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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 10/12/2025, n. 11574 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 11574 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI XI SEZIONE CIVILE REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale, in persona del Giudice monocratico dott.ssa Carla Sorrentini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 23839/2019 R.G.A.C., avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo, vertente
TRA
P.I. ) in persona del Parte_1 P.IVA_1 legale rapp.te p.t., rapp.ta e difesa dall'avv. Luciana Sgaravatta, in virtù di procura in calce all'atto di citazione per opposizione a decreto ingiuntivo
OPPONENTE
E
(P. Iva Controparte_1 Parte_2
), in persona del l.r.p.t., rapp.ta e difesa dall'avv. Carmen Troia in P.IVA_2 virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 3/7/2025 ai sensi dell'art. 127ter c.p.c.
FATTO E DIRITTO
La (d'ora in poi, per brevità, ) Parte_1 Pt_1 proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 4460/19, emesso da questo
Tribunale in data 12/6/2019, con il quale le era stato ingiunto il pagamento, in favore della . e (d'ora in poi, per brevità, Controparte_2 Pt_2 Pt_2
, della somma di € 91.342,72, oltre interessi e spese di procedura, quale CP_1 obbligata in solido pro quota ai sensi dell'art. dell'art. 7 ter del D.lgs. n. 286/2005 con la al pagamento del corrispettivo di servizi di trasporto Parte_3 commissionati da quest'ultima tra il settembre 2018 e il febbraio 2019. A sostegno dell'opposizione deduceva:
-- preliminarmente, l'illegittimità costituzionale dell'art. art. 1bis, comma due, lett. e), del D.L. 6 luglio 2010 n.103, convertito in legge 4 agosto 2010 n. 127, nella parte in cui introduceva l'art.
7-ter del D.lgs n. 286/05 -applicabile al caso di specie- in riferimento all'art. 77, comma 2 Cost., già sollevata dal Tribunale di
Pesaro con ordinanza del 24/1/2019, nonché dal Tribunale di Prato con ordinanza del 5/3/2019;
- che il decreto ingiuntivo era stato concesso sulla base di documenti inidonei a provare la pretesa azionata, quali fatture, un foglio denominato “elenco spedizioni effettuati dal subvettore, soc. , numerosi elenchi di distinte CP_1
(borderò);
- che i suindicati atti nulla dicevano in merito al fatto che la merce era stata consegnata al destinatario e che, quindi, la spedizione era andata a buon fine;
- che, per contro, tra la documentazione depositata non vi era traccia di documenti di trasporto o di lettere di vettura o polizze di carico da cui evincersi che la CP_1 aveva agito quale subvettore della Parte_4
- che i servizi che essa esponente aveva affidato alla riguardavno Controparte_3 esclusivamente l'esecuzione di trasporti di farmaci a temperatura controllata;
- che, pertanto, era errata la somma ingiunta pro quota, poiché il valore complessivo del trasporto dei farmaci a temperatura controllata che CP_4 avrebbe affidato alla sulla base delle fatture esibite in atti e al netto dei Pt_3 pagamenti effettuati (di € 66.245,64 da parte di e di € 3.988,04) era pari Pt_3 ad € 63.409,50;
- che, di conseguenza, anche ammettendo che tutti i trasporti dei farmaci a temperatura controllata erano stati eseguiti dalla il credito vantato dalla CP_1 stessa non poteva mai essere pari ad € 91.342,72;
- che, inoltre, nel corrispettivo preteso erano stati addebitati erroneamente anche i costi di facchinaggio, per i quali non operava la solidarietà di cui al succitato art. 7 ter D.lgs. n. 285/2006;
- che, in ogni caso, l'importo totale delle fatture emesse nei confronti della
[...] era pari ad € 482.184,96, sicchè, avendo la dichiarato di aver Pt_4 CP_1 ricevuto le somme di € 66.245,64 a parziale pagamento della fattura n. 11 del
30/9/2018 e di € 3.998,04 dalla Alfa Intes Industria Terapeutica, a più residuava un credito di € 411.941,38 e non di € 482,184,96. Tanto premesso, chiedeva, in via pregiudiziale sospendersi il giudizio alla luce della rilevante e non manifestamente infondata questione di legittimità costituzionale dell'art. 1bis, co. 2, lett. e), del D.L.
6.7.2010 n. 103, convertito in
L.
4.8.2010 n. 127, nella parte in cui aveva introdotto l'art. 7ter nel D.lgs.
21.11.2005 n. 286, in riferimento all'art. 77 co. 2 Cost.; nel merito, chiedeva rigettarsi la domanda, revocando il decreto ingiuntivo opposto, con vittoria di spese e compensi.
