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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 30/10/2025, n. 1303 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 1303 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
n. 1800/2024 r.g.a.c.
TRIBUNALE DI BENEVENTO
I SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott. Leonardo Papaleo considerato che la causa è stata chiamata all'odierna udienza del 30.10.2025 per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c.; richiamato l'art. 127 ter c.p.c., introdotto dal decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, di attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206 – recante delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata – in vigore dal 1° gennaio 2023, secondo cui “L'udienza, anche se precedentemente fissata, può essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice. Negli stessi casi, l'udienza è sostituita dal deposito di note scritte se ne fanno richiesta tutte le parti costituite.”; considerato che, per il procedimento in esame, si è fatto ricorso alla citata misura;
dato atto della regolare comunicazione del provvedimento alle parti costituite;
lette le note di trattazione scritta depositate;
pronuncia sentenza ai sensi del combinato disposto degli artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c..
- Pagina 1 - n. 1800/2024 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
I SEZIONE CIVILE in composizione monocratica e nella persona del dott. Leonardo Papaleo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1800 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024 e vertente
TRA
AVV. , c.f. , rappresentato e difeso da sé Parte_1 C.F._1 medesimo ed elett.te dom.to presso il suo studio in Ariano Irpino (Av), in viale Europa n. 71
ATTORE
E
, c.f. , rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe CP_1 C.F._2
Bellaroba, giusta procura in atti, ed elett.te dom.to presso il suo studio in Montecalvo Irpino
(Av), al viale Europa n. 3
CONVENUTO
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, l'istante ha adito il sopra intestato Tribunale, domandando la liquidazione dei compensi professionali in relazione all'attività professionale svolta, quale difensore di parte civile, in favore di nei procedimenti penali CP_1 recanti r.g. nn. 320/2014 (Tribunale di Benevento) e 653/2016 (Corte di Appello di Napoli), oltre che nella fase dinanzi al g.i.p. (r.g. n. 1230/2011 ex g.i.p. di Ariano Irpino, ora
). CP_2
Si è costituito il resistente, il quale ha eccepito: l'estinzione del credito per avvenuto pagamento pro manibus e per compensazione con prestazioni da questo rese;
l'eccessività e sproporzione del quantum richiesto.
- Pagina 2 - Senonché, con ordinanza del 29.11.2024, la causa, matura per la decisione, è stata rinviata per la discussione all'odierna udienza.
Il Tribunale osserva.
Preliminarmente, va dichiarata l'ammissibilità della presente azione, anche per quanto concerne l'adito foro (cfr. Cass. n. 11376/2024 per l'inapplicabilità alle cause penali del principio statuito da S.U. n. 4247/2020 con riferimento alle cause civili, secondo cui per la liquidazione dei compensi di avvocato di cui all'art. 28 della l. n. 794 del 1942, come sostituito dall'art. 34, comma 16, lett. a), del d.lgs. n. 150 del 2011, ove il professionista, agendo ai sensi dell'art. 14 del citato decreto legislativo, chieda la condanna del cliente inadempiente al pagamento dei compensi per l'opera prestata in più fasi o gradi del giudizio, la competenza è dell'ufficio giudiziario di merito che ha deciso per ultimo la causa), avendo la Suprema Corte chiarito, ratione temporis, che, per la liquidazione di compensi professionali di avvocato per prestazioni diverse da quelle civili, il difensore può utilizzare anche la citazione, come avvenuto nella specie (Cass. nn. 19025/2016, 6817/2021).
Andando al merito, va rammentato che nel contratto di prestazione d'opera intellettuale, come nelle altre ipotesi di lavoro autonomo, l'onerosità è elemento normale, anche se non essenziale, sicché, per esigere il pagamento, il professionista deve provare il conferimento dell'incarico e l'adempimento dello stesso (Cass. nn. 23893/2016, 28226/2021).
