Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 16/06/2025, n. 1942 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1942 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
N. 5023/2023 R.G.TRIB.
TRIBUNALE DI LECCE SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
REPUBBLICA ITALIANA - IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati: dr. Mario Cigna Presidente
dr.ssa Alessandra Cesi Giudice dr.ssa Caterina Stasi Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 5023/2023 promossa da
, nato a [...] (ex IUGOSLAVIA) il 17/06/1983, Parte_1 rappre . CENTONZE SALVATORE, presso il cui studio ha eletto domicilio
RICORRENTE nei confronti di
, con il patrocinio ex lege Controparte_1 dell'A CP_1 RESISTENTE
avente ad oggetto: accertamento diritto rilascio permesso di soggiorno.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il giorno 14/07/2023, , ha dedotto di aver Parte_1 richiesto alla Questura di il rilascio di un p per motivi familiari CP_1 nonché di quello per prot speciale;
non avendo ottenuto alcun riscontro, ha proposto innanzi a questo Tribunale ricorso chiedendo l'accertamento e la declaratoria del suo diritto ad ottenere un permesso di soggiorno per motivi familiari, o, in subordine, accertare e dichiarare la sussistenza in cappo al ricorrente del diritto ad ottenere un permesso di soggiorno per protezione speciale. Il - Questura di Lecce si è costituito per il tramite dell'Avvocatura Controparte_1 dello St del ricorso con vittoria di spese di lite. Dal certificato del casellario giudiziale risultano varie condanne;
non risultano inoltre carichi pendenti presso la Procura della Repubblica di Lecce;
dall'informativa pervenuta dalla Questura si evincono numerosi precedenti di polizia a carico del ricorrente per i reati di VIOLENZA PRIVATA, FURTO CON DESTREZZA, RAPINA , Per_1 OLTRAGGIO A PUBBLICO UFFICIALE, FURTO, Parte_2 INGIUSTIFICATO DI CHIAVI ALTERATE O IOLAZIONE COLPOSA DEI DOVERI INERENTI ALLA CUSTODIA DELLE COSE SOTTOPOSTE A SEQUESTRO, ESTORSIONE, RESISTENZA A UN PUBBLICO UFFICIALE.
All'udienza del 16.05.2025, previa discussione della causa innanzi al Collegio e a seguito di termine concesso alle parti per il deposito di note scritte, il fascicolo veniva rimesso in decisione per la sentenza.
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MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non merita accoglimento per le ragioni che di seguito vengono esposte. Il ricorrente, come esposto nel ricorso introduttivo, è un cittadino straniero nato nella ex Jugoslavia e residente in Italia da quando era ancora minorenne. Ha sempre risieduto nel Campo sosta Panareo dove convive con l'intero suo nucleo familiare, costituito dalla moglie e dai tre figli , nato a [...] Persona_2 Persona_3 CP_1 19.10.2021, , nato [...] e , nato pi Persona_4 CP_1 Persona_5 Salentina l'0 Durante il periodo di espiazione di pena in carcere, con istanza del 06.02.2023, ha richiesto alla Questura di il riconoscimento della protezione umanitaria;
con successiva CP_1 istanza del 13.06.2023 ha to il rilascio di un permesso per motivi familiari esponendo che il figlio primogenito, , con lo stesso convivente è cittadino italiano. Persona_5 Non avendo o scontro, ha adito questo Tribunale per ottenere i chiesti permessi.
* * * * * * *
È d'uopo rilevare che la Corte Costituzionale con la sentenza n. 202 del 2013 ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 5, comma 5, del decreto legislativo 286 del 1998 nella parte in cui prevede che la valutazione discrezionale in merito ai requisiti richiesti e/o al bilanciamento degli interessi prioritari si applichi solo allo straniero che “ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare” o al “familiare ricongiunto”, e non anche allo straniero “che abbia legami familiari nel territorio dello Stato”, cioè per lo straniero che soggiorna in Italia con la propria famiglia, indipendentemente dal tipo di soggiorno di cui dispone, è escluso qualunque automatismo ostativo al rilascio/rinnovo del permesso di soggiorno.