Costituitasi in giudizio, la eccepiva preliminarmente la manifesta CP_1 infondatezza della questione di legittimità costituzionale sollevata da parte opponente;
nel merito, chiedeva rigettarsi l'opposizione in ragione della sua dedotta infondatezza;
in via subordinata, in caso di mancata conferma del decreto ingiuntivo, chiedeva condannarsi la al pagamento della somma accertata come Pt_1 dovuta. chiedeva accertarsi e dichiararsi come dovuta la somma non contestata di €
63.409,50, il tutto con vittoria di spese da attribuirsi al procuratore costituito.
Con provvedimento del 4/12/2020, veniva rigettata l'istanza, avanzata dall'opponente, di chiamata in causa della società nonché l'istanza Controparte_3 di sospensione del giudizio e veniva concessa la provvisoria esecuzione parziale del decreto ingiuntivo opposto nei limiti della somma non contestata di €
63.409,50.
Indi, disattesi i mezzi istruttori, nonchè l'istanza di CTU richiesti dall'opponente, la causa, con ordinanza pronunciata in data 3/7/2025, all'esito della sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte ex art. 127ter c.p.c., veniva riservata a sentenza, previa assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
Così riassunti i termini della controversia, rileva il Tribunale che l'opposizione proposta è infondata e va, pertanto, rigettata.
Preliminarmente, la questione di legittimità costituzionale sollevata dalla società opponente appare manifestamente infondata, come emerge dalla sentenza della Corte Cost. n. 226 del 30/10/2019, che si è pronunciata sulla medesima questione sollevata dal Tribunale di Pesaro e dal Giudice di pace di Nocera
Inferiore. La Corte, infatti, ha reputato infondata la questione in quanto "non vi sono elementi sufficienti per sostenere la palese estraneità, o addirittura il carattere intruso, della disposizione censurata, e nemmeno per ritenere che in essa manchi qualsiasi nesso di interrelazione con il contenuto dell'originario decreto-legge". I medesimi principi sono stati, poi, ribaditi dalla sentenza n. 204 del 24/9/2020 che, nel rigettare nuovamente la questione, ha rilevato come l'ordinanza di rimessione non aggiungesse “né argomenti, né profili nuovi rispetto a quelli già esaminati e dichiarati non fondati con la sentenza n. 226 del
2019”.
Nel merito, giova premettere che il citato art. 7ter, la cui applicazione è invocata dalla società opposta, prevede, nella formulazione vigente nel periodo di esecuzione dei trasporti dedotti in giudizio (settembre/dicembre 2018 e gennaio/febbraio 2019) quanto segue: "
1. Il vettore di cui all'art. 2, co. 1, lett. b), il quale ha svolto un servizio di trasporto su incarico di altro vettore, a sua volta obbligato ad eseguire la prestazione in forza di contratto stipulato con precedente vettore o direttamente con il mittente, inteso come mandante effettivo della consegna, ha azione diretta per il pagamento del corrispettivo nei confronti di tutti coloro che hanno ordinato il trasporto, i quali sono obbligati in solido nei limiti delle sole prestazioni ricevute e della quota di corrispettivo pattuita, fatta salva l'azione di rivalsa di ciascuno nei confronti della propria controparte contrattuale. E' esclusa qualsiasi diversa pattuizione, che non sia basata su accordi volontari di settore”
Secondo l'interpretazione, cui questo Giudicante intende aderire, data dalla giurisprudenza di merito più recente alla disposizione richiamata "Trattasi di previsione normativa che, similmente a quanto previsto dall'art. 29 d.lgs. n.
