Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Imperia, sentenza 20/01/2025, n. 31 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Imperia |
| Numero : | 31 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI IMPERIA
il TRIBUNALE di Imperia in composizione monocratica, in persona del dott. AL AR, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1360/2019 RG del Tribunale di Imperia
promossa da
(CF: ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
dall' ANDO presso il cui studio in IG alla via Regina Margherita n.12 alla via Ruffini n.6 è eletto domicilio
–attore– contro
1) (CF: ), rappresentata e difesa dall'avv. Michele Parte_2 C.F._2 S stud uchessa Jolanda n.25 è eletto domicilio
2) (CF: ), rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._3 dall o il cu ia duchessa Jolanda n.25 è eletto domicilio
3) (CF: ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_3 C.F._4 Ant presso ghera alla via Vittorio Emanuele n.131 è eletto domicilio
4) (CF: ), rappresentata e difesa Controparte_2 C.F._5 dall LE pr entimiglia alla via Roma n.21 è eletto domicilio
5) (CF: , rappresentato e difeso dall'avv. Antonella Parte_4 C.F._6 VE il c a alla via Vittorio Emanuele n.131 è eletto domicilio
6) (CF: ), contumace Parte_5 C.F._7
–convenuti–
conclusioni delle parti per la parte attrice (foglio depositato telematicamente) Parte_1 «Piaccia al Tribunale Illustrissimo, contrariis reiectis, previa solo se del caso l'ammissione degli incombenti dedotti e non ammessi, che si riportano in calce alle conclusioni: A) Dichiarare aperta, sotto la data del 31/8/2017 la successione della SI.ra , nel cui Persona_1 asse ereditario è ricompreso il bene descritto nella narrativa dell'atto di citazione;
B) dichiarare che il “codicillo” pubblicato dal Notaio Dott. in data 06.10.2017 con verbale registrato in data 11.10.2017 al n. 4604 Vol 1T, rep.8606 e racc.5364, riporta le seguenti Persona_2 espressioni: “revoco ogni disposizione testamentaria da me fatta a favore di alla quale pertanto non andrà nulla. Parte_1 IG, 8 settembre 2014. ”. Sicchè, il Notaio che ha formato il predetto verbale è incorso in errore percettivo Persona_1 nell'indicare nella trascrizione della scheda la data “IG 8 settembre 2016”; C) accertare per l'effetto che la SI.ra
[...]
mediante la scheda testamentaria 19 Ottobre 2014 e, successivamente, mediante quella dell'8 Gennaio 2015, che hanno Per_1 superato la precedente, entrambe pubblicate dal Notaio con Verbale di deposito e pubblicazione del 17.11.2017 Persona_3 registrato a Sanremo il 24.11.2017 al n. 5306/1T e trascritto in data 5.12.2017 alla Conservatoria dei Registri Immobiliari di Sanremo Gen Ord 10042 Part. n. 7887, ha istituito un legato a favore della attrice, ovvero in via alternativa ha nominato quale propria erede la SI.ra disponendo il lascito della proprietà dello immobile ubicato in IG, Corso Europa n.38, interno 7, con garage Parte_1 individuato sub 9. Immobili censiti al Comune Censuario di IG sez Urbana F. 8, e F. 8 mappale 836 sub17, A/2 (Abitazione) Corso
1 dott. AL AR
D) Condannare i SIg.ri , , , nonché, per quanto Parte_2 Controparte_1 Parte_3 Parte_4 d'uopo, anche la SI.ra , peraltro associatasi alla domanda attorea, e l'esecutore testamentario, alla Controparte_2 consegna dell'immobile di cui sopra alla attrice, di cui essa è legittima proprietaria per le ragioni esposte, immettendola nel pieno ed incondizionato possesso di esso, nelle condizioni in cui esso si trovava al momento dell'apertura della successione e, dunque, fra l'altro, libero da ipoteche e gravami di qualsivoglia genere;
E) Condannare i convenuti coeredi che si oppongono alla consegna dell'immobile per cui è causa, in via solidale tra loro, al pagamento di un'indennità a decorrere dalla data del decesso della SI.ra , da Persona_1 determinarsi equitativamente nella misura di € 640 mensili, ovvero di quella da determinarsi a mezzo di licenzianda ctu, dalla data di apertura della successione della SI.ra a quella dell'effettiva consegna;
D) Ordinare al competente Conservatore dei Persona_1 Registri Immobiliari, la trascrizione della emananda sentenza;
Vinte, in ogni caso, le spese ed i compensi del giudizio da porsi a carico di
, , e ”. Istanze istruttorie reiterate con le Parte_2 Pt_2 CP_1 Parte_3 Parte_4 conclusioni. 1) Prova per interpello e per testi sulle seguenti circostanze.
1. Vero che la SI.ra nel mese di Luglio 2016 Persona_1 era allettata e si trovava nelle condizioni di cui alla fotografia prodotta sub 32 da rammostrarsi al teste;
2. Vero che la fotografia prodotta sub 32, da rammostrarsi al teste, è stata scattata dalla attrice SI.ra il 5 Luglio 2016; 3. Vero che la fotografia prodotta Parte_1 sub 33, da rammostrarsi al teste, è stata scattata dalla attrice SI.ra nell'Ottobre 2015; 4. vero che la fotografia prodotta Parte_1 sub 34, da rammostrarsi al teste, è stata scattata dalla attrice SI.ra nel 2015; 5. vero che le n.5 fotografie prodotte sub Parte_1 Controparte_ 35, da rammostrarsi al teste, sono state scattate dalla figlia della attrice, SI.ra nell'anno 2014, in occasione Per_ dell'ottantottesimo compleanno della de cuius;
6. Vero che nel Luglio 2016 la SI.ra era impedita nello scrivere;
Persona_1 Per_ 7. Vero che le condizioni della SI.ra di cui alla foto sub 32, da rammostrarsi al teste, sono rimaste tali fino al momento della sua Per_ morte;
8. Vero che la SI.ra ha sempre espresso affetto e riconoscenza nei confronti della SI.ra 9. Vero che la SI.ra Parte_1Per_
nell'anno 2015 ha dichiarato la propria volontà di devolvere alla SI.ra parte della propria eredità; 10. Vero che la Parte_1Per_ SI.ra nel 2014 esprimeva il proprio dispiacere per aver eliminato la SI.ra dai propri eredi 11.Vero che il Dott. Parte_1 [...]
