Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Sicilia, sentenza 07/01/2026, n. 1 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Sicilia |
| Numero : | 1 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA
composta dai magistrati OR CHIAZZESE Presidente Adriana PARLATO Giudice AR RAPPA Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA N.
nel giudizio di responsabilità iscritto al n. 69895 del registro di Segreteria, promosso dalla Procura regionale nei confronti di AU GA NI TO (C.F. [...]), nato il 02.09.1965 a ZZ (CT) ed ivi residente in [...],
elettivamente domiciliato in Catania nella via Vincenzo Giuffrida n.
108 presso lo studio dell’avv. Letterio Luca Buceti (C.F.
[...]; PEC: eriobuceti@pec.ordineavvocaticatania.it;
fax 095553903), che lo rappresenta e difende giusta procura speciale allegata alla memoria di costituzione.
FATTO
I. La Procura regionale presso questa Sezione giurisdizionale con atto di citazione, depositato in data 6 maggio 2025 e ritualmente notificato unitamente al decreto di fissazione dell’udienza, conveniva in giudizio il sig. SA GA NI TO per sentirlo condannare al pagamento della somma complessiva di euro 3.610,00 oltre 1/2026 rivalutazione ed interessi legali, in favore del Comune di ZZ, nonché al pagamento delle spese di giustizia, queste ultime in favore dello Stato, per il danno erariale derivante dall’affidamento ad un soggetto esterno privo dei requisiti di legge del servizio di riapertura e gestione della biblioteca comunale.
II. L’azione del Pubblico Ministero prendeva avvio dalla denuncia di danno del 14.09.2023 da parte di un consigliere comunale concernente la mala gestio della biblioteca del Comune di ZZ in ragione dell’affidamento ad una associazione di promozione sociale, APS “San Basilio”, del servizio di catalogazione ed informatizzazione dei volumi e della loro gestione in favore del pubblico.
A seguito di istruttoria delegata al Nucleo di Polizia Economico Finanziaria della GdF di Catania, secondo il P.M. contabile erano emerse le seguenti risultanze:
- l’affidamento era stato deliberato da organo incompetente;
- sussistevano evidenti rapporti correlati tra i membri dell’APS “San Basilio” e i componenti degli organi di governo dell’Ente locale espressione della maggioranza politica all’epoca dei fatti;
- l’APS “San Basilio” non aveva i requisiti necessari per ricevere l’affidamento e il Comune disponeva di risorse interne idonee a svolgere la funzione affidata all’esterno;
- l’APS aveva ricevuto una prima tranche di pagamento in violazione della normativa di riferimento.
L’Ufficio requirente, quindi, prospettava che da tali risultanze istruttorie emergeva che il Comune di ZZ aveva subìto un danno da omesso utilizzo di risorse interne all’ente per lo svolgimento dell’attività affidata all’esterno a soggetto privo dei requisiti di legge, a cui era stato pure corrisposto un pagamento in assenza di idonea giustificazione documentale. Secondo il P.M. il danno erariale era costituito dalle somme pagate dal Comune all’APS “San Basilio”, che l’ente locale non avrebbe speso laddove, come imposto dalla legge, avesse impiegato nel suddetto servizio i lavoratori alle sue dipendenze.
II.a. La Procura regionale, quindi, prospettava nella vicenda in esame i seguenti profili critici.
In primo luogo, era evidenziata l’incompetenza della Giunta Comunale che con deliberazione n. 7 del 2 febbraio 2021, su proposta dell’Assessore al ramo (sig.ra IA SO) e con il parere di regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato (dott.
GA SA) deliberava di affidare a terzi il “servizio biblioteca”
ricorrendo ad organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale attestando che il Comune con il personale in servizio non era in condizione di poter espletare tutti gli adempimenti connessi alla catalogazione informatizzata dei libri e alla riapertura della biblioteca comunale. Secondo il P.M. tale scelta di affidare all’esterno il servizio biblioteca era stata adottata da un organo incompetente visto che l’art. 42, co. 2 lett. e) del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali -
TUEL” attribuisce esclusivamente al consiglio comunale la competenza a deliberare in materia di “organizzazione dei pubblici servizi, costituzione di istituzioni e aziende speciali, concessioni di pubblici servizi, partecipazione dell’ente locale a società di capitali, affidamento di attività o servizi mediante convenzione”, prospettando che l’errore non era frutto di imperizia, ancorché gravissima ma di scelta consapevole finalizzata ad evitare che la decisione venisse assunta da parte di un organo di governo dove era presente anche l’opposizione politica.
In secondo luogo, era evidenziata che l’operazione era avvenuta con parti correlate essendo stati riscontrati i seguenti legami di coniugio e/o parentela tra alcuni appartenenti agli organi di governo comunale e i soggetti dell’APS “San Basilio”:
- Parlavecchio Paolo, tesoriere dell’APS ed esperto del Sindaco di ZZ, è coniuge di SO IA, assessore del Comune di ZZ al momento dei fatti in contestazione.
- TT Batturi, rappresentante legale dell’APS “San Basilio” dal 07.04.2019 al 24.11.2021, è stato nominato assessore comunale nel luglio 2022, poco dopo il conferimento dell’incarico alla APS. Inoltre, il sig.
TT è anche coniuge di IG NZ componente del nucleo di valutazione del Comune di ZZ, nominata con decreto sindacale n. 32 del 6 settembre 2018 (per la durata di anni 3) e riconfermata con decreto sindacale n. 24 del 19 novembre 2021 sino alla scadenza del mandato sindacale nel giugno 2022.
- AL EL IE, segretario dell’APS, è fratello di AL Carmelo Tindaro, all’epoca dei fatti presidente del consiglio comunale di ZZ.
In terzo luogo, era evidenziata l’assenza dei requisiti in capo all’APS
“San Basilio” per ricevere l’affidamento. Con determinazione n. 79 del 10.02.2021 era indetto un “Avviso Pubblico”, a firma del Capo Settore GA SA (a rettifica della determinazione n. 63 del 04.02.2021)
rivolto ad organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale per manifestazione di interesse finalizzata alla realizzazione di iniziative per la valorizzazione e gestione della biblioteca comunale tramite apposita convenzione. L’avviso richiedeva tra i requisiti di partecipazione, tra l’altro, “l’attitudine allo svolgimento delle attività previste, da valutarsi in riferimento all’organizzazione, alle finalità perseguite, alle risorse a disposizione, alla capacità tecnica e professionale, all’esperienza maturata, alla formazione e all’aggiornamento dei volontari”. A seguito di tale avviso pubblico faceva pervenire manifestazione d’interesse in data 18 febbraio 2021 l’APS “San Basilio", costituita il 7 aprile 2019, dal cui curriculum allegato risultava che la stessa aveva svolto, nel periodo marzo/aprile 2020, in collaborazione con il Comune di ZZ, attività di volontariato avente ad oggetto la distribuzione di mascherine e di buoni spesa direttamente al domicilio dei richiedenti, gestiva una boutique solidale (consistente nella raccolta di indumenti usati e nella loro distribuzione alle famiglie bisognose) e svolgeva attività di distribuzione di generi alimentari alle famiglie indigenti.
