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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 09/10/2025, n. 4806 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4806 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima sezione civile bis) __________________________________________________________________________________________________________
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Napoli
Quinta sezione civile
(già Prima sezione civile bis) riunita nelle persone dei Magistrati:
Dr.ssa TE LF Presidente relatore
Dr. Paolo Celentano Consigliere
Dr.ssa TE di Martino Consigliere ha deliberato di pronunciare la presente
SENTENZA nel processo civile d'appello iscritto al n. 3781/2022 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, avverso la sentenza n. 3055/2022 emessa dal Tribunale di Santa Maria
Capua Vetere e pubblicata il 2.8.2022
TRA
(c.f. I ), con sede in Cellole (CE), strada Parte_1 P.IVA_1
statale Domitiana n. 18 in pers. del suo l.r.p.t, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Alessandro Sorrentino ( e Giancarlo C.F._1
DE ( ) C.F._2
Appellante
Contro
(c.f ) in persona del suo l.r.p.t. rappresentata e difesa CP_1 P.IVA_2
dall'Avv. Michele Zarrillo ( ) CodiceFiscale_3
Appellata
1 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima sezione civile bis) __________________________________________________________________________________________________________
proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 705/2021, Parte_1
emesso dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere su istanza della società CP_1
con cui le veniva ingiunto il pagamento della somma complessiva di € 11.986,60, oltre interessi moratori decorrenti dalle scadenze dei crediti azionati fino all'effettivo soddisfo, nonché delle spese legali così come liquidati oltre accessori di legge sulla base di fatture emesse dall In particolare, con le tre fatture (n. 23031608/NA e n. CP_1
23031609/NA, entrambe del 28/02/2012, e n. 23005321/NA del 24/04/2014), la creditrice ingiungeva il pagamento del corrispettivo per oneri di istruttoria e sopralluogo, nonché per canoni di concessione dovuti in relazione a un accesso commerciale ubicato al Km 4+750 della Strada Statale Domitiana, ricadente nel territorio del Comune di Cellole (CE).
Con l'atto di opposizione, eccepiva, in via preliminare, Parte_1
l'intervenuta prescrizione del credito azionato, ai sensi dell'art. 2948, n. 4, c.c., trattandosi di canoni periodici soggetti a prescrizione quinquennale;
in via gradata, deduceva l'infondatezza della pretesa creditoria per avere già provveduto all'integrale pagamento delle somme dovute sino al 31/12/2014. A tal fine, la società opponente evidenziava di aver sempre adempiuto puntualmente alle obbligazioni relative al pagamento dei canoni per l'accesso sulla strada di competenza anche mediante adesione alla CP_1
procedura straordinaria di definizione agevolata prevista dal decreto “Sblocca Italia” (D.L.
n. 133/2014, conv. in L. n. 164/2014) e dalla successiva legge di bilancio per il 2015, che aveva consentito il pagamento a saldo e stralcio delle somme dovute fino alla data del 31 dicembre 2014, con effetto -a suo dire- liberatorio rispetto a ogni ulteriore pretesa riferita al medesimo periodo.
Rassegnava pertanto innanzi al Tribunale le seguenti conclusioni… disattesa e respinta ogni avversa contraria istanza, eccezione e difesa, in accoglimento della presente opposizione:
1. nel merito, in via principale, accogliersi la presente opposizione e per
l'effetto revocare e/o annullare il Decreto Ingiuntivo n. 705/2021 emesso dal Tribunale di
Santa Maria Capua Vetere in esito al procedimento monitorio n. r. g. 414/2021 siccome
2 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima sezione civile bis) __________________________________________________________________________________________________________ errato, ingiusto ed illegittimo per le causali come indicate nella parte motiva;
2. nel merito accertare e dichiarare che nulla è dovuto da alla opposta per la prescrizione Parte_1
del diritto al pagamento vantato da quest'ultima e, gradatamente, per l'integrale pagamento di tutto quanto dovuto sino al 31/12/2014; 3. in ogni caso condannarsi
l'opposta alle spese, diritti ed onorari, rimborso spese generali, oltre IVA e CPA come per legge;
Si costituiva in giudizio hiedendo il rigetto dell'opposizione proposta CP_1
da e la conferma integrale del decreto ingiuntivo opposto. Parte_1
La resistente sosteneva di aver regolarmente interrotto il decorso della prescrizione mediante diverse costituzioni in mora indirizzate all'opponente: la prima, a firma del proprio difensore, era stata ricevuta da in data 30 ottobre 2014; la seconda Parte_1
risaliva al 10 aprile 2015; infine, un'ulteriore costituzione in mora era stata notificata alla controparte il 20 aprile 2020.
Per quanto riguarda il pagamento effettuato da nell'ambito della Parte_1
procedura di definizione agevolata prevista dalla legge n. 164/2014 (cd. “Sblocca Italia”), precisava che, con raccomandata n. 61349155453-8, aveva richiesto il pagamento CP_1
esclusivamente di due fatture: la n. 0023024255 del 23 ottobre 2013, per un importo di €
1.837,47, e la n. 0023024490, per € 1.859,25. In relazione a tali fatture, la controparte, aderendo alla definizione agevolata, aveva corrisposto la somma complessiva di €
1.109,02, ottenendo così l'estinzione dell'obbligazione nei limiti previsti dalla normativa.
Tuttavia, sottolineava che, con una successiva comunicazione del 10 aprile CP_1
2015, aveva richiesto all' odierna appellante non solo il pagamento delle fatture già menzionate, rispetto alle quali non aveva ancora effettuato lo storno, ma anche quello di ulteriori fatture non incluse nella definizione agevolata, mai pagate né integralmente né parzialmente. Per queste ultime si era quindi proceduto alla notifica del decreto ingiuntivo oggetto di opposizione.
Superata la fase istruttoria, con sentenza n. 3055 del 2022, il Tribunale così decideva:
Accoglie parzialmente l'opposizione nei limiti e nei termini di cui alla parte motiva;
Per
3 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima sezione civile bis) __________________________________________________________________________________________________________ l'effetto revoca il decreto ingiuntivo opposto;
Condanna la società al Parte_1
pagamento, in favore della società di € 11.684,10, oltre interessi al tasso CP_1
legale dalle singole scadenze al soddisfo;
Compensa le spese del giudizio.
