Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 17/04/2025, n. 299 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 299 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI LAMEZIA TERME
SEZIONE UNICA CIVILE -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lamezia Terme, sezione unica civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice onorario, avv. Anna Destito, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1590 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno
2013, pendente tra
'elettivamente domiciliato in (C.F. C.F. 1 Parte 1
Lamezia Terme alla Via Trento n. 3, presso lo studio dell'avv. Massimiliano Carnovale, che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti;
-ATTORI-
CONTRO
, (GIA TE GIA' Controparte_3 Controparte 1 P.IVA 1 ), in persona del legale rappresentante pro tempore, (C.F.P.I
[...]
elettivamente domiciliato in Lamezia Terme, alla Via Carducci n. 18, presso lo studio dell'Avv.
Pasqualino Scaramuzzino che la rappresenta e difende giusta procurain atti;
-CONVENUTO-
OGGETTO: contratti bancari.
CONCLUSIONI: come da verbale in atti.
**********
Deve premettersi in rito che la riforma del processo civile intervenuta con L.18 giugno 2009 n.69, ha modificato tra l'altro l'art. 132 c.p.c. ed il correlato art. 118 disp. att. c.p.c., disponendo in relazione al contenuto della sentenza, (art. 132 n.4 c.p.c.), che la motivazione debba esprimere: "la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione" e non più lo svolgimento del processo.
Pertanto, deve immediatamente enunciarsi la motivazione della decisione.
FATTO
Tribunale, la Controparte_4 , già TE Controparte 3 in persona del legale rappresentante p.t., deducendo: aveva aperto con la Banca Commerciale Italiana, Parte 1che nel 1991 il Sig. agenzia di Lamezia Terme, successivamente TE , un contratto di conto corrente n.
1766257-01-97;
-che la banca aveva applicato un tasso di interesse del tutto illegittimo – in spregio del divieto di cui all'art. 1283 c.c., dell'art. 4 L. 154/1992, della L. 108/1996 - notevolmente superiore al tasso di sconto stabilito dalla Banca d'Italia, con capitalizzazione trimestrale degli interessi sullo scoperto e commissioni di massimo scoperto esagerate.
Sulla scorta di tali considerazioni, l'attore chiedeva – previo accertamento della nullità delle relative pattuizioni e prassi la restituzione di quanto indebitamente percepito dall'Istituto bancario oltre- accessori di legge e rivalutazione monetaria.
Resisteva alla pretesa il Controparte 2 eccependo in via preliminare la propria carenza di
,
legittimazione passiva, nonché la nullità della citazione per carenza degli elementi previsti dall'art. 163 c.p.c., n. 3 e 4, nel merito l'infondatezza della domanda per quanto dedotto ed eccepito nei propri scritti difensivi. Con vittoria di spese e competenze.
La controversia veniva istruita mediante l'acquisizione dei documenti prodotti dalle parti e attraverso l'espletamento dell'ammessa CTU, da parte del giudice istruttore diversamente impersonato.
Dopo vari rinvii interlocutori, la causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 11.11.2024 con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ante Omnia, si precisa che la presente controversia è stata istruita da altri Giudici Istruttori precedentemente titolari del ruolo, ai quali lo scrivente Magistrato è subentrato, allorquando, erano state già decise le istanze istruttorie delle parti.
Tanto doverosamente premesso, è infondata l'eccezione pregiudiziale di parte convenuta di nullità dell'atto di citazione per genericità ed indeterminatezza delle domande, avendo parte attrice sufficientemente individuato sia il c.d. petitum immediato (domanda di accertamento di invalidità di clausole negoziali e di ripetizione di indebito), sia la causa petendi (illegittima capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori, determinazione illecita degli interessi passivi in misura superiore a quelli legali, applicazione di spese e commissioni non pattuite), così da consentire alla banca di apprestare le dovute difese. Segue da ciò il rigetto della suddetta pregiudiziale, nonché dell'ulteriore eccezione di carenza di legittimazione passiva, spiegata dal TE rimasta allo stato non provata.
Nel merito, la domanda attorea è infondate per quanto segue.
Parte attrice ha proposto azione di accertamento di invalidità di clausole negoziali in relazione al conto corrente per cui è causa, ed azione di ripetizione delle somme versate a titolo di interessi od altro, e asseritamente non dovute.
Tanto detto, la Suprema Corte, con riguardo alla distribuzione degli oneri probatori relativi alle azioni di ripetizione dell'indebito oggettivo, ha precisato che, in siffatti casi, l'onere della prova grava sul creditore istante, il quale è tenuto a provare positivamente i fatti costitutivi della sua pretesa e, pertanto, sia l'avvenuto pagamento sia la mancanza di una causa che lo giustifichi ovvero il suo successivo venir meno, prova che può essere fornita dimostrando l'esistenza di un fatto negativo contrario, o anche mediante presunzioni (cfr., Cassazione civile, sez. lav., 13 novembre 2003, n.
17146; Cassazione civile, 21 luglio 2000, n. 9604): ed è ovvio che, qualora il pagamento sia dipeso dall'adempimento di una clausola nulla, il creditore debba correttamente provare la clausola ed il vizio che la inficia.