Secondo il P.M. era mancante il requisito della pregressa esperienza nel settore della catalogazione dei beni librari e della gestione di biblioteche sia per quanto riguarda l’attività complessivamente svolta dalla suddetta Associazione sia in riferimento ai requisiti richiesti in relazione alla capacità tecnica e professionale, all’esperienza maturata e alla formazione e aggiornamento dei volontari, fatta eccezione per l’attuale rappresentante legale dell’Associazione (sig. IA NG)
il quale era l’unico, tra i venti volontari segnalati che, nel curriculum, viene indicato come soggetto con esperienza poiché aveva gestito alcune biblioteche della famiglia salesiana. Per l’Ufficio requirente era evidente la violazione dell’art. 56 “Convenzioni” del D.lgs. 3 luglio 2017 n. 117 “Codice del Terzo settore” riportato nell’avviso di selezione secondo cui le PP.AA. possono sottoscrivere con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale purché in possesso di capacità tecnica e professionale intesa come concreta capacità di operare e realizzare l’attività oggetto di convenzione da valutarsi anche con riferimento all’esperienza maturata, all’organizzazione, alla formazione e all’aggiornamento dei volontari.
Il P.M. rappresentava che la Commissione di valutazione delle manifestazioni di interesse, nonostante la nota prot. 3643 del 3 marzo 2021 di alcuni consiglieri comunali di opposizione sull’incompetenza dell’organo deliberante la decisione di affidamento all’esterno del servizio relativo alla biblioteca comunale e sulla presenza di lavoratori dell’ente locale che avrebbero potuto svolgere l’attività in discorso, affidava il servizio anche in presenza della sola offerta della suddetta APS nonostante la clausola di salvaguardia dell’avviso di “non procedere alla stipula, qualora nessuna proposta fosse ritenuta idonea”.
La Procura regionale prospettava che, nonostante l’assenza della competenza tecnico-professionale richiesta nell’avviso pubblico nonché dalla normativa vigente, in data 15 marzo 2021 era stato sottoscritto un disciplinare tra il Comune di ZZ (rappresentato dal dott. GA SA nella qualità di Capo del 1° settore
“Segreteria-Affari Generali e Servizi Sociali”) e l’Associazione di Promozione Sociale denominata “APS San Basilio” (rappresentata dal sig. TT Batturi Nunzio Gerardo, rappresentante legale dell’Associazione fino al 24 novembre 2021) avente ad oggetto l’affidamento all’APS della gestione dell’attività di catalogazione e informatizzazione di tutti i volumi, per la durata di anni tre, prorogabili per altri tre, per un corrispettivo di euro 800,00 mensili.
In quarto luogo, era evidenziata la sussistenza all’interno dell’ente locale di personale idoneo a svolgere le funzioni richiamando la nota prot. n. 8660 del 16 aprile 2021 della Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali di Catania di richiesta di informazioni sulla vicenda in esame dalla quale risultava quanto segue:
(a) in data 6 novembre 2014 (con nota prot. 18052) il Comune di ZZ aveva aderito al Servizio Bibliotecario Nazionale (SBN) e con successiva nota (prot. 16401 del 11 settembre 2019) aveva segnalato i nominativi dei sigg. IU GI e GA IG, quali impiegati comunali proposti per la partecipazione a un corso di formazione all’uso dell’applicativo SBN web;
(b) la catalogazione è attività scientifica secondo il codice di riferimento e deve essere svolta da personale qualificato, tanto che l’autorizzazione ad operare nel SBN è rilasciata dopo un adeguato percorso di formazione.
A tal proposito era rilevato che il dipendente GI IU risultava avere partecipato al suddetto corso nei mesi di settembre e ottobre 2019 mentre il dipendente GA IG aveva partecipato solo nel mese di settembre 2019 e con nota prot. 10095 del 27 giugno 2021 il capo del I Settore (sig. GA SA) comunicava al Sindaco, all’Assessore al personale e al dipendente GI IU che quest’ultimo, dal giorno 21 giugno 2021, sarebbe stato destinato a prestare servizio presso la biblioteca comunale mentre con nota prot.
22083 del 29 dicembre 2021 indirizzata al Responsabile dell’Ufficio del Soprintendente dei BB.CC.AA. di Catania, il Sindaco chiedeva di abilitare il suddetto GI IU all’uso dell’applicativo SBN WEB affinché potesse procedere alla catalogazione del patrimonio librario.
Da tali risultanze l’Ufficio requirente riteneva che la condotta del Comune contrastasse frontalmente con i principi di efficienza ed economicità dell’azione della pubblica amministrazione.
In quinto luogo, era evidenziato che il pagamento della somma all’APS contestata a titolo di danno erariale era avvenuto in violazione della normativa di riferimento.
Il P.M. rappresentava che con nota prot. 21521 del 20 dicembre 2021 avente per oggetto “Richiesta rimborso volontari”, il Presidente dell’APS “San Basilio” (sig. IA NG), dopo avere premesso che nella biblioteca salesiana l’APS “San Basilio” aveva proceduto alla informatizzazione e la messa in rete dello schedario, chiedeva al Sindaco del Comune di ZZ l’erogazione del finanziamento per procedere al rimborso delle spese nei confronti dei volontari impiegati nel progetto per un importo pari ad euro 3.610,00.
Il P.M., quindi, richiamava l’art. 5 dell’avviso che prevede, tra l’altro, per l’organizzazione individuata per l’espletamento del progetto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l’esecuzione delle attività elencando alcune tipologie di spese rimborsabili (realizzazione materiale pubblicitario, rimborso chilometrico, ticket parcheggio, materiale, copertura assicurativa, costi telefonici) e l’art. 17, co. 3 del D.lgs. 117/2017 secondo cui l’attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario e che al volontario possono essere rimborsate dall’ente del Terzo settore, tramite il quale svolge l’attività, soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall’ente medesimo con divieto di rimborso spese di tipo forfetario.