Il giudice, in particolare, condannava l'opponente al pagamento di due delle tre fatture poste a fondamento del ricorso monitorio;
di qui la revoca del D.I. e l'emissione della sentenza di condanna. Riteneva, infatti, prescritto il credito relativo alla fattura n.
23031608, escludendolo dal novero delle somme dovute, mentre giudicava pienamente esigibili i crediti di cui alle fatture n. 23031609/NA e n. 23005321/NA. In relazione all'eccezione di prescrizione sollevata dall'opponente, il Tribunale osservava che, sebbene l'ultima comunicazione interruttiva della prescrizione, costituita dalla messa in mora, fosse stata ricevuta dalla debitrice in data 20.04.2020 — dunque oltre il termine quinquennale decorrente dalla scadenza del credito — ai fini dell'interruzione, in conformità al principio della scissione degli effetti della notificazione, rilevava la data di invio dell'atto da parte del creditore e non quella della sua ricezione.
Avverso tale decisione ha proposto tempestivo appello Parte_1
introducendo le doglianze di seguito esposte.
1) Con il primo motivo di appello ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui il giudice di primo grado, pur riconoscendo correttamente l'applicabilità dell'art. 2948, n. 4, c.c. — relativo alla prescrizione quinquennale per i crediti derivanti da prestazioni periodiche — ha tuttavia rigettato l'eccezione di prescrizione tempestivamente sollevata, facendo erroneamente applicazione del principio della “scissione soggettiva” nella notificazione della costituzione in mora e quindi ha ritenuto interruttiva della prescrizione la raccomandata inviata da valorizzando la data di consegna all'ufficio postale e non quella di CP_1
ricezione da parte del destinatario, con ciò anticipando l'effetto interruttivo al momento della spedizione, sebbene tale impostazione contrasti con la natura unilaterale dell'atto e con la necessità che esso pervenga a conoscenza del destinatario per produrre effetti giuridici.
4 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima sezione civile bis) __________________________________________________________________________________________________________ Inoltre, ha contestato l'ulteriore erroneità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto che la prescrizione fosse stata sospesa in forza della normativa emergenziale introdotta con il D.L. n. 18/2020 (“Cura Italia”), in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19, deducendo che la sospensione disposta dall'art. 83 del citato decreto si riferisse unicamente ai termini processuali e ai termini prescrizionali strettamente connessi all'esercizio dell'azione in giudizio e non anche alle prescrizioni e decadenze ordinarie di natura sostanziale, come quella in esame. Pertanto, il riferimento alla sospensione disposta dalla normativa emergenziale non sarebbe stato idoneo a giustificare il rigetto dell'eccezione di prescrizione, che avrebbe invece dovuto essere accolta alla luce del decorso integrale del termine quinquennale.
2) Con il secondo motivo di appello, ha eccepito che la domanda Parte_1
attorea non solo è prescritta ma è altresì infondata nel merito, in quanto riguarda importi riferiti a periodi anteriori al 31 dicembre 2014, già integralmente pagati nell'ambito della procedura straordinaria di definizione agevolata prevista dal cosiddetto “Decreto Sblocca Italia” (D.L. n. 133/2014, convertito nella L. n.
164/2014), con effetto liberatorio e in via di saldo e stralcio. In particolare,
[...]
ha effettuato il pagamento integrale degli importi richiesti da Parte_1 CP_1
mediante bonifico del 17/03/2015, nell'ambito della suddetta sanatoria. Ha all' uopo dedotto che nonostante la chiara applicabilità di tale normativa, la sentenza impugnata ha erroneamente rigettato l'eccezione di pagamento, ammettendo richieste ulteriori relative a presunti canoni anteriori al 31/12/2014, ma avanzate dopo l'adesione al saldo e stralcio. Il giudice di primo grado ha così omesso di riconoscere l'efficacia vincolante del combinato disposto dell'art. 55 della L. n.
449/1997 e del D.L. n. 133/2014, violando i principi di certezza del diritto, correttezza e buona fede che disciplinano i rapporti obbligatori. Ne è derivata l'errata conclusione circa l'esigibilità di un credito che, alla luce della disciplina speciale vigente, deve invece considerarsi definitivamente estinto.
5 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima sezione civile bis) __________________________________________________________________________________________________________ Ha rassegnato le seguenti conclusioni:
- in via principale accogliere il presente appello e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, rigettare la richiesta di pagamento promossa dall' CP_1
poiché prescritta, inammissibile ed infondata in fatto e diritto e comunque sfornita di alcun supporto probatorio per le motivazioni espresse nel corpo del presente atto.
Si è costituita in giudizio per resistere all'appello, che ha ritenuto CP_1
infondato in fatto ed in diritto.
Ha preliminarmente eccepito la non fondatezza dell'eccezione di prescrizione sollevata dall'appellante, sostenendo che il credito in oggetto è stato soggetto a molteplici interruzioni. Ha evidenziato l'invio di solleciti di pagamento a partire dal 30 ottobre 2014, seguiti da ulteriori comunicazioni nel 2015, alle quali avrebbe risposto Parte_1
riconoscendo l'esistenza del debito, seppur contestandone il solo ammontare. Ha rilevato l'instaurarsi di trattative tra le parti, concluse con una comunicazione inviata tramite PEC il 14 novembre 2015, in cui l'appellante avrebbe ammesso la propria posizione debitoria.
Ha infine richiamato un'ulteriore interruzione dei termini di prescrizione derivante dalla raccomandata inviata in data 10 febbraio 2020 e ricevuta il 20 aprile 2020, evidenziando che nel periodo in questione si è applicata la sospensione dei termini di prescrizione prevista per l'emergenza sanitaria da Covid-19.
Ha altresì evidenziato che nonostante l'inquadramento formale dell'ente quale società agricola, la stessa esercita anche attività di ristorazione, accoglienza e organizzazione eventi, con conseguente utilizzo del passo carrabile per finalità commerciali e generazione di un evidente vantaggio economico. Ciò giustificherebbe la legittimità e congruità del canone richiesto, parametrato alla concreta destinazione dell'accesso stradale.
