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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 07/04/2025, n. 630 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 630 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 13691/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo Presidente
Dott. Chantal Dameglio Giudice Rel.
Dott. Valentina Giuditta Soria Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex artt. 473bis.29 c.p.c. iscritto al n. r.g. 13691/2023 promossa da:
, (C.F. ) rappresentata e difesa dall'avv. RIZZARI Parte_1 C.F._1
PAOLA presso il quale ha eletto domicilio come da procura in atti
RICORRENTE contro
, (C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1 C.F._2
COMMODO STEFANO MARIA e dall'avv. COMMODO SARA, presso il quale ha eletto domicilio come da procura in atti
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero,
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente:
Piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis rejectis, in parziale modifica del decreto 20.07.20, disporre il seguente calendario, tenuto conto che, per comodità, si sono individuate le settimane in alternanza, chiamandole: “settimana 1” e “settimana 2”:
Settimana 1 : starà con il padre: Per_1
• dal martedì dall'uscita dalla scuola (oppure ore 16 in assenza di scuola) a mercoledì mattina con riaccompagnamento a scuola (oppure ore 8 in assenza di scuola); • dal giovedì dall'uscita dalla scuola (oppure ore 16 in assenza di scuola) al lunedì mattina con riaccompagnamento a scuola (oppure ore 8 in assenza di scuola).
Settimana 2: starà con la madre: Per_1
• dal martedì dall'uscita dalla scuola (oppure ore 16 in assenza di scuola) a mercoledì mattina con riaccompagnamento a scuola (oppure ore 8 in assenza di scuola);
• Dal giovedì dall'uscita dalla scuola (oppure ore 16 in assenza di scuola) al venerdì mattina inizio scuola (oppure ore 8 in assenza di scuola).
- Confermare che il padre possa gestire una videochiamata con il figlio, nei giorni di spettanza materna, dalle 20,00 alle 21,00;
- Disporre che quando il giorno di spettanza paterna coincida con un giorno di vacanza scolastica, il padre possa tenere con sé dalle 8,00 del mattino (e non dalle 16,00). Per_1
-Disporre che, in deroga alle giornate di competenza, ogni anno, trascorra la sera della Festa Per_1 del Papà con il padre (dalle 19 della sera al mattino del giorno dopo con l'accompagnamento a scuola o, in assenza di scuola, con l'accompagnamento entro ore 10 al domicilio materno);
- Disporre che, in deroga alle giornate di competenza, ogni anno trascorra la sera della Festa Per_1 della Mamma con la madre, dalle 19 della sera fino al mattino quando lo accompagnerà a scuola
- Disporre che sia la madre che il padre possano prelevare anticipatamente da scuola , nei Per_1 giorni di rispettiva competenza, quando ne ricorra la necessità, previo avviso all'altro genitore la sera precedente;
- disporre che quando una festività sia di competenza paterna e segua un giorno di calendario di competenza paterna, stia con il padre continuativamente, incluso il pernottamento (lo stesso Per_1 valga per festività di competenza materna).
- disporre che il sig. versi un contributo al mantenimento non superiore ad euro Parte_1
300,00, o veriore e somma che si determinerà in corso di causa, somma che si rivaluterà secondo gli indici ISTAT e con decorrenza dalla presentazione della domanda.
Con vittoria di spese ed onorari di patrocinio
Per parte resistente:
Voglia l'Ill.mo Tribunale di Torino
Previa se del caso CTU in cui una venga indagata la capacità genitoriale delle parti ed individuata
l'alternanza più rispondente agli interessi del minore;
Respingere l'istanza di modifica dell'alternanza genitoriale, confermando, a modifica del provvedimento provvisorio, quella di cui al decreto 20 luglio 2020 del Tribunale di Ivrea integrato da quello del 12.02.2021 della Corte d'Appello di Torino;
Respingere l'istanza di decremento dell'assegno di mantenimento in favore del figlio Per_1 dichiarando tenuto il signor a contribuire al mantenimento del figlio versando alla signora Pt_1 , entro il 5 di ogni mese, la somma di € 450 (con prima rivalutazione Istat da luglio 2021) CP_1 ovvero la maggiore somma che il Tribunale riterrà di quantificare;
Respingere l'istanza di previsione di videochiamate padre/figlio, in tutti i giorni di spettanza materna dalle 20 alle 21 e limitarle, per la durata di ca.15 minuti, dalle 20 alle 20.15, ai soli fine settimana di competenza dell'altro genitore come peraltro già avviene, con criterio di reciprocità per padre e madre;
Disporre che padre e madre possano occasionalmente prelevare anticipatamente da scuola, Per_1 nei giorni di rispettiva competenza, quando l'anticipo sia determinato da motivi sanitari ovvero quando la motivazione sia condivisa da entrambi i genitori, comunque previo avviso all'altro genitore la sera precedente;
Respingere la domanda in punto festività confermando la previsione attuale;
IN VIA ISTRUTTORIA
Disporre l'escussione del teste e sul capo a) della comparsa di costituzione Testimone_1 Tes_2
3 novembre 2023
IN OGNI CASO
Condannare il ricorrente alla refusione di tutte le spese, competenze ed onorari di lite, nonché al risarcimento dei danni per lite temeraria ai sensi dell'art. 96 c.p.c. in favore di , Controparte_1 nella misura che l'Ill.mo Tribunale riterrà congrua, considerato che la relativa pretesa risulta infondata e condotta in violazione dei più fondamentali canoni di prudenza e diligenza.
