2. Se si tratta di un diritto annuale, l'Ufficio italiano brevetti e marchi provvede solo su istanza dell'interessato. ((La regolarizzazione e' subordinata al pagamento del diritto di mora, previsto dall'articolo 227, comma 4, per ogni annualita' incompleta o irregolare)) . Se l'istanza viene respinta, l'interessato puo' ricorrere alla commissione dei ricorsi di cui all'articolo 135, comma 1.
3. COMMA ABROGATO DAL D.LGS 13 AGOSTO 2010, N. 131 .