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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 16/10/2025, n. 3012 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3012 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
III SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA composta dai signori magistrati:
NETTIS dr. Vito Francesco – Presidente
DEDOLA dr. IC- Consigliere
COSENTINO dr.ssa Maria Giulia – Consigliere rel.
All'udienza di discussione dell'1 ottobre 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia in materia di previdenza in grado di appello iscritta al n. 3574 del
Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024
TRA
, con l'Avv. IC AN Parte_1
Appellante
E
, con l'Avv. Controparte_1
CH LL
Appellato
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale del lavoro di Roma n. 13031/2024 dell'18.12.2024.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: per l'appellante: “Voglia l'Ill.ma Corte di Appello di Roma, in funzione di Giudice del
Lavoro II grado, in riforma della sentenza appellata del Tribunale di Roma n. 13031/24 CP_ del 18.12.24 e in accoglimento del presente appello, 1) condannare l' in pers. del l.r.p.t., al pagamento dei residui interessi legali sui ratei di indennità d'accompagnamento maturati a far data dall'1.8.23 e fino al pagamento avvenuto il 7.10.24, in favore della CP_ sig.ra ; 2) condannare l' in pers. del l.r.p.t., al pagamento delle spese di Parte_1
1 lite di I grado, da determinarsi ex d.m. 147/22, tenuto conto dell'originario valore della causa di I grado, e da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario in tale fase di giudizio. Con vittoria di spese, e compensi professionali del giudizio di II grado da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario”. per l'appellato: “Voglia la ecc.ma Corte adita dichiarare inammissibile l'appello o, comunque, Voglia, in subordine, rigettarlo, confermando la disposta cessazione della materia del contendere e la disposta compensazione delle spese. Con vittoria delle spese di lite del grado.”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
con ricorso depositato in data 27 settembre 2024, conveniva in Parte_1
CP_ giudizio l' deducendo che, all'esito del processo introdotto con ricorso ex art. 445-bis c.p.c., il Tribunale di Roma aveva emesso, in data 29.5.2024, un decreto di omologa con cui veniva riconosciuto in capo alla ricorrente il requisito sanitario al fine di usufruire dell'indennità d'accompagnamento a decorrere dall'1.8.2023. Allegava che tale decreto di omologa, unitamente al Modello AP70, era stato notificato all' lo stesso CP_1
29.5.2024. Decorso inutilmente il termine di 120 giorni di cui all'art. 445-bis, comma 5,
c.p.c., la si vedeva pertanto costretta a presentare domanda giudiziale per Pt_1 ottenere il pagamento.
Con decreto emesso in data 7 ottobre 2024, il giudice di prime cure fissava udienza in data 17 dicembre 2024, disponendo che la stessa venisse sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c..
Di conseguenza, in data 10 ottobre 2024, la ricorrente depositava note scritte, CP_ unitamente alla prova della notifica del ricorso all' con le quali dava atto che l'Istituto, successivamente al deposito del ricorso e, comunque, oltre il termine di 120 giorni, aveva provveduto alla liquidazione della prestazione richiesta, con data valuta CP_ 7.10.2024, come da documentazione allegata in atti. Chiedeva pertanto che l' venisse condannato al pagamento in suo favore degli accessori di legge, oltreché delle spese di lite, attesa la soccombenza, con richiesta di distrazione. CP_ L' si costituiva con memoria depositata in data 12 dicembre 2024: a sua volta rappresentava di aver provveduto, in data 20.9.2024, alla liquidazione della prestazione richiesta dalla con decorrenza, per gli arretrati, dall'1.8.2023; e che la prima rata Pt_1
2 era già stata corrisposta, con data valuta 7.10.2024. Chiedeva, pertanto, che venisse dichiarata cessata la materia del contendere, con vittoria delle spese di lite.
Con sentenza n. 13031/2024, pubblicata in data 18 dicembre 2024, il Giudice del lavoro del Tribunale di Roma, dato atto dell'avvenuta liquidazione della prestazione da parte dell' , dichiarava cessata la materia del contendere e compensava le spese di CP_1 lite, atteso che la liquidazione era avvenuta nel rispetto del termine di 120 giorni.
Pertanto, il Tribunale così disponeva: “dichiara cessata la materia del contendere;
compensa tra le parti le spese di lite.”.
Con ricorso ritualmente depositato in data 23 dicembre 2024 e notificato,
[...]
CP_ interponeva appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma. Resisteva l' Pt_1 con memoria depositata in data 19 settembre 2025.