ha redatto i certificati datati 22.2.2016 e 01.03.2016 dopo aver visitato la SI.ra 12. Vero che il Dott. CP_4 Persona_1
dopo aver visitato la SI.ra in data 22.02.2016 le diagnosticava la seguente patologia: vasculopatia Controparte_4 Persona_1 cerebrale 2) Richieste di esibizione in Giudizio ai sensi dell'art. 210 c.p.c. Parte attrice chiede che il Tribunale disponga l'esibizione in Giudizio ex art. 210 c.p.c. ai soggetti che ne sono depositari, come di seguito precisati, dei seguenti documenti: alla Parte_6 nonché alle parti convenute e , delle copie delle cartelle cliniche relative ai ricoveri subiti dalla SI.ra Controparte_1 Parte_2
nell'anno 2017. 3) Richieste di licenziamento di CTU. Parte attrice chiede che siano licenziate CTU: a) medico legale, Persona_1 affidando al tecnico incaricato il seguente quesito: “dica il nominato CTU, esaminati i documenti medici prodotti sub 40 e 41, da parte attrice, nonché quello esibito in Giudizio a seguito dell'accoglimento dell'istanza proposta sub 2 ai sensi dell'art. 210 c.p.c., valutate le foto prodotte da parte attrice sub 32 e 33, nonché gli esiti delle licenziande prove orali, se la de cuius potesse eseguire il codicillo per cui è causa nella data riportata nel verbale di pubblicazione ossia l'8/9/2016, ovvero se, in corrispondenza di tale data, le sue condizioni di salute le impedissero di scrivere”; b) di valutazione della indennità di occupazione dello immobile per cui è causa, affidando al tecnico incaricato il seguente quesito: “dica il nominato CTU, quale sia il valore locativo mensile dell'immobile per cui è causa”; c) di accertamento della Per_ corrispondenza fra l'immobile oggetto delle disposizioni testamentarie della (sito in “Corso Europa n.38, interno 7 con garage n.9”) Per_ e l'immobile di cui alla visura catastale prodotta sub 9, di cui il Notaio ha certificato l'appartenenza all'asse ereditario mediante la certificazione prodotta sub 3, come segue: immobile ubicato in IG, Corso Europa n.38, interno 7, con garage individuato sub 9. Immobili censiti al Comune Censuario di IG sez. Urbana F. 8, e F. 8 mappale 836 sub17, A/2 (Abitazione) Corso Europa n. 38 interno 7 piano 2-S1 e mappale 836 sub 9, C/6 (Stalle, Scuderie, Rimesse e Autorimesse), Corso Europa n. 38 interno 9 piano Terra»
per le convenute e (foglio depositato telematicamente) Parte_2 Controparte_1 «Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis, nel merito, rigettare integralmente le domande proposte dall'attrice in quanto del tutto infondate in fatto e in diritto per i motivi esposti in narrativa e, di conseguenza, rigettare anche le domande sostanzialmente adesive alle richieste attoree formulate dalla convenuta . In via istruttoria: • ordinare all'attrice l'esibizione ex art. Controparte_2 210 c.p.c. dei files di origine delle riproduzioni fotografiche depositate dall'attrice come allegato n. 8 dell'atto di citazione, nonché del Per_ relativo supporto;
• disporre la rinnovazione della C.T.U. grafologica espletata dalla dott.ssa con altro e diverso consulente tecnico per i motivi riportati nelle note tecniche di parte allegate al verbale di udienza del 10 settembre 2021 o, in subordine, chiamare a Per_ chiarimenti la dott.ssa e il dott. sui quesiti meglio descritti nelle predette note di seguito riportati: “Dica la Dott.ssa Per_5Per_
perché non è stata fatta una valutazione unitaria della cifra in verifica rispetto ad una cifra omografa tenendo conto delle deformazioni e perché siano stati presi pezzi sparsi analoghi tratti da modelli di cifre “4” differenti”; “Se è vero che gli inchiostri di tipo biro invecchiano al massimo in 5 anni, può accadere che l'inchiostro di una scrittura vergata nel 2016 risulti oggi nel 2021 completamente invecchiato?"; “Il Prof. , sulla base dei dati acquisiti può distinguere se la scrittura sia stata vergata nel 2014 o nel 2016, oppure Per_5 essendo l'inchiostro invecchiato non è possibile dirimere tra le due date?". • disporre la verificazione ex art. 216 c.p.c. dell'autenticità e della riconducibilità alla SI.ra delle scritture depositate in originale in data 20 novembre 2019 e custodite nella cassaforte Persona_1 della cancelleria di Codesto Tribunale e disconosciute dall'attrice utilizzando come scritture di comparazione quelle già indicate in sede di udienza e precisate nella presente memoria nominando, ove occorra, un consulente tecnico e con riserva di proporre ulteriori ed altri mezzi di prova con la memoria di cui all'art. 183, co. 6, n. 2) c.p.c.. • Si richiede l'ammissione della prova orale per testimoni sui seguenti capitoli di prova: 1. “Vero che il testamento olografo datato 1° giugno 2013 e il “codicillo” datato 8 settembre 2016 entrambi sottoscritti dalla SI.ra e pubblicati in data 6 ottobre 2017 Rep – 8606/5364 dal Notaio di IG e prodotti dalla difesa Persona_1 Persona_2CP_ delle convenute e come doc. n. 2 che viene mostrato al testimone, erano custoditi presso lo studio del Notaio Parte_2 Per_2 sito in IG, corso Italia n. 38 prima del decesso della SI.ra ? Si indica quale testimone sul capitolo di
[...] Persona_1 prova n. 1 il Notaio di IG con ivi studio in corso Italia n. 38. 2. “Vero che le immagini fotografiche prodotte come Persona_2 CP_ doc. n. 9 e 10 dalla difesa delle SI.re e contenute nella chat whatsapp nominata “ ” alla quale Parte_2 Persona_6
2 dott. AL AR partecipavano la SI.ra e la SI.ra e che si mostrano al testimone, risalgono alla fine del mese di giugno Persona_7 Parte_3 dell'anno 2017 e, in particolare, alla data coincidente o prossima al 21 giugno 2017?” (SI.ra ); 3. “Vero che Per_7 Parte_7 l'immagine fotografica contenuta nel documento n. 9 e riprodotta anche nello screenshot della chat whatsapp prodotto come doc. n. 10 dalla CP_ difesa delle SI.re e e che si mostrano al testimone veniva scattata dalla SI.ra nel mese di Parte_2 Persona_8 giugno 2017 e, in particolare, in data coincidente o prossima al 21 giugno 2017?” Si indica quale testimone sui capi di prova n. 2 e 3 la SI.ra
. • Si chiede di rigettare le prove richieste da controparte, comprese quelle orali, per le ragioni di cui alla Persona_8 memoria ex art. 183 comma 6 n. 3 c.p.c. e, nella denegata e non creduta ipotesi di ritenuta ammissibilità delle stesse, ammettere le convenute alla prova contraria con i testimoni indicati nelle memorie ex art. 183, comma 6, nn. 2) e 3) c.p.c., e così: - A prova contraria sui capitoli di prova n. 1, n. 2, n. 6 e n. 7 si indicata quale testimone il SI. residente in IG (IM) sui seguenti capitoli di prova:
4. Testimone_1 Vero che, in qualità di inquilino della SI.ra il SI. si recava ogni mese a partire dall'anno 2005, Persona_1 Testimone_1 compreso luglio, agosto e settembre dell'anno 2016 e sino a luglio 2017 presso la residenza della SI.ra per pagare il Persona_1 canone dell'appartamento sito in IG da quest'ultimo condotto e che era di proprietà di quest'ultima?;
5. Vero che quando il SI. si recava ogni mese a partire dell'anno 2005, compreso luglio, agosto e settembre dell'anno 2016 e sino a luglio 2017 Testimone_1 Per_ presso la residenza della SI.ra , la SI.ra era seduta sulla propria sedia a rotelle e si muoveva con tale sedia per la Persona_1 casa?;
6. Vero che quando il SI. si recava, ogni mese a partire dall'anno 2005, compreso luglio, agosto e settembre Testimone_1 dell'anno 2016 e sino a luglio 2017 presso la residenza della SI.ra la salutava, chiacchierava con lei e pagava Persona_1 direttamente a sue mani il canone di locazione? - A prova contraria sui capitoli di prova n. 11 e 12, si chiede l'ammissione dei seguenti capitoli di prova per testi:
7. Vero che i documenti n. 40 e 41 prodotti dall'attrice SI.ra e che si mostrano al testimone sono Parte_1 ricette mediche redatte privatamente dal medico dott. ? 8. Vero che la ricetta medica è un documento che consente al Controparte_4 paziente di prenotare visite specialistiche, esami diagnostici e di poter ritirare o acquistare i farmaci che richiedono una prescrizione? 9. Vero che la ricetta medica si differenzia dal c.d. referto medico ovvero dal certificato medico che attestano la condizione di salute o malattia del paziente? 10. Vero che esistono diverse forme e gradi di gravità di vasculopatia celebrale? 11. Vero che nella prassi si riscontrano casi di vasculopatia celebrale nei quali rimane inalterato lo stato cognitivo e funzionale dei pazienti? Si indica come testimone sui capitoli di prova n. 1, 2 e 3 il dott. con studio in IG. - A prova contraria sui capitoli di prova indicati con le Controparte_4CP_ lettere i), l), m) (parte ) si indica come testimone la SI.ra residente in IG (IM) sul seguente capitolo di Testimone_2 CP_ prova: 12. Vero che la SI.ra acquistava dalla SI.ra l'immobile sito in IG (IM), corso Europa n. 38, che la Testimone_2 CP_ Per_ SI.ra aveva ereditato dalla SI.ra , dopo che era stata rifiutata la proposta di acquisto dell'immobile sito in IG CP_ (IM) corso Europa n. 38, piano 2, int. 7? - A prova contraria sul capitolo di prova indicato con la lettera h) (parte ) si indica il SI.