Il P.M. rappresentava che dal resoconto allegato alla suddetta richiesta di rimborso era attestato che, nel periodo dal 15 marzo 2021 al 18 dicembre 2021, l’attività svolta dai volontari per la quale si richiedeva il rimborso era riconducibile alle seguenti attività: a) sistemazione scatole; b) sistemazione libri negli scaffali; c) pulizia e ordine nella biblioteca; d) sistemazione etichette rovinate e informatizzazione.
Inoltre, era evidenziato che tale resoconto riportava solamente il numero dei volontari impiegato nel progetto, i giorni e le ore effettuate e la mera descrizione dell’attività svolta, che non erano elementi idonei a rispettare la disciplina sopra richiamata, che fa esplicito riferimento al requisito di esistenza di adeguata documentazione idonea a giustificare la correttezza della spesa sostenuta.
Il P.M. rappresentava che con determinazione 454 del 21 dicembre 2021 a firma di GA SA è stata approvata la proposta di determinazione con la quale veniva proposto di liquidare all’APS “San Basilio” la somma di euro 3.610,00 quale rimborso delle spese sostenute per il periodo dal 15 marzo al 18 dicembre 2021. La liquidazione di tale somma era avvenuta con mandato di pagamento n. 2327 del 22 dicembre 2021 in favore dell’Associazione “San Basilio”,
per un importo pari ad euro 3.610,00. Il P.M. aggiungeva che non risultavano essere stati effettuati ulteriori pagamenti in favore di quest’ultima.
II.b. Secondo il P.M. del danno contestato doveva rispondere il sig.
SA GA NI TO, il quale aveva svolto il ruolo di protagonista di ogni fase della procedura di affidamento dal momento della scelta di affidare all’esterno il servizio fino a quella del pagamento, avendo lo stesso accertato l’assenza di risorse interne, verificata la sussistenza dei requisiti in capo all’APS per ricevere l’affidamento e, infine, liquidato il pagamento delle somme in favore dell’Associazione, pure in assenza dell’idonea documentazione giustificativa.
La Procura prospettava la natura dolosa della condotta illecita contestata al sig. SA in ragione della presenza di risorse interne adeguate allo svolgimento della funzione, dell’assenza in capo all’APS
“San Basilio” dei requisiti normativamente previsti per lo svolgimento del servizio e di un pagamento in favore dell’APS avvenuto in plateale violazione delle regole in materia di pagamenti a favore degli enti del terzo settore, unitamente all’evidente commistione tra esponenti della maggioranza ed esponenti dell’APS.
A tal proposito era evidenziato che i consiglieri dell’opposizione avevano puntualmente indicato, prima dell’affidamento all’esterno, la presenza di soggetti interni all’ente per svolgere la medesima funzione, fatto noto persino alla Soprintendenza, e che a quella data, quindi, era ancora possibile interrompere la procedura in favore dell’APS utilizzando le risorse interne, per cui emergerebbe una pervicace volontà di insistere in una condotta di cui era evidentissima l’illiceità, fino al pagamento di somme in assenza di idonei giustificativi, rendendo l’evento dannoso oggetto di previsione e volontà in quanto era evidente la volontà di non avvalersi di risorse interne a beneficio dell’APS.
In via di mero subordine il P.M. contestava la natura gravemente colposa della condotta.
III. La Procura, quindi, emetteva invito a dedurre in data 20 febbraio 2025 nei confronti del sig. SA GA NI TO, notificato in data 20.11.2024, e l’invitato non presentava deduzioni difensive.
L’Ufficio requirente, quindi, in data 6 maggio 2025 depositava atto di citazione nei confronti dell’odierno convenuto ritualmente notificato.
La Presidente della Sezione con decreto del 9 maggio 2025 fissava l’udienza di discussione per il 15 ottobre 2025 assegnando termine fino al 25 settembre 2025 per la costituzione tempestiva del convenuto e il deposito di memorie e documenti in Segreteria.
IV. In data 24 settembre 2025 si costituiva in giudizio il convenuto con il patrocinio dell’avv. Letterio Luca Buceti.
La difesa evidenziava che il dott. SA, interpellato dell’esigenza di voler procedere con la riapertura dei locali della Biblioteca comunale di ZZ, chiusa al pubblico ormai dal 2013 e valutato che per poter procedere in tal senso fosse necessario avviare un’importante attività di ricollocazione dei libri e loro catalogazione informatica e, successivamente, garantire l’apertura giornaliera al pubblico, consentendone la fruizione agli studenti in orario scolastico, aveva ritenuto confacente con tale necessità l’esigenza di impiegare risorse anche esterne al Comune, non solo per una questione di capacità nel lavoro da espletarsi ma anche per la mole dello stesso.
A tal proposito era evidenziata l’incapacità del Comune di provvedere autonomamente con tutti gli adempimenti necessari per la riapertura della biblioteca comunale e la concreta fruizione della stessa da parte dei cittadini come comprovato dal fatto che per moltissimi anni la biblioteca era rimasta chiusa al pubblico con un consequenziale mancata fruizione del patrimonio librario del Comune di ZZ in modo congruo, idoneo e pieno. Ciò aveva portato a porre in essere nel 2019 una convenzione tra il Comune e l’Ispettoria AL IC con la quale quest’ultima concedeva al Comune l’utilizzo dei locali della propria biblioteca per colmare parzialmente l’assenza della Biblioteca Comunale.
La difesa del convenuto, quindi, rilevava che, in attuazione della contestata delibera di Giunta, in data 4 febbraio 2021, il dott. GA SA aveva proceduto alla pubblicazione di un avviso pubblico, volto all’individuazione di un’associazione cui affidare il servizio al quale seguiva la sola manifestazione d’interesse da parte dell’APS
“San Basilio” nel cui curriculum attestava l’impegno nel progetto di don IA NG con esperienza di gestione di diverse biblioteche salesiane cosa che in concreto era ritenuto idoneo ad integrare il possesso del requisito della pregressa gestione dei servizi bibliotecari.
In primo luogo, la difesa del resistente rappresentava che l’invito a dedurre non era stato mai recepito dal dott. SA in quanto, come da relata, l’atto era stato consegnato nelle mani di altro soggetto che, tuttavia, mai lo aveva reso edotto per cui il dott. SA non aveva provveduto a rappresentare le proprie motivazioni in quella sede.
