Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 20/05/2025, n. 2643 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2643 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G.V.G. 609/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Sonia Di Gesu Presidente est.
Dott.ssa Venera Condorelli Giudice
Dott.ssa Eleonora Guarnera Giudice
Ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
Nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.v.g. 609/2025;
Esaminato il ricorso con cui i coniugi:
, nata in [...] il [...] (C.F.: Parte_1
, rappresentata e difesa dall'avv. GIUSI ALESSIA C.F._1
SPINA;
E
, nato in [...] il [...] (C.F.: Controparte_1
), rappresentato e difeso dall'avv. GIUSI ALESSIA C.F._2
SPINA;
Congiuntamente ai sensi degli artt. 473 bis 51 c.p.c. chiedevano che fosse dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Pula
(CA) il 12/09/2010;
Esaminate le note in sostituzione dell'udienza tempestivamente pagina 1 di 4
Ritenuto che i coniugi si separarono con decreto di omologa del
Tribunale di Rimini n. 12059/2013 del 29/08/2013 reso nel presente giudizio;
Accertato che il consenso dei coniugi risulta formato in modo libero e regolare;
Rilevato che:
- con ricorso hanno pattuito quanto segue: “a) Il figlio minore Per_1
viene affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, secondo le disposizioni sull'affido condiviso, con collocazione abitativa prevalente presso la madre, nell'abitazione di Fiumefreddo di Sicilia, via Guglielmo Marconi n. 55;
b) Le decisioni più importanti nell'interesse del figlio minore Per_1
relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni dello stesso.
Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la responsabilità genitoriale separata sul figlio minore per le questioni di ordinaria amministrazione, nei rispettivi periodi di convivenza.
c) Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative al figlio. I genitori si impegnano a tenere un atteggiamento collaborativo e rispettoso del ruolo genitoriale reciprocamente ricoperto, informando e rendendo partecipe l'altro genitore di tuti gli aspetti principali e di vita quotidiana del figlio;
d) Le parti concordano che il padre, sig. , potrà vedere Controparte_1
e tenere con sé il figlio minore ogni qualvolta gli sarà possibile, Per_1
dandone comunicazione alla madre. continuando in tal modo a collaborare nella crescita e gestione quotidiana delle attività del figlio minore e garantendo a quest'ultimo di mantenere un rapporto continuativo, sano ed equilibrato con entrambi i genitori.
In mancanza di accordo tra le parti, viene comunque stabilito che il padre pagina 2 di 4 potrà tenere con sé il figlio, salvo diverso accordo e compatibilmente con gli impegni personali e lavorativi del padre e con le esigenze e gli impegni del figlio minore: due pomeriggi a settimana, preferibilmente il mercoledì e il venerdì dalle 16.30 fino alle ore 22:00, cena compresa;
e) a fine settimana alternati, dalle ore 14 del sabato pomeriggio fino alle ore 21:00 della domenica;
f) per due giorni consecutivi durante le vacanze pasquali comprensivi, ad anni alterni, della Domenica di Pasqua e del Lunedi dell'Angelo;
g) per due giorni consecutivi durante le vacanze natalizie, comprensive un anno del giorno di Natale e quello successivo del Capodanno;
h) per sette giorni, anche non consecutivi, nel periodo estivo di ogni anno, da concordarsi preventivamente secondo i rispettivi impegni di ciascun genitore;
i) Le parti concordano che il padre, sig. , Controparte_1
corrisponderà alla madre, Sig.ra , entro il giorno 5 di ogni Parte_1
mese, la somma mensile di ¬ 500,00 (cinquecento/00) a titolo di contributo per il mantenimento del figlio minore su conto corrente Persona_2
intestato alla signora Forzese, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie, come specificate e regolate dalle "Linee guida sul mantenimento dei figli" adottate dal Tribunale di Catania. Le parti concordano che l'assegno unico per il figlio verrà percepito per intero dalla madre.
j) Entrambi i genitori si impegnano a comunicare ogni cambiamento di residenza o domicilio, a comunicare il recapito anche telefonico dei luoghi di villeggiatura ed a concedersi reciproco assenso all'iscrizione del figlio sul passaporto di entrambi ed alla sottoscrizione delle necessarie autorizzazioni per il rilascio della carta d'identità del figlio minore valida anche per l'espatrio.
k) I coniugi dichiarano di essere entrambi economicamente autosufficienti e danno atto di non aver null'altro da pretendere l'uno nei pagina 3 di 4 confronti dell'altro per nessun titolo e/o ragione e/o causa”.
Verificata la compatibilità dell'accordo con le norme inderogabili, regolatrici della famiglia;
Ritenuto che il P.M. ha espresso parere favorevole;
P.Q.M.
Pronuncia la cessazione degli effetti civile del matrimonio celebrato secondo il rito concordatario in Pula (CA) il 12/09/2010 tra Pt_2
alle condizioni specificate in motivazione;
[...] Controparte_1
Dispone la trasmissione della sentenza all'ufficiale dello Stato civile per l'annotazione ai sensi dell'articolo 69 del DPR 396/2000 (Comune di Pula
(CA), ATTO N. 36, PARTE 2, SERIE A, ANNO 2010).
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio del giorno 16.5.25
Il Presidente Est. dott.ssa Sonia Di Gesu
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