TRIB
Sentenza 16 gennaio 2025
Sentenza 16 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 16/01/2025, n. 164 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 164 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
In persona della dott.ssa Monica Sgarro, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato, all'esito dell'udienza del 16/01/2025 tenuta ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 127 ter cpc, la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta in primo grado al n. 6003/2023 R.G. Lavoro e vertente
TRA
, rappresentata/o e difesa/o, dall'avv. CHIEFFALLO MARIO Parte_1
RICORRENTE
E
, in persona del legale rapp. pt., rappresentato e difeso, ai sensi dell'art. Controparte_1
417 bis, 1 co. c.p.c., dal dott. CP_2
RESISTENTE
oggetto: punteggio servizio militare
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELL DECISIONE
1.Con ricorso depositato in data 11/07/2023, ha adito l'intestato Tribunale Parte_1 deducendo di essere un inserito è inserito nella II^ fascia delle GPS e III^ delle GI -classi di concorso B003, laboratori di fisica, e B015, laboratori di scienze e tecnologie elettriche ed elettroniche - giusta sua domanda di aggiornamento del 24.05.2022, valide per il biennio 2022/23 e 2023/24; di non essergli stato riconosciuto dall' il punteggio per il servizio di leva inserito nella domanda ed Controparte_3 espletato dal 06.12.1993 al 23.11.1994 in quanto l'O.M n. 112/2022, di aggiornamento delle graduatorie per le supplenze, all'art. 15, comma 6, prevede che il servizio di leva obbligatoria è interamente valutabile solo se prestato in costanza di nomina.
Ha, pertanto, concluso chiedendo “riconoscere la validità del titolo di servizio di leva obbligatoria espletato dal ricorrente non in costanza di nomina dal 06.12.1993 al 23.11.1994; - riconoscere e attribuirgli, così, per la classe di concorso B015 delle GPS pubblicate dall'ATP di , valide per il triennio 2022/2024, il diritto CP_1 al punteggio aggiuntivo di 12 per un toltale rettificato pari a 46,00 e riconoscere e attribuirgli, così, per la classe di concorso B003 delle GPS pubblicate dall'ATP di , valide per il triennio 2022/2024, il diritto al CP_1 punteggio aggiuntivo di 6 per un toltale rettificato pari a 40,00; - in ogni caso, adottare tutti i provvedimenti ritenuti più idonei ed opportuni a tutela della posizione e del diritto soggettivo del ricorrente”.
1.1. Parte convenuta ha contestato la domanda, instando per il rigetto dell'avverso ricorso.
1.2. La causa è stata istruita con produzione documentale e all'esito dell'udienza fissata ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 ter cpc, è stata decisa con la presente sentenza depositata telematicamente, previa acquisizione di note di trattazione scritta come in atti.
1.3. Ciò posto, deve innanzitutto ritenersi documentale e pacifica la domanda del ricorrente di inserimento nelle graduatorie provinciali e di istituto relative alla Provincia di Foggia (v. domanda del
24.5.2022 prodotta sub. doc. n. 1 fascicolo di parte ricorrente) per la scuola secondaria.
E' altresì documentale l'inserimento in detta domanda del titolo attinente al servizio di leva svolto dal ricorrente dal 6.12.1993 al 23.11.1994 (v. domanda inserimento graduatoria e foglio di congedo militare rispettivamente sub. doc. n. 1 e 3 fascicolo parte ricorrente) e la mancata valutazione del predetto servizio ai fini dell'attribuzione del relativo punteggio utile per la posizione del ricorrente in graduatoria (v. valutazione dei titoli doc. sub. n. 2 fascicolo parte ricorrente).
1.4. In specie, l'O.M. 112/2022, all'art. 15 comma 6, non consente ai docenti precari che hanno svolto il servizio di leva non in costanza di nomina di chiedere alcun punteggio aggiuntivo.
Sicchè, il ricorrente ha censurato tale disposizione in quanto in contrasto con norme di rango primario che invece impongono all'amministrazione di considerare come utile, ai fini del punteggio in sede di pubblici concorsi e procedure ad essi assimilate, il servizio di leva obbligatorio svolto dopo il conseguimento del titolo di accesso alle graduatorie, indipendentemente dal fatto che esso sia espletato in costanza di nomina o meno.