Con riferimento, infine, all'eccezione di pagamento parziale sollevata dall'appellante, ha riconosciuto l'avvenuto versamento, nell'anno 2015, CP_1
dell'importo di € 1.109,02, pari al 30% del valore di due fatture del 2013, ai sensi della L.
164/2014. Tuttavia, ha precisato che sono rimaste impagate tre ulteriori fatture (n.
6 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima sezione civile bis) __________________________________________________________________________________________________________ 23005321 del 24.04.2014, n. 23031609 del 28.02.2012 e n. 23031608 del 28.02.2012), mai estinte, né integralmente né parzialmente.
Precisate le conclusioni, la Corte ha introitato il processo in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e merita accoglimento per le seguenti ragioni.
Nel caso di specie, va rilevato che, secondo un orientamento ormai consolidato della giurisprudenza, ai canoni relativi all'utilizzo di beni demaniali o patrimoniali pubblici — inclusi quelli dovuti ad — si applica il termine di prescrizione quinquennale previsto CP_1
dall'art. 2948, n. 4, c.c., trattandosi di obbligazioni aventi natura periodica.
Tanto premesso, correttamente il Tribunale ha ritenuto l'intervenuta prescrizione del credito relativo alla fattura n. 23031608/NA, emessa in data 28 febbraio 2012. Essa è stata richiamata nella comunicazione del 30 ottobre 2014 e successivamente in quella del 20 aprile 2020 ma non nella comunicazione del 17 aprile 2015; quindi, al momento dell' ultima missiva di messa in mora il termine di prescrizione quinquennale risultava già ampiamente decorso.
Diversamente da quanto opinato in prime cure, anche il restante credito vantato da deve al pari ritenersi prescritto in quanto la relativa richiesta di pagamento - CP_1
trasmessa a mezzo lettera raccomandata ricevuta in data 20 aprile 2020- risulta anch'essa formulata oltre il termine quinquennale decorrente dalla data dell'ultima comunicazione
(17.4.2025) con cui l'odierna appellata aveva sollecitato il pagamento dei crediti oggetto del presente giudizio.
Essendo decorso il termine prescrizionale senza che sia intervenuto un valido atto interruttivo nei tempi di legge, il diritto di deve ritenersi estinto per intervenuta CP_1
prescrizione.
Occorre precisare che, contrariamente a quanto riportato nella sentenza gravata, il principio della scissione soggettiva degli effetti della notificazione, ispirato dalla Corte
Costituzionale con la sentenza n. 477/2002 e recepito dal legislatore con la legge n.
263/2005 (art. 149, comma 3, c.p.c.), trova applicazione esclusivamente nell'ambito
7 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima sezione civile bis) __________________________________________________________________________________________________________ processuale, in funzione della tutela del diritto di difesa e del rispetto dei termini perentori, ove la violazione è sanzionata con la decadenza.
Tale principio, invece, non vale in ambito sostanziale e, in particolare, per gli atti unilaterali tra cui rientrano gli atti interruttivi della prescrizione, per i quali continua a trovare applicazione il generale principio della recettizietà degli atti sancito dagli artt. 1334
e 1335 c.c., secondo cui l'efficacia dell'atto si verifica al momento in cui esso perviene all'indirizzo del destinatario, presumendosene la conoscenza, salvo prova contraria.
In tal senso si è espressa in maniera costante la giurisprudenza di legittimità (Cass. nn. 15617/2005, 17644/2008, 13588/2009, 4587/2009, 9841/2010, 26804/2013), la quale ha chiarito che la consegna dell'atto recettizio (quale la lettera raccomandata di messa in mora) all'ufficiale giudiziario non è idonea ad interrompere la prescrizione, essendo necessario che il destinatario ne abbia acquisito la conoscenza legale.
Anche le Sezioni Unite della S.C., con la sentenza n. 24822/2015, hanno confermato l'inapplicabilità del principio di scissione soggettiva agli atti sostanziali, come gli avvisi di accertamento tributario, affermando che, per tali atti, la decorrenza degli effetti interruttivi della prescrizione è subordinata al loro recapito al destinatario, in conformità all'art. 1334
c.c.. Secondo i giudici di legittimità il principio di postalizzazione, pur essendo potenzialmente applicabile a tutti gli atti (processuali e sostanziali), è da ritenere in concreto applicabile solo agli atti processuali per i quali è concesso un termine di difesa, la cui violazione è sanzionata con la decadenza, e non anche agli atti sostanziali, essendo per questi ultimi impedito dalla regola della ricezione di detti atti, prevista dall'art.1334 c.c.; sulla base del criterio di ragionevolezza, congiuntamente al diritto di difesa, si perviene alla conclusione che la scissione soggettiva della notificazione è da ritenersi applicabile anche alla prescrizione solo qualora essa non può che essere interrotta con un atto processuale( ad esempio esercizio dell'azione revocatoria ex artt. 2903, 2943 c.c. e 149 c.p.c.) ma non quando l'effetto interruttivo è affidato ad un atto sostanziale, quale la messa in mora.
Né può invocarsi, in senso contrario, l'art. 60, comma 6, del D.P.R. n. 600/1973, secondo cui “la notificazione si considera fatta nella data di spedizione”, in quanto tale
8 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima sezione civile bis) __________________________________________________________________________________________________________ disposizione non si riferisce alla disciplina della prescrizione, ma è limitata alle modalità di notifica degli atti impositivi.
In definitiva, va esclusa, quindi, l'applicazione del principio di scissione soggettiva degli effetti della notificazione nel caso di specie, essendo la lettera di messa in mora un atto unilaterale sostanziale e non processuale, con conseguente inefficacia dell'interruzione della prescrizione alla data della sola consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario.
Non può neppure essere validamente sostenuto che il termine di prescrizione sia stato sospeso in virtù della normativa emergenziale legata al COVID-19, come invece affermato da Tale rilievo risulta infondato in quanto la sospensione prevista dalla normativa CP_1
emergenziale riguarda esclusivamente i termini di prescrizione e decadenza relativi a diritti esercitabili unicamente mediante atti giudiziali che risultino preclusi dai provvedimenti adottati per fronteggiare l'emergenza sanitaria — come, ad esempio, l'azione revocatoria.
