Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 03/06/2025, n. 990 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 990 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
PROC. N. 1835/2017
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE – SETTORE LAVORO
nella persona della dott.ssa Manuela Esposito ha pronunciato, nel procedimento deciso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. previo riscontro del deposito di trattazione scritta, la seguente
SENTENZA
vertente
TRA
'domiciliata presso lo studio dell'Avv Andrea Spataro, in Parte 1
Corigliano Rossano, A.U. Rossano, alla Via Aspromonte snc, che la rappresentata e difende giusta procura in atti;
RICORRENTE
E
CP 1, con sede centrale in Roma, in persona del Presidente pro-tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Mariagrazia Carnovale, Carmela Filice e Marcello Carnovale, elettivamente domiciliato in
Castrovillari, Corso Calabria presso gli uffici dell' , giusta procura in atti;
Controparte_2
RESISTENTE
IN FATTO
Con l'atto introduttivo del giudizio del 09.05.2017, la parte ricorrente affermava di aver appreso -a seguito di casuale richiesta di estratto contributivo- della totale cancellazione delle sue giornate lavorative in agricoltura svolte nell'anno 2008 e della parziale cancellazione di quelle di cui all'annualità 2009. Eccepiva la mancata comunicazione del provvedimento di cancellazione e chiedeva, pertanto, accertarsi la ricorrenza dell'effettività del rapporto lavorativo intercorso nell'anno
2008 per 102 giornate con l'azienda Eurosud srl e nell'anno 2009 per altrettante 102 giornate lavorative con l'azienda Sud Calabra Srl;
provava di aver proposto, in data 28.11.2016, ricorsi amministrativi avverso la cancellazione delle giornate agricole per le due annualità 2008-2009 e produceva buste paga e CUD dei periodi lavorativi richiesti nonchè estratto conto contributivo CP_1; richiedeva, inoltre, prova testimoniale. Invoca, quindi, l'accertamento del rapporto lavorativo, con conseguente sospensione di qualsivoglia attività di recupero delle prestazioni percepite. CP Si costituiva 12 eccependo, in via preliminare, l'intervenuta decadenza dalla proposizione dell'azione giudiziaria per decorrenza dei termini di legge (combinato disposto degli artt. 11 del D.
Lgs. 11.8.1993 n. 375 e 22 del d.l.
3.2.1970 n. 79); nel merito, eccepiva la legittimità e fondatezza
La controversia veniva istruita mediante acquisizione di documenti ed espletamento di prova testimoniale.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il presente giudizio è teso all'accertamento del rapporto lavorativo svolto in agricoltura dalla ricorrente nelle annualità 2008 e 2009, rispettivamente alle dipendenze della azienda “Eurosud Srl"
e "Calabra Sud Srl".
In via preliminare va osservato che non può darsi seguito alla richiesta di dichiarazione di decadenza del ricorrente, ex art. 22 d.l.
3.2.1970 n. 79, non risultando la stessa valutabile in assenza di produzione degli elenchi di cancellazione delle giornate agricole né del provvedimento di comunicazione della intervenuta variazione degli elenchi medesimi, a partire dai quali effettuare appunto il calcolo dei termini decadenziali invocati. Pertanto, si procede alla valutazione nel merito della vicenda posta al vaglio di questo Giudicante.
Orbene, nel merito, il ricorso è parzialmente fondato e deve essere accolto sulla base della seguente motivazione.
L'Istituto previdenziale, con riferimento alla annualità 2008, in sede costitutiva eccepisce, quale ragione del disconoscimento totale o parziale delle giornate lavorative asseritamente svolte, la natura non agricola dell'attività svolta dalla società Eurosud S.r.l., giusta conclusione cui il medesimo Ente perviene a seguito del verbale ispettivo del 20.6.2008.
In effetti, con il suddetto verbale di accertamento, gli ispettori accertano che la Eurosud srl non poteva essere inquadrata come datrice di lavoro agricolo ai sensi dell'art. 2135 c.c., ponendosi la medesima, nell'ambito di un fenomeno di soggetti giuridici, coltivatori diretti o imprese o cooperative agricole, che si limitano ad avviare manodopera assunta alle loro dipendenze in favore di altre imprese agricole, ponendo in essere una somministrazione di manodopera non consentita.
Emergeva, infatti, dai controlli effettuati, che la Eurosud, non disponendo di terreni ed attrezzature proprie e non essendo iscritta -presso la locale Camera di Commercio- come impresa agricola bensì come cooperativa di produzione e lavoro senza terra, non poteva essere qualificata quale imprenditore agricolo in senso proprio;
conseguentemente, gli ispettori ritenevano di inquadrare i lavoratori dipendenti della stessa nel settore terziario - servizi e di cancellarli dagli elenchi dei braccianti agricoli.