1.5. Ai fini del decidere, è utile evidenziare che la fattispecie per cui è causa è stata oggetto di numerose pronunce tanto della Corte di Cassazione (Cass. ord. 35380/2021; Cass. ord. 34686/2021; Cass. ord. n.
34687/2021; Cass. ord. 15127/2021; Cass. ord. 15467/ 2021; Cass. ord. 5679/2020), quanto del Consiglio di
Stato (Sent. 3286/2022; sent. 8213/2019; sent. 8234/2019; sent. 2151/2018; ord. 6581/2021; ord.
5408/2021; ord. 4338/2021; ord. 5196/2021) che hanno condiviso la ricostruzione operata in questa sede dal ricorrente.
Rileva a tal fine quanto previsto ai fini della carriera dall'art. 485 comma 7 d.lgs. 297/94, con riferimento al personale docente, ovvero “il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti”, senza operare alcuna distinzione tra servizio prestato in costanza di rapporto di impiego scolastico o meno.
La norma di cui all'art. 485, c. 7, D. Lgs. 297/94 deve essere interpretata come una norma di portata generale che afferma la piena equiparabilità dei sevizi di leva e dei sevizi ad esso equiparati, senza che possa assumere alcuna rilevanza, né si possa discriminare la posizione dei singoli partecipanti in virtù del periodo temporale di assunzione del ruolo.
Tale norma è dunque certamente applicabile anche in tema di punteggi nelle graduatorie ad esaurimento e oggi nelle graduatorie per le supplenze (GPS).
Quanto sopra, inoltre, non risulta in contrasto con l'art. 2050 d.lgs. 66/2010 (recante Codice dell'Ordinamento militare), che ha regolamentato con una norma di portata generale la valutazione del servizio militare come titolo nei concorsi pubblici, statuendo, al primo comma, che “i periodi di effettivo servizio militare, prestati presso le Forze armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici”
e, al secondo comma, che “ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro”.
Infatti tale norma, va correttamente interpretata, ponendo in relazione di specialità il primo e il secondo comma: quest'ultimo deve essere inteso nel senso che anche (ma non solo) i servizi di leva e servizi assimilati svolti in pendenza del rapporto di lavoro sono valutabili ai fini concorsuali.
Tale lettura coordinata, d'altronde, è in linea con quanto disposto dall'art. 52 Cost. ai sensi del quale, coloro che siano chiamati ad un servizio obbligatorio nell'interesse dello Stato, non possano subirne un nocumento superiore a quanto strettamente necessario e proporzionato rispetto al perseguimento del superiore interesse pubblico o essere costretti a tollerare la perdita dell'utile valutazione dello stesso servizio ai fini concorsuali o selettivi.
Partendo, pertanto, dalla premessa che anche le graduatorie ad esaurimento costituiscono selezioni concorsuali, e che per tale motivo, anche a tale tipologia di procedure devono senz'altro trovare applicazione in via estensiva i principi generali dettati in materia concorsuale dalla legge (cfr. Cass. ord.
34686/2021), deve concludersi che anche al servizio di leva prestato non in costanza di nomina debba essere riconosciuto rilievo ai fini del punteggio.
Il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato per legge sono sempre utilmente valutabili, ai fini della carriera secondo quanto disposto dall'art. 485, comma 7 d.lgs. 297/94, come anche ai fini dell'accesso ai ruoli (art. 2050, comma 1 d.lgs. 66/2010), sia se prestati in costanza di rapporto di lavoro
(art. 2050, comma 2 d.lgs. 66/2010), sia se prestati a seguito del solo conseguimento del titolo abilitativo per l'iscrizione in graduatoria in misura non inferiore, rispetto ai pubblici concorsi o procedure selettive, rispetto a quanto disposto per i servizi prestati negli impieghi civili presso gli enti pubblici (art. 2050, comma 1 d.lgs. 66/2010) (cfr. Cons. Stato sent. 3286/22; Cass. ord. 5679/2020).
2. In considerazione del quadro normativo appena ricostruito, pertanto, l'Ordinanza del
[...]
n. 122 del 2022 dev'essere necessariamente disapplicata, nella parte in cui, all'art. 15, c. 6, Controparte_4 stabilisce che “il servizio militare di leva, il servizio sostitutivo assimilato per legge al servizio militare di leva
e il servizio civile sono interamente valutabili, purché prestati in costanza di nomina”, in quanto illegittima, ponendosi in aperto contrasto con la normativa di rango primario dettata in materia ed introducendo una irragionevole discriminazione tra le posizioni dei singoli candidati.
