche ai soci illimitatamente responsabili, salvo patto contrario inserito esplicitamente all'interno della proposta concordataria, parifica – sotto il profilo degli effetti – la posizione del debitore e quello dei soci illimitatamente responsabili. Orbene, per quanto attiene agli effetti del concordato nei confronti del debitore, dal tenore generale della legge e dal contenuto della proposta di concordato accettata dai creditori ed omologata si ricava che il debitore si esdebita per la percentuale di credito eccedente quella concordataria e, in tal senso, ove convenuto in giudizio, può eccepire la remissione della parte di debito non pagata, conseguente all'accordo con i creditori omologato dal
Tribunale.
Ovviamente, la liberazione del debitore avviene nella misura in cui egli abbia adempiuto integralmente alle obbligazioni concordatarie recepite nel giudizio di omologa.
Se ciò vale nei confronti del debitore principale, vale – parimenti e a maggior ragione - nei confronti dei soci illimitatamente responsabili della società: i creditori, pertanto, non potrebbero aggredire i beni pagina 4 di 6 dei soci, solo in quanto il diritto di credito fatto valere nei loro confronti rientri nella procedura concorsuale e sia stato estinto con il buon esito della stessa, venendo, altrimenti, vanificato l'effetto esdebitatorio del concordato nei riguardi del socio, garantito dalla legge (Trib. Terni n. 856/2019).
L'effetto esdebitorio e liberatorio per i soci è da ricollegarsi solamente al buon esito della procedura concordataria e, quindi, al pagamento della percentuale concordataria, circostanza, questa, che parte convenuta, non costituita, non ha contestato essere avvenuta.
In altre parole, quindi, il creditore può legittimamente procurarsi il titolo per l'intero credito sociale nei confronti dei soci. L'effetto esdebitatorio (ove intervenuto) potrà, eventualmente, incidere in sede esecutiva: se il debitore avrà adempiuto integralmente alle obbligazioni nascenti dal giudizio di omologa, allora l'art. 184 comma 2 l.f. impedirà completamente al creditore di porre in esecuzione il titolo nei confronti dei soci;
mentre in caso di annullamento o di risoluzione del concordato ex art. 186
l.f., il socio nei cui confronti agisca il creditore potrà esclusivamente opporre, quale fatto modificativo successivo alla formazione del titolo, l'eventuale attribuzione, in sede di riparto parziale, di somme a parziale soddisfazione delle ragioni creditorie.
A fronte della ritenuta nullità di ogni atto di esecuzione posto in essere successivamente alla data della pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese avvenuta in data 1.10.2019, sostenuta da parte opponente, il non ha eccepito né il mancato pagamento della percentuale Controparte_1 approvata in sede di omologa, né l'annullamento o la risoluzione del concordato, né l'evidente inattuabilità delle modalità satisfattive contemplate nel piano omologato.
Ne deriva, pertanto, che il Fallimento opposto non ha diritto ad agire in executivis nei confronti dell'opponente, con conseguente accoglimento della domanda.
Va, solo per inciso, affermato che il Sig. ha eccepito il difetto di competenza territoriale: Parte_1 ebbene il creditore- contumace- aveva eletto domicilio in Roma, senza dimostrare la presenza di beni aggredibili nel circondario del Tribunale di Roma. Ai sensi dell'art. 480, comma 3, c.p.c., in mancanza di elezione valida, la competenza per le opposizioni spetta al Tribunale del luogo di notifica, ossia
Isernia, ove correttamente instaurato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
- accoglie l'opposizione proposta da avverso l'atto di precetto notificato Parte_1 in data 12 maggio 2022 dal Controparte_1
e, per l'effetto dichiara che
[...] Controparte_1 non ha diritto ad agire in executivis nei confronti di;
[...] Parte_1
pagina 5 di 6 -condanna il Controparte_1
al pagamento, in favore di , a titolo di spese di lite, della
[...] Parte_1 somma di € 2.547,00 oltre IVA se dovuta, CPA e spese generali come per legge e oltre ad € 237,00 per esborsi.
Isernia, lì 2.12.2025 Il Giudice
Dott.ssa Simona Di Paolo
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ISERNIA
in persona del Giudice unico, dott.ssa Simona Di Paolo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado, iscritta al n° 544/2022 RG del Tribunale di Isernia, trattenuta in decisione all'udienza del 16.10.2025, promossa da
, rappresentato e difeso dall'avv. De Cinque Giuseppe ed Parte_1 elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in San Salvo (CH) alla Via Duca degli Abruzzi
n.91,66050, giusta procura in calce all'atto di citazione,
ATTORE nei confronti di
Controparte_1
,
[...]
CONVENUTO-contumace-
avente ad oggetto: opposizione a precetto
Conclusioni come da verbale di udienza del 16.10.2025
pagina 1 di 6
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, il Sig. ha proposto Parte_1 opposizione avverso l'atto di precetto notificato dal
[...]
(datata 26.04.2022) in forza del decreto ingiuntivo Controparte_2 esecutivo n.14064/2016 emesso il 9.6.2016 dal Tribunale di Roma, rassegnando le seguenti conclusioni: “I) Dichiarare con urgenza ed inaudita altera parte, stante la motivata urgenza che richiede la fattispecie in esame, ovvero, in subordine, con provvedimento emesso in prima udienza, la immediata sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo esecutivo sul quale si fonda il precetto notificato ad istanza di Fallimento Controparte_1
in data 12.05.2022, in tal modo evitando le dannose conseguenze derivanti in capo
[...] all'opponente dalla preannunciata esecuzione;
II) Accertare che sono state poste in essere dalla creditrice in questione atti in pendenza di procedura di concordato preventivo, e/o comunque paventate esecuzioni in violazione del precetto di cui all'art. 168 l.f. e 184 l.f., e per l'effetto dichiarare la completa nullità di ogni eventuale atto di esecuzione posto in essere successivamente alla data della pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese avvenuta in data 1.10.2019, e di ogni atto inerente
e conseguente;
III) nel merito, accertare e dichiarare che il
[...]
non vanta alcun diritto di procedere esecutivamente in Controparte_1 danno dell'odierno opponente e, per l'effetto, dichiarare la illegittimità ed inefficacia dell'atto di precetto notificato ed oggetto del presente atto di opposizione;
IV) Condannare la creditrice opposta Controparte_1
, ai sensi dell'art. 96 II° e/o III° comma c.p.c., al risarcimento dei danni
[...] da lite temeraria cagionati alla odierna ricorrente, danni la cui quantificazione equitativa, considerato altresì l'alto valore della controversia, si rimette al libero e prudente apprezzamento del Giudice secondo quanto ritenuto di giustizia;
V) In ogni caso condannare l'opposta all'integrale rifusione del compenso professionale, oltre Iva, Cap, spese generali come legge, nonché delle relative spese processuali”.
In particolare, il Sig. affermava di essere socio della De NC Costruzioni sas, la Parte_1 quale, a partire dal 30.9.2019 mutava in s.r.l. e depositava domanda di concordato preventivo, iscritto nel RI il 1.10.2010 e omologato in data 03.03.2021. Con la presente opposizione, il ha Parte_1 lamentato, quindi, la notifica (datata 12.05.2022), da parte del , dell'atto Controparte_1
pagina 2 di 6 di precetto basato sul decreto ingiuntivo n. 14064/2016 che violerebbe la par condicio creditorum e che non rispetterebbe il dettato degli artt. 168 e 184 l.f.
La controparte, Controparte_1
, regolarmente citata, non si è costituita e ne è stata dichiarata la contumacia.
[...]
La causa, di natura documentale, non è stata ulteriormente istruita ed è stata trattenuta in decisione all'udienza del 16.10.2025, previa concessione di termini ridotti ex art. 190 comma 2 c.p.c.
***
L'opposizione è fondata e va, pertanto, accolta per i motivi che seguono.
Nel caso di specie, la società debitrice ha depositato domanda di Parte_2 concordato preventivo il 30 settembre 2019, pubblicata nel Registro delle Imprese il 1° ottobre 2019, ed il concordato è stato omologato il 3 marzo 2021.
Appare opportuno riportare di seguito il dato normativo che rileva nel caso di specie.
L'art. 168 l.f. prevede che: “Dalla data della pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese e fino al momento in cui il decreto di omologazione del concordato preventivo diventa definitivo, i creditori per titolo o causa anteriore non possono, sotto pena di nullità, iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore. Le prescrizioni che sarebbero state interrotte dagli atti predetti rimangono sospese, e le decadenze non si verificano. I creditori non possono acquistare diritti di prelazione con efficacia rispetto ai creditori concorrenti, salvo che vi sia autorizzazione del giudice nei casi previsti dall'articolo precedente. Le ipoteche giudiziali iscritte nei novanta giorni che precedono la data della pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al concordato".
L'art. 184 l.f. prevede: "Il concordato omologato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori alla pubblicazione nel registro delle imprese del ricorso di cui all'articolo 161. Tuttavia. essi conservano impregiudicati i diritti contro i coobbligati, i fideiussori del debitore e gli obbligati in via di regresso.
Salvo patto contrario, il concordato della società ha efficacia nei confronti dei soci illimitatamente responsabili".
L'omologa del concordato, vincolando ex art. 184 l.fall. (applicabile ratione temporis) tutti i creditori anteriori all'osservanza dei nuovi termini di adempimento previsti nella proposta concordataria o nei piani di riparto, dà luogo ad una situazione di temporanea inesigibilità dei relativi crediti e integra una causa giuridica ostativa all'ulteriore decorso della prescrizione, segnatamente, una causa di sospensione, che viene meno solo con la scadenza dei predetti termini;
resta ferma, tuttavia, la possibilità per il creditore di tutelare la propria posizione giuridica anche prima di tale scadenza,
pagina 3 di 6 quando si manifesta con evidenza che le modalità satisfattive contemplate nel piano omologato sono inattuabili (Cass. SS.UU. n. 20175/2025).
Riguardo la posizione del socio illimitatamente responsabile, odierno opponente e destinatario del precetto notificato dal , giova rammentare che il precetto (in uno col Controparte_1 titolo esecutivo) gli è stato notificato per un debito sociale contratto dalla società originaria De
NC Costruzioni s.a.s., poi trasformata in S.r.l.
Ai sensi dell'art. 184, comma 2, l.f., salvo patto contrario, il concordato della società produce effetti anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili. Il credito azionato risulta, peraltro, incluso nel piano concordatario e falcidiato nella misura del 20%.
Orbene, nonostante la trasformazione societaria non liberi i soci illimitatamente responsabili per le obbligazioni sociali sorte prima degli adempimenti previsti dall'art. 2500 comma 3 c.c. se non risulta che i creditori sociali hanno dato il loro consenso alla trasformazione, secondo quanto previsto dall'art. 2500 quinquies c.c., va rilevato che, nel caso di specie, l'omologazione del concordato produce effetti liberatori anche nei confronti di tali soci, se ciò è previsto nel piano o salvo patto contrario, come nel caso oggetto della controversia. Pertanto, il socio non può essere escusso individualmente (neanche) per la parte residua del credito, essendo liberato per effetto del concordato.
Va, tuttavia, rilevato che l'ammissione della società al concordato preventivo non comporta l'assoggettamento automatico alla procedura dei soci illimitatamente responsabili. L'estensione prevista dal comma 2 dell'art. 184 l.f. riguarda, infatti, solo gli effetti del concordato, nel senso che solo il pagamento della percentuale concordataria libera anche i soci illimitatamente responsabili.
Il comma 2 del citato articolo, estendendo l'effetto esdebitatorio del concordato previsto per il debitore principale anche ai soci illimitatamente responsabili, salvo patto contrario inserito esplicitamente all'interno della proposta concordataria, parifica – sotto il profilo degli effetti – la posizione del debitore e quello dei soci illimitatamente responsabili. Orbene, per quanto attiene agli effetti del concordato nei confronti del debitore, dal tenore generale della legge e dal contenuto della proposta di concordato accettata dai creditori ed omologata si ricava che il debitore si esdebita per la percentuale di credito eccedente quella concordataria e, in tal senso, ove convenuto in giudizio, può eccepire la remissione della parte di debito non pagata, conseguente all'accordo con i creditori omologato dal
Tribunale.
Ovviamente, la liberazione del debitore avviene nella misura in cui egli abbia adempiuto integralmente alle obbligazioni concordatarie recepite nel giudizio di omologa.
Se ciò vale nei confronti del debitore principale, vale – parimenti e a maggior ragione - nei confronti dei soci illimitatamente responsabili della società: i creditori, pertanto, non potrebbero aggredire i beni pagina 4 di 6 dei soci, solo in quanto il diritto di credito fatto valere nei loro confronti rientri nella procedura concorsuale e sia stato estinto con il buon esito della stessa, venendo, altrimenti, vanificato l'effetto esdebitatorio del concordato nei riguardi del socio, garantito dalla legge (Trib. Terni n. 856/2019).
L'effetto esdebitorio e liberatorio per i soci è da ricollegarsi solamente al buon esito della procedura concordataria e, quindi, al pagamento della percentuale concordataria, circostanza, questa, che parte convenuta, non costituita, non ha contestato essere avvenuta.
In altre parole, quindi, il creditore può legittimamente procurarsi il titolo per l'intero credito sociale nei confronti dei soci. L'effetto esdebitatorio (ove intervenuto) potrà, eventualmente, incidere in sede esecutiva: se il debitore avrà adempiuto integralmente alle obbligazioni nascenti dal giudizio di omologa, allora l'art. 184 comma 2 l.f. impedirà completamente al creditore di porre in esecuzione il titolo nei confronti dei soci;
mentre in caso di annullamento o di risoluzione del concordato ex art. 186
l.f., il socio nei cui confronti agisca il creditore potrà esclusivamente opporre, quale fatto modificativo successivo alla formazione del titolo, l'eventuale attribuzione, in sede di riparto parziale, di somme a parziale soddisfazione delle ragioni creditorie.
A fronte della ritenuta nullità di ogni atto di esecuzione posto in essere successivamente alla data della pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese avvenuta in data 1.10.2019, sostenuta da parte opponente, il non ha eccepito né il mancato pagamento della percentuale Controparte_1 approvata in sede di omologa, né l'annullamento o la risoluzione del concordato, né l'evidente inattuabilità delle modalità satisfattive contemplate nel piano omologato.
Ne deriva, pertanto, che il Fallimento opposto non ha diritto ad agire in executivis nei confronti dell'opponente, con conseguente accoglimento della domanda.
Va, solo per inciso, affermato che il Sig. ha eccepito il difetto di competenza territoriale: Parte_1 ebbene il creditore- contumace- aveva eletto domicilio in Roma, senza dimostrare la presenza di beni aggredibili nel circondario del Tribunale di Roma. Ai sensi dell'art. 480, comma 3, c.p.c., in mancanza di elezione valida, la competenza per le opposizioni spetta al Tribunale del luogo di notifica, ossia
Isernia, ove correttamente instaurato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
- accoglie l'opposizione proposta da avverso l'atto di precetto notificato Parte_1 in data 12 maggio 2022 dal Controparte_1
e, per l'effetto dichiara che
[...] Controparte_1 non ha diritto ad agire in executivis nei confronti di;
[...] Parte_1
pagina 5 di 6 -condanna il Controparte_1
al pagamento, in favore di , a titolo di spese di lite, della
[...] Parte_1 somma di € 2.547,00 oltre IVA se dovuta, CPA e spese generali come per legge e oltre ad € 237,00 per esborsi.
Isernia, lì 2.12.2025 Il Giudice
Dott.ssa Simona Di Paolo
pagina 6 di 6