Ordinanza cautelare 25 maggio 2022
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VIII, sentenza 11/06/2025, n. 4388 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 4388 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 11/06/2025
N. 04388/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02320/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Ottava)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2320 del 2022, proposto da
-OMISSIS-in Qualità di Titolare della Ditta Individuale -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Angelita Paciscopi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, U.T.G. - Prefettura di Caserta, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
per l'annullamento
del decreto del Prefetto di Caserta del 22/02/2022 Prot. N. -OMISSIS-notificato alla ricorrente in data 24/02/2022, avente il seguente contenuto: “è respinta per i motivi in premessa nei confronti della Sig.ra -OMISSIS-, sopra generalizzata, l'istanza con la quale ha chiesto il rilascio della licenza di minuta vendita di fuochi artificiali da effettuarsi nel locale sito in Orta di Atella -OMISSIS-”;
- di ogni altro atto presupposto e/o consequenziale;
con riserva di richiesta di condanna del Ministero dell’Interno al risarcimento dei danni tutti subiti e subendi dalla ricorrente e con riserva di proporre motivi aggiunti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di U.T.G. - Prefettura di Caserta;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 10 giugno 2025 il dott. Nicola Durante e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La ditta ricorrente impugna il decreto del Prefetto di Caserta n. -OMISSIS-, che le ha negato il rilascio della licenza di minuta vendita di fuochi artificiali nel locale sito in Orta di Atella.
Resiste il Ministero dell’interno.
Con ordinanza n. 1054 del 25/07/2022, non impugnata, è stata respinta la domanda cautelare.
Il ricorso è infondato.
In esso si deduce la violazione dell’art. 11 del T.U.L.P.S., che permette all’autorità prefettizia di negare la licenza solo in presenza di sentenze di condanna definitive e non di semplici procedimenti penali; si evidenzia, poi, la “buona condotta” dell’istante e si stigmatizza il fatto che il diniego si fonda sulle caratteristiche personali di un terzo soggetto (l’ex marito), in assenza di un’adeguata istruttoria sulle eventuali inferenze tra costui e la ricorrente.
Ciò premesso, osserva il collegio che, oltre ai pregiudizi penali non definitivi dell’istante, le ragioni poste a fondamento del diniego risiedono nell’individuazione di un fenomeno d’interposizione fittizia di persona, volto a consentire l’attività ad un soggetto contrindicato (l’ex marito).
Tale previsione è del tutto ragionevole e riposa essenzialmente nei rapporti tra l’istante e l’ex coniuge, destinatario del provvedimento di revoca della licenza, nonché nel tentativo già posto in essere dallo stesso ex coniuge di assumere nuovamente, quale rappresentante di terzi, la gestione della predetta azienda.
Un siffatto apprezzamento rientra nell’ampia discrezionalità di cui gode l’autorità di pubblica sicurezza in materia di licenze e che consiste nel valutare la complessiva personalità del richiedente, verificando se lo stesso possieda la specifica attitudine e dia sicura affidabilità nell’attività autorizzata, in relazione ai riflessi che tale attività viene ad avere ai fini di un’efficace protezione dei due beni giuridici di primario interesse pubblico, quali l’ordine e la sicurezza pubblica (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 27/07/2012, n. 4278).
D’altronde, va considerato che, giusta nota della Guardia di Finanza di Aversa del 20/06/2019 n. -OMISSIS- (all. 21 alla produzione documentale del 31.05.2022), è emerso che a quest’ultima data i due coniugi erano ancora conviventi, pur a distanza di più di sei anni dalla dichiarata fine del loro rapporto.
Le spese del processo, in dispositivo, restano regolate sul principio della soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Ottava), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali, che liquida in complessivi euro 1.500,00, oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 10 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Nicola Durante, Presidente, Estensore
Domenico De Falco, Consigliere
Nicola Ciconte, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Nicola Durante |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.