Risulta, pertanto, illegittima la mancata valutazione del servizio militare prestato non in costanza di nomina nel periodo oggetto di causa.
2.1. Deve, pertanto, dichiararsi il diritto dell'odierna parte ricorrente a vedersi riconosciuto il punteggio spettante per detto servizio di leva ai fini dell'inserimento nelle Graduatorie Provinciali e di Istituto per le supplenze ITP scuola secondaria primo e secondo grado, seconda fascia, valide per il biennio 2022/2023 e
2023/2024 nelle classi di concorso B015 e B003 e, per l'effetto, ordinarsi all'Amministrazione resistente di adottare ogni conseguente provvedimento.
Resta assorbita ogni ulteriore questione, anche preliminare, dibattuta fra le parti.
3. Quanto alla regolamentazione delle spese di giudizio, si stimano sussistenti gravi ed eccezionali ragioni per disporne l'integrale compensazione tra le parti, rappresentate dalla complessità delle questioni sottese alla definizione della lite, dalla non univocità della disciplina che regolamenta la materia e dai contrasti giurisprudenziali registrati.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da con ricorso Parte_1 depositato il 11/07/2023, nella causa iscritta al n. 6003/2023 R.G.A.C. così provvede:
-dichiara il diritto di parte ricorrente a vedersi riconosciuto il punteggio spettante per il servizio militare prestato non in costanza di nomina nel periodo dal 6.12.1993 al 23.11.1994 ai fini dell'inserimento nelle
Graduatorie Provinciali e di Istituto per le supplenze ITP scuola secondaria primo e secondo grado, seconda fascia, valide per il biennio 2022/2023 e 2023/2024, nelle classi di concorso B015 e B003 e, per l'effetto, ordina all'Amministrazione resistente di adottare ogni conseguente provvedimento;
b) compensa integralmente tra le parti le spese processuali
Foggia, all'esito dell'udienza del 16/01/2025
IL GL
Dott. Monica Sgarro
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
In persona della dott.ssa Monica Sgarro, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato, all'esito dell'udienza del 16/01/2025 tenuta ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 127 ter cpc, la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta in primo grado al n. 6003/2023 R.G. Lavoro e vertente
TRA
, rappresentata/o e difesa/o, dall'avv. CHIEFFALLO MARIO Parte_1
RICORRENTE
E
, in persona del legale rapp. pt., rappresentato e difeso, ai sensi dell'art. Controparte_1
417 bis, 1 co. c.p.c., dal dott. CP_2
RESISTENTE
oggetto: punteggio servizio militare
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELL DECISIONE
1.Con ricorso depositato in data 11/07/2023, ha adito l'intestato Tribunale Parte_1 deducendo di essere un inserito è inserito nella II^ fascia delle GPS e III^ delle GI -classi di concorso B003, laboratori di fisica, e B015, laboratori di scienze e tecnologie elettriche ed elettroniche - giusta sua domanda di aggiornamento del 24.05.2022, valide per il biennio 2022/23 e 2023/24; di non essergli stato riconosciuto dall' il punteggio per il servizio di leva inserito nella domanda ed Controparte_3 espletato dal 06.12.1993 al 23.11.1994 in quanto l'O.M n. 112/2022, di aggiornamento delle graduatorie per le supplenze, all'art. 15, comma 6, prevede che il servizio di leva obbligatoria è interamente valutabile solo se prestato in costanza di nomina.
Ha, pertanto, concluso chiedendo “riconoscere la validità del titolo di servizio di leva obbligatoria espletato dal ricorrente non in costanza di nomina dal 06.12.1993 al 23.11.1994; - riconoscere e attribuirgli, così, per la classe di concorso B015 delle GPS pubblicate dall'ATP di , valide per il triennio 2022/2024, il diritto CP_1 al punteggio aggiuntivo di 12 per un toltale rettificato pari a 46,00 e riconoscere e attribuirgli, così, per la classe di concorso B003 delle GPS pubblicate dall'ATP di , valide per il triennio 2022/2024, il diritto al CP_1 punteggio aggiuntivo di 6 per un toltale rettificato pari a 40,00; - in ogni caso, adottare tutti i provvedimenti ritenuti più idonei ed opportuni a tutela della posizione e del diritto soggettivo del ricorrente”.
