TRIB
Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 15/01/2025, n. 82 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 82 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 282/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
_________
IL TRIBUNALE DI RAGUSA
Sezione Civile
__________ composto dai magistrati dr Massimo Pulvirenti Presidente rel. est. dr Sandra Levanti Giudice dr Rosanna Scollo Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 282/2022 R.G. avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio promossa
DA
, nata a [...] il [...], ivi residente in [...], C.F. Parte_1
, elettivamente domiciliata a Ragusa, in via Sant'NA n. 90, presso lo C.F._1 studio dell'Avv. Giovanni Sozzi, che la rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti;
RICORRENTE
E
, nato a [...] il [...] e residente a [...]
Malaspina Giorgi n.5, C.F. , elettivamente domiciliato in Ragusa, Via C.F._2
Gattamelata 6, presso lo studio dell'Avv. Rita Gambuzza, che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti;
RESISTENTE
Con l'intervento del pubblico ministero in sede.
Rimessa al collegio per la decisione all'udienza del 25.09.2024.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE Ritenuto in fatto e in diritto che:
Con ricorso depositato in data 26.01.2022, ha chiesto a questo Tribunale di Parte_1 dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra la stessa e in CP_1
Modica il 24.05.2003, con atto trascritto nel registro dello Stato Civile del predetto Comune, al n.
39, parte II, serie A, anno 2003, e successivamente trascritto nel registro dello Stato Civile del
Comune di Vittoria al n. 20, parte II, Serie B, anno 2020, chiedendo l'integrale conferma delle condizioni concordate in sede di separazione tra i coniugi, relativamente all'affidamento condiviso del figlio nato in data [...], al suo collocamento, ed all' esercizio del diritto di visita Per_1
del padre, nonché al relativo mantenimento da confermarsi nella misura di euro 600,00 mensili oltre il 50% delle spese straordinarie;
chiedeva, altresì, la ricorrente disporre l'obbligo in capo al al consenso al rilascio CP_1 del passaporto e della carta d'identità valida anche per l'espatrio, e successivi rinnovi, relativa al minore, nonché l'assenso ad affiancare al cognome di quello della madre e, in difetto, Per_1
consequenziale autorizzazione da parte del Tribunale;
la ricorrente ha all'uopo dedotto che a far data dalla comparizione avanti il Presidente del Tribunale di Ragusa, avvenuta il 05.01.2011, oltre che dall'intervenuta separazione tra i coniugi definitasi con decreto di omologa del Tribunale di Ragusa del 25.02.2011, i coniugi hanno vissuto ininterrottamente separati, essendosi il resistente trasferitosi a Pavia, dove attualmente coabita con l'attuale compagna e dalla cui unione è nata la figlia NA, essendo venuta meno ogni forma di comunione tra gli stessi;
costituitosi in giudizio, non si è opposto alla domanda di cessazione degli effetti CP_1 civili del matrimonio, né alle richieste avanzate dalla ricorrente in ordine all'affidamento, collocamento, ed esercizio del diritto di visita relativo al figlio , peraltro, manifestando il Per_1
proprio espresso consenso tanto alla domanda di rilascio del passaporto e carta d'identità valida per l'espatrio per il figlio adolescente, quanto alla richiesta di affiancare al di lui cognome quello della madre, avversando, piuttosto le deduzioni di controparte in ordine alla quantificazione del mantenimento da porsi a suo carico per il minore, stante l'intervenuto peggioramento delle proprie condizioni economiche rispetto alla data di separazione tra i coniugi;
difatti, il resistente ha chiesto porsi a suo carico, a titolo di contributo al mantenimento del figlio
, la somma di euro 300,00 mensili, e ciò stante la contrazione di nuovi oneri sullo stesso Per_1
gravanti per sopperire ai bisogni del nuovo nucleo familiare, tra cui quelli relativi al mantenimento della figlia minore NA nata nell'anno 2016; rimasto vano il tentativo di conciliazione delle parti all'udienza tenutasi dinnanzi al Presidente del
Tribunale in data 26.05.2022, il Presidente, con separata ordinanza del 31.05.2022, fermo restando ogni altra condizione per come già statuita in sede di separazione, alla luce dei sopravvenuti fatti dedotti e documentati dal resistente e relativi alla propria ed effettiva attuale condizione economica, ha disposto la modifica dell'assegno di mantenimento, previsto in favore del figlio minore e Per_1
da porsi a carico del padre, nella minor misura di euro 400,00 mensili, ed il giudizio è proseguito nel merito;
all'udienza del 23.03.2023, precisate le rispettive conclusioni, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione sulla domanda principale di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
il P.M. in sede, cui sono stati inviati gli atti del giudizio, ha espresso parere favorevole in data
26.05.2023; con sentenza n. 1649/2023 pubblicata in data 07.11.2023 questo Tribunale, non definitivamente decidendo, ha così statuito: “- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a
Modica il 24.05.2003 tra e con atto trascritto nel registro dello CP_1 Parte_1
Stato Civile del predetto Comune, anno 2003, parte II, serie A, n. 39; - ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di Modica (RG) di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
- dispone con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio;
- rimanda alla sentenza definitiva per la regolamentazione delle spese di giudizio.”; con note di trattazione scritta del giorno 05.03.2024, parte ricorrente ha formulato proposta conciliativa alle seguenti condizioni: “1) Confermare l 'affidamento condiviso ai genitori del figlio
, con suo collocamento prevalente presso la madre a Vittoria (RG) in via Domenico Fiorani Per_1
n.4 ; 2)Disporre che il padre possa avere con sé secondo le modalità e i tempi già stabiliti Per_1
dal Tribunale nel decreto di omologa della separazione consensuale;
3)Disporre che il SI. CP_1
provveda al mantenimento del figlio, in via indiretta, mediante il versamento alla SI.ra
[...]
, dell'importo di Euro 450,00 mensili per dodici (12) mensilità, da pagarsi entro il Parte_1
giorno cinque ( 5) di ciascun mese, con decorrenza dal mese di marzo 2024. La somma sarà soggetta a rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT, con prima rivalutazione marzo 2025, purché l'indice sia positivo;
4) Disporre che il SI. provveda al pagamento del Controparte_1
50% delle spese mediche non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale, dentistiche, scolastiche, sportive e ricreative sostenute dalla madre nell'interesse di , previo accordo e documentate, Per_1
ed in particolare: a)non sarà necessaria alcuna preventiva concertazione per quanto riguarda le spese mediche ritenute necessarie dal medico curante, e per le spese relative alla frequentazione scolastica (tasse d'iscrizione, libri di testo, abbonamento autobus, mensa e ripetizioni); b)
Preventivo accordo sarà invece necessario per il rimborso delle ulteriori spese straordinarie di natura scolastica, nonché quelle di natura sportiva e ricreativa. Allo scopo, disporre che, per le spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta formalizzata dall'altro (a mezzo sms, applicazioni di messaggistica elettronica, email, fax, ecc..), se contrario, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto entro dieci (10) giorni dalla data di ricevimento della richiesta, e, in difetto di riscontro, il silenzio sarà inteso quale consenso della spesa. Disporre che il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato tali spese, e che ha esibito la prova di pagamento (ricevuta di pagamento, scontrino fiscale, fattura, ecc..), è dovuto entro il mese successivo a decorrere dalla richiesta;
5) Spese di giudizio interamente compensate tra le parti. –
”; con note di trattazione del 05.03.2024, parte resistente ha espressamente dichiarato di accettare integralmente la proposta conciliativa formulata dalla Pt_1 sulla base della documentazione acquisita in giudizio, all'udienza del 25.09.2024, tenutasi in forma cartolare, la causa è stata nuovamente rimessa al Collegio per la decisione;
a seguito dell'intervenuta pronuncia non definitiva riportata in narrativa, in questa sede, non rimane che occuparsi degli ulteriori profili sui quali il Tribunale è stato chiamato a pronunciarsi;
nel dettaglio, appare opportuno rilevare che, nelle more del giudizio, il figlio è divenuto Per_1
maggiorenne, così che nulla deve disporsi né in merito al suo affidamento né, tanto meno, circa le modalità di esercizio del diritto di visita da parte del resistente;
per il resto, prendendo atto che i coniugi hanno regolamentato ogni aspetto economico- patrimoniale, le superiori condizioni possono essere recepite in quanto non contrastano con l'ordine pubblico, sono da ritenersi conformi all'interesse del figlio e vertono su materie disponibili Per_1
alle parti;
relativamente alle spese processuali, in relazione alla natura della controversia e all'esito del giudizio, le spese di lite sono compensate;
al Pubblico Ministero è stata disposta la trasmissione degli atti;
P. Q. M.
Il Tribunale di Ragusa, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, preso atto dell'accordo raggiunto dalle parti, così decide:
Pone a carico di , l'obbligo di corrispondere alla ricorrente a titolo CP_1 Parte_1
di contributo al mantenimento del figlio , la somma mensile di euro 450,00, con decorrenza Per_1
dal mese di marzo 2024, valendo per il pregresso quanto in precedenza, con rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT, con prima rivalutazione marzo 2025, purché l'indice sia positivo, oltre al
50 % delle spese straordinarie per come dettagliatamente specificate in parte motiva;
Manda la Cancelleria per la trasmissione di copia autentica della sentenza all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Modica, ai sensi degli artt. 10 L. 898/1970 e 69 D.P.R. 396/2000; Ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di Modica di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
Spese compensate.
Così deciso in Ragusa, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, il 10.01.2025
Il Presidente
Dott. Massimo Pulvirenti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
_________
IL TRIBUNALE DI RAGUSA
Sezione Civile
__________ composto dai magistrati dr Massimo Pulvirenti Presidente rel. est. dr Sandra Levanti Giudice dr Rosanna Scollo Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 282/2022 R.G. avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio promossa
DA
, nata a [...] il [...], ivi residente in [...], C.F. Parte_1
, elettivamente domiciliata a Ragusa, in via Sant'NA n. 90, presso lo C.F._1 studio dell'Avv. Giovanni Sozzi, che la rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti;
RICORRENTE
E
, nato a [...] il [...] e residente a [...]
Malaspina Giorgi n.5, C.F. , elettivamente domiciliato in Ragusa, Via C.F._2
Gattamelata 6, presso lo studio dell'Avv. Rita Gambuzza, che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti;
RESISTENTE
Con l'intervento del pubblico ministero in sede.
Rimessa al collegio per la decisione all'udienza del 25.09.2024.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE Ritenuto in fatto e in diritto che:
Con ricorso depositato in data 26.01.2022, ha chiesto a questo Tribunale di Parte_1 dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra la stessa e in CP_1
Modica il 24.05.2003, con atto trascritto nel registro dello Stato Civile del predetto Comune, al n.
39, parte II, serie A, anno 2003, e successivamente trascritto nel registro dello Stato Civile del
Comune di Vittoria al n. 20, parte II, Serie B, anno 2020, chiedendo l'integrale conferma delle condizioni concordate in sede di separazione tra i coniugi, relativamente all'affidamento condiviso del figlio nato in data [...], al suo collocamento, ed all' esercizio del diritto di visita Per_1
del padre, nonché al relativo mantenimento da confermarsi nella misura di euro 600,00 mensili oltre il 50% delle spese straordinarie;
chiedeva, altresì, la ricorrente disporre l'obbligo in capo al al consenso al rilascio CP_1 del passaporto e della carta d'identità valida anche per l'espatrio, e successivi rinnovi, relativa al minore, nonché l'assenso ad affiancare al cognome di quello della madre e, in difetto, Per_1
consequenziale autorizzazione da parte del Tribunale;
la ricorrente ha all'uopo dedotto che a far data dalla comparizione avanti il Presidente del Tribunale di Ragusa, avvenuta il 05.01.2011, oltre che dall'intervenuta separazione tra i coniugi definitasi con decreto di omologa del Tribunale di Ragusa del 25.02.2011, i coniugi hanno vissuto ininterrottamente separati, essendosi il resistente trasferitosi a Pavia, dove attualmente coabita con l'attuale compagna e dalla cui unione è nata la figlia NA, essendo venuta meno ogni forma di comunione tra gli stessi;
costituitosi in giudizio, non si è opposto alla domanda di cessazione degli effetti CP_1 civili del matrimonio, né alle richieste avanzate dalla ricorrente in ordine all'affidamento, collocamento, ed esercizio del diritto di visita relativo al figlio , peraltro, manifestando il Per_1
proprio espresso consenso tanto alla domanda di rilascio del passaporto e carta d'identità valida per l'espatrio per il figlio adolescente, quanto alla richiesta di affiancare al di lui cognome quello della madre, avversando, piuttosto le deduzioni di controparte in ordine alla quantificazione del mantenimento da porsi a suo carico per il minore, stante l'intervenuto peggioramento delle proprie condizioni economiche rispetto alla data di separazione tra i coniugi;
difatti, il resistente ha chiesto porsi a suo carico, a titolo di contributo al mantenimento del figlio
, la somma di euro 300,00 mensili, e ciò stante la contrazione di nuovi oneri sullo stesso Per_1
gravanti per sopperire ai bisogni del nuovo nucleo familiare, tra cui quelli relativi al mantenimento della figlia minore NA nata nell'anno 2016; rimasto vano il tentativo di conciliazione delle parti all'udienza tenutasi dinnanzi al Presidente del
Tribunale in data 26.05.2022, il Presidente, con separata ordinanza del 31.05.2022, fermo restando ogni altra condizione per come già statuita in sede di separazione, alla luce dei sopravvenuti fatti dedotti e documentati dal resistente e relativi alla propria ed effettiva attuale condizione economica, ha disposto la modifica dell'assegno di mantenimento, previsto in favore del figlio minore e Per_1
da porsi a carico del padre, nella minor misura di euro 400,00 mensili, ed il giudizio è proseguito nel merito;
all'udienza del 23.03.2023, precisate le rispettive conclusioni, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione sulla domanda principale di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
il P.M. in sede, cui sono stati inviati gli atti del giudizio, ha espresso parere favorevole in data
26.05.2023; con sentenza n. 1649/2023 pubblicata in data 07.11.2023 questo Tribunale, non definitivamente decidendo, ha così statuito: “- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a
Modica il 24.05.2003 tra e con atto trascritto nel registro dello CP_1 Parte_1
Stato Civile del predetto Comune, anno 2003, parte II, serie A, n. 39; - ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di Modica (RG) di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
- dispone con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio;
- rimanda alla sentenza definitiva per la regolamentazione delle spese di giudizio.”; con note di trattazione scritta del giorno 05.03.2024, parte ricorrente ha formulato proposta conciliativa alle seguenti condizioni: “1) Confermare l 'affidamento condiviso ai genitori del figlio
, con suo collocamento prevalente presso la madre a Vittoria (RG) in via Domenico Fiorani Per_1
n.4 ; 2)Disporre che il padre possa avere con sé secondo le modalità e i tempi già stabiliti Per_1
dal Tribunale nel decreto di omologa della separazione consensuale;
3)Disporre che il SI. CP_1
provveda al mantenimento del figlio, in via indiretta, mediante il versamento alla SI.ra
[...]
, dell'importo di Euro 450,00 mensili per dodici (12) mensilità, da pagarsi entro il Parte_1
giorno cinque ( 5) di ciascun mese, con decorrenza dal mese di marzo 2024. La somma sarà soggetta a rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT, con prima rivalutazione marzo 2025, purché l'indice sia positivo;
4) Disporre che il SI. provveda al pagamento del Controparte_1
50% delle spese mediche non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale, dentistiche, scolastiche, sportive e ricreative sostenute dalla madre nell'interesse di , previo accordo e documentate, Per_1
ed in particolare: a)non sarà necessaria alcuna preventiva concertazione per quanto riguarda le spese mediche ritenute necessarie dal medico curante, e per le spese relative alla frequentazione scolastica (tasse d'iscrizione, libri di testo, abbonamento autobus, mensa e ripetizioni); b)
Preventivo accordo sarà invece necessario per il rimborso delle ulteriori spese straordinarie di natura scolastica, nonché quelle di natura sportiva e ricreativa. Allo scopo, disporre che, per le spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta formalizzata dall'altro (a mezzo sms, applicazioni di messaggistica elettronica, email, fax, ecc..), se contrario, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto entro dieci (10) giorni dalla data di ricevimento della richiesta, e, in difetto di riscontro, il silenzio sarà inteso quale consenso della spesa. Disporre che il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato tali spese, e che ha esibito la prova di pagamento (ricevuta di pagamento, scontrino fiscale, fattura, ecc..), è dovuto entro il mese successivo a decorrere dalla richiesta;
5) Spese di giudizio interamente compensate tra le parti. –
”; con note di trattazione del 05.03.2024, parte resistente ha espressamente dichiarato di accettare integralmente la proposta conciliativa formulata dalla Pt_1 sulla base della documentazione acquisita in giudizio, all'udienza del 25.09.2024, tenutasi in forma cartolare, la causa è stata nuovamente rimessa al Collegio per la decisione;
a seguito dell'intervenuta pronuncia non definitiva riportata in narrativa, in questa sede, non rimane che occuparsi degli ulteriori profili sui quali il Tribunale è stato chiamato a pronunciarsi;
nel dettaglio, appare opportuno rilevare che, nelle more del giudizio, il figlio è divenuto Per_1
maggiorenne, così che nulla deve disporsi né in merito al suo affidamento né, tanto meno, circa le modalità di esercizio del diritto di visita da parte del resistente;
per il resto, prendendo atto che i coniugi hanno regolamentato ogni aspetto economico- patrimoniale, le superiori condizioni possono essere recepite in quanto non contrastano con l'ordine pubblico, sono da ritenersi conformi all'interesse del figlio e vertono su materie disponibili Per_1
alle parti;
relativamente alle spese processuali, in relazione alla natura della controversia e all'esito del giudizio, le spese di lite sono compensate;
al Pubblico Ministero è stata disposta la trasmissione degli atti;
P. Q. M.
Il Tribunale di Ragusa, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, preso atto dell'accordo raggiunto dalle parti, così decide:
Pone a carico di , l'obbligo di corrispondere alla ricorrente a titolo CP_1 Parte_1
di contributo al mantenimento del figlio , la somma mensile di euro 450,00, con decorrenza Per_1
dal mese di marzo 2024, valendo per il pregresso quanto in precedenza, con rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT, con prima rivalutazione marzo 2025, purché l'indice sia positivo, oltre al
50 % delle spese straordinarie per come dettagliatamente specificate in parte motiva;
Manda la Cancelleria per la trasmissione di copia autentica della sentenza all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Modica, ai sensi degli artt. 10 L. 898/1970 e 69 D.P.R. 396/2000; Ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di Modica di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
Spese compensate.
Così deciso in Ragusa, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, il 10.01.2025
Il Presidente
Dott. Massimo Pulvirenti