In tutti gli altri casi, invece, i termini di prescrizione e decadenza continuano a decorrere regolarmente. In tal senso dispone l'art. 83, comma 8, del D.L. n. 18/2020 (cd. "Cura
Italia"), il quale prevede che, per il periodo di efficacia dei provvedimenti organizzativi volti al contenimento dell'epidemia che impediscano la presentazione della domanda giudiziale, “è sospesa la decorrenza dei termini di prescrizione e decadenza dei diritti che possono essere esercitati esclusivamente mediante il compimento delle attività precluse dai provvedimenti medesimi”.
Altresì infondata è l'eccezione sollevata dall'appellata, secondo cui le trattative intercorse tra le parti avrebbero avuto efficacia interruttiva del termine prescrizionale ai sensi dell'art. 2944 c.c.. Occorre evidenziare che la corrispondenza prodotta in giudizio è intercorsa tra i legali delle parti ( e non tra le parti sostanziali) e l'unica nota sottoscritta anche dal l.r.p.t. di datata 16/03/2015- lungi dal contenere una proposta Parte_1
conciliativa o un'apertura transattiva — esclude in radice l'an debeatur in quanto contesta espressamente la debenza ed il 'titolo” (attività agricola in luogo di commerciale). Nella stessa, parte appellante disconosce il presunto credito dell'Ente senza che emerga alcun
9 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima sezione civile bis) __________________________________________________________________________________________________________ riconoscimento espresso o implicito del diritto azionato, elemento imprescindibile affinché le trattative possano produrre effetto interruttivo della prescrizione.
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità infatti le mere trattative, anche se condotte tramite legali e finalizzate a evitare l'instaurazione del giudizio, non costituiscono di per sé riconoscimento del diritto idoneo a interrompere la prescrizione, in assenza di una chiara ammissione della fondatezza della pretesa creditoria
(Cass. n. 10301/2016 e n. 6880/2016).
Pertanto, non può in alcun modo ritenersi che la corrispondenza cui fa riferimento l' integri gli estremi di un comportamento idoneo a costituire riconoscimento del CP_1
diritto di credito ex adverso vantato, né, tantomeno, può attribuirsi efficacia interruttiva della prescrizione ad un mero scambio tra legali, privo di qualsivoglia inequivoco riconoscimento del debito da parte della parte sostanziale
Peraltro, va escluso che eventuali proposte transattive o il coinvolgimento dei legali possano integrare una rinuncia tacita alla prescrizione, ai sensi dell'art. 2937, comma 3,
c.c., posto che la giurisprudenza di legittimità ha più volte ribadito che: “La rinuncia tacita alla prescrizione può essere ravvisata solo in presenza di un fatto concludente che sia assolutamente incompatibile con la volontà di avvalersi della causa estintiva” (Cass. civ., sez. III, sent. n. 10301/2016, cit.). Nel caso in esame, tale incompatibilità non emerge, essendo invece chiara la posizione di diniego del credito da parte dell'appellato, anche nelle comunicazioni successive.
Tanto premesso, in assenza di un comportamento idoneo a integrare un riconoscimento del diritto ai sensi dell'art. 2944 c.c. né risultando elementi per configurare una rinuncia tacita alla prescrizione ai sensi dell'art. 2937 c.c., l'eccezione sollevata dall'appellato deve essere disattesa.
In ogni caso, anche a voler ammettere, per mera ipotesi, che la suddetta nota possa ritenersi idonea a determinare un'efficace interruzione della prescrizione, occorre precisare che l'effetto interruttivo — come riconosciuto dalla stessa giurisprudenza richiamata dalla controparte — non comporta una semplice sospensione del decorso prescrizionale, bensì
10 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima sezione civile bis) __________________________________________________________________________________________________________ dà luogo all'inizio di un nuovo termine di prescrizione quinquennale, con decorrenza dalla data dell'atto interruttivo. Pertanto, anche ipotizzando un'interruzione intervenuta il 16 marzo 2015, il nuovo termine di prescrizione sarebbe venuto a scadenza il 16 marzo 2020.
Ne consegue che la successiva costituzione in mora da parte di avvenuta soltanto CP_1
in data 20 aprile 2020, risulta effettuata oltre il termine prescrizionale così rideterminato.
In definitiva, l'appello va accolto, stante la prescrizione dei crediti dell' ogni CP_1
altra censura è assorbita.
Quanto al governo delle spese processuali, la riforma della sentenza di primo grado comporta un nuovo regolamento delle spese del primo grado;
esse, al pari di quelle di appello, vanno poste a carico di CP_1
In applicazione dei parametri contenuti nella tabella 12 allegata al decreto del
Ministro della Giustizia 10 aprile 2014, n. 55 (come modificato dal d.m. 147/2022), per le controversie di valore parametrato alla domanda sono dovuti:
- per il giudizio di primo grado, € 460,00 per la di studio, € 400,00 per l'atto introduttivo, € 850,00 per la fase istruttoria ed € 850,00 per la fase decisoria. In totale
€ 2560,00 per compensi oltre € 384,00 quale spese generali e 118,50 per spese vive.
TOTALE € 3062,50;
- per il giudizio di appello, € 600,00 per la fase di studio, € 500,00 per il compenso relativo alla fase introduttiva, € 950,00 per la fase di trattazione ed € 1000,00 per la fase decisoria. Totale 3050,00 per compensi cui vanno ad aggiungersi € 457,50 per le spese generali ed € 382,50 . TOTALE per l'appello € 3890,00.
TOTALE GENERALE € 6952,50 per entrambi i gradi, oltre oneri diversi se dovuti.
PQM
La Corte d'Appello di Napoli , definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti dell avverso la sentenza n. 3055/2022 Parte_1 CP_1
emessa dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, pubblicata il 2.8.2022;così provvede:
11 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima sezione civile bis) __________________________________________________________________________________________________________ Accoglie l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, accoglie l'opposizione proposta da dichiarando prescritto il credito vantato da er Parte_1 CP_1
canoni concessori relativi alle fatture oggetto del giudizio;
condanna l pagamento, in favore di , delle spese di CP_1 Parte_1
lite di entrambi i gradi di giudizio, che si liquidano in complessivi € 6952,50 per entrambi i gradi, oltre oneri diversi se dovuti.