Il Giudice, quindi, è tenuto, in linea con la nozione di diritto all'unità familiare delineata dalla giurisprudenza della Corte EDU con riferimento all'art. 8 CEDU e fatta propria dalla sentenza n. 202 del 2013 della Corte cost (trattandosi di estrinsecazioni del medesimo diritto fondamentale tutelato dall'art. 8 cit.) ad escludere ogni automatismo ostativo al rilascio/rinnovo permesso di soggiorno ed, al di là di ogni considerazione di natura umanitaria, a riconoscere il diritto all'unità familiare ex art. 28 TUI (286/98), ma alle condizioni previste dallo stesso testo unico e dalle altre leggi complementari che regolano tale materia. E' noto il disposto dell'art. 4 c. 3 del T.u.i., ai sensi del quale non è ammesso in Italia lo straniero che sia considerato una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato…o che risulti condannato, anche con sentenza non definitiva … per i reati previsti dall'art. 380, commi 1 e 2 del codice di procedura penale...ovvero per reati inerenti gli stupefacenti. Al tal proposito particolarmente significativo è, inoltre, quel consolidato principio giurisprudenziale secondo il quale, ai fini del rilascio e del rinnovo del permesso di soggiorno, è necessaria la sussistenza di precisi presupposti, rilevabili dagli artt. 4, 5 comma 5 e 13 comma 2 del d.lgs. 15 luglio 1998 n. 286, presupposti che coincidono con la disponibilità di mezzi leciti di sussistenza e di un alloggio, di un'attività lavorativa regolare e di una corretta condotta, tali da far escludere ogni possibile pericolosità sociale (cfr Consiglio di Stato Sez. VI , 8 settembre 2009 n. 5259; Consiglio di Stato Sez. VI, 29 ottobre 2008 n. 5405; Consiglio di Stato Sez. VI, 10 ottobre 2006 n. 6018; Consiglio di Stato Sez. VI, 17 maggio 2006 n. 2852). Ciò posto, condizione indefettibile per l'ottenimento di tale tipologia di permesso, è che almeno uno dei componenti del nucleo familiare disponga di redditi adeguati al mantenimento 3
del predetto nucleo. Il rilascio di tale tipologia di permesso soggiace alla dimostrazione della disponibilità, da parte del nucleo familiare, di un reddito almeno pari all'importo annuo dell'assegno sociale aumentato della metà per ogni familiare da “mantenere” (art. 29 c. 3 del T.u.i.). Orbene, tale prova non è stata fornita. Invero, sulla scorta della documentazione prodotta, si può ritenere che l'intero nucleo familiare risulta sprovvisto delle risorse economiche necessarie al sostentamento. Nessun documento attestante la sussistenza di un reddito certo è stato prodotto in atti dal ricorrente, né personale né degli altri componenti del suo nucleo familiare. Del resto, non emerge che egli, presente sul T.N. da moltissimi anni, dal suo arrivo, abbia profuso alcuno sforzo di integrazione lavorativa (ricercando un'occupazione, anche per il tramite dell'iscrizione ad un locale centro per l'impiego). Invero, la vita privata e familiare del ricorrente in Italia, così come emergente dagli atti di causa, comparata con la situazione personale, non fa emergere alcuna situazione di vulnerabilità tutelabile e meritevole di una congrua tutela, non risultando quella effettiva e incolmabile sproporzione tra i due contesti di vita nel godimento dei diritti fondamentali che costituiscono presupposto indispensabile di vita dignitosa (art. 2 Cost.) (Cass.sent.n. 4455/08, Cass. 23270/20). Neppure si ritiene possa acquisire una portata decisiva la presenza sul territorio di figli minori, in età scolare. Del resto il legislatore ha previsto espressamente la possibilità di ricorrere ex art. 31 c.. 3 del T.u.i. al Tribunale per i minorenni territorialmente competente che può riconoscere il diritto ad un permesso di soggiorno per “assistenza minori”, anche in deroga alle altre disposizioni del Testo unico, laddove ravvisi l'esistenza di gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico del minore. In altri termini, la mera presenza sul territorio di minori non può costituire sic et simpliciter motivo di rilascio del permesso di soggiorno rappresentando questo solo uno degli elementi da valutare, ai sensi dell'art. 5 c. 5 del T.u.i., ai fini del rinnovo del titolo di soggiorno. Semmai potrà costituire oggetto di specifica valutazione a cura della sopra menzionata autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 31 c. 3 del T.u.i.