residente in IG con i capitoli già dedotti in prova contraria ai numeri 4, 5 e 6 sui capi dell'attrice. - A prova Testimone_1 CP_ contraria sul capitolo di prova n) (parte ), si indicano come testimoni il dott. con studio in IG (IM), via Controparte_4 Roma n. 5 ed il SI residente in [...]. • In ogni caso, con vittoria di spese generali, competenze ed onorari Testimone_1 della presente procedura, oltre rimborso forfettario nella misura del 15% ex art. 2, 2° comma D.M. della Giustizia n. 55 del 2014, CPA e IVA come per legge»
per le convenute e (foglio depositato telematicamente) Parte_3 Parte_4 «Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvedere: A) preliminarmente ammettersi le istanze istruttorie già formulate da questa difesa in atti e non ammesse, con rimessione in istruttoria della causa come segue: I) Per_ Disporre la rinnovazione della C.T.U. grafologica espletata dalla dott.ssa con altro e diverso consulente tecnico per i motivi riportati nelle note tecniche di parte, allegate al verbale di udienza del 10 settembre 2021, o, in subordine, che vengano chiamati a Per_ Per_ chiarimenti, in contraddittorio con i c.t. di parte, - la dott.ssa per rispondere al quesito: “Dica la Dott.ssa perché non è stata fatta una valutazione unitaria della cifra in verifica rispetto ad una cifra omografa tenendo conto delle deformazioni e perché siano stati presi pezzi sparsi analoghi tratti da modelli di cifre “4” differenti e siano stati sottovalutati i riscontri analoghi e contestualizzati delle cifre “6” ? ”; - il Prof. per rispondere ai quesiti: “Se è vero che gli inchiostri di tipo biro invecchiano al massimo in 5 anni, può Per_5 accadere che l'inchiostro di una scrittura vergata nel 2016 risulti oggi nel 2021 completamente invecchiato? "; “Il Prof. , sulla base Per_5 dei dati acquisiti può distinguere se la scrittura sia stata vergata nel 2014 o nel 2016, oppure essendo l'inchiostro invecchiato non è possibile dirimere tra le due date? ". II) Disporre gli accertamenti tecnici necessari ai fini della verificazione ex art 216 c.p.c. delle scritture disconosciute da parte attrice utilizzando come scritture di comparazione quelle indicate all'udienza del 29.1.2020 e riportate anche nella memoria 1 ex art 186 comma 6 cpc di parte , nonché ammettere, sempre ai fini della verificazione, l'istanza di prova Parte_8 orale formulata nella memoria 1 di questa difesa come segue: “Vero che ha di proprio pugno steso: - la ricevuta n. 1 del Persona_1 Pt 26.8.2007 di € 5.101,81 contenuta in fondo a destra della quindicesima pagina della produzione 11 di parte convenuta e Parte_3 che mi viene mostrata;
- la ricevuta n. 2 del 5.3.2008 di € 5.221,81, la ricevuta n. 5del 30.8.2009 di € 5.341,81, la ricevuta n. 3 del 20.8.2008 di
€ 5.221,81, la ricevuta n. 5 del 5.4.2010 di € 5.341,1, la ricevuta n. 4 del 4.3.2009 di € 5.341,81 ,la ricevuta n. 6 senza data di € 5.341,81, tutte Pt contenute nella sedicesima pagina della produzione n. 11 di parte e che mi vengono mostrate;
- la ricevuta n. 11 del Parte_3 26.8.2013 di € 5341,81 e la ricevuta n. 12 senza data di € 5.340,00 contenute nell'ultima pagina della produzione n. 11 di parte Parte_3Pt Testimone_ e ?”. Si indica a testimone sulla circostanza la SInora di IG. III) Ammettere le prova orale per testimoni sui seguenti capitoli già formulati in atti (dei quali si mantiene la medesima numerazione): 2 - “Vero che il testamento olografo 1/6/2013 ed il codicillo 8/9/2016 da me pubblicati in data 6/10/2017, come da produzione n. 1 del fascicolo di parte convenuta Controparte_5 che mi viene mostrata, erano presso di me custoditi prima del decesso di che li aveva depositati presso il mio studio di Persona_1 IG? ” Si indica a testimone sulla circostanza il Notaio i IG. 3 - “Vero che le immagini fotografiche che mi Persona_2 vengono mostrate, prodotte da e come DOC 10 e DOC 20, sono contenute nella chat WhatsApp che ho Parte_4 Parte_3 personalmente scambiato nel 2017 dal mio telefono cellulare con l'utenza telefonica 00393487307348 intestata a e che dette Parte_3 fotografie raffigurano ed erano state da me scattate nel mese di giugno 2017 ?”. Si indica a testimone la SInora Persona_1
. IV) Si chiede il rigetto di tutte le istanze e/o prove richieste dalle controparti in atti, comprese quelle orali e Persona_8
3 dott. AL AR quelle aventi ad oggetto la CTU medicolegale e sull'indennità di occupazione, per tutte le ragioni contenute nelle memorie 1, 2 e 3 ex art 183, Pt_ comma 6, c.p.c. di questa difesa e nella denegata ipotesi di ritenuta ammissibilità delle stesse si chiede ammettersi i convenuti e
[...]
alla prova orale contraria e/o controprova dedotta nella memoria 3 ex art 186, comma 6, c.p.c. che di seguito si riporta mantenendo Pt_4 la stessa numerazione: a) rispetto alle prove orali dedotte da - In prova contraria sui capitoli 1, 2, 6 e 7 della memoria Parte_1 istruttoria avversa n. 2 si indica quale testimone il SI. di IG (IM) sui seguenti capitoli di prova orale per testi: 4 Testimone_1
- Vero che a decorrere dall'anno 2005, compresi i mesi di luglio, agosto e settembre dell'anno 2016 e sino a luglio 2017 mi sono mensilmente recato a casa di per pagarle l'affitto dell'appartamento sito in IG da me condotto in locazione che era di Persona_1 proprietà di quest'ultima? 5 - Vero che quando mi recavo ogni mese a partire dell'anno 2005, compreso luglio, agosto e settembre dell'anno 2016 e sino a luglio 2017 a casa di la trovavo seduta sulla propria sedia a rotelle e mi intrattenevo con lei a parlare? - In Persona_1 prova contraria sui capitoli 11 e 12 si chiede l'ammissione dei seguenti capitoli di prova per testi indicando quale testimone il dott.
[...]
con studio in IG:
6 - Vero che i documenti n. 40 e 41 prodotti dall'attrice SI.ra e che si mostrano al CP_4 Parte_1 testimone sono ricette mediche redatte privatamente dal medico dott. ? 7 - Vero che la ricetta medica è un documento Controparte_4 che consente al paziente di prenotare visite specialistiche, esami diagnostici e di poter ritirare o acquistare i farmaci che richiedono una prescrizione? 8 - Vero che la ricetta medica si differenzia dal c.d. referto medico ovvero dal certificato medico che attestano la condizione di salute o malattia del paziente? 9 - Vero che esistono diverse forme e gradi di gravità di vasculopatia celebrale? 10 - Vero che nella prassi si riscontrano casi di vasculopatia celebrale nei quali rimane inalterato lo stato cognitivo e funzionale dei pazienti? b) rispetto alle CP_ prove orali dedotte da : - in prova contraria sui capitoli i), l), m) della memoria 2 indicando come testimone di Testimone_2 IG il seguente capitolo: 11- Vero che ho acquistato da l'alloggio con relativo garage, sito a IG, C.so Europa CP_2 38, tramite l'agenzia Immobiliare IG la quale inizialmente mi aveva fatto vedere un altro alloggio sempre nella medesima palazzina di cui la era comproprietaria con i SInori ? - in prova contraria indiretta sul capitolo di prova indicato CP_2 Pt_3 con la lettera h) si indica il SI. residente in [...]con i capitoli già dedotti sopra in prova contraria indiretta ai Testimone_4 numeri 4, 5 e 6 sui capitoli dell'attrice. - in prova contraria diretta sul capitolo di prova n), si indicano come testimoni il dott.