In secondo luogo, la difesa del convenuto, pur condividendo la contestazione secondo cui la delibera di Giunta n. 7 del 2.2.2021 riguardava una materia affidata esclusivamente al Consiglio Comunale secondo quanto previsto dalle lettere e) ed i) dell’art. 42 del TUEL, richiamava l’art. 97 del TUEL deducendo che il soggetto responsabile per la suddetta illegittimità era esclusivamente il Segretario generale per cui qualsiasi tipo di responsabilità derivante dall’attuazione della delibera illegittima sarebbe da imputare solo ed esclusivamente alla responsabilità di quest’ultimo. Inoltre, con riferimento alla contestazione sui “rapporti tra parti correlate” era evidenziato che essa non aveva nulla a che vedere con il dott. SA e con gli atti dallo stesso adottati, a conferma della tesi secondo cui i responsabili della delibera di Giunta impropriamente approvata ed attuata erano solo ed esclusivamente la Giunta Comunale e il Segretario Comunale, i quali di concerto avevano inteso contravvenire ad ogni statuizione di legge.
In terzo luogo, con riferimento alla prospettata disponibilità di risorse interne per svolgere il servizio affidato all’esterno era dedotto che il
“parere tecnico” del dott. SA sulla suddetta delibera di Giunta Comunale era stato favorevole, anche perché con i dipendenti interni fino a quella data impiegati ormai da anni non era stato possibile procedere con tale riapertura dei locali della Biblioteca e che, in considerazione dell’indifferibilità manifestata dall’organo di governo, fosse necessario accelerare il processo con un affidamento temporaneo esterno. Tale tesi sarebbe comprovata dalla circostanza per cui l’APS aveva dovuto impiegare mesi con utilizzo di una media di 4/5 volontari al giorno per portare a termine l’opera in tempi più o meno rapidi mentre gli impiegati del Comune di ZZ legati al servizio Biblioteca, i quali avrebbero dovuto da soli svolgere tutte le attività necessarie per procedere alla riapertura dei locali, fossero nei fatti solo due.
Con riferimento alla contestazione attorea sulla presunta assenza dei requisiti in capo all’APS “San Basilio” per ricevere l’affidamento era precisato che la stessa aveva presentato un curriculum vitae idoneo al servizio contemplando nell’organico un soggetto con esperienza pluriennale nel settore aggiungendo che, in assenza di ulteriori manifestazioni di interesse, non si era concretamente manifestata la possibilità di procedere ad una selezione migliore.
Con riferimento alla contestazione del pagamento dell’APS in violazione della normativa di riferimento la difesa del resistente richiamava l’art. 17 co. 4 del Codice del terzo settore secondo cui “le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell’articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, purché non superino l’importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili e l’organo sociale competente deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso”. Era rappresentato che l’APS “San Basilio” aveva provveduto a presentare istanza all’Amministrazione Comunale con la quale aveva attestato che per l’utilizzo dei volontari aveva nei fatti sostenuto delle spese per ciò che attiene ai rimborsi spese nei confronti degli stessi volontari
(come previsto dallo stesso Disciplinare sottoscritto tra il Comune di ZZ e l’APS “San Basilio” con riferimento alla voce di rimborso:
“spese sostenute dai volontari”). Secondo il convenuto, in considerazione della richiamata semplificazione nell’attestazione delle spese da fare mediante autodichiarazione, il pagamento effettuato nei confronti dell’APS non poteva considerarsi disposto in violazione della normativa di riferimento. Sul punto, infine, era evidenziato che il contestato mandato di pagamento era stato controfirmato dal responsabile finanziario p.t. dell’Ente locale.
Con riferimento al contestato elemento del dolo, la difesa del resistente deduceva che il P.M. non aveva fornito sul punto nessuna prova neanche per presunzioni nemmeno per presunzioni non essendoci alcun tipo di rapporto tra il dott. SA e l’APS in questione o la Giunta Comunale. Inoltre, era esclusa anche la colpa grave in considerazione della esclusione di tale elemento per le condotte attive relative ai fatti commessi dal 17 luglio 2020 al 31 dicembre 2025 ai sensi dell’art. 21 del D.L. 76/2020 per come convertito in legge e modificato.
In via subordinata era richiesta l’applicazione del potere riduttivo in considerazione del fatto che i soggetti coinvolti erano molteplici, sia a livello politico che dirigenziale, con relativa complessità organizzativa, che il convenuto si era trovato a dare attuazione ad una delibera di Giunta e che negli ultimi anni il Comune era stato interessato da vari fenomeni di disfunzione organizzativa.
La difesa del convenuto formulava, quindi, le seguenti conclusioni.
- in via principale accertare e dichiarare l’inesistenza del danno erariale e conseguentemente accertare e dichiarare l’inesistenza di alcuna responsabilità per danno erariale in capo al dott. SA per i fatti oggetto di contestazione;
- in subordine, nel caso di ritenuta sussistenza del danno e dei fatti contestati, accertare e dichiarare la totale assenza di dolo da parte del dott. SA nella produzione del danno e ritenerlo pertanto non responsabile ai sensi dell’art. 21 del D.L. 76/2020;
- in ulteriore subordine, nel caso di ritenuta sussistenza del danno e dei fatti contestati e di un qualsivoglia elemento soggettivo in capo al dott.
SA, procedersi con applicazione al caso di specie del potere riduttivo per le ragioni esposte nel presente atto, nonché alla luce della complessa questione di cui qui trattasi;
- con vittoria di spese e competenze di causa.
V. All’udienza pubblica del 15 ottobre 2025 il P.M., nella persona del SPG Vincenzo Liprino, richiamava l’atto di citazione evidenziando la richiesta in via subordinata di condanna a titolo di colpa grave stante la condotta illecita del convenuto di omessa verifica dell’esistenza delle professionalità interne all’ente locale per lo svolgimento delle attività oggetto di affidamento all’esterno per cui non trova applicazione la normativa dello scudo erariale.
L’Avv. Buceti, procuratore del convenuto, evidenziava che quest’ultimo aveva ottemperato ad una delibera di giunta sulla esigenza indifferibile di ripristino del servizio biblioteca a vantaggio della collettività e che in quel momento vi erano solo due dipendenti comunali idonei al servizio e che lo stesso poteva essere reso in quel momento solo dall’associazione selezionata, per cui chiedeva l’assoluzione.
La causa, quindi, era posta in decisione.
Considerato in
DIRITTO
1. In via preliminare, il Collegio rileva che la difesa del convenuto nella memoria di costituzione ha rappresentato in punto di fatto che il sig.
SA non ha prodotto deduzioni difensive preprocessuali in quanto il soggetto che ha ricevuto l’invito a dedurre nelle sue mani non lo ha reso edotto anche se tale rappresentazione non è stata seguita da alcuna conclusione in punto di diritto.