Peraltro, come dianzi già rilevato, dal certificato del casellario giudiziale, emerge che il ricorrente si sia reso responsabile di diversi reati nel corso della sua permanenza in Italia ed è stato condannato con sentenze passate in giudicato. In particolare, dal certificato penale risultano:
sentenza di condanna, alla pena di anni uno di reclusione ed euro 300,00 di multa per il reato di cui agli artt. 56, 110 624 c.p.; irrevocabile l'01.12.2.007,
sentenza di condanna alla pena di anni tre e mesi quattro di reclusione ed euro 800,00 di multa per i reati di cui all'art. 629 c. 2 c.p., irrevocabile il 29.04.2014,
sentenza di condanna alla pena anni tre e mesi due di reclusione ed euro 1.131,00 di multa per i reati di cui agli artt. 624 bis, 625 c.p. art. 628 c.p., irrevocabile il 22.01.2021, condanna alla pena di mesi quattro di arresto per il reato di cui all'art. 76 c. 3 d. lgs n. 159/2011, irrevocabile il 26.06.2021;
sentenza di condanna alla pena di mesi uno in continuazione con la sentenza di condanna del 28.09.2020 del GIP di Lecce, per il reato di cui agli artt. 624 e 625 c.p., irrevocabile il 12.07.2021,
sentenza di condanna alla pena di mesi nove di reclusione per il reato di cui all'art. 385 c.p., irrevocabile il 23.10.2021,
sentenza di condanna alla pena di mesi tre e gg. 20 di reclusione ed euro 51,00 di multa in continuazione con la sentenza del GIP di Lecce del 28.09.2020 per il reato di cui agli artt. 624 e 625 c.p., irrevocabile il 02.12.2021,
sentenza di condanna alla pena di mesi uno di reclusione ed euro 29,00 di multa, in continuazione con la sentenza del GIP di Lecce del 28.09.2020 per il reato di cui agli artt. 624 e 625 c.p., irrevocabile il 18.12.2021,
sentenza di condanna alla pena di mesi due di reclusione ed euro 40,00 di multa in continuazione con la sentenza del GIP di Lecce del 28.09.2020 per il reato di cui agli artt. 624 e 625 c.p., irrevocabile il 23.03.2022,
sentenza di condanna alla pena di anni due e mesi sei di reclusione ed euro 773,00 di 4
multa per il reato di cui agli artt.56 e 624 bis c.p., irrevocabile il 22.10.2022, sentenza di condanna alla pena di mesi sei di arresto per il reato di cui all'art. 707 c.p., irrevocabile il 20.09.2023, E' evidente che dalle predette risultanze emerge chiaramente un comportamento certamente, indice di mancanza di rispetto delle regole di civile convivenza e imposte dallo Stato Italiano dal quale si ricava agevolmente che le uniche fonti di sostentamento del ricorrente sono attività criminali, non avendo documentato, come si è detto, alcuna attività lavorativa lecita. Alla luce di tanto, quindi, in ottemperanza al dovere del Giudice di porre in essere il necessario bilanciamento ragionevole e proporzionato del diritto all'unità familiare con eventuali interessi ad esso sottesi, si può senz'altro affermare che, nel caso di specie, la presenza del suo nucleo familiare sul T.N. non possa assumere di per sé valore dirimente ai fini del riconoscimento dell'invocato permesso di soggiorno e che non risultano soddisfatti i requisiti richiesti dal testo unico n. 286/98 (idonea sistemazione abitativa e reddito sufficiente per autonomo mantenimento) e dalle altre leggi complementari che regolano tale materia al fine della regolamentazione dei flussi migratori, anche avuto riguardo alle considerazioni sopra esposte in ordine alla situazione personale del ricorrente ed alla sua condotta sul territorio italiano che non risulta rispettosa delle civili regole di comune convivenza.
