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Sentenza 14 gennaio 2025
Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 14/01/2025, n. 239 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 239 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FOGGIA
Sezione Lavoro
❖➢ in persona del giudice, dott.ssa Aquilina Picciocchi, all'esito dell'udienza del 14.01.2025, tenuta ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 127-ter c.p.c., deposita la seguente
SENTENZA nei termini e nei modi di cui alla richiamata disciplina, nella causa per controversia di lavoro iscritta al n. 7807/2023 del Ruolo Generale Lavoro, cui sono stati riuniti ex art. 151 disp. att. c.p.c. i giudizi nn. 7809/2023 R.G.L., 7810/2023 R.G.L., 8012/2023 R.G.L. e 8025/2023 R.G.L. vertenti
TRA
e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 rappresentati e difesi dall'avv. Lucia Anna Daluiso
RICORRENTI
E
in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, con l'Avvocatura dell'Istituto (avv.ti Amodio Marzocchella e Paolo
Sedda in tutti i giudizi)
RESISTENTE
OGGETTO: cancellazione dagli elenchi nominativi dei braccianti agricoli
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con distinti ricorsi, i soggetti in epigrafe indicati hanno esposto di aver lavorato come braccianti agricoli come di seguito indicato:
anno 2020, per 102 giornate, da settembre a dicembre, alle dipendenze della Controparte_2
Società GR (ricorso depositato il 16.09.2023 ed iscritto al n. Controparte_3
7807/2023 R.G.L.); : anno 2020, per 102 giornate, da agosto a dicembre, alle dipendenze della Società Parte_5 GR (ricorso depositato il 16.09.2023 ed iscritto al n. 7809/2023 Controparte_3
R.G.L.); anno 2021, per 102 giornate, settembre a dicembre, alle dipendenze della Società GR
(ricorso depositato il 16.09.2023 ed iscritto al n. 7810/2023 R.G.L.); Controparte_3
: anno 2020, per 102 giornate, da agosto a dicembre, alle dipendenze della Società Parte_3 GR (ricorso depositato il 23.09.2023 ed iscritto al n. 8012/2023 Controparte_3
R.G.L.);
: anno 2020, per 102 giornate, da agosto a dicembre, alle dipendenze della Parte_4
Società GR (ricorso depositato il 23.09.2023 ed iscritto al n. Controparte_3
8025/2023 R.G.L.).
I ricorrenti in questione si sono doluti dell'operato dell' , laddove ha provveduto al CP_4
disconoscimento dei suddetti rapporti di lavoro.
Hanno, pertanto, chiesto all'adito Tribunale di: accertare e dichiarare il proprio diritto alla reiscrizione negli elenchi anagrafici comunali O.T.D. per il numero di giornate lavorative indicate nei rispettivi ricorsi introduttivi dei giudizi;
condannare l' al pagamento delle competenze di causa, da CP_4
distrarsi.
In tutti i giudizi in epigrafe indicati si è costituito l' , il quale, nel merito – con argomentazioni CP_4
sostanzialmente sovrapponibili – ha contestato la fondatezza dei ricorsi, stante la legittimità del proprio operato (come risultante dal verbale ispettivo depositato in tutti i giudizi) e ne ha chiesto il rigetto.
All'esito dell'udienza del 14.01.2025, tenuta ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 127-ter c.p.c., acquisite brevi note di trattazione scritta da almeno una delle parti, le cause, previa loro riunione, vengono decise con la presente sentenza depositata telematicamente.
*****
1. - Deve preliminarmente essere disposta la riunione dei giudizi in epigrafe indicati per connessione parzialmente soggettiva e oggettiva in quanto aventi ad oggetto l'accertamento del diritto di tutti i ricorrenti alla reiscrizione negli elenchi OTD a seguito del disconoscimento dei rapporti di lavoro asseritamente svolti alle dipendenze dell'azienda GR “La Nuova Agricoltura S.r.l.s.” sulla base del medesimo verbale ispettivo.
Sempre in via preliminare, si deve dar atto delle rinunce all'azione depositate dai ricorrenti in tutti i giudizi riuniti. Ciò posto, la rinuncia all'azione integra un vero e proprio atto di disposizione del diritto azionato.
Essa denota il sopravvenuto difetto di interesse di parte attrice alla decisione e conduce, per tale ragione, ad una pronuncia di cessata materia del contendere.
Tuttavia, equivalendo, nella sostanza, ad un rigetto nel merito delle pretese attoree, tale rinuncia comporta la preclusione a far valere in un successivo giudizio le medesime ragioni con una nuova domanda.
La rinuncia all'azione presuppone il rilascio di un mandato ad hoc, che attribuisca al difensore tale specifico potere (cfr. Cass. Civ., sez. II n. 4837/19) e, a differenza della rinuncia agli atti, non necessita di alcuna accettazione di controparte per risultare perfettamente efficace e condurre, quindi, all'estinzione del processo.
Nel caso di specie, sono state depositate le rinunce all'azione sottoscritte personalmente dagli odierni ricorrenti.
Ne consegue che va dichiarata la cessazione della materia del contendere con riferimento a tutti i procedimenti oggetto di riunione.
2. - Le spese di lite possono essere integralmente compensate tra le parti, in considerazione dell'atteggiamento processuale dei ricorrenti, che hanno rinunciato all'azione in corso di causa, agevolando per tal via la definizione delle cause.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sui ricorsi riuniti, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite.
Foggia, dopo l'udienza ex art. 127-ter c.p.c. del 14.01.2025
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Aquilina Picciocchi