[...]
con studio in IG ed il SI residente in [...]. B) Nel merito, comunque, rigettare tutte CP_4 Testimone_4 le domande proposte da parte attrice in quanto infondate in fatto e diritto e, di conseguenza, rigettare anche le domande adesive alle richieste di parte attrice formulate dalla convenuta . C) Con vittoria di spese e compensi legali della presente Controparte_2 causa»
per il convenuto (foglio depositato telematicamente) Controparte_2 «Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria deduzione, istanza, eccezione e domanda e previe le declaratorie meglio viste e ritenute, accogliere ogni domanda proposta da parte attrice. Con ogni più ampia riserva di ulteriormente dedurre, produrre e richiedere laddove consentito e nel rispetto dei termini di legge. In via istruttoria e sempre che l'adito Tribunale non ritenga le domande attoree meritevoli di integrale accoglimento già allo stato degli atti oppure non ritenga le circostanze sottese ai capitoli di prova orale di seguito richiamati come già pienamente provate e/o pacifiche alla luce della documentazione versata in giudizio dalle parti e/o del comportamento delle stesse (anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 115 c.p.c.), voglia il medesimo Tribunale ammettere tutti i mezzi di prova articolati in atti dalla SI.ra e non ammessi in corso di causa e dunque: A) ammettere prova testimoniale sui capitoli da Controparte_2 a) ad n) articolati dalla deducente nella memoria ex art. 183, 6° comma n. 2 c.p.c. depositata in data 30 maggio 2020, con i testi indicati in Testimone Testimone_ tale memoria ovvero con i testi SIg.ri , , , ed , Testimone_5 Testimone_8 Testimone_9 nonché con i testi SIg.ri e (sui soli capitoli i, l ed m) ed il Dott. (sul solo capitolo n); B) Tes_2 Tes_10 Controparte_4Pt_ Pt ordinare ai SIg.ri , , e , ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 210 c.p.c., l'esibizione in giudizio di Pt_2 Controparte_1 tutta la documentazione concernente i ricoveri ospedalieri subiti dalla SI.ra , che i medesimi convenuti hanno riferito Persona_1 essere occorsi nel 2017. Tanto al fine di accertare, all'occorrenza anche mediante l'ausilio di apposita C.T.U. medico-legale, da eseguirsi Persona_ sulla scorta di detta documentazione e per la quale di nuovo si insta, quali fossero le effettive condizioni di salute della SI.ra alla data dell'8 settembre 2016, tenuto conto del fatto che le stesse sono divenute ingravescenti a partire dalla fine di
[...] febbraio/marzo 2016 e ciò a causa della vasculopatia cerebrale di cui la medesima era risultata affetta. Con vittoria di spese e compensi di avvocato, questi ultimi da maggiorarsi con accessori di legge (IVA e Cassa Avvocati) e Spese Forfettarie Generali, e, sin d'ora, con l'espressa dichiarazione di non accettare il contraddittorio su eventuali nuove eccezioni e/o domande che dovessero essere sollevate e/o formulate da parte attrice»
RAGIONI DELLA DECISIONE
(1) Abstract. con atto di citazione, ritualmente notificato, Parte_1 premesso (i) che, con testamento olografo del 1.6.2013, unitamente Persona_1
a e Persona_9 Parte_9 [...]
l'aveva istituita propria erede lasciandole «l'app. n.7 con il garage n.9» e Controparte_2 legataria della somma di «Euro 30.000,00» mentre, con un codicillo, pubblicato, in data 6.10.2017, unitamente al testamento dal Notaio recante data 8.9.2014, che per Per_2 errore percettivo del notaio veniva trascritto o la data dell'8.9.2016, aveva revocato ogni disposizione testamentaria in suo favore («revoco ogni disposizione testamentaria da me fatta a favore di alla quale pertanto non andrà nulla»), (ii) Parte_1 che aveva integrato le disposizioni testamentarie con due Persona_1
4 dott. AL AR successive schede olografe del 19.10.2014 e dell'8.1.2015, pubblicate in data 17.11.2017 dal Notaio , con le quali aveva disposto in suo favore il legato di un Per_3 appartamento sito in IG al c.so Europa n.38 con relativo garage (censiti a CF del Comune censuario di IG sez. Urbana, F.8, F.8 mappale 836 sub. 17 A/2 – abitazione c.so Europa n. 38 int.7 piano 2–S1; mappale 836 sub. 9 C/6 – stalle, scuderie, rimesse e autorimesse c.so Europa n. 38 interno 9 piano terra), allegato (i) di aver contattato, senza esito, i coeredi e l'esecutore testamentario per ottenere la consegna del legato dell'appartamento sito in IG al c.so Europa n.38 con relativo garage e (ii) di aver promosso, con esito negativo, la procedura di mediazione laddove i coeredi, ad eccezione della , oltre a contestare il suo diritto, dovendosi dare prevalenza CP_2 alla data riporta ale di pubblicazione del codicillo rispetto a quella desumibile dalla scheda testamentaria, ponevano in vendita l'immobile attraverso agenzie di intermediazione locali, rilevato che la data riportata nel codicillo era quella dell'8.9.2014 precedente a quella delle successive disposizioni testamentarie del 19.10.2014 e 8.1.2015, osservato di essere destinataria delle disposizioni in suo favore, integranti un legato, previste dalla scheda testamentaria dell'8.1.2015 (e, prima di essa, di quelle omologhe della scheda del 19.10.2014), dedotto che il bene oggetto del legato era pervenuto nel suo patrimonio a far data dall'apertura della successione, lamentato un danno patrimoniale per ritardata consegna dell'appartamento e del garage oggetto di legato, evocava in giudizio le (co)eredi Persona_10
e l'esecutore
[...] Parte_10 testamentario per sentirli condannare, previo accertamento Parte_5 dell'erronea indicazione, da parte del Notaio nella trascrizione del codicillo, Per_2 della data “IG 8 settembre 2016” anziché IG 8 settembre 2014” e previo accertamento della istituzione, mediante le successive schede testamentarie del 19.10- 2014 e dell'8.1.2015 di un legato a suo favore, di un legato a suo favore o comunque di erede di alla consegna dell'immobile sito in IG al c.so Persona_1
Europa n. 38/7 con garage e, in caso di opposizione, al pagamento, in solido tra loro, di una indennità, quantificata in € 640 mensili, a far data dalla apertura della successione e sino all'effettiva consegna, con conseguente ordine al competente Conservatore dei Registri Immobiliari, di trascrizione della sentenza, con vittoria di spese e compensi di giudizio. 1.1) Si costituivano in giudizio e che, dedotto che il Parte_3 Parte_4
Notaio veva correttamente indicato la data del codicillo, col quale Per_2 [...] aveva revocato ogni disposizione testamentaria in precedenza fatta nei Per_1 confronti di in “IG 16.10.2016”, instavano per il rigetto Parte_1 delle domande attoree, con vittoria di spese. 1.2) Si costituiva in giudizio che, allegando di aver appreso Controparte_2 direttamente dalla de cuius della sua ferma volontà di legare, in segno di ringraziamento per i servizi e l'assistenza che le aveva reso nel corso degli anni e che continuava a renderle, l'appartamento oggetto di contesa a aderendo alle Parte_1 domande attoree, instava per l'accoglimento della domanda attorea, con vittoria di spese. 1.3) Si costituivano in giudizio e che, dedotta la CP_1 Parte_2 validità del codicillo datato 8 settembre 2016 e la correttezza della data ivi apposta, col quale aveva revocato ogni disposizione testamentaria in Persona_1 precedenza fatta nei confronti di instavano per il rigetto delle Parte_1 domande attoree, con vittoria di spese. 1.4) Respinta l'istanza di ATP svolta dalla parte attrice, licenziata CTU grafologica e chimica, respinta la prova orale, la causa veniva rimessa la Collegio per la decisione
5 dott. AL AR nell'udienza figurata del 20.7.2022, sulle conclusioni delle parti in epigrafe riportate. Il fascicolo, come da provvedimento presidenziale del 30.12.2024, veniva assegnato allo scrivente per la decisione.
(2) sul merito delle domande attoree.