Così deciso in Napoli, il 8 ottobre 2025 il Presidente estensore
TE LF
12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Napoli
Quinta sezione civile
(già Prima sezione civile bis) riunita nelle persone dei Magistrati:
Dr.ssa TE LF Presidente relatore
Dr. Paolo Celentano Consigliere
Dr.ssa TE di Martino Consigliere ha deliberato di pronunciare la presente
SENTENZA nel processo civile d'appello iscritto al n. 3781/2022 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, avverso la sentenza n. 3055/2022 emessa dal Tribunale di Santa Maria
Capua Vetere e pubblicata il 2.8.2022
TRA
(c.f. I ), con sede in Cellole (CE), strada Parte_1 P.IVA_1
statale Domitiana n. 18 in pers. del suo l.r.p.t, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Alessandro Sorrentino ( e Giancarlo C.F._1
DE ( ) C.F._2
Appellante
Contro
(c.f ) in persona del suo l.r.p.t. rappresentata e difesa CP_1 P.IVA_2
dall'Avv. Michele Zarrillo ( ) CodiceFiscale_3
Appellata
1 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima sezione civile bis) __________________________________________________________________________________________________________
proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 705/2021, Parte_1
emesso dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere su istanza della società CP_1
con cui le veniva ingiunto il pagamento della somma complessiva di € 11.986,60, oltre interessi moratori decorrenti dalle scadenze dei crediti azionati fino all'effettivo soddisfo, nonché delle spese legali così come liquidati oltre accessori di legge sulla base di fatture emesse dall In particolare, con le tre fatture (n. 23031608/NA e n. CP_1
23031609/NA, entrambe del 28/02/2012, e n. 23005321/NA del 24/04/2014), la creditrice ingiungeva il pagamento del corrispettivo per oneri di istruttoria e sopralluogo, nonché per canoni di concessione dovuti in relazione a un accesso commerciale ubicato al Km 4+750 della Strada Statale Domitiana, ricadente nel territorio del Comune di Cellole (CE).
Con l'atto di opposizione, eccepiva, in via preliminare, Parte_1
l'intervenuta prescrizione del credito azionato, ai sensi dell'art. 2948, n. 4, c.c., trattandosi di canoni periodici soggetti a prescrizione quinquennale;
in via gradata, deduceva l'infondatezza della pretesa creditoria per avere già provveduto all'integrale pagamento delle somme dovute sino al 31/12/2014. A tal fine, la società opponente evidenziava di aver sempre adempiuto puntualmente alle obbligazioni relative al pagamento dei canoni per l'accesso sulla strada di competenza anche mediante adesione alla CP_1
procedura straordinaria di definizione agevolata prevista dal decreto “Sblocca Italia” (D.L.
n. 133/2014, conv. in L. n. 164/2014) e dalla successiva legge di bilancio per il 2015, che aveva consentito il pagamento a saldo e stralcio delle somme dovute fino alla data del 31 dicembre 2014, con effetto -a suo dire- liberatorio rispetto a ogni ulteriore pretesa riferita al medesimo periodo.
Rassegnava pertanto innanzi al Tribunale le seguenti conclusioni… disattesa e respinta ogni avversa contraria istanza, eccezione e difesa, in accoglimento della presente opposizione:
1. nel merito, in via principale, accogliersi la presente opposizione e per
l'effetto revocare e/o annullare il Decreto Ingiuntivo n. 705/2021 emesso dal Tribunale di
Santa Maria Capua Vetere in esito al procedimento monitorio n. r. g. 414/2021 siccome
2 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima sezione civile bis) __________________________________________________________________________________________________________ errato, ingiusto ed illegittimo per le causali come indicate nella parte motiva;
2. nel merito accertare e dichiarare che nulla è dovuto da alla opposta per la prescrizione Parte_1
del diritto al pagamento vantato da quest'ultima e, gradatamente, per l'integrale pagamento di tutto quanto dovuto sino al 31/12/2014; 3. in ogni caso condannarsi
l'opposta alle spese, diritti ed onorari, rimborso spese generali, oltre IVA e CPA come per legge;
Si costituiva in giudizio hiedendo il rigetto dell'opposizione proposta CP_1
da e la conferma integrale del decreto ingiuntivo opposto. Parte_1
La resistente sosteneva di aver regolarmente interrotto il decorso della prescrizione mediante diverse costituzioni in mora indirizzate all'opponente: la prima, a firma del proprio difensore, era stata ricevuta da in data 30 ottobre 2014; la seconda Parte_1
risaliva al 10 aprile 2015; infine, un'ulteriore costituzione in mora era stata notificata alla controparte il 20 aprile 2020.
Per quanto riguarda il pagamento effettuato da nell'ambito della Parte_1
procedura di definizione agevolata prevista dalla legge n. 164/2014 (cd. “Sblocca Italia”), precisava che, con raccomandata n. 61349155453-8, aveva richiesto il pagamento CP_1
esclusivamente di due fatture: la n. 0023024255 del 23 ottobre 2013, per un importo di €
1.837,47, e la n. 0023024490, per € 1.859,25. In relazione a tali fatture, la controparte, aderendo alla definizione agevolata, aveva corrisposto la somma complessiva di €
1.109,02, ottenendo così l'estinzione dell'obbligazione nei limiti previsti dalla normativa.
Tuttavia, sottolineava che, con una successiva comunicazione del 10 aprile CP_1
2015, aveva richiesto all' odierna appellante non solo il pagamento delle fatture già menzionate, rispetto alle quali non aveva ancora effettuato lo storno, ma anche quello di ulteriori fatture non incluse nella definizione agevolata, mai pagate né integralmente né parzialmente. Per queste ultime si era quindi proceduto alla notifica del decreto ingiuntivo oggetto di opposizione.
Superata la fase istruttoria, con sentenza n. 3055 del 2022, il Tribunale così decideva:
Accoglie parzialmente l'opposizione nei limiti e nei termini di cui alla parte motiva;
Per
3 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima sezione civile bis) __________________________________________________________________________________________________________ l'effetto revoca il decreto ingiuntivo opposto;
Condanna la società al Parte_1
pagamento, in favore della società di € 11.684,10, oltre interessi al tasso CP_1
legale dalle singole scadenze al soddisfo;
Compensa le spese del giudizio.
