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Sentenza 19 giugno 2025
Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 19/06/2025, n. 1107 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1107 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 783/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di BOLOGNA
Seconda Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati dott. Maria Cristina Salvadori Presidente dott. Mariacolomba Giuliano Consigliere Relatore dott. Pietro Iovino Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. r.g. 783/2024 promossa da:
QUALE MANDATARIA, Parte_1 Parte_2 (C.F. ) dell'avv. MARINONI ILARIA ( ) P.IVA_1 C.F._1 APPELLANTE contro
(C.F. ), Controparte_1 C.F._2 C.F. ), Controparte_2 C.F._3 entrambi con il patrocinio dell'avv. PAINI ENRICA APPELLATI
CONCLUSIONI
Come da rispettivi atti di costituzione in giudizio pagina 1 di 6 RAGIONI DELLA DECISIONE
1)Con sentenza n.575/24 il Tribunale di Parma, in accoglimento della querela di falso proposta in via principale da e nei confronti Controparte_1 Controparte_2
della dichiarava che non appartenevano agli attori le firme Controparte_3
apposte sugli avvisi di ricevimento relativi alle le raccomandate n. 76423127144 e n.
76423127142 con le quali era stato loro rispettivamente notificato il decreto ingiuntivo n. 2780/10.
Avverso tale sentenza proponeva appello la quale mandataria della Parte_2
, deducendo che la querela di falso era inammissibile non avendo ad oggetto CP_3
alcuna attestazione da parte dell'ufficiale postale;
che la querela era inammissibile anche poiché non sorretta da interesse a proporla;
che essa era comunque infondata, non essendo condivisibili le conclusioni cui era giunta la CTU grafologica disposta in primo grado.
Costituitisi gli appellati per resistere all'impugnazione, e trasmessi gli atti al PM, la causa veniva posta in decisione in esito alla discussione orale ex art. 281 sexies cpc dell'udienza del 6.6.2025.
2)E' infondato il primo motivo di appello alla luce del consolidato insegnamento della S.C. per il quale, nella notificazione a mezzo del servizio postale, l'attestazione sull'avviso di ricevimento con la quale l'agente postale dichiara di avere eseguito la notificazione ai sensi dell'art. 8 della l. n. 890 del 1982 fa fede fino a querela di falso, in quanto tale notificazione è un'attività compiuta, per delega, dall'ufficiale giudiziario, il quale, in forza dell'art. 1 della citata l. n. 890, è autorizzato ad avvalersi del servizio postale per l'attività notificatoria che è stato incaricato di eseguire. Ne consegue, da un lato, che l'avviso di ricevimento, a condizione che sia sottoscritto dall'agente postale, per le attività che risultano in esso compiute, gode di forza certificatoria fino a querela di falso e, dall'altro, che il destinatario di un avviso di ricevimento che affermi di non avere mai ricevuto l'atto e, in particolare, di non aver mai apposto la propria firma sullo stesso avviso, ha l'onere, se intende pagina 2 di 6 contestare l'avvenuta esecuzione della notificazione, di impugnare l'avviso di ricevimento a mezzo di querela di falso (v. fra le tante Cass. 22058/19).
3) E' invece fondato il secondo motivo di appello, rimanendo assorbito il terzo.
Come dedotto dalla , è principio pacifico che la querela di falso è CP_3
inammissibile se non sorretta dall'interesse di cui all'art. 100 cpc. Se essa è proposta in via principale, il giudice non è tenuto al preliminare vaglio, al fine della valutazione dell'ammissibilità della domanda, della rilevanza del documento (come richiede invece l'art. 222 cpc per il caso di querela incidentale), ma deve comunque controllare che sulla genuinità del documento sia insorta contestazione, che di esso sia stato fatto uso, anche al di fuori di un determinato processo e che, per il suo contenuto, esso sia suscettibile di costituire mezzo di prova contro l'istante.
In primo grado la aveva eccepito che il decreto ingiuntivo n. 2780/2010, cui CP_3
inerivano le notifiche oggetto di querela, non era mai stato opposto, neppure tardivamente ex art. 650 cpc, il cui termine era ampiamente decorso essendo pressoché concluso il procedimento esecutivo su quel decreto fondato.
La faceva discendere da ciò la “tardività” della querela, laddove, secondo la CP_3
più corretta qualificazione in appello, la formazione di un titolo giudiziario passato in giudicato, insuscettibile, nonostante la querela relativa alla notifica dell'atto da cui
è originato, di essere modificato, attiene al tema della insussistenza dell'interesse a proporre querela di falso.
Al rilievo svolto dalla convenuta, il Tribunale ha osservato che <Non si pone un problema di tempestività perché la querela può essere presentata in ogni tempo altro discorso concerne la portata applicativa della odierna sentenza in altre sedi processuali che va a riservata al giudice che procede>>.
Ad avviso di questa Corte, come peraltro sopra già indicato, l'ammissibilità ex art. 100 cpc della querela di falso proposta in via principale deve essere valutata, anche d'ufficio, dal giudice dinanzi al quale è proposta l'azione. Non può d'altronde evidentemente esporsi il convenuto a subire il giudizio per querela di falso pagina 3 di 6 principale, con i relativi costi, se questa, secondo una valutazione ex ante, non può essere di alcuna utilità per l'attore.
In un caso del tutto analogo a quello in rilievo, la S.C. (Cass. 35006/22) ha osservato che ,in difetto di proposizione di opposizione, tempestiva ex art. 645 cpc o tardiva ex art. 650 cpc, il passaggio in giudicato del decreto ingiuntivo, che copre non soltanto l'esistenza del credito azionato, ma anche l'inesistenza di fatti impeditivi, estintivi e modificativi del rapporto precedenti al ricorso per ingiunzione e non dedotti con l'opposizione, priva di interesse la parte ricorrente a proporre la querela di falso volta a far accertare la non autenticità della sottoscrizione della ricevuta di ritorno della raccomandata postale contenente la comunicazione di avvenuto deposito del plico presso la casa comunale, essendo ormai il decreto ingiuntivo divenuto definitivo.
Infatti, è legittimato a proporre querela di falso in via principale chiunque intenda conseguire una certezza, quanto alla falsità o genuinità di un documento, nei confronti di chi abbia inteso concretamente avvalersi di esso, sicché difetta l'interesse ad agire, con riferimento al tema della certezza dell'autenticità dello scritto, quando essa è già esistente, in quanto consacrata in un provvedimento giurisdizionale divenuto cosa giudicata.
Nel caso di specie, come eccepito dalla , il decreto ingiuntivo n. 2780/10 è CP_3
passato in giudicato, e rimane dunque idoneo a fondare l'intrapresa esecuzione, poiché non è stato oggetto di opposizione tardiva ex art. 650 cpc;
non vi è allora alcun giudizio nel quale possa essere presa in esame la nullità della notifica del decreto ingiuntivo per apcrifia delle sottoscrizioni apposte sull'AR oggetto della presente querela di falso.
E' peraltro ampiamente decorso il termine di 10 previsto per la proposizione dell'opposizione ex art. 650 cpc avendo avuto i debitori contezza dell'esecuzione se non altro dal 21.9.2021, data dell'opposizione ex artt. 615 e 617 cpc da loro proposta.
pagina 4 di 6 E' altresì pacifico che i vizi di nullità del decreto ingiuntivo non fatti valere con l'opposizione, eventualmente tardiva, al medesimo decreto non possono più essere fatti valere neppure con l'opposizione all'esecuzione, in quanto il decreto ingiuntivo acquista l'autorità di cosa giudicata;
solo qualora risulti la radicale inesistenza della notificazione, deve riconoscersi all'intimato la possibilità di agire direttamente per conseguire la dichiarazione di inefficacia ex art. 188 disp. att. cpc o di opporsi alla esecuzione intrapresa in forza del decreto ingiuntivo con i rimedi di cui agli artt. 615
e 617 cpc.
Nel caso di specie, contrariamente a quanto sostenuto dagli appellati, è pacifico che Cont la falsità delle sottoscrizioni apposte sull sia causa di nullità, e non di inesistenza della notifica eseguita a mezzo posta.
In tal senso si è espressa anche la richiamata sentenza della S.C. n. 36006/22 alla luce dei principi di cui alla pronuncia delle SS.UU. 14916/16, per la quale l'inesistenza della notificazione è configurabile, in base ai principi di strumentalità delle forme degli atti processuali e del giusto processo, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell'atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità. Tali elementi consistono: a) nell'attività di trasmissione, svolta da un soggetto qualificato, dotato, in base alla legge, della possibilità giuridica di compiere detta attività, in modo da poter ritenere esistente e individuabile il potere esercitato;
b) nella fase di consegna, intesa in senso lato come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall'ordinamento (in virtù dei quali, cioè, la stessa debba comunque considerarsi, ex lege, eseguita), restando, pertanto, esclusi soltanto i casi in cui l'atto venga restituito puramente e semplicemente al mittente, così da dover reputare la notificazione meramente tentata ma non compiuta, cioè, in definitiva, omessa.
pagina 5 di 6 4)In riforma della decisione impugnata, la querela di falso va quindi dichiarata inammissibile e gli appellati, soccombenti, devono essere condannati alle spese processuali di entrambi i gradi, liquidate d'ufficio in difetto di note spese.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando, in accoglimento dell'appello proposto dalla in persona della mandataria nei confronti di Controparte_3 Parte_2
e , avverso la sentenza n. 575/24 del Tribunale di Controparte_1 Controparte_2
Parma, dichiara inammissibile la querela di falso proposta dagli attuali appellati.
Condanna gli appellati a rifondere all'appellante le spese di entrambi i gradi di giudizio, che liquida, per il primo grado, in euro 4.500,00 per compensi, e per il secondo grado in euro 5.000,00 per compensi, oltre al 15% per spese generali, CPA ed IVA come per legge.
Pone le spese della CTU grafologica a carico dei soli appellati.
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio del 10.6.2025
Il Consigliere rel.
Mariacolomba Giuliano Il Presidente
Maria Cristina Salvadori
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di BOLOGNA
Seconda Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati dott. Maria Cristina Salvadori Presidente dott. Mariacolomba Giuliano Consigliere Relatore dott. Pietro Iovino Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. r.g. 783/2024 promossa da:
QUALE MANDATARIA, Parte_1 Parte_2 (C.F. ) dell'avv. MARINONI ILARIA ( ) P.IVA_1 C.F._1 APPELLANTE contro
(C.F. ), Controparte_1 C.F._2 C.F. ), Controparte_2 C.F._3 entrambi con il patrocinio dell'avv. PAINI ENRICA APPELLATI
CONCLUSIONI
Come da rispettivi atti di costituzione in giudizio pagina 1 di 6 RAGIONI DELLA DECISIONE
1)Con sentenza n.575/24 il Tribunale di Parma, in accoglimento della querela di falso proposta in via principale da e nei confronti Controparte_1 Controparte_2
della dichiarava che non appartenevano agli attori le firme Controparte_3
apposte sugli avvisi di ricevimento relativi alle le raccomandate n. 76423127144 e n.
76423127142 con le quali era stato loro rispettivamente notificato il decreto ingiuntivo n. 2780/10.
Avverso tale sentenza proponeva appello la quale mandataria della Parte_2
, deducendo che la querela di falso era inammissibile non avendo ad oggetto CP_3
alcuna attestazione da parte dell'ufficiale postale;
che la querela era inammissibile anche poiché non sorretta da interesse a proporla;
che essa era comunque infondata, non essendo condivisibili le conclusioni cui era giunta la CTU grafologica disposta in primo grado.
Costituitisi gli appellati per resistere all'impugnazione, e trasmessi gli atti al PM, la causa veniva posta in decisione in esito alla discussione orale ex art. 281 sexies cpc dell'udienza del 6.6.2025.
2)E' infondato il primo motivo di appello alla luce del consolidato insegnamento della S.C. per il quale, nella notificazione a mezzo del servizio postale, l'attestazione sull'avviso di ricevimento con la quale l'agente postale dichiara di avere eseguito la notificazione ai sensi dell'art. 8 della l. n. 890 del 1982 fa fede fino a querela di falso, in quanto tale notificazione è un'attività compiuta, per delega, dall'ufficiale giudiziario, il quale, in forza dell'art. 1 della citata l. n. 890, è autorizzato ad avvalersi del servizio postale per l'attività notificatoria che è stato incaricato di eseguire. Ne consegue, da un lato, che l'avviso di ricevimento, a condizione che sia sottoscritto dall'agente postale, per le attività che risultano in esso compiute, gode di forza certificatoria fino a querela di falso e, dall'altro, che il destinatario di un avviso di ricevimento che affermi di non avere mai ricevuto l'atto e, in particolare, di non aver mai apposto la propria firma sullo stesso avviso, ha l'onere, se intende pagina 2 di 6 contestare l'avvenuta esecuzione della notificazione, di impugnare l'avviso di ricevimento a mezzo di querela di falso (v. fra le tante Cass. 22058/19).
3) E' invece fondato il secondo motivo di appello, rimanendo assorbito il terzo.
Come dedotto dalla , è principio pacifico che la querela di falso è CP_3
inammissibile se non sorretta dall'interesse di cui all'art. 100 cpc. Se essa è proposta in via principale, il giudice non è tenuto al preliminare vaglio, al fine della valutazione dell'ammissibilità della domanda, della rilevanza del documento (come richiede invece l'art. 222 cpc per il caso di querela incidentale), ma deve comunque controllare che sulla genuinità del documento sia insorta contestazione, che di esso sia stato fatto uso, anche al di fuori di un determinato processo e che, per il suo contenuto, esso sia suscettibile di costituire mezzo di prova contro l'istante.
In primo grado la aveva eccepito che il decreto ingiuntivo n. 2780/2010, cui CP_3
inerivano le notifiche oggetto di querela, non era mai stato opposto, neppure tardivamente ex art. 650 cpc, il cui termine era ampiamente decorso essendo pressoché concluso il procedimento esecutivo su quel decreto fