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9 ottobre 2010
9 ottobre 2010
Art. 492. Comandante militare 1. Sulle navi e sui galleggianti requisiti dal Ministero della difesa, non iscritti nel naviglio ausiliario dello Stato, il predetto Ministero puo' conferire al commissario statale il titolo e le attribuzioni di comandante militare, se e' ufficiale di vascello della Marina militare ovvero ufficiale o sottufficiale del Corpo degli equipaggi militari marittimi, appartenente a categorie che conferiscano l'idoneita' al comando della nave o del galleggiante su cui e' imbarcato. 2. Il comandante militare, oltre alle attribuzioni proprie del commissario statale, ha anche le seguenti:
a) dare ordini al capitano della nave o del galleggiante requisito per tutto cio' che concerne l'organizzazione e il funzionamento dei servizi di bordo, che hanno attinenza con l'impiego speciale della nave o del galleggiante; b) esercitare la censura su tutti i telegrammi e radiotelegrammi in arrivo e in partenza, con facolta' di vietarne la trasmissione o la ricezione quando lo ritenga opportuno per ragioni militari. 3. Il capitano della nave o del galleggiante requisito esegue e fa eseguire dalle persone da lui dipendenti tutti gli ordini che gli vengono impartiti, nei limiti sopraindicati, dal comandante militare, il quale ne assume la completa responsabilita' a tutti gli effetti, apponendo apposita nota sul giornale nautico, parte prima. 4. La presenza del comandante militare non esime il capitano della nave o del galleggiante requisito da alcuno degli obblighi per lui previsti nel presente capo, salva l'osservanza degli ordini che gli siano impartiti dal comandante militare.
a) dare ordini al capitano della nave o del galleggiante requisito per tutto cio' che concerne l'organizzazione e il funzionamento dei servizi di bordo, che hanno attinenza con l'impiego speciale della nave o del galleggiante; b) esercitare la censura su tutti i telegrammi e radiotelegrammi in arrivo e in partenza, con facolta' di vietarne la trasmissione o la ricezione quando lo ritenga opportuno per ragioni militari. 3. Il capitano della nave o del galleggiante requisito esegue e fa eseguire dalle persone da lui dipendenti tutti gli ordini che gli vengono impartiti, nei limiti sopraindicati, dal comandante militare, il quale ne assume la completa responsabilita' a tutti gli effetti, apponendo apposita nota sul giornale nautico, parte prima. 4. La presenza del comandante militare non esime il capitano della nave o del galleggiante requisito da alcuno degli obblighi per lui previsti nel presente capo, salva l'osservanza degli ordini che gli siano impartiti dal comandante militare.
Giurisprudenza • 9
- 1. Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Sicilia, sentenza 03/09/2025, n. 265Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA composta dai magistrati: dott. VA Chiazzese Presidente dott. Adriana Parlato Giudice relatore dott. Giuseppe Di Pietro Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di responsabilità, iscritto al n. 69633 del registro di segreteria, promosso dal Procuratore Regionale nei confronti di NE DR (C.F. [...]), nato a Catania il 16 febbraio 1979, domiciliato presso la Casa Circondariale di Siracusa, Contrada Cavadonna, str. Monasteri n. 20, ivi in stato di reclusione, in condizione di interdizione legale ex art. 32 c.p., giusto decreto del 12 ottobre 2023 …Leggi di più...
- truffa aggravata·
- duplum presuntivo·
- danno erariale·
- interessi legali·
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- responsabilità contabile·
- art. 651 c.p.p.·
- rivalutazione monetaria·
- giudicato penale·
- peculato militare