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Sentenza 21 agosto 2025
Sentenza 21 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 21/08/2025, n. 1880 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1880 |
| Data del deposito : | 21 agosto 2025 |
Testo completo
NRG 4414/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, I sezione civile, in composizione monocratica nella persona del giudice dott.ssa Federica Rotondo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 4414/2020 R.G., riservata per la decisione all'udienza del 03.02.2025, promossa
DA
( , rappresentata e difesa dall'avv. DE GRANDIS Parte_1 C.F._1 VERONICA, giusta procura in calce all'atto di citazione
-parte attrice
CONTRO
“ ( ), rappresentata e difesa dall'avv. CAVANNA Controparte_1 P.IVA_1 CECILIA, giusta procura in calce all'atto di costituzione
-parte convenuta
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, l'odierna attrice esponeva di aver acquistato, unitamente al marito SI , i biglietti per la partecipazione alla crociera denominata “Grecia Controparte_2 nel cuore” a bordo della nave Costa Victoria della compagnia con imbarco Controparte_1 fissato in data 14.09.2019 e rientro previsto per il giorno 21.09.2019.
Assumeva la ricorrente che la mattina del giorno 15.09.2019, mentre usciva dal vano bagno interno alla cabina assegnata per recarsi al punto di ritrovo per le esercitazioni di sicurezza, scivolava sulla grata di metallo presente sul gradino che dal bagno immetteva nel piccolo ingresso della cabina, atterrando con entrambi i ginocchi sul pavimento della cabina e riportando una distorsione della caviglia sinistra.
A seguito della caduta, la SIa veniva inizialmente soccorsa in cabina dal Parte_1 marito SI , per poi essere condotta in data 15.09.2019, all'acutizzarsi del Controparte_2 dolore, presso il presidio medico di bordo ove le veniva diagnosticata una lussazione della caviglia sinistra, con applicazione di bendaggio stabilizzante e con indicazione da parte del medico di recarsi presso un presidio medico di terra per ulteriori accertamenti.
1 Il 16.09.2019 la stessa veniva sottoposta ad ulteriori controlli presso la Clinica Centrale di Santorini, ove si era recata insieme al di lei coniuge, a proprie spese mediante un taxi privato, in dove veniva sottoposta a raggi X ed a visita ortopedica che confermava la diagnosi di distorsione della caviglia e le veniva applicato un tutore.
Al rientro dalla crociera, l'odierna attrice veniva sottoposta, presso il centro sanitario polivalente di Ginosa ad ecografia alla caviglia e alla gamba sinistra ove veniva riscontrata la “imbibizione del tessuto adiposo sottocutaneo”.
In data 10.10.2019 la SIa si sottoponeva a terapia infiltrativa alla caviglia Parte_1 sinistra ed il medico dott. conIGliava RMN sin e cavigliera bivalva per 20 giorni. Persona_1
In data 29.10.2019 l'attrice veniva dichiarata clinicamente guarita con postumi che venivano valutati dal Dott. in misura del 4%, con inabilità temporanea totale di giorni 20 e inabilità Persona_1 temporanea parziale graduale di giorni 25.
Per quanto accaduto, la SIa citava in giudizio la Parte_1 Controparte_1 al fine di farne dichiarare la responsabilità contrattuale quale vettore ai sensi dell'art. 1681 c.c.
[...]
e art. 1218 c.c., nonché la responsabilità “oggettiva” ex art. 2051 c.c., con condanna della convenuta al pagamento della somma di euro 5.963,16 (comprensive di rimborso spese mediche e già decurtate delle spese vive inviate da Europ Assistance), a titolo di risarcimento danni fisici e morali patiti a seguito ed in conseguenza del sinistro lamentato, oltre rivalutazione e interessi.
Chiedeva, altresì, accertarsi la condanna di per il danno “da vacanza Controparte_1 rovinata” ai sensi degli artt. 46 e 47 del Codice del Turismo in quanto, dalle conseguenti gravi lesioni riportate dalla attrice, la ricorrente ed il di lei coniuge, non avevano potuto godere a pieno della vacanza in quanto costretta a trascorrere la vacanza su sedia a rotelle/ stampelle, con condanna della convenuta al pagamento della somma di euro 1.400,00 (euro 200,00 per ogni giorno di invalidità a bordo nave). Il tutto oltre pagamento spese di lite ed accessori di legge.
Con comparsa di risposta del 25.01.2021 si costituiva in giudizio la Controparte_1 contestando tutto quanto addotto ed eccepito dalla parte attrice. L'odierna convenuta, invero, replicava che la SIa non aveva denunciato l'infortunio al medico di bordo Parte_1 durante la prima visita del 15.09.2019, che la stessa si era poi recata in data 16.09.2019 alla visita specialistica alla Central Clinic di Santorini non in autonomia ma per il tramite dell'accompagnatore che fungeva da interprete, all'uopo incaricato dall'Ufficio Hospitality della nave. Testimone_1
Eccepiva, altresì, che la era sbarcata dalla nave nei porti di scalo della crociera Parte_1 ed aveva usufruito dei servizi di bordo, quali bar, negozi e casinò, come risultante dall'estratto del registro accessi di bordo e dell'estratto conto delle spese.
Deduceva, inoltre, la mancanza di responsabilità ex art. 1681 c.c. ad essa imputabile e la mancata riferibilità dell'incidente ad una anomalia del servizio, stante la piena visibilità del gradino che conduceva dal bagno al corridoio a chi usciva o entrava in bagno.
Inoltre, rappresentava che vi era l'apposita segnaletica antinfortunistica presente a scopo precauzionale accanto alla porta del bagno, sia sulla parete della cabina che su quella del bagno, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di sicurezza e che, per tali motivi, quanto occorso all'attrice rientrava nell'alveo del caso fortuito, in quanto causato dall'imprudenza della passeggera stessa nel camminare all'interno della cabina della nave senza prestare attenzione ai cartelli antinfortunistici ed all'esistenza di un gradino tra il bagno ed il corridoio della cabina.
In ordine al chiesto risarcimento per il cd. danno da vacanza rovinata, la Controparte_1 rilevava come, ex adverso, non fosse stata prodotta alcuna prova in relazione al pregiudizio subito.
Conseguentemente, la convenuta chiedeva il rigetto delle domande Controparte_1 attoree.
2 Alla prima udienza in data 02.02.2021, il Giudice invitava le parti a tentare la negoziazione assistita della vertenza e rinviava la causa, per la verifica dell'esito della procedura, all'udienza del 08.06.2021.
A tale udienza le parti davano atto di avere tentato senza successo la negoziazione e chiedevano concedersi i termini per il deposito di memorie di cui all'art. 183 comma VI c.p.c.; il giudice concedeva il termine richiesto e rinviava la causa all'udienza del 16.11.2021 per la decisione sui mezzi istruttori dedotti.
Le parti depositavano e scambiavano memorie ex art. 183 comma VI c.p.c. e deducevano capitoli di prova per testimoni.
Dopo una serie di rinvii giustificati dal carico del ruolo, con ordinanza del 08.02.2022, il Giudice scioglieva la riserva assunta sulle richieste istruttorie e ammetteva la prova per testi dedotta da parte attrice con il marito della stessa Sig. nonché la prova per testi dedotta dalla Controparte_2 convenuta, con i testi Sig.ri , e , fissando Testimone_2 Testimone_3 Testimone_4 udienza per l'assunzione del teste di parte attrice per la decisione sulla richiesta prova delegata per l'assunzione dei testi di parte convenuta al 13.6.2022.
A detta udienza veniva assunta la prova con il teste indicato da parte attrice ed il Giudice ammetteva la delega ex art. 203 c.p.c. al Tribunale di Genova per l'assunzione della prova con i testi di parte convenuta, rinviando la causa per il prosieguo all'udienza del 12.12.2022.
Con prova delegata al Tribunale di Genova all'udienza del 28.09.2022 veniva assunta la testimonianza dei testi indotti da parte convenuta Dott. e Sig. . Testimone_2 Testimone_4
Con ordinanza del 31.01.2023, veniva disposta la CTU medico-legale e all'uopo veniva nominato il Dott. il cui incarico veniva successivamente revocato con ordinanza del Persona_2 21.07.2023, stante l'assenza del professionista all'udienza di conferimento incarico. Nella medesima ordinanza, il Giudice formulava alle parti proposta conciliativa ai sensi dell'art 185 bis. c.p.c., rinviando la causa per la decisione sulla proposta.
All'udienza del 2.10.2023, l'attrice dichiarava di volere accettare la proposta, mentre Controparte_1 dichiarava di non essere disponibile ad accettarla.
[...]
Con successiva ordinanza del 02.11.2023, il Giudice, a scioglimento della riserva precedentemente assunta, nominava CTU il Dott. , il quale accettava l'incarico ed Persona_3 effettuava la consulenza richiesta.
All'udienza del 03.02.2025 le parti precisavano le proprie conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Esaminati gli scritti conclusivi, si pronuncia la presente decisione.
***
La domanda nei limiti che seguono è fondata e va accolta.
La domanda proposta da parte attrice di risarcimento del danno per il sinistro occorso durante il trasporto per essere la stessa inciampata in una griglia malriposta sul gradino del bagno della cabina va inquadrata nell'ambito dell'art. 409 codice della navigazione, secondo cui “Il vettore è responsabile per i sinistri che colpiscono la persona del passeggero, dipendenti da fatti verificatisi dall'inizio dell'imbarco sino al compimento dello sbarco, se non prova che l'evento è derivato da causa a lui non imputabile” e nell'ambito dell'art. 1681 c.c. secondo cui: “Salva la responsabilità per il ritardo e per l'inadempimento nell'esecuzione del trasporto, il vettore risponde dei sinistri che colpiscono la persona del viaggiatore durante il viaggio e della perdita o dell'avaria delle cose che il viaggiatore porta con sé, se non prova di avere adottato tutte le misure idonee a evitare il danno.”
3 Nel caso che ci occupa, viene in rilievo dunque la disciplina della responsabilità contrattuale dell'armatore per danni alla persona ai sensi degli artt. 1681 c.c. e 409 cod. nav. in ragione del contratto di trasporto concluso tra le parti, quale servizio tipico e prevalente sulle ulteriori prestazioni fornite a bordo della nave, incluso nell'acquisto della crociera. La responsabilità del vettore marittimo, ai sensi dell'art. 409 cod. nav., copre i sinistri dipendenti da fatti verificatisi dall'inizio dell'imbarco sino al compimento dello sbarco.
La disposizione pone una presunzione di responsabilità a carico del vettore in ordine ai sinistri che colpiscono la persona del viaggiatore durante il viaggio. Detta presunzione opera quando sia provato il nesso causale tra il sinistro occorso al viaggiatore e l'attività del vettore nell'esecuzione del trasporto. A tali fini non è necessario che il passeggero individui la precisa anormalità del servizio che ha determinato il sinistro, ma deve provare che l'evento lesivo è stato causato in termini oggettivi dal fatto del vettore e quindi dalla attività del trasporto. (in tal senso, Cass. 7423/ 1999).
Il danneggiato deve dunque dimostrare il nesso di causa, spettando al vettore la dimostrazione della causa a lui non imputabile (Cass. 9593/ 2011).
Applicando tali principi al caso di specie, può affermarsi che la danneggiata ha dato prova del nesso di causalità - che consiste nella mera dimostrazione di aver subito il danno a causa del trasporto - ossia di essere caduta a causa della griglia non bene ancorata posta nel gradino del bagno che stava percorrendo la sera del 14.9.2019 subito dopo essersi imbarcata.
Sono dirimenti le dichiarazioni del marito della IG.ra , non potendosi dubitare della sua Parte_1 attendibilità solo perché coniuge della parte attrice – così facendo non si permetterebbe alla IG.ra di provare il fatto visto che l'unico soggetto presente in cabina era il marito-. Parte_1
Non si dubita della sua attendibilità, inoltre, poiché in citazione è indicato che il sinistro è avvenuto il 15.09. Ciò che rileva è la prova assunta e non l'allegazione del difensore.
L'istruttoria svolta ha permesso di verificare che, per quanto dichiarato dal IG. con CP_2 dichiarazioni chiare e dettagliate, il sinistro è occorso la sera del 14, così invero afferma “dopo cena siamo andati in cabina prima di recarci alle esercitazioni e mia moglie ha avuto l'incidente in bagno. Subito ho prestato a lei i primi soccorsi, facendomi dare del ghiaccio dal personale della cucina”.
Il teste ha aggiunto, nel confermare che tale grata presentava un avvallamento rispetto al piano calpestabile ed era libera da ancoraggi di sorta al pavimento calpestabile (foto 2-3 ibidem), di aver notato l'avvallamento e che la griglia si muoveva pertanto ho dedotto che non aveva ancoraggio.
La circostanza che si siano recati in infermeria la mattina seguente-ovvero il 15.09 come da documentazione anche in atti- non inficia tale racconto ma rende plausibile e scusabile l'errore di allegazione. La circostanza che la infermeria fosse aperta a qualsiasi ora anche di sera, non dedotta né provata, avrebbe inficiato sì la veridicità della deposizione ma tale prova non è stata data.
Si ritiene dunque provato per mezzo di tali dichiarazioni il nesso di causa tra il sinistro occorso alla IG.ra e l'attività del vettore nella esecuzione del trasporto, il quale deve sempre garantire Parte_1 l'efficienza di ogni struttura.
Ritenuto provato il nesso causale tra l'evento e il fatto del vettore (vale a dire la circostanza che la IG.ra cadeva, riportando lesioni personali, per la griglia non ancora del gradino del bagno), Parte_1 era onere della convenuta fornire la prova liberatoria del caso fortuito e, dunque, dell'assenza di sua colpa.
Si osserva in diritto che il giudizio sul profilo colposo deve essere inteso come un accertamento dell'oggettiva mancanza delle misure protettive idonee ad evitare il verificarsi di una situazione di pericolo che si possa tradurre in danno.
La Suprema Corte ha, difatti, affermato che “la verifica della congruità a tal fine delle misure adottate, sulla base delle risorse offerte dalla tecnologia esistente ed in relazione alle condizioni
4 concrete, costituisce il contenuto del giudizio da operare ai fini della sufficienza degli elementi addotti dal convenuto per l'esonero della responsabilità” (Corte di Cassazione, - Sentenza 5 febbraio- 13 maggio 2003 n. 7298).
Ed allora, la prova liberatoria richiesta è la dimostrazione del caso fortuito e cioè del fattore esterno, rinvenibile anche nel comportamento incauto o particolarmente anomalo del danneggiato, che tuttavia deve atteggiarsi di per sé solo sufficiente ed idoneo a recidere il nesso causale.
Sul punto, la società convenuta ha allegato di aver predisposto cartelli informativi sulla pericolosità del gradino, la mancanza di denuncia immediata che non ha consentito di approntare immediate verifiche e la imputabilità del sinistro a disattenzione della passeggera.
Ora, la predisposizione di cartelli informativi dimostra, come afferma parte attrice, di per sé la pericolosità dei luoghi ma non esime il vettore da adottare ogni precauzione per mantenere efficienti le strutture, predisponendo ad esempio ancoraggi più efficienti. Quanto alla mancanza di denuncia immediata, si osserva che la stessa non è imposta da alcuna disposizione.
Sotto diverso profilo, la circostanza dedotta da controparte in ordine alla mancanza di cautele adottate dalla donna nell'utilizzo del gradino non ha trovato alcun riscontro nelle emergenze istruttorie.
E pertanto, a fronte dell'evento sinistro verificatosi nella cabina– e quindi a causa del trasporto - reso vieppiù insidioso dalla presenza di un gradino- di per sé pericoloso- cui è apposta una griglia per il deflusso di eventuali liquidi del bagno, che il teste escusso descrive come non ancorata, era CP_2 preciso onere della convenuta provare, al fine di sottrarsi alla responsabilità di cui agli artt. 1681 c.c. e 409 cod. navigazione, la sussistenza di una causa imprevedibile e inevitabile idonea a interrompere ogni nesso causale tra l'utilizzo della cosa e l'evento sinistro occorso. Di contro, deve certamente ritenersi prevedibile la circostanza che, la presenza del gradino e della griglia costituisca una condizione di pericolo per i passeggeri e la stessa avrebbe potuto essere evitata con l'adozione di cautele minime di sicurezza da parte del vettore quali, non solo l'uso di apposita cartellonistica che richiamasse l'attenzione dei passeggeri, ma altresì l'efficiente ancoraggio della griglia o la predisposizione di misure antiscivolo.
L'assenza di tali condizioni congiuntamente alla mancata prova di una condotta anomala imputabile alla danneggiata inducono a ritenere sussistente la piena ed esclusiva responsabilità del custode – vettore, senza che il contegno della danneggiata possa assurgere neanche a circostanza concausale del danno.
Si osserva che come noto, infatti, quando la condotta del danneggiato costituisce concausa del danno, al fine della determinazione di un eventuale risarcimento, rileva l'art. 1227, comma primo, c.c. secondo cui “se il fatto colposo del creditore ha concorso a cagionare il danno, il risarcimento è diminuito secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate”.
E tuttavia, per quanto sopra osservato, nessuna condotta colpevole è provata a carico dell'attrice perché possa trovare applicazione la norma sopra richiamata.
Ciò posto, si osserva ancora che nessun dubbio, poi, può sorgere in ordine alla riconducibilità delle lesioni refertate all'evento occorso, dovendo ritenersi integrato il nesso di causalità quale elemento costitutivo la fattispecie di responsabilità civile che viene in rilievo.
È stato invero nominato consulente tecnico d'ufficio, il quale effettuata l'anamnesi e l'esame della documentazione in atti ha affermato chiaramente che “Tali lesioni ben potevano prodursi nel corso dell'evento traumatico anamnesticamente descritto, durante le fasi di caduta ed impatto al suolo dell'istante e, considerato il tempo intercorso dalla data dell'evento traumatico a quella del nostro accertamento clinico, possono essere considerate stabilizzate” (pag. 6 della consulenza in atti).
5 Accertata allora la responsabilità della convenuta per il sinistro occorso alla IG.ra e il nesso Parte_1 di causa tra il sinistro e le lesioni riportate, si può esaminare allora il profilo della quantificazione del risarcimento del danno.
In tema, si osserva che il consulente d'ufficio ha concluso che “Pertanto, attesi i riferimenti clinico- cronologici anamnesticamente descritti, e tenuto conto dei tempi medi necessari per la completa ripresa della funzionalità articolare della caviglia sinistra, si ritiene giustificato il riconoscimento di un periodo di inabilità temporanea totale di giorni 5 (tenuto conto dell'acuzia sintomatologica inziale e dell'immobilizzazione della caviglia sinistra in bendaggio contenitivo) e parziale al 50% di giorni 20 in considerazione della graduale remissione sintomatologica e della progressiva ripresa del carico deambulatorio. In ordine ai postumi permanenti il nostro esame obiettivo è risultato del tutto negativo;
non sono stati evidenziati infatti disturbi algo-disfunzionali a carico della caviglia sinistra. Deve pertanto escludersi la ricorrenza di postumi permanenti” (pag. 7 consulenza).
Non si ha motivo di dubitare delle conclusioni del consulente, neppure tecnicamente contestate dalle parti.
Si deve riconoscere quindi un risarcimento del danno patrimoniale di euro 1.062,17 poiché spese mediche documentate in atti da parte attrice- all.
4 -6 e spese al ritorno- ritenute dal consulente congrue all'entità ed alla durata delle lesioni riportate dalla Sig.ra nell'evento Parte_1 traumatico del 14 settembre 2019. Non sono previste ulteriori spese mediche.
Quanto al danno non patrimoniale, sono applicabili i valori corrispondenti al sistema a punti di invalidità delle Tabelle di Milano 2019-2020 (in specie, avuto riguardo all'età dell'attrice all'epoca dell'incidente; alla percentuale di invalidità temporanea accertata dal CTU). Si liquida quindi la somma di euro 712,35, di cui 237,45 per invalidità temporanea totale ed euro 474,90 per invalidità temporanea parziale.
Al danno patrimoniale come sopra determinato costituente debito di valore dovranno – secondo il criterio generale – essere, altresì, aggiunti la rivalutazione monetaria calcolata secondo gli indici del costo della vita e gli interessi compensativi nella misura legale sul capitale via via rivalutato annualmente dalla data degli esborsi sino al passaggio in giudicato della presente sentenza (v. Cass. Civ., SS.UU., sent. n. 557 del 14.01.2009; n. 8521 del 05.04.2007; n. 1712 del 17.02.1995), ed oltre interessi legali dal passaggio in giudicato sino al soddisfo.
Simile criterio deve trovare applicazione per l'importo dovuto a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale.
La parte attrice chiede altresì il risarcimento del danno da vacanza rovinata.
In diritto si osserva che l'art. 46 del Codice del Turismo prescrive che “Nel caso in cui l'inadempimento delle prestazioni che formano oggetto del pacchetto non è di scarsa importanza ai sensi dell'articolo 1455 del codice civile, il viaggiatore può chiedere all'organizzatore o al venditore, secondo la responsabilità derivante dalla violazione dei rispettivi obblighi assunti con i rispettivi contratti, oltre ed indipendentemente dalla risoluzione del contratto, un risarcimento del danno correlato al tempo di vacanza inutilmente trascorso ed all'irripetibilità dell'occasione perduta”.
Per potersi avvalere della tutela risarcitoria garantita è necessario che la vacanza rovinata per inadempimento o inesatta esecuzione delle prestazioni previste sia quella connessa all'acquisto di un
“pacchetto turistico”, le cui caratteristiche sono fissate dall'art. 34 dello stesso codice. In particolare, il “pacchetto” deve avere ad oggetto i viaggi, le vacanze, i circuiti tutto compreso, le crociere turistiche risultanti dalla combinazione di almeno due dei seguenti elementi venduti a un prezzo forfettario: trasporto, alloggio, servizi turistici non accessori a trasporto e alloggio. Questi ultimi debbono costituire, per la soddisfazione delle eIGenze ricreative del turista, parte IGnificativa del pacchetto turistico.
6 La Corte di Cassazione ha stabilito che: “Il danno non patrimoniale da vacanza rovinata, secondo quanto espressamente previsto in attuazione della Direttiva n. 90/314/CEE, costituisce uno dei “casi previsti dalla legge” nei quali, ai sensi dell'art. 2059 cod. civ., il pregiudizio non patrimoniale è risarcibile. Tuttavia, non ogni disagio patito dal turista legittima la domanda di risarcimento di tale pregiudizio non patrimoniale, ma solo quelli che – alla stregua dei generali precetti di correttezza e buona fede – superino una soglia minima di tolleranza, da valutarsi caso per caso, con apprezzamento di fatto del giudice di merito”. (Corte cassazione, sezione III, sentenza 11 maggio 2012 n. 7256). Ed ancora, “Il danno non patrimoniale da vacanza rovinata richiede la verifica della gravità della lesione e della serietà del pregiudizio patito dall'istante, al fine di accertarne la compatibilità col principio di tolleranza delle lesioni minime (precipitato, a propria volta, del dovere di solidarietà sociale previsto dall'art. 2 Cost.), e si traduce in un'operazione di bilanciamento demandata al prudente apprezzamento del giudice di merito, il quale, dalla constatazione della violazione della norma di legge che contempla il diritto oggetto di lesione, attribuisce rilievo solo a quelle condotte che offendono in modo sensibile la portata effettiva dello stesso.” (Corte cassazione, sezione III, sentenza 14 luglio 2015 n. 14662).
Quanto all'onere della prova, in tema di risarcibilità del danno non patrimoniale vige la regola generale per cui il danno deve essere provato e allegato. Tuttavia, nel caso di danno da vacanza rovinata, ricorrendo un'ipotesi di inadempimento contrattuale del tour operator o del vettore (a seconda di quando sorge l'inadempimento contrattuale), secondo la giurisprudenza, il turista è tenuto a provare il solo contratto di viaggio, allegando le circostanze dell'inadempimento di controparte, col conseguente diritto del consumatore ad ottenere anche il risarcimento del danno diverso e ulteriore rispetto a quello patrimoniale, giacché è già insito nella stipulazione stessa del contratto che esso risponda ad un'utilità quale il riposo, lo svago e la fuga dalla realtà quotidiana.
Ed allora, nel caso di specie la IG.ra acquirente di un pacchetto turistico ai sensi dell'art. Parte_1
34 del codice del turismo, ha subito un disservizio poiché il vettore non ha predisposto tutte le misure di sicurezza tali da impedire l'evento dannoso, tra le quali rientra sicuramente il mancato controllo di efficienza dell'ancoraggio delle griglie dei gradini dei bagni, di per sé pericolosi, ciò concretizza un inadempimento contrattuale non di scarsa importanza, avuto riguardo proprio alla sua precipua finalità che è quella di garantire la sicurezza dei luoghi utilizzati dall'utente.
Sulla esistenza del danno occorre però precisare che se è vero che il danno da vacanza rovinata va liquidato in via equitativa è altresì vero che bisogna provare di averlo subito.
Nel caso di specie, la parte attrice lamenta di non aver potuto partecipare alle escursioni ma non dimostra di averle effettivamente prima acquistate ovvero che le stesse fossero incluse nel pacchetto croceristico acquistato ed ancora la IG.ra ha ottenuto tutto i mezzi da parte del vettore per Parte_1 continuare la crociera e continuare ad usufruire dei servizi di svago predisposti sulla nave seppur con difficoltà.
Non vi sono elementi quindi per liquidare il danno che avrebbe patito, avendo la stessa continuato la vacanza come afferma anche il marito “confermo le circostanze n. 10-11 di cui alle memorie ex art. 183 n. 2 di parte attrice;
preciso di essere sceso dalla nave con mia moglie, anche se la stessa aveva difficoltà a deambulare, ma di non aver partecipato alle escursioni”. Tale fatto risulta anche dai documenti 6 e 7 prodotti da parte convenuta che attestano che la IG.ra e il marito hanno lasciato la nave nei porti di attracco.
Non vi è prova, poi, che la IG.ra non abbia più usufruito di alcuno svago predisposto dal Parte_1 vettore, come evidenzia la difesa della parte convenuta, considerato altresì che il vettore ha messo a disposizione di parte attrice ogni mezzo a sua disposizione per continuare la vacanza e limitare il disagio patito.
In conclusione, va accertata la responsabilità del vettore convenuto per il sinistro occorso in data 14.9.2019 alla IG.ra e riconosciuto un risarcimento del danno per euro 1.774,52, quale Parte_1
7 conseguenza immediata e diretta del sinistro, come innanzi distinto tra danno patrimoniale e non patrimoniale.
Va rigettata la richiesta di risarcimento del danno da vacanza rovinata, per mancanza di prova del danno patito.
Le spese di lite sono compensate tra le parti, stante il parziale accoglimento delle domande proposte, anche in termini quantitativi. Le spese di consulenza, già liquidate con decreto del 10.4.2024, sono poste a carico della parte convenuta, attenendo al danno non patrimoniale in parte riconosciuto.
PQM
Il Tribunale, in persona del giudice unico dott.ssa Federica Rotondo, disattesa e respinta ogni diversa istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) In parziale accoglimento della domanda attorea sub 1, condanna la , Controparte_3 in persona del legale rappresentante pro tempore, per le causali di cui in parte motiva, al pagamento di una somma in favore della IG.ra , di euro 1.062,17 a Parte_1 titolo di risarcimento del danno patrimoniale e al pagamento di una somma di euro 712,35 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, oltre rivalutazione ed interessi legali come in parte motiva.
2) RIGETTA la richiesta attorea sub 2 di risarcimento del danno da vacanza rovinata;
3) COMPENSA le spese di lite tra le parti.
4) PONE le spese di consulenza tecnica d'ufficio, già liquidate con separato decreto, definitivamente a carico di parte convenuta , in persona del l.r.p.t. Controparte_3
Taranto, 21/08/2025
Il Giudice
Federica Rotondo
8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, I sezione civile, in composizione monocratica nella persona del giudice dott.ssa Federica Rotondo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 4414/2020 R.G., riservata per la decisione all'udienza del 03.02.2025, promossa
DA
( , rappresentata e difesa dall'avv. DE GRANDIS Parte_1 C.F._1 VERONICA, giusta procura in calce all'atto di citazione
-parte attrice
CONTRO
“ ( ), rappresentata e difesa dall'avv. CAVANNA Controparte_1 P.IVA_1 CECILIA, giusta procura in calce all'atto di costituzione
-parte convenuta
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, l'odierna attrice esponeva di aver acquistato, unitamente al marito SI , i biglietti per la partecipazione alla crociera denominata “Grecia Controparte_2 nel cuore” a bordo della nave Costa Victoria della compagnia con imbarco Controparte_1 fissato in data 14.09.2019 e rientro previsto per il giorno 21.09.2019.
Assumeva la ricorrente che la mattina del giorno 15.09.2019, mentre usciva dal vano bagno interno alla cabina assegnata per recarsi al punto di ritrovo per le esercitazioni di sicurezza, scivolava sulla grata di metallo presente sul gradino che dal bagno immetteva nel piccolo ingresso della cabina, atterrando con entrambi i ginocchi sul pavimento della cabina e riportando una distorsione della caviglia sinistra.
A seguito della caduta, la SIa veniva inizialmente soccorsa in cabina dal Parte_1 marito SI , per poi essere condotta in data 15.09.2019, all'acutizzarsi del Controparte_2 dolore, presso il presidio medico di bordo ove le veniva diagnosticata una lussazione della caviglia sinistra, con applicazione di bendaggio stabilizzante e con indicazione da parte del medico di recarsi presso un presidio medico di terra per ulteriori accertamenti.
1 Il 16.09.2019 la stessa veniva sottoposta ad ulteriori controlli presso la Clinica Centrale di Santorini, ove si era recata insieme al di lei coniuge, a proprie spese mediante un taxi privato, in dove veniva sottoposta a raggi X ed a visita ortopedica che confermava la diagnosi di distorsione della caviglia e le veniva applicato un tutore.
Al rientro dalla crociera, l'odierna attrice veniva sottoposta, presso il centro sanitario polivalente di Ginosa ad ecografia alla caviglia e alla gamba sinistra ove veniva riscontrata la “imbibizione del tessuto adiposo sottocutaneo”.
In data 10.10.2019 la SIa si sottoponeva a terapia infiltrativa alla caviglia Parte_1 sinistra ed il medico dott. conIGliava RMN sin e cavigliera bivalva per 20 giorni. Persona_1
In data 29.10.2019 l'attrice veniva dichiarata clinicamente guarita con postumi che venivano valutati dal Dott. in misura del 4%, con inabilità temporanea totale di giorni 20 e inabilità Persona_1 temporanea parziale graduale di giorni 25.
Per quanto accaduto, la SIa citava in giudizio la Parte_1 Controparte_1 al fine di farne dichiarare la responsabilità contrattuale quale vettore ai sensi dell'art. 1681 c.c.
[...]
e art. 1218 c.c., nonché la responsabilità “oggettiva” ex art. 2051 c.c., con condanna della convenuta al pagamento della somma di euro 5.963,16 (comprensive di rimborso spese mediche e già decurtate delle spese vive inviate da Europ Assistance), a titolo di risarcimento danni fisici e morali patiti a seguito ed in conseguenza del sinistro lamentato, oltre rivalutazione e interessi.
Chiedeva, altresì, accertarsi la condanna di per il danno “da vacanza Controparte_1 rovinata” ai sensi degli artt. 46 e 47 del Codice del Turismo in quanto, dalle conseguenti gravi lesioni riportate dalla attrice, la ricorrente ed il di lei coniuge, non avevano potuto godere a pieno della vacanza in quanto costretta a trascorrere la vacanza su sedia a rotelle/ stampelle, con condanna della convenuta al pagamento della somma di euro 1.400,00 (euro 200,00 per ogni giorno di invalidità a bordo nave). Il tutto oltre pagamento spese di lite ed accessori di legge.
Con comparsa di risposta del 25.01.2021 si costituiva in giudizio la Controparte_1 contestando tutto quanto addotto ed eccepito dalla parte attrice. L'odierna convenuta, invero, replicava che la SIa non aveva denunciato l'infortunio al medico di bordo Parte_1 durante la prima visita del 15.09.2019, che la stessa si era poi recata in data 16.09.2019 alla visita specialistica alla Central Clinic di Santorini non in autonomia ma per il tramite dell'accompagnatore che fungeva da interprete, all'uopo incaricato dall'Ufficio Hospitality della nave. Testimone_1
Eccepiva, altresì, che la era sbarcata dalla nave nei porti di scalo della crociera Parte_1 ed aveva usufruito dei servizi di bordo, quali bar, negozi e casinò, come risultante dall'estratto del registro accessi di bordo e dell'estratto conto delle spese.
Deduceva, inoltre, la mancanza di responsabilità ex art. 1681 c.c. ad essa imputabile e la mancata riferibilità dell'incidente ad una anomalia del servizio, stante la piena visibilità del gradino che conduceva dal bagno al corridoio a chi usciva o entrava in bagno.
Inoltre, rappresentava che vi era l'apposita segnaletica antinfortunistica presente a scopo precauzionale accanto alla porta del bagno, sia sulla parete della cabina che su quella del bagno, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di sicurezza e che, per tali motivi, quanto occorso all'attrice rientrava nell'alveo del caso fortuito, in quanto causato dall'imprudenza della passeggera stessa nel camminare all'interno della cabina della nave senza prestare attenzione ai cartelli antinfortunistici ed all'esistenza di un gradino tra il bagno ed il corridoio della cabina.
In ordine al chiesto risarcimento per il cd. danno da vacanza rovinata, la Controparte_1 rilevava come, ex adverso, non fosse stata prodotta alcuna prova in relazione al pregiudizio subito.
Conseguentemente, la convenuta chiedeva il rigetto delle domande Controparte_1 attoree.
2 Alla prima udienza in data 02.02.2021, il Giudice invitava le parti a tentare la negoziazione assistita della vertenza e rinviava la causa, per la verifica dell'esito della procedura, all'udienza del 08.06.2021.
A tale udienza le parti davano atto di avere tentato senza successo la negoziazione e chiedevano concedersi i termini per il deposito di memorie di cui all'art. 183 comma VI c.p.c.; il giudice concedeva il termine richiesto e rinviava la causa all'udienza del 16.11.2021 per la decisione sui mezzi istruttori dedotti.
Le parti depositavano e scambiavano memorie ex art. 183 comma VI c.p.c. e deducevano capitoli di prova per testimoni.
Dopo una serie di rinvii giustificati dal carico del ruolo, con ordinanza del 08.02.2022, il Giudice scioglieva la riserva assunta sulle richieste istruttorie e ammetteva la prova per testi dedotta da parte attrice con il marito della stessa Sig. nonché la prova per testi dedotta dalla Controparte_2 convenuta, con i testi Sig.ri , e , fissando Testimone_2 Testimone_3 Testimone_4 udienza per l'assunzione del teste di parte attrice per la decisione sulla richiesta prova delegata per l'assunzione dei testi di parte convenuta al 13.6.2022.
A detta udienza veniva assunta la prova con il teste indicato da parte attrice ed il Giudice ammetteva la delega ex art. 203 c.p.c. al Tribunale di Genova per l'assunzione della prova con i testi di parte convenuta, rinviando la causa per il prosieguo all'udienza del 12.12.2022.
Con prova delegata al Tribunale di Genova all'udienza del 28.09.2022 veniva assunta la testimonianza dei testi indotti da parte convenuta Dott. e Sig. . Testimone_2 Testimone_4
Con ordinanza del 31.01.2023, veniva disposta la CTU medico-legale e all'uopo veniva nominato il Dott. il cui incarico veniva successivamente revocato con ordinanza del Persona_2 21.07.2023, stante l'assenza del professionista all'udienza di conferimento incarico. Nella medesima ordinanza, il Giudice formulava alle parti proposta conciliativa ai sensi dell'art 185 bis. c.p.c., rinviando la causa per la decisione sulla proposta.
All'udienza del 2.10.2023, l'attrice dichiarava di volere accettare la proposta, mentre Controparte_1 dichiarava di non essere disponibile ad accettarla.
[...]
Con successiva ordinanza del 02.11.2023, il Giudice, a scioglimento della riserva precedentemente assunta, nominava CTU il Dott. , il quale accettava l'incarico ed Persona_3 effettuava la consulenza richiesta.
All'udienza del 03.02.2025 le parti precisavano le proprie conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Esaminati gli scritti conclusivi, si pronuncia la presente decisione.
***
La domanda nei limiti che seguono è fondata e va accolta.
La domanda proposta da parte attrice di risarcimento del danno per il sinistro occorso durante il trasporto per essere la stessa inciampata in una griglia malriposta sul gradino del bagno della cabina va inquadrata nell'ambito dell'art. 409 codice della navigazione, secondo cui “Il vettore è responsabile per i sinistri che colpiscono la persona del passeggero, dipendenti da fatti verificatisi dall'inizio dell'imbarco sino al compimento dello sbarco, se non prova che l'evento è derivato da causa a lui non imputabile” e nell'ambito dell'art. 1681 c.c. secondo cui: “Salva la responsabilità per il ritardo e per l'inadempimento nell'esecuzione del trasporto, il vettore risponde dei sinistri che colpiscono la persona del viaggiatore durante il viaggio e della perdita o dell'avaria delle cose che il viaggiatore porta con sé, se non prova di avere adottato tutte le misure idonee a evitare il danno.”
3 Nel caso che ci occupa, viene in rilievo dunque la disciplina della responsabilità contrattuale dell'armatore per danni alla persona ai sensi degli artt. 1681 c.c. e 409 cod. nav. in ragione del contratto di trasporto concluso tra le parti, quale servizio tipico e prevalente sulle ulteriori prestazioni fornite a bordo della nave, incluso nell'acquisto della crociera. La responsabilità del vettore marittimo, ai sensi dell'art. 409 cod. nav., copre i sinistri dipendenti da fatti verificatisi dall'inizio dell'imbarco sino al compimento dello sbarco.
La disposizione pone una presunzione di responsabilità a carico del vettore in ordine ai sinistri che colpiscono la persona del viaggiatore durante il viaggio. Detta presunzione opera quando sia provato il nesso causale tra il sinistro occorso al viaggiatore e l'attività del vettore nell'esecuzione del trasporto. A tali fini non è necessario che il passeggero individui la precisa anormalità del servizio che ha determinato il sinistro, ma deve provare che l'evento lesivo è stato causato in termini oggettivi dal fatto del vettore e quindi dalla attività del trasporto. (in tal senso, Cass. 7423/ 1999).
Il danneggiato deve dunque dimostrare il nesso di causa, spettando al vettore la dimostrazione della causa a lui non imputabile (Cass. 9593/ 2011).
Applicando tali principi al caso di specie, può affermarsi che la danneggiata ha dato prova del nesso di causalità - che consiste nella mera dimostrazione di aver subito il danno a causa del trasporto - ossia di essere caduta a causa della griglia non bene ancorata posta nel gradino del bagno che stava percorrendo la sera del 14.9.2019 subito dopo essersi imbarcata.
Sono dirimenti le dichiarazioni del marito della IG.ra , non potendosi dubitare della sua Parte_1 attendibilità solo perché coniuge della parte attrice – così facendo non si permetterebbe alla IG.ra di provare il fatto visto che l'unico soggetto presente in cabina era il marito-. Parte_1
Non si dubita della sua attendibilità, inoltre, poiché in citazione è indicato che il sinistro è avvenuto il 15.09. Ciò che rileva è la prova assunta e non l'allegazione del difensore.
L'istruttoria svolta ha permesso di verificare che, per quanto dichiarato dal IG. con CP_2 dichiarazioni chiare e dettagliate, il sinistro è occorso la sera del 14, così invero afferma “dopo cena siamo andati in cabina prima di recarci alle esercitazioni e mia moglie ha avuto l'incidente in bagno. Subito ho prestato a lei i primi soccorsi, facendomi dare del ghiaccio dal personale della cucina”.
Il teste ha aggiunto, nel confermare che tale grata presentava un avvallamento rispetto al piano calpestabile ed era libera da ancoraggi di sorta al pavimento calpestabile (foto 2-3 ibidem), di aver notato l'avvallamento e che la griglia si muoveva pertanto ho dedotto che non aveva ancoraggio.
La circostanza che si siano recati in infermeria la mattina seguente-ovvero il 15.09 come da documentazione anche in atti- non inficia tale racconto ma rende plausibile e scusabile l'errore di allegazione. La circostanza che la infermeria fosse aperta a qualsiasi ora anche di sera, non dedotta né provata, avrebbe inficiato sì la veridicità della deposizione ma tale prova non è stata data.
Si ritiene dunque provato per mezzo di tali dichiarazioni il nesso di causa tra il sinistro occorso alla IG.ra e l'attività del vettore nella esecuzione del trasporto, il quale deve sempre garantire Parte_1 l'efficienza di ogni struttura.
Ritenuto provato il nesso causale tra l'evento e il fatto del vettore (vale a dire la circostanza che la IG.ra cadeva, riportando lesioni personali, per la griglia non ancora del gradino del bagno), Parte_1 era onere della convenuta fornire la prova liberatoria del caso fortuito e, dunque, dell'assenza di sua colpa.
Si osserva in diritto che il giudizio sul profilo colposo deve essere inteso come un accertamento dell'oggettiva mancanza delle misure protettive idonee ad evitare il verificarsi di una situazione di pericolo che si possa tradurre in danno.
La Suprema Corte ha, difatti, affermato che “la verifica della congruità a tal fine delle misure adottate, sulla base delle risorse offerte dalla tecnologia esistente ed in relazione alle condizioni
4 concrete, costituisce il contenuto del giudizio da operare ai fini della sufficienza degli elementi addotti dal convenuto per l'esonero della responsabilità” (Corte di Cassazione, - Sentenza 5 febbraio- 13 maggio 2003 n. 7298).
Ed allora, la prova liberatoria richiesta è la dimostrazione del caso fortuito e cioè del fattore esterno, rinvenibile anche nel comportamento incauto o particolarmente anomalo del danneggiato, che tuttavia deve atteggiarsi di per sé solo sufficiente ed idoneo a recidere il nesso causale.
Sul punto, la società convenuta ha allegato di aver predisposto cartelli informativi sulla pericolosità del gradino, la mancanza di denuncia immediata che non ha consentito di approntare immediate verifiche e la imputabilità del sinistro a disattenzione della passeggera.
Ora, la predisposizione di cartelli informativi dimostra, come afferma parte attrice, di per sé la pericolosità dei luoghi ma non esime il vettore da adottare ogni precauzione per mantenere efficienti le strutture, predisponendo ad esempio ancoraggi più efficienti. Quanto alla mancanza di denuncia immediata, si osserva che la stessa non è imposta da alcuna disposizione.
Sotto diverso profilo, la circostanza dedotta da controparte in ordine alla mancanza di cautele adottate dalla donna nell'utilizzo del gradino non ha trovato alcun riscontro nelle emergenze istruttorie.
E pertanto, a fronte dell'evento sinistro verificatosi nella cabina– e quindi a causa del trasporto - reso vieppiù insidioso dalla presenza di un gradino- di per sé pericoloso- cui è apposta una griglia per il deflusso di eventuali liquidi del bagno, che il teste escusso descrive come non ancorata, era CP_2 preciso onere della convenuta provare, al fine di sottrarsi alla responsabilità di cui agli artt. 1681 c.c. e 409 cod. navigazione, la sussistenza di una causa imprevedibile e inevitabile idonea a interrompere ogni nesso causale tra l'utilizzo della cosa e l'evento sinistro occorso. Di contro, deve certamente ritenersi prevedibile la circostanza che, la presenza del gradino e della griglia costituisca una condizione di pericolo per i passeggeri e la stessa avrebbe potuto essere evitata con l'adozione di cautele minime di sicurezza da parte del vettore quali, non solo l'uso di apposita cartellonistica che richiamasse l'attenzione dei passeggeri, ma altresì l'efficiente ancoraggio della griglia o la predisposizione di misure antiscivolo.
L'assenza di tali condizioni congiuntamente alla mancata prova di una condotta anomala imputabile alla danneggiata inducono a ritenere sussistente la piena ed esclusiva responsabilità del custode – vettore, senza che il contegno della danneggiata possa assurgere neanche a circostanza concausale del danno.
Si osserva che come noto, infatti, quando la condotta del danneggiato costituisce concausa del danno, al fine della determinazione di un eventuale risarcimento, rileva l'art. 1227, comma primo, c.c. secondo cui “se il fatto colposo del creditore ha concorso a cagionare il danno, il risarcimento è diminuito secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate”.
E tuttavia, per quanto sopra osservato, nessuna condotta colpevole è provata a carico dell'attrice perché possa trovare applicazione la norma sopra richiamata.
Ciò posto, si osserva ancora che nessun dubbio, poi, può sorgere in ordine alla riconducibilità delle lesioni refertate all'evento occorso, dovendo ritenersi integrato il nesso di causalità quale elemento costitutivo la fattispecie di responsabilità civile che viene in rilievo.
È stato invero nominato consulente tecnico d'ufficio, il quale effettuata l'anamnesi e l'esame della documentazione in atti ha affermato chiaramente che “Tali lesioni ben potevano prodursi nel corso dell'evento traumatico anamnesticamente descritto, durante le fasi di caduta ed impatto al suolo dell'istante e, considerato il tempo intercorso dalla data dell'evento traumatico a quella del nostro accertamento clinico, possono essere considerate stabilizzate” (pag. 6 della consulenza in atti).
5 Accertata allora la responsabilità della convenuta per il sinistro occorso alla IG.ra e il nesso Parte_1 di causa tra il sinistro e le lesioni riportate, si può esaminare allora il profilo della quantificazione del risarcimento del danno.
In tema, si osserva che il consulente d'ufficio ha concluso che “Pertanto, attesi i riferimenti clinico- cronologici anamnesticamente descritti, e tenuto conto dei tempi medi necessari per la completa ripresa della funzionalità articolare della caviglia sinistra, si ritiene giustificato il riconoscimento di un periodo di inabilità temporanea totale di giorni 5 (tenuto conto dell'acuzia sintomatologica inziale e dell'immobilizzazione della caviglia sinistra in bendaggio contenitivo) e parziale al 50% di giorni 20 in considerazione della graduale remissione sintomatologica e della progressiva ripresa del carico deambulatorio. In ordine ai postumi permanenti il nostro esame obiettivo è risultato del tutto negativo;
non sono stati evidenziati infatti disturbi algo-disfunzionali a carico della caviglia sinistra. Deve pertanto escludersi la ricorrenza di postumi permanenti” (pag. 7 consulenza).
Non si ha motivo di dubitare delle conclusioni del consulente, neppure tecnicamente contestate dalle parti.
Si deve riconoscere quindi un risarcimento del danno patrimoniale di euro 1.062,17 poiché spese mediche documentate in atti da parte attrice- all.
4 -6 e spese al ritorno- ritenute dal consulente congrue all'entità ed alla durata delle lesioni riportate dalla Sig.ra nell'evento Parte_1 traumatico del 14 settembre 2019. Non sono previste ulteriori spese mediche.
Quanto al danno non patrimoniale, sono applicabili i valori corrispondenti al sistema a punti di invalidità delle Tabelle di Milano 2019-2020 (in specie, avuto riguardo all'età dell'attrice all'epoca dell'incidente; alla percentuale di invalidità temporanea accertata dal CTU). Si liquida quindi la somma di euro 712,35, di cui 237,45 per invalidità temporanea totale ed euro 474,90 per invalidità temporanea parziale.
Al danno patrimoniale come sopra determinato costituente debito di valore dovranno – secondo il criterio generale – essere, altresì, aggiunti la rivalutazione monetaria calcolata secondo gli indici del costo della vita e gli interessi compensativi nella misura legale sul capitale via via rivalutato annualmente dalla data degli esborsi sino al passaggio in giudicato della presente sentenza (v. Cass. Civ., SS.UU., sent. n. 557 del 14.01.2009; n. 8521 del 05.04.2007; n. 1712 del 17.02.1995), ed oltre interessi legali dal passaggio in giudicato sino al soddisfo.
Simile criterio deve trovare applicazione per l'importo dovuto a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale.
La parte attrice chiede altresì il risarcimento del danno da vacanza rovinata.