Per il P.M.: visto, nulla oppone
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con Decreto del 22.7.2020 n. 3015 il Tribunale di Ivrea ha disciplinato le modalità di visita, collocazione e visite genitoriali del minore nato il [...], dall'unione more uxorio Persona_2 tra il ricorrente, e la convenuta, . Parte_1 Controparte_1
Con ricorso depositato in data 31/05/2023, parte ricorrente ha chiesto la modifica del predetto provvedimento, chiedendo una parziale modifica del decreto del 20.7.2020 del Tribunale di Ivrea, in ordine alle condizioni di affidamento del figlio minore e in ordine al contributo al Per_1 mantenimento dello stesso;
il ricorrente richiedeva altresì l'assunzione di provvedimenti urgenti aventi ad oggetto l'iscrizione scolastica del minore alla scuola primaria dallo stesso indicata ( scuola
“Di Vittorio” di Venaria Reale); il Giudice all'esito dell'udienza del 11.7.2023, nel contraddittorio tra le parti, autorizzava l'iscrizione del minore , per l'anno scolastico 2023/2024, presso la Per_1 scuola primaria “Sclopis” di Torino, anche in assenza del consenso paterno.
Parte convenuta si è costituita in data 3.11.2023 chiedendo il rigetto del ricorso.
All'udienza del 5.12.2023, innanzi al Giudice Delegato, sono state sentite le parti;
esperito negativamente il tentativo di conciliazione, i difensori hanno insistito nelle proprie istanze;
all'esito, sono stati assunti i provvedimenti provvisori ed urgenti ex art. 473 bis 22 c.p.c. con provvedimento del 12.12.2023. In corso di causa parte resistente con istanza ex art. 473 bis 38 c.p.c. del 2.9.2024 richiedeva l'autorizzazione alle cure dentistiche del minore presso il centro CEMISA e con ordinanza del
17.12.2024 il Giudice autorizzava la madre alla prosecuzione delle cure dentistiche presso il citato centro medico, anche in assenza del consenso paterno.
All'udienza del 24.10.2024 a causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
***
Osserva preliminarmente il Collegio che l'attività istruttoria richiesta appare superflua alla luce degli incarichi disposti in questa sede ai Servizi Sociali e NPI/Psicologia età evolutiva.
Osserva il Collegio che non sussistono ragioni per modificare l'ordinanza resa ex art. 473 bis
22 c.p.c. con provvedimento del 12.12.2023 che, nel prevedere, a parziale modifica del decreto del
Tribunale di Ivrea del 20.7.2020, disponeva l'aggiunta del pernotto del minore presso il padre Per_1 nella giornata di ogni martedì, con riaccomapagnamento a scuola il giorno seguente e disponeva che ciascun genitore potesse videochiamare per dieci minuti il figlio quando è con l'altro genitore, nelle giornate di sabato e martedì per la madre e mercoledì per il padre, in una fascia oraria dalle 18 alle
20.
Ed invero, il Collegio ritiene che il lieve ampliamento dei tempi di permanenza presso il padre, con l'inserimento del pernotto tutti i martedì, risponde alla necessità di intensificare i rapporti padre- figlio rispetto ad una disciplina dettata quando il minore era più piccolo. Diversamente, un ulteriore ampliamento del calendario di frequentazione padre – figlio rischiererebbe di frammentare eccessivamente le abitudini di vita del minore, con conseguente instabilità nel suo assetto di vita non confacenti al suo interesse.