All'odierna udienza la causa, sulle conclusioni rassegnate negli atti introduttivi e trascritte in epigrafe, è stata discussa e decisa con la pronuncia del dispositivo riportato in calce.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con un primo motivo di appello, si duole del mancato esame, da Parte_1
CP_ parte del giudice di primo grado, della propria domanda volta alla condanna dell' al pagamento degli accessori legali.
Il Tribunale, infatti, avrebbe erroneamente dichiarato cessata la materia del contendere conseguentemente all'avvenuto pagamento del beneficio richiesto, senza tuttavia prendere in considerazione la doverosità degli interessi di legge, non corrisposti dall' e nondimeno dovuti a causa della tardività dell'adempimento. CP_1
Con un secondo motivo di appello, l'appellante censura la sentenza di primo grado nella parte in cui ha disposto la compensazione delle spese. Ciò in quanto, a suo dire, sarebbe anzitutto errata la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, per quanto già articolato nel primo motivo;
ed inoltre perché sarebbe errato l'assunto del CP_ Tribunale secondo il quale l' avrebbe adempiuto all'obbligo di pagamento della prestazione richiesta addirittura prima della presentazione del ricorso ed entro il termine di 120 giorni, dal momento che il concreto pagamento (della sorte) era avvenuto in ritardo.
I motivi di gravame, che possono essere trattati congiuntamente in quanto logicamente interdipendenti, sono fondati.
3 È fondamentale, ai fini della decisione della presente controversia, effettuare una chiara ricostruzione fattuale della vicenda, dal momento che anche la stessa sentenza impugnata appare imprecisa laddove afferma dapprima che “La liquidazione delle somme nelle more del giudizio determina la cessazione della materia del contendere” e poi che CP_
“Le spese devono essere compensate, atteso che l' ha liquidato in favore di parte ricorrente le somme oggetto della domanda anteriormente al deposito del ricorso, (…)”.
La allega, sin dal primo grado, di aver ottenuto in data 29.5.2024 decreto Pt_1 di omologa ex art. 445-bis c.p.c. dal Tribunale di Roma, con il quale è stata accertata la CP_ sussistenza del requisito sanitario, e di averlo notificato all' unitamente al modello
AP70 nella stessa data. Tale circostanza trova conferma, oltre che nella produzione documentale dell'appellante, anche nelle difese dell' appellato e pertanto è da CP_1 ritenersi pacifica.
Ai sensi dell'art. 445-bis, comma 5, secondo periodo: “Il decreto, non impugnabile nè modificabile, è notificato agli enti competenti, che provvedono, subordinatamente alla verifica di tutti gli ulteriori requisiti previsti dalla normativa vigente, al pagamento delle relative prestazioni, entro 120 giorni.”. Pertanto, premesso che non è oggetto di controversia la sussistenza degli ulteriori requisiti previsti dalla CP_ legge, l' avrebbe dovuto procedere al pagamento del beneficio richiesto, e non soltanto alla comunicazione della sua imminente liquidazione, entro 120 giorni dalla data di notificazione del decreto di omologa e del modello AP70.
Considerato che
tale notifica
è avvenuta, come precedentemente affermato, il 29.5.2024, il termine ultimo sarebbe dunque caduto in data 26.9.2024.
La ha depositato il ricorso introduttivo del primo grado di giudizio Pt_1 successivamente al decorso del suddetto termine, in data 27.9.2024. La stessa, poi, ha preso atto, nelle sue note di trattazione scritta depositate il 10.10.2024, dell'avvenuta liquidazione della prestazione comunicatale oltre il termine di 120 giorni e con data valuta 7.10.2024. CP_ Dal canto suo, l' si difende esibendo la lettera di comunicazione dell'avvenuta liquidazione dell'indennità di accompagnamento ed evidenziando come la stessa sia datata 20.9.2024, rientrando dunque nel termine finale.