276/2003 e prima ancora l'art. 1678 c.c., seppure in tale ultimo caso limitatamente alle somme tuttora dovute dal committente, intende tutelare la parte più debole della catena, quella che ha materialmente eseguito la prestazione. In sostanza, ciò che intende scongiurare il legislatore prevedendo un'eccezionale azione diretta nei confronti di soggetto diverso dalla propria controparte contrattuale è l'impoverimento di colui che ha impiegato il lavoro proprio o dei propri dipendenti e utilizzato i propri mezzi al fine di garantire l'esecuzione della prestazione, inevitabilmente sostenendo i relativi oneri per portare a concreto compimento l'incarico ricevuto. La predetta interpretazione che risponde alla ratio di tale speciale disciplina è conforme anche alla lettera della norma, la quale, da un canto, accorda la speciale tutela al vettore che ha svolto, laddove il verbo svolgere sta a indicare proprio l'eseguire una serie ordinata di azioni per raggiungere un determinato intento -e dunque nella specie la pratica attività del trasferimento delle cose da un posto a un altro- e, dall'altro, prevede che l'azione può essere rivolta nei confronti di tutti coloro che, diversamente dal soggetto che ha svolto la prestazione, hanno conferito il relativo incarico. Inoltre l'azione diretta e la responsabilità solidale del singolo committente o del vettore opera limitatamente alle prestazioni commissionate, rispettivamente, al vettore o sub- vettore ed effettivamente eseguite da parte del soggetto che intende avvalersi della responsabilità solidale di colui che ha conferito l'incarico e limitatamente al corrispettivo a riguardo pattuito. La conclusione innanzi assunta trova conforto in un'ulteriore considerazione. Se si ritenesse consentito anche a un vettore per così dire intermedio e che non ha utilizzato proprio personale e mezzi per
l'esecuzione della prestazione di avvalersi della tutela in esame, il committente e i precedenti vettori si troverebbero irragionevolmente esposti a una serie di azioni da parte di tutti coloro che per effetto di contratti di sub-trasporto avessero preso parte all'esecuzione della prestazione. Solo per completezza si osserva che qualora, in contrasto con la conclusione che appare legittimo adottare alla stregua dei criteri interpretativi innanzi esposti, si volesse accedere a tale diversa interpretazione, dovrebbe concludersi che il vettore intermedio abbia l'onere di allegare e di dimostrare l'estinzione di tutti i diritti di credito dei vettori successivi
e quanto meno della propria controparte contrattuale, per evitare, da un canto, la conseguenza appena detta e, dall'altro, per dimostrare di aver sostenuto oneri rimasti a suo carico, ciò che solo potrebbe giustificare la pretesa di riversarli sul soggetto che ha in qualche modo beneficiato della prestazione. Sulla scorta dell'interpretazione della norma come sopra illustrata e contrariamente all'assunto dell'opposta, è dunque onere del vettore che propone l'azione ai sensi dell'art. 7ter d.lgs. n. 286/2005 dimostrare l'incarico ricevuto e concernente le prestazioni di trasporto commissionate da parte del committente o del vettore nei confronti del quale si propone la domanda, provare l'esatta natura e consistenza delle stesse e il loro svolgimento, nonché il corrispettivo a riguardo pattuito"
(Tribunale di Milano, sentenza datata 15/04/2019 pronunciata nella causa n.
71057/2014 R.G.).
Tale criterio di riparto del resto è lo stesso di quello generale che grava sul creditore che in materia contrattuale agisce in giudizio per l'adempimento derivante dal combinato disposto degli art. 1218 e 2697 c.c. e dal principio di vicinanza della prova, in forza dei quali incombe al preteso creditore allegare e provare la fonte negoziale ovvero legale dell'obbligazione di pagamento che assume inadempiuta totalmente o parzialmente, mentre spetta al preteso debitore allegare e provare di avere esattamente adempiuto (a partire da Cass. S.U.
30/10/2001, n. 13533 cfr. da ultimo Cass. 14/11/2024, n. 29400)
I criteri probatori sopra esposti devono –naturalmente- essere coordinati con il principio dell'onere di contestazione specifica, codificato dagli artt. 167 e
115 c.p.c., in virtù del quale la mancata contestazione specifica di circostanze di fatto allegate produce l'effetto della relevatio ab onere probandi a favore di chi ha allegato il fatto incontestato (ex multis: Cass. 21/8/2012, n. 14594)
Tutto ciò premesso, va rilevato che la ha prodotto a sostegno della CP_1 propria pretesa creditoria i seguenti documenti:
-il contratto di trasporto stipulato in data 30/12/2017 con la avente Parte_3 ad oggetto il trasporto di merci varie per tipologia e quantità, da individuarsi di volta in volta su richiesta del sub-vettore;
- i borderò di viaggio riguardanti i periodi settembre/dicembre 2018 e gennaio/febbraio 2019;
- le bolle di consegna con l'indicazione del mittente, del destinatario e del luogo di destinazione della merce, con la sottoscrizione dell'avvenuta ricezione;
