Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 21/03/2025, n. 231 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 231 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n.95/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI SALERNO Prima Sezione Civile
La Corte di Appello di Salerno, Prima Sezione Civile, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.Aldo Gubitosi Presidente rel. dr.ssa Giuliana Giuliano Consigliere dott.Guerino Iannicelli Consigliere
riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello, iscritta al n.
95/2023 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili vertente
TRA
rappresentata e difesa dall'avv.to Parte_1
Anzisi Maddalena per procura in calce all'atto di appello;
- appellante -
E
rappresentata e difesa dagli avv.ti Controparte_1
Petraglia Gaetana e Di Muro Massimo per procura in calce alla comparsa di risposta;
-appellata–
1
Tribunale di Salerno pubblicata il 24/6/2022 nel giudizio
RG 1434/2019
CONCLUSIONI
Parte appellante precisava le conclusioni conformemente
a quelle rassegnate nell'atto di appello
Parte appellata precisava le conclusioni conformemente a quelle rassegnate nella comparsa di risposta
Svolgimento del processo
La proponeva tempestivo appello avverso la Parte_1 sentenza in epigrafe, con la quale il Tribunale di Salerno
l'aveva condannata al pagamento di euro 7353,75, oltre alle maggiori somme dovute come per legge per rivalutazione monetaria e interessi, in favore di a titolo di risarcimento del danno Controparte_1 subito da costei per un infortunio occorsole mentre si trovava all'interno della struttura alberghiera gestita dalla società appellante.
Più precisamente, la aveva citato in giudizio la CP_1 sostenendo di essere scivolata all'interno Parte_1 della cabina doccia della stanza in cui alloggiava, in quanto il piatto doccia era privo del tappetino mentre nella relativa cabina non era stata montata la maniglia anti caduta.
Il gravame veniva affidato sostanzialmente ad un motivo unico seppur articolato, con il quale l'appellante censurava il provvedimento impugnato nella parte in cui il
Tribunale aveva ritenuto provata la responsabilità della ai sensi dell'art. 2051 cc, escludendo che Parte_1
l'infortunio in parola fosse stato cagionato dal caso fortuito.
2 Secondo la difesa della deducente, nessun addebito poteva essere mosso alla custode della stanza in cui aveva alloggiato la , in quanto la cabina doccia in cui CP_1 la medesima si procurò le lesioni oggetto di risarcimento era perfettamente conforme agli standard di sicurezza, così come attestato dalla perizia di parte depositata in primo grado.
Nessuna prova, a favore della tesi di controparte, poteva poi trarsi dalla deposizione testimoniale del marito della
, in quanto questi non era presente nel momento CP_1 in cui la donna sarebbe caduta.
Concludeva come da atto di appello.
Si costituiva la appellata, riportandosi sostanzialmente alle deduzioni svolte in primo grado.
Proponeva appello incidentale sul quantum del risarcimento riconosciuto dal Tribunale e chiedeva il rigetto dell'appello principale.
La causa, con ordinanza del 19/11/2024, veniva riservata per la decisione con i termini abbreviati di cui all'art. 190 cpc(40+20).
All'esito della camera di consiglio, la Corte decideva come da dispositivo che segue.
L'appello principale è fondato.
Rileva la Corte che conveniva dinanzi Controparte_1 al Tribunale di Salerno la assumendo Parte_1 che,il 1/6/2017, mentre alloggiava nella stanza n. 109 della struttura alberghiera gestita dalla medesima società, cadeva all'interno del box doccia a causa del piano di calpestio scivoloso e privo di tappetino in gomma.
L'infortunio, reso possibile anche dalla assenza della maniglia di sostegno, le causava una profonda ferita al
3 gomito destro con postumi di invalidità temporanea e permanente.
Dinanzi al Giudice di prime cure, veniva escusso il marito della infortunata, , il quale dichiarava di Testimone_1 aver sentito un forte rumore proveniente dalla cabina della doccia e di aver poi visto la moglie riversa sul pavimento.
Non sembra dubbio che il teste non ebbe modo di assistere alla caduta, ma intervenne solo successivamente allertato dal rumore provocato dalla stessa.
A parere del Collegio, manca perciò in atti la prova del necessario nesso causale tra la cosa in custodia ed il sinistro.
Era onere della dimostrare che la caduta dalla CP_1 quale derivarono le lesioni esaminate dal CTU nominato dal
Tribunale trasse origine dall'uso della cabina doccia, oggetto di un dovere di diligente custodia da parte della attuale appellante.
Al riguardo la S.C. ha recentemente affermato che:
In tema di responsabilità da cose in custodia ex art. 2051
c.c., l'incertezza in ordine ad una circostanza incidente sull'imputabilità eziologica dell'evento dannoso impedisce di ritenere integrata la prova - gravante sull'attore - del nesso causale tra la cosa e il danno, con conseguente esclusione della responsabilità del custode. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva rigettato la domanda risarcitoria proposta nei confronti di un per le lesioni subite da una CP_2 bambina in conseguenza della caduta da un palco, stante l'incertezza, anche all'esito dell'esame dei testi, sull'effettiva dinamica del fatto).Cass. Sez. 3
33129/2024.
4 La testimonianza del marito dell'infortunata rileva solo quanto alla verificazione del sinistro, ma nulla prova circa la causa dello stesso in quanto il teste non era presente mentre la moglie scivolava all'interno della cabina della doccia.
Non è stata pertanto fornita la prova circa la univoca riferibilità dell'infortunio all'uso(corretto) della doccia, mentre la lettura della perizia di parte prodotta dalla dinanzi al Tribunale consente di Parte_1 ritenere altamente improbabile che la caduta sia stata causata dalla scivolosità del piatto di raccolta dell'acqua, in quanto non realizzato in porcellana ma in materiale acrilico, notoriamente rugoso.
Quanto alla maniglia anticaduta, secondo le deduzioni della appellata,può ritenersi che la sua assenza non esclude la necessità, in via pregiudiziale, di dimostrare il nesso eziologico tra cosa e evento dannoso, a maggior ragione nel caso di specie in cui l'infortunio può essere l'effetto di una causa del tutto indipendente dall'utilizzo della doccia, il cui piano di calpestio, secondo le evidenze probatorie, disponibili non presentava insidie, posto che peraltro aveva il piano di calpestio non scivoloso per quanto risulta dalla relazione di parte(non efficacemente contrastata dalla difesa della
). CP_1
Per quanto detto, si impone l'accoglimento dell'appello principale e, conseguentemente, il rigetto dell'appello incidentale vertendo quest'ultimo solo sulla quantificazione del danno risarcibile.
Le spese di entrambi i gradi vanno posti a carico della odierna appellata in applicazione del principio della soccombenza.
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La reiezione della impugnazione incidentale impone, ai sensi dell'articolo 13, comma primo quater, del decreto del Presidente della Repubblica numero 115 del 2002, come integrato dall'articolo 1, comma diciassettesimo, della legge numero 228 del 2012, entrata in vigore in data 31 gennaio 2013, di dare atto della sussistenza dei presupposti richiesti per il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari all'ammontare già dovuto da porre a carico della appellante Controparte_1
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunziando sull'appello proposto da avverso la sentenza Parte_1
n.2303/2022 del Tribunale di Salerno pubblicata il
24/6/2022 nel giudizio RG 1434/2019, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- accoglie l'appello principale e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, rigetta la domanda proposta da nei confronti della Controparte_1
. Parte_1
- rigetta l'appello incidentale proposto da CP_1
[...]
- condanna al pagamento delle spese Controparte_1 di entrambi i gradi del giudizio, che liquida, in favore della quanto al primo grado, Parte_1
6 in euro 2540,00 e, per il presente grado, in euro
2906,00 per compensi,oltre iva, cnap e contributo forfettario come per legge
- dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 13, comma primo quater, del decreto del
Presidente della Repubblica numero 115 del 2002, ai fini del versamento, da parte di di un ulteriore importo a titolo Controparte_1 di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Salerno 13/3/2025
Il Presidente est.
Dr. Aldo Gubitosi
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