Deve anzitutto premettersi che non è questione controversa l'avvenuto pagamento da parte dell' appellato dell'indennità di accompagnamento, che rimane pertanto CP_1 coperta dalla dichiarazione di cessata materia del contendere pronunciata dal Tribunale di
4 Roma. Ciò che in questa sede rileva è, invece, l'ulteriore richiesta, già presente in ricorso e specificata dall'appellante nelle note di trattazione scritta di primo grado, di pagamento degli interessi legali maturati in conseguenza del prospettato ritardo dell'adempimento da CP_ parte dell'
Sul punto, il Collegio anzitutto osserva che l' ha esibito una lettera di CP_1 comunicazione della liquidazione datata 20.9.2024, senza tuttavia provare in alcun modo l'avvenuta ricezione della stessa da parte dell'accipiens. Non è presente in atti, infatti, alcun documento, come una lettera raccomandata con avviso di ricevimento, che attesti l'avvenuta e rituale comunicazione alla della suddetta lettera di liquidazione. Pt_1
CP_ Oltretutto, deve osservarsi che in primo grado l' si era costituito tardivamente, in data
12.12.2024 e dunque in violazione del termine di legge di 10 giorni prima della data di udienza, che il giudice di prime cure aveva fissato – seppur sostituendola con il deposito di note scritte – in data 17.12.2024. Alla luce di ciò, in ossequio al dettato dell'art. 416, comma 3, c.p.c. ai sensi del quale dalla tardività della costituzione discende una assoluta preclusione processuale alla produzione di prove e documenti (Cass. n. 14110/202),
l' era decaduto dalla possibilità di produrre documentazione, circostanza CP_1 evidenziata anche dalla nell'atto di appello. Di conseguenza, non si potrebbe Pt_1 comunque prendere in considerazione, ai fini della decisione della controversia, la lettera di comunicazione della liquidazione, sfornita di prova dell'avvenuta ricezione e CP_ tardivamente depositata dall' in primo grado: dunque da considerarsi tamquam non esset.
Peraltro, anche volendo prendere in esame la documentazione allegata dall'Istituto appellato, è dirimente osservare come la stessa consistesse in una comunicazione di liquidazione, con specificazione della data valuta al 7.10.2024. L'art. 445-bis, comma 5,
c.p.c. è, difatti, chiaro nel disporre che entro il termine di 120 giorni dalla notificazione CP_ del decreto di omologa l' deve procedere al pagamento, e non già alla mera comunicazione della liquidazione, del beneficio richiesto dall'accipiens. Pertanto il pagamento, avvenuto successivamente al termine finale del 26.9.2024, è da ritenersi tardivo.
Già solo prendendo in considerazione il ritardo nell'erogazione del beneficio da parte dell' , effettuata decorso il termine di 120 giorni, deriva l'obbligo in capo allo CP_1 stesso di corresponsione degli accessori di legge in favore della beneficiaria.
5 Ma c'è di più, perché la prestazione era dovuta dall'agosto del 2023, come da provvedimento di omologa;
e invece la comunicazione di avvenuta liquidazione prodotta dall' evidenzia che sulle somme riconosciute non sono stati riconosciuti accessori, CP_1 quantomeno fino alla data del 7.10.2024.
In materia, trova infatti applicazione l'art. 16, comma 6, L. n. 412/1991, che dispone;
“Gli enti gestori di forme di previdenza obbligatoria sono tenuti a corrispondere gli interessi legali, sulle prestazioni dovute, a decorrere dalla data di scadenze del termine previsto per l'adozione del provvedimento sulla domanda, laddove quest'ultima risulti completa di tutti gli atti, documenti ed altri elementi necessari per
l'avvio del procedimento (…)”. È da precisare che l'applicazione di tale norma è stata estesa anche agli emolumenti di natura retributiva, pensionistica ed assistenziale, ai sensi dell'art. 22, comma 36, L. n. 724/1994 e, pertanto, è conforme anche al caso di specie, riguardante l'indennità di accompagnamento. CP_ È priva di fondamento, sul punto, la difesa dell' che prende le mosse dalla tesi secondo la quale, secondo quanto disposto dalla circolare n. 282/2001, in sede di determinazione degli interessi legali per il ritardato pagamento delle prestazioni di invalidità civile si applichi l'art. 4, comma 1 del regolamento adottato con D.P.R. n.
698/1994. La richiamata disposizione afferma “Le procedure di concessione e di pagamento delle provvidenze economiche da parte delle prefetture, debbono concludersi entro il termine di centottanta giorni dalla data di ricezione di copia dell'istanza, corredata dal verbale di accertamento sanitario trasmessi dalla commissione medica sanitaria competente. Il decorso del termine è sospeso per un massimo di sessanta giorni nel caso di richiesta all'interessato di produrre ulteriore documentazione.” Con ciò, CP_ dunque, l' ritiene che il pagamento debba essere considerato tardivo successivamente al 180° giorno dalla data di ricezione della domanda amministrativa, con la conseguenza che gli interessi legali sono dovuti a partire dal 181° giorno.
In merito a tale difesa, il Collegio osserva anzitutto che la disposizione in esame si riferisce al caso in cui l'istanza amministrativa sia corredata dal verbale di accertamento sanitario, il che presuppone che il requisito sanitario sia stato riconosciuto in via amministrativa e non già con successivo giudizio ex art.445-bis conseguente al precedente rigetto o silenzio da parte dell' . Pertanto, non sarebbe in alcun modo CP_1 applicabile alla fattispecie in esame, nel quale la ha dovuto agire in giudizio per Pt_1
6 l'accertamento tecnico preventivo per ottenere decreto di omologa dal Tribunale di
Roma.
