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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vallo della Lucania, sentenza 17/11/2025, n. 593 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vallo della Lucania |
| Numero : | 593 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO
di VALLO DELLA LUCANIA Ufficio Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice del lavoro dott. Angelo Scarpati, all'udienza del 17.11.2025, ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 269/2025 promossa da:
(CF: ), rappresentata e difesa dall'avv.to Giuseppe Parte_1 C.F._1 Vertullo e dall'avv. Matteo Ricchiuti, giusta procura in atti
RICORRENTE
Contro
, in persona del legale rapp.te p.t sig.ra , con Controparte_1 CP_1 sede come in ricorso
RESISTENTE CONTUMACE
Con ricorso depositato il 19.2.2025 la ricorrente deduceva quanto segue: di essere stata assunta dalla , esercente “l'attività di servizi dei saloni di barbiere e Controparte_1
parrucchiere” con lettera / contratto di lavoro a tempo indeterminato part time del 04/04/2024,
inquadramento 4^ livello professionale del CCNL Acconciatura ed Estetica;
che, da tale data,
aveva lavorato alle dipendenze della presso la sede di via Murat n. 31 di Vallo della Controparte_2
NI (SA); che il rapporto di lavoro si era protratto sino al 03/01/2025, allorquando essa istante era stata licenziata oralmente dalla ditta resistente, segnatamente ad opera del sig. Parte_2
, preposto della presso il suddetto salone;
che il licenziamento, oltre ad
[...] Controparte_2
esserle stato intimato verbalmente, sarebbe avvenuto senza alcun preavviso, né indicazione dei motivi dello stesso.
1 Ciò premesso, in ragione della assunta nullità del cennato licenziamento, chiedeva dichiararsi lo stesso nullo e/o illegittimo e, per l'effetto, ordinare alla ditta Sofisticata Style di Sofia Ferrata, in persona del legale rapp.te p.t., di reintegrare essa ricorrente nel posto di lavoro e condannare parte resistente medesima a corrispondere alla ricorrente l'indennità prevista dall'art. 2 D. Lgs. n.
23/2015, o comunque quella di legge, dal licenziamento fino all'effettiva reintegrazione, nella misura massima consentita, oltre agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria, nonché al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal recesso fino alla reintegrazione;
il tutto con vittoria di spese.
Nonostante la regolare notifica a parte resistente del ricorso e del decreto di fissazione della prima udienza, la stessa non si costituiva né altrimenti compariva.
All'udienza del 17.11.2025, udite le conclusioni della parte ricorrente, la causa veniva decisa con lettura della motivazione e del dispositivo.
Il ricorso non è fondato e va rigettato, in ragione di quanto di seguito precisato.
Deve dirsi che, secondo consolidato avviso del giudice di legittimità ( v. Cass. ord. 16013/2022;
ord. 15025/2025), il lavoratore che impugni il licenziamento allegandone l'intimazione senza l'osservanza della forma scritta ha l'onere di provare, quale fatto costitutivo della domanda, che la risoluzione del rapporto è ascrivibile alla inequivoca volontà datoriale, non essendo sufficiente la prova della mera cessazione dell'esecuzione della prestazione.
Invero, precisa la S. C., non è dirimente, al fine di qualificare il rapporto come autonomo o subordinato, il criterio rappresentato dall'assoggettamento del prestatore all'esercizio del potere direttivo, organizzativo e disciplinare;
in tali casi, infatti, per ricondurre o meno il rapporto nell'alveo della subordinazione, è necessario far ricorso a criteri distintivi sussidiari, quali la continuità e la durata del rapporto, le modalità di erogazione del compenso, la regolamentazione dell'orario di lavoro, la presenza di una pur minima organizzazione imprenditoriale (anche con riferimento al soggetto tenuto alla fornitura degli strumenti occorrenti) e la sussistenza di un effettivo potere di autorganizzazione in capo al prestatore.
2 Orbene, soltanto in caso di esito positivo di detta prova, l'estromissione del prestatore dal rapporto non può avvenire oralmente, pena l'inefficacia del recesso.
Trattasi, invero, di un orientamento seguito anche dalla dominante giurisprudenza di merito,
secondo cui il lavoratore che impugni il licenziamento, perché intimato senza l'osservanza della forma scritta, ha l'onere di dimostrare in che modo lo scioglimento del vincolo sia riconducibile alla volontà datoriale, non essendo sufficiente la prova della mera cessazione dell'esecuzione della prestazione lavorativa ( v. Trib. Foggia, sent. 1240/2022); ancora, nei casi di licenziamento orale,
grava sul lavoratore l'onere di dimostrare che la cessazione del rapporto sia riconducibile a una volontà espulsiva del datore di lavoro, manifestata anche con comportamenti concludenti, non essendo sufficiente la prova della mera cessazione dell'esecuzione della prestazione lavorativa.
Ne consegue, allora, che il lavoratore non può limitarsi a una mera allegazione della circostanza dell'intervenuto licenziamento, né può obbligare il datore di lavoro a fornire la dimostrazione che l'estinzione del rapporto di durata sia dovuta ad altra causa: egli deve piuttosto provare che l'intervenuta risoluzione del rapporto è dipesa dalla unilaterale iniziativa datoriale ( v. Tribunale di
Catania, sent. 2385 del 5 giugno 2025).
Tutto ciò premesso, non può non rilevarsi come, nel caso di specie, la ricorrente non ha fornito una prova adeguata ed esaustiva dei requisiti di cui sopra detto, prova che, in primo luogo, non può
essere desunta in alcun modo dal contegno processuale tenuto dalla controparte rimasta contumace;
è noto, infatti, che la contumacia non integra giammai gli estremi della non contestazione ex art. 115 cpc.
Deve ritenersi, allora, che essa ricorrente non ha allegato elementi idonei a dimostrare, anche indirettamente, la sussistenza di un comportamento datoriale incompatibile con la prosecuzione del rapporto, limitandosi a fornire la prova del fatto oggettivo costituito dalla cessazione del rapporto di lavoro;
né, deve precisarsi, essa istante ha articolato richieste istruttorie volte a dimostrate quegli elementi necessari al fine di sostenere la invocata illegittimità del licenziamento orale, e cioè la sussistenza di un contegno datoriale assolutamente incompatibile con la volontà di prosecuzione del rapporto.
3 Per tali ragioni, la domanda va integralmente rigettata.
Nulla sulle spese di lite, stante la contumacia di parte resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) RIGETTA il ricorso;
2) Nulla sulle spese.
Vallo della NI, così deciso il 17.11.2025 Il Giudice
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