Sentenza 7 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 07/05/2025, n. 3528 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3528 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il giudice del Tribunale di Napoli, dr. Maria Gallo, in funzione di giudice unico del Lavoro, all'udienza del 7.5.2025 ha pronunciato ,mediante lettura del dispositivo, la seguente sentenza contestuale , nella causa iscritta sotto il numero RG 15646/2024 Previdenza tra elettivamente domiciliato in Portici (NA) alla via Diaz Parte_1
n. 58,presso lo studio dell'avv. Stefano Palomba, che lo rappresenta e difende, giusto mandato in calce al ricorso;
RICORRENTE
e
, in persona Controparte_1 del legale rappresentante pro tempore rappresentato e difeso, in virtù di procura generale alle liti per atto per Notar di Fiumicino 22.03.2024 (rep. Persona_1
37875/7313) dall'avv. Agostino Di Feo tutti elettivamente domiciliati in Napoli alla via A. De Gasperi n. 55 presso l'Avvocatura Metropolitana I.N.P.S.
RESISTENTE
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1)L'istante in epigrafe ,in data 4.9.2023 , ad esaurimento del procedimento amministrativo , proponeva, ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa a indennità di accompagnamento e handicap con connotazione di gravità , richiesti con domanda amministrativa del 15.9.2022.
Il c.t.u. nominato concludeva la sua relazione, ritenendo che non sussistessero i presupposti sanitari per il riconoscimento delle prestazioni richieste .
2)Parte ricorrente, che aveva dichiarato, ai sensi del 4° c. del citato articolo di contestare le suddette conclusioni del c.t.u., con ricorso depositato in data
3.7.2024 , proponeva rituale opposizione, chiedendo l'accoglimento dell'originaria istanza, deducendo la sussistenza del requisito sanitario addotto e chiedendo quindi la condanna dell' al pagamento della prestazione CP_1
1
L si costituiva ,deducendo la genericità delle deduzioni contenute in ricorso CP_1
e concludendo per il rigetto della domanda con conferma delle risultanze dell'accertamento medico legale svolto nella precedente fase.
All'odierna udienza, eseguita nuova indagine medico-legale stante le contestazioni , analitiche e motivate, all'elaborato peritale precedente, ed il
Giudice decideva la causa con sentenza a motivazione contestuale letta e allegata al verbale .
°°°°°
3)La domanda è infondata e va rigettata.
Ed invero, anche all'esito del nuovo accertamento medico legale condotto, risultano tuttora insussistenti i presupposti per il riconoscimento delle prestazioni assistenziali richieste .
Non ricorrono ,infatti, le condizioni per riconoscere la necessità di assistenza continua né la connotazione di handicap grave .
4)Il nuovo consulente tecnico nominato da questo Tribunale, esaminando analiticamente le censure esposte nell'opposizione - circa la relazione di CTU depositata nella fase di ATP- e valutando tutta la certificazione medica allegata, sostanzialmente ha confermato il giudizio negativo già espresso dall'altro consulente.
Le patologie accertate sono le seguenti :
Cardiopatia ischemica cronica trattata con rivascolarizzazione a mezzo By pass mammario coronarico ( AMIS su IVA) e aorto coronarico con vena su OM (2016)
Diabete mellito tipo 2
Esiti di TEA ( tromboendoartarteriectomia) per stenosi serrata carotide destra.
Si legge , poi , negli atti quanto ritenuto dal CTU in ordine alla valutazione di dette patologie e cioè che :
“Ai fini della valutazione medico legale in ordine al riconoscimento della indennita' di accompagnamento, al fine di concedere il beneficio, e' indispensabile che il ricorrente non sia in grado di deambulare autonomamente o non sia in grado di compiere gli atti quotidiani della vita
In ordine alla capacita' di deambulare possiamo affermare che la deambulazione nel soggetto in esame si compie in maniera rallentata, ma sufficientemente autonoma anche senza basi di appoggio In merito alla capacita' di compiere gli atti quotidiani della vita occorre prendere in considerazione altri parametri, come la
2 funzione cardiaca e respiratoria,la funzione neurologica e psichica, la funzione degli organi di senso
La funzione cardiaca non appare severamente compromessa, compromessa, a causa della cardiopatia ischemica cronica,tenendo conto dell'esame ecocardiografico allegato del 10 3 2022 “ ventricolo sinistro non dilatato globalmente normocinetico con acinesia del segmento basale della parete inferiore”
La funzione respiratoria e' discreta, non osservandosi clinicamente dispnea da sforzo
La funzione neurologica e' clinicamente nella norma.
La funzione psichica e' anch'essa in linea con l'età anagrafica e alla scolarizzazione del ricorrente,non evidenziandosi rilevanti deficit della memoria e della capacita' cognitiva ed essendo integra la capacita' di critica e di giudizio.
A tale proposito non si condivide il giudizio neurologico (CTO del 27 6 2023) e geriatrico (( 26 8 2023)
Per quanto riguarda gli organi di senso l'udito non appare compromesso in maniera evidente e non risultano deficit della acuita' visiva.
Per quanto descritto riteniamo che non siano soddisfatti i requisiti di carattere medico legale per il riconoscimento della indennità di accompagnamento.
Per analoghe considerazioni riteniamo che non sia attribuibile al ricorrente la connotazione di gravità , ex art 3 comma 3 della legge 104/92, confermandosi l'art.
3 comma 1.”
Le censure esposte in ricorso in ordine alle risultanze negative del primo accertamento medico legale condotto , dunque, non possono essere condivise. La valutazione compiuta dal CTU in questo giudizio conferma le precedenti risultanze . Essa , poi, non evidenzia errori metodologici e dunque va condivisa e fatta propria dal giudicante.
Le argomentazioni esposte dal consulente giustificano esaurientemente le conclusioni cui egli è pervenuto e possono senz'altro essere condivise e fatte proprie del giudicante.
L'elaborato in atti appare motivato e non suscettibile di censure e per questo non ritiene il giudicante di dovere effettuare ulteriori approfondimenti né avanzare richieste di chiarimenti né rinnovi dell'elaborato peritale (sul punto cfr Cass
Sez. 1, Sentenza n. 5277 del 10/03/2006; Cass Sez. L, Sentenza n. 23413 del
10/11/2011).
Non ricorrono ,dunque, i requisiti per il riconoscimento dei benefici richiesti .
3 Il ricorso va, pertanto, rigettato.
5)L'appartenenza della parte ricorrente alle fasce di reddito protette, come dichiarato ai sensi ai sensi degli artt. 76 co. da 1 a 3, e 77 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al
D.P.R. n. 115/2002, comporta irripetibilità delle spese di giudizio .
Le spese di CTU vengono liquidate come da separato decreto .
P.Q.M.
Il giudice unico del Tribunale di Napoli così decide:
a)Rigetta la domanda .
b)Dichiara parte ricorrente non tenuta alla rifusione delle spese del presente giudizio .
c) Liquida le spese di consulenza con separato provvedimento .
Napoli, 7.5.2025 Il giudice del lavoro
Dr. Maria Gallo
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