In diritto si osserva che l'art. 46 del Codice del Turismo prescrive che “Nel caso in cui l'inadempimento delle prestazioni che formano oggetto del pacchetto non è di scarsa importanza ai sensi dell'articolo 1455 del codice civile, il viaggiatore può chiedere all'organizzatore o al venditore, secondo la responsabilità derivante dalla violazione dei rispettivi obblighi assunti con i rispettivi contratti, oltre ed indipendentemente dalla risoluzione del contratto, un risarcimento del danno correlato al tempo di vacanza inutilmente trascorso ed all'irripetibilità dell'occasione perduta”.
Per potersi avvalere della tutela risarcitoria garantita è necessario che la vacanza rovinata per inadempimento o inesatta esecuzione delle prestazioni previste sia quella connessa all'acquisto di un
“pacchetto turistico”, le cui caratteristiche sono fissate dall'art. 34 dello stesso codice. In particolare, il “pacchetto” deve avere ad oggetto i viaggi, le vacanze, i circuiti tutto compreso, le crociere turistiche risultanti dalla combinazione di almeno due dei seguenti elementi venduti a un prezzo forfettario: trasporto, alloggio, servizi turistici non accessori a trasporto e alloggio. Questi ultimi debbono costituire, per la soddisfazione delle eIGenze ricreative del turista, parte IGnificativa del pacchetto turistico.
6 La Corte di Cassazione ha stabilito che: “Il danno non patrimoniale da vacanza rovinata, secondo quanto espressamente previsto in attuazione della Direttiva n. 90/314/CEE, costituisce uno dei “casi previsti dalla legge” nei quali, ai sensi dell'art. 2059 cod. civ., il pregiudizio non patrimoniale è risarcibile. Tuttavia, non ogni disagio patito dal turista legittima la domanda di risarcimento di tale pregiudizio non patrimoniale, ma solo quelli che – alla stregua dei generali precetti di correttezza e buona fede – superino una soglia minima di tolleranza, da valutarsi caso per caso, con apprezzamento di fatto del giudice di merito”. (Corte cassazione, sezione III, sentenza 11 maggio 2012 n. 7256). Ed ancora, “Il danno non patrimoniale da vacanza rovinata richiede la verifica della gravità della lesione e della serietà del pregiudizio patito dall'istante, al fine di accertarne la compatibilità col principio di tolleranza delle lesioni minime (precipitato, a propria volta, del dovere di solidarietà sociale previsto dall'art. 2 Cost.), e si traduce in un'operazione di bilanciamento demandata al prudente apprezzamento del giudice di merito, il quale, dalla constatazione della violazione della norma di legge che contempla il diritto oggetto di lesione, attribuisce rilievo solo a quelle condotte che offendono in modo sensibile la portata effettiva dello stesso.” (Corte cassazione, sezione III, sentenza 14 luglio 2015 n. 14662).
Quanto all'onere della prova, in tema di risarcibilità del danno non patrimoniale vige la regola generale per cui il danno deve essere provato e allegato. Tuttavia, nel caso di danno da vacanza rovinata, ricorrendo un'ipotesi di inadempimento contrattuale del tour operator o del vettore (a seconda di quando sorge l'inadempimento contrattuale), secondo la giurisprudenza, il turista è tenuto a provare il solo contratto di viaggio, allegando le circostanze dell'inadempimento di controparte, col conseguente diritto del consumatore ad ottenere anche il risarcimento del danno diverso e ulteriore rispetto a quello patrimoniale, giacché è già insito nella stipulazione stessa del contratto che esso risponda ad un'utilità quale il riposo, lo svago e la fuga dalla realtà quotidiana.
Ed allora, nel caso di specie la IG.ra acquirente di un pacchetto turistico ai sensi dell'art. Parte_1
34 del codice del turismo, ha subito un disservizio poiché il vettore non ha predisposto tutte le misure di sicurezza tali da impedire l'evento dannoso, tra le quali rientra sicuramente il mancato controllo di efficienza dell'ancoraggio delle griglie dei gradini dei bagni, di per sé pericolosi, ciò concretizza un inadempimento contrattuale non di scarsa importanza, avuto riguardo proprio alla sua precipua finalità che è quella di garantire la sicurezza dei luoghi utilizzati dall'utente.
Sulla esistenza del danno occorre però precisare che se è vero che il danno da vacanza rovinata va liquidato in via equitativa è altresì vero che bisogna provare di averlo subito.
Nel caso di specie, la parte attrice lamenta di non aver potuto partecipare alle escursioni ma non dimostra di averle effettivamente prima acquistate ovvero che le stesse fossero incluse nel pacchetto croceristico acquistato ed ancora la IG.ra ha ottenuto tutto i mezzi da parte del vettore per Parte_1 continuare la crociera e continuare ad usufruire dei servizi di svago predisposti sulla nave seppur con difficoltà.
Non vi sono elementi quindi per liquidare il danno che avrebbe patito, avendo la stessa continuato la vacanza come afferma anche il marito “confermo le circostanze n. 10-11 di cui alle memorie ex art. 183 n. 2 di parte attrice;
preciso di essere sceso dalla nave con mia moglie, anche se la stessa aveva difficoltà a deambulare, ma di non aver partecipato alle escursioni”. Tale fatto risulta anche dai documenti 6 e 7 prodotti da parte convenuta che attestano che la IG.ra e il marito hanno lasciato la nave nei porti di attracco.
Non vi è prova, poi, che la IG.ra non abbia più usufruito di alcuno svago predisposto dal Parte_1 vettore, come evidenzia la difesa della parte convenuta, considerato altresì che il vettore ha messo a disposizione di parte attrice ogni mezzo a sua disposizione per continuare la vacanza e limitare il disagio patito.
In conclusione, va accertata la responsabilità del vettore convenuto per il sinistro occorso in data 14.9.2019 alla IG.ra e riconosciuto un risarcimento del danno per euro 1.774,52, quale Parte_1
7 conseguenza immediata e diretta del sinistro, come innanzi distinto tra danno patrimoniale e non patrimoniale.
Va rigettata la richiesta di risarcimento del danno da vacanza rovinata, per mancanza di prova del danno patito.
Le spese di lite sono compensate tra le parti, stante il parziale accoglimento delle domande proposte, anche in termini quantitativi. Le spese di consulenza, già liquidate con decreto del 10.4.2024, sono poste a carico della parte convenuta, attenendo al danno non patrimoniale in parte riconosciuto.
PQM
Il Tribunale, in persona del giudice unico dott.ssa Federica Rotondo, disattesa e respinta ogni diversa istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) In parziale accoglimento della domanda attorea sub 1, condanna la , Controparte_3 in persona del legale rappresentante pro tempore, per le causali di cui in parte motiva, al pagamento di una somma in favore della IG.ra , di euro 1.062,17 a Parte_1 titolo di risarcimento del danno patrimoniale e al pagamento di una somma di euro 712,35 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, oltre rivalutazione ed interessi legali come in parte motiva.
2) RIGETTA la richiesta attorea sub 2 di risarcimento del danno da vacanza rovinata;
3) COMPENSA le spese di lite tra le parti.
4) PONE le spese di consulenza tecnica d'ufficio, già liquidate con separato decreto, definitivamente a carico di parte convenuta , in persona del l.r.p.t. Controparte_3
Taranto, 21/08/2025
Il Giudice
Federica Rotondo
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