In punto richiesta del ricorrente di riduzione dell'assegno previsto in favore del figlio, non risulta provato un peggioramento della propria condizione economica o comunque una significativa alterazione dei redditi. Il ricorrente piuttosto evidenzia un miglioramento della condizione economica della resistente che avrebbe redditi più alti di quanto dichiarerebbe;
ma l'ultimo Cud del ricorrente prodotto, quello per l'anno di imposta 2023, riporta redditi lordi pari a 38.926 euro e dagli estratti conto lo stipendio mensile si attesta intorno 2.000,00/2.100,00 euro mensili, in linea con gli importi cui dà conto il Decreto del Tribunale di Ivrea del 22.7.2020, senza dunque alcuna alterazione significativa.
La resistente ha prodotto l'ultimo Cud relativo all'anno di imposta 2023, con redditi annui lordi pari a 21.000 euro e uno stipendio di circa 1200 euro mensili. La disparità reddituale delle parti pertanto rimane sostanzialmente invariata. Si ritiene pertanto di confermare in punto mantenimento del minore l'assetto previsto dal provvedimento del Tribunale di Ivrea, considerate anche le accresciute esigenze del minore rispetto all'età, che si bilanciano con il lieve aumento dei tempi di permanenza presso il padre (pari a due notti in più al mese).
Si ritiene opportuno dover disporre la prosecuzione della presa in carico del nucleo da parte dei Servizi Sociali e l'avvio della presa in carico da parte della NPI/Psicologia età evolutiva (che al momento non risulta ancora attivata), sia al fine di coadiuvare i genitori a superare l' alta conflittualità ancora presente tra loro, circostanza che potrebbe incidere negativamente sul benessere psico fisico di (cfr. relazione sociale del 22.10.2024), con la messa in atto di ogni intervento ritenuto utile Per_1 dai Servizi incaricati anche attraverso percorsi di mediazione famigliare, nonché di interventi educativi e di sostegno al minore.
In punto spese, il Collegio ritiene che le spese di lite possono essere compensate nella misura di ¼ tra le parti stante la soccombenza reciproca delle stesse in punto modifica delle condizioni di affidamento del minore e per i restanti ¾ debbano essere poste a carico di parte ricorrente in Per_1 ragione della soccombenza con riferimento alla domanda di modifica del contributo al mantenimento e in punto istanze ex art. 473 bis 38 c.p.c.
Esse vengono complessivamente liquidate nella misura di seguito indicata, in applicazione dei parametri di cui al DM 55/2014, come modificato dal DM 147/2022, per essersi l'attività defensionale esaurita successivamente alla sua entrata in vigore, tenuto conto del valore della domanda e della complessità della fattispecie e così per complessivi euro 3.900,00.
Da ultimo ritiene il Collegio che non ricorrano i presupposti per condannare il ricorrente ai sensi dell'art. 96 c.p.c., non ravvisandosi la “mala fede” o la “colpa grave” necessarie ai fini della suddetta pronuncia nell'azione dallo stesso intrapresa.
P.Q.M.
Visto l'art. 473-bis.29 c.p.c.,
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita
DISPONE che il padre, sig. possa incontrare e tenere con sé secondo i tempi stabiliti Pt_1 Per_1 dal decreto del Tribunale di Ivrea del 22.7.2020, con l'aggiunta del pernotto nella giornata di ogni martedì, con riaccompagnamento a scuola il giorno seguente.
DISPONE che ciascun genitore possa videochiamare per dieci minuti il figlio minore quando è con l'altro genitore, nelle giornate di sabato e di martedì per la madre e mercoledì per il padre, in una fascia oraria che va dalle 18 alle 20.
CONFERMA nel resto le statuizioni vigenti.
RICHIEDE ai Servizi sociali e alla NPI/Psicologia età evolutiva territorialmente competenti di prendere in carico in nucleo al fine di coadiuvare i genitori a superare l'alta conflittualità presente tra loro, con la messa in atto di ogni intervento ritenuto utile dai Servizi incaricati anche attraverso percorsi di mediazione famigliare, nonché di interventi educativi e di sostegno al minore.
CONDANNA a rifondere ad la restante parte Parte_1 Controparte_1 di spese di lite, che liquida nella quota di € 2.925,00, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
20/12/2024.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dr. Chantal Dameglio Dr. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo Presidente
Dott. Chantal Dameglio Giudice Rel.