A tal proposito si osserva che la notifica dell’invito a dedurre nei confronti del sig. SA è avvenuta a mezzo UNEP Catania in data 5 marzo 2025 con consegna nel suo luogo di residenza con consegna nelle mani di soggetto convivente come attestato dall’ufficiale giudiziario nella relata di notifica. Tale notifica dell’invito a dedurre appare rituale in assenza di alcuna prova o contestazione da parte del convenuto che il soggetto ricevente l’invito a dedurre non sia stata persona in rapporto di stabile convivenza, a nulla rilevando l’eccezione sul fatto che il soggetto ricevente non abbia notiziato il destinatario dell’atto stante il perfezionamento della presunzione di conoscenza legale ex art. 139, co. 2 c.g.c. secondo cui “Se il destinatario non viene trovato in uno di tali luoghi, l’ufficiale giudiziario consegna copia dell’atto a una persona di famiglia o addetta alla casa, all’ufficio o all’azienda, purché non minore di quattordici anni o non palesemente incapace”.
Infatti, la giurisprudenza di legittimità con orientamento costante ha affermato che “L’art. 139 c.p.c., consentendo la consegna della copia dell’atto da notificare a persona di famiglia del destinatario, per l’ipotesi in cui non sia stata possibile la consegna nelle mani di quest’ultimo, non impone all’ufficiale giudiziario procedente di svolgere ricerche in ordine al rapporto di convivenza indicato dalla suddetta persona con dichiarazione della quale viene dato atto nella relata di notifica, incombendo, invece, a chi contesta la veridicità di siffatta dichiarazione di fornire la prova del contrario” (Cass. civ., Sez.
I, sent. n. 322/2007).
2. Oggetto del giudizio è il danno erariale di euro 3.610,00 corrispondente alla spesa sostenuta dal Comune di ZZ in favore dell’APS “San Basilio” per il contributo a titolo di rimborso delle spese dei volontari di tale ente del terzo settore (EPS) impiegati nelle attività di valorizzazione della biblioteca comunale svolte dal 15 marzo 2021 al 18 dicembre 2021 a seguito di convenzione/disciplinare triennale ai sensi dell’art. 56 del D.lgs. n. 117/2017 che l’Ente locale ha stipulato in data 15.03.2021 con tale associazione individuata con determina n. 139 del 12.03.2021 a seguito di selezione indetta con avviso esplorativo del 10 febbraio 2021 in esecuzione dell’atto di indirizzo politico adottato con delibera di G.M. n. 7 del 2 febbraio 2021 recante direttive per la riapertura e la gestione della biblioteca comunale “Don Virzi” che risultava chiusa al pubblico dal 2014, utilizzando anche il patrimonio librario della biblioteca salesiana concesso in uso dall’Ispettoria AL IC a seguito della delibera di G.M. n. 121 del 20.08.2019 e successiva stipula di convenzione.
2.1. Secondo la Procura regionale tale contributo costituirebbe un danno per il Comune di ZZ per le seguenti ragioni:
- è stato erogato in assenza di documentazione delle spese oggetto di rimborso effettivamente sostenute dai volontari impiegati dall’associazione nelle attività oggetto di convenzione in violazione dell’art. 56 co. 2 del D.lgs. 117/2017 per come richiamato dall’art. 6 della suddetta convenzione/disciplinare;
- è stato erogato in favore di un’associazione priva dei requisiti previsti dall’avviso esplorativo e in attuazione di una direttiva politica adottata da organo di governo incompetente in quanto formulata dalla giunta municipale in luogo del consiglio comunale in violazione dell’art. 42 del D.Lgs. 267/2000 (TUEL) recante le attribuzioni del consiglio dell’ente locale;
- è stato erogato a seguito della scelta illegittima di ricorrere, per lo svolgimento dell’attività di valorizzazione e gestione della biblioteca comunale, ad un ETS anziché utilizzare le professionalità interne esistenti nell’organico dell’ente locale oggetto di specifica formazione da parte della Soprintendenza dei BB.CC.AA. di Catania.
La contestazione attorea è mossa nei confronti esclusivamente del sig.
SA GA NI TO che, n.q all’epoca dei fatti di responsabile del I settore “Affari generali, segreteria e servizi sociali”
del Comune di ZZ, ha emesso il parere di regolarità tecnica sulla suddetta delibera di G.M. n. 7 del 2 febbraio 2021, ha curato la procedura di selezione dell’APS e ha liquidato la somma all’APS “San Basilio” integrante il danno erariale azionato.
2.2. Tale contestazione attorea in via principale è a titolo di dolo mentre in via subordinata è a titolo di colpa grave in quanto il P.M. ha prospettato che la condotta illecita del convenuto riguarderebbe l’omessa rilevazione della presenza nell’organico dell’ente locale di personale idoneo allo svolgimento delle attività oggetto di convenzione, ragion per cui verrebbe in rilievo una condotta illecita omissiva che non farebbe ricadere il caso di specie nell’ambito del cosiddetto scudo erariale di cui dell’art. 21, co. 2, del d.l. 16 luglio 2020 n. 76. Infatti, le prospettate condotte illecite dannose contestate si collocano nell’intervento temporale che va dall’adozione della suddetta delibera di G.M. n. 7 del 2 febbraio 2021 recante l’indirizzo di avvalersi di un ETS per la valorizzazione della biblioteca del Comune di ZZ all’esecuzione del pagamento da parte dell’Ente locale nei confronti dell’APS “San Basilio” avvenuto con determina di liquidazione n. 454 del 21.12.2021 e successivo mandato di pagamento n. 2327 del 22.12.2021.
Alla luce del richiamato intervallo temporale dei fatti di causa va verificata l’applicabilità dell’art. 21, co. 2, del d.l. 16 luglio 2020 n. 76, per come modificato dalla legge di conversione 11 settembre 2020, n.
120 il cui testo vigente ratione temporis ha stabilito che “Limitatamente ai fatti commessi dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2021, la responsabilità dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica per l’azione di responsabilità di cui all’articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, è limitata ai casi in cui la produzione del danno conseguente alla condotta del soggetto agente è da lui dolosamente voluta. La limitazione di responsabilità prevista dal primo periodo non si applica per i danni cagionati da omissione o inerzia del soggetto agente”. Con successivi interventi normativi tale termine finale del 31 dicembre 2021 è stato prorogato ripetutamente senza soluzione di continuità e, in ultimo, fino al 31 dicembre 2025.