****** Per quanto attiene alla domanda di protezione speciale, avanzata in via subordinata, va rilevato che, preliminarmente è doveroso evidenziare come il ricorso deve essere esaminato nel merito, essendo la cognizione di questo Tribunale estesa all'accertamento della sussistenza, alla luce della normativa vigente al momento dell'emissione del provvedimento impugnato (in base al principio tempus regit actum), dei presupposti di legge in capo al ricorrente al fine del rilascio del beneficio invocato. Pertanto, la denuncia dei vizi di legittimità del provvedimento impugnato svolta da parte ricorrente non sembra adeguata al presente giudizio.
In data 22.10.2020 è entrato in vigore il D.L. 21 ottobre 2020 n.130 recante, tra l'altro,
“Disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare…” convertito con modificazioni (aventi efficacia dal 20.12.2020) nella L. n.173 del 18 dicembre 2020, pubblicata nella GU n.314 del 19.12.2020.
Con espressa disposizione transitoria l'art.15 comma 1 di detto decreto prevede:
“Le disposizioni di cui all'articolo 1 comma 1, lettere a), e) ed f) si applicano anche ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto avanti alle commissioni territoriali, al questore ed alle sezioni specializzate dei tribunali, con esclusione dell'ipotesi prevista dall'art 384, secondo comma del codice di procedura civile”. Per quello che qui ci riguarda, occorre riportare le aggiunte e modifiche, di cui alle lettere a) ed e) del predetto decreto come convertito nella legge di cui innanzi, apportate al decreto legislativo 25 luglio 1998 n.286 (T.U. sull'immigrazione) La lett. a) dell'art.1 comma 1 ha apportato al testo unico la seguente modifica:
“all'art. 5 al comma 6: dopo le parole “Stati contraenti” sono aggiunte le seguenti: “fatto salvo il rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato Italiano”. La lett.e) ha sostituito il comma 1.1. dell' art. 19 del predetto T.U. col seguente:
“1.1.Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'art 5, comma 6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica, nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n.722 e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si 5
tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine” (le parti in grassetto sono le aggiunte e modifiche apportate al TUI dal D.L. n.130/2020 aggiornato con le modifiche apportate dalla legge di conversione). Sempre la lett. e) dopo il comma 1.1. del predetto art. 19 ha inserito il seguente:
“ 1.2. Nelle ipotesi di rigetto della domanda di protezione internazionale. Ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1., la Commissione territoriale trasmette gli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale. Nel caso in cui sia presentata una domanda di rilascio di un permesso di soggiorno, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1, il Questore, previo parere della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, rilascia un permesso di soggiorno per protezione speciale”
Ancora, la lett.e) al comma 2 lettera d-bis: (3.1) al primo periodo dell'art. 19, ha sostituito le parole “condizioni di salute di particolare gravità” con quelle: “gravi condizioni psico-fisiche o derivanti da gravi patologie” e al secondo periodo (3.2) ha sostituito le parole
“condizioni di salute di particolare gravità” con quelle “di cui al periodo precedente” con l'aggiunta, infine, “e convertibile in premesso di soggiorno per motivi di lavoro”.
Il decreto in esame - occorre precisare - non ha abrogato le disposizioni del D. L. n.113
/2018 (convertito nella legge n.132/2018) con il quale, espungendo qualsiasi riferimento letterale all'istituto della protezione umanitaria, sono stati tipizzati (nell'espresso intento di conferire maggiore determinatezza al dato normativo) i “casi speciali” di permesso di soggiorno (per motivi di protezione sociale; per vittime di violenza domestica;
per particolare sfruttamento lavorativo, rispettivamente ex art. 18, 18 bis e 22 comma 12 quater T.U. Immigrazione), nonché il permesso di soggiorno per cure mediche di particolare gravità (art 19 comma 2 lett. d.bis T.U.I.; “per contingente ed eccezionale calamità naturale” (nuovo art. 20 bis T.U.I.), “per atti di particolare valore civile” (nuovo art 42 bis T.U.I.) ed, infine, il
“permesso di soggiorno per protezione speciale” (novellato art. 32 comma 3 e art.19, commi 1. e 1.1. del T.U.I. nel rispetto del principio di non refoulement per rischio di persecuzione e tortura.