Ebbene, quanto al contratto di trasporto, pur non essendo riferibile alla società opponente, non v'è dubbio che lo stesso rappresenti, unitamente alle altre emergenze probatorie, un importante elemento indiziario nella prospettiva dell'esistenza di un rapporto contrattuale in forza del quale la avrebbe CP_1 dovuto eseguire il trasporto oggetto di lite. Infatti, sulla base di tale contratto la stessa si obbligava a trasportare i quantitativi di merce “in relazione ai quali il sub-vettore Committente gli farà di volta in volta pervenire, con adeguato anticipo, richiesta di trasporto”. Tali richieste di trasporto si concretizzano nei borderò di viaggio provenienti dalla contenenti il nominativo dei Pt_3 soggetti richiedenti i trasporti - tra cui la - il destinatario ed il luogo di Pt_1 consegna della merce. Infine, la ha prodotto, nella presente fase di CP_1 opposizione, i documenti di viaggio della merce ossia le bolle di consegna riferibili alla da cui emerge il nominativo del mandante, il luogo di Pt_1 destinazione, nonché l'avvenuta consegna della merce comprovata dalla firma del destinatario. I suindicati elementi documentali integrano indizi gravi, precisi e concordanti circa l'avvenuta esecuzione, da parte della dei trasporti CP_1 commissionati dalla a cui il servizio era stato affidato dalla , Pt_3 CP_4 la quale a sua volta era stata incaricata dalla Tale ricostruzione trova piena Pt_1 conferma nei documenti di trasporto provenienti dalla che comprovano Pt_1 inconfutabilmente che i trasporti effettuati riguardavano merci provenienti dalla stessa. E' chiaro, infatti, che la non poteva essere in possesso di tale CP_1 documentazione se non in forza di consegne dalla stessa effettuate, sicchè, pur in mancanza di una prova documentale diretta, ben può presumersi l'avvenuto affidamento, alla da parte della dei trasporti oggetto di Pt_3 CP_4 causa, che, com'è pacifico, erano stati ad essa commissionati dalla Pt_1
A fronte di tali risultanze probatorie, l'opponente, lungi dal contestare il concreto svolgimento delle prestazioni da parte della si è limitata a negare CP_1 la valenza probatoria dei documenti de quibus, sostenendo che nessuno di essi proverebbe l'esecuzione di trasporti per conto suo. Tale affermazione, tuttavia, oltre ad essere avulsa dalla specificità dei fatti e dei rapporti come allegati in giudizio, è smentita proprio dall'avvenuta produzione delle bolle di consegna, dalle quali si evince la prova dell'avvenuta esecuzione dei trasporti commissionati dalla alla Pt_1 Parte_5
Né appaiono pertinenti le contestazioni svolte con riferimento alla violazione, da parte dell'opposta, delle disposizioni di cui agli artt. 74 ed 87 disp. att. c.p.c. riguardanti le modalità di produzione dei documenti, con conseguente inutilizzabilità degli stessi. Infatti, sul punto è sufficiente osservare che la produzione documentale concernente il presente giudizio di opposizione ed esaminata ai fini della presente decisione è solo quella allegata alla comparsa di costituzione della la quale risulta indicata nel relativo indice, oltre, CP_1 naturalmente, a quella relativa al procedimento monitorio entrata di diritto a far parte del fascicolo del giudizio di opposizione.
Per quanto riguarda, poi, l'eccepita erroneità della somma oggetto di ingiunzione va rilevata la non chiara formulazione dell'eccezione, basata sul presupposto che l'ammontare dei trasporti a temperatura controllata eseguiti da non potrebbe superare l'importo di € 63.409,50, mentre quest'ultima CP_1 avrebbe vantato pretese per oltre € 290.000,00. L'allegazione, infatti, risulta quanto mai generica, non avendo la specificato secondo quale percorso Pt_1 logico è giunta a rilevare detta discrepanza, atteso che gli importi indicati nelle fatture emesse da per “trasporto a temperatura controllata” sono CP_1 notevolmente superiori alla cifra di € 63.409,50 da essa indicata. Né ha pregio l'eccezione secondo cui le prestazioni di “facchinaggio” non rientrerebbero nell'ambito della solidarietà prevista dall'art. 7ter D.lgs. n. 286/2005. La norma, infatti, fa riferimento al vettore che abbia svolto su incarico di altro vettore “un servizio di trasporto”, dove evidentemente deve ritenersi ricompresa l'attività di carico e scarico della merce la quale, salvo espressa esclusione, rientra nell'ambito della prestazione di trasporto, in quanto attività accessoria rispetto alla stessa.
Infine, non è dato comprendere come l'opponente sia giunta a quantificare in soli € 331,17 l'importo dovuto in favore dell'opposta, essendosi limitata a produrre a sostegno del proprio assunto un foglio excel contenente l'elencazione delle spedizioni effettuate per suo conto dalla ed i relativi documenti di CP_1 trasporto che, tuttavia, non coprono il numero ben più copioso di bolle di consegna depositate in atti dalla predetta.
In definitiva, alla stregua delle considerazioni svolte, l'opposizione proposta deve essere rigettata, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo che va dichiarato esecutivo a norma dell'art. 653 c.p.c.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono poste a carico dell'opponente nella misura liquidata in parte dispositiva sulla base dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014 e successivi aggiornamenti.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta dalla avverso il Parte_1 decreto ingiuntivo n. 4460/2019 emesso in data 12/6/2019, così provvede:
a) rigetta l'opposizione e dichiara esecutivo il decreto ingiuntivo opposto;
b) condanna la l'opponente al pagamento, in favore della società opposta, delle spese di lite, che liquida nella complessiva somma di 9.142,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfettarie, IVA e CPA come per legge.
