Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3B, sentenza 06/02/2025, n. 2751 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 2751 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02751/2025 REG.PROV.COLL.
N. 10819/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10819 del 2024, proposto da
TA IA, rappresentata e difesa dall'avvocato Massimo Pistilli, e l’Avv. Massimo Pistilli in proprio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, non costituito in giudizio;
per l'ottemperanza
della sentenza del Tribunale di Velletri, Sezione Lavoro, n. 71/2024 pubblicata il 16 gennaio 2024 nel ricorso RG n. 4120/2022, notificata in data 23 marzo 2024, passata in giudicato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 febbraio 2025 la dott.ssa Francesca Dello Sbarba e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con l’atto introduttivo del giudizio, notificato in data 8 ottobre 2024 e depositato in data 21 ottobre 2024, la Dott.ssa IA e l’Avv. Pistilli in proprio quale procuratore antistatario chiedono darsi esecuzione alla sentenza del Tribunale di Velletri, Sezione Lavoro, n. 71/2024 pubblicata il 16 gennaio 2024 nel ricorso RG n. 4120/2022, notificata in data 23 marzo 2024, passata in giudicato come da attestazione prodotta, con la quale il Giudice adito ha così statuito:
- con riferimento alla statuizione principale di condanna: “ in accoglimento del ricorso, disapplicato l’art. 3 d.p.c.m. 28 novembre 2016, nella parte in cui esclude i docenti non di ruolo dal beneficio, dichiara il diritto di TA IA a usufruire della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di ruolo per gli anni scolastici 2017/20218, 2018/20219, 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022; per l’effetto, nei limiti della domanda, condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro tempore, ad attivare la Carta elettronica del docente in favore di TA IA, per gli anni scolastici 2017/20218, 2018/20219, 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022, per l’importo complessivo di € 2.500,00”;
- con riferimento alle spese di lite: “condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro tempore, al pagamento in favore di TA IA dei compensi di lite, liquidati in € 1.030,00, oltre spese generali, Iva e Cpa come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario”.
1.1 Afferma la parte ricorrente che il Ministero è rimasto integralmente inadempiente in ordine alla predetta sentenza.
2. Il Ministero intimato non si è costituto.
3. Alla camera di consiglio del 4 febbraio 2025 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
4. Il ricorso proposto deve trovare accoglimento.
4.1 A fronte dell’allegato inadempimento di parte resistente, l’Amministrazione non ha fornito chiarimenti o indicazioni in relazione alla corretta esecuzione della sentenza oggetto di ottemperanza, con la conseguenza che la pretesa di parte ricorrente alla luce dei principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità in tema di onere della prova tra debitore e creditore (Cass. 13533/2001) deve trovare accoglimento.
Dalla sentenza in questione si ricava il diritto dei ricorrenti di conseguire la pretesa riconosciuta i cui presupposti non sono sindacabili in sede di ottemperanza del giudicato. Per l’effetto, il Ministero resistente deve essere condannato a ottemperare alla citata decisione.
4.2 Deve pertanto essere dichiarato l'obbligo dell’Amministrazione convenuta di dare esecuzione al giudicato di cui in epigrafe, nel termine di giorni 60 dalla notificazione ovvero dalla comunicazione della presente sentenza.
In caso di infruttuoso decorso del termine si nomina fin da ora un Commissario ad acta che senza compenso provvederà a dare esecuzione alla citata sentenza.
5. Con riferimento alla richiesta di fissazione di NT , ritiene il Collegio che il ritardo maturato dal Ministero nella corresponsione delle somme dovute non sia tale da giustificare la condanna dell’Amministrazione resistente ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e) c.p.a.
6. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, mentre l’importo del contributo unificato deve essere rimborsato per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione e, per l’effetto:
- ordina all’Amministrazione di dare esecuzione al titolo indicato in epigrafe nel termine di 60 giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della presente sentenza;
- nomina quale Commissario ad acta il Direttore generale dell’Amministrazione resistente preposto alla Direzione generale competente per la materia oggetto del presente contenzioso, il quale, con facoltà di delega e senza compenso, provvederà a dare esecuzione alla sentenza indicata in motivazione, nel termine di 60 giorni, decorrente dalla scadenza del termine concesso all’amministrazione, previa richiesta del ricorrente;
- Condanna l’Amministrazione al pagamento delle spese dell’odierno giudizio in favore di parte ricorrente che liquida in complessivi euro 900,00 (novecento/00) oltre accessori di legge se dovuti, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Alessandro Tomassetti, Presidente
Maria Rosaria Oliva, Referendario
Francesca Dello Sbarba, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Francesca Dello Sbarba | Alessandro Tomassetti |
IL SEGRETARIO