Ordinanza presidenziale 27 giugno 2023
Sentenza 8 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4Q, sentenza 08/05/2026, n. 8588 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 8588 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 08588/2026 REG.PROV.COLL.
N. 03674/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3674 del 2023, proposto da
Stago Italia - S.r.l. Unipersonale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Laura Sommaruga, Paola Sangiovanni, Federico Ianeselli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Veneto, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonella Cusin, Chiara Drago, Luisa Londei, Tito Munari, Bianca Peagno, Francesco Zanlucchi, Giacomo Quarneti, Cristina Zampieri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Luca Mazzeo in Roma, via Eustachio Manfredi, 5;
Ministero della Salute, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Presidenza del Consiglio dei Ministri Conferenza Permanente Rapporti Tra Stato Regioni e Province, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Conferenza Permanente per i Rapporti Tra Lo Stato, Le Regioni e Le Province Autonome di Trento e di Bolzano, Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, Azienda Zero, Azienda Unita' Locale Socio-Sanitaria n. 1 Dolomiti, Azienda Unita' Locale Socio-Sanitaria n. 2 Marca Trevigiana, Azienda Unita' Locale Socio-Sanitaria n. 3 Serenissima, Azienda Unita' Locale Socio-Sanitaria n. 4 Veneto Orientale, Azienda Unita' Locale Socio-Sanitaria n. 5 Polesana, Azienda Unita' Locale Socio-Sanitaria n. 6 Euganea, Azienda Unita' Locale Socio-Sanitaria n. 7 Pedemontana, Azienda Unita' Locale Socio-Sanitaria n. 8 Berica, Azienda Unita' Locale Socio-Sanitaria n. 9 Scaligera, Azienda Ospedale - Università Padova, Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata Verona, Istituto Oncologico Veneto, non costituiti in giudizio;
nei confronti
3 M.C.-Societa' per Azioni, non costituito in giudizio;
per l'annullamento e/o la declaratoria di nullità,
•del decreto direttoriale 13 dicembre 2022, n. 172, adottato dal Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale della Regione Veneto, avente ad oggetto “Articolo 9-ter, comma 9-bis, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125. Ripartizione tra le aziende fornitrici di dispositivi medici degli oneri di ripiano derivanti dal superamento del tetto di spesa per dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018, certificato dal Decreto del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle finanze del 6 luglio 2022 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 settembre 2022, serie generale n. 216. Decreto del Ministero della Salute 6 ottobre 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 ottobre 2022, n. 251. Definizione dell'elenco delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggette a ripiano e dei relativi importi” ;
• della nota dell'Area Sanità e Sociale 24 novembre 2022, prot. n. 544830, con cui sono state fornite agli Enti del SSR le indicazioni per l'aggiornamento delle certificazioni della spesa per l'acquisto di dispositivi medici per gli anni dal 2015 al 2018 già sottoscritte dai Direttori generali nel 2019;
• della nota di Azienda Zero prot. n. 34255 del 7 dicembre 2022 con cui si dà atto che è stata verificata la coerenza del fatturato complessivo dei fornitori privati e pubblici e del valore delle “altre fattispecie non riconducibili a fatturato” rilevato dagli Enti del SSR con quanto contabilizzato nella voce “BA0210 - Dispositivi medici” del modello CE consolidato regionale dell'anno di riferimento;
• del decreto 6 ottobre 2022 del Ministro della Salute, recante “Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 26 ottobre 2022, Serie generale, n. 251;
• del decreto 6 luglio 2022 del Ministro della Salute di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, recante “Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 15 settembre 2022, Serie generale, n. 216;
• nonché di ogni altro atto o provvedimento presupposto, conseguente o comunque connesso, ancorché non noto, ivi inclusi per quanto occorrer possa:
(i) l'intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano in data 28 settembre 2022, rep. atti n. 213/CSR, avente ad oggetto “Intesa, ai sensi della legge 21 settembre 2022, n. 142, sullo schema di decreto ministeriale per l'adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in applicazione dell'art. 18, comma 1, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115. Tetti dispositivi medici 2015-2018”;
(ii) l'intesa sancita dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome in data 14 settembre 2022, atto n. 22/179/CR6/C7, avente ad oggetto “schema di decreto ministeriale per l'adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in applicazione dell'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115”;
(iii) la nota del Ministero della Salute del 5 agosto 2022, avente ad oggetto “NOTA ESPLICATIVA RIPIANO DISPOSITIVI MEDICI ANNI 2015 – 2018, IN ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 9 TER DEL DECRETO LEGGE 19 GIUGNO 2015 N. 78, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 6 AGOSTO 2015, N.125, COME MODIFICATO AL COMMA 8 DELL'ARTICOLO 1, COMMA 557, DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2018, N.145”;
(iv) l'accordo 7 novembre 2019 rep. n. 181/CSR tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sulla proposta del Ministero della Salute di individuazione dei criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l'acquisto di dispositivi medici e di modalità di ripiano per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018;
(v) la circolare del Ministero della Salute del 29 luglio 2019 prot. n. 22413, che ha previsto una ricognizione da parte degli enti del Servizio Sanitario Nazionale (SSN) della ripartizione del fatturato relativo ai dispositivi medici tra i singoli fornitori riconciliato con i valori contabilizzati nel modello CE di ciascun anno 2015-2018;
(vi) tutti gli atti e/o provvedimenti degli Enti del SSR della Regione Veneto con cui sono stati validati e certificati i fatturati relativi agli anni 2015 – 2018 per singola azienda fornitrice di dispositivi medici, tra cui:
- la deliberazione del Direttore Generale di AULSS n. 1 Dolomiti 13 dicembre 2022, n. 1398, avente ad oggetto “Revisione rilevazione costi dispositivi medici per fornitore per gli esercizi dal 2015 al 2018”;
- la deliberazione del Direttore Generale di AULSS n. 2 Marca Trevigiana 7 dicembre 2022, n. 2330, avente ad oggetto “Revisione rilevazione costi dispositivi medici per fornitore per gli esercizi dal 2015 al 2018”;
- la deliberazione del Direttore Generale di AULSS n. 3 Serenissima 12 dicembre 2022, n. 2076, avente ad oggetto “Revisione rilevazione costi dispositivi medici per fornitore per gli esercizi dal 2015 al 2018”;
- la deliberazione del Direttore Generale di AULSS n. 4 Veneto Orientale, di data ed estremi ignoti, avente ad oggetto la rilevazione dei costi per dispositivi medici per fornitore per gli esercizi dal 2015 al 2018;
- la deliberazione del Direttore Generale di AULSS n. 5 Polesana, di data ed estremi ignoti, avente ad oggetto la rilevazione dei costi per dispositivi medici per fornitore per gli esercizi dal 2015 al 2018;
- la deliberazione del Direttore Generale di AULSS n. 6 Euganea 12 dicembre 2022, n. 826, avente ad oggetto “Rilevazione costi dispositivi medici per fattura e fornitore per gli esercizi dal 2015 al 2018”;
- la deliberazione del Direttore Generale di AULSS n. 7 Pedemontana 9 dicembre 2022, n. 2322, avente ad oggetto “Revisione rilevazione costi dispositivi medici per fornitore per gli esercizi dal 2015 al 2018”;
- la deliberazione del Direttore Generale di AULSS n. 8 Berica 7 dicembre 2022, n. 2001, avente ad oggetto “RICOGNIZIONE DELLE FATTURE ISCRITTE AL CONTO "BA0210 - DISPOSITIVI MEDICI" DEI CONTI ECONOMICI 2015 - 2016 - 2017 - 2018 PER FORNITORE (DECRETO MINISTERO DELLA SALUTE 6/10/2022)”;
- la deliberazione del Direttore Generale di AULSS n. 9 Scaligera 13 dicembre 2022, n. 1240, avente ad oggetto “Revisione rilevazione costi dispositivi medici per fornitore per gli esercizi dal 2015 al 2018”;
- la deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda Ospedale-Università Padova 9 dicembre 2022, n. 2560, avente ad oggetto “Rilevazione dei dispositivi medici acquistati negli anni 2015, 2016, 2017 e 2018: suddivisione del fatturato in centesimi di euro con dettaglio per fornitore e singolo documento”;
- la deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata Verona 12 dicembre 2022, n. 1176, avente ad oggetto “Revisione rilevazione costi dispositivi medici per fornitore per gli esercizi dal 2015 al 2018”;
- la deliberazione del Direttore Generale dell'Istituto Oncologico Veneto, di data ed estremi ignoti, avente ad oggetto la rilevazione dei costi per dispositivi medici per fornitore per gli esercizi dal 2015 al 2018.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Veneto, del Ministero della Salute, del Ministero dell'Economia e delle Finanze, della Presidenza del Consiglio dei Ministri e della Conferenza Permanente per i rapporti tra Stato Regioni e Province;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria del giorno 24 aprile 2026 il dott. Andrea Gana e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Premesso che:
- la parte ricorrente ha contestato, con il ricorso introduttivo, i provvedimenti indicati in epigrafe relativi all’applicazione del c.d. payback sui dispositivi medici per gli anni 2015-2018;
- durante la pendenza del giudizio è stato approvato l’art. 7, comma 1, d.l. n. 95/2025, convertito con modificazioni con legge n. 118 dell’8 agosto 2025, secondo cui: « Per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 gli obblighi a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici previsti dalle disposizioni di cui all'articolo 9-ter, comma 9, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125 e dall'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, si intendono assolti con il versamento, in favore delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, della quota del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali di cui all'articolo 9-ter, comma 9-bis, del medesimo decreto-legge n. 78 del 2015. L'integrale versamento dell'importo di cui al primo periodo estingue l'obbligazione gravante sulle aziende fornitrici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, precludendo loro ogni ulteriore azione giurisdizionale connessa con l'obbligo di corresponsione degli importi relativi agli anni predetti. Decorso il predetto termine dei trenta giorni, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano accertano l'avvenuto versamento dell'importo pari alla quota ridotta di cui al primo periodo con provvedimenti pubblicati nei rispettivi bollettini e siti internet istituzionali e comunicati senza indugio alla segreteria del tribunale amministrativo regionale del Lazio, determinando la cessazione della materia del contendere con riferimento ai ricorsi esperiti avverso i provvedimenti regionali e provinciali di cui all'articolo 9-ter, comma 9-bis, del citato decreto-legge n. 78 del 2015, con compensazione delle spese di lite. Fino al termine dell'accertamento di cui al terzo periodo e comunque non oltre la data del 31 dicembre 2025, con riguardo alle aziende di cui al presente articolo, sono sospesi i termini di prescrizione, sono precluse nuove azioni esecutive e sono altresì sospese le eventuali azioni esecutive in corso. In caso di inadempimento da parte delle aziende fornitrici di dispositivi medici a quanto disposto dal primo e dal secondo periodo del presente comma, restano ferme le disposizioni di cui al quinto e sesto periodo del citato articolo 9-ter, comma 9-bis del decreto-legge n. 78 del 2015 »;
- con memoria del 20 marzo 2026, parte ricorrente ha rappresentato di aver provveduto al versamento in favore della Regione Piemonte degli oneri di ripiano per gli anni 2015-2018 posti a suo carico, ai sensi e per gli effetti dell’art. 7, comma 1, del d.l. n. 95/2025” , depositando in atti le ricevute attestanti l’avvenuto pagamento;
- la Regione Veneto, per il tramite del decreto n. 119 del 2025 depositato in giudizio in data 9 marzo 2026, ha preso atto dell’avvenuto pagamento degli importi dovuti;
- all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del 24 aprile 2026, tenutasi in modalità da remoto come previsto dall’art. 87, comma 4 bis , c.p.a., parte ricorrente ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere o, comunque, l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse, e la causa è stata trattenuta in decisione;
Ritenuto di poter dichiarare la cessazione della materia del contendere in quanto la Regione ha preso atto formalmente dell’avvenuto pagamento dell’importo dovuto dalla ricorrente e il relativo atto è stato acquisito nell’odierno giudizio, come prescritto dal citato art. 7, comma 1, d.l. n. 95/2025;
Ritenuto infine che le spese della lite possano essere integralmente compensate stante l’evidente complessità della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
UD AN, Presidente FF
Francesco Elefante, Consigliere
Andrea Gana, Referendario, Estensore
Da Assegnare Magistrato, Consigliere
| L'RE | IL PRESIDENTE |
| Andrea Gana | UD AN |
IL SEGRETARIO