Napoli, 8/12/2025
IL GIUDICE MONOCRATICO
(dott.ssa Carla Sorrentini)
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 23839/2019 R.G.A.C., avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo, vertente
TRA
P.I. ) in persona del Parte_1 P.IVA_1 legale rapp.te p.t., rapp.ta e difesa dall'avv. Luciana Sgaravatta, in virtù di procura in calce all'atto di citazione per opposizione a decreto ingiuntivo
OPPONENTE
E
(P. Iva Controparte_1 Parte_2
), in persona del l.r.p.t., rapp.ta e difesa dall'avv. Carmen Troia in P.IVA_2 virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 3/7/2025 ai sensi dell'art. 127ter c.p.c.
FATTO E DIRITTO
La (d'ora in poi, per brevità, ) Parte_1 Pt_1 proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 4460/19, emesso da questo
Tribunale in data 12/6/2019, con il quale le era stato ingiunto il pagamento, in favore della . e (d'ora in poi, per brevità, Controparte_2 Pt_2 Pt_2
, della somma di € 91.342,72, oltre interessi e spese di procedura, quale CP_1 obbligata in solido pro quota ai sensi dell'art. dell'art. 7 ter del D.lgs. n. 286/2005 con la al pagamento del corrispettivo di servizi di trasporto Parte_3 commissionati da quest'ultima tra il settembre 2018 e il febbraio 2019. A sostegno dell'opposizione deduceva:
-- preliminarmente, l'illegittimità costituzionale dell'art. art. 1bis, comma due, lett. e), del D.L. 6 luglio 2010 n.103, convertito in legge 4 agosto 2010 n. 127, nella parte in cui introduceva l'art.
7-ter del D.lgs n. 286/05 -applicabile al caso di specie- in riferimento all'art. 77, comma 2 Cost., già sollevata dal Tribunale di
Pesaro con ordinanza del 24/1/2019, nonché dal Tribunale di Prato con ordinanza del 5/3/2019;
- che il decreto ingiuntivo era stato concesso sulla base di documenti inidonei a provare la pretesa azionata, quali fatture, un foglio denominato “elenco spedizioni effettuati dal subvettore, soc. , numerosi elenchi di distinte CP_1
(borderò);
- che i suindicati atti nulla dicevano in merito al fatto che la merce era stata consegnata al destinatario e che, quindi, la spedizione era andata a buon fine;
- che, per contro, tra la documentazione depositata non vi era traccia di documenti di trasporto o di lettere di vettura o polizze di carico da cui evincersi che la CP_1 aveva agito quale subvettore della Parte_4
- che i servizi che essa esponente aveva affidato alla riguardavno Controparte_3 esclusivamente l'esecuzione di trasporti di farmaci a temperatura controllata;
- che, pertanto, era errata la somma ingiunta pro quota, poiché il valore complessivo del trasporto dei farmaci a temperatura controllata che CP_4 avrebbe affidato alla sulla base delle fatture esibite in atti e al netto dei Pt_3 pagamenti effettuati (di € 66.245,64 da parte di e di € 3.988,04) era pari Pt_3 ad € 63.409,50;
- che, di conseguenza, anche ammettendo che tutti i trasporti dei farmaci a temperatura controllata erano stati eseguiti dalla il credito vantato dalla CP_1 stessa non poteva mai essere pari ad € 91.342,72;
- che, inoltre, nel corrispettivo preteso erano stati addebitati erroneamente anche i costi di facchinaggio, per i quali non operava la solidarietà di cui al succitato art. 7 ter D.lgs. n. 285/2006;
- che, in ogni caso, l'importo totale delle fatture emesse nei confronti della
[...] era pari ad € 482.184,96, sicchè, avendo la dichiarato di aver Pt_4 CP_1 ricevuto le somme di € 66.245,64 a parziale pagamento della fattura n. 11 del
30/9/2018 e di € 3.998,04 dalla Alfa Intes Industria Terapeutica, a più residuava un credito di € 411.941,38 e non di € 482,184,96. Tanto premesso, chiedeva, in via pregiudiziale sospendersi il giudizio alla luce della rilevante e non manifestamente infondata questione di legittimità costituzionale dell'art. 1bis, co. 2, lett. e), del D.L.
6.7.2010 n. 103, convertito in
L.
4.8.2010 n. 127, nella parte in cui aveva introdotto l'art. 7ter nel D.lgs.
21.11.2005 n. 286, in riferimento all'art. 77 co. 2 Cost.; nel merito, chiedeva rigettarsi la domanda, revocando il decreto ingiuntivo opposto, con vittoria di spese e compensi.