1.1. Parte convenuta ha contestato la domanda, instando per il rigetto dell'avverso ricorso.
1.2. La causa è stata istruita con produzione documentale e all'esito dell'udienza fissata ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 ter cpc, è stata decisa con la presente sentenza depositata telematicamente, previa acquisizione di note di trattazione scritta come in atti.
1.3. Ciò posto, deve innanzitutto ritenersi documentale e pacifica la domanda del ricorrente di inserimento nelle graduatorie provinciali e di istituto relative alla Provincia di Foggia (v. domanda del
24.5.2022 prodotta sub. doc. n. 1 fascicolo di parte ricorrente) per la scuola secondaria.
E' altresì documentale l'inserimento in detta domanda del titolo attinente al servizio di leva svolto dal ricorrente dal 6.12.1993 al 23.11.1994 (v. domanda inserimento graduatoria e foglio di congedo militare rispettivamente sub. doc. n. 1 e 3 fascicolo parte ricorrente) e la mancata valutazione del predetto servizio ai fini dell'attribuzione del relativo punteggio utile per la posizione del ricorrente in graduatoria (v. valutazione dei titoli doc. sub. n. 2 fascicolo parte ricorrente).
1.4. In specie, l'O.M. 112/2022, all'art. 15 comma 6, non consente ai docenti precari che hanno svolto il servizio di leva non in costanza di nomina di chiedere alcun punteggio aggiuntivo.
Sicchè, il ricorrente ha censurato tale disposizione in quanto in contrasto con norme di rango primario che invece impongono all'amministrazione di considerare come utile, ai fini del punteggio in sede di pubblici concorsi e procedure ad essi assimilate, il servizio di leva obbligatorio svolto dopo il conseguimento del titolo di accesso alle graduatorie, indipendentemente dal fatto che esso sia espletato in costanza di nomina o meno.
1.5. Ai fini del decidere, è utile evidenziare che la fattispecie per cui è causa è stata oggetto di numerose pronunce tanto della Corte di Cassazione (Cass. ord. 35380/2021; Cass. ord. 34686/2021; Cass. ord. n.
34687/2021; Cass. ord. 15127/2021; Cass. ord. 15467/ 2021; Cass. ord. 5679/2020), quanto del Consiglio di
Stato (Sent. 3286/2022; sent. 8213/2019; sent. 8234/2019; sent. 2151/2018; ord. 6581/2021; ord.
5408/2021; ord. 4338/2021; ord. 5196/2021) che hanno condiviso la ricostruzione operata in questa sede dal ricorrente.
Rileva a tal fine quanto previsto ai fini della carriera dall'art. 485 comma 7 d.lgs. 297/94, con riferimento al personale docente, ovvero “il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti”, senza operare alcuna distinzione tra servizio prestato in costanza di rapporto di impiego scolastico o meno.
La norma di cui all'art. 485, c. 7, D. Lgs. 297/94 deve essere interpretata come una norma di portata generale che afferma la piena equiparabilità dei sevizi di leva e dei sevizi ad esso equiparati, senza che possa assumere alcuna rilevanza, né si possa discriminare la posizione dei singoli partecipanti in virtù del periodo temporale di assunzione del ruolo.
Tale norma è dunque certamente applicabile anche in tema di punteggi nelle graduatorie ad esaurimento e oggi nelle graduatorie per le supplenze (GPS).
Quanto sopra, inoltre, non risulta in contrasto con l'art. 2050 d.lgs. 66/2010 (recante Codice dell'Ordinamento militare), che ha regolamentato con una norma di portata generale la valutazione del servizio militare come titolo nei concorsi pubblici, statuendo, al primo comma, che “i periodi di effettivo servizio militare, prestati presso le Forze armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici”
e, al secondo comma, che “ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro”.
Infatti tale norma, va correttamente interpretata, ponendo in relazione di specialità il primo e il secondo comma: quest'ultimo deve essere inteso nel senso che anche (ma non solo) i servizi di leva e servizi assimilati svolti in pendenza del rapporto di lavoro sono valutabili ai fini concorsuali.
