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Sentenza 25 febbraio 2026
Sentenza 25 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XII, sentenza 25/02/2026, n. 3248 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 3248 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 3248/2026
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 12, riunita in udienza il 19/02/2026 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
DI VITA GIANLUCA, Giudice monocratico in data 19/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 20763/2025 depositato il 28/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Torino - Via Cavalli 6 10138 Torino TO
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250136449683000 RADIODIFFUSIONI 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: si riporta agli atti ed insiste per le spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
E' impugnata la cartella di pagamento in epigrafe con importo di € 234,67 concernente il mancato pagamento del canone Tv per gli anni 2021 e 2022, notificata da Agenzia delle Entrate Riscossione in data 26.8.2025.
Parte ricorrente contesta la debenza del tributo rappresentando di aver regolarmente assolto al pagamento a mezzo delle fatture associate alla propria utenza elettrica (numero cliente 812789147 – codice POD
IT001E812789147) del Servizio Elettrico Nazionale, come da documentazione che produce agli atti di causa, mediante addebito sul proprio conto corrente.
Si è costituita la Direzione Provinciale I di Torino dell'Agenzia delle Entrate che riferisce di aver proceduto, all'esito di controlli, allo sgravio della cartella dopo aver accertato che il ricorrente risultava coperto dall'utenza elettrica intestata alla persona indicata in atti, deceduto nel 2014, sul quale risultano riscosse le rate in contestazione. Pertanto, conclude con le richieste di declaratoria di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Vista la definizione stragiudiziale della causa, non resta che dichiarare l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere ai sensi dell'art. 46 del D.Lgs. n. 546/1992.
Sotto distinto profilo, il riconoscimento da parte dell'amministrazione delle ragioni attoree conduce, in applicazione del principio della soccombenza virtuale, alla condanna della parte resistente al pagamento delle spese processuali in favore della parte ricorrente nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere.
Condanna la parte resistente al pagamento delle spese processuali in favore della parte ricorrente che liquida in € 280,00 oltre accessori di legge.
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 12, riunita in udienza il 19/02/2026 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
DI VITA GIANLUCA, Giudice monocratico in data 19/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 20763/2025 depositato il 28/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Torino - Via Cavalli 6 10138 Torino TO
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250136449683000 RADIODIFFUSIONI 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: si riporta agli atti ed insiste per le spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
E' impugnata la cartella di pagamento in epigrafe con importo di € 234,67 concernente il mancato pagamento del canone Tv per gli anni 2021 e 2022, notificata da Agenzia delle Entrate Riscossione in data 26.8.2025.
Parte ricorrente contesta la debenza del tributo rappresentando di aver regolarmente assolto al pagamento a mezzo delle fatture associate alla propria utenza elettrica (numero cliente 812789147 – codice POD
IT001E812789147) del Servizio Elettrico Nazionale, come da documentazione che produce agli atti di causa, mediante addebito sul proprio conto corrente.
Si è costituita la Direzione Provinciale I di Torino dell'Agenzia delle Entrate che riferisce di aver proceduto, all'esito di controlli, allo sgravio della cartella dopo aver accertato che il ricorrente risultava coperto dall'utenza elettrica intestata alla persona indicata in atti, deceduto nel 2014, sul quale risultano riscosse le rate in contestazione. Pertanto, conclude con le richieste di declaratoria di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Vista la definizione stragiudiziale della causa, non resta che dichiarare l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere ai sensi dell'art. 46 del D.Lgs. n. 546/1992.
Sotto distinto profilo, il riconoscimento da parte dell'amministrazione delle ragioni attoree conduce, in applicazione del principio della soccombenza virtuale, alla condanna della parte resistente al pagamento delle spese processuali in favore della parte ricorrente nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere.
Condanna la parte resistente al pagamento delle spese processuali in favore della parte ricorrente che liquida in € 280,00 oltre accessori di legge.