Va però detto che nel sistema della previgente protezione umanitaria, riconducibile al combinato disposto dell'art. 32 comma 3 del d.lgs. n. 25/2008 e degli art. 5, comma 6 e 19 del D. lgs. n.286/1998, la cui disciplina è stata ritenuta applicabile ratione temporis (cfr. SS.UU n.29459/2019), a tutte le domande proposte prima dell'entrata in vigore (5 ottobre 2018) del D.L.n.113/2018 - pur nell'assenza di una definizione legislativa dei "gravi motivi di carattere umanitario" - il riconoscimento della relativa forma di protezione è stata invariabilmente collegata al rispetto dei diritti umani fondamentali riconosciuti dalle convenzioni internazionali e dalla Costituzione italiana (Cass. Sez. un., ord. n. 19393/2009), posti ad indefettibile presupposto. In particolare, i gravi motivi di carattere umanitario, o risultanti da obblighi costituzionali
o internazionali che impediscono il rientro del richiedente nel suo paese di origine sono stati ricondotti a significativi fattori soggettivi di vulnerabilità (ad es. particolari motivi di salute o ragioni di età, o ancora rilevanti traumi subiti), ovvero a fattori oggettivi di vulnerabilità (ad es. guerre civili, conflitti interni, rivolgimenti violenti di regime, catastrofi naturali, rischi di tortura o di trattamenti degradanti ed altre gravi e reiterate violazioni dei diritti umani subite dal richiedente che hanno lasciato traumi persistenti sulla sua persona). Fondamentale in tal senso la sentenza della Suprema Corte n. 4455 del 2018 nella quale, si legge:“…I seri motivi di carattere umanitario oppure risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano (art. 5 comma 6 cit) alla ricorrenza dei quali lo straniero risulta titolare di un diritto soggettivo al rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari (Cass. sez.un. n. 19393/2009 e Cass. sez.un. n.5059/2017) non vengono tipizzati o predeterminati, neppure in via esemplificativa, dal legislatore, cosicché costituiscono un catalogo aperto (Cass.n.26566/2013). Con la precisazione che ai fini della relativa individuazione non deve necessariamente ricorrere il fumus persecutionis dovendosi ravvisare l'unico limite imposto, nella differenza della legittimazione rispetto alle altre forme di protezione maggiori con requisiti di accesso ben tipizzati (cfr. Cassaz. n.13079/2019; 6
n.23604/2017; 21903/2015),
Sicché si è giunti alla conclusione della natura residuale ed atipica di tale forma di protezione: “Secondo il diritto vivente, la protezione umanitaria ha natura residuale e atipica nell'ambito del sistema pluralistico della protezione internazionale di derivazione europea” (cfr. n.8571/2020, n.21123/2019; 13079/2019, n.13088/2019; n.13079/2019) sottolineando come proprio “l'apertura e la residualità” di tale misura di protezione non risultino compatibili con “tipizzazioni” di alcun genere (cfr. Cassaz., n.13079/2019, n.13096/2019).
Ed è stato, altresì, affermato il rilievo centrale che assume il c.d. giudizio di comparazione, ossia la valutazione comparativa tra il grado di integrazione sociale effettiva nel nostro paese e la situazione soggettiva ed oggettiva del richiedente nel Paese di origine;
tanto, al fine di verificare se la “compressione” della titolarità e dell'esercizio dei diritti umani possa essere ritenuta al di sotto del nucleo minimo dei diritti della persona il quale connota la condizione di vulnerabilità. Con la precisazione che la condizione di vulnerabilità va verificata di volta in volta all'esito di una valutazione individuale della vita privata e familiare del richiedente, comparata con la situazione personale vissuta prima della partenza alla stregua di “un più generale principio di comparazione attenuata, concettualmente caratterizzato da una relazione di proporzionalità inversa tra fatti giuridicamente rilevanti” nel senso che “quanto più risulti accertata in giudizio (con valutazione di merito incensurabile in sede di legittimità se scevra da vizi logico-giuridici che ne inficino la motivazione conducendola al di sotto del minimo costituzionale richiesto dalle stesse sezioni unite con la sentenza 8053/2014) una situazione di particolare o eccezionale vulnerabilità, tanto più è consentito al giudice di valutare con minor rigore il secundum comparationis, costituito dalla situazione oggettiva del paese di rimpatrio, onde la conseguente attenuazione dei criteri rappresentati dalla privazione della titolarità dell'esercizio dei diritti umani al di sotto del nucleo ineliminabile e costitutivo della dignità personale”. (cfr. Cassaz., n. 8819/2020 che richiama i principio affermato in Cass., n.1104/2020).