2.1) È documentato in causa che la de cuius avesse formato cinque Persona_1 schede testamentarie. In quattro, seppur a titolo di erede, le prime due del 26.1.2013/1.6.2013, e a titolo di legataria, le ultime due del 19.10.2014/8.1.2015, aveva disposto in favore in una, la cui data è oggetto di contesa, Parte_1 costituendo al contempo il thema decidendum e probandum della controversia, revocava «ogni disposizione testamentaria … fatta a favore di …. ». Nel dettaglio: Parte_1
a) in data 26.1.2023 (trattasi di testamento non pubblicato, prodotto quale scrittura comparativa, SIlato G nella CTU grafologica e chimica) la testatrice aveva istituito eredi sia che Parte_1 Parte_11
e lasciando alla prima gli immobili in
[...] Controparte_2
36 - garage n. 10 b) in data 1.6.2013 (si tratta del testamento pubblicato dal Notaio in data Per_2
6/10/2017, esibito in originale dal Notaio i fini degli accertamenti peritali, SIlato Per_2
L nella CTU grafologica e chimica), la de cuius aveva istituito eredi sia l'attrice che i convenuti, disponendo in favore della prima del diverso appartamento n. 7 con il garage n. 9 c) in data 19.10.2014 (si tratta del testamento pubblicato dal Notaio con Per_3 verbale di deposito e pubblicazione del 17/11/2017, SIlato O nella CTU grafologica e chimica), la testatrice aveva disposto di un legato in favore della conchiudente dello stesso appartamento già indicato nella scheda dell'1.6.2013 (“Dispongo in favore della SI.
di un appartamento in Corso Europa Corso Europa Palazzina 38/interno 7 e garage Parte_1
n. 9”), mettendo in rapporto tale disposizione all'assistenza che desiderava che la beneficiaria le prestasse in vita («le lascio questo perché possa ancora assistermi, come per il passato. Tutto questo fino alla mia morte, dopo di questo sarà suo») d) in data 8.1.2015 (trattasi di testamento pubblicato con il già citato verbale del Notaio SIlato Q nella CTU grafologica e chimica ) la de cuius aveva disposto di Per_3 un legato in favore dell'attrice dello stesso appartamento già indicato nella precedente scheda, annullando «il primo scritto riguardando questo appartamento», e contestualmente mettendo in rapporto il lascito alla gratitudine per l'assistenza già ricevuta («Questo è quanto desidero per ringrazi la SInora per la cura che ha avuto per me e che spero continui ad avere») e) in data contestata (8 settembre 2014, secondo la parte attrice e la convenuta
8 settembre 2016, secondo le parti convenute Controparte_2 [...]
e , con scheda testa Persona_11 Parte_3 composta da un foglio con righettatura prestampata, riportante come titolo “Codicillo”, pubblicata dal notaio a IG al Repertorio 8606 con Raccolta Persona_2
5354, testualmente aveva disposto «revoco ogni disposizione Persona_1 testamentaria da me fatta a favore di alla quale pertanto non andrà nulla». Parte_1
2.2) Non essendo in discussione l'autenticità di alcuna delle predette schede olografe pubblicate (l'alterazione della data da parte di terzi può essere fatta valere soltanto per mezzo della querela di falso il cui onere probatorio, in mancanza di altri elementi di prova, ben può essere assolto mediante le sole presunzioni), né la capacità della de cuius di disporre per testamento, né la capacità dell'attrice di ricevere per testamento, avendo la testatrice integrato le sue disposizioni testamentarie con due schede olografe del 19.10.2014 e dell'8.1.2015, con le quali disponeva in favore di il legato dell'appartamento sito in Parte_1
6 dott. Persona_12
[...] [...]
al corso Europa n.38/7 con garage, dirimente è la lettura della grafia della de
[...] cuius riguardo alla cifra del millesimo di anno riportata sul codicillo contenente la revoca «di ogni disposizione testamentaria … fatta in favore di : se redatto Parte_1
l'8.9.2014, in quanto successive, come dedotto da parte attrice e dalla convenuta
, le disposizioni testamentarie del 2014 e 2015 prevalgono rispetto al CP_2 contenuto del codicillo;
se, invece, redatto l'8.9.2016, in quanto successivo alle predette schede testamentarie, come opposto dalle altri parte convenute/eredi, a Parte_1
«non andrà nulla».
[...]
2.2.1) L'oggetto del contendere è infatti limitato, alla luce delle difese spiegate in corso di causa dalle parti costituite, alla data da attribuirsi al menzionato codicillo, pubblicato insieme al testamento del 1.6.2023, con cui la aveva inteso Per_1 revocare ogni precedente disposizione testamentaria in favore di
[...]
(codicillo del seguente testuale tenore: “Revoco ogni disposizione Parte_1 testamentaria da me fatta a favore di alla quale pertanto non andrà nulla”, Parte_1 segue data a firma). 2.2.2) Parte attrice sostiene che la data corretta sia l'8 settembre 2014 e che solo per errore percettivo del Notaio che ne aveva curato la pubblicazione fosse stata trascritta quale data del codicillo l'8 settembre 2016, mentre tutti i coeredi convenuti (con la sola eccezione della ) sostengono che l'unica data attribuibile ad esso codicillo CP_2 fosse la seconda, ltante dal verbale di pubblicazione. 2.2.3) Dall'attribuzione dell'una o dell'altra data sono destinate a discendere conseguenze non secondarie in ordine agli azionati diritti successori della atteso che: _ qualora si dovesse assumere che la data corretta sia l'8 Parte_1 settembre 2014, si dovrebbe conseguentemente riconoscere che, per effetto dell'ulteriore scheda olografa dell'8 gennaio 2015 con cui la de cuius aveva nuovamente modificato le proprie volontà testamentarie, pubblicata dal Notaio in data 17 novembre 2017 (di cui sono altresì rimaste incontestate Persona_3 la data, l'esistenza, l'autenticità e la validità, del seguente testuale tenore: «IG 8 gennaio 2015 nata a [...] il [...] dispone a favore di Persona_1 di un appartamento in Corso Europa, 38 int. 7 con garage n. 9, annullo il Parte_1 primo scritto riguardando questo appartamento. Questo è quanto desidero per ringraziare la SInora per la cura che ha avuto per me e che spero continui ad avere. »), Persona_1 destinata ad avere prevalenza rispetto al codicillo in questione perché ad esso successiva, l'attrice ha il diritto di ricevere in eredità da quest'ultima i predetti immobili, già peraltro oggetto del lascito testamentario del 1.6.2013; _ qualora, invece, si dovesse assumere che la data corretta sia l'8 settembre 2016, si dovrebbe negare ogni diritto successorio in capo alla per effetto della revoca Parte_1 di ogni precedente disposizione testament quest'ultima contenuta nel suddetto codicillo. 2.3) Il testamento è un negozio formale. È la legge a stabilire, a pena di nullità, quali sono le possibili forme del testamento. 2.3.1) Il testamento olografo è redatto interamente a proprio pugno ed è datato e sottoscritto dal testatore. Si tratta di una scrittura privata che ha il pregio di poter essere redatta in qualsiasi momento, e su qualsiasi supporto, anche in forma epistolare, senza oneri e assicurando la massima riservatezza, poiché il testatore non è tenuto a comunicare il suo contenuto, né la sua esistenza, dal momento che il testamento non è atto recettizio.
7 dott. AL AR 2.3.2) Perché sia valido, è necessario che il testamento olografo sia scritto interamente di mano dal testatore e che la grafia corrisponda ai requisiti della normalità, dell'abitualità e dell'individualità. È indispensabile per la validità del testamento che il testo sia decifrabile, anche se la grafia può essere irregolare o non facilmente leggibile e sussista il requisito dell'autografia anche se il testamento sia scritto a stampatello, se ciò corrisponde ad un uso abituale del testare. Nella specie, in ragione del tenore chiaro e incontrovertibile del codicillo di revoca, non vi è spazio per il ricorso all'interpretazione per la ricerca della volontà del testatore. 2.3.3) L'art. 602 Cc richiede, separatamente e in aggiunta all'autografia, la sottoscrizione, che deve essere apposta alla fine delle disposizioni. Essa risponde all'imprenscindibile eSIenza di avere assoluta certezza non solo della loro riferibilità al testatore, già assicurata dall'olografia, ma anche dell'inequivocabile paternità e responsabilità del medesimo nel disporre del proprio patrimonio, senza ripensamento alcuno dopo averle redatte, anche, eventualmente, in tempi diversi. Ebbene, nel caso che ci occupa, non è contestata l'autenticità della sottoscrizione apposte a tutte le schede testamentarie pubblicate. 2.3.4) La legge richiede l'apposizione della data, che deve essere completa di giorno, mese ed anno. È ammissibile un equipollente, purchè la data risulti, comunque, certa. La data deve essere apposta sul testamento, anche se non in un punto predefinito. La mancanza della data o la data incompleta o impossibile rendono il testamento annullabile ai sensi del combinato disposto degli artt. 602 e 606 Cc. Nel codicillo la data, completa di giorno, mese ed anno, è stata apposta.