Dott. Valentina Giuditta Soria Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex artt. 473bis.29 c.p.c. iscritto al n. r.g. 13691/2023 promossa da:
, (C.F. ) rappresentata e difesa dall'avv. RIZZARI Parte_1 C.F._1
PAOLA presso il quale ha eletto domicilio come da procura in atti
RICORRENTE contro
, (C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1 C.F._2
COMMODO STEFANO MARIA e dall'avv. COMMODO SARA, presso il quale ha eletto domicilio come da procura in atti
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero,
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente:
Piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis rejectis, in parziale modifica del decreto 20.07.20, disporre il seguente calendario, tenuto conto che, per comodità, si sono individuate le settimane in alternanza, chiamandole: “settimana 1” e “settimana 2”:
Settimana 1 : starà con il padre: Per_1
• dal martedì dall'uscita dalla scuola (oppure ore 16 in assenza di scuola) a mercoledì mattina con riaccompagnamento a scuola (oppure ore 8 in assenza di scuola); • dal giovedì dall'uscita dalla scuola (oppure ore 16 in assenza di scuola) al lunedì mattina con riaccompagnamento a scuola (oppure ore 8 in assenza di scuola).
Settimana 2: starà con la madre: Per_1
• dal martedì dall'uscita dalla scuola (oppure ore 16 in assenza di scuola) a mercoledì mattina con riaccompagnamento a scuola (oppure ore 8 in assenza di scuola);
• Dal giovedì dall'uscita dalla scuola (oppure ore 16 in assenza di scuola) al venerdì mattina inizio scuola (oppure ore 8 in assenza di scuola).
- Confermare che il padre possa gestire una videochiamata con il figlio, nei giorni di spettanza materna, dalle 20,00 alle 21,00;
- Disporre che quando il giorno di spettanza paterna coincida con un giorno di vacanza scolastica, il padre possa tenere con sé dalle 8,00 del mattino (e non dalle 16,00). Per_1
-Disporre che, in deroga alle giornate di competenza, ogni anno, trascorra la sera della Festa Per_1 del Papà con il padre (dalle 19 della sera al mattino del giorno dopo con l'accompagnamento a scuola o, in assenza di scuola, con l'accompagnamento entro ore 10 al domicilio materno);
- Disporre che, in deroga alle giornate di competenza, ogni anno trascorra la sera della Festa Per_1 della Mamma con la madre, dalle 19 della sera fino al mattino quando lo accompagnerà a scuola
- Disporre che sia la madre che il padre possano prelevare anticipatamente da scuola , nei Per_1 giorni di rispettiva competenza, quando ne ricorra la necessità, previo avviso all'altro genitore la sera precedente;
- disporre che quando una festività sia di competenza paterna e segua un giorno di calendario di competenza paterna, stia con il padre continuativamente, incluso il pernottamento (lo stesso Per_1 valga per festività di competenza materna).
- disporre che il sig. versi un contributo al mantenimento non superiore ad euro Parte_1
300,00, o veriore e somma che si determinerà in corso di causa, somma che si rivaluterà secondo gli indici ISTAT e con decorrenza dalla presentazione della domanda.
Con vittoria di spese ed onorari di patrocinio
Per parte resistente:
Voglia l'Ill.mo Tribunale di Torino
Previa se del caso CTU in cui una venga indagata la capacità genitoriale delle parti ed individuata
l'alternanza più rispondente agli interessi del minore;
Respingere l'istanza di modifica dell'alternanza genitoriale, confermando, a modifica del provvedimento provvisorio, quella di cui al decreto 20 luglio 2020 del Tribunale di Ivrea integrato da quello del 12.02.2021 della Corte d'Appello di Torino;
Respingere l'istanza di decremento dell'assegno di mantenimento in favore del figlio Per_1 dichiarando tenuto il signor a contribuire al mantenimento del figlio versando alla signora Pt_1 , entro il 5 di ogni mese, la somma di € 450 (con prima rivalutazione Istat da luglio 2021) CP_1 ovvero la maggiore somma che il Tribunale riterrà di quantificare;
Respingere l'istanza di previsione di videochiamate padre/figlio, in tutti i giorni di spettanza materna dalle 20 alle 21 e limitarle, per la durata di ca.15 minuti, dalle 20 alle 20.15, ai soli fine settimana di competenza dell'altro genitore come peraltro già avviene, con criterio di reciprocità per padre e madre;
Disporre che padre e madre possano occasionalmente prelevare anticipatamente da scuola, Per_1 nei giorni di rispettiva competenza, quando l'anticipo sia determinato da motivi sanitari ovvero quando la motivazione sia condivisa da entrambi i genitori, comunque previo avviso all'altro genitore la sera precedente;
Respingere la domanda in punto festività confermando la previsione attuale;
IN VIA ISTRUTTORIA
Disporre l'escussione del teste e sul capo a) della comparsa di costituzione Testimone_1 Tes_2
3 novembre 2023
IN OGNI CASO
Condannare il ricorrente alla refusione di tutte le spese, competenze ed onorari di lite, nonché al risarcimento dei danni per lite temeraria ai sensi dell'art. 96 c.p.c. in favore di , Controparte_1 nella misura che l'Ill.mo Tribunale riterrà congrua, considerato che la relativa pretesa risulta infondata e condotta in violazione dei più fondamentali canoni di prudenza e diligenza.