Quanto innanzi per porre in evidenza come la nuova disciplina, in particolare, con il ripristino nel comma 6 dell'art. 5 del D. Lgs. 1998 dell'inciso: “ fatto salvo il rispetto degli obblighi costituzionali ed internazionali dello Stato Italiano” e la sostituzione del comma 1.1. dell'articolo 19 del medesimo decreto legislativo, abbia in sostanza operato una sorta di reviviscenza della vecchia protezione umanitaria, potenziandone l'applicazione e chiarendo i relativi presupposti, sulle orme del percorso tracciato dai principi affermati nel corso dell'ultimo decennio dalla gran parte dei giudici di merito con l'avallo della Suprema Corte. Non altra lettura può esser data infatti alla esplicita codificazione in quest'ultima norma del “diritto al rispetto della propria vita privata e familiare” del richiedente ed alla valutazione dei fondati motivi, al vertice dei quali è posta “la violazione sistematica e grave di diritti umani” con l'indicazione specifica dei quattro criteri di valutazione ai quali deve attenersi l'interprete: a) natura ed effettività dei vincoli familiari dell'interessato; b) il suo effettivo inserimento sociale;
c) la durata del suo soggiorno sul territorio nazionale;
d) l'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo paese d'origine”. Non v'è dubbio alcuno che la significativa rivisitazione, in particolare delle due norme di cui innanzi, operata dal legislatore con il decreto legge in esame, oltre alla resurrezione di fatto della protezione umanitaria (previgente al D.L.n.113/2018), integri un' emblematica sintesi dei principii andati via via affermandosi nel corso degli ultimi anni nella giurisprudenza più sensibile ed attenta alle problematiche connesse alla grave tragedia umanitaria contemporanea costituita dell'inarrestabile fenomeno migratorio.
Alla stregua di tali principi va dunque esaminata la domanda del ricorrente, ai fini del rilascio del permesso di soggiorno con la nuova dicitura “per protezione speciale”, in base, appunto, alle novellate disposizioni, applicabili al presente giudizio ai sensi della chiara disposizione transitoria dell'art. 15 del D. l. n.130/2020. Nel caso di specie, va rilevato che il richiedente si trova in Italia già da quanto era minorenne, come dichiarato nel ricorso introduttivo e non risulta documentata una sufficiente 7
integrazione sul territorio dello Stato, né ha fornito la prova di svolgere alcuna attività lavorativa regolare dalla quale possa trarre il proprio sostentamento. Non risultano, inoltre, patologie di rilievo, né situazioni familiari personali che possano integrare profili di vulnerabilità in caso di rientro nel suo paese sicché si tratta di una situazione non indicativa di un effettivo radicamento in Italia e quindi non valutabile sotto il profilo dell'art. 8 CEDU. Del resto le dedotte esigenze familiari, come sopra esposto, non appaiono prevalenti sulla documentazione tendenza a delinquere, che emerge dal certificato penale, non essendo emersa in alcun modo la volontà di integrarsi lecitamente nel contesto sociale e civile. Per tali ragioni il ricorso deve essere rigettato, compensando tuttavia tra le parti le spese di lite, attesa la peculiarità della fattispecie e la complessità della disciplina.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, Sezione Specializzata per le controversie in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini nell'Unione Europea, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza respinta, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- compensa interamente le spese di lite tra le parti. Così deciso nella camera di consiglio del 04.06.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente Dott.ssa Caterina Stasi dott. Mario Cigna
Il presente provvedimento è stato redatto su predisposizione della minuta da parte del GOP avv. Giovanni Tommasi, ai sensi della delibera del CSM dell'1.06.2017.