In ogni caso, è da tempo consolidato l'orientamento giurisprudenziale, anche di legittimità, che ritiene non applicabile la citata disposizione regolamentare, in favore dell'applicazione dell'art. 7 L. n. 533/1973. Tale ultima norma, invece, prevede che “In materia di previdenza e di assistenza obbligatorie, la richiesta all'istituto assicuratore si intende respinta, a tutti gli effetti di legge, quando siano trascorsi 120 giorni dalla data della presentazione, senza che l'istituto si sia pronunciato.”. Nello specifico, la Suprema
Corte ritiene che il termine di 180 giorni previsto dal D.P.R. n. 698/1994, in quanto inidoneo a realizzare un bilanciamento – prospettato anche dal Giudice delle Leggi – tra l'interesse degli istanti e le esigenze contabili dell'Amministrazione, deve considerarsi quale mero termine interno, volto esclusivamente a scandire l'attività dell'Istituto. Per il decorso degli interessi di legge sui ratei maturati e tardivamente erogati, invece, trova applicazione il termine di 120 giorni di cui alla L. n. 533/1973.
Per tale motivo, in accoglimento dell'appello e a parziale modifica della sentenza gravata, la cessazione della materia del contendere non può dichiararsi se non con CP_ riferimento alla sorte capitale e l' deve essere condannato al pagamento in favore di degli interessi di legge riferiti ai ratei dell'indennità di accompagnamento, Parte_1 dovuta dall'1.8.2023.
L'accertamento della tardività del pagamento del beneficio comporta altresì
l'accoglimento dell'appello anche con riguardo alle spese di lite del primo grado di giudizio. Il Tribunale di Roma, difatti, aveva giustificato la compensazione delle spese affermando che la stessa conseguiva all'avvenuto pagamento nei termini da parte CP_ dell' dell'indennità di accompagnamento richiesta dalla Tale statuizione Pt_1 deve, tuttavia, essere riformata. In punto di fatto, si è accertato come il pagamento della prestazione da parte dell' appellato non fosse tempestivo. L'instaurazione CP_1 dell'odierno giudizio è pertanto conseguenza del tardivo pagamento da parte dell' , CP_1 che sul punto è dunque risultato soccombente virtuale. Deve aggiungersi, poi, che l' appellato è anche risultato soccombente con riguardo alla domanda relativa agli CP_1 interessi di legge, così come statuito nell'odierno giudizio.
Si ricorda, a questo punto, che l'art. 91 c.p.c. enuncia, per la regolazione giudiziale delle spese di lite, il principio della soccombenza e che l'art. 92, comma 2,
c.p.c. prevede la possibilità di disporre la compensazione solo in caso di soccombenza
7 reciproca o nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti. Sicché, il Collegio non ravvisa la sussistenza di presupposti idonei per la declaratoria di compensazione delle spese di lite.
Pertanto, alla stregua delle svolte considerazioni, le spese di primo grado sono, CP_ poste a carico dell' e sono liquidate come da dispositivo ex D.M. n. 147/2022, tenuto conto del valore della controversia, e dell'attività processuale effettivamente espletata
(non si liquida, quindi, la fase di istruttoria/trattazione che non si è svolta nel grado).
Le spese di lite del presente grado sono, allo stesso modo, poste a carico dell' e sono liquidate ex D.M. n. 147/2022 individuando lo scaglione di CP_1 riferimento secondo il principio del decisum (il credito attribuito è pari alle spese di lite del primo grado e agli interessi di legge riconosciuti all'appellante) e tenuto conto dell'attività processuale effettivamente svolta, per cui non si liquida la fase di istruttoria/trattazione.
Le spese di entrambi i gradi devono infine essere distratte in favore dell'Avv.
IC AN che se ne è dichiarato anticipatario.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso depositato il 23.12.2024 da avverso la sentenza del Tribunale del Lavoro di Roma n. 13031/2024 Parte_1 dell'18.12.2024 nei confronti dell' , così provvede: CP_1
- In totale accoglimento dell'appello e in totale riforma della sentenza gravata, dichiara cessata la materia del contendere con riferimento alla sorte capitale e condanna l' al pagamento in favore di degli interessi di legge riferiti ai ratei CP_1 Parte_1 dell'indennità di accompagnamento, dovuta dal 1.8.2023;
- Condanna l' al pagamento delle spese di lite di entrambi i gradi, liquidate in € CP_1
3.000,00 quanto al primo grado e in € 1.500,00 quanto al secondo grado, sempre da distrarsi.