La citata disposizione, quindi, con riferimento esclusivo ai fatti dannosi derivanti da condotte commissive ha introdotto un regime straordinario derogatorio e temporaneo limitando la responsabilità amministrativa alle sole condotte dolose mentre per le condotte dannose omissive o inerziali continua ad applicarsi anche durante tale periodo il regime generale della responsabilità amministrativa a titolo di dolo o colpa grave ex art. 1, co. 1, primo periodo della L. n. 20/1994.
La Corte costituzionale con sentenza n. 132/2024 ha ritenuto non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 21, comma 2, del d.l. n. 76 del 2020, come convertito, sollevate in riferimento agli artt.
3 e 97 Cost.
Come detto, i fatti illeciti contestati dal P.M. in via subordinata a titolo di colpa grave si collocano nell’intervallo temporale da febbraio a dicembre 2021, per cui si pone la questione della qualificazione dei fatti dannosi oggetto di giudizio che secondo il P.M., per come prospettato nell’udienza di discussione, sono da ricondurre alla categoria dell’omesso impiego del personale interno dell’Ente locale in luogo dell’utilizzo dell’ETS per lo svolgimento delle attività di valorizzazione della biblioteca comunale.
Il Collegio ritiene di non condividere tale prospettazione attorea in considerazione del fatto che la condotta produttiva di danno erariale contestata al convenuto è quella di avere contribuito in modo determinante alla scelta illegittima del Comune di ZZ di utilizzare, per la valorizzazione della biblioteca comunale, le attività di una associazione esterna del terzo settore dietro il pagamento di un contributo a titolo di rimborso delle spese sostenute dai volontari coinvolti da tale associazione, individuando poi l’APS “San Basilio”
che non aveva i requisiti previsti dall’avviso esplorativo per lo svolgimento di tali attività e liquidando il previsto contributo pur in assenza della documentazione giustificativa delle spese sostenute dai volontari oggetto di rimborso.
Tale condotta è indubbio che abbia natura commissiva. Infatti, la giurisprudenza contabile ha evidenziato che “non possono ritenersi di tipo omissivo tutte le condotte colpose. È evidente che la colpa è caratterizzata sempre da componenti omissive, perché sul piano ontologico essa corrisponde alla mancata adozione di cautele necessarie ad evitare l’insorgere dell’evento, per negligenza, imperizia o imprudenza, o alla mancata osservanza di regole cautelari. Ma questo rientra nella struttura dell’elemento soggettivo colpa e non può essere confuso con la natura commissiva della condotta” …
richiamando la “giurisprudenza penale della Corte di cassazione, in tema di reati, la quale evidenzia che deve essere tenuta distinta la natura omissiva o commissiva del reato e le componenti omissive della colpa. Se un soggetto agente compie un’attività positiva, allora la condotta, ancorché colposa, deve essere qualificata come esclusivamente commissiva” (C. conti, Sez. giur. Campania, ord. n.
228/2023; tale impostazione è stata avvallata dalla sentenza della Corte costituzionale n. 132/2024).
Alla luce di tali considerazioni la contestazione attorea nei confronti del convenuto riguarda una condotta attiva e commissiva che reca in sé l’elemento omissivo della colpa per non avere lo stesso effettuato, prima di avvallare la scelta di ricorrere all’APS “San Basilio” per la valorizzazione della biblioteca comunale, una ricognizione del personale interno idoneo a svolgere tale attività.
Ne consegue che la contestazione attorea in via subordinata a titolo di colpa grave nei confronti del convenuto ricade nel regime straordinario e temporaneo di cui dell’art. 21, co. 2, del d.l. 16 luglio 2020 n. 76, per come modificato dalla legge di conversione 11 settembre 2020, n. 120, ragion per cui può essere scrutinata soltanto la domanda attorea in via principale a titolo di dolo.
3. Qualificata correttamene la domanda del P.M., il Collegio nel merito ritiene opportuno fare applicazione del criterio della ragione più liquida, che trova fondamento costituzionale negli artt. 24 e 111 della Cost., secondo cui al Giudice, nella decisione della causa, è consentito sostituire il profilo dell’evidenza a quello dell’ordine logico-giuridico delle questioni da trattare ex art. 100, co. 2 c.g.c. e art. 276 c.p.c. e, pertanto, decidere la causa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione anche se logicamente subordinata senza che sia necessario esaminare previamente le altre questioni (cfr., ex multis: C.
conti, Sez. III App., sent. n. 620/2016; Cass. civ., Sez. V, sent. n.
11458/2018 e Cass., SS.UU., n. 9936/2014).
Secondo il Collegio la prospettazione accusatoria della Procura regionale non può trovare accoglimento per l’assorbente ragione dell’assenza dell’elemento soggettivo del dolo nel caso di responsabilità amministrativa per danno erariale che ci occuoa, con assorbimento di tutte le ulteriori questioni controverse relative agli altri elementi costitutivi dell’illecito erariale.
3.1. Con riferimento alla contestazione della condotta dolosa oggetto di causa trova applicazione l’ulteriore novella legislativa introdotta dall’art. 21, co. 1, del d.l. 16 luglio 2020 n. 76 conv in L. 11 settembre 2020, n. 120 secondo cui “All’articolo 1, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, dopo il primo periodo è inserito il seguente: “La prova del dolo richiede la dimostrazione della volontà dell’evento dannoso”.
Tale nuova previsione normativa, applicabile indubbiamente ai fatti di causa, ha posto fine al precedente contrasto nella giurisprudenza contabile sull’interpretazione dell’elemento psicologico del dolo dell’illecito erariale che è oscillata nel tempo fra due diverse concezioni.
Un primo orientamento giurisprudenziale di questa Corte ha valorizzato la nozione del c.d. dolo contrattuale o in adimplendo, per il configurarsi del quale è sufficiente la mera volontà dell’agente di violare un obbligo di servizio (cfr. C. conti, ex multis: SS.RR., n.
58/1996; Sez. I App., sent. n. 351/1999; Sez. II App., sent. n. 342/2015;
Sez. III App., sent. n. 307/2015 e n. 74/2017; Sez. App. Reg. Siciliana, n. 461/2014).
Un secondo orientamento della giurisprudenza contabile ha valorizzato, invece, la nozione del c.d. dolo penale ex art. 43 c.p. per il configurarsi del quale è necessario che l’agente abbia previsto e voluto il danno come conseguenza della sua propria azione e omissione per cui il dolo erariale consiste nella volontà da parte dell’agente dell’evento dannoso che si accompagna alla volontarietà della condotta antidoverosa (cfr. C. conti, ex multis: SS.RR., n. 56/1997; Sez.
I App., sentt. nn. 547/2017, 401/2014 e 516/2011; Sez. II App., sentt.
nn. 549/2011, 127/2015 e 15/2019; Sez. III App., sent. n. 510/2014).
La richiamata disposizione nel chiarire che “la prova del dolo richiede la dimostrazione della volontà dell’evento dannoso” ha posto fine a tale contrasto interpretativo optando per la concezione penalistica del dolo erariale cosa che impone al giudicante di accertare non soltanto la volontà della condotta posta in essere ma anche degli effetti dannosi della stessa.
3.2. La Procura regionale ha prospettato la sussistenza della condotta dolosa del convenuto in considerazione dei plurimi e perduranti elementi di illegittimità/illiceità presenti nel caso di specie consistiti nel ricorso alle attività di una associazione esterna pur in presenza di risorse umane interne adeguate alle svolgimento delle attività di valorizzazione della biblioteca comunale oltre che avere scelto l’APS
“San Basilio” nonostante fosse priva dei requisiti normativamente previsti per lo svolgimento di tali attività nella cui gestione erano coinvolti anche familiari degli esponenti della maggioranza di governo dell’ente locale e avere poi pagato il previsto contributo mensile di euro 800,00 a titolo di rimborso spese in assenza della necessaria documentazione giustificativa di tali spese.
Secondo il P.M. l’elemento dirimente della prova del dolo del convenuto SA è l’invito-diffida prot. 2582 del 15.02.2021 da parte di alcuni consiglieri comunali di opposizione con cui è stato richiesto di “revocare la delibera di Giunta Municipale n. 07 del 02.02.2021 e le determinazioni del Capo Settore I n.ri 63/2021 e 79/2021” (cfr. doc. 6, Allegato b_6, della citazione) che nel denunciare le plurime illegittimità/illiceità della procedura in corso avrebbe dovuto portare il convenuto ad interrompere l’iter per cui “la pervicace volontà di insistere in una condotta di cui era evidentissima l’illiceità … rende l’evento dannoso oggetto di previsione e volontà” (cfr. citazione, pag.
14).
Nel richiamato atto di diffida indirizzato al Sindaco, al Segretario generale e al Capo Settore I (odierno convenuto) del Comune di ZZ cinque consiglieri comunali di minoranza hanno ritenuto che la contestata delibera di G.M. n. 7 del 02.02.2021 integri “la concessione a terzi di un servizio pubblico comunale (la biblioteca comunale)” con conseguente lesione della competenza in materia riservata al consiglio comunale dall’art. 42, co. 2 lett. e) del TUEL secondo cui “Il consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali: e) organizzazione dei pubblici servizi, costituzione di istituzioni e aziende speciali, concessione dei pubblici servizi, partecipazione dell’ente locale a società di capitali, affidamento di attività o servizi mediante convenzione”.
Il Collegio osserva che, a seguito di tale diffida, il Sindaco del Comune di ZZ ha chiesto ed acquisito un parere legale esterno dell’avv.
Alfredo Grasso, prot. 2884 del 19.02.2021 (cfr. doc. 6, Allegato b_7 della citazione) avente ad oggetto “la competenza della giunta comunale ad avviare la procedura di selezione di organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale finalizzata alla realizzazione di iniziative per la valorizzazione e gestione della biblioteca comunale Don Virzì”, il quale ha ritenuto che la materia non riguardava l’“organizzazione di servizi pubblici” ma quella della “promozione del volontariato” non rientranti fra le ristrette competenze del consiglio comunale ex art. 42 TUEL ma in quelle della Giunta che ha una competenza generale residuale considerato che la contestata delibera di giunta municipale mancava anche del carattere di “atto di rilievo generale”.
Con successiva nota, prot. 3405 del 26.02.2025, inviata ai consiglieri comunali diffidanti, al Sindaco e al Capo I Settore (odierno convenuto),
il Segretario generale p.t. del Comune di ZZ nel riscontrare la suddetta diffida ha affermato richiamando il suddetto parere legale che “gli atti contestati non ledano in alcun modo le competenze riservate dall’art. 42 TUEL al Consiglio Comunale. Invero, con la deliberazione n. 7/2021, la G.M., in perfetta armonia a quanto disposto dall’art. 56, comma 1, del D.Lgs. n. 117, ha inteso promuovere la partecipazione di organizzazioni di volontariato e di associazioni di promozione sociale in attività e servizi di interesse collettivo, fra i quali rientra sicuramente la Biblioteca Comunale, peraltro chiusa oramai da lungo tempo … Le determinazioni dirigenziali contestate costituiscono semplicemente atti consequenziali dovuti dal Capo Settore I per dare esecuzione a quanto statuito dalla citata deliberazione di G.M. n.
7/2021” (cfr. doc. 6, Allegato b_8 della citazione).
Il Collegio osserva che, al di là della correttezza dell’interpretazione fornita dal legale esterno e dal segretario generale p.t. del Comune di ZZ, risulta evidente che in presenza di tali pareri e della perdurante efficacia della delibera di G.M. n. 7/2021 che aveva chiaramente formulato un chiaro indirizzo politico per garantire la gestione della valorizzazione della biblioteca comunale mediante il ricorso allo strumento della convenzione ex art. 56 del D.lgs. 117/2017, la decisione dell’odierno convenuto nella qualità di responsabile p.t.
del I Settore del Comune di ZZ di portare ad esecuzione quanto deciso dall’organo di governo esecutivo dell’ente locale non manifesta alcuna “pervicace volontà di insistere in una condotta di cui era evidentissima l’illeceità” come prospettato dalla Procura regionale, per cui da tale condotta esecutiva non è possibile fare derivare alcun elemento per provare la sussistenza del dolo erariale ai sensi dell’art.
1, co. 1, secondo periodo della L. 20/1994 introdotto dall’art. 21, co. 1, del d.l. n. 76/2020 conv in L. n. 120/2020.
Il Collegio, inoltre, osserva che nella scelta di affidare ad una APS mediante convenzione/disciplinare ex art. 56 del D.lgs. 117/2017 la
“realizzazione di iniziative per la gestione della valorizzazione della biblioteca comunale e della biblioteca salesiana” come recato nell’oggetto del relativo avviso pubblico, almeno per la parte eseguita oggetto di causa, non traspare alcuna volontaria e cosciente violazione del principio di autosufficienza dell’amministrazione locale secondo cui se nella dotazione organica dell’ente locale è presente personale dotato di adeguata qualificazione professionale nella materia di interesse non è giustificato affidare l’attività all’esterno.