Il giudice, in particolare, condannava l'opponente al pagamento di due delle tre fatture poste a fondamento del ricorso monitorio;
di qui la revoca del D.I. e l'emissione della sentenza di condanna. Riteneva, infatti, prescritto il credito relativo alla fattura n.
23031608, escludendolo dal novero delle somme dovute, mentre giudicava pienamente esigibili i crediti di cui alle fatture n. 23031609/NA e n. 23005321/NA. In relazione all'eccezione di prescrizione sollevata dall'opponente, il Tribunale osservava che, sebbene l'ultima comunicazione interruttiva della prescrizione, costituita dalla messa in mora, fosse stata ricevuta dalla debitrice in data 20.04.2020 — dunque oltre il termine quinquennale decorrente dalla scadenza del credito — ai fini dell'interruzione, in conformità al principio della scissione degli effetti della notificazione, rilevava la data di invio dell'atto da parte del creditore e non quella della sua ricezione.
Avverso tale decisione ha proposto tempestivo appello Parte_1
introducendo le doglianze di seguito esposte.
1) Con il primo motivo di appello ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui il giudice di primo grado, pur riconoscendo correttamente l'applicabilità dell'art. 2948, n. 4, c.c. — relativo alla prescrizione quinquennale per i crediti derivanti da prestazioni periodiche — ha tuttavia rigettato l'eccezione di prescrizione tempestivamente sollevata, facendo erroneamente applicazione del principio della “scissione soggettiva” nella notificazione della costituzione in mora e quindi ha ritenuto interruttiva della prescrizione la raccomandata inviata da valorizzando la data di consegna all'ufficio postale e non quella di CP_1
ricezione da parte del destinatario, con ciò anticipando l'effetto interruttivo al momento della spedizione, sebbene tale impostazione contrasti con la natura unilaterale dell'atto e con la necessità che esso pervenga a conoscenza del destinatario per produrre effetti giuridici.
4 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima sezione civile bis) __________________________________________________________________________________________________________ Inoltre, ha contestato l'ulteriore erroneità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto che la prescrizione fosse stata sospesa in forza della normativa emergenziale introdotta con il D.L. n. 18/2020 (“Cura Italia”), in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19, deducendo che la sospensione disposta dall'art. 83 del citato decreto si riferisse unicamente ai termini processuali e ai termini prescrizionali strettamente connessi all'esercizio dell'azione in giudizio e non anche alle prescrizioni e decadenze ordinarie di natura sostanziale, come quella in esame. Pertanto, il riferimento alla sospensione disposta dalla normativa emergenziale non sarebbe stato idoneo a giustificare il rigetto dell'eccezione di prescrizione, che avrebbe invece dovuto essere accolta alla luce del decorso integrale del termine quinquennale.
2) Con il secondo motivo di appello, ha eccepito che la domanda Parte_1
attorea non solo è prescritta ma è altresì infondata nel merito, in quanto riguarda importi riferiti a periodi anteriori al 31 dicembre 2014, già integralmente pagati nell'ambito della procedura straordinaria di definizione agevolata prevista dal cosiddetto “Decreto Sblocca Italia” (D.L. n. 133/2014, convertito nella L. n.
164/2014), con effetto liberatorio e in via di saldo e stralcio. In particolare,
[...]
ha effettuato il pagamento integrale degli importi richiesti da Parte_1 CP_1
mediante bonifico del 17/03/2015, nell'ambito della suddetta sanatoria. Ha all' uopo dedotto che nonostante la chiara applicabilità di tale normativa, la sentenza impugnata ha erroneamente rigettato l'eccezione di pagamento, ammettendo richieste ulteriori relative a presunti canoni anteriori al 31/12/2014, ma avanzate dopo l'adesione al saldo e stralcio. Il giudice di primo grado ha così omesso di riconoscere l'efficacia vincolante del combinato disposto dell'art. 55 della L. n.
449/1997 e del D.L. n. 133/2014, violando i principi di certezza del diritto, correttezza e buona fede che disciplinano i rapporti obbligatori. Ne è derivata l'errata conclusione circa l'esigibilità di un credito che, alla luce della disciplina speciale vigente, deve invece considerarsi definitivamente estinto.
5 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima sezione civile bis) __________________________________________________________________________________________________________ Ha rassegnato le seguenti conclusioni:
- in via principale accogliere il presente appello e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, rigettare la richiesta di pagamento promossa dall' CP_1
poiché prescritta, inammissibile ed infondata in fatto e diritto e comunque sfornita di alcun supporto probatorio per le motivazioni espresse nel corpo del presente atto.
Si è costituita in giudizio per resistere all'appello, che ha ritenuto CP_1
infondato in fatto ed in diritto.
Ha preliminarmente eccepito la non fondatezza dell'eccezione di prescrizione sollevata dall'appellante, sostenendo che il credito in oggetto è stato soggetto a molteplici interruzioni. Ha evidenziato l'invio di solleciti di pagamento a partire dal 30 ottobre 2014, seguiti da ulteriori comunicazioni nel 2015, alle quali avrebbe risposto Parte_1
riconoscendo l'esistenza del debito, seppur contestandone il solo ammontare. Ha rilevato l'instaurarsi di trattative tra le parti, concluse con una comunicazione inviata tramite PEC il 14 novembre 2015, in cui l'appellante avrebbe ammesso la propria posizione debitoria.
Ha infine richiamato un'ulteriore interruzione dei termini di prescrizione derivante dalla raccomandata inviata in data 10 febbraio 2020 e ricevuta il 20 aprile 2020, evidenziando che nel periodo in questione si è applicata la sospensione dei termini di prescrizione prevista per l'emergenza sanitaria da Covid-19.
Ha altresì evidenziato che nonostante l'inquadramento formale dell'ente quale società agricola, la stessa esercita anche attività di ristorazione, accoglienza e organizzazione eventi, con conseguente utilizzo del passo carrabile per finalità commerciali e generazione di un evidente vantaggio economico. Ciò giustificherebbe la legittimità e congruità del canone richiesto, parametrato alla concreta destinazione dell'accesso stradale.