Così deciso in Roma, l'1.10.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Maria Giulia Cosentino Vito Francesco Nettis
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
III SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA composta dai signori magistrati:
NETTIS dr. Vito Francesco – Presidente
DEDOLA dr. IC- Consigliere
COSENTINO dr.ssa Maria Giulia – Consigliere rel.
All'udienza di discussione dell'1 ottobre 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia in materia di previdenza in grado di appello iscritta al n. 3574 del
Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024
TRA
, con l'Avv. IC AN Parte_1
Appellante
E
, con l'Avv. Controparte_1
CH LL
Appellato
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale del lavoro di Roma n. 13031/2024 dell'18.12.2024.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: per l'appellante: “Voglia l'Ill.ma Corte di Appello di Roma, in funzione di Giudice del
Lavoro II grado, in riforma della sentenza appellata del Tribunale di Roma n. 13031/24 CP_ del 18.12.24 e in accoglimento del presente appello, 1) condannare l' in pers. del l.r.p.t., al pagamento dei residui interessi legali sui ratei di indennità d'accompagnamento maturati a far data dall'1.8.23 e fino al pagamento avvenuto il 7.10.24, in favore della CP_ sig.ra ; 2) condannare l' in pers. del l.r.p.t., al pagamento delle spese di Parte_1
1 lite di I grado, da determinarsi ex d.m. 147/22, tenuto conto dell'originario valore della causa di I grado, e da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario in tale fase di giudizio. Con vittoria di spese, e compensi professionali del giudizio di II grado da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario”. per l'appellato: “Voglia la ecc.ma Corte adita dichiarare inammissibile l'appello o, comunque, Voglia, in subordine, rigettarlo, confermando la disposta cessazione della materia del contendere e la disposta compensazione delle spese. Con vittoria delle spese di lite del grado.”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
con ricorso depositato in data 27 settembre 2024, conveniva in Parte_1
CP_ giudizio l' deducendo che, all'esito del processo introdotto con ricorso ex art. 445-bis c.p.c., il Tribunale di Roma aveva emesso, in data 29.5.2024, un decreto di omologa con cui veniva riconosciuto in capo alla ricorrente il requisito sanitario al fine di usufruire dell'indennità d'accompagnamento a decorrere dall'1.8.2023. Allegava che tale decreto di omologa, unitamente al Modello AP70, era stato notificato all' lo stesso CP_1
29.5.2024. Decorso inutilmente il termine di 120 giorni di cui all'art. 445-bis, comma 5,
c.p.c., la si vedeva pertanto costretta a presentare domanda giudiziale per Pt_1 ottenere il pagamento.
Con decreto emesso in data 7 ottobre 2024, il giudice di prime cure fissava udienza in data 17 dicembre 2024, disponendo che la stessa venisse sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c..
Di conseguenza, in data 10 ottobre 2024, la ricorrente depositava note scritte, CP_ unitamente alla prova della notifica del ricorso all' con le quali dava atto che l'Istituto, successivamente al deposito del ricorso e, comunque, oltre il termine di 120 giorni, aveva provveduto alla liquidazione della prestazione richiesta, con data valuta CP_ 7.10.2024, come da documentazione allegata in atti. Chiedeva pertanto che l' venisse condannato al pagamento in suo favore degli accessori di legge, oltreché delle spese di lite, attesa la soccombenza, con richiesta di distrazione. CP_ L' si costituiva con memoria depositata in data 12 dicembre 2024: a sua volta rappresentava di aver provveduto, in data 20.9.2024, alla liquidazione della prestazione richiesta dalla con decorrenza, per gli arretrati, dall'1.8.2023; e che la prima rata Pt_1
2 era già stata corrisposta, con data valuta 7.10.2024. Chiedeva, pertanto, che venisse dichiarata cessata la materia del contendere, con vittoria delle spese di lite.
Con sentenza n. 13031/2024, pubblicata in data 18 dicembre 2024, il Giudice del lavoro del Tribunale di Roma, dato atto dell'avvenuta liquidazione della prestazione da parte dell' , dichiarava cessata la materia del contendere e compensava le spese di CP_1 lite, atteso che la liquidazione era avvenuta nel rispetto del termine di 120 giorni.
Pertanto, il Tribunale così disponeva: “dichiara cessata la materia del contendere;
compensa tra le parti le spese di lite.”.
Con ricorso ritualmente depositato in data 23 dicembre 2024 e notificato,
[...]
CP_ interponeva appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma. Resisteva l' Pt_1 con memoria depositata in data 19 settembre 2025.
