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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 07/10/2025, n. 333 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 333 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI VARESE SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Giudice del Lavoro IC CA ha pronunciato la seguente SENTENZA nella controversia N.R.G. 67/2025 promossa da
, elettivamente domiciliato presso gli Avv.ti MIGLIO CHIARA e Parte_1
DI RA che lo rappresentano e difendono come da procura
ricorrente contro
Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro
[...] tempore, elettivamente domiciliato presso l'Avv.to NEGRI FRANCESCA che lo rappresenta e difende come da procura resistente OGGETTO: licenziamento per giusta causa - domanda di reintegrazione – sanzioni disciplinari conservative All'udienza del 07/10/2025 le parti concludevano come in atti DISPOSITIVO
P.Q.M.
Il Tribunale di Varese in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede:
1.dichiara l'illegittimità del licenziamento intimato al lavoratore con lettera 9.07.2024;
2.per l'effetto, ordina al datore di lavoro resistente di reintegrare il ricorrente nel posto di lavoro e condanna la parte resistente al pagamento in favore del lavoratore di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR (€1.843,71) dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, nel limite di dodici mensilità, oltre al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello della effettiva reintegrazione, oltre rivalutazione monetaria e interessi dal dovuto al saldo;
3.dichiara l'illegittimità delle sanzioni disciplinari comminate al lavoratore con lettere 15.01.2024 (multa 4 ore), 13.02.2024 (2 giorni sospensione) e 13.02.2024 (2 giorni sospensione);
4.per l'effetto, condanna il datore di lavoro resistente a corrispondere al lavoratore gli importi a tale titolo trattenuti, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
5.rigetta ogni altra domanda;
6.condanna la parte resistente a rifondere il ricorrente delle spese di lite, liquidate in
€5.500,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, oltre IVA se dovuta e CPA come per legge, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi anticipatario;
7.fissa in 60 giorni il termine per il deposito della sentenza. Varese, 7.10.2025 Il Giudice
IC CA
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Il Giudice del Lavoro IC CA ha pronunciato la seguente SENTENZA nella controversia N.R.G. 67/2025 promossa da
, elettivamente domiciliato presso gli Avv.ti MIGLIO CHIARA e Parte_1
DI RA che lo rappresentano e difendono come da procura
ricorrente contro
Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro
[...] tempore, elettivamente domiciliato presso l'Avv.to NEGRI FRANCESCA che lo rappresenta e difende come da procura resistente OGGETTO: licenziamento per giusta causa - domanda di reintegrazione – sanzioni disciplinari conservative All'udienza del 07/10/2025 le parti concludevano come in atti DISPOSITIVO
P.Q.M.
Il Tribunale di Varese in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede:
1.dichiara l'illegittimità del licenziamento intimato al lavoratore con lettera 9.07.2024;
2.per l'effetto, ordina al datore di lavoro resistente di reintegrare il ricorrente nel posto di lavoro e condanna la parte resistente al pagamento in favore del lavoratore di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR (€1.843,71) dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, nel limite di dodici mensilità, oltre al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello della effettiva reintegrazione, oltre rivalutazione monetaria e interessi dal dovuto al saldo;
3.dichiara l'illegittimità delle sanzioni disciplinari comminate al lavoratore con lettere 15.01.2024 (multa 4 ore), 13.02.2024 (2 giorni sospensione) e 13.02.2024 (2 giorni sospensione);
4.per l'effetto, condanna il datore di lavoro resistente a corrispondere al lavoratore gli importi a tale titolo trattenuti, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
5.rigetta ogni altra domanda;
6.condanna la parte resistente a rifondere il ricorrente delle spese di lite, liquidate in
€5.500,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, oltre IVA se dovuta e CPA come per legge, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi anticipatario;
7.fissa in 60 giorni il termine per il deposito della sentenza. Varese, 7.10.2025 Il Giudice
IC CA
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