Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 26/02/2025, n. 256 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 256 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Lavoro
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta: dott.ssa Barbara Fatale Presidente dott. Rosario Murgida Consigliere relatore dott.ssa Giuseppina Bonofiglio Consigliere
ha pronunciato, all'esito della trattazione cartolare di cui all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al n. 202 del ruolo degli affari contenziosi dell'anno 2024, vertente
TRA
(avv. Mimmo Manfredi) Parte_1
appellante
E
(avv. Massimo Gallo) Controparte_1
appellata
E
(avv. Giovanni Arcidiacono) CP_2
appellato
Oggetto: appello a sentenza del tribunale di Cosenza. Opposizione a intimazioni di pagamento. Abuso del processo.
Conclusioni: come dai rispettivi atti di causa.
FATTO
1. ha agito in giudizio contro due diverse intimazioni di Parte_1
pagamento notificategli a seguito del mancato versamento dei premi assicurativi che
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dal n. 034200000031390821000 e dal n. 034200000036158380000.
2. La prima intimazione di pagamento gli è stata notificata il 1.10.2015 e contro di essa il contribuente ha reagito in giudizio dinanzi al tribunale di Castrovillari che ha declinato la competenza territoriale a favore del tribunale di Cosenza, dinanzi al quale il giudizio è stato riassunto col n. r.g. 196/2019.
3. La seconda intimazione di pagamento gli è stata notificata il 7.1.2020 ed è stata opposta con ricorso n. r.g. 107/2020 al tribunale di Cosenza.
4. Il tribunale ha riunito i due giudizi e li ha definiti con la gravata sentenza, con la quale:
a) ha constatato che i crediti azionati dall' erano stati dichiarati estinti per CP_2
prescrizione dalla sentenza n. 2007/2019 che il tribunale aveva reso a seguito del ricorso del 17.9.2018 (iscritto al n. 4174/2018) promosso dal contribuente contro un'ulteriore intimazione di pagamento che gli era stata notificata l'8.9.2019. Ha dunque ritenuto che il ricorso iscritto al n. 196/2019 sia inammissibile per intervenuto giudicato sull'accertata prescrizione della pretesa creditoria opposta, dal quale ha fatto discendere la declaratoria di insussistenza del diritto dell'Agenzia esattrice a procedere alla riscossione forzata di quegli stessi crediti;
b) ha rilevato che l'altra intimazione (n. 03420199007550217000), opposta nel giudizio n. r.g. 107/2020, recava la richiesta di pagamento non solo dei ridetti crediti dell' , ma anche di crediti contributivi dell'INPS, e ha stigmatizzato la scelta del CP_2
contribuente che anziché promuovere un unico giudizio contro quell'unitaria intimazione, aveva immotivatamente promosso due ricorsi davanti al medesimo tribunale: il n. 107/2020 contro l' e il n. 108/2020 contro l'INPS. Ha ritenuto che CP_3
tale duplicazione di ricorsi ha inciso negativamente sulla posizione dell
[...]
, convenuta in entrambi i giudizi, e, soprattutto, ha determinato un Controparte_1
inutile aggravio dei ruoli del tribunale, in violazione del principio costituzionale del giusto processo. Più precisamente, ha ravvisato nella “strumentalità della condotta frazionata”, un “abuso della tutela processuale” che preclude l'esame del processo iscritto al n. 107/2020, di cui ha quindi sanzionato l'inammissibilità;
Pag. 2 di 5 c) ha compensato per metà le spese di lite, ravvisando “aspetti di limitata fondatezza” della prima opposizione (iscritta al n. r.g. 196/2020), e ha posto l'altra metà
a carico del ricorrente.
5. Questi appella la sentenza, ne denuncia la nullità e la illegittimità, e chiede che anche nel giudizio iscritto al n. r.g. 107/2020 sia negato il diritto dell'Agenzia esattrice a procedere in via esecutiva. Sostiene che, stante la diversità degli enti impositori, non gli si può rimproverare la scelta di instaurare distinti giudizi per contrastare le loro autonome pretese creditorie. Anche perché la partecipazione a quei giudizi dell'unico ente riscossore non vale a rendere unitaria l'opposizione che in ciascuno di essi egli ha proposto. Addebita poi al tribunale di aver trascurato che l'intimazione opposta col secondo dei ricorsi riuniti gli era stata notificata nel 2020, ben dopo la pronuncia della sentenza n. 2007 del 2019 con cui il tribunale di Cosenza aveva annullato i ruoli presupposti da quella stessa intimazione. Esclude, inoltre, che l'eventuale parcellizzazione delle domande possa essere sanzionata con la pronuncia di inammissibilità, prescelta dal tribunale, e precludere la disamina nel merito delle sue domande. Invoca l'applicazione, in entrambe le cause riunite, del giudicato che il tribunale ha valorizzato contraddittoriamente, ravvisando l'intervenuta definitiva estinzione della pretesa creditoria sottesa alle due intimazione di pagamento opposte, ma ritenendola idonea a giustificare solo la parziale compensazione delle spese processuali che ha erroneamente posto a suo carico anziché farle gravare integralmente sulle controparti.