All'odierna udienza la causa, sulle conclusioni rassegnate negli atti introduttivi e trascritte in epigrafe, è stata discussa e decisa con la pronuncia del dispositivo riportato in calce.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con un primo motivo di appello, si duole del mancato esame, da Parte_1
CP_ parte del giudice di primo grado, della propria domanda volta alla condanna dell' al pagamento degli accessori legali.
Il Tribunale, infatti, avrebbe erroneamente dichiarato cessata la materia del contendere conseguentemente all'avvenuto pagamento del beneficio richiesto, senza tuttavia prendere in considerazione la doverosità degli interessi di legge, non corrisposti dall' e nondimeno dovuti a causa della tardività dell'adempimento. CP_1
Con un secondo motivo di appello, l'appellante censura la sentenza di primo grado nella parte in cui ha disposto la compensazione delle spese. Ciò in quanto, a suo dire, sarebbe anzitutto errata la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, per quanto già articolato nel primo motivo;
ed inoltre perché sarebbe errato l'assunto del CP_ Tribunale secondo il quale l' avrebbe adempiuto all'obbligo di pagamento della prestazione richiesta addirittura prima della presentazione del ricorso ed entro il termine di 120 giorni, dal momento che il concreto pagamento (della sorte) era avvenuto in ritardo.
I motivi di gravame, che possono essere trattati congiuntamente in quanto logicamente interdipendenti, sono fondati.
3 È fondamentale, ai fini della decisione della presente controversia, effettuare una chiara ricostruzione fattuale della vicenda, dal momento che anche la stessa sentenza impugnata appare imprecisa laddove afferma dapprima che “La liquidazione delle somme nelle more del giudizio determina la cessazione della materia del contendere” e poi che CP_
“Le spese devono essere compensate, atteso che l' ha liquidato in favore di parte ricorrente le somme oggetto della domanda anteriormente al deposito del ricorso, (…)”.
La allega, sin dal primo grado, di aver ottenuto in data 29.5.2024 decreto Pt_1 di omologa ex art. 445-bis c.p.c. dal Tribunale di Roma, con il quale è stata accertata la CP_ sussistenza del requisito sanitario, e di averlo notificato all' unitamente al modello
AP70 nella stessa data. Tale circostanza trova conferma, oltre che nella produzione documentale dell'appellante, anche nelle difese dell' appellato e pertanto è da CP_1 ritenersi pacifica.
Ai sensi dell'art. 445-bis, comma 5, secondo periodo: “Il decreto, non impugnabile nè modificabile, è notificato agli enti competenti, che provvedono, subordinatamente alla verifica di tutti gli ulteriori requisiti previsti dalla normativa vigente, al pagamento delle relative prestazioni, entro 120 giorni.”. Pertanto, premesso che non è oggetto di controversia la sussistenza degli ulteriori requisiti previsti dalla CP_ legge, l' avrebbe dovuto procedere al pagamento del beneficio richiesto, e non soltanto alla comunicazione della sua imminente liquidazione, entro 120 giorni dalla data di notificazione del decreto di omologa e del modello AP70.
Considerato che
tale notifica
è avvenuta, come precedentemente affermato, il 29.5.2024, il termine ultimo sarebbe dunque caduto in data 26.9.2024.
La ha depositato il ricorso introduttivo del primo grado di giudizio Pt_1 successivamente al decorso del suddetto termine, in data 27.9.2024. La stessa, poi, ha preso atto, nelle sue note di trattazione scritta depositate il 10.10.2024, dell'avvenuta liquidazione della prestazione comunicatale oltre il termine di 120 giorni e con data valuta 7.10.2024. CP_ Dal canto suo, l' si difende esibendo la lettera di comunicazione dell'avvenuta liquidazione dell'indennità di accompagnamento ed evidenziando come la stessa sia datata 20.9.2024, rientrando dunque nel termine finale.
