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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 01/12/2025, n. 2801 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 2801 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE
EUROPEA
Il Tribunale, in composizione monocratica in persona della giudice dr.ssa Chiara Fiamingo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 4045 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024 vertente:
TRA
nata il [...] ad [...], Buneos in Argentina;
Parte_1 Per_1
, nato il [...] a Buenos Aires Argentina in [...] e insieme a Persona_2 CP_1
nella qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale sui figli minori: , nata
[...] Persona_3 il 02/01/2007 a Buenos Aires Argentina;
nata il [...] a [...], Buenos Aires in Persona_4
Argentina; nato il [...] a [...], Buenos Aires in Argentina;
Persona_5 tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Ugo Maiorana presso il cui studio si domiciliano come da procure alle liti in atti;
- RICORRENTI -
E
(C.F. ), in persona del Ministro in carica, legale rappresentante Controparte_2 P.IVA_1
p.t., rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro, presso i cui
Uffici- alla via G. Da Fiore 34 - domicilia, all'indirizzo P.E.C. C.F. Email_1
Codic ; P.IVA_2
-RESISTENTE -
Con l'intervento necessario del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Catanzaro.
Oggetto: riconoscimento cittadinanza italiana “jure sanguinis”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. ritualmente notificato, i ricorrenti in epigrafe indicati hanno convenuto davanti all'intestato Tribunale il , chiedendo che venga dichiarato il Controparte_2
1 loro status di cittadini italiani in quanto discendenti in linea retta dal cittadino italiano
[...]
, nato il [...] in Italia a [...] ed emigrato in Persona_6
Argentina ove si sposò con . Dalla loro unione nacque il Persona_7 Parte_1
28/11/1951 ad Avellaneda Buenos Aires, Argentina. Tuttavia, il 07/05/1958, ovvero successivamente alla nascita della figlia si naturalizzò cittadino Parte_1 Persona_6 argentino, così come risulta dal relativo certificato di naturalizzazione argentina della Camera Nazionale degli Elettori argentina (doc.11). Dall'unione tra e nacque Parte_1 Controparte_3
il 03/02/1977 a Buenos Aires, Argentina. Dall'unione tra Persona_2 Persona_2
e nacquero il 02/01/2007 a Buenos Aires Argentina,
[...] CP_1 Persona_3 Persona_4 il 28/07/2009 a Lincoln, Buenos Aires in Argentina e il 31/10/2013 a Lincoln, Buenos Aires Persona_5 in Argentina.
I ricorrenti hanno, altresì, dedotto di aver presentato richiesta di convocazione presso il Consolato
d'Italia di Buenos Aires (Argentina) seguendo le istruzioni reperibili sul sito web istituzionale del al fine di vedersi riconoscere la cittadinanza italiana iure sanguinis senza ricevere alcun Parte_2 fattivo riscontro.
Il si è costituito senza contestare nel merito la domanda di cittadinanza, Controparte_2 rimettendosi al giudice per la verifica dei presupposti di legge e chiedendo, in via principale, la sospensione del procedimento ai sensi dell'art. 295 c.p.c. in virtù della questione di legittimità costituzionale sollevata dal Tribunale di Bologna. Nel merito, ha chiesto la compensazione delle spese di lite.
Il P.M. ha apposto il visto.
Istruita con produzione documentale, all'udienza del 01 dicembre 2025, svolta ai sensi dell'art.127 ter c.p.c. in considerazione dell'oggetto della domanda e del domicilio della difesa dei ricorrenti, la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti.
****
Preliminarmente, si rappresenta che la richiesta formulata dall'Avvocatura dello Stato, volta ad ottenere la sospensione cosiddetta impropria del processo in attesa della pronuncia della Corte
Costituzionale, risulta superata dalla definizione del giudizio dinanzi al Giudice delle Leggi.
Con sentenza n. 142/2025, infatti, la Corte ha dichiarato inammissibili e infondate le diverse questioni di legittimità costituzionale ivi sollevate.
Sempre in via preliminare, va affermata la competenza dell'intestato Tribunale, atteso che, a mente dell'art. 4, co. 5, D.l. n. 13/2017, nella sua più recente versione, “quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani”.
2 Nel caso di specie, l'avo degli odierni ricorrenti era originario di NT FU (CS), circostanza da cui, unitamente alla residenza all'estero dei ricorrenti, discende la competenza di questo Tribunale,
Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea.
L'azione appare legittimamente promossa anche con riguardo ai figli minorenni pur in carenza di autorizzazione del giudice tutelare ai sensi dell'art. 320 c.c., atteso che l'atto compiuto in nome e per conto del figlio deve essere ritenuto di ordinaria amministrazione poiché mira a conservare e/o procurare un vantaggio o a evitare una perdita al patrimonio del minore e non appare suscettibile di arrecare pregiudizio o diminuzione del suo patrimonio, non potendosi dubitare che la richiesta di riconoscimento di una cittadinanza (peraltro azione dichiarativa) debba rientrare tra gli atti vantaggiosi per il minore (cfr. Corte di cassazione Sez. 2, Sentenza n. 743 del 19/01/2012, per cui « in tema di rappresentanza processuale del minore, l'autorizzazione del giudice tutelare ex art. 320 cod. civ. è necessaria per promuovere giudizi relativi ad atti di amministrazione straordinaria, che possono, cioè, arrecare pregiudizio o diminuzione del patrimonio e non anche per gli atti diretti al miglioramento e alla conservazione dei beni che fanno già parte del patrimonio del soggetto incapace»).
Nel merito la domanda è fondata e viene pertanto accolta.
Nella fattispecie, i ricorrenti hanno agito in giudizio per il riconoscimento dello status di cittadini italiani in virtù della comune discendenza da cittadino italiano emigrato in Argentina.
Nel caso di specie perse la propria cittadinanza italiana Persona_6 volontariamente tramite naturalizzazione in data 07/05/1958 e, dunque, successivamente alla trasmissione della cittadinanza italiana alla figlia trasmissione avvenuta iure Parte_1 sanguinis proprio al momento della nascita della stessa in data 28/11/1951.
In particolare, all'epoca vigeva la legge n. 555/1912 (poi abrogata dalla legge n. 51/1992), il cui art. 12, volto a scongiurare che i membri del medesimo nucleo familiare convivente avessero cittadinanze diverse, estendeva automaticamente la perdita della cittadinanza italiana da parte del genitore convivente ed esercente la potestà e il conseguente acquisto della cittadinanza straniera anche al figlio minore.
Invero, la lettura sistematica degli artt. 12, 9 e 7 della L. 555/1912 impone di ritenere che la norma di carattere generale di cui all'art. 12 della citata legge sia stata derogata dal principio speciale di cui al precedente art. 7, secondo cui al figlio del cittadino italiano, nato in [...] estero che gli aveva attribuito la cittadinanza, secondo il principio dello ius soli, era consentito conservare la cittadinanza italiana acquisita alla nascita, anche se il genitore durante la sua minore età ne incorreva nella perdita, salvo la facoltà di rinunciarvi al raggiungimento della maggiore età, se residente all'estero: alcuna
3 perdita automatica della cittadinanza italiana in capo al minore di età si verificava per il solo fatto che il genitore del minorenne avesse optato per la naturalizzazione in costanza di minore età del figlio.
Nel medesimo segno la Circolare n. K. 28. 1 datata 08.04.1991 del , secondo Controparte_2 la quale: «in virtù della contemporanea operatività del combinato disposto dagli artt. 1 e 7 della Legge
13 giugno 1912 n. 555 e delle disposizioni vigenti in materia di cittadinanza di numerosi Paesi esteri d'antica emigrazione italiana … attributivi iure soli dello status civitatis, la prole nata sul territorio dello Stato di emigrazione (ad es. Stati Uniti d'America) da padre cittadino taliano acquisiva dalla nascita il possesso tanto della cittadinanza italiana … quanto della cittadinanza dello Stato di nascita e permaneva nella condizione di bipolidia anche nel caso in cui il genitore, durante l'età minorile, mutasse cittadinanza naturalizzandosi straniero». Continua poi la Circolare specificando che a seguito di Corte Cost. n. 30/1983 «pure i discendenti di nostra emigrante sono da reputarsi cittadini italiani iure sanguinis in derivazione materna» (ora anche per i nati antecedentemente - Cass. Civ.
4466/2009).
Dal canto suo, la parte convenuta non ha sollevato al riguardo alcuna censura né ha depositato alcuna documentazione comprovante la sussistenza di ulteriori fatti interruttivi. In merito, si rammenta che, come ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità (Cass SS.UU. 24/8/2022, n. 25317), colui che richiede il riconoscimento della cittadinanza deve provare il fatto acquisitivo (la nascita da cittadino italiano) e la linea di trasmissione, essendo a carico della controparte che abbia proposto la relativa eccezione l'onere di provare l'eventuale fattispecie interruttiva.
Dall'esame della documentazione in atti emerge che non vi sono stati casi di trasmissione della cittadinanza per via materna prima dell'entrata in vigore della Carta Costituzionale. Dunque nessun ostacolo normativo poteva opporsi alla trasmissione della cittadinanza italiana sulla base della legge vigente al momento in cui i singoli discendenti sono venuti al mondo;
in altre parole, la trasmissione
è avvenuta indipendentemente dai successivi arresti della giurisprudenza costituzionale e di legittimità, che hanno visto cadere i limiti alla trasmissione della cittadinanza per linea femminile, e ribadito che il sistema – così adeguato ai valori costituzionali - deve ritenersi applicabile anche ai discendenti nati prima dell'entrata in vigore della Costituzione Italiana.
Con riferimento all'interesse ad agire, merita evidenziare che, nonostante la norma preveda che i soggetti interessati debbano chiedere ed ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana all'Autorità Consolare presso il Paese di residenza, è ormai da anni nota la situazione burocratica che affligge i vari Consolati italiani in Argentina, per i quali il tempo di attesa oscilla tra 1 anno e 12 anni.
In questi casi è possibile adire direttamente il Tribunale in Italia per ottenere la cittadinanza senza attendere la fila del . Parte_2
4 L'orientamento che si sta consolidando nei Tribunali Italiani ritiene che i tempi di risposta dei siano irragionevoli e contraddicono l'articolo 3 del D.P.R. 362/1994 che fissa in 730 giorni Parte_3 il termine per definire il procedimento di cittadinanza.
Peraltro, non può ritenersi che la presentazione della domanda in via amministrativa costituisca una condizione di procedibilità per la presentazione della domanda giudiziale, trattandosi di accertare il diritto ad uno stato personale, non potendo l'assenza di certificazione amministrativa precludere il procedimento giurisdizionale di riconoscimento del diritto soggettivo perfetto, come tale oggetto della giurisdizione del giudice ordinario (cfr. Cass. Sez. Un., Sentenza n. 28873 del 2008).
La mancata opposizione da parte del e la complessità delle questioni trattate Controparte_2 costituiscono giusti motivi per l'integrale compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro-Sezione Specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, definitivamente pronunciando così decide:
A) Accoglie la domanda e per l'effetto dichiara lo Status di cittadini italiani dei ricorrenti;
B) Ordina al e, per esso all'Ufficiale di stato civile competente, di procedere Controparte_2 alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
C) Dichiara le spese di lite integralmente compensate.
Così deciso in Catanzaro il 15.12.2025.
La Giudice
dott.ssa Chiara Fiamingo
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