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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 28/05/2025, n. 310 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 310 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
SETTORE LAVORO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
in funzione di giudice unico per le controversie da trattarsi col rito del lavoro, in persona della Dott. Elena Vezzosi, definitivamente pronunziando, ai sensi dell'art.429 c.p.c.
nella causa 1119/2024 RG
tra
, nata in [...] il [...], C.F.: , Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Arlotti
- RICORRENTE -
c o n t r o
-, in persona del Presidente pro-tempore legale rappresentante con l'avv. Valeria CP_1
Giroldi
- CONVENUTO –
FATTO E DIRITTO
Con ri corso deposit ato in cancell eri a diretto al gi udi ce del lavoro di
Reggio Emili a la sig. ha convenuto in giudizio l per per Parte_1 CP_1
impugnare il mancato riconoscimento dell'indennità di disoccupazione NASpI e la richiesta di restituzione delle somme asseritamente percepite indebitamente, avanzata dall' nei propri confronti. CP_1
Espone quanto segue: di essere stata dipendente della società con Controparte_2 contratto a tempo indeterminato, nelle mansioni di mediatrice interculturale (doc. 2). Il rapporto di lavoro, iniziato il 25/05/2015, cessava in data 24/04/2023, a seguito delle dimissioni per giusta causa rassegnate dalla lavoratrice, motivate dal mancato pagamento delle mensilità di gennaio, febbraio e marzo 2023 (doc. 3). Tale circostanza
è documentata nel modulo di recesso del rapporto di lavoro e supportata dalla corrispondenza intercorsa tra l' che Parte_2
rappresentava la sig.ra , e la società datrice di lavoro (doc. 4), nonché il Pt_1
committente (doc. 5).
In data 28/04/2023, la sig.ra presentava all' la domanda di indennità Pt_1 CP_1
NASpI, protocollata con il numero (doc. 6). In data 22 Controparte_3 maggio 2023, l' accoglieva la domanda, riconoscendo l'indennità NASpI a partire CP_1
dal 02/05/2023 per una durata complessiva di 644 giorni (doc. 7).
L' inviava una comunicazione alla ricorrente, ricevuta in data 5.12.2023, CP_1 richiedendo la restituzione di una somma pari a € 2.637,00 (doc. 8), in quanto ritenuta indebitamente percepita. Secondo l' , l'indennità NASpI era stata erogata in CP_1
mancanza dei requisiti previsti dalla legge.
A seguito della richiesta stragiudiziale, la sig.ra presentava ricorso Pt_1
amministrativo in data 9.1.2024 che tuttavia non sortiva effetto.
Da qui il presente ricorso.
Si è costituita tardivamente l' chiedendone il rigetto poiché se è vero che la CP_1
domanda venne accolta con decorrenza 02.05.23 per 644 giorni sulla base delle dimissioni per giusta causa regolarmente comunicate dalla lavoratrice, e vennero pagati
90 giorni, è successivamente pervenuta nuova comunicazione obbligatoria del datore di lavoro che rettifica la cessazione mutandone data, dal 28.04.23 al 30.06.23 e motivazione di cessazione, da “dimissioni giusta causa” a “licenziamento per giustificato motivo oggettivo”.
La NASPI a questo punto è stata ritenuta non dovuta in quanto la cessazione dichiarata dal datore è risultata successiva alla data presentazione della domanda.
Si è generato quindi un indebito di € 2.637 per il periodo erogato da 02.05.2023-
31.07.2023. requisiti previsti dalla legge, indebito sul quale insiste. CP_1
Non necessitando la causa di istruttoria, previo regolare deposito di note la causa è stata
Pag. 2 di 7 decisa.
La domanda attrice è fondata.
FINO QUI
a) La ricostruzione dell' si fonda su una comunicazione tardiva e irrituale del CP_1
datore di lavoro.
Il cuore della tesi avversaria si basa sulla comunicazione UNILAV del datore di lavoro che avrebbe rettificato la cessazione da “dimissioni per giusta causa” del 24.04.2023 a
“licenziamento per giustificato
Firmato Da: Da: ArubaPEC EU Qualified Testimone_1
Certificates CA G1 Serial#: 7496ccd7fdf9a2b7237e808c525b88f9 2
motivo oggettivo” del 30.06.2023.
Tuttavia, come esposto nel ricorso introduttivo, la comunicazione aziendale sarebbe comunque stata effettuata ben oltre due mesi dopo la cessazione effettiva del rapporto, già formalizzata per dimissioni per giusta causa;
il dedotto licenziamento – che sarebbe peraltro stato comminato allorchè la società aveva già accettato le dimissioni per giusta causa come attestato dalle relative comunicazioni agli enti preposti - non è mai stato notificato alla lavoratrice, né per iscritto né verbalmente, risultando pertanto inefficace;
b) Il rapporto era già cessato il 24 aprile 2023 per dimissioni per giusta causa regolarmente rassegnate dalla lavoratrice con modalità telematica e correttamente recepite dal datore di lavoro (vedi memoria Controparte_2 difensiva avversaria, pagina 1, quint'ultima riga).
La ricorrente ha esercitato il recesso per giusta causa, a fronte del mancato pagamento delle mensilità di gennaio, febbraio e marzo 2023, fatto incontestato e documentato in atti rispetto al quale controparte stessa deduce che l'istituto avrebbe potuto riconoscere la validità di tale documentazione se non avesse inteso far valere il successivo licenziamento datoriale (cfr. pagina 2 della memoria difensiva)
Ai sensi della Circolare n. 94/2015 e della Circolare n. 163/2003, la fattispecie di CP_1
mancato pagamento delle retribuzioni costituisce giusta causa ex lege per accedere alla
Pag. 3 di 7 NASpI, anche in
Firmato Da: FRANCESCO ARLOTTI Emesso Da: ArubaPEC EU Qualified
Certificates CA G1 Serial#: 3 CodiceFiscale_2
AVV. FRANCESCO ARLOTTI Via della Previdenza Sociale 2 42124 Reggio nell'Emilia (RE) Tel. 0522.507154 – Fax 0522.511610
assenza di iniziative legali formali.
c) L' aveva inizialmente riconosciuto la NASpI sulla base dei documenti prodotti CP_1
dalla lavoratrice.
L'originario accoglimento della domanda NASpI da parte dell' conferma quindi in CP_1
modo inoppugnabile che, alla data di presentazione della domanda (28.04.2023), tutti i presupposti richiesti dalla normativa erano soddisfatti.
La successiva revoca è avvenuta sulla base di documentazione tardiva e priva di efficacia modificativa, che non può legittimare l'ingiustificata pretesa dell'Istituto di revocare la concessione della Naspi e di richiedere la restituzione delle somme percepite.
d) La pretesa dell' in ordine al fatto che la ricorrente dovrebbe documentare CP_1
tramite un apposito giudizio la ragione delle dimissioni è giuridicamente illogica ed infondata.
Come emerge anche dal percorso lavoratore (doc. 11) le dimissioni per giusta causa erano state accettate dal datore di lavoro che le ha regolarmente comunicate agli enti preposti.
Le dimissioni erano conseguenti alla mancata corresponsione della retribuzione di svariati mesi (fatto incontestato) ed erano quindi senz'altro assistite da giusta causa.
Corte di Cassazione n. 22365 del 5 agosto 2021
Il , tramite il proprio organismo provinciale, ha chiarito che Controparte_4
“La sig.ra (c.f. ), docente di Arte e Parte_3 C.F._3
Immagine nella scuola secondaria di I grado, è stata assunta nell'a.s. 2021/22 presso
l'Istituto Comprensivo “A. Einstein” di Reggio Emilia su posto di sostegno psicofisico, giusta contratto per supplenza annuale a decorrenza 06.09.2021 e cessazione al
Pag. 4 di 7 31.08.2022;
- In data 13.06.2022, con decreto prot. 5051, il predetto Istituto ha disposto la risoluzione anticipata del rapporto di lavoro, a far data dal 24.03.2022, per superamento del periodo di comporto per malattia;
- In base a quanto riferito dall'Istituto “Einstein” in data 13.06.2022 è stata comunicata alla docente la risoluzione anticipata del rapporto di lavoro a far data dal
24.03.2022; l'ultimo giorno effettivo di copertura contrattuale della docente risulta, pertanto, il 24.03.2022;
- A partire dall'ultimo giorno effettivo di copertura contrattuale della docente, sono state corrisposte alla sig.ra le seguenti retribuzioni: Pt_3
a) 04/2022: Emissione Ordinaria – Euro 1.273,70 (Importo Netto);
b) 06/2022: Emissione Ordinaria – Euro 110,98 (Importo Netto);
c) 07/2022: Emissione Ordinaria – Euro 1,00 (Importo Netto);
d) 07/2022: Emissione Speciale Arretrati: Euro 200,00 (Importo Netto);
e) 08/2022: Emissione Ordinaria – Euro 3.009,13 (Importo Netto);
- Risultano, pertanto, retribuzioni non dovute, riferite alle emissioni ordinarie di Aprile,
Giugno, Agosto 2022 e all'emissione speciale di Luglio 2022 erogate alla docente, il cui ammontare complessivo potrebbe rivelarsi di gran lunga superiore rispetto all'importo del trattamento Naspi richiesto;
- È probabile che le emissioni stipendiali successive al mese di Marzo 2022 siano da attribuire alla non tempestiva segnalazione di chiusura del contratto da parte della scuola alla competente Ragioneria Territoriale dello Stato”.
Dalla dichiarazione così riprodotta emerge in modo evidente da un lato l'indubbia cessazione del rapporto di lavoro a far data dal 24/3/2022, ed in conseguente diritto, dalla data di efficacia di tale licenziamento (e dunque dal giugno 2022, in cui è avvenuta la comunicazione alla lavoratrice) ad ottenere la NaSpi;
dall'altro il ritardo con cui il Cont
ha comunicato all'ente pagatore la cessazione del rapporto, generando CP_4
pagamenti indebiti sia di retribuzione che di contribuzione.
Da ciò consegue che ha continuato a veder evasa la contribuzione in favore della CP_1
lavoratrice sino alla data di naturale cessazione del contratto di lavoro (31/8/2022) ed ha pertanto rifiutato la Naspi per l'incolpevole errore nella quale è incorsa, errore indotto
Pag. 5 di 7 dal MiM.
Ciò non toglie, tuttavia, che se può ritenersi legittima la reiezione in un primo tempo adottata nella indotta convinzione del perdurare del rapporto di lavoro, successivamente, come emerge dalla relazione amministrativa doc.5, “…Solo in data 11.08.2022 CP_1
l'istituto comprensivo provvedeva all'annullamento della comunicazione obbligatoria del Ministero del lavoro e contestualmente all'inoltro di ulteriore comunicazione, dalla quale emergeva, quale cessazione del rapporto di lavoro, il licenziamento intervenuto in data 24.03.2022”.
Pertanto l' era in grado di agire in autotutela già dall'agosto 2022 accordando la CP_1
prestazione alla luce della comunicazione del MIM del licenziamento.
L' poteva poi, comunque, prendere atto dell'errore e procedere al riconoscimento CP_1
in sede di ricorso amministrativo al proprio Comitato Provinciale.
Ciò non è avvenuto, e la conseguenza è che la ricorrente si è vista costretta ad agire giudizialmente per ottenere la prestazione dovuta.
Da ciò consegue la rifusione integrale alla stessa delle spese di lite del grado, attesa la soccombenza dell'Istituto; il compenso va calcolato sulla base del valore della causa, che non è indeterminato ma va da € 1.101 a € 5.200 (atteso lo stato di rioccupazione per Cont l'AS successivo da parte del come emerge dall'estratto contributivo prodotto dalla stessa ricorrente).
P.Q.M.
a) In accoglim ent o del ri corso, accert a il diritt o dell a ricorrente, sull a base dell a domanda amminist rat iva dalla stessa proposta in dat a 14.6.2022, alla li quidazione del trattamento NAS pI di cui all'art. 1 del D. Lgs. 4 marzo 2015, n. 22, con decorrenza ex lege e cons eguentem ent e condanna l ' al pagam ento di CP_1
dett a prestazi one, con rat ei m aggiorat i di int eressi l egali dal la scadenza dell e s ingole post e di credito e sino al saldo.
b) Condanna all a rifusione i n favore dell a ricorrent e del le CP_1
spese di lit e del presente gi udi zio, che quanti fica in
Pag. 6 di 7 complessivi € € 1.705,60 per compensi oltre ad accessori di legge, con dist razione.
Reggio Emili a, 28/ 05/2025
IL G.L.
Dr.ssa Elena Vezzosi
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