Deve anzitutto premettersi che non è questione controversa l'avvenuto pagamento da parte dell' appellato dell'indennità di accompagnamento, che rimane pertanto CP_1 coperta dalla dichiarazione di cessata materia del contendere pronunciata dal Tribunale di
4 Roma. Ciò che in questa sede rileva è, invece, l'ulteriore richiesta, già presente in ricorso e specificata dall'appellante nelle note di trattazione scritta di primo grado, di pagamento degli interessi legali maturati in conseguenza del prospettato ritardo dell'adempimento da CP_ parte dell'
Sul punto, il Collegio anzitutto osserva che l' ha esibito una lettera di CP_1 comunicazione della liquidazione datata 20.9.2024, senza tuttavia provare in alcun modo l'avvenuta ricezione della stessa da parte dell'accipiens. Non è presente in atti, infatti, alcun documento, come una lettera raccomandata con avviso di ricevimento, che attesti l'avvenuta e rituale comunicazione alla della suddetta lettera di liquidazione. Pt_1
CP_ Oltretutto, deve osservarsi che in primo grado l' si era costituito tardivamente, in data
12.12.2024 e dunque in violazione del termine di legge di 10 giorni prima della data di udienza, che il giudice di prime cure aveva fissato – seppur sostituendola con il deposito di note scritte – in data 17.12.2024. Alla luce di ciò, in ossequio al dettato dell'art. 416, comma 3, c.p.c. ai sensi del quale dalla tardività della costituzione discende una assoluta preclusione processuale alla produzione di prove e documenti (Cass. n. 14110/202),
l' era decaduto dalla possibilità di produrre documentazione, circostanza CP_1 evidenziata anche dalla nell'atto di appello. Di conseguenza, non si potrebbe Pt_1 comunque prendere in considerazione, ai fini della decisione della controversia, la lettera di comunicazione della liquidazione, sfornita di prova dell'avvenuta ricezione e CP_ tardivamente depositata dall' in primo grado: dunque da considerarsi tamquam non esset.
Peraltro, anche volendo prendere in esame la documentazione allegata dall'Istituto appellato, è dirimente osservare come la stessa consistesse in una comunicazione di liquidazione, con specificazione della data valuta al 7.10.2024. L'art. 445-bis, comma 5,
c.p.c. è, difatti, chiaro nel disporre che entro il termine di 120 giorni dalla notificazione CP_ del decreto di omologa l' deve procedere al pagamento, e non già alla mera comunicazione della liquidazione, del beneficio richiesto dall'accipiens. Pertanto il pagamento, avvenuto successivamente al termine finale del 26.9.2024, è da ritenersi tardivo.
Già solo prendendo in considerazione il ritardo nell'erogazione del beneficio da parte dell' , effettuata decorso il termine di 120 giorni, deriva l'obbligo in capo allo CP_1 stesso di corresponsione degli accessori di legge in favore della beneficiaria.
5 Ma c'è di più, perché la prestazione era dovuta dall'agosto del 2023, come da provvedimento di omologa;
e invece la comunicazione di avvenuta liquidazione prodotta dall' evidenzia che sulle somme riconosciute non sono stati riconosciuti accessori, CP_1 quantomeno fino alla data del 7.10.2024.
In materia, trova infatti applicazione l'art. 16, comma 6, L. n. 412/1991, che dispone;
“Gli enti gestori di forme di previdenza obbligatoria sono tenuti a corrispondere gli interessi legali, sulle prestazioni dovute, a decorrere dalla data di scadenze del termine previsto per l'adozione del provvedimento sulla domanda, laddove quest'ultima risulti completa di tutti gli atti, documenti ed altri elementi necessari per
l'avvio del procedimento (…)”. È da precisare che l'applicazione di tale norma è stata estesa anche agli emolumenti di natura retributiva, pensionistica ed assistenziale, ai sensi dell'art. 22, comma 36, L. n. 724/1994 e, pertanto, è conforme anche al caso di specie, riguardante l'indennità di accompagnamento. CP_ È priva di fondamento, sul punto, la difesa dell' che prende le mosse dalla tesi secondo la quale, secondo quanto disposto dalla circolare n. 282/2001, in sede di determinazione degli interessi legali per il ritardato pagamento delle prestazioni di invalidità civile si applichi l'art. 4, comma 1 del regolamento adottato con D.P.R. n.
698/1994. La richiamata disposizione afferma “Le procedure di concessione e di pagamento delle provvidenze economiche da parte delle prefetture, debbono concludersi entro il termine di centottanta giorni dalla data di ricezione di copia dell'istanza, corredata dal verbale di accertamento sanitario trasmessi dalla commissione medica sanitaria competente. Il decorso del termine è sospeso per un massimo di sessanta giorni nel caso di richiesta all'interessato di produrre ulteriore documentazione.” Con ciò, CP_ dunque, l' ritiene che il pagamento debba essere considerato tardivo successivamente al 180° giorno dalla data di ricezione della domanda amministrativa, con la conseguenza che gli interessi legali sono dovuti a partire dal 181° giorno.
In merito a tale difesa, il Collegio osserva anzitutto che la disposizione in esame si riferisce al caso in cui l'istanza amministrativa sia corredata dal verbale di accertamento sanitario, il che presuppone che il requisito sanitario sia stato riconosciuto in via amministrativa e non già con successivo giudizio ex art.445-bis conseguente al precedente rigetto o silenzio da parte dell' . Pertanto, non sarebbe in alcun modo CP_1 applicabile alla fattispecie in esame, nel quale la ha dovuto agire in giudizio per Pt_1
6 l'accertamento tecnico preventivo per ottenere decreto di omologa dal Tribunale di
Roma.