Nel caso che occupa il conferimento dell'incarico non è contestato e, pertanto, è da ritenere provato (Cass. n. 34412/2023). Quanto all'adempimento dello stesso, l'attore ha fornito parimenti prova dello svolgimento dell'attività professionale svolta, producendo: la notifica dell'udienza preliminare;
il decreto di rinvio a giudizio;
i verbali delle udienze dibattimentali, la sentenza di prime cure, il decreto di citazione per l'appello, il processo verbale di trattazione scritta del gravame, nonché la sentenza d'appello.
Il convenuto, dal suo canto, non ha provato l'adempimento o che questo non sia stato possibile per causa a loro non imputabile (art. 1218 c.c.).
Passando al quantum, gli importi richiesti in citazione - da liquidare, quanto al g.i.p. e al dibattimento monocratico, in base al d.m. n. 55/2014 e, quanto all'appello, in base al d.m. n.
147/2022, essendosi la relativa attività difensiva completata sotto la vigenza dei rispettivi decreti (S.U. n. 17405/2012, Cass. n. 17577/2018) - sono, tuttavia, incongrui.
È noto, infatti, che “la natura dell'attività prestata, le questioni giuridiche affrontate in udienza ed il pregio dell'attività svolta incidono sul quantum del compenso del difensore”
(Cass. n. 16748/2023).
- Pagina 3 - Orbene, quanto alla fase dinanzi al g.i.p./g.u.p., l'attore ha domandato la somma di €
3.240,00, avendo prodotto, tuttavia, solamente la notifica dell'udienza preliminare e il decreto di rinvio a giudizio, indi per cui essa va liquidata, ai valori minimi, in misura pari ad €
1.440,00.
Quanto al dibattimento monocratico, risulta la partecipazione effettiva a due sole udienze, pertanto non può accordarsi la somma richiesta di € 2.700,00 bensì quella inferiore, ai valori minimi, di € 1.710,00.
Infine, quanto all'appello, non può riconoscersi l'importo domandato di € 4.254,00, essendosi il procedimento svolto in un'unica udienza a trattazione scritta e senza fase introduttiva, non avendo la parte civile depositato scritti difensivi, e istruttoria, non svolta. Va, quindi, liquidato il solo importo, ai valori minimi, di € 946,00 per le fasi introduttiva e decisoria.
Va, quindi, corrisposta all'attore la somma di € 4.096,00, oltre interessi al tasso di cui all'art. 1284, co. 4, c.c. dalla pronuncia (è stato il medesimo difensore, contrariamente al dictum di
Cass. n. 8611/2022, a chiederli da tale decorrenza).
Le spese di lite seguono la soccombenza, non costituendo l'accoglimento in misura ridotta ipotesi di soccombenza reciproca, quindi motivo di compensazione (S.U. n. 32061/2022), e si liquidano in base ai parametri introdotti dal d.m. n. 147/2022 (scaglione € 1.101 - € 5.200), ai valori medi per le prime due fasi e minimi per la terza, non essendovi stata istruttoria in senso stretto, e per l'ultima, consistita in una reiterazione degli scritti precedenti.
P.Q.M.
1. accoglie parzialmente la domanda e, per l'effetto, condanna al CP_1 pagamento, in favore dell'avv. , quale corrispettivo dell'attività Parte_1 professionale oggetto di causa, della somma di € 4.096,00, oltre iva, cpa e rimborso forfettario nella misura del 15% e oltre interessi al tasso di cui all'art. 1284, co. 4, c.c. dal deposito della sentenza al soddisfo;
2. condanna al pagamento, in favore dell'avv. , delle CP_1 Parte_1 spese di lite che liquida in € 264,50 per esborsi ed € 3.387,00 per compensi, oltre iva, cpa e rimborso forfettario nella misura del 15% del compenso.
Benevento, 30.10.2025
IL GIUDICE
Dott. Leonardo Papaleo
L'originale del presente provvedimento è un documento informatico sottoscritto mediante cd. “firma digitale”
[artt. 1, lettera s), 21 e 24 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82] e depositato telematicamente nel
- Pagina 4 - fascicolo informatico ai sensi dell'art. 35, comma 1, D. M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D. M.
