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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 04/12/2025, n. 1876 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1876 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Castrovillari
in composizione monocratica, nella persona del G.O.T., dott.ssa Longo Adriana
Marilù, in funzione di Giudice del Lavoro ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 5020 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno
2024 vertente
TRA
e in qualità di genitori esercente la patria Parte_1 CP_1
potestà sul minore rappresentato e difeso dall'avv. DI IACOVO SIMONA, Persona_1
giusta procura in atti, elettivamente domiciliato presso lo studio della medesima in
Corigliano-Rossano, via San Francesco D'Assisi, n. 10
RICORRENTE
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in C/O CP_2
INPS CORSO CALABRIA CASTROVILLARI, presso la sede dell , rappresentato CP_3
e difeso dall'avv. FERRATO UMBERTO ( ), giusta procura in atti. C.F._1
RESISTENTE
Avente ad oggetto: Riconoscimento indennità di frequenza.
CONCLUSIONI Come da verbale in atti, che qui si intendono integralmente riportate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di ricorso depositato in data 14.11.2024 e ritualmente notificato parte ricorrente indicata in epigrafe esponeva:
- che presentava domanda alla Commissione Invalidi Civili per il riconoscimento dell'indennità di frequenza;
- che veniva sottoposto a visita medica dalla Commissione e veniva riconosciuto minore non invalido;
- che avverso il predetto provvedimento presentava ricorso per accertamento tecnico preventivo iscritto al R.G. n. 4045/23 al fine di accertare i requisiti sanitari per il riconoscimento dei benefici richiesti;
- che il CTU depositava relazione peritale riconoscendo il minore non invalido.
Assumendo l'illegittimità di tale provvedimento adiva questo Tribunale e chiedeva l'accertamento del requisito sanitario per il riconoscimento dell'indennità di frequenza con decorrenza dalla data della domanda, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, con vittoria di spese.
Si costituiva in giudizio l' ed eccepiva la decadenza del diritto e CP_2
l'improponibilità del ricorso per mancata presentazione della domanda in sede amministrativa, nel merito ne contestava la fondatezza, chiedendone il rigetto con la vittoria delle spese di lite in mancanza di dichiarazione sostitutiva ex art. 152
disp. att. c.p.c.
La domanda attorea è inammissibile per le ragioni che di seguito si espongono.
Deve premettersi che i motivi di contestazione, a seguito di dissenso, devono essere specifici e, pertanto, in linea con la consolidata giurisprudenza, devono tradursi nella prospettazione di argomentazioni contrapposte a quelle svolte dal consulente tecnico, a pena di inammissibilità del ricorso stesso. Nel caso di specie, le contestazioni mosse all'elaborato peritale si sostanziano in generiche censure di erroneità ed inadeguatezza senza evidenziare l'errore tecnico commesso dal consulente o specificare gli elementi e le controdeduzioni di cui si lamenta la mancata o insufficiente valutazione.
Passando al merito, occorre evidenziare che nel caso in esame, la consulenza tecnica d'ufficio espletata nella fase di accertamento preventivo – le cui conclusioni questo giudicante condivide, in quanto fondate sull'anamnesi delle condizioni di salute della parte ed immuni da errori di metodo o vizi logici - ha escluso la sussistenza di uno stato di invalidità grave finalizzato ad ottenere il riconoscimento dei benefici dell'indennità di frequenza.
Dunque alla luce delle argomentazioni sopra svolte il ricorso proposto è
inammissibile.
Quanto alle spese processuali, nonostante il principio della soccombenza, nulla può
statuirsi considerata la sussistenza delle condizioni di reddito di cui all'art. 152 disp.
att. c.p.c. come da documentazione in atti.
Le spese della consulenza tecnica d'ufficio, liquidate con separato decreto, sono definitivamente poste a carico dell' CP_2
P.Q.M.
- dichiara l'inammissibilità del ricorso;
- nulla per le spese di giudizio;
- pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio – nella misura già liquidata in corso di causa- definitivamente a carico dell' CP_2
Castrovillari, 4.12.2025 IL G.O.T.
Dott.ssa Adriana Marilù Longo