La cancellazione e riduzione delle giornate di lavoro svolte in agricoltura dalla parte ricorrente, dunque, fonda le proprie ragioni per quanto emergente dalla suddetta ispezione- non nella contestazione dell'effettività dei rapporti di lavoro svolto alle dipendenze della su indicata azienda o in una negazione dell'impiego in agricoltura, bensì nell'assenza della qualifica di imprenditore agricolo, ai sensi dell'art. 2135 c.c, di Eurosud S.r.l. e ciò in quanto risulta accertato che la società non aveva nella disponibilità fondi agricoli, ma svolgeva servizi vari in favore di aziende dietro la corresponsione dei relativi compensi (cfr. verbale ispettivo del 20.6.2008 allegato al fascicolo di parte resistente, in cui gli ispettori rilevano che dall'esame delle fatture emerge che l'attività di fatto svolta dalla Eurosud srl era quella di servizi resi a favore di terzi per la raccolta di prodotti agricoli e per una serie di pratiche agronome varie;
servizi a favore di terzi per lavori edili;
attività derivante dalla vendita all'ingrosso ed al dettaglio di prodotti ortofrutticoli, etc.).
Constatato ciò, l'CP_1 ha inquadrato l'azienda, ai sensi del comma 1 dell'art. 49 della legge n. 88/89, nel settore dei servizi e, premesso che il personale dipendente ai fini previdenziali segue l'inquadramento previdenziale dell'azienda, ha ritenuto che tutto il personale dipendente da Eurosud dovesse essere assicurato nel settore terziario. Da ciò conseguiva il disconoscimento totale o parziale delle giornate agricole svolte.
Orbene, secondo un principio di ordine generale, che caratterizza il sistema dell'assicurazione sociale come istituto giuridico complessivo (il quale comprende la pluralità degli assicurati e degli assicuranti), l'inquadramento previdenziale del lavoratore dovrebbe seguire quello del datore di lavoro, nel senso che esso andrebbe determinato sulla base dell'attività svolta dal datore, senza che possa costituire elemento di riferimento per la determinazione dei contributi, la qualifica rivestita dal lavoratore (cfr. Cass. n. 5447/1983) ovvero la specifica attività personale effettuata dallo stesso (Cass.
n. 1227/1985). Quindi, l'obbligo di iscrizione del personale dipendente all'assicurazione generale obbligatoria (nonché il conseguente obbligo contributivo) sarebbe subordinato esclusivamente al dato formale dell'inquadramento del datore di lavoro nel settore disposto dall' CP_1 ai fini dell'obbligo contributivo nei confronti dell' CP 1 stesso (cfr. Cass. n. 5603/1990).
Tale principio, tuttavia, trova eccezione nell'ambito dell'agricoltura ad opera dell'art. 6 della legge 31 marzo 1979 n. 92, come modificata dal D. Lgs. n. 173 del 30.4.1998. Tale norma, avente carattere innovativo ed eccezionale (cfr. Cass. n. 9563/1991), ha subordinato l'inquadramento di taluni lavoratori al tipo di attività da essi svolta. Si tratta dei casi di coloro che svolgono attività di forestazione alle dipendenze di amministrazioni pubbliche, dei dipendenti da Consorzi di bonifica adibiti alla manutenzione degli impianti irrigui, di quelli che si dedicano alla cura ed alla protezione della fauna selvatica (cfr. Cass. n. 1985/1992) e dei dipendenti da imprese non agricole dediti alla raccolta dei prodotti agricoli ed attività connesse (cfr. Cass. n. 8292/1997). Pertanto, la norma in questione consente di qualificare come agricoli i lavoratori che, seppure alle dipendenze di azienda che abbia un settore di inquadramento diverso dall'agricoltura, svolgono e sono addetti nel concreto alle attività agricole, valorizzando dunque, al di là del dato formale, la natura oggettiva della prestazione di lavoro effettivamente svolta.
Alla luce di tali principi, nel caso di specie, essendo la cancellazione delle giornate lavorative svolte nell'anno 2008 per l'azienda Eurosud S.r.l. motivata sul solo assunto dell'assenza di qualità di imprenditore agricolo in capo alla società datrice, presupposto ininfluente per le ragioni dette ai fini della negazione del rapporto di lavoro, nonché nell'incontestata circostanza dell'impiego in attività di natura oggettivamente agricola del lavoro svolto, va ritenuta legittima la richiesta della parte ricorrente di ottenere la reiscrizione negli elenchi dai quali è stata cancellata per l'annualità 2008.