6. Nella resistenza dell' e dell' che Controparte_1 CP_2
hanno chiesto il rigetto del gravame assumendolo infondato, la Corte ha trattato nelle forme cartolari l'udienza di discussione e, acquisite le note depositate dalle parti, la decide con la presente sentenza.
DIRITTO
7. L'appello è fondato.
8. In primo luogo, perché non si ravvisa, come invece ha fatto il tribunale, un abusivo frazionamento dell'iniziativa giudiziale che meriti di essere sanzionato con l'inammissibilità del secondo ricorso in opposizione (iscritto col n. 107/2020 r.g.). Ha infatti ragione l'appellante a richiamare l'insegnamento delle sezioni unite della
Cassazione secondo cui il presupposto dell'abuso del processo è integrato
Pag. 3 di 5 dall'ingiustificato frazionamento di un unico rapporto sostanziale tra le medesime parti che, nella specie, invece difetta1. Ciò in quanto le due impugnative della medesima intimazione di pagamento (iscritte ai n. 107 e 108 del r.g. 2020 del tribunale di
Cosenza) hanno dato luogo ad altrettante azioni di accertamento negativo di autonome pretese creditorie che fanno capo ad enti impositori diversi e, dunque, afferiscono a rapporti sostanziali distinti.
9. In secondo luogo, l'appellante ha ragione a dolersi della declaratoria di inammissibilità del primo ricorso in opposizione (iscritto col n. 196/2020 r.g.) che il tribunale ha reso senza considerare che la sentenza n. 2007/2019, ricognitiva dell'intervenuta prescrizione dei crediti oggetto della prima intimazione di pagamento, notificata il 1.10.2015, è stata pronunciata nelle more di quell'opposizione. Costituisce, pertanto, una sopravvenienza favorevole al ricorrente in quanto dimostra la fondatezza della sua reazione giudiziale alla richiesta dell'agenzia esattrice. Del resto, a rendere manifesta l'utilità (e dunque l'ammissibilità) di tale reazione giudiziale è la statuizione relativa all'insussistenza del diritto dell'Agenzia esattrice a procedere alla riscossione forzata di quegli stessi crediti, che il tribunale ha comunque reso, proprio in accoglimento del medesimo ricorso che pur ha giudicato inammissibile.
10. Merita, dunque, di essere condivisa la richiesta dell'appellante di definire in base a quella statuizione, che tiene conto dell'intervenuto accertamento della prescrizione dei crediti dell' , entrambe le opposizioni avverso le due intimazioni CP_2
di pagamento relative agli stessi crediti.
11. L'integrale accoglimento, in questi termini, dei due ricorsi riuniti impone la regolamentazione delle spese processuali in base alla soccombenza dell'agenzia esattrice che quelle intimazioni ha notificato. Le spese – distratte ex art. 93 c.p.c. – si liquidano come da dispositivo in base al valore complessivo dei crediti controversi (che eccede la soglia dei 52.000 euro) e dei parametri del DM Giustizia n. 55/2014, considerando, per il primo grado, la duplicazione delle fasi antecedenti alla riunione dei due giudizi.
Pag. 4 di 5 12. Nei confronti dell' , a cui non possono direttamente imputarsi le CP_2 iniziative dell'agenzia esattrice, le spese invece si compensano.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal , con Parte_1
ricorso depositato il 27.2.2024, avverso la sentenza del tribunale di Cosenza, giudice del lavoro, n. 1352/23 pubblicata in data 8.9.2023, così provvede:
1. Accoglie l'appello e, in riforma della gravata sentenza, accoglie le opposizioni proposte da e dichiara insussistente il diritto dell' Parte_1 [...]
di procedere in via esecutiva per i crediti dell' oggetto Controparte_1 CP_2
dei ricorsi riuniti;
2. Condanna l' a rifondere a le Controparte_1 Parte_1
spese di lite che, distratte a favore del suo difensore, liquida in 8.200 euro per il primo grado e in 7.200 per il secondo, oltre accessori e rimborsi di legge;
3. Compensa tra le altre parti le spese del grado.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di appello di Catanzaro, sezione lavoro, del 24/02/2025.
Il Consigliere estensore dott. Rosario Murgida
La Presidente
dott.ssa Barbara Fatale
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1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Secondo Cass. SU 4090/17, viola il “divieto di abuso del processo per indebito frazionamento” chi propone “domande aventi ad oggetto diversi e distinti diritti di credito, benchè relativi ad un medesimo rapporto di durata tra le parti” che “oltre a far capo ad un medesimo rapporto tra le stesse parti, siano anche, in proiezione, inscrivibili nel medesimo ambito oggettivo di un possibile giudicato o, comunque, fondate sullo stesso fatto costitutivo”.