In ogni caso, è da tempo consolidato l'orientamento giurisprudenziale, anche di legittimità, che ritiene non applicabile la citata disposizione regolamentare, in favore dell'applicazione dell'art. 7 L. n. 533/1973. Tale ultima norma, invece, prevede che “In materia di previdenza e di assistenza obbligatorie, la richiesta all'istituto assicuratore si intende respinta, a tutti gli effetti di legge, quando siano trascorsi 120 giorni dalla data della presentazione, senza che l'istituto si sia pronunciato.”. Nello specifico, la Suprema
Corte ritiene che il termine di 180 giorni previsto dal D.P.R. n. 698/1994, in quanto inidoneo a realizzare un bilanciamento – prospettato anche dal Giudice delle Leggi – tra l'interesse degli istanti e le esigenze contabili dell'Amministrazione, deve considerarsi quale mero termine interno, volto esclusivamente a scandire l'attività dell'Istituto. Per il decorso degli interessi di legge sui ratei maturati e tardivamente erogati, invece, trova applicazione il termine di 120 giorni di cui alla L. n. 533/1973.
Per tale motivo, in accoglimento dell'appello e a parziale modifica della sentenza gravata, la cessazione della materia del contendere non può dichiararsi se non con CP_ riferimento alla sorte capitale e l' deve essere condannato al pagamento in favore di degli interessi di legge riferiti ai ratei dell'indennità di accompagnamento, Parte_1 dovuta dall'1.8.2023.
L'accertamento della tardività del pagamento del beneficio comporta altresì
l'accoglimento dell'appello anche con riguardo alle spese di lite del primo grado di giudizio. Il Tribunale di Roma, difatti, aveva giustificato la compensazione delle spese affermando che la stessa conseguiva all'avvenuto pagamento nei termini da parte CP_ dell' dell'indennità di accompagnamento richiesta dalla Tale statuizione Pt_1 deve, tuttavia, essere riformata. In punto di fatto, si è accertato come il pagamento della prestazione da parte dell' appellato non fosse tempestivo. L'instaurazione CP_1 dell'odierno giudizio è pertanto conseguenza del tardivo pagamento da parte dell' , CP_1 che sul punto è dunque risultato soccombente virtuale. Deve aggiungersi, poi, che l' appellato è anche risultato soccombente con riguardo alla domanda relativa agli CP_1 interessi di legge, così come statuito nell'odierno giudizio.
Si ricorda, a questo punto, che l'art. 91 c.p.c. enuncia, per la regolazione giudiziale delle spese di lite, il principio della soccombenza e che l'art. 92, comma 2,
c.p.c. prevede la possibilità di disporre la compensazione solo in caso di soccombenza
7 reciproca o nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti. Sicché, il Collegio non ravvisa la sussistenza di presupposti idonei per la declaratoria di compensazione delle spese di lite.
Pertanto, alla stregua delle svolte considerazioni, le spese di primo grado sono, CP_ poste a carico dell' e sono liquidate come da dispositivo ex D.M. n. 147/2022, tenuto conto del valore della controversia, e dell'attività processuale effettivamente espletata
(non si liquida, quindi, la fase di istruttoria/trattazione che non si è svolta nel grado).
Le spese di lite del presente grado sono, allo stesso modo, poste a carico dell' e sono liquidate ex D.M. n. 147/2022 individuando lo scaglione di CP_1 riferimento secondo il principio del decisum (il credito attribuito è pari alle spese di lite del primo grado e agli interessi di legge riconosciuti all'appellante) e tenuto conto dell'attività processuale effettivamente svolta, per cui non si liquida la fase di istruttoria/trattazione.
Le spese di entrambi i gradi devono infine essere distratte in favore dell'Avv.
IC AN che se ne è dichiarato anticipatario.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso depositato il 23.12.2024 da avverso la sentenza del Tribunale del Lavoro di Roma n. 13031/2024 Parte_1 dell'18.12.2024 nei confronti dell' , così provvede: CP_1
- In totale accoglimento dell'appello e in totale riforma della sentenza gravata, dichiara cessata la materia del contendere con riferimento alla sorte capitale e condanna l' al pagamento in favore di degli interessi di legge riferiti ai ratei CP_1 Parte_1 dell'indennità di accompagnamento, dovuta dal 1.8.2023;
- Condanna l' al pagamento delle spese di lite di entrambi i gradi, liquidate in € CP_1
3.000,00 quanto al primo grado e in € 1.500,00 quanto al secondo grado, sempre da distrarsi.
Così deciso in Roma, l'1.10.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Maria Giulia Cosentino Vito Francesco Nettis
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