Ciò detto, va osservato che non vi è però concordanza nel numero delle giornate agricole dalla medesima ricorrente richieste per l'annualità 2008 e quelle emergenti dalla documentazione in atti;
in effetti, nel provvedimento di cancellazione delle giornate agricole prodotto dall' CP_1 (allegato al fascicolo di parte resistente e portante il numero di protocollo CP 1.2501.22/06/2009.0101273") si dispone, per quanto illegittimamente per le ragioni sopra esposte, la "variazione degli elenchi agricoli da 52 a 0", documentando quindi che per tale annualità, alle dipendenze della ditta Eurosud S.r.l., risultavano denunciate 52 giornate lavorative e non 102.
Peraltro, non si può attribuire alla documentazione prodotta dalla ricorrente (vedasi buste paga e CUD prodotti nel proprio fascicolo di parte) valore probatorio, in ragione della natura non oggettiva della stessa, trattandosi di documentazione di formazione unilaterale, che seppur proveniente dal presunto datore di lavoro, ha scarsa rilevanza, essendo evidente che, in tali casi, la stessa può rivestire solamente carattere indiziario (cfr. Cass. 10529/1996, nonché Cass. 9290/2000).
Quanto sin qui esposto, giustifica ed induce a riconoscere, quindi, il diritto della ricorrente ad essere reiscritta negli elenchi nominativi dei braccianti agricoli per 52 giornate lavorative svolte nel 2008.
Inoltre, relativamente alla successiva annualità 2009, rispetto alla quale la ricorrente lamenta la parziale cancellazione delle giornate agricole effettuate alle dipendenze della ditta Sud Calabra srl, chiedendo la reiscrizione per le restanti fino alla concorrenza di 102, la domanda non risulta accoglibile, non essendo stata raggiunta nel corso del giudizio prova dello svolgimento effettivo del numero di giornate reclamate.
Invero, CP 1 costituendosi rileva che per l'annualità 2009 il medesimo Controparte_3 non ha posto in essere alcun provvedimento di cancellazione o riduzione delle giornate lavorative, essendosi limitata a riconoscere, ai fini previdenziali ed assistenziali, quelle risultanti dalla denuncia presentata dal datore di lavoro.
In particolare, il resistente Ente produce la seguente documentazione:
1. schermata dell'estratto posizione assicurative della lavoratrice ( Per_1 ) nella quale non si dà atto di alcun provvedimento di variazione/cancellazione per l'annualità 2009; 2. visualizzazione denunce trimestrali Manodopera
Agricola (DMAG) nella quale risultano nell'anno 2009 denunce, a favore della ricorrente, per un totale di 64 giornate;
3. elenco nominativo dell'anno 2009 degli operai agricoli del comune di Crosia nel quale alla ricorrente risultano attribuite 64 giornate agricole senza alcun riferimento a provvedimenti di variazione.
Inoltre, anche la prova testimoniale svoltasi all'udienza del 2.11.2008, con i testi Testimone 1 e
Testimone 2 dichiaratisi entrambi colleghi di lavoro della ricorrente nelle annualità in
,
trattazione ed alle dipendenze dei medesimi datori di lavoro, non ha fornito ulteriori elementi. Le circostanze riferite dai testi sono, infatti, assolutamente generiche ed imprecise, nulla chiarendo né in merito al rapporto di lavoro né in riferimento alla durata dello stesso, sicché non possono essere ritenute sufficienti a provare che la durata del rapporto di lavoro sia stata in concreto superiore a quella emergente dalla documentazione agli atti.
Ne consegue che, in mancanza di elementi probatori circa lo svolgimento, da parte della ricorrente, di 102 giornate lavorative nell'annualità 2009, la domanda dalla stessa proposta di reiscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli per le ulteriori giornate presuntivamente cancellate sino alla concorrenza di 102, non può essere accolta.
Le spese di lite vengono compensate, stante anche la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. in atti.
P.Q.M.
Il TRIBUNALE di CASTROVILLARI- in composizione monocratica nella persona della dott.ssa
Manuela Esposito, in funzione di GIUDICE del LAVORO - definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede: il diritto all'iscrizione negli elenchi anagrafici agricoli per 52
- riconosce a Parte 1
giornate lavorative svolte nel 2008;
-rigetta nel resto il ricorso;
- Spese compensate.
Castrovillari, 3.6.2025 Il GIUDICE del LAVORO
Dott.ssa Manuela Esposito
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Margherita Federico
- Addetta all'Ufficio del Processo ai sensi del decreto-legge 80 del 2021 convertito in legge 113 del
2021