Con riferimento, infine, all'eccezione di pagamento parziale sollevata dall'appellante, ha riconosciuto l'avvenuto versamento, nell'anno 2015, CP_1
dell'importo di € 1.109,02, pari al 30% del valore di due fatture del 2013, ai sensi della L.
164/2014. Tuttavia, ha precisato che sono rimaste impagate tre ulteriori fatture (n.
6 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima sezione civile bis) __________________________________________________________________________________________________________ 23005321 del 24.04.2014, n. 23031609 del 28.02.2012 e n. 23031608 del 28.02.2012), mai estinte, né integralmente né parzialmente.
Precisate le conclusioni, la Corte ha introitato il processo in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e merita accoglimento per le seguenti ragioni.
Nel caso di specie, va rilevato che, secondo un orientamento ormai consolidato della giurisprudenza, ai canoni relativi all'utilizzo di beni demaniali o patrimoniali pubblici — inclusi quelli dovuti ad — si applica il termine di prescrizione quinquennale previsto CP_1
dall'art. 2948, n. 4, c.c., trattandosi di obbligazioni aventi natura periodica.
Tanto premesso, correttamente il Tribunale ha ritenuto l'intervenuta prescrizione del credito relativo alla fattura n. 23031608/NA, emessa in data 28 febbraio 2012. Essa è stata richiamata nella comunicazione del 30 ottobre 2014 e successivamente in quella del 20 aprile 2020 ma non nella comunicazione del 17 aprile 2015; quindi, al momento dell' ultima missiva di messa in mora il termine di prescrizione quinquennale risultava già ampiamente decorso.
Diversamente da quanto opinato in prime cure, anche il restante credito vantato da deve al pari ritenersi prescritto in quanto la relativa richiesta di pagamento - CP_1
trasmessa a mezzo lettera raccomandata ricevuta in data 20 aprile 2020- risulta anch'essa formulata oltre il termine quinquennale decorrente dalla data dell'ultima comunicazione
(17.4.2025) con cui l'odierna appellata aveva sollecitato il pagamento dei crediti oggetto del presente giudizio.
Essendo decorso il termine prescrizionale senza che sia intervenuto un valido atto interruttivo nei tempi di legge, il diritto di deve ritenersi estinto per intervenuta CP_1
prescrizione.
Occorre precisare che, contrariamente a quanto riportato nella sentenza gravata, il principio della scissione soggettiva degli effetti della notificazione, ispirato dalla Corte
Costituzionale con la sentenza n. 477/2002 e recepito dal legislatore con la legge n.
263/2005 (art. 149, comma 3, c.p.c.), trova applicazione esclusivamente nell'ambito
7 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima sezione civile bis) __________________________________________________________________________________________________________ processuale, in funzione della tutela del diritto di difesa e del rispetto dei termini perentori, ove la violazione è sanzionata con la decadenza.
Tale principio, invece, non vale in ambito sostanziale e, in particolare, per gli atti unilaterali tra cui rientrano gli atti interruttivi della prescrizione, per i quali continua a trovare applicazione il generale principio della recettizietà degli atti sancito dagli artt. 1334
e 1335 c.c., secondo cui l'efficacia dell'atto si verifica al momento in cui esso perviene all'indirizzo del destinatario, presumendosene la conoscenza, salvo prova contraria.
In tal senso si è espressa in maniera costante la giurisprudenza di legittimità (Cass. nn. 15617/2005, 17644/2008, 13588/2009, 4587/2009, 9841/2010, 26804/2013), la quale ha chiarito che la consegna dell'atto recettizio (quale la lettera raccomandata di messa in mora) all'ufficiale giudiziario non è idonea ad interrompere la prescrizione, essendo necessario che il destinatario ne abbia acquisito la conoscenza legale.
Anche le Sezioni Unite della S.C., con la sentenza n. 24822/2015, hanno confermato l'inapplicabilità del principio di scissione soggettiva agli atti sostanziali, come gli avvisi di accertamento tributario, affermando che, per tali atti, la decorrenza degli effetti interruttivi della prescrizione è subordinata al loro recapito al destinatario, in conformità all'art. 1334
c.c.. Secondo i giudici di legittimità il principio di postalizzazione, pur essendo potenzialmente applicabile a tutti gli atti (processuali e sostanziali), è da ritenere in concreto applicabile solo agli atti processuali per i quali è concesso un termine di difesa, la cui violazione è sanzionata con la decadenza, e non anche agli atti sostanziali, essendo per questi ultimi impedito dalla regola della ricezione di detti atti, prevista dall'art.1334 c.c.; sulla base del criterio di ragionevolezza, congiuntamente al diritto di difesa, si perviene alla conclusione che la scissione soggettiva della notificazione è da ritenersi applicabile anche alla prescrizione solo qualora essa non può che essere interrotta con un atto processuale( ad esempio esercizio dell'azione revocatoria ex artt. 2903, 2943 c.c. e 149 c.p.c.) ma non quando l'effetto interruttivo è affidato ad un atto sostanziale, quale la messa in mora.
Né può invocarsi, in senso contrario, l'art. 60, comma 6, del D.P.R. n. 600/1973, secondo cui “la notificazione si considera fatta nella data di spedizione”, in quanto tale
8 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima sezione civile bis) __________________________________________________________________________________________________________ disposizione non si riferisce alla disciplina della prescrizione, ma è limitata alle modalità di notifica degli atti impositivi.
In definitiva, va esclusa, quindi, l'applicazione del principio di scissione soggettiva degli effetti della notificazione nel caso di specie, essendo la lettera di messa in mora un atto unilaterale sostanziale e non processuale, con conseguente inefficacia dell'interruzione della prescrizione alla data della sola consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario.
Non può neppure essere validamente sostenuto che il termine di prescrizione sia stato sospeso in virtù della normativa emergenziale legata al COVID-19, come invece affermato da Tale rilievo risulta infondato in quanto la sospensione prevista dalla normativa CP_1
emergenziale riguarda esclusivamente i termini di prescrizione e decadenza relativi a diritti esercitabili unicamente mediante atti giudiziali che risultino preclusi dai provvedimenti adottati per fronteggiare l'emergenza sanitaria — come, ad esempio, l'azione revocatoria.