Per il P.M.: visto, nulla oppone
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con Decreto del 22.7.2020 n. 3015 il Tribunale di Ivrea ha disciplinato le modalità di visita, collocazione e visite genitoriali del minore nato il [...], dall'unione more uxorio Persona_2 tra il ricorrente, e la convenuta, . Parte_1 Controparte_1
Con ricorso depositato in data 31/05/2023, parte ricorrente ha chiesto la modifica del predetto provvedimento, chiedendo una parziale modifica del decreto del 20.7.2020 del Tribunale di Ivrea, in ordine alle condizioni di affidamento del figlio minore e in ordine al contributo al Per_1 mantenimento dello stesso;
il ricorrente richiedeva altresì l'assunzione di provvedimenti urgenti aventi ad oggetto l'iscrizione scolastica del minore alla scuola primaria dallo stesso indicata ( scuola
“Di Vittorio” di Venaria Reale); il Giudice all'esito dell'udienza del 11.7.2023, nel contraddittorio tra le parti, autorizzava l'iscrizione del minore , per l'anno scolastico 2023/2024, presso la Per_1 scuola primaria “Sclopis” di Torino, anche in assenza del consenso paterno.
Parte convenuta si è costituita in data 3.11.2023 chiedendo il rigetto del ricorso.
All'udienza del 5.12.2023, innanzi al Giudice Delegato, sono state sentite le parti;
esperito negativamente il tentativo di conciliazione, i difensori hanno insistito nelle proprie istanze;
all'esito, sono stati assunti i provvedimenti provvisori ed urgenti ex art. 473 bis 22 c.p.c. con provvedimento del 12.12.2023. In corso di causa parte resistente con istanza ex art. 473 bis 38 c.p.c. del 2.9.2024 richiedeva l'autorizzazione alle cure dentistiche del minore presso il centro CEMISA e con ordinanza del
17.12.2024 il Giudice autorizzava la madre alla prosecuzione delle cure dentistiche presso il citato centro medico, anche in assenza del consenso paterno.
All'udienza del 24.10.2024 a causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
***
Osserva preliminarmente il Collegio che l'attività istruttoria richiesta appare superflua alla luce degli incarichi disposti in questa sede ai Servizi Sociali e NPI/Psicologia età evolutiva.
Osserva il Collegio che non sussistono ragioni per modificare l'ordinanza resa ex art. 473 bis
22 c.p.c. con provvedimento del 12.12.2023 che, nel prevedere, a parziale modifica del decreto del
Tribunale di Ivrea del 20.7.2020, disponeva l'aggiunta del pernotto del minore presso il padre Per_1 nella giornata di ogni martedì, con riaccomapagnamento a scuola il giorno seguente e disponeva che ciascun genitore potesse videochiamare per dieci minuti il figlio quando è con l'altro genitore, nelle giornate di sabato e martedì per la madre e mercoledì per il padre, in una fascia oraria dalle 18 alle
20.
Ed invero, il Collegio ritiene che il lieve ampliamento dei tempi di permanenza presso il padre, con l'inserimento del pernotto tutti i martedì, risponde alla necessità di intensificare i rapporti padre- figlio rispetto ad una disciplina dettata quando il minore era più piccolo. Diversamente, un ulteriore ampliamento del calendario di frequentazione padre – figlio rischiererebbe di frammentare eccessivamente le abitudini di vita del minore, con conseguente instabilità nel suo assetto di vita non confacenti al suo interesse.