Deve dunque ritenersi che sul correntista, il quale, in veste di attore, esperisca azione di ripetizione dell'indebito invocando la nullità di talune clausole contrattuali, gravi l'onere di documentare i flussi finanziari sul rapporto contestato attraverso la produzione in atti di tutti gli estratti conto dall'accensione del rapporto, tenuto conto che gli estratti conto sono per legge inviati ai correntisti
(cfr. art. 119, 2 comma, T.U.B.) e che il correntista si trova in posizione paritaria rispetto alla banca sotto il profilo della reperibilità dei detti documenti e della conseguente possibilità di produrli in causa, per cui anche l'ordine di esibizione assumerebbe carattere meramente esplorativo.
Alla luce di tali principi, il Tribunale ritiene che parte attrice non abbia assolto correttamente al proprio onere probatorio.
Invero, nel caso di specie, non ha prodotto né il contratto in oggetto, né tutti gli estratti conto relativi al rapporto di conto corrente bancario, la circostanza emerge chiaramente in via documentale, ma è stata asseverata anche dal CTU dott. Persona 1 nell'elaborato peritale redatto nel corso della causa. Si legge infatti al punto n. 3 dell'espletata consulenza: “omissis... da tale disamina è emerso che la documentazione è carente e nello specifico, per come verbalizzato in sede di avvio lavori peritali, si segnala che nel fascicolo, mancano gli estratti conto dei periodi: 04/1992; dal 05/06/92 al 22/06/92; 07/92; 10/92; 11/92; 01/93; 02/93; 04/93; 05/93; 07/93; 08/93; 09/93; 10/93; 11/93;
01/94; 02/94, 03/94; 04/94; 07/94; 07/95; 10/95; 11/95; 08/96; 09/96; 12/97; 08/98; 01/00; 02/00;
04/04; 05/04; 06/04; 09/04; 05/05; 06/05; 08/05; 09/05; 02/06; 03/06; 05/06; 06/06; 07/08; 08/08;
09/08; 10/08; 11/08; 12/08; 01/09; /02/09; 03/09; 07/09; 08/09; 09/09; 01/10; 02/10; 03/10; 07/10; 08/10; 09/10; 07/11; 08/11; 09/11. Per quanto concerne i conti scalari, mancano i seguenti: 2° trim.
1992; 4° trim 1992; tutti i trimestri 1993; tutti i trimestri 1994; primi 3 trimestri 1995; 3° trim. 1996;
4° trim. 1997; 3° trim. 1998; primi 3 trim. 1999; 2° tri. 2004; 4° trim. 2007; 3° e 4° trim. 2008; 1° trim. 2009; 3° trim. 2009; 1° trim. 2010; 3° trim. 2010. Inoltre, mancano nel fascicolo il contratto di conto corrente stipulato inizialmente e le eventuali modifiche, unilaterali e non, effettuate successivamente".
L'ausiliario del giudice, difatti, ha constatato l'impossibilità sulla base della sola documentazione in atti, di rispondere a tutti i quesiti, e a nulla rileva che abbia sviluppato un conteggio di dare/avere tra le parti.
Conteggio incompleto ed approssimativo in quanto non compiuto sulla base di documentazione integrale.
Invece, sarebbe stato onere di parte attrice fornire la prova - precisa e circostanziata - dell'illegittima applicazione delle clausole contrattuali (o di prassi bancarie) alle quali fa riferimento nonchè dell'indebito percepito dalla banca convenuta, mediante l'esibizione del contratto di conto corrente e di tutti gli estratti conto di riferimento relativamente all'intera durata del rapporto contrattuale, trattandosi di elementi costitutivi in punto di fatto della domanda fatta valere.
La documentazione in questione, infatti, è la sola funzionale a certificare le movimentazioni debitorie e creditorie intervenute nel corso del rapporto, con le condizioni attive e passive applicate dalla banca.
In mancanza della citata produzione documentale, difatti, non può verificarsi la fondatezza o meno dell'assunto attoreo in ordine alla concreta incidenza delle invalidità negoziali denunziate sui rapporti in contestazione, nè può essere verificata la pattuizione e la concreta applicazione di interessi anatocistici (vedi sul punto anche Trib. Catanzaro 23.7.2016).
Alla luce delle superiori considerazioni, la domanda di parte attrice di accertamento della eventuale nullità di talune clausole negoziali del contratto di conto corrente bancario (o comunque dell'illegittimità delle prassi applicate) e di ripetizione di somme vanno, in definitiva, ritenute infondate per difetto di prova documentale dei fatti dedotti a fondamento della spiegata rivendicazione pecuniaria.
Restano assorbite tutte le altre questioni ed eccezioni formulate dalle parti.
La particolarità e complessità delle questioni trattate nell'ambito del giudizio, integrano la sussistenza di giusti motivi, ai sensi dell'art. 92 c.p.c. nella formulazione testuale vigente ratione temporis, per compensare integralmente le spese processuali tra le parti.
Le spese di CTU devono essere invece poste definitivamente a carico di parte attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda come sopra proposta, così provvede:
- rigetta tutte le domande avanzate da parte attrice;
-- compensa integralmente le spese di lite tra le parti;
- pone definitivamente a carico di parte attrice le spese della CTU già liquidate con separato decreto.
Lamezia Terme, 16.04.2024
contabile espletata durante la causa,
Il GOP
Dott.ssa Anna Destito