15 ottobre 2012, n. 209.
- Pagina 5 -
TRIBUNALE DI BENEVENTO
I SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott. Leonardo Papaleo considerato che la causa è stata chiamata all'odierna udienza del 30.10.2025 per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c.; richiamato l'art. 127 ter c.p.c., introdotto dal decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, di attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206 – recante delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata – in vigore dal 1° gennaio 2023, secondo cui “L'udienza, anche se precedentemente fissata, può essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice. Negli stessi casi, l'udienza è sostituita dal deposito di note scritte se ne fanno richiesta tutte le parti costituite.”; considerato che, per il procedimento in esame, si è fatto ricorso alla citata misura;
dato atto della regolare comunicazione del provvedimento alle parti costituite;
lette le note di trattazione scritta depositate;
pronuncia sentenza ai sensi del combinato disposto degli artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c..
- Pagina 1 - n. 1800/2024 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
I SEZIONE CIVILE in composizione monocratica e nella persona del dott. Leonardo Papaleo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1800 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024 e vertente
TRA
AVV. , c.f. , rappresentato e difeso da sé Parte_1 C.F._1 medesimo ed elett.te dom.to presso il suo studio in Ariano Irpino (Av), in viale Europa n. 71
ATTORE
E
, c.f. , rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe CP_1 C.F._2
Bellaroba, giusta procura in atti, ed elett.te dom.to presso il suo studio in Montecalvo Irpino
(Av), al viale Europa n. 3
CONVENUTO
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, l'istante ha adito il sopra intestato Tribunale, domandando la liquidazione dei compensi professionali in relazione all'attività professionale svolta, quale difensore di parte civile, in favore di nei procedimenti penali CP_1 recanti r.g. nn. 320/2014 (Tribunale di Benevento) e 653/2016 (Corte di Appello di Napoli), oltre che nella fase dinanzi al g.i.p. (r.g. n. 1230/2011 ex g.i.p. di Ariano Irpino, ora
). CP_2
Si è costituito il resistente, il quale ha eccepito: l'estinzione del credito per avvenuto pagamento pro manibus e per compensazione con prestazioni da questo rese;
l'eccessività e sproporzione del quantum richiesto.
- Pagina 2 - Senonché, con ordinanza del 29.11.2024, la causa, matura per la decisione, è stata rinviata per la discussione all'odierna udienza.
Il Tribunale osserva.
Preliminarmente, va dichiarata l'ammissibilità della presente azione, anche per quanto concerne l'adito foro (cfr. Cass. n. 11376/2024 per l'inapplicabilità alle cause penali del principio statuito da S.U. n. 4247/2020 con riferimento alle cause civili, secondo cui per la liquidazione dei compensi di avvocato di cui all'art. 28 della l. n. 794 del 1942, come sostituito dall'art. 34, comma 16, lett. a), del d.lgs. n. 150 del 2011, ove il professionista, agendo ai sensi dell'art. 14 del citato decreto legislativo, chieda la condanna del cliente inadempiente al pagamento dei compensi per l'opera prestata in più fasi o gradi del giudizio, la competenza è dell'ufficio giudiziario di merito che ha deciso per ultimo la causa), avendo la Suprema Corte chiarito, ratione temporis, che, per la liquidazione di compensi professionali di avvocato per prestazioni diverse da quelle civili, il difensore può utilizzare anche la citazione, come avvenuto nella specie (Cass. nn. 19025/2016, 6817/2021).
Andando al merito, va rammentato che nel contratto di prestazione d'opera intellettuale, come nelle altre ipotesi di lavoro autonomo, l'onerosità è elemento normale, anche se non essenziale, sicché, per esigere il pagamento, il professionista deve provare il conferimento dell'incarico e l'adempimento dello stesso (Cass. nn. 23893/2016, 28226/2021).