In punto richiesta del ricorrente di riduzione dell'assegno previsto in favore del figlio, non risulta provato un peggioramento della propria condizione economica o comunque una significativa alterazione dei redditi. Il ricorrente piuttosto evidenzia un miglioramento della condizione economica della resistente che avrebbe redditi più alti di quanto dichiarerebbe;
ma l'ultimo Cud del ricorrente prodotto, quello per l'anno di imposta 2023, riporta redditi lordi pari a 38.926 euro e dagli estratti conto lo stipendio mensile si attesta intorno 2.000,00/2.100,00 euro mensili, in linea con gli importi cui dà conto il Decreto del Tribunale di Ivrea del 22.7.2020, senza dunque alcuna alterazione significativa.
La resistente ha prodotto l'ultimo Cud relativo all'anno di imposta 2023, con redditi annui lordi pari a 21.000 euro e uno stipendio di circa 1200 euro mensili. La disparità reddituale delle parti pertanto rimane sostanzialmente invariata. Si ritiene pertanto di confermare in punto mantenimento del minore l'assetto previsto dal provvedimento del Tribunale di Ivrea, considerate anche le accresciute esigenze del minore rispetto all'età, che si bilanciano con il lieve aumento dei tempi di permanenza presso il padre (pari a due notti in più al mese).
Si ritiene opportuno dover disporre la prosecuzione della presa in carico del nucleo da parte dei Servizi Sociali e l'avvio della presa in carico da parte della NPI/Psicologia età evolutiva (che al momento non risulta ancora attivata), sia al fine di coadiuvare i genitori a superare l' alta conflittualità ancora presente tra loro, circostanza che potrebbe incidere negativamente sul benessere psico fisico di (cfr. relazione sociale del 22.10.2024), con la messa in atto di ogni intervento ritenuto utile Per_1 dai Servizi incaricati anche attraverso percorsi di mediazione famigliare, nonché di interventi educativi e di sostegno al minore.
In punto spese, il Collegio ritiene che le spese di lite possono essere compensate nella misura di ¼ tra le parti stante la soccombenza reciproca delle stesse in punto modifica delle condizioni di affidamento del minore e per i restanti ¾ debbano essere poste a carico di parte ricorrente in Per_1 ragione della soccombenza con riferimento alla domanda di modifica del contributo al mantenimento e in punto istanze ex art. 473 bis 38 c.p.c.
Esse vengono complessivamente liquidate nella misura di seguito indicata, in applicazione dei parametri di cui al DM 55/2014, come modificato dal DM 147/2022, per essersi l'attività defensionale esaurita successivamente alla sua entrata in vigore, tenuto conto del valore della domanda e della complessità della fattispecie e così per complessivi euro 3.900,00.
Da ultimo ritiene il Collegio che non ricorrano i presupposti per condannare il ricorrente ai sensi dell'art. 96 c.p.c., non ravvisandosi la “mala fede” o la “colpa grave” necessarie ai fini della suddetta pronuncia nell'azione dallo stesso intrapresa.
P.Q.M.
Visto l'art. 473-bis.29 c.p.c.,
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita
DISPONE che il padre, sig. possa incontrare e tenere con sé secondo i tempi stabiliti Pt_1 Per_1 dal decreto del Tribunale di Ivrea del 22.7.2020, con l'aggiunta del pernotto nella giornata di ogni martedì, con riaccompagnamento a scuola il giorno seguente.
DISPONE che ciascun genitore possa videochiamare per dieci minuti il figlio minore quando è con l'altro genitore, nelle giornate di sabato e di martedì per la madre e mercoledì per il padre, in una fascia oraria che va dalle 18 alle 20.
CONFERMA nel resto le statuizioni vigenti.
RICHIEDE ai Servizi sociali e alla NPI/Psicologia età evolutiva territorialmente competenti di prendere in carico in nucleo al fine di coadiuvare i genitori a superare l'alta conflittualità presente tra loro, con la messa in atto di ogni intervento ritenuto utile dai Servizi incaricati anche attraverso percorsi di mediazione famigliare, nonché di interventi educativi e di sostegno al minore.
CONDANNA a rifondere ad la restante parte Parte_1 Controparte_1 di spese di lite, che liquida nella quota di € 2.925,00, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
20/12/2024.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dr. Chantal Dameglio Dr. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.