Infatti, nel caso di specie non viene in rilievo la gestione ordinaria del servizio di biblioteca comunale ma la necessità di dare esecuzione alla volontà del decisore politico del Comune di ZZ di riaprire la biblioteca comunale chiusa da quasi sette anni costituendo un nuovo
“polo bibliotecario” da allocare in un nuovo edificio (l’ex Collegio di San Basilio già sede di un convitto studentesco gestito dai Salesiani)
integrando le risorse bibliotecarie comunali con quelle dei Salesiani per come già era stato deciso con la delibera di G.M. n. 121 del 20.08.2019 e successiva convenzione con l’Ispettoria salesiana sicula (cfr. doc. 6, all. a_1 dell’atto di citazione).
Risulta evidente che, come affermato in modo condivisibile dalla difesa del convenuto, l’esecuzione di tale indirizzo politico richiedeva lo svolgimento di molteplici attività di tipo materiale e intellettuale che non potevano essere eseguite con il solo contingente di personale prospettato dalla Procura regionale consistente nelle due unità che hanno partecipato al corso di formazione gestito dalla Soprintendenza per i BBCCAA di Catania sull’“uso dell’applicativo SBN WEB” né la Procura regionale ha fornito prova dell’esistenza di altro personale dell’ente locale che avrebbe potuto in tempi celeri eseguire il suddetto indirizzo politico.
Inoltre, anche riguardo alla contestazione attorea sulla scelta dell’APS
“San Basilio” per dare attuazione alla gestione della valorizzazione del nuovo polo bibliotecario del Comune di ZZ pur in assenza dei requisiti di idoneità per la gestione di tale attività, il Collegio osserva che, pur risultando un quadro opaco in ragione dei riscontrati legami di coniugio e parentela fra esponenti della maggioranza di governo e soggetti che ricoprivano cariche in tale associazione, tale scelta non appare essere il frutto di una condotta illecita consapevole e voluta preordinata ad arrecare danno all’ente locale di appartenenza, in quanto tale APS è stata l’unico ETS che ha partecipato all’avviso esplorativo e in ogni caso la presenza nella compagine dei volontari da impiegare di un soggetto con pregressa esperienza in materia di gestione bibliotecaria (il salesiano don IA NG) garantiva alla stessa un minimo di idoneità per lo svolgimento di tale attività. Sul punto si aggiunga che la Soprintendenza dei BB.CC.AA. di Catania, a seguito di specifica richiesta e acquisizione di informazioni su tale affidamento anche con riferimento all’attività di catalogazione e di incontro avvenuto con i rappresentanti del Comune di ZZ non ha formulato alcun rilievo sull’attività medio tempore svolta da tale APS
(cfr. doc. 6, all.ti a_12 e a_13 della citazione).
Infine, va esaminata l’ultima contestazione attorea riguardante la violazione delle regole in materia di pagamenti a favore dei volontari degli enti del terzo settore previste dagli artt. 17, co. 3 e 56 co. 2 del D.lgs. 117/2017 richiamate dall’art. 6 rubricato “Rimborsi” della convenzione/disciplinare tra il Comune di ZZ e l’APS “San Basilio” che, oltre a richiamare i tetti massimi giornalieri e mensili di spesa rimborsabile, subordina quest’ultima alla documentazione analitica delle spese rimborsabili.
Il Collegio rileva che la domanda di rimborso presentata dall’APS “San Basilio” al Comune di ZZ in data 20.12.2021 per le attività svolte dal 15 marzo 2021 al 18 dicembre 2021 descrive per ciascuna giornata impiegata le attività svolte (sistemazione scatole contenenti libri, sistemazione dei libri negli scaffali, attività di pulizia e organizzazione della biblioteca, sistemazione etichette rovinate e informatizzazione dei volumi con riferimento alla biblioteca comunale don Virzì mentre con riferimento alla biblioteca salesiana informatizzazione e messa in rete dello schedario), il numero di volontari impiegati e l’importo della spesa sostenuta mentre quest’ultima non risulta documentata.
Sul punto la difesa del convenuto ha invocato la modalità semplificativa prevista dal comma 4 dell’art. 17 del D.lgs. 117/2017 secondo cui “le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell’articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, purché non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili e l’organo sociale competente deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso”. A tal proposito si osserva che tale modalità non è contemplata nell’art. 6 della convenzione/disciplinare per cui tale modalità di rimborso non appare in linea con la disciplina contrattuale che regolava il rapporto tra il Comune di ZZ e l’APS “San Basilio”. In ogni caso tale irregolarità secondo il Collegio non integra una condotta dolosa recante la rappresentazione e la volizione del danno erariale in considerazione del fatto che il pagamento di euro 3.610,00 disposto dall’odierno convenuto è avvenuto a fronte di una attività effettivamente svolta da tale APS e rendicontata in modo analitico la quale rientra pienamente nel campo delle attività oggetto di convenzione e lo svolgimento di tali attività non è stata contestata dalla Procura regionale.
3.3. Per tali assorbenti motivi, l’azione esercitata dalla Procura non può dirsi supportata dalla prova dell’elemento soggettivo del dolo in capo al convenuto ai sensi dell’art. 1, co. 1, secondo periodo della L. 20/1994 introdotto dall’art. 21, co. 1, del d.l. n. 76/2020 conv. in L. n. 120/2020.
L’assorbente rilievo della mancanza del dolo e la ritenuta applicabilità della clausola di esclusione della responsabilità per colpa grave di cui all’art. 21, co. 2, del d.l. n. 76/2020 conv. in L. n. 120/2020 esonera il Collegio dalla verifica della sussistenza degli altri elementi costitutivi della responsabilità amministrativa per danno erariale, per cui resta assorbita ogni altra questione.
Conseguentemente la citazione del P.M. va rigettata.
4. Le spese processuali del presente giudizio seguono la soccombenza ai sensi dell’art. 31, co. 2 del c.g.c. e si liquidano in favore del convenuto e a carico del Comune di ZZ come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana, definitivamente pronunciando,
- rigetta la domanda proposta dalla Procura regionale;
- liquida le spese processuali in favore del convenuto e a carico del Comune di ZZ nell’importo complessivo di euro 1.460,00
(millequattrocentosessanta/00) ivi comprese le spese generali, oltre IVA e CPA se dovuti.
Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso, in Palermo, nella camera di consiglio del 15 ottobre 2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
AR RA OR AZ
F.to digitalmente F.to digitalmente Depositata in Segreteria nei modi di legge Palermo,
07 gennaio 2026 Il Direttore della Segreteria Dott.ssa Caterina Giambanco f.to digitalmente