In tutti gli altri casi, invece, i termini di prescrizione e decadenza continuano a decorrere regolarmente. In tal senso dispone l'art. 83, comma 8, del D.L. n. 18/2020 (cd. "Cura
Italia"), il quale prevede che, per il periodo di efficacia dei provvedimenti organizzativi volti al contenimento dell'epidemia che impediscano la presentazione della domanda giudiziale, “è sospesa la decorrenza dei termini di prescrizione e decadenza dei diritti che possono essere esercitati esclusivamente mediante il compimento delle attività precluse dai provvedimenti medesimi”.
Altresì infondata è l'eccezione sollevata dall'appellata, secondo cui le trattative intercorse tra le parti avrebbero avuto efficacia interruttiva del termine prescrizionale ai sensi dell'art. 2944 c.c.. Occorre evidenziare che la corrispondenza prodotta in giudizio è intercorsa tra i legali delle parti ( e non tra le parti sostanziali) e l'unica nota sottoscritta anche dal l.r.p.t. di datata 16/03/2015- lungi dal contenere una proposta Parte_1
conciliativa o un'apertura transattiva — esclude in radice l'an debeatur in quanto contesta espressamente la debenza ed il 'titolo” (attività agricola in luogo di commerciale). Nella stessa, parte appellante disconosce il presunto credito dell'Ente senza che emerga alcun
9 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima sezione civile bis) __________________________________________________________________________________________________________ riconoscimento espresso o implicito del diritto azionato, elemento imprescindibile affinché le trattative possano produrre effetto interruttivo della prescrizione.
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità infatti le mere trattative, anche se condotte tramite legali e finalizzate a evitare l'instaurazione del giudizio, non costituiscono di per sé riconoscimento del diritto idoneo a interrompere la prescrizione, in assenza di una chiara ammissione della fondatezza della pretesa creditoria
(Cass. n. 10301/2016 e n. 6880/2016).
Pertanto, non può in alcun modo ritenersi che la corrispondenza cui fa riferimento l' integri gli estremi di un comportamento idoneo a costituire riconoscimento del CP_1
diritto di credito ex adverso vantato, né, tantomeno, può attribuirsi efficacia interruttiva della prescrizione ad un mero scambio tra legali, privo di qualsivoglia inequivoco riconoscimento del debito da parte della parte sostanziale
Peraltro, va escluso che eventuali proposte transattive o il coinvolgimento dei legali possano integrare una rinuncia tacita alla prescrizione, ai sensi dell'art. 2937, comma 3,
c.c., posto che la giurisprudenza di legittimità ha più volte ribadito che: “La rinuncia tacita alla prescrizione può essere ravvisata solo in presenza di un fatto concludente che sia assolutamente incompatibile con la volontà di avvalersi della causa estintiva” (Cass. civ., sez. III, sent. n. 10301/2016, cit.). Nel caso in esame, tale incompatibilità non emerge, essendo invece chiara la posizione di diniego del credito da parte dell'appellato, anche nelle comunicazioni successive.
Tanto premesso, in assenza di un comportamento idoneo a integrare un riconoscimento del diritto ai sensi dell'art. 2944 c.c. né risultando elementi per configurare una rinuncia tacita alla prescrizione ai sensi dell'art. 2937 c.c., l'eccezione sollevata dall'appellato deve essere disattesa.
In ogni caso, anche a voler ammettere, per mera ipotesi, che la suddetta nota possa ritenersi idonea a determinare un'efficace interruzione della prescrizione, occorre precisare che l'effetto interruttivo — come riconosciuto dalla stessa giurisprudenza richiamata dalla controparte — non comporta una semplice sospensione del decorso prescrizionale, bensì
10 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima sezione civile bis) __________________________________________________________________________________________________________ dà luogo all'inizio di un nuovo termine di prescrizione quinquennale, con decorrenza dalla data dell'atto interruttivo. Pertanto, anche ipotizzando un'interruzione intervenuta il 16 marzo 2015, il nuovo termine di prescrizione sarebbe venuto a scadenza il 16 marzo 2020.
Ne consegue che la successiva costituzione in mora da parte di avvenuta soltanto CP_1
in data 20 aprile 2020, risulta effettuata oltre il termine prescrizionale così rideterminato.
In definitiva, l'appello va accolto, stante la prescrizione dei crediti dell' ogni CP_1
altra censura è assorbita.
Quanto al governo delle spese processuali, la riforma della sentenza di primo grado comporta un nuovo regolamento delle spese del primo grado;
esse, al pari di quelle di appello, vanno poste a carico di CP_1
In applicazione dei parametri contenuti nella tabella 12 allegata al decreto del
Ministro della Giustizia 10 aprile 2014, n. 55 (come modificato dal d.m. 147/2022), per le controversie di valore parametrato alla domanda sono dovuti:
- per il giudizio di primo grado, € 460,00 per la di studio, € 400,00 per l'atto introduttivo, € 850,00 per la fase istruttoria ed € 850,00 per la fase decisoria. In totale
€ 2560,00 per compensi oltre € 384,00 quale spese generali e 118,50 per spese vive.
TOTALE € 3062,50;
- per il giudizio di appello, € 600,00 per la fase di studio, € 500,00 per il compenso relativo alla fase introduttiva, € 950,00 per la fase di trattazione ed € 1000,00 per la fase decisoria. Totale 3050,00 per compensi cui vanno ad aggiungersi € 457,50 per le spese generali ed € 382,50 . TOTALE per l'appello € 3890,00.
TOTALE GENERALE € 6952,50 per entrambi i gradi, oltre oneri diversi se dovuti.
PQM
La Corte d'Appello di Napoli , definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti dell avverso la sentenza n. 3055/2022 Parte_1 CP_1
emessa dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, pubblicata il 2.8.2022;così provvede:
11 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima sezione civile bis) __________________________________________________________________________________________________________ Accoglie l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, accoglie l'opposizione proposta da dichiarando prescritto il credito vantato da er Parte_1 CP_1
canoni concessori relativi alle fatture oggetto del giudizio;
condanna l pagamento, in favore di , delle spese di CP_1 Parte_1
lite di entrambi i gradi di giudizio, che si liquidano in complessivi € 6952,50 per entrambi i gradi, oltre oneri diversi se dovuti.
Così deciso in Napoli, il 8 ottobre 2025 il Presidente estensore
TE LF
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