Tale lettura coordinata, d'altronde, è in linea con quanto disposto dall'art. 52 Cost. ai sensi del quale, coloro che siano chiamati ad un servizio obbligatorio nell'interesse dello Stato, non possano subirne un nocumento superiore a quanto strettamente necessario e proporzionato rispetto al perseguimento del superiore interesse pubblico o essere costretti a tollerare la perdita dell'utile valutazione dello stesso servizio ai fini concorsuali o selettivi.
Partendo, pertanto, dalla premessa che anche le graduatorie ad esaurimento costituiscono selezioni concorsuali, e che per tale motivo, anche a tale tipologia di procedure devono senz'altro trovare applicazione in via estensiva i principi generali dettati in materia concorsuale dalla legge (cfr. Cass. ord.
34686/2021), deve concludersi che anche al servizio di leva prestato non in costanza di nomina debba essere riconosciuto rilievo ai fini del punteggio.
Il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato per legge sono sempre utilmente valutabili, ai fini della carriera secondo quanto disposto dall'art. 485, comma 7 d.lgs. 297/94, come anche ai fini dell'accesso ai ruoli (art. 2050, comma 1 d.lgs. 66/2010), sia se prestati in costanza di rapporto di lavoro
(art. 2050, comma 2 d.lgs. 66/2010), sia se prestati a seguito del solo conseguimento del titolo abilitativo per l'iscrizione in graduatoria in misura non inferiore, rispetto ai pubblici concorsi o procedure selettive, rispetto a quanto disposto per i servizi prestati negli impieghi civili presso gli enti pubblici (art. 2050, comma 1 d.lgs. 66/2010) (cfr. Cons. Stato sent. 3286/22; Cass. ord. 5679/2020).
2. In considerazione del quadro normativo appena ricostruito, pertanto, l'Ordinanza del
[...]
n. 122 del 2022 dev'essere necessariamente disapplicata, nella parte in cui, all'art. 15, c. 6, Controparte_4 stabilisce che “il servizio militare di leva, il servizio sostitutivo assimilato per legge al servizio militare di leva
e il servizio civile sono interamente valutabili, purché prestati in costanza di nomina”, in quanto illegittima, ponendosi in aperto contrasto con la normativa di rango primario dettata in materia ed introducendo una irragionevole discriminazione tra le posizioni dei singoli candidati.
Risulta, pertanto, illegittima la mancata valutazione del servizio militare prestato non in costanza di nomina nel periodo oggetto di causa.
2.1. Deve, pertanto, dichiararsi il diritto dell'odierna parte ricorrente a vedersi riconosciuto il punteggio spettante per detto servizio di leva ai fini dell'inserimento nelle Graduatorie Provinciali e di Istituto per le supplenze ITP scuola secondaria primo e secondo grado, seconda fascia, valide per il biennio 2022/2023 e
2023/2024 nelle classi di concorso B015 e B003 e, per l'effetto, ordinarsi all'Amministrazione resistente di adottare ogni conseguente provvedimento.
Resta assorbita ogni ulteriore questione, anche preliminare, dibattuta fra le parti.
3. Quanto alla regolamentazione delle spese di giudizio, si stimano sussistenti gravi ed eccezionali ragioni per disporne l'integrale compensazione tra le parti, rappresentate dalla complessità delle questioni sottese alla definizione della lite, dalla non univocità della disciplina che regolamenta la materia e dai contrasti giurisprudenziali registrati.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da con ricorso Parte_1 depositato il 11/07/2023, nella causa iscritta al n. 6003/2023 R.G.A.C. così provvede:
-dichiara il diritto di parte ricorrente a vedersi riconosciuto il punteggio spettante per il servizio militare prestato non in costanza di nomina nel periodo dal 6.12.1993 al 23.11.1994 ai fini dell'inserimento nelle
Graduatorie Provinciali e di Istituto per le supplenze ITP scuola secondaria primo e secondo grado, seconda fascia, valide per il biennio 2022/2023 e 2023/2024, nelle classi di concorso B015 e B003 e, per l'effetto, ordina all'Amministrazione resistente di adottare ogni conseguente provvedimento;
b) compensa integralmente tra le parti le spese processuali
Foggia, all'esito dell'udienza del 16/01/2025
IL GL
Dott. Monica Sgarro