Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 12/06/2025, n. 664 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 664 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3558 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- C.F. , nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato presso lo studio degli avv.ti Franco Pilia e Paola IS, che lo rappresentano e difendono per procura speciale,
e
- C.F. nata a [...] il [...], CP_1 C.F._2 elettivamente domiciliata presso lo studio degli avv.ti Franco Pilia e Paola IS, che la rappresentano e difendono per procura speciale,
ricorrenti e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica,
intervenuto per legge
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti hanno domandato congiuntamente che il Tribunale pronunciasse la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra loro contratto in data 18/05/2013, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di
Cagliari.
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Il Pubblico Ministero è stato ritualmente portato a conoscenza dell'esistenza del procedimento.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
I coniugi, infatti, al momento del deposito del ricorso introduttivo, erano legalmente separati e, dalla data di comparizione davanti al Presidente del
Tribunale nella procedura di separazione personale, era decorso il termine previsto per legge.
Il Tribunale deve prendere atto degli accordi intervenuti tra le parti in quanto gli stessi non sono contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data
18/05/2013 tra e , trascritto presso il registro dello stato Parte_1 CP_1 civile del Comune di Cagliari, anno 2013, numero 43, parte 2, serie A, ordinando l'annotazione della presente sentenza a cura dell'Ufficiale dello stato civile dello stesso Comune;
- prende atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1) I coniugi vivranno separati con reciproco rispetto.
2) I figli minori siano affidati congiuntamente ai coniugi, dai quali continueranno a ricevere cura, educazione ed istruzione e con i quali manterranno rapporti equilibrati e continuativi;
conserveranno, inoltre, con gli ascendenti ed i parenti di ciascun genitore rapporti significativi.
3) Ai soli fini anagrafici si statuisce la residenza dei minori presso la casa materna.
I tempi di permanenza presso entrambi i coniugi verranno determinati in base alle esigenze dei figli minori come sotto richiamati e riportati.
4) Le decisioni di maggiore interesse per i minori, tra cui scelte educative, di indirizzo scolastico, cure mediche, eventuale indirizzo religioso, partecipazione alle attività formative extra scolastiche, viaggi di istruzione e svago, attività ricreative e sportive, dovranno essere assunte di comune accordo.
Limitatamente alle decisioni di ordinaria amministrazione, ciascun genitore vi provvederà durante i tempi di permanenza del minore presso di se.
Pag. 2 di 4 5) Il IG. IS provvederà al versamento dell'assegno a titolo di mantenimento dei figli nella misura di € 400,00 rivalutabili annualmente sulla base degli indici ISTAT, oltre alla corresponsione delle spese straordinarie nella misura del 50%, secondo il seguente elenco:
a) spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: - visite specialistiche prescritte dal medico curante;
- cure dentistiche presso strutture pubbliche;
- trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
- ticket sanitari;
b) spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: - cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
- cure termali e fisioterapiche;
- trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Nazionale;
- farmaci particolari;
c) spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: - tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
- libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
- gite scolastiche senza pernottamento;
- trasposto pubblico;
- mensa:
d) spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
- tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
- corsi di specializzazione;
- gite scolastiche con pernottamento;
- corsi di recupero e lezioni private;
- alloggio presso la sede universitaria;
e) spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: - tempo prolungato;
- pre-scuola e dopo-scuola; centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
f) spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: - corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
- spese di custodia (babysitter); - viaggi e vacanze.
Tali somme saranno versate da parte del IG. entro il 5 di ogni mese. Pt_2
Gli assegni familiari che fino ad oggi non sono mai stati percepiti da nessuno dei due ex coniugi verranno suddivisi in parti uguali di comune accordo in aggiunta alla somma versata a titolo di mantenimento per i due minori.
6) La casa coniugale, sita in Sinnai (CA) nella Via Adige n. 15, venga assegnata CP_ alla IG.ra , già proprietaria con tutti gli arredi, la quale vi risiederà coi figli.
7) I due minori verranno affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre.
In particolare, il padre potrà prenderli con se due giorni la settimana dalle
16.00 alle 21.00 e nei weekend alternati dal venerdì alla domenica sera.
Pag. 3 di 4 Gli orari sono indicativi poiché potranno subire variazioni conseguenti all'uscita di scuola dei due minori e alla frequentazioni di campi scuola durante la stagione estiva.
Entrambe le parti si rendono disponibili ad eventuali variazioni conseguenti al lavoro di entrambi o ad esigenze dei minori.
Allo stesso modo nei pomeriggi in cui i due minori stanno con il papà la sig.ra CP_
è disponibile a lasciare che i due bambini, compatibilmente con i turni di lavoro del sig. IS, possano permanere a dormire con il padre il quale dovrà occuparsi di portarli a scuola il giorno dopo.
Nella settimana in cui non li terrà durante il weekend potrà tenerli anche un terzo giorno.
Gli spostamenti per portare e riprendere i minori presso ciascun genitore verranno per quanto possibile alternati secondo le possibilità di ciascuno dei genitori.
8) I due minori trascorreranno con ciascun genitore le vacanze di Natale che verranno divise tra la notte della vigilia ed il giorno di Natale mentre
Capodanno e Pasqua verranno suddivise con le modalità dell'alternanza ovvero un anno a testa salvo diversi accordi.
9) Durante le vacanze estive ciascun genitore potrà trascorrere coi minori 15 gg. anche non consecutivi nel periodo che va da giugno a settembre secondo l'età, gli impegni dei bambini e la disponibilità lavorativa dei genitori.
10) I coniugi dichiarano di concedersi reciprocamente il consenso per l'espatrio e al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti, consentendo che ciascuno possa inserire i figli nel proprio passaporto.
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del
Tribunale, il 12/06/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
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