2.4) La parte attrice agisce con azione di accertamento positivo dell'anno 2014, vergato sul codicillo di revoca. 2.4.1) All'uopo è del tutto priva di decisività la circostanza che il notaio Per_2 nell'eseguire la pubblicazione in data 6.10.2017, su richiesta degli eredi legittimi, del codicillo di revoca oggetto di contesa, ne ha trascritto il contenuto, attribuendo ai numeri in esso vergati la data dell'8/9/2016. Come correttamente osservato dalla parte attrice, seppure il verbale di pubblicazione del testamento olografo costituisce atto preparatorio necessario ai fini della sua esecuzione coattiva, esso costituisce elemento esterno ad esso e non può pertanto configurarsi come requisito di validità o di efficacia di esso (cass. 3636/2004). La data indicata dal notaio nè fa fede fino a querela Per_2 di falso ex art. 2700 Cc nè condiziona l'efficacia della scheda testamentaria. 2.4.2) L'individuazione della data della scheda testamentaria, non trovando alcuna limitazione nel contenuto del verbale di pubblicazione della stessa, può essere acquisita con ogni mezzo. 2.4.3) Orbene, per verificare la data della detta scheda testamentaria, è stata licenziata una perizia grafologica coniugata da una perizia chimica concernente lo studio dell'invecchiamento dell'inchiostro utilizzato per la redazione del testamento olografo. 2.4.3.1) Il CTU grafologico dott.ssa , svolta una approfondita analisi, eseguita Per_4 mediante attrezzatura sofisticata [«microscopio multispettrale miniaturizzato dino-lite con ingrandimento 10x – 200x con illuminazione a luce bianca, a luce bianca radente, a raggi ultra violetti onda lunga a 425nm (UV) e con filtro agli infrarossi a 850nm (IR). Apparecchio a raggi ultravioletti omda lunga 366nm (UV) per una miglior definizione. Scanner Canon LaserBase a 600dpi: Scanner Epson a 1200dpi. Macchina fotografica Panasonic Lumix TZ70, 30x Optical Zoom, 60x intelligent zoom. Lenti di ingrandimento illuminante 10x », CTU pag. 23], degli scritti autografi Per_13 di redatti in un arco di tempo dal 1954 al 2014, esaminati, a fini Persona_1 comparativi, «all'incirca duecento numeri “4”, ed altrettanti duecento numeri “6”» (CTU, da pag. 24 a pag. 43), analizzata la scheda , che «certamente propone stentatezze scrittorie», Per_14 ma che la de cuius «nel momento in cui ha elaborato lo scritto non accusava particolari malesseri da 8 dott. AL AR rendere il tracciato grafico particolarmente sofferente” (CTU, pag.44), rilevato che il codicillo, «benché proponga lettere destrutturate», evidenziava «uno scritto ancora moderatamente conservato e non così destrutturato come in alcune comparative», soffermatasi sul confronto con i numeri
“6” riportati sulle scritture comparative (rilevando che «mentre in X1 l'asola ha grafo-forma stretta ed allungata verticalmente, nelle comparative diversamente ha struttura trapezoidale estesa o che tende ad estendersi orizzontalmente sul piatto basale. Sia in X1 che nelle due comparative mostrate il tratto ascendente che inizia a comporre l'asola è concavo a destra. Sia in X1 che nelle comparative il tratto è retto al vertice superiore ed è retta-obliqua in X1, diversamente retta parallela al rigo di base nella comparativa figura L rigo 3° e retto - convesso – discendente al rigo di base nella figura L rigo 17°. In X1, dal vertice superiore dell'anellatura, il tratto discendente retto al rigo ed oltrepassa il rigo di base, si conclude concavo a destra e non sfuma nello spazio grafico. Nelle sottostanti figure comparative, il tratto discende più o meno eretto sotto il rigo di base ma differentemente da X1 non è concavo a destra, prosegue retto seguendo il vettore sinistro e sfuma nello spazio grafico … si rimette similmente a X1, in alcuni comparativi numeri sei (6), si notano tratti terminali a conclusione dell'asola che curvando leggermente, seguono il vettore destro. Sia in X1 che nelle comparative, si osservano a fini grammi conclusivi che si prolungano di pochi millimetri, sotto il piatto basale della cifra. Come in X1 anche in alcuni comparativi il tratto è corto e si estende oltre il piatto basale di pochi millimetri senza sfumare. In questi casi, nelle comparative si osserva piatto basale stretto», pag. 61), all'esito del quale, seppur «non si riscontrano tra le comparative adeguati elementi grafo-tecnici per attribuire alla cifra in verifica X1 del codicillo struttura di numero sei (6)», rilevava «alcuni elementi grafo- strutturali che potrebbero attribuire che X1 è numero sei (6)», tali da farLe ritenere che «i risultati peritali sull'utima cifra dell'anno nella data hanno dato che è possibile sia numero “6» (CTU pag.62), con elaborato privo di vizi di forma tali da aver comportato la lesione del diritto di difesa dei una delle parti, con il quale ha fornito adeguate, logiche e convincenti risposte ai quesiti posti attraverso un percorso tecnico e logico immune da vizi/contraddizioni/incongruenze, concludeva che «i risultati peritali sull'ultima cifra dell'anno nella data hanno dato che probabilmente trattasi di numero quattro (4)» (pag. 54), «sulla scheda testamentaria in contezioso, si dichiara che sotto l'aspetto grafico-tecnico se è possibile che l'ultima cifra dell'anno sia numero sei (6) è maggiormente probabile che l'ultima cifra dell'anno sia invece numero quattro (4)» (CTU, pag. 95). 2.3.4.2) L'incarico attribuito all'ausiliario del giudice prevedeva, altresì, un accertamento chimico complementare, avente ad oggetto la datazione degli inchiostri, qualora l'esame grafo-tecnico avesse dato, come di fatto ha restituito, risultati di probabilità e non di certezza. 2.3.4.2.1) L'ausiliario chimico del perito, prof. , dato atto che il Persona_15 mezzo scrittorio era costituito da «una penna a sfera di colore nero, così come evidenziato dalle analisi microscopiche e dai difetti di inchiostrazione prodotti dai difetti del puntale» (CTU, pag. 63), verificato che il documento si presentava ben conservato, «con le normali tracce di usura determinate dall'utilizzo antropico», e che l'accertamento richiesto era tecnicamente possibile con esiti scientificamente attendibili nei cinque anni successivi alla formazione del documento («E' infatti documentato come esista un tempo limite per l'osservazione di un effetto di invecchiamento su un inchiostro di penna, che può variare dai 3 anni per l'inchiostro di pennarello e fino a 5 anni per un inchiostro di penna a sfera. Questo limite di applicabilità del metodo è legato intrinsecamente alla composizione chimica degli inchiostri, i quali si presentano come sistemi complessi costituiti da una serie di componenti che ne determinano le caratteristiche finali», pagg. 63/64), fatto motivato ricorso al metodo di datazione codificato da («il CP_6 quale definisce un protocollo di analisi in grado di offrire informazioni sia sulla successione temporale
9 dott. AL AR di manoscritture, sia sul loro grado di invecchiamento», pag. 63) mediante il quale, «sfruttando la cromatografia liquida su strato sottile (Thin Layer Cromatography), è possibile ricavare delle curve di andamento del processo di invecchiamento o, perlomeno, stabilire se un inchiostro abbia o meno esaurito la sua fase di invecchiamento» (pag. 63), osservato che la composizione di un inchiostro può «essere differenziata in componenti più stabili ed in componenti metastabili, che possono subire, nel tempo, un processo di fissaggio o evaporazione (componenti volatili)» (pag. 64), premesso che proprio «sulla determinazione della quantità residua di questi ultimi...si basa l'efficacia del metodo seguito in questo procedimento», essendo possibile estrarre attraverso solventi «la componente organica che ancora non ha terminato la sua fase di fissaggio» (pag. 64), all'esito dell'applicazione di «una metodologia comparativa basata sul confronto tra due set di campioni, uno TAL QUALE e uno artificialmente INVECCHIATO, finalizzata a scoprire se il processo di invecchiamento sia, o meno, ancora in atto» (pag. 64), dato atto che i risultati delle analisi effettuate sui prelievi di inchiostro avevano «dimostrato che non esiste una sostanziale differenza tra i campioni TAL QUALE e quelli INVECCHIATI artificialmente” (pag. 64), con elaborato privo di vizi di forma tali da aver comportato la lesione del diritto di difesa dei una delle parti, con il quale ha fornito adeguate, logiche e convincenti risposte ai quesiti posti attraverso un percorso tecnico e logico immune da vizi/contraddizioni/incongruenze, ritenendo di poter «confermare con un buon grado di certezza tecnica che gli inchiostri del manoscritto (codicillo) sono da considerarsi completamente invecchiati», concludeva «che gli inchiostri del documenti in esame sono stati apposti almeno cinque anni fa» (pag. 65), conclusioni fatte proprie e ribadite dal CTU grafologico a pag. 95 della relazione laddove, preso atto che il prof. , nella relazione tecnico-scientifica Per_5 allegata alle sue considerazioni di sintesi, aveva ritenuto «che gli intervalli temporali relativi alle manoscritture presenti sui documenti in questione, siano da ritenersi superiori ai cinque anni e che dunque, con buona certezza tecnica [18, 19, 20, 21], l'inchiostro del manoscritto sia da considerarsi totalmente invecchiato» (pag. 16), testualmente si legge «L'espletamento di analisi chimiche volta a datare cronologicamente l'inchiostro hanno dato come risultato che l'inchiostro è totalmente invecchiato e le mano-scritture sono risalenti a più di cinque anni fa». 2.3.4.2.2) In ragione della circostanza di fatto che gli esami chimici sono stati eseguiti in data 23.4.2021, si inferisce che il codicillo è stato vergato in data anteriore al 23.4.2016 e, dunque, in data certamente anteriore a quella dell'8.9.2016. 2.5) La sovrapponibilità delle risultanze della perizia grafologica (seppur in termini probabilistici), la quale peraltro aveva rilevato che, benchè proponeva lettere destrutturate, il codicillo, evidenziava «uno scritto ancora moderatamente conservato e non così destrutturato come in alcune comparative» (CTU pag. 45), rilievo che contraddice l'ipotesi che il codicillo sia stato vergato l'8.9.2016, ossia quando la aveva compiuto 90 Per_1 anni e non era lontano il momento della sua dipartita, ed accredita invece l'ipotesi che esso sia stato formato l'8.9.2014, ossia quasi tre anni prima del decesso, e quelle dell'accertamento chimico sulla datazione degli inchiostri (che ha datato con sicurezza il loro invecchiamento in data certamente anteriore all'8.9.2016), porta ad affermare che la data del codicillo di revoca è l'8.9.2014. 2.5.1) Non colgono nel segno le doglianze delle parti convenute, ad eccezione della
, poste a fondamento della istanza di rinnovazione della CTU e/o della CP_2 convocazione degli ausiliari a chiarimento. In tema di rinnovazione di CTU, va rilevato che rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito la valutazione dell'opportunità di disporre indagini tecniche suppletive o integrative, di sentire a chiarimenti il CTU sulla relazione già depositata ovvero di rinnovare, in parte o in toto, le indagini, sostituendo l'ausiliario del giudice (ex pluribus, cass. n.27247/2008; cass. n. 10849/2007; cass. n.8355/2007).
10 dott. AL AR Ciò quando i risultati della perizia risultino insoddisfacenti o idonei al raggiungimento dello scopo per cui era stato ordinata l'indagine del CTU, oppure quando la consulenza sia affetta da vizi di forma tali da aver comportato la lesione del diritto si difesa di una delle parti. Questioni meramente relative alla chiarezza della relazione, invece, possono essere risolte dal giudice con una semplice richiesta di chiarimenti. Ebbene, nella fattispecie non si rileva nè l'opportunità di disporre la rinnovazione delle operazioni peritali nè la necessità di convocare gli ausiliari a chiarimento: (i) per l'assenza di vizi di forma tali da aver comportato la lesione del diritto di difesa di parte attrice, avendo osservato i termini entro i quali fare avere ai CTP la bozza di relazione per le loro osservazioni, avendo trasmesso al GI le richieste osservazioni del CT di parte attrice e non avendo depositato la relazione nel termine assegnatole dal GI;
(ii) avendo, il contenuto dell'elaborato peritale, fornito adeguate, logiche e convincenti risposte ai quesiti posti, sulla base di un percorso tecnico e logico, chiaramente esplicitato nella parte motiva, privo di incongruenze tecnico-accertative ed immune da vizi e contraddizioni. 2.6) A fronte di tali risultanze probatorie, dotate di elevata idoneità rappresentativa e congruità logica, priva di pregio è la eccezione di inefficacia della disposizione testamentaria a contenuto patrimoniale contenuta nelle schede del 19.10.2014 e del 8.1.2025 per essere state revocato dal codicillo che, oltre a non essere stata supportata probatoriamente, è stata smentita dalle risultanze peritali, declinate con le suepresse considerazioni di natura logica. 2.6.1) Alle luce di siffatte risultanze peritali, risulta superflua ogni ulteriore richiesta istruttoria reiterata dalle parti in sede di precisaizone delle conclusioni. Del tutto irrilevante, ai fini del thema decidendum e probandum, è la circostanza relativa al licenziamento, nell'estate del 2016, della decisione che, peraltro, a detta Parte_1 della convenuta , era stata presa contro la volontà della (si legga il CP_2 Per_1 contenuto della istruttoria della nonchè le i replica ex CP_2 art. 190 Cpc). Ugualmente irrilevante è la circostanza relativa alla consegna del codicillo che, comunque, a dire della , era «stato invero consegnato al Notaio Dott. CP_2 Per_2 ai SIg. e , che ne erano nel possesso, insieme al su menzionato testamento
[...] Pt_2 Parte_4 del 1° giugno 2013» (memoria di replica, pag. 5). 2.7) Ricostruita in tal modo la sequenza temporale delle schede testamentarie formate da deceduta il 31.8.2017, ne consegue che è Persona_1 Parte_1 de sizioni in suo favore contenute nell a dell'8.1.2015: ovvero, la proprietà dell'immobile ubicato in IG, Corso Europa n.38, interno 7, con garage individuato sub 9. Immobili censiti al Comune Censuario di IG sez Urbana F. 8, e F. 8 mappale 836 sub17, A/2 (Abitazione) Corso Europa n. 38 interno 7 piano 2-S1 e mappale 836 sub 9, C/6 (Stalle, Scuderie, Rimesse e Autorimesse), Corso Europa n. 38 interno 9 piano Terra. 2.7.1) Le disposizioni a contenuto patrimoniale che possono essere contenute in un testamento sono, principalmente, l'istituzione di erede e il legato. Ai sensi dell'art. 588, co. 1, Cc, vi è istituzione di erede quando l'attribuzione ha ad oggetto l'universalità dei beni o una quota dei beni del testatore, e vi è legato quando la disposizione è a titolo particolare. Pur recependo la definizione dettata dalla norma, la giurisprudenza di legittimità ha specificato che la terminologia utilizzata dal testatore non è vincolante nell'esegesi del testamento al fine di stabilire se la disposizione sia a titolo universale o particolare (cass. 974/1999). La differenza fondamentale tra erede e legatario sta nella disciplina dei debiti ereditari, che gravano sul primo ultra vires e possono gravare sul secondo se il testatore lo dispone (art. 756 Cc) e, comunque, solo nei limiti del valore della cosa legata (art. 671 Cc). Dalla disciplina dei debiti ereditari deriva una
11 dott. AL AR conseguenza rilevante concernente il modi di acquisto del diritto, che, nel caso di legato è automatico, salva la facoltà di rinuncia, mentre nel caso dell'eredità richiede un atto di accettazione. Il secondo comma dell'art. 588 Cc introduce un criterio soggettivo in base al quale qualificare una disposizione a titolo di eredità o di legato. La norma stabilisce che anche qualora il testatore abbia disposto di un bene specifico a favore di un determinato soggetto (come nel caso che ci occupa), questi debba essere considerato erede e non legatario se risulta che il testatore volesse assegnare quel bene come quota del patrimonio. La differenza rispetto all'ordinaria istituzione di erede consiste nel fatto che in questo caso il testatore non determina la quota di eredità che attribuisce al beneficiario;
la determinazione di tale quota può farsi solo all'apertura della successione valutando il bene attribuito in rapporto al valore dell'intero asso ereditario. Dipendendo la qualificazione dell'attribuzione del bene come institutio ex re certa dalla volontà testamentaria, nel dubbio dovrà ritenersi che l'attribuzione sia stata effettuata a titolo di legato. 2.7.2) Orbene, nella fattispecie, l'appartamento ubicato in IG, Corso Europa 38 int. 7 con garage individuato sub. 9 (immobili censiti al Comune Censuario di IG Sez. Urbana, Foglio 8, mappale 836 sub. 17, A/2, abitazione in Corso Europa n. 38/int.7, piano 2 – S1, e mappale 836, sub. 9, C/6 - stalle, scuderie, rimesse, autorimesse -, Corso Europa n. 38/int. 9 piano T) è presente nell'asse ereditario, come si evince dalle trascrizioni dei testamenti, dalla attestazione del notaio (doc. n. 3 Per_16 parte attrice), dalle visure catastali ed ipotecarie (docc. nn. 9 e 10 di parte attrice). La disposizione testamentaria dell'8.1.2025, diversamente da quella prevista nella scheda testamentaria del 1.6.2013, attribuisce all'attrice due specifici beni individuati tra quello costituenti l'asse ereditario della de cuius In ragione della Persona_1 composizione e consistenza del patrimonio devoluto nonché del tenore della disposizione testamentaria dalla quale, non è dato ritenere che la testatrice volesse assegnare quel bene come quota del patrimonio. Del resto la testatrice, allorchè ha deciso di nominare un proprio erede, lo ha fatto con terminologia adeguata, esplicita e precisa. 2.7.3) Pertanto, le disposizioni contenute nella scheda testamentaria del gennaio del 2015, interpretate alla luce dei criteri ermeneutici di cui all'art. 588 Cc, configurano la disposizione di un legato a effetti diretti a favore dell'attrice, legittimata a richiedere agli eredi, attuali possessori dei beni (cass. n. 3418/2007), la consegna degli immobili per cui è causa. 2.8) Il legato a effetti diretti, ai sensi dell'art. 649 Cc, si acquista, ipso iure, automaticamente, senza bisogno di accettazione, salva la facoltà di rinunciare, al momento dell'apertura della successione atteso che la delazione del legatario e l'acquisto del legato sono contemporanei e coincidono con l'apertura della successione. Pur non essendo necessaria l'accettazione del legato, il legatario deve chiedere il possesso della cosa all'onerato. In caso di legato a effetti diretti, il legatario acquista immediatamente la proprietà della cosa fruttifera e, in quanto proprietario, ha diritto a percepirne anche i frutti (art. 821 cc). 2.8.1) Ai sensi dell'art. 669 Cc, avendo il legato ad oggetto una cosa fruttifera di proprietà del testatore, i frutti sono dovuti al legatario dall'apertura della successione: «poiché il legatario acquista la proprietà del bene, ai sensi dell'art. 649 Cc., fin dal momento dell'apertura della successione, con la medesima decorrenza sono a lui dovute, altresì, le somme corrispondenti alla fruttificazione dell'immobile, in caso di sua ritardata od omessa consegna» (cass.n. 25155/2010). 2.8.2) Purtuttavia, nella specie, alcuna indennità è dovuta in favore della parte attrice in quanto i convenuti sono tutti possessori in buona fede dell'appartamento oggetto di
12 dott. AL AR contesa. Invero, al momento della pubblicazione fatta dal Notaio nessuno Per_2 sapeva con certezza che il “6” della cifra di millesimo di anno, peraltro percepito come tale dal notaio fosse un “4” e che la avesse altre due schede Per_2 Parte_1 testamentarie, ivamente pubblica istituivano legataria dell'appartamento. 2.8.3) Come correttamente osservato dai convenuti e , il principio Pt_3 Parte_4 della presunzione di buona fede ha portata generale, non limitandosi al solo istituto del possesso in relazione al quale è enunciato (cass. 8258/1997; cass. n. 6648/2000). Poiché l'art. 535 Cc stabilisce che le disposizioni in materia di possesso si applicano anche al possessore dei beni ereditari, chi agisce per la rivendicazione di un bene ereditario non può pretendere da chi lo possiede in buona fede, avendolo ereditato sulla base di un testamento, il risarcimento dei danni, ma soltanto i frutti indebitamente percepiti nei limiti stabiliti dall'art. 1148 Cc (cass. n. 23111/2021). Non risultando che gli odierni possessori abbiano percepito frutti dall'appartamento, alla non deve Parte_1 essere riconosciuta alcuna indennità risarcitoria.
(3) sulle spese di giudizio. Principio cardine che regola la materia relativa alle spese processuali è il criterio della soccombenza, sancito dall'art. 91 Cpc, laddove prevede che il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte e ne liquida l'ammontare insieme con gli onorari di difesa. L'individuazione del soccombente si compie in base al principio di causalità, con la conseguenza che parte obbligata a rimborsare alle altre le spese anticipate nel processo è quella che, col comportamento tenuto fuori del processo stesso, ovvero col darvi inizio o resistervi in forme e con argomenti non rispondenti al diritto, abbia dato causa al processo o al suo protrarsi (cass. n. 25111/2006). Al criterio della soccombenza può derogarsi, ai sensi dell'art. 92 Cpc, in caso di reciproca soccombenza, ovvero, “nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti”. Con l'intervento della Corte costituzionale (sentenza n. 77/18) è stato dichiarato incostituzionale il comma 2 dell'art. 92 nella parte in cui non prevede che il giudice possa disporre la compensazione anche laddove sussistano gravi ed eccezionali ragioni, che devono essere specificamente indicate nella motivazione. Ne consegue che le ipotesi espressamente indicate dal legislatore devono ritenersi paradigmatiche svolgendo «in sostanza una funzione parametrica ed esplicativa della clausola generale». 3.1) In ragione della soccombenza dell'attore quanto alla domanda risarcitoria, del possesso in buona fede dell'appartamento oggetto del legato da parte degli odierni possessori, dell'incertezza oggettiva circa la esatta data del “codicillo di revoca”, le spese di giudizio vanno integralmente compensate tra le parti
(4) sulle spese di CTU. Premesso che la prestazione del consulente tecnico d'ufficio è effettuata in funzione di un interesse comune delle parti del giudizio, le quali sono solidalmente responsabili del pagamento delle relative competenze, indipendentemente dalla ripartizione in essa operata dell'onere delle spese processuali (cass. n.25179/2013; cass. n. 28572/2023), non trovando applicazione il principio della soccombenza, operante solo nei rapporti con le parti e non nei confronti dell'ausiliare (cass. n.23586/2008), le spese delle CTU vanno poste definitivamente a carico delle parti in solido tra loro.
PQM
13 dott. AL AR Il TRIBUNALE di IMPERIA, in composizione monocratica, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e definitivamente pronunziando,
1) dichiara aperta, sotto la data del 31.8.2017, la successione di Persona_1 nata IG 16.08.1926
2) dichiara che il “codicillo”, pubblicato dal Notaio dott. in data Persona_2 06.10.2017 con verbale registrato in data 11.10.2017 al n. 46 .8606 e racc.5364, riporta le seguenti espressioni: «revoco ogni disposizione testamentaria da me fatta a favore di alla quale pertanto non andrà nulla. IG, 8 settembre 2014. Parte_1
Persona_1
mediante la scheda testamentaria 19 Ottobre 2014 Persona_1 e, successivam dell'8 Gennaio 2015, entrambe pubblicate dal Notaio con Verbale di deposito e pubblicazione del 17.11.2017 Persona_3 registra .11.2017 al n. 5306/1T e trascritto in data 5.12.2017 alla Conservatoria dei Registri Immobiliari di Sanremo Gen Ord 10042 Part. n. 7887, ha istituito un legato ad effetti diretti a favore di nata Rediu Parte_1 (Romania) il 24.3.1957, disponendo il lascito della e ubicato in IG, Corso Europa n.38, interno 7, con garage individuato sub 9. Immobili censiti al Comune Censuario di IG sez Urbana F. 8, e F. 8 mappale 836 sub17, A/2 (Abitazione) Corso Europa n. 38 interno 7 piano 2-S1 e mappale 836 sub 9, C/6 (Stalle, Scuderie, Rimesse e Autorimesse), Corso Europa n. 38 interno 9 piano Terra, e, per l'effetto, condanna , , Parte_2 Controparte_1 Pt_3
, , a
[...] Parte_4 Controparte_2 r ell'immobile di cui sopra, Parte_1 immettendola nel pieno ed inco sso, nelle condizioni in cui esso si trovava al momento dell'apertura della successione e, dunque, libero da ipoteche e gravami di qualsivoglia genere
4) ordina al competente Conservatore dei Registri Immobiliari, la trascrizione della sentenza, con esonero da ogni responsabilità
5) respinge la domanda risarcitoria svolta dalla parte attrice
6) compensa integralmente le spese di giudizio tra tutte le parti
7) pone le spese di CTU definitivamente a carico delle parti, in solido tra loro
8) visto l'art. 52 del D. Lgs 196/2003, dispone che, in caso di diffusione della presente sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste, supporti elettronici o mediante rete di comunicazione elettronica, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati Imperia, 18 gennaio 2025
Il Giudice dott. AL AR (firmata digitalmente)
14 dott. AL AR