Nel caso che occupa il conferimento dell'incarico non è contestato e, pertanto, è da ritenere provato (Cass. n. 34412/2023). Quanto all'adempimento dello stesso, l'attore ha fornito parimenti prova dello svolgimento dell'attività professionale svolta, producendo: la notifica dell'udienza preliminare;
il decreto di rinvio a giudizio;
i verbali delle udienze dibattimentali, la sentenza di prime cure, il decreto di citazione per l'appello, il processo verbale di trattazione scritta del gravame, nonché la sentenza d'appello.
Il convenuto, dal suo canto, non ha provato l'adempimento o che questo non sia stato possibile per causa a loro non imputabile (art. 1218 c.c.).
Passando al quantum, gli importi richiesti in citazione - da liquidare, quanto al g.i.p. e al dibattimento monocratico, in base al d.m. n. 55/2014 e, quanto all'appello, in base al d.m. n.
147/2022, essendosi la relativa attività difensiva completata sotto la vigenza dei rispettivi decreti (S.U. n. 17405/2012, Cass. n. 17577/2018) - sono, tuttavia, incongrui.
È noto, infatti, che “la natura dell'attività prestata, le questioni giuridiche affrontate in udienza ed il pregio dell'attività svolta incidono sul quantum del compenso del difensore”
(Cass. n. 16748/2023).
- Pagina 3 - Orbene, quanto alla fase dinanzi al g.i.p./g.u.p., l'attore ha domandato la somma di €
3.240,00, avendo prodotto, tuttavia, solamente la notifica dell'udienza preliminare e il decreto di rinvio a giudizio, indi per cui essa va liquidata, ai valori minimi, in misura pari ad €
1.440,00.
Quanto al dibattimento monocratico, risulta la partecipazione effettiva a due sole udienze, pertanto non può accordarsi la somma richiesta di € 2.700,00 bensì quella inferiore, ai valori minimi, di € 1.710,00.
Infine, quanto all'appello, non può riconoscersi l'importo domandato di € 4.254,00, essendosi il procedimento svolto in un'unica udienza a trattazione scritta e senza fase introduttiva, non avendo la parte civile depositato scritti difensivi, e istruttoria, non svolta. Va, quindi, liquidato il solo importo, ai valori minimi, di € 946,00 per le fasi introduttiva e decisoria.
Va, quindi, corrisposta all'attore la somma di € 4.096,00, oltre interessi al tasso di cui all'art. 1284, co. 4, c.c. dalla pronuncia (è stato il medesimo difensore, contrariamente al dictum di
Cass. n. 8611/2022, a chiederli da tale decorrenza).
Le spese di lite seguono la soccombenza, non costituendo l'accoglimento in misura ridotta ipotesi di soccombenza reciproca, quindi motivo di compensazione (S.U. n. 32061/2022), e si liquidano in base ai parametri introdotti dal d.m. n. 147/2022 (scaglione € 1.101 - € 5.200), ai valori medi per le prime due fasi e minimi per la terza, non essendovi stata istruttoria in senso stretto, e per l'ultima, consistita in una reiterazione degli scritti precedenti.
P.Q.M.
1. accoglie parzialmente la domanda e, per l'effetto, condanna al CP_1 pagamento, in favore dell'avv. , quale corrispettivo dell'attività Parte_1 professionale oggetto di causa, della somma di € 4.096,00, oltre iva, cpa e rimborso forfettario nella misura del 15% e oltre interessi al tasso di cui all'art. 1284, co. 4, c.c. dal deposito della sentenza al soddisfo;
2. condanna al pagamento, in favore dell'avv. , delle CP_1 Parte_1 spese di lite che liquida in € 264,50 per esborsi ed € 3.387,00 per compensi, oltre iva, cpa e rimborso forfettario nella misura del 15% del compenso.
Benevento, 30.10.2025
IL GIUDICE
Dott. Leonardo Papaleo
L'originale del presente provvedimento è un documento informatico sottoscritto mediante cd. “firma digitale”
[artt. 1, lettera s), 21 e 24 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82] e depositato telematicamente nel
- Pagina 4 - fascicolo informatico ai sensi dell'art. 35, comma 1, D. M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D. M.
15 ottobre 2012, n. 209.
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