Costituitasi in giudizio, la eccepiva preliminarmente la manifesta CP_1 infondatezza della questione di legittimità costituzionale sollevata da parte opponente;
nel merito, chiedeva rigettarsi l'opposizione in ragione della sua dedotta infondatezza;
in via subordinata, in caso di mancata conferma del decreto ingiuntivo, chiedeva condannarsi la al pagamento della somma accertata come Pt_1 dovuta. chiedeva accertarsi e dichiararsi come dovuta la somma non contestata di €
63.409,50, il tutto con vittoria di spese da attribuirsi al procuratore costituito.
Con provvedimento del 4/12/2020, veniva rigettata l'istanza, avanzata dall'opponente, di chiamata in causa della società nonché l'istanza Controparte_3 di sospensione del giudizio e veniva concessa la provvisoria esecuzione parziale del decreto ingiuntivo opposto nei limiti della somma non contestata di €
63.409,50.
Indi, disattesi i mezzi istruttori, nonchè l'istanza di CTU richiesti dall'opponente, la causa, con ordinanza pronunciata in data 3/7/2025, all'esito della sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte ex art. 127ter c.p.c., veniva riservata a sentenza, previa assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
Così riassunti i termini della controversia, rileva il Tribunale che l'opposizione proposta è infondata e va, pertanto, rigettata.
Preliminarmente, la questione di legittimità costituzionale sollevata dalla società opponente appare manifestamente infondata, come emerge dalla sentenza della Corte Cost. n. 226 del 30/10/2019, che si è pronunciata sulla medesima questione sollevata dal Tribunale di Pesaro e dal Giudice di pace di Nocera
Inferiore. La Corte, infatti, ha reputato infondata la questione in quanto "non vi sono elementi sufficienti per sostenere la palese estraneità, o addirittura il carattere intruso, della disposizione censurata, e nemmeno per ritenere che in essa manchi qualsiasi nesso di interrelazione con il contenuto dell'originario decreto-legge". I medesimi principi sono stati, poi, ribaditi dalla sentenza n. 204 del 24/9/2020 che, nel rigettare nuovamente la questione, ha rilevato come l'ordinanza di rimessione non aggiungesse “né argomenti, né profili nuovi rispetto a quelli già esaminati e dichiarati non fondati con la sentenza n. 226 del
2019”.
Nel merito, giova premettere che il citato art. 7ter, la cui applicazione è invocata dalla società opposta, prevede, nella formulazione vigente nel periodo di esecuzione dei trasporti dedotti in giudizio (settembre/dicembre 2018 e gennaio/febbraio 2019) quanto segue: "
1. Il vettore di cui all'art. 2, co. 1, lett. b), il quale ha svolto un servizio di trasporto su incarico di altro vettore, a sua volta obbligato ad eseguire la prestazione in forza di contratto stipulato con precedente vettore o direttamente con il mittente, inteso come mandante effettivo della consegna, ha azione diretta per il pagamento del corrispettivo nei confronti di tutti coloro che hanno ordinato il trasporto, i quali sono obbligati in solido nei limiti delle sole prestazioni ricevute e della quota di corrispettivo pattuita, fatta salva l'azione di rivalsa di ciascuno nei confronti della propria controparte contrattuale. E' esclusa qualsiasi diversa pattuizione, che non sia basata su accordi volontari di settore”
Secondo l'interpretazione, cui questo Giudicante intende aderire, data dalla giurisprudenza di merito più recente alla disposizione richiamata "Trattasi di previsione normativa che, similmente a quanto previsto dall'art. 29 d.lgs. n.
276/2003 e prima ancora l'art. 1678 c.c., seppure in tale ultimo caso limitatamente alle somme tuttora dovute dal committente, intende tutelare la parte più debole della catena, quella che ha materialmente eseguito la prestazione. In sostanza, ciò che intende scongiurare il legislatore prevedendo un'eccezionale azione diretta nei confronti di soggetto diverso dalla propria controparte contrattuale è l'impoverimento di colui che ha impiegato il lavoro proprio o dei propri dipendenti e utilizzato i propri mezzi al fine di garantire l'esecuzione della prestazione, inevitabilmente sostenendo i relativi oneri per portare a concreto compimento l'incarico ricevuto. La predetta interpretazione che risponde alla ratio di tale speciale disciplina è conforme anche alla lettera della norma, la quale, da un canto, accorda la speciale tutela al vettore che ha svolto, laddove il verbo svolgere sta a indicare proprio l'eseguire una serie ordinata di azioni per raggiungere un determinato intento -e dunque nella specie la pratica attività del trasferimento delle cose da un posto a un altro- e, dall'altro, prevede che l'azione può essere rivolta nei confronti di tutti coloro che, diversamente dal soggetto che ha svolto la prestazione, hanno conferito il relativo incarico. Inoltre l'azione diretta e la responsabilità solidale del singolo committente o del vettore opera limitatamente alle prestazioni commissionate, rispettivamente, al vettore o sub- vettore ed effettivamente eseguite da parte del soggetto che intende avvalersi della responsabilità solidale di colui che ha conferito l'incarico e limitatamente al corrispettivo a riguardo pattuito. La conclusione innanzi assunta trova conforto in un'ulteriore considerazione. Se si ritenesse consentito anche a un vettore per così dire intermedio e che non ha utilizzato proprio personale e mezzi per
l'esecuzione della prestazione di avvalersi della tutela in esame, il committente e i precedenti vettori si troverebbero irragionevolmente esposti a una serie di azioni da parte di tutti coloro che per effetto di contratti di sub-trasporto avessero preso parte all'esecuzione della prestazione. Solo per completezza si osserva che qualora, in contrasto con la conclusione che appare legittimo adottare alla stregua dei criteri interpretativi innanzi esposti, si volesse accedere a tale diversa interpretazione, dovrebbe concludersi che il vettore intermedio abbia l'onere di allegare e di dimostrare l'estinzione di tutti i diritti di credito dei vettori successivi
e quanto meno della propria controparte contrattuale, per evitare, da un canto, la conseguenza appena detta e, dall'altro, per dimostrare di aver sostenuto oneri rimasti a suo carico, ciò che solo potrebbe giustificare la pretesa di riversarli sul soggetto che ha in qualche modo beneficiato della prestazione. Sulla scorta dell'interpretazione della norma come sopra illustrata e contrariamente all'assunto dell'opposta, è dunque onere del vettore che propone l'azione ai sensi dell'art. 7ter d.lgs. n. 286/2005 dimostrare l'incarico ricevuto e concernente le prestazioni di trasporto commissionate da parte del committente o del vettore nei confronti del quale si propone la domanda, provare l'esatta natura e consistenza delle stesse e il loro svolgimento, nonché il corrispettivo a riguardo pattuito"
(Tribunale di Milano, sentenza datata 15/04/2019 pronunciata nella causa n.
71057/2014 R.G.).
Tale criterio di riparto del resto è lo stesso di quello generale che grava sul creditore che in materia contrattuale agisce in giudizio per l'adempimento derivante dal combinato disposto degli art. 1218 e 2697 c.c. e dal principio di vicinanza della prova, in forza dei quali incombe al preteso creditore allegare e provare la fonte negoziale ovvero legale dell'obbligazione di pagamento che assume inadempiuta totalmente o parzialmente, mentre spetta al preteso debitore allegare e provare di avere esattamente adempiuto (a partire da Cass. S.U.
30/10/2001, n. 13533 cfr. da ultimo Cass. 14/11/2024, n. 29400)
I criteri probatori sopra esposti devono –naturalmente- essere coordinati con il principio dell'onere di contestazione specifica, codificato dagli artt. 167 e
115 c.p.c., in virtù del quale la mancata contestazione specifica di circostanze di fatto allegate produce l'effetto della relevatio ab onere probandi a favore di chi ha allegato il fatto incontestato (ex multis: Cass. 21/8/2012, n. 14594)
Tutto ciò premesso, va rilevato che la ha prodotto a sostegno della CP_1 propria pretesa creditoria i seguenti documenti:
-il contratto di trasporto stipulato in data 30/12/2017 con la avente Parte_3 ad oggetto il trasporto di merci varie per tipologia e quantità, da individuarsi di volta in volta su richiesta del sub-vettore;
- i borderò di viaggio riguardanti i periodi settembre/dicembre 2018 e gennaio/febbraio 2019;
- le bolle di consegna con l'indicazione del mittente, del destinatario e del luogo di destinazione della merce, con la sottoscrizione dell'avvenuta ricezione;
Ebbene, quanto al contratto di trasporto, pur non essendo riferibile alla società opponente, non v'è dubbio che lo stesso rappresenti, unitamente alle altre emergenze probatorie, un importante elemento indiziario nella prospettiva dell'esistenza di un rapporto contrattuale in forza del quale la avrebbe CP_1 dovuto eseguire il trasporto oggetto di lite. Infatti, sulla base di tale contratto la stessa si obbligava a trasportare i quantitativi di merce “in relazione ai quali il sub-vettore Committente gli farà di volta in volta pervenire, con adeguato anticipo, richiesta di trasporto”. Tali richieste di trasporto si concretizzano nei borderò di viaggio provenienti dalla contenenti il nominativo dei Pt_3 soggetti richiedenti i trasporti - tra cui la - il destinatario ed il luogo di Pt_1 consegna della merce. Infine, la ha prodotto, nella presente fase di CP_1 opposizione, i documenti di viaggio della merce ossia le bolle di consegna riferibili alla da cui emerge il nominativo del mandante, il luogo di Pt_1 destinazione, nonché l'avvenuta consegna della merce comprovata dalla firma del destinatario. I suindicati elementi documentali integrano indizi gravi, precisi e concordanti circa l'avvenuta esecuzione, da parte della dei trasporti CP_1 commissionati dalla a cui il servizio era stato affidato dalla , Pt_3 CP_4 la quale a sua volta era stata incaricata dalla Tale ricostruzione trova piena Pt_1 conferma nei documenti di trasporto provenienti dalla che comprovano Pt_1 inconfutabilmente che i trasporti effettuati riguardavano merci provenienti dalla stessa. E' chiaro, infatti, che la non poteva essere in possesso di tale CP_1 documentazione se non in forza di consegne dalla stessa effettuate, sicchè, pur in mancanza di una prova documentale diretta, ben può presumersi l'avvenuto affidamento, alla da parte della dei trasporti oggetto di Pt_3 CP_4 causa, che, com'è pacifico, erano stati ad essa commissionati dalla Pt_1
A fronte di tali risultanze probatorie, l'opponente, lungi dal contestare il concreto svolgimento delle prestazioni da parte della si è limitata a negare CP_1 la valenza probatoria dei documenti de quibus, sostenendo che nessuno di essi proverebbe l'esecuzione di trasporti per conto suo. Tale affermazione, tuttavia, oltre ad essere avulsa dalla specificità dei fatti e dei rapporti come allegati in giudizio, è smentita proprio dall'avvenuta produzione delle bolle di consegna, dalle quali si evince la prova dell'avvenuta esecuzione dei trasporti commissionati dalla alla Pt_1 Parte_5
Né appaiono pertinenti le contestazioni svolte con riferimento alla violazione, da parte dell'opposta, delle disposizioni di cui agli artt. 74 ed 87 disp. att. c.p.c. riguardanti le modalità di produzione dei documenti, con conseguente inutilizzabilità degli stessi. Infatti, sul punto è sufficiente osservare che la produzione documentale concernente il presente giudizio di opposizione ed esaminata ai fini della presente decisione è solo quella allegata alla comparsa di costituzione della la quale risulta indicata nel relativo indice, oltre, CP_1 naturalmente, a quella relativa al procedimento monitorio entrata di diritto a far parte del fascicolo del giudizio di opposizione.
Per quanto riguarda, poi, l'eccepita erroneità della somma oggetto di ingiunzione va rilevata la non chiara formulazione dell'eccezione, basata sul presupposto che l'ammontare dei trasporti a temperatura controllata eseguiti da non potrebbe superare l'importo di € 63.409,50, mentre quest'ultima CP_1 avrebbe vantato pretese per oltre € 290.000,00. L'allegazione, infatti, risulta quanto mai generica, non avendo la specificato secondo quale percorso Pt_1 logico è giunta a rilevare detta discrepanza, atteso che gli importi indicati nelle fatture emesse da per “trasporto a temperatura controllata” sono CP_1 notevolmente superiori alla cifra di € 63.409,50 da essa indicata. Né ha pregio l'eccezione secondo cui le prestazioni di “facchinaggio” non rientrerebbero nell'ambito della solidarietà prevista dall'art. 7ter D.lgs. n. 286/2005. La norma, infatti, fa riferimento al vettore che abbia svolto su incarico di altro vettore “un servizio di trasporto”, dove evidentemente deve ritenersi ricompresa l'attività di carico e scarico della merce la quale, salvo espressa esclusione, rientra nell'ambito della prestazione di trasporto, in quanto attività accessoria rispetto alla stessa.
Infine, non è dato comprendere come l'opponente sia giunta a quantificare in soli € 331,17 l'importo dovuto in favore dell'opposta, essendosi limitata a produrre a sostegno del proprio assunto un foglio excel contenente l'elencazione delle spedizioni effettuate per suo conto dalla ed i relativi documenti di CP_1 trasporto che, tuttavia, non coprono il numero ben più copioso di bolle di consegna depositate in atti dalla predetta.
In definitiva, alla stregua delle considerazioni svolte, l'opposizione proposta deve essere rigettata, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo che va dichiarato esecutivo a norma dell'art. 653 c.p.c.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono poste a carico dell'opponente nella misura liquidata in parte dispositiva sulla base dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014 e successivi aggiornamenti.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta dalla avverso il Parte_1 decreto ingiuntivo n. 4460/2019 emesso in data 12/6/2019, così provvede:
a) rigetta l'opposizione e dichiara esecutivo il decreto ingiuntivo opposto;
b) condanna la l'opponente al pagamento, in favore della società opposta, delle spese di lite, che liquida nella complessiva somma di 9.142,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfettarie, IVA e CPA come per legge.
Napoli, 8/12/2025
IL GIUDICE MONOCRATICO
(dott.ssa Carla Sorrentini)