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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 10/07/2025, n. 3527 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 3527 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 18375/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE,
PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE
DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
N. 18375/2023 R.G.
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Federica BEvenuti Presidente rel./est.
Dott. Gianluca Brol Giudice
Dott. Matteo Del Vesco Giudice nella causa iscritta al N. 18375/2023 R.G. promossa con ricorso ai sensi dell'art. 19-ter del D. Lgs. n.
150/2011 depositato in data 07/12/2023 da:
(C.F. ) nata in [...] il [...], con l'Avv. Parte_1 C.F._1
Simone Giuseppe Bergamini, ricorrente, contro
, in persona del Ministro pro tempore, Controparte_1
resistente, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
La ricorrente ha impugnato il provvedimento n. Cat. A12/2023/Imm/4^ Sez/SM/22VR027162, del
04/12/23, notificato il giorno stesso, della Questura di che ha rigettato la sua domanda di un CP_1
pagina 1 di 9 permesso di soggiorno per “protezione speciale” sulla base di un parere negativo reso in data 27/04/2023 dalla Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di CP_1
La ricorrente richiama l'attenzione sulla integrazione, propria e del figlio, in Italia e insiste affinché sia riconosciuto il suo diritto al rilascio del permesso di soggiorno per motivi di protezione speciale ex art. 19 del D. lgs 286-1998.
La ricorrente ha presentato, inoltre, istanza di sospensione dell'efficacia del provvedimento che veniva accolta con decreto del 02/01/24 ritenuto che “non essendovi la prova in atti che la parte ricorrente sia stata condannata con sentenze divenute definitive, [e che]debba essere presa in considerazione la documentazione lavorativa dimessa
(ed in particolare contratto di lavoro a tempo indeterminato e buste paga), in quanto idonea a comprovare il positivo avvio di un percorso di integrazione del ricorrente sul territorio italiano”.
L'Amministrazione statale convenuta si è costituita con note depositate il 10/10/24, producendo la documentazione utilizzata nella fase amministrativa e chiedendo il rigetto del ricorso.
All'udienza di discussione che si è svolta in modalità cartolare in data 18/01/25, parte ricorrente ha insistito per l'accoglimento del ricorso. La causa, quindi, è stata riservata in decisione al Collegio.
In punto di diritto, è opportuno procedere preliminarmente ad un inquadramento del panorama normativo applicabile. Come noto, fino al 05.10.2018 (data di entrata in vigore del d.l. n. 113/2018, c.d. “Decreto
Sicurezza”), l'ordinamento italiano prevedeva la figura del permesso di soggiorno per motivi umanitari, disciplinato dal combinato disposto dell'art. 32, co.3 d.lgs. n. 25/2008 e dell'art. 5 co. 6 d.lgs. n. 286/1998.
L'art. 32 co. 3 d.lgs. n. 25/2008 prevedeva che la Commissione Territoriale, nei casi in cui non ritenesse di accogliere la domanda di protezione internazionale ma ritenesse comunque sussistenti «gravi motivi di carattere umanitario», dovesse trasmettere gli atti al Questore per l'eventuale rilascio del permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 5 co. 6 d.lgs. n. 285/1998.
La norma da ultimo richiamata prevedeva, a sua volta, che il riconoscimento della protezione umanitaria fosse subordinato all'esistenza di «seri motivi, in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano», ossia – secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza – una particolare situazione di vulnerabilità che, pur non potendo legittimare la concessione dello status di rifugiato o della protezione comunitaria, comunque imponeva allo Stato il riconoscimento di una particolare forma di protezione, alla luce delle disposizioni costituzionali e internazionali a cui era pagina 2 di 9 vincolato lo Stato italiano. La protezione c.d. umanitaria costituiva, dunque, una misura connotata da caratteri di residualità, potendo essere accordata quando non vi fossero i presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale, e di atipicità, trattandosi di una fattispecie costruita mediante il ricorso ad una clausola “aperta” e che l'operatore doveva riempire di contenuti in relazione alle peculiarità del singolo caso concreto.
In data 05.10.2018, è entrato in vigore il d.l. n. 113/2018 che, per quanto qui di rilievo, ha modificato l'art. 5 co. 6 del d.lgs. 286/1998 e ha tipizzato i permessi di soggiorno per motivi umanitari. A norma di tale provvedimento il diritto alla protezione umanitaria, oltre che nelle ipotesi maggiori di status e protezione sussidiaria, poteva essere riconosciuto solo qualora ricorrano le ipotesi previste dall'art. 20 bis TUI
(introdotto con il d.l. n. 113/2017) “permesso di soggiorno per calamità”, dall'art. 42 bis (introdotto con il d.l. 113/2017) “permesso di soggiorno per atti di particolare valore civile” e dall'art. 19 comma 2 lettera d- bis (introdotta con il d.l. n. 113/2017) nel caso in cui lo straniero versi in condizioni “di salute di eccezionale gravità”. La disciplina del d.lgs. 25/2008 e del d.lgs. 286/1998, è stata nuovamente modificata dal decreto legge 21 ottobre 2020 n. 130, recante “Disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare”, convertito con modifiche nella legge 18 dicembre 2020, n.
173, che, nel confermare la scelta della “tipizzazione” rispetto alla fattispecie di protezione complementare a catalogo aperto, ha modificato il testo dell'art. 5 comma 6 del d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286, ripristinando il principio del rispetto degli obblighi costituzionali e internazionali originariamente espresso e poi eliminato dal decreto legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito con modifiche nella legge 1 dicembre 2018, n. 132.
La suddetta novella legislativa ha poi modificato l'art. 19 d.lgs. 286 del 1998 ampliando il novero di ipotesi in cui vige il divieto di espulsione del cittadino straniero.
In particolare, in aggiunta al disposto di cui al comma 1 dell'art. 19 cit. (secondo cui “in nessun caso può disporsi l'espulsione o il respingimento verso uno Stato in cui lo straniero possa essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di orientamento sessuale, di identità di genere, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali, ovvero possa rischiare di essere rinviato verso un altro Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione”) il ridetto decreto legge n. 130/2020 ha esteso il divieto di espulsione nei casi in cui lo straniero rischi di essere sottoposto a trattamenti inumani o degradanti;
ha altresì previsto il divieto di espulsione dello straniero e correlativamente il diritto dello stesso ad ottenere il rilascio del permesso di soggiorno per pagina 3 di 9 protezione speciale anche laddove l'allontanamento dal territorio nazionale possa comportare la violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare della persona, salvo ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica.
Con specifico riferimento a tale ultimo profilo, la novella ha introdotto e delineato i parametri di radicamento sulla scorta dei quali deve essere valutato in concreto l'interesse alla tutela della vita privata e familiare:
a) “il primo è familiare, espresso in relazione ai vincoli eventualmente esistenti in Italia, che debbono essere effettivi ed esprimersi in una relazione intensa e concreta che accompagni il rapporto di coniugio o il legame di parentela, ancorché dalla legge non sia preteso un rapporto di necessaria convivenza;
b) il secondo è sociale e si traduce nella necessità dell'accertamento di un effettivo inserimento del richiedente nel tessuto socio-economico del territorio italiano;
c) il terzo parametro è la durata del soggiorno del richiedente asilo sul territorio nazionale ed esprime un elemento di valenza presuntiva (circa lo sradicamento dal contesto di provenienza e del conseguente radicamento in Italia) che va apprezzato avuto riguardo al campo delle relazioni familiari, affettive, sociali e, soprattutto, lavorative nonché, più genericamente, economiche
(rapporti di locazione immobiliare), che contraddistinguono la sfera privata di una persona sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità.
Tali parametri, poi, vanno qualificati secondo i più recenti orientamenti scolpiti dalla giurisprudenza della
Suprema Corte, a mente dei quali: a) non può escludersi l'integrazione sociale del cittadino straniero in ragione del fatto che il contratto a tempo indeterminato sia stato sottoscritto pochi mesi prima della decisione (cfr. Cass. Civ. n. 33315/2022); b) l'integrazione deve valutarsi alla luce di ogni apprezzabile sforzo di inserimento nella realtà locale di riferimento, dimostrabile anche attraverso contratti di lavoro a tempo determinato (cfr. Cass. Civ. n. 21240/2020); c) la valutazione deve tenere conto anche della frequenza di corsi di lingua o della partecipazione ad attività di volontariato (cfr. Cass. Civ. n. 21240/2020);
d) l'esiguità delle retribuzioni non costituisce elemento dirimente al fine di escludere la sussistenza del diritto (cfr. Cass. Civ. n. 8373/2022); e) la sola integrazione lavorativa può comportare il riconoscimento del diritto (cfr. Cass. Civ. n. 10130/2022); f) la tutela ex art. 8 CEDU, in presenza di radicamento familiare,
pagina 4 di 9 può prescindere da integrazione lavorativa (cfr. Cass. Civ. n. 10201/2022); g) la condizione di integrazione può ritenersi provata dallo svolgimento di tirocini formativi o frequentazione di corsi scolastici (cfr. Cass.
Civ. n. 23571/2022).
La disciplina legislativa introdotta per effetto delle modifiche apportate dal decreto legge 21 ottobre 2020 n.
130 è stata poi ulteriormente modificata a seguito dell'adozione del decreto legge n. 20 del 2023 (c.d. decreto Cutro) che ha espunto dalla previsione di cui all'art. 19, comma 1.1, il divieto di espulsione laddove l'allontanamento del richiedente possa tramutarsi in una lesione del suo diritto al rispetto della vita privata e familiare.
La normativa da ultimo richiamata, tuttavia, non trova applicazione con riguardo alle domande di protezione speciale presentate prima dell'entrata in vigore del ridetto decreto legge, ragion per cui nei confronti dell'odierna ricorrente, che ha presentato istanza alla Questura di Venezia in data 29/09/22, opera la disciplina, invero più favorevole, prevista dal decreto legge n. 130/2020.
Le coordinate normative e giurisprudenziali sopra rappresentate assicurano e garantiscono, in definitiva, una forma di protezione idonea ad abbracciare tutte le fattispecie di lesione rilevante dei diritti inviolabili della persona umana che, pur non rientrando nei rigidi canoni della protezione internazionale, siano tuttavia idonee a condizionare pesantemente, in senso negativo, la vita dell'individuo e le sue aspettative e prerogative individuali.
Entro questo quadro di riferimento, mette conto osservare che la ricorrente ha diritto alla concessione di un permesso di soggiorno per protezione speciale, tenuto conto che la disciplina introdotta con il decreto legge 130/2020 trova applicazione con riferimento alla domanda qui esaminata, e che deve ritenersi offerta dalla sig.ra la prova del suo radicamento professionale e relazionale sul territorio Parte_1
italiano.
Per quanto qui di interesse, v'è da rilevare che, la ricorrente ha dimostrato la sussistenza di legami di carattere affettivo, sociale o lavorativo in Italia che possano valere ai sensi dell'art. 8 CEDU. In merito al periodo trascorso in Italia la ricorrente ha infatti dimesso la seguente documentazione:
- certificato ospedaliero Asl Roma 3 e certificato di nascita in data 25/12/18 del figlio Per_1
- scansione permesso di soggiorno per cure mediche rilasciato il 29/01/19 con scadenza 25/06/19;
pagina 5 di 9 - libretto dello studente figlio della ricorrente;
modulistica scolastica senza data firmata Per_1
dalla ricorrente (“Modulo per l'esercizio del diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica”; Allegato informativa privacy;
Allegato “contributo per progettualità scolastica”; Allegato “servizi aggiuntivi a pagamento”; Autocertificazioni;
Domanda
d'iscrizione); richiesta nulla osta trasferimento a firma della ricorrente e di tal “ ” [verosimilmente il Per_2
compagno della ricorrente, vedasi la dichiarazione di ospitalità], 02/10/24;
- ricevuta pagamento “asilo Jabri” effettuato da BE MM IA;
- avviso di pagamento prima rata retta scolastica figlio della ricorrente con scadenza 15/11/22; avviso di pagamento seconda rata retta scolastica figlio della ricorrente con scadenza 15/12/22; avviso di pagamento contribuito offerta formativa scuola infanzia e scuola primaria a.s. 2022/23 con scadenza 10/11/22; avviso di pagamento contribuito offerta formativa scuola infanzia e scuola primaria a.s. 2023/24 con scadenza
31/08/23 e ricevuta di pagamento;
- comunicazione di ospitalità, 19/08/2020;
- attestazione di idoneità abitativa abitazione della ricorrente, 20/11/20;
- istanza di emersione ai sensi dell'art. 103 c.
1. del D.L 34/20; richiesta integrazione documentale relativa a istanza di emersione;
comunicazione parere negativo istanza di emersione;
dichiarazione di rinuncia all'istanza di emersione;
- comunicazione INPS relativa a rapporto di lavoro domestico dal 17/06/20 a tempo indeterminato;
- Comunicazione UNILAV assunzione a tempo determinato dal 05/12/22 e al 28/02/23 e proroga al
31/07/23 con relativa comunicazione UNILAV;
- comunicazione UNILAV relativa a proroga rapporto di lavoro instaurato il 05/12/22 a tempo parziale e indeterminato;
- contratto di lavoro dal 06/10/23 al 05/10/24;
- memoria integrativa 26/09/22;
- buste paga 2020 (giugno euro 216,40; luglio euro 497,72; settembre euro 476,08; ottobre euro 476,08; novembre euro 472,60; dicembre euro 759,01);
pagina 6 di 9 -buste paga 2021 (febbraio euro 438,40; marzo euro 504,16; maggio euro 474,81; giugno euro 478,71; luglio euro 482,24; agosto euro 500,63; settembre euro 482,24; ottobre euro 460,32; novembre euro 478,71; dicembre euro 1044,91);
- dichiarazione sostitutiva CU2022 relativa a 2021 attestante 6294,75 euro di retribuzione;
- busta paga febbraio 2022 euro 437,60;
-busta paga dicembre 2022 euro 1150;
- CU2023 relativa all'anno 2022, attestante 706,49 euro di reddito di lavoro dipendente con contratto a tempo determinato;
- buste paga 2023 (gennaio euro 1210; marzo euro 950; aprile euro 1000; ottobre euro 1330; novembre
1536; dicembre euro 1925);
- buste paga 2024 (gennaio euro 1502; febbraio euro 1488; marzo euro 1502; aprile euro 1495; maggio euro
1502; giugno euro 2434; luglio euro 1502; agosto euro 1502);
- sentenza di non luogo a procedere per estinzione del reato per esito positivo della messa alla prova,
16/06/23;
- certificato del casellario giudiziale negativo, 03/01/25;
- certificato dei carichi pendenti Procura di Verona da cui emerge un procedimento penale culminato con una sentenza del 16/06/23 di estinzione del reato (art. 648 cp) per condotte riparatorie, 07/01/25.
La ricorrente, già soffermatasi irregolarmente in Italia una prima volta nel 2012 fino alla sua estradizione in
Germania nel 2017 in esecuzione di un mandato d'arresto europeo si trova sul territorio nazionale dal
2018.
Mentre inizialmente è stata titolare di un permesso di soggiorno per cure mediche con scadenza 25/06/19
(ovvero sei mesi dopo la nascita del figlio) la ricorrente ha in seguito tentato di regolarizzare la propria posizione, prima attraverso la sanatoria prevista dal D.L 34/20, poi con una domanda di protezione internazionale che veniva rigettata per manifesta infondatezza dalle Commissione territoriale di il CP_1
06/12/19 e, infine, con la richiesta di permesso di soggiorno per motivi di “protezione speciale” ex art. 19, comma 1.2, D. Lgs. 286/98 di cui al presente giudizio.
pagina 7 di 9 Durante i numerosi anni trascorsi in Italia la ricorrente ha quindi documentato di essersi inserita lavorativamente, producendo documentazione lavorativa dalla quale emerge il suo costante, ancorché discontinuo e non attuale, impiego fin dal 2020.
La ricorrente ha inoltre prodotto buste paga comprovanti il percepimento di stipendi mensili che le consentono di vivere un'esistenza dignitosa ed autonoma in Italia, al di fuori del circuito d'accoglienza, anche grazie ad una rete sociale di supporto (in particolare la ricorrente e il figlio sarebbero ospitati dal compagno della ricorrente, v. ricorso).
Si rileva inoltre che il figlio della ricorrente, nato in [...] nel 2018, ha sempre vissuto nel nostro paese dove ha frequentato l'asilo e dove attualmente frequenta la scuola primaria.
Ciò premesso, a parer di questo Collegio la ricorrente ha dunque dato prova del percorso di integrazione sociale suo e del figlio, che andrà valorizzato e non interrotto in quanto un loro allontanamento dal territorio nazionale sarebbe in contrasto con il loro diritto al rispetto della vita privata e familiare.
Infatti, pur emergendo dagli atti una condanna nei confronti della ricorrente alla pena di anni 2 e mesi 7 di reclusione emessa in data 11/09/2015 dal Tribunale di Lipsia (Germania), per il reato di “traffico di sostanze stupefacenti” (Memoria avvocatura), risulta altresì che ella avrebbe interamente espiato la pena e sarebbe stata rimpatriata in Tunisia.
Nella memoria dell'avvocatura si riferisce che: “In data 25.12.2018 ella giungeva all'aeroporto di Roma –
Fiumicino, con il volo AZ597 proveniente da Belgrado, unitamente al di lei connazionale nato il Parte_2
22.07.1982. Da verifiche nelle Banche Dati delle Forze di Polizia, effettuate prima dell'arrivo del velivolo allo scalo aereo, emergeva che entrambi i cittadini stranieri erano destinatari di una decisione di “inammissibilità in Area Schengen”, emessa dalle Autorità tedesche in data 25.04.2018”, - segnalazione non piu' esistente alla data del 1.3.2022 (cfr. doc. 7 ricorrente) - mentre in Italia, l'unico procedimento penale a carico della ricorrente (per il reato di cui all'art. 648 c.p.) è culminato nel 2023 in una decisione di non luogo a procedere per estinzione del reato, stante l'esito positivo della messa alla prova.
Orbene, la risalenza nel tempo dell'unica condanna a carico della ricorrente, il fatto che ella abbia scontato la pena comminatale in Germania e l'esito positivo della messa alla prova nell'unico procedimento penale a carico della ricorrente in Italia, sono tutti elementi che possono essere valorizzati per ritenere non concreta né attuale la pericolosità sociale della ricorrente. È infatti parere di questo Collegio che tali “pregiudizi di
pagina 8 di 9 carattere penale” (cfr. parere della CT) non siano di per sé sufficienti per ritenere che la ricorrente sia attualmente e concretamente pericolosa socialmente e che nel caso concreto non sussistano, pertanto, ragioni di sicurezza nazionale o ordine pubblico tali da giustificare il suo rimpatrio. Non vi sono, di conseguenza, ragioni per ritenere che l'espulsione costituirebbe una misura necessaria per la tutela di interessi generali in una società democratica (cfr. art. 8 CEDU).
Ne consegue che va accertato il diritto della ricorrente al rilascio di un permesso di soggiorno per motivi di protezione speciale e che gli atti vanno trasmessi al Questore per le determinazioni di competenza.
Le spese di lite vanno compensate, in ragione della natura delle situazioni giuridiche soggettive coinvolte e del fatto che i presupposti per la protezione speciale sono maturati soltanto in corso di causa.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nella causa n. 18375/2023 R.G. promossa da Parte_1
contro il , ogni altra diversa domanda ed Controparte_2
eccezione respinta:
1) accoglie il ricorso, e, per l'effetto, accerta il diritto della ricorrente al rilascio del permesso di soggiorno per motivi di protezione speciale;
2) compensa le spese di lite;
Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio del 01/07/2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Federica BEvenuti
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE,
PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE
DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
N. 18375/2023 R.G.
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Federica BEvenuti Presidente rel./est.
Dott. Gianluca Brol Giudice
Dott. Matteo Del Vesco Giudice nella causa iscritta al N. 18375/2023 R.G. promossa con ricorso ai sensi dell'art. 19-ter del D. Lgs. n.
150/2011 depositato in data 07/12/2023 da:
(C.F. ) nata in [...] il [...], con l'Avv. Parte_1 C.F._1
Simone Giuseppe Bergamini, ricorrente, contro
, in persona del Ministro pro tempore, Controparte_1
resistente, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
La ricorrente ha impugnato il provvedimento n. Cat. A12/2023/Imm/4^ Sez/SM/22VR027162, del
04/12/23, notificato il giorno stesso, della Questura di che ha rigettato la sua domanda di un CP_1
pagina 1 di 9 permesso di soggiorno per “protezione speciale” sulla base di un parere negativo reso in data 27/04/2023 dalla Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di CP_1
La ricorrente richiama l'attenzione sulla integrazione, propria e del figlio, in Italia e insiste affinché sia riconosciuto il suo diritto al rilascio del permesso di soggiorno per motivi di protezione speciale ex art. 19 del D. lgs 286-1998.
La ricorrente ha presentato, inoltre, istanza di sospensione dell'efficacia del provvedimento che veniva accolta con decreto del 02/01/24 ritenuto che “non essendovi la prova in atti che la parte ricorrente sia stata condannata con sentenze divenute definitive, [e che]debba essere presa in considerazione la documentazione lavorativa dimessa
(ed in particolare contratto di lavoro a tempo indeterminato e buste paga), in quanto idonea a comprovare il positivo avvio di un percorso di integrazione del ricorrente sul territorio italiano”.
L'Amministrazione statale convenuta si è costituita con note depositate il 10/10/24, producendo la documentazione utilizzata nella fase amministrativa e chiedendo il rigetto del ricorso.
All'udienza di discussione che si è svolta in modalità cartolare in data 18/01/25, parte ricorrente ha insistito per l'accoglimento del ricorso. La causa, quindi, è stata riservata in decisione al Collegio.
In punto di diritto, è opportuno procedere preliminarmente ad un inquadramento del panorama normativo applicabile. Come noto, fino al 05.10.2018 (data di entrata in vigore del d.l. n. 113/2018, c.d. “Decreto
Sicurezza”), l'ordinamento italiano prevedeva la figura del permesso di soggiorno per motivi umanitari, disciplinato dal combinato disposto dell'art. 32, co.3 d.lgs. n. 25/2008 e dell'art. 5 co. 6 d.lgs. n. 286/1998.
L'art. 32 co. 3 d.lgs. n. 25/2008 prevedeva che la Commissione Territoriale, nei casi in cui non ritenesse di accogliere la domanda di protezione internazionale ma ritenesse comunque sussistenti «gravi motivi di carattere umanitario», dovesse trasmettere gli atti al Questore per l'eventuale rilascio del permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 5 co. 6 d.lgs. n. 285/1998.
La norma da ultimo richiamata prevedeva, a sua volta, che il riconoscimento della protezione umanitaria fosse subordinato all'esistenza di «seri motivi, in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano», ossia – secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza – una particolare situazione di vulnerabilità che, pur non potendo legittimare la concessione dello status di rifugiato o della protezione comunitaria, comunque imponeva allo Stato il riconoscimento di una particolare forma di protezione, alla luce delle disposizioni costituzionali e internazionali a cui era pagina 2 di 9 vincolato lo Stato italiano. La protezione c.d. umanitaria costituiva, dunque, una misura connotata da caratteri di residualità, potendo essere accordata quando non vi fossero i presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale, e di atipicità, trattandosi di una fattispecie costruita mediante il ricorso ad una clausola “aperta” e che l'operatore doveva riempire di contenuti in relazione alle peculiarità del singolo caso concreto.
In data 05.10.2018, è entrato in vigore il d.l. n. 113/2018 che, per quanto qui di rilievo, ha modificato l'art. 5 co. 6 del d.lgs. 286/1998 e ha tipizzato i permessi di soggiorno per motivi umanitari. A norma di tale provvedimento il diritto alla protezione umanitaria, oltre che nelle ipotesi maggiori di status e protezione sussidiaria, poteva essere riconosciuto solo qualora ricorrano le ipotesi previste dall'art. 20 bis TUI
(introdotto con il d.l. n. 113/2017) “permesso di soggiorno per calamità”, dall'art. 42 bis (introdotto con il d.l. 113/2017) “permesso di soggiorno per atti di particolare valore civile” e dall'art. 19 comma 2 lettera d- bis (introdotta con il d.l. n. 113/2017) nel caso in cui lo straniero versi in condizioni “di salute di eccezionale gravità”. La disciplina del d.lgs. 25/2008 e del d.lgs. 286/1998, è stata nuovamente modificata dal decreto legge 21 ottobre 2020 n. 130, recante “Disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare”, convertito con modifiche nella legge 18 dicembre 2020, n.
173, che, nel confermare la scelta della “tipizzazione” rispetto alla fattispecie di protezione complementare a catalogo aperto, ha modificato il testo dell'art. 5 comma 6 del d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286, ripristinando il principio del rispetto degli obblighi costituzionali e internazionali originariamente espresso e poi eliminato dal decreto legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito con modifiche nella legge 1 dicembre 2018, n. 132.
La suddetta novella legislativa ha poi modificato l'art. 19 d.lgs. 286 del 1998 ampliando il novero di ipotesi in cui vige il divieto di espulsione del cittadino straniero.
In particolare, in aggiunta al disposto di cui al comma 1 dell'art. 19 cit. (secondo cui “in nessun caso può disporsi l'espulsione o il respingimento verso uno Stato in cui lo straniero possa essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di orientamento sessuale, di identità di genere, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali, ovvero possa rischiare di essere rinviato verso un altro Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione”) il ridetto decreto legge n. 130/2020 ha esteso il divieto di espulsione nei casi in cui lo straniero rischi di essere sottoposto a trattamenti inumani o degradanti;
ha altresì previsto il divieto di espulsione dello straniero e correlativamente il diritto dello stesso ad ottenere il rilascio del permesso di soggiorno per pagina 3 di 9 protezione speciale anche laddove l'allontanamento dal territorio nazionale possa comportare la violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare della persona, salvo ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica.
Con specifico riferimento a tale ultimo profilo, la novella ha introdotto e delineato i parametri di radicamento sulla scorta dei quali deve essere valutato in concreto l'interesse alla tutela della vita privata e familiare:
a) “il primo è familiare, espresso in relazione ai vincoli eventualmente esistenti in Italia, che debbono essere effettivi ed esprimersi in una relazione intensa e concreta che accompagni il rapporto di coniugio o il legame di parentela, ancorché dalla legge non sia preteso un rapporto di necessaria convivenza;
b) il secondo è sociale e si traduce nella necessità dell'accertamento di un effettivo inserimento del richiedente nel tessuto socio-economico del territorio italiano;
c) il terzo parametro è la durata del soggiorno del richiedente asilo sul territorio nazionale ed esprime un elemento di valenza presuntiva (circa lo sradicamento dal contesto di provenienza e del conseguente radicamento in Italia) che va apprezzato avuto riguardo al campo delle relazioni familiari, affettive, sociali e, soprattutto, lavorative nonché, più genericamente, economiche
(rapporti di locazione immobiliare), che contraddistinguono la sfera privata di una persona sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità.
Tali parametri, poi, vanno qualificati secondo i più recenti orientamenti scolpiti dalla giurisprudenza della
Suprema Corte, a mente dei quali: a) non può escludersi l'integrazione sociale del cittadino straniero in ragione del fatto che il contratto a tempo indeterminato sia stato sottoscritto pochi mesi prima della decisione (cfr. Cass. Civ. n. 33315/2022); b) l'integrazione deve valutarsi alla luce di ogni apprezzabile sforzo di inserimento nella realtà locale di riferimento, dimostrabile anche attraverso contratti di lavoro a tempo determinato (cfr. Cass. Civ. n. 21240/2020); c) la valutazione deve tenere conto anche della frequenza di corsi di lingua o della partecipazione ad attività di volontariato (cfr. Cass. Civ. n. 21240/2020);
d) l'esiguità delle retribuzioni non costituisce elemento dirimente al fine di escludere la sussistenza del diritto (cfr. Cass. Civ. n. 8373/2022); e) la sola integrazione lavorativa può comportare il riconoscimento del diritto (cfr. Cass. Civ. n. 10130/2022); f) la tutela ex art. 8 CEDU, in presenza di radicamento familiare,
pagina 4 di 9 può prescindere da integrazione lavorativa (cfr. Cass. Civ. n. 10201/2022); g) la condizione di integrazione può ritenersi provata dallo svolgimento di tirocini formativi o frequentazione di corsi scolastici (cfr. Cass.
Civ. n. 23571/2022).
La disciplina legislativa introdotta per effetto delle modifiche apportate dal decreto legge 21 ottobre 2020 n.
130 è stata poi ulteriormente modificata a seguito dell'adozione del decreto legge n. 20 del 2023 (c.d. decreto Cutro) che ha espunto dalla previsione di cui all'art. 19, comma 1.1, il divieto di espulsione laddove l'allontanamento del richiedente possa tramutarsi in una lesione del suo diritto al rispetto della vita privata e familiare.
La normativa da ultimo richiamata, tuttavia, non trova applicazione con riguardo alle domande di protezione speciale presentate prima dell'entrata in vigore del ridetto decreto legge, ragion per cui nei confronti dell'odierna ricorrente, che ha presentato istanza alla Questura di Venezia in data 29/09/22, opera la disciplina, invero più favorevole, prevista dal decreto legge n. 130/2020.
Le coordinate normative e giurisprudenziali sopra rappresentate assicurano e garantiscono, in definitiva, una forma di protezione idonea ad abbracciare tutte le fattispecie di lesione rilevante dei diritti inviolabili della persona umana che, pur non rientrando nei rigidi canoni della protezione internazionale, siano tuttavia idonee a condizionare pesantemente, in senso negativo, la vita dell'individuo e le sue aspettative e prerogative individuali.
Entro questo quadro di riferimento, mette conto osservare che la ricorrente ha diritto alla concessione di un permesso di soggiorno per protezione speciale, tenuto conto che la disciplina introdotta con il decreto legge 130/2020 trova applicazione con riferimento alla domanda qui esaminata, e che deve ritenersi offerta dalla sig.ra la prova del suo radicamento professionale e relazionale sul territorio Parte_1
italiano.
Per quanto qui di interesse, v'è da rilevare che, la ricorrente ha dimostrato la sussistenza di legami di carattere affettivo, sociale o lavorativo in Italia che possano valere ai sensi dell'art. 8 CEDU. In merito al periodo trascorso in Italia la ricorrente ha infatti dimesso la seguente documentazione:
- certificato ospedaliero Asl Roma 3 e certificato di nascita in data 25/12/18 del figlio Per_1
- scansione permesso di soggiorno per cure mediche rilasciato il 29/01/19 con scadenza 25/06/19;
pagina 5 di 9 - libretto dello studente figlio della ricorrente;
modulistica scolastica senza data firmata Per_1
dalla ricorrente (“Modulo per l'esercizio del diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica”; Allegato informativa privacy;
Allegato “contributo per progettualità scolastica”; Allegato “servizi aggiuntivi a pagamento”; Autocertificazioni;
Domanda
d'iscrizione); richiesta nulla osta trasferimento a firma della ricorrente e di tal “ ” [verosimilmente il Per_2
compagno della ricorrente, vedasi la dichiarazione di ospitalità], 02/10/24;
- ricevuta pagamento “asilo Jabri” effettuato da BE MM IA;
- avviso di pagamento prima rata retta scolastica figlio della ricorrente con scadenza 15/11/22; avviso di pagamento seconda rata retta scolastica figlio della ricorrente con scadenza 15/12/22; avviso di pagamento contribuito offerta formativa scuola infanzia e scuola primaria a.s. 2022/23 con scadenza 10/11/22; avviso di pagamento contribuito offerta formativa scuola infanzia e scuola primaria a.s. 2023/24 con scadenza
31/08/23 e ricevuta di pagamento;
- comunicazione di ospitalità, 19/08/2020;
- attestazione di idoneità abitativa abitazione della ricorrente, 20/11/20;
- istanza di emersione ai sensi dell'art. 103 c.
1. del D.L 34/20; richiesta integrazione documentale relativa a istanza di emersione;
comunicazione parere negativo istanza di emersione;
dichiarazione di rinuncia all'istanza di emersione;
- comunicazione INPS relativa a rapporto di lavoro domestico dal 17/06/20 a tempo indeterminato;
- Comunicazione UNILAV assunzione a tempo determinato dal 05/12/22 e al 28/02/23 e proroga al
31/07/23 con relativa comunicazione UNILAV;
- comunicazione UNILAV relativa a proroga rapporto di lavoro instaurato il 05/12/22 a tempo parziale e indeterminato;
- contratto di lavoro dal 06/10/23 al 05/10/24;
- memoria integrativa 26/09/22;
- buste paga 2020 (giugno euro 216,40; luglio euro 497,72; settembre euro 476,08; ottobre euro 476,08; novembre euro 472,60; dicembre euro 759,01);
pagina 6 di 9 -buste paga 2021 (febbraio euro 438,40; marzo euro 504,16; maggio euro 474,81; giugno euro 478,71; luglio euro 482,24; agosto euro 500,63; settembre euro 482,24; ottobre euro 460,32; novembre euro 478,71; dicembre euro 1044,91);
- dichiarazione sostitutiva CU2022 relativa a 2021 attestante 6294,75 euro di retribuzione;
- busta paga febbraio 2022 euro 437,60;
-busta paga dicembre 2022 euro 1150;
- CU2023 relativa all'anno 2022, attestante 706,49 euro di reddito di lavoro dipendente con contratto a tempo determinato;
- buste paga 2023 (gennaio euro 1210; marzo euro 950; aprile euro 1000; ottobre euro 1330; novembre
1536; dicembre euro 1925);
- buste paga 2024 (gennaio euro 1502; febbraio euro 1488; marzo euro 1502; aprile euro 1495; maggio euro
1502; giugno euro 2434; luglio euro 1502; agosto euro 1502);
- sentenza di non luogo a procedere per estinzione del reato per esito positivo della messa alla prova,
16/06/23;
- certificato del casellario giudiziale negativo, 03/01/25;
- certificato dei carichi pendenti Procura di Verona da cui emerge un procedimento penale culminato con una sentenza del 16/06/23 di estinzione del reato (art. 648 cp) per condotte riparatorie, 07/01/25.
La ricorrente, già soffermatasi irregolarmente in Italia una prima volta nel 2012 fino alla sua estradizione in
Germania nel 2017 in esecuzione di un mandato d'arresto europeo si trova sul territorio nazionale dal
2018.
Mentre inizialmente è stata titolare di un permesso di soggiorno per cure mediche con scadenza 25/06/19
(ovvero sei mesi dopo la nascita del figlio) la ricorrente ha in seguito tentato di regolarizzare la propria posizione, prima attraverso la sanatoria prevista dal D.L 34/20, poi con una domanda di protezione internazionale che veniva rigettata per manifesta infondatezza dalle Commissione territoriale di il CP_1
06/12/19 e, infine, con la richiesta di permesso di soggiorno per motivi di “protezione speciale” ex art. 19, comma 1.2, D. Lgs. 286/98 di cui al presente giudizio.
pagina 7 di 9 Durante i numerosi anni trascorsi in Italia la ricorrente ha quindi documentato di essersi inserita lavorativamente, producendo documentazione lavorativa dalla quale emerge il suo costante, ancorché discontinuo e non attuale, impiego fin dal 2020.
La ricorrente ha inoltre prodotto buste paga comprovanti il percepimento di stipendi mensili che le consentono di vivere un'esistenza dignitosa ed autonoma in Italia, al di fuori del circuito d'accoglienza, anche grazie ad una rete sociale di supporto (in particolare la ricorrente e il figlio sarebbero ospitati dal compagno della ricorrente, v. ricorso).
Si rileva inoltre che il figlio della ricorrente, nato in [...] nel 2018, ha sempre vissuto nel nostro paese dove ha frequentato l'asilo e dove attualmente frequenta la scuola primaria.
Ciò premesso, a parer di questo Collegio la ricorrente ha dunque dato prova del percorso di integrazione sociale suo e del figlio, che andrà valorizzato e non interrotto in quanto un loro allontanamento dal territorio nazionale sarebbe in contrasto con il loro diritto al rispetto della vita privata e familiare.
Infatti, pur emergendo dagli atti una condanna nei confronti della ricorrente alla pena di anni 2 e mesi 7 di reclusione emessa in data 11/09/2015 dal Tribunale di Lipsia (Germania), per il reato di “traffico di sostanze stupefacenti” (Memoria avvocatura), risulta altresì che ella avrebbe interamente espiato la pena e sarebbe stata rimpatriata in Tunisia.
Nella memoria dell'avvocatura si riferisce che: “In data 25.12.2018 ella giungeva all'aeroporto di Roma –
Fiumicino, con il volo AZ597 proveniente da Belgrado, unitamente al di lei connazionale nato il Parte_2
22.07.1982. Da verifiche nelle Banche Dati delle Forze di Polizia, effettuate prima dell'arrivo del velivolo allo scalo aereo, emergeva che entrambi i cittadini stranieri erano destinatari di una decisione di “inammissibilità in Area Schengen”, emessa dalle Autorità tedesche in data 25.04.2018”, - segnalazione non piu' esistente alla data del 1.3.2022 (cfr. doc. 7 ricorrente) - mentre in Italia, l'unico procedimento penale a carico della ricorrente (per il reato di cui all'art. 648 c.p.) è culminato nel 2023 in una decisione di non luogo a procedere per estinzione del reato, stante l'esito positivo della messa alla prova.
Orbene, la risalenza nel tempo dell'unica condanna a carico della ricorrente, il fatto che ella abbia scontato la pena comminatale in Germania e l'esito positivo della messa alla prova nell'unico procedimento penale a carico della ricorrente in Italia, sono tutti elementi che possono essere valorizzati per ritenere non concreta né attuale la pericolosità sociale della ricorrente. È infatti parere di questo Collegio che tali “pregiudizi di
pagina 8 di 9 carattere penale” (cfr. parere della CT) non siano di per sé sufficienti per ritenere che la ricorrente sia attualmente e concretamente pericolosa socialmente e che nel caso concreto non sussistano, pertanto, ragioni di sicurezza nazionale o ordine pubblico tali da giustificare il suo rimpatrio. Non vi sono, di conseguenza, ragioni per ritenere che l'espulsione costituirebbe una misura necessaria per la tutela di interessi generali in una società democratica (cfr. art. 8 CEDU).
Ne consegue che va accertato il diritto della ricorrente al rilascio di un permesso di soggiorno per motivi di protezione speciale e che gli atti vanno trasmessi al Questore per le determinazioni di competenza.
Le spese di lite vanno compensate, in ragione della natura delle situazioni giuridiche soggettive coinvolte e del fatto che i presupposti per la protezione speciale sono maturati soltanto in corso di causa.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nella causa n. 18375/2023 R.G. promossa da Parte_1
contro il , ogni altra diversa domanda ed Controparte_2
eccezione respinta:
1) accoglie il ricorso, e, per l'effetto, accerta il diritto della ricorrente al rilascio del permesso di soggiorno per motivi di protezione speciale;
2) compensa le spese di lite;
Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio del 01/07/2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Federica BEvenuti
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