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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 27/03/2025, n. 2387 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2387 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Napoli Sezione Lavoro 2 Sezione
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott. Maria Lucantonio, All' esito di riserva su scambio di note di trattazione scritta ex art.127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro di I grado, iscritta al n. rg 24692/2023; promossa da , rappresentata e difesa dall' avv. Parte_1
Antonino Luc contro
in persona del legale Controparte_1 rappresentate p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Teofilo Migliaccio
nonché contro
, in persona del legale rappresentate p.t., rappresentato e difeso CP_2 dall'avv. Maria Pia Tedeschi;
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il 29.12.2023, l' istante chiedeva l' annullamento degli avvisi di addebito nn. 37120140014994107000 e nn 37120180012691166000 emessi dall' e contenuti CP_2 nell'Intimazione di pagamento N. 071202390470109 12/000, emessa dall' in data 29.09.2023. CP_3
della quale pure chiedeva l' annullamento emessa dall' in data CP_3
29.09.2023. Esponeva che in data 9.12.2023 l' le aveva notificato, CP_3
l'Intimazione di pagamento N. 071202390470109 12/000,avente ad oggetto due avvisi di addebito per pretesi tributi non pagati, CP_2 relativi alle annualità 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, e segnatamente l'avviso di addebito N. 37120140014994107 CP_2
000, asseritamente notificato in data 22/01/2015, della somma di
€ 15.207,22, comprensiva di magg. sanzioni pecuniarie, interessi ed oneri di riscossione, e l'avviso di addebito N. CP_2 37120180012691166 000, asseritamente notificato in data 10/11/2018 della somma di € 8.026,67, comprensiva di magg. sanzioni pecuniarie, interessi ed oneri di riscossione, per una complessiva pretesa di euro 23.233,89. Allegava che la censurata intimazione aveva ad oggetto avvisi di addebito già impugnati in precedenza presso questo Ufficio, nel procedimento recante N.R.G. 25424/18, ( dott.ssa Rosa Molé), definito con sentenza N. 1537/2020 di accoglimento parziale. Dichiarava che le somme oggetto della intimazione impugnata erano correlate al mancato versamento di contributi previdenziali della società di persone di cui lei era accomandataria denominata Quadrifoglio s.a.s. che tuttavia dal 2015 era stata messa in liquidazione per inattività, per poi essere cancellata nel 2017. Deduceva, dunque, a sostegno della propria domanda , che parte delle somme richieste si riferivano ai periodi in cui la propria attività era cessata (2015 e 2016), e la non debenza delle somme ingiunte, per intervenuta prescrizione attesa la mancata notifica degli atti prodromici. In data 12.7.2024, l' ritualmente costituitasi, eccepiva CP_3 preliminarmente la propria carenza di legittimazione passiva, e chiedeva il rigetto dell'opposizione.
In data 5.9.2024, l' ritualmente costituitasi, deduceva la CP_2 correttezza e regolarit azione esecutiva e contestava nel merito la domanda chiedendo il rigetto dell'opposizione.
La domanda proposta è fondata e merita pertanto accoglimento.
Preliminarmente, occorre precisare che in materia di opposizioni avverso intimazioni di pagamento dell' Controparte_1
, la legittimazione passiva dell'ente di riscossione può
[...] sussistere, da sola o eventualmente unitamente a quella dell'ente impositore, esclusivamente nella ipotesi in cui con l'opposizione si facciano valere vizi propri della procedura di riscossione.( Cass. Civ., Sez. Un., n. 7514 del 8.3.2022). Mentre, laddove l'opposizione abbia ad oggetto l'accertamento dell'inesistenza della pretesa creditoria la controparte deve essere individuata nell'ente impositore e non nell' . Controparte_5
Orbene, nella presente disamina parte ricorrente con la opposizione fa valere sia vizi procedurali ad oggetto la notifica dell'atto impugnato, in quanto atti presupposti alla intimazione di pagamento, sia l'inesistenza del credito intimato anche per il maturare della prescrizione, dunque in tale ipotesi la legittimazione a contraddire compete ad entrambi gli enti resistenti. Nel merito, nel caso in esame non risulta documentalmente provata dalle amministrazioni resistenti la notifica degli avvisi di addebito posti alla base dell'intimazione opposta, per cui deve accogliersi l'eccezione di prescrizione delle somme ingiunte. I documenti versati in atto dagli enti resistenti, su cui ex art. 2697 c.c. grava l'onere della prova, infatti non hanno alcun valore probatorio, attesa la mera allegazione della spedizione in data 3.1.2015 e in data 3.11.2018 da parte dell' delle raccomandate CP_2 relative agli avvisi censurati senza fornire prova della ricezione da parte della ricorrente di tali missive. Pertanto, come precisato dalla Suprema Corte: “ai fini della dimostrazione dell'avvenuta notifica del ricorso per cassazione, se avvenuta a mezzo del servizio postale, il ricorrente ha l'onere, a pena di inammissibilità del ricorso, di produrre, non oltre l'udienza di discussione, l'avviso di ricevimento del piego raccomandato contenente la copia del ricorso, ovvero l'avviso di ricevimento della raccomandata con la quale l'ufficiale giudiziario dà notizia al destinatario dell'avvenuto compimento delle formalità di cui all'art. 140 cod. proc. civ.; il deposito del suddetto avviso non può essere surrogato dal deposito dalla stampa di una pagina del servizio "on line" dell'amministrazione postale, la quale attesti l'avvenuta consegna della raccomandata, poiché solo il timbro postale fa fede ai fini della regolarità della notificazione “(v. Cass. Sez. civ. n. 25285/2014, in senso conforme Cass. sez civ.n. 19387/2012). Dunque, la produzione documentale allegata dall' non ha alcun CP_2 valore probatorio in merito alla notificazione d accomandata contenente l'atto di accertamento presupposto. Deve altresì precisarsi che la comunicazione degli atti di accertamento è di fondamentale importanza poiché consente all'autore dell'illecito di poter estinguere l'obbligazione e di evitare l'irrogazione della sanzione. Pertanto, l'intimazione di pagamento impugnata deve essere annullata, attesa la mancanza della prova della notifica degli atti presupposti, rilevante per consentire l'esercizio del diritto di difesa del destinatario della sanzione. Come precisato dalla Corte di Cassazione l'omessa notificazione dell'atto presupposto determina la nullità dell'atto consequenziale collegato, poiché : “affinché un contribuente possa essere edotto delle motivazioni che giustificano un'intimazione di pagamento è necessario il rispetto di una sequenza ordinata secondo una progressione di determinati atti, con le relative notificazioni, destinati, con diversa e specifica funzione, a farla emergere e a portarla nella sfera di conoscenza dei destinatari, allo scopo, soprattutto, di rendere possibile per questi ultimi un efficace esercizio del diritto di difesa.” ( Cassazione, Sez. Un. sentenza n. 5791/2008)
Alla luce delle suesposte ragioni, dimostrata la non sussistenza dei presupposti individuati dagli enti resistenti per l'irrogazione di tale intimazione, l'opposizione va dunque accolta. Le spese seguono il criterio della soccombenza.
PQM
- Accoglie il ricorso;
-Annulla gli Avvisi di addebito N. 37120140014994107000 e CP_2
N. 37120180012691166000 e l'Intimazione di pagamento N. 071202390470109 12/000 emessa dall in data 29.09.2023. CP_3
- Condanna altresì l' e l' al pagamento, in favore della CP_3 CP_2 ricorrente, delle spe lite liquida in euro 2697,00, oltre rimborso spese generali, Iva e Cpa.
Così deciso in data 25/3/2025. il Giudice Dott. Maria Lucantonio
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott. Maria Lucantonio, All' esito di riserva su scambio di note di trattazione scritta ex art.127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro di I grado, iscritta al n. rg 24692/2023; promossa da , rappresentata e difesa dall' avv. Parte_1
Antonino Luc contro
in persona del legale Controparte_1 rappresentate p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Teofilo Migliaccio
nonché contro
, in persona del legale rappresentate p.t., rappresentato e difeso CP_2 dall'avv. Maria Pia Tedeschi;
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il 29.12.2023, l' istante chiedeva l' annullamento degli avvisi di addebito nn. 37120140014994107000 e nn 37120180012691166000 emessi dall' e contenuti CP_2 nell'Intimazione di pagamento N. 071202390470109 12/000, emessa dall' in data 29.09.2023. CP_3
della quale pure chiedeva l' annullamento emessa dall' in data CP_3
29.09.2023. Esponeva che in data 9.12.2023 l' le aveva notificato, CP_3
l'Intimazione di pagamento N. 071202390470109 12/000,avente ad oggetto due avvisi di addebito per pretesi tributi non pagati, CP_2 relativi alle annualità 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, e segnatamente l'avviso di addebito N. 37120140014994107 CP_2
000, asseritamente notificato in data 22/01/2015, della somma di
€ 15.207,22, comprensiva di magg. sanzioni pecuniarie, interessi ed oneri di riscossione, e l'avviso di addebito N. CP_2 37120180012691166 000, asseritamente notificato in data 10/11/2018 della somma di € 8.026,67, comprensiva di magg. sanzioni pecuniarie, interessi ed oneri di riscossione, per una complessiva pretesa di euro 23.233,89. Allegava che la censurata intimazione aveva ad oggetto avvisi di addebito già impugnati in precedenza presso questo Ufficio, nel procedimento recante N.R.G. 25424/18, ( dott.ssa Rosa Molé), definito con sentenza N. 1537/2020 di accoglimento parziale. Dichiarava che le somme oggetto della intimazione impugnata erano correlate al mancato versamento di contributi previdenziali della società di persone di cui lei era accomandataria denominata Quadrifoglio s.a.s. che tuttavia dal 2015 era stata messa in liquidazione per inattività, per poi essere cancellata nel 2017. Deduceva, dunque, a sostegno della propria domanda , che parte delle somme richieste si riferivano ai periodi in cui la propria attività era cessata (2015 e 2016), e la non debenza delle somme ingiunte, per intervenuta prescrizione attesa la mancata notifica degli atti prodromici. In data 12.7.2024, l' ritualmente costituitasi, eccepiva CP_3 preliminarmente la propria carenza di legittimazione passiva, e chiedeva il rigetto dell'opposizione.
In data 5.9.2024, l' ritualmente costituitasi, deduceva la CP_2 correttezza e regolarit azione esecutiva e contestava nel merito la domanda chiedendo il rigetto dell'opposizione.
La domanda proposta è fondata e merita pertanto accoglimento.
Preliminarmente, occorre precisare che in materia di opposizioni avverso intimazioni di pagamento dell' Controparte_1
, la legittimazione passiva dell'ente di riscossione può
[...] sussistere, da sola o eventualmente unitamente a quella dell'ente impositore, esclusivamente nella ipotesi in cui con l'opposizione si facciano valere vizi propri della procedura di riscossione.( Cass. Civ., Sez. Un., n. 7514 del 8.3.2022). Mentre, laddove l'opposizione abbia ad oggetto l'accertamento dell'inesistenza della pretesa creditoria la controparte deve essere individuata nell'ente impositore e non nell' . Controparte_5
Orbene, nella presente disamina parte ricorrente con la opposizione fa valere sia vizi procedurali ad oggetto la notifica dell'atto impugnato, in quanto atti presupposti alla intimazione di pagamento, sia l'inesistenza del credito intimato anche per il maturare della prescrizione, dunque in tale ipotesi la legittimazione a contraddire compete ad entrambi gli enti resistenti. Nel merito, nel caso in esame non risulta documentalmente provata dalle amministrazioni resistenti la notifica degli avvisi di addebito posti alla base dell'intimazione opposta, per cui deve accogliersi l'eccezione di prescrizione delle somme ingiunte. I documenti versati in atto dagli enti resistenti, su cui ex art. 2697 c.c. grava l'onere della prova, infatti non hanno alcun valore probatorio, attesa la mera allegazione della spedizione in data 3.1.2015 e in data 3.11.2018 da parte dell' delle raccomandate CP_2 relative agli avvisi censurati senza fornire prova della ricezione da parte della ricorrente di tali missive. Pertanto, come precisato dalla Suprema Corte: “ai fini della dimostrazione dell'avvenuta notifica del ricorso per cassazione, se avvenuta a mezzo del servizio postale, il ricorrente ha l'onere, a pena di inammissibilità del ricorso, di produrre, non oltre l'udienza di discussione, l'avviso di ricevimento del piego raccomandato contenente la copia del ricorso, ovvero l'avviso di ricevimento della raccomandata con la quale l'ufficiale giudiziario dà notizia al destinatario dell'avvenuto compimento delle formalità di cui all'art. 140 cod. proc. civ.; il deposito del suddetto avviso non può essere surrogato dal deposito dalla stampa di una pagina del servizio "on line" dell'amministrazione postale, la quale attesti l'avvenuta consegna della raccomandata, poiché solo il timbro postale fa fede ai fini della regolarità della notificazione “(v. Cass. Sez. civ. n. 25285/2014, in senso conforme Cass. sez civ.n. 19387/2012). Dunque, la produzione documentale allegata dall' non ha alcun CP_2 valore probatorio in merito alla notificazione d accomandata contenente l'atto di accertamento presupposto. Deve altresì precisarsi che la comunicazione degli atti di accertamento è di fondamentale importanza poiché consente all'autore dell'illecito di poter estinguere l'obbligazione e di evitare l'irrogazione della sanzione. Pertanto, l'intimazione di pagamento impugnata deve essere annullata, attesa la mancanza della prova della notifica degli atti presupposti, rilevante per consentire l'esercizio del diritto di difesa del destinatario della sanzione. Come precisato dalla Corte di Cassazione l'omessa notificazione dell'atto presupposto determina la nullità dell'atto consequenziale collegato, poiché : “affinché un contribuente possa essere edotto delle motivazioni che giustificano un'intimazione di pagamento è necessario il rispetto di una sequenza ordinata secondo una progressione di determinati atti, con le relative notificazioni, destinati, con diversa e specifica funzione, a farla emergere e a portarla nella sfera di conoscenza dei destinatari, allo scopo, soprattutto, di rendere possibile per questi ultimi un efficace esercizio del diritto di difesa.” ( Cassazione, Sez. Un. sentenza n. 5791/2008)
Alla luce delle suesposte ragioni, dimostrata la non sussistenza dei presupposti individuati dagli enti resistenti per l'irrogazione di tale intimazione, l'opposizione va dunque accolta. Le spese seguono il criterio della soccombenza.
PQM
- Accoglie il ricorso;
-Annulla gli Avvisi di addebito N. 37120140014994107000 e CP_2
N. 37120180012691166000 e l'Intimazione di pagamento N. 071202390470109 12/000 emessa dall in data 29.09.2023. CP_3
- Condanna altresì l' e l' al pagamento, in favore della CP_3 CP_2 ricorrente, delle spe lite liquida in euro 2697,00, oltre rimborso spese generali, Iva e Cpa.
Così deciso in data 25/3/2025. il Giudice Dott. Maria Lucantonio