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Sentenza 3 settembre 2025
Sentenza 3 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 03/09/2025, n. 1899 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1899 |
| Data del deposito : | 3 settembre 2025 |
Testo completo
Proc. n. 1054/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, prima sezione civile in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Martino CASAVOLA Presidente
Patrizia NIGRI Giudice rel.
Anna CARBONARA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1054 r.g.v.g. dell'anno 2025;
TRA
, nato a [...] il [...], (C.F. , Parte_1 C.F._1 [...]
, nata a [...] il [...], ( C.F. ) e , nata Pt_2 C.F._2 Parte_3
a Castellaneta l' 11/10/1999, (c.f. ) rappresentati e difesi dall' Avv. Adele C.F._3
Teresa Staffieri (c.f. ed elettivamente domiciliati presso lo studio della stessa C.F._4 sito in Castellaneta alla via San Francesco n. 18, come da mandato in calce al ricorso;
ricorrenti
E
, nata a [...] il [...], c.f. , Controparte_1 C.F._5 resistente contumace con l'intervento del P.M. in sede
- INTERVENTORE EX LEGE-
OGGETTO: Modifica delle condizioni di divorzio
****************
Con ricorso depositato il 07/03/2025 premesso di aver contratto matrimonio con Parte_1
e di aver generato con la stessa due figlie, e ricorrenti Controparte_1 Parte_2 Parte_3 unitamente al padre nel presente giudizio;
che con sentenza n.1216/2011 emessa dal Tribunale di
Taranto in data 01.06.2011 è stata pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio con regolamentazione dei conseguenti rapporti economici;
che tali condizioni venivano modificate giusto provvedimento n. cronol. 5374/2016 del 18/05/2016, r.g. 218/2015 emesso dal Tribunale di Taranto;
chiedevano la modifica delle condizioni di divorzio, disponendo la revoca dell'assegno di euro 120,00 mensili posto a carico di in favore di a titolo di contributo nel Parte_1 Controparte_1 mantenimento della GL MA , nonché autorizzando il pagamento diretto dell'assegno Pt_3 di mantenimento in favore delle GL MA . Pt_2
Disposta la comparizione delle parti per l'udienza del 09.07.2025, non si costituiva Controparte_1 in giudizio, sebbene ritualmente citata, sicché non era possibile esperire il tentativo di conciliazione.
Autorizzate le parti ricorrenti a precisare le conclusioni a tale udienza, ritenuto ultroneo ogni approfondimento istruttorio, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
****
Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia di , la quale nonostante la rituale Controparte_1 notifica del ricorso introduttivo non si è costituita in giudizio.
Tanto premesso, secondo l'art. 473-bis. 29 c.p.c. “Qualora sopravvengano giustificati motivi, le parti possono in ogni tempo chiedere, con le forme previste nella presente sezione, la revisione dei provvedimenti a tutela dei minori e in materia di contributi economici.”.
Nella giurisprudenza di legittimità si è affermato che i giustificati motivi che autorizzano il mutamento delle relative condizioni consistono in fatti nuovi sopravvenuti, modificativi della situazione in relazione alla quale gli accordi erano stati stipulati o le statuizioni giudiziali assunte
(Cass. n. 17136/04; Cass. n. 24321/07).
Orbene ritiene il Collegio, che nel caso di specie possa disporsi la revoca del contributo economico in favore della GL MA , divenuta economicamente indipendente, stante la richiesta Pt_3 congiunta delle parti ed in assenza di elementi di giudizio di segno contrario, in ragione della mancata opposizione in giudizio della resistente contumace. Parimenti, per le medesime ragioni, dovrà essere accolta la domanda di pagamento diretto dell'assegno di mantenimento di euro 120,00 mensili, da parte del padre in favore della GL , MA ma non autonoma economicamente Pt_2
In considerazione della natura del procedimento e delle ragioni della decisione, sussistono giustificati motivi per dichiarare integralmente compensate tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso depositato da
[...]
e nei confronti di , così provvede: Pt_1 Parte_3 Parte_2 Controparte_1
1) Accoglie la domanda delle parti ricorrenti e dispone a far data dalla domanda, la revoca dell'obbligo posto a carico di con sentenza di cessazione degli effetti civili Parte_1 del matrimonio n.1216/2011 del 01.06.2011, modificata giusto provv. n. 5374 del 18.05.2016 di versare mensilmente in favore di la somma di euro 120,00 quale contributo Controparte_1 al mantenimento per la GL nata a [...] il [...]; Persona_1 2) dispone, a far data dalla domanda, il pagamento diretto da parte di Parte_1 dell'assegno di mantenimento di euro 120,00 mensili, in favore delle GL MA
, nata a [...] il [...]; Parte_2
3) dichiara compensate le spese del procedimento.
Così deciso in Taranto il 01.09.2025 nella camera di consiglio della prima sezione civile del Tribunale di Taranto.
Il Giudice rel. Il Presidente
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, prima sezione civile in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Martino CASAVOLA Presidente
Patrizia NIGRI Giudice rel.
Anna CARBONARA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1054 r.g.v.g. dell'anno 2025;
TRA
, nato a [...] il [...], (C.F. , Parte_1 C.F._1 [...]
, nata a [...] il [...], ( C.F. ) e , nata Pt_2 C.F._2 Parte_3
a Castellaneta l' 11/10/1999, (c.f. ) rappresentati e difesi dall' Avv. Adele C.F._3
Teresa Staffieri (c.f. ed elettivamente domiciliati presso lo studio della stessa C.F._4 sito in Castellaneta alla via San Francesco n. 18, come da mandato in calce al ricorso;
ricorrenti
E
, nata a [...] il [...], c.f. , Controparte_1 C.F._5 resistente contumace con l'intervento del P.M. in sede
- INTERVENTORE EX LEGE-
OGGETTO: Modifica delle condizioni di divorzio
****************
Con ricorso depositato il 07/03/2025 premesso di aver contratto matrimonio con Parte_1
e di aver generato con la stessa due figlie, e ricorrenti Controparte_1 Parte_2 Parte_3 unitamente al padre nel presente giudizio;
che con sentenza n.1216/2011 emessa dal Tribunale di
Taranto in data 01.06.2011 è stata pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio con regolamentazione dei conseguenti rapporti economici;
che tali condizioni venivano modificate giusto provvedimento n. cronol. 5374/2016 del 18/05/2016, r.g. 218/2015 emesso dal Tribunale di Taranto;
chiedevano la modifica delle condizioni di divorzio, disponendo la revoca dell'assegno di euro 120,00 mensili posto a carico di in favore di a titolo di contributo nel Parte_1 Controparte_1 mantenimento della GL MA , nonché autorizzando il pagamento diretto dell'assegno Pt_3 di mantenimento in favore delle GL MA . Pt_2
Disposta la comparizione delle parti per l'udienza del 09.07.2025, non si costituiva Controparte_1 in giudizio, sebbene ritualmente citata, sicché non era possibile esperire il tentativo di conciliazione.
Autorizzate le parti ricorrenti a precisare le conclusioni a tale udienza, ritenuto ultroneo ogni approfondimento istruttorio, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
****
Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia di , la quale nonostante la rituale Controparte_1 notifica del ricorso introduttivo non si è costituita in giudizio.
Tanto premesso, secondo l'art. 473-bis. 29 c.p.c. “Qualora sopravvengano giustificati motivi, le parti possono in ogni tempo chiedere, con le forme previste nella presente sezione, la revisione dei provvedimenti a tutela dei minori e in materia di contributi economici.”.
Nella giurisprudenza di legittimità si è affermato che i giustificati motivi che autorizzano il mutamento delle relative condizioni consistono in fatti nuovi sopravvenuti, modificativi della situazione in relazione alla quale gli accordi erano stati stipulati o le statuizioni giudiziali assunte
(Cass. n. 17136/04; Cass. n. 24321/07).
Orbene ritiene il Collegio, che nel caso di specie possa disporsi la revoca del contributo economico in favore della GL MA , divenuta economicamente indipendente, stante la richiesta Pt_3 congiunta delle parti ed in assenza di elementi di giudizio di segno contrario, in ragione della mancata opposizione in giudizio della resistente contumace. Parimenti, per le medesime ragioni, dovrà essere accolta la domanda di pagamento diretto dell'assegno di mantenimento di euro 120,00 mensili, da parte del padre in favore della GL , MA ma non autonoma economicamente Pt_2
In considerazione della natura del procedimento e delle ragioni della decisione, sussistono giustificati motivi per dichiarare integralmente compensate tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso depositato da
[...]
e nei confronti di , così provvede: Pt_1 Parte_3 Parte_2 Controparte_1
1) Accoglie la domanda delle parti ricorrenti e dispone a far data dalla domanda, la revoca dell'obbligo posto a carico di con sentenza di cessazione degli effetti civili Parte_1 del matrimonio n.1216/2011 del 01.06.2011, modificata giusto provv. n. 5374 del 18.05.2016 di versare mensilmente in favore di la somma di euro 120,00 quale contributo Controparte_1 al mantenimento per la GL nata a [...] il [...]; Persona_1 2) dispone, a far data dalla domanda, il pagamento diretto da parte di Parte_1 dell'assegno di mantenimento di euro 120,00 mensili, in favore delle GL MA
, nata a [...] il [...]; Parte_2
3) dichiara compensate le spese del procedimento.
Così deciso in Taranto il 01.09.2025 nella camera di consiglio della prima sezione civile del Tribunale di Taranto.
Il Giudice rel. Il Presidente