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Sentenza 16 settembre 2025
Sentenza 16 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Oristano, sentenza 16/09/2025, n. 142 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Oristano |
| Numero : | 142 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ORISTANO
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Il Tribunale, in composizione collegiale, in persona dei magistrati:
dott.ssa Consuelo Mighela Presidente
dott. Nicolò Sesta Giudice
dott. Gabriele Bordiga Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n.55 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno
2025, promosso da:
C.F. , nata a [...], il [...], elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata in Oristano, via Vittore Carpaccio, 18, presso lo studio dell'Avv. LARGIU FEDERICA che la rappresenta e difende per procura speciale in calce al ricorso congiunto
Ricorrente
contro
, C.F. , nato a [...], il [...], Controparte_1 C.F._2 elettivamente domiciliato in Oristano, via Tirso 127, presso lo studio dell'Avv. CUCCU ARIANNA
ANGIE che lo rappresenta e difende per procura speciale in calce al ricorso congiunto
Resistente
e con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO
Intervenuto per legge
La causa è stata rimessa al Collegio per la decisione sulle seguenti conclusioni:
Nell'interesse delle parti:
“1) l'affido condiviso della minore con collocamento prevalente e residenza anagrafica presso Per_1 la madre, in Uras (OR), vico Primo di via San Teodoro, 6;
2) entrambi i genitori continueranno ad esercitare la responsabilità genitoriale, occupandosi della cura, dell'educazione e dell'istruzione della prole, mantenendo con la figlia rapporti equilibrati e continuativi e adottando sempre congiuntamente le decisioni di maggiore interesse per la medesima, tra cui le scelte educative e scolastiche, le cure mediche, l'indirizzo religioso, la partecipazione alle attività formative extrascolastiche, i viaggi di istruzione e svago, la scelta di attività sportive e ricreative, l'acquisto e l'uso di mezzi di trasporto personali. I genitori si impegnano a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza della figlia. La minore dovrà conservare significativi rapporti con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale;
3) in ragione della distanza geografica che separa la minore dal padre, i ricorrenti si accordano affinché lo stesso possa esercitare il proprio diritto di visita quando vorrà, trascorrendo con la figlia
l'intera giornata, compreso il pernottamento, previa comunicazione anticipata e compatibilmente con gli impegni scolastici e sociali di , con spese ad esclusivo carico del padre, il quale dovrà Per_1 altresì trovare un alloggio confacente alle esigenze della prole per l'intera durata del soggiorno;
4) per quanto attiene, invece, alle festività comandate, nonché ai ponti connessi, fermo il criterio dell'alternanza annuale, il padre potrà trascorrere tali periodi in compagnia della figlia anche presso la propria abitazione.
Durante le festività natalizie la minore trascorrerà almeno 7 giorni consecutivi con ciascun genitore, ovvero, alternativamente, dall'inizio delle vacanze al giorno 30 dicembre con uno e dal 30 dicembre alla ripresa delle lezioni con l'altro.
Quanto alle vacanze pasquali, la minore le trascorrerà ad anni alterni con ciascun genitore, salva la possibilità di poter trascorrere del tempo con l'altro qualora ricorressero ponti per festività vicine alla Pasqua, sempre nel rispetto degli impegni scolastici della minore.
Durante le vacanze estive, dal termine della scuola alla riapertura della stessa, il padre potrà trascorrere n. 30 giorni insieme alla figlia, anche presso la propria residenza, in maniera continuativa o in periodi di n.15 giorni, previo accordo con la GN da formalizzarsi Pt_1 entro il 20 maggio di ogni anno;
5) in relazione al punto 4), i Signori si accorderanno anticipatamente affinché le spese e gli Pt_1 spostamenti siano equamente ripartiti tra i due, pertanto, un genitore si occuperà del viaggio di andata e l'altro del viaggio di rientro, accompagnando la bambina all'aeroporto/stazione portuale del luogo di destinazione. Il tutto salvo accordi in deroga;
6) il padre potrà contattare la figlia, telefonicamente o a mezzo videochiamata, mediante l'utenza telefonica della madre dal lunedì al venerdì, una volta al giorno, dalle ore 18:00 alle ore 20:00. Nei giorni di sabato, domenica e nei festivi, anche al mattino, dalle ore 10:00 alle ore 12:00 mediante
l'utenza telefonica dei nonni materni qualora la GN dovesse risultare impossibilitata Pt_1 per esigenze di lavoro. Il tutto salvo ragioni d'urgenza o diverso accordo in deroga tra le parti;
7) contribuirà al mantenimento della figlia con la corresponsione di un importo Controparte_1 mensile di euro 200,00, rivalutabile annualmente ex indici Istat, da versarsi sul conto corrente intestato a entro il giorno 25 di ogni mese, a partire dal mese di novembre 2024. Parte_1
Le spese straordinarie verranno ripartite tra i genitori al 50%, coma da linee guida del CNF del
2017, da intendersi qui integralmente richiamate.
Le spese straordinarie mediche non coperte da SSN, le spese scolastiche (tra cui il corredo scolastico iniziale comprensivo di eventuale materiale) e quelle per la pratica di uno sport saranno ripartite nella misura del 50 %.
Al regime delle spese straordinarie per le quali si richiede il preventivo accordo delle parti si intendono comprese quelle inerenti alla celebrazione di eventi personali dei figli, quali, a titolo di esempio, compleanni, comunioni e/o cresime.
Tali spese dovranno essere documentate entro il giorno 5 del mese successivo a quello del loro compimento e dovranno essere rimborsate entro 10 giorni dalla presentazione delle pezze giustificative;
8) l'assegno unico INPS per i figli sarà percepito in modo esclusivo dalla madre con rinuncia espressa da parte del alla percezione che si impegna, se necessario, a formalizzare detta rinuncia CP_1 presso il competente Ufficio. Sarà onere delle AC rivolgersi all'INS al fine di ottenere il beneficio;
9) quanto ai rapporti patrimoniali tra le parti, non risulta la sussistenza di beni in comproprietà, né di conti correnti bancari cointestati;
10) entrambi i genitori prestano assenso al rilascio ed al rinnovo dei documenti di identità, dei passaporti o di ogni altro documento equipollente riferibile a;
Parte_2
11) le spese legali vengono integralmente compensate”.
Nell'interesse del Pubblico Ministero:
“il Tribunale voglia pronunciarsi in conformità a quanto indicato da e Parte_1
nel ricorso congiuntamente da loro proposto.”. Controparte_1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 12/01/2025, Parte_1 Controparte_1 hanno chiesto congiuntamente la regolamentazione delle condizioni di affidamento e mantenimento del figlio nato fuori dal matrimonio (20.5.2020). Per_1
Le parti, in particolare, hanno allegato che:
• l'ultimo domicilio abituale della famiglia era stato in Uras, vico Primo di San Teodoro, 6A, in cui i predetti erano ospiti presso l'abitazione dei nonni materni;
• negli anni la coppia aveva attraversato plurime difficoltà in ragione dell'incompatibilità caratteriale che aveva reso intollerabile la prosecuzione della convivenza facendo venir meno l'unione tra i due;
• dopo un tentativo di riconciliazione in cui le parti si erano trasferite presso l'abitazione dei genitori della in Uras, nel luglio 2024, la stessa aveva deciso di trasferirsi Pt_1 Pt_1 con la figlia presso l'abitazione sottostante la casa dei genitori, presa in locazione, mentre il si era infine trasferito in Toscana, presso l'abitazione della sorella, in quanto CP_1 impossibilitato economicamente a sostenere le spese di un canone di locazione;
• attualmente la minore è regolarmente iscritta presso l'Istituto di Scuola Materna ed elementare di Uras e, dal mese di novembre 2024, frequenta il corso di pattinaggio presso l'associazione
ASD Sinis Skating Club di Uras;
• la dal giorno 15/05/2024, era stata assunta con contratto a tempo determinato (con Pt_1 scadenza prevista per il 31/12/2024) presso il ristorante “Il Redentore” –Soc. , Parte_3 sito in Sardara, con mansione di cameriera;
• il , invece, dal giorno 08/11/2024 era stato assunto con contratto a tempo determinato Per_2 di durata pari a tre mesi, con mansione di montatore di arredi.
Le parti, non intendendo comparire personalmente, hanno chiesto di sostituire l'udienza di comparizione con il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 473bis.51 co. 2, c.p.c., confermando le conclusioni di cui al ricorso introduttivo.
Alla luce delle allegazioni fornite e della documentazione depositata in atti, non è stato ritenuto necessario richiedere chiarimenti alle parti e la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni sopra trascritte.
Devono essere integralmente recepite dal Collegio le condizioni stabilite dalle parti in quanto eque e conformi agli interessi dei figli minori.
Difatti, il previsto affidamento condiviso è idoneo a dare completa attuazione all'ormai consolidato principio della bigenitorialità, il quale rappresenta un caposaldo fondamentale in materia di affidamento in quanto garantisce il legittimo diritto dei figli minori di poter stabilire, e coltivare nel tempo, un rapporto continuativo con entrambi i genitori, anche laddove questi abbiano scelto di non proseguire la loro relazione sentimentale.
La genitorialità condivisa, inoltre, di garantire che le decisioni di maggiore interesse per i figli siano assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni degli stessi. È, invero, lo stesso art. 337 ter c.c. a prevedere che debba valutarsi prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori.
Il collocamento della minore presso la madre è pienamente condivisibile, considerato che corrisponde a situazione abitativa già consolidata da tempo e garantisce alla minore stabilità nelle abitudini di vita e nei legami familiari.
Anche le modalità di esercizio del diritto di visita sono certamente condivisibili, in quanto attuabili senza conflitto in ragione della positiva collaborazione tra le parti nel garantire regolare cura e assistenza ai figli minori.
Esse, nello specifico, tengono in debito conto la distanza geografica tra il luogo della residenza della minore e quello del padre, garantendo la flessibilità e l'elasticità che ciò inevitabilmente comporta.
I tempi previsti sono comunque adeguati a garantire, nonostante la distanza, una proficua e stabile presenza paterna, idonea a garantire la piena esplicazione del proprio ruolo genitoriale anche in relazione all'età dei minori, anche mediante le previste chiamate e videochiamate che garantiscono un contatto frequente.
Sotto il profilo economico, infine, si ritiene che l'ammontare dell'assegno di mantenimento dovuto dal padre, così come concordato dalle parti, risulti conforme a soddisfare le esigenze di vita della minore e, allo stato, debba ritenersi proporzionato alle attuali disponibilità economiche e alle condizioni lavorative e personali delle parti.
Invero, sulla base di quanto sopra già esposto, la condizione lavorativa delle parti è ancora precaria e non consolidata, sebbene il reperimento delle attività con contratto a tempo determinato di cui si è dato conto conferma la piena sussistenza della capacità lavorativa generica e specifica di entrambi i genitori.
La misura dell'assegno di mantenimento previsto a carico del genitore non collocatario, sebbene non elevata (euro 200,00) può ritenersi congrua proprio alla luce dell'impiego non ancora stabile del padre e della circostanza che egli ha rinunciato alla propria quota di assegno unico universale.
Tenuto conto dell'accordo raggiunto, le spese del giudizio devono essere interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente decidendo, sull'accordo delle parti:
1) dispone l'affidamento condiviso della minore con collocamento prevalente e residenza Per_1 anagrafica presso la madre, in Uras (OR), vico Primo di via San Teodoro, 6; 2) dispone che entrambi i genitori continueranno ad esercitare la responsabilità genitoriale, occupandosi della cura, dell'educazione e dell'istruzione della prole, mantenendo con la figlia rapporti equilibrati e continuativi e adottando sempre congiuntamente le decisioni di maggiore interesse per la medesima, tra cui le scelte educative e scolastiche, le cure mediche, l'indirizzo religioso, la partecipazione alle attività formative extrascolastiche, i viaggi di istruzione e svago, la scelta di attività sportive e ricreative, l'acquisto e l'uso di mezzi di trasporto personali. I genitori manterranno un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza della figlia.
La minore dovrà conservare significativi rapporti con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale;
3) dispone, in ragione della distanza geografica che separa la minore dal padre, che quest'ultimo possa esercitare il proprio diritto di visita quando vorrà, trascorrendo con la figlia l'intera giornata, compreso il pernottamento, previa comunicazione anticipata e compatibilmente con gli impegni scolastici e sociali di con spese ad esclusivo carico del padre, il quale dovrà Per_1 altresì trovare un alloggio confacente alle esigenze della prole per l'intera durata del soggiorno;
4) per quanto attiene, invece, alle festività comandate, nonché ai ponti connessi, fermo il criterio dell'alternanza annuale, il padre potrà trascorrere tali periodi in compagnia della figlia anche presso la propria abitazione.
Durante le festività natalizie la minore trascorrerà almeno 7 giorni consecutivi con ciascun genitore, ovvero, alternativamente, dall'inizio delle vacanze al giorno 30 dicembre con uno e dal
30 dicembre alla ripresa delle lezioni con l'altro.
Quanto alle vacanze pasquali, la minore le trascorrerà ad anni alterni con ciascun genitore, salva la possibilità di poter trascorrere del tempo con l'altro qualora ricorressero ponti per festività vicine alla Pasqua, sempre nel rispetto degli impegni scolastici della minore.
Durante le vacanze estive, dal termine della scuola alla riapertura della stessa, il padre potrà trascorrere n. 30 giorni insieme alla figlia, anche presso la propria residenza, in maniera continuativa o in periodi di n.15 giorni, previo accordo con la GN da formalizzarsi Pt_1 entro il 20 maggio di ogni anno;
5) dispone, in relazione al punto 4), che sulla base di accordo anticipato tra i genitori, le spese e gli spostamenti siano equamente ripartiti tra i due, pertanto, un genitore si occuperà del viaggio di andata e l'altro del viaggio di rientro, accompagnando la bambina all'aeroporto/stazione portuale del luogo di destinazione. Il tutto salvo accordi in deroga;
6) dispone che il padre potrà contattare la figlia, telefonicamente o a mezzo videochiamata, mediante l'utenza telefonica della madre dal lunedì al venerdì, una volta al giorno, dalle ore 18:00 alle ore 20:00. Nei giorni di sabato, domenica e nei festivi, anche al mattino, dalle ore 10:00 alle ore 12:00 mediante l'utenza telefonica dei nonni materni qualora la GN dovesse Pt_1 risultare impossibilitata per esigenze di lavoro. Il tutto salvo ragioni d'urgenza o diverso accordo in deroga tra le parti;
7) dispone che contribuisca al mantenimento della figlia con la Controparte_1 corresponsione di un importo mensile di euro 200,00, rivalutabile annualmente ex indici Istat, da versarsi sul conto corrente intestato a entro il giorno 25 di ogni mese, a partire Parte_1 dal mese di novembre 2024.
Le spese straordinarie verranno ripartite tra i genitori al 50%, coma da linee guida del CNF del
2017, da intendersi qui integralmente richiamate.
Le spese straordinarie mediche non coperte da SSN, le spese scolastiche (tra cui il corredo scolastico iniziale comprensivo di eventuale materiale) e quelle per la pratica di uno sport saranno ripartite nella misura del 50 %.
Al regime delle spese straordinarie per le quali si richiede il preventivo accordo delle parti si intendono comprese quelle inerenti alla celebrazione di eventi personali dei figli, quali, a titolo di esempio, compleanni, comunioni e/o cresime.
Tali spese dovranno essere documentate entro il giorno 5 del mese successivo a quello del loro compimento e dovranno essere rimborsate entro 10 giorni dalla presentazione delle pezze giustificative;
8) prende atto che l'assegno unico INPS per i figli sarà percepito in modo esclusivo dalla madre con rinuncia espressa da parte del alla percezione che si impegna, se necessario, a CP_1 formalizzare detta rinuncia presso il competente Ufficio. Sarà onere delle rivolgersi Pt_1 all'INS al fine di ottenere il beneficio;
9) prende atto, quanto ai rapporti patrimoniali tra le parti, non risulta la sussistenza di beni in comproprietà, né di conti correnti bancari cointestati;
10) prende atto che entrambi i genitori prestano assenso al rilascio ed al rinnovo dei documenti di identità, dei passaporti o di ogni altro documento equipollente riferibile a . Parte_2
Compensa le spese del giudizio tra le parti.
Così deciso in Oristano, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, in data
10/09/2025.
Il Giudice estensore La Presidente
Dott. Gabriele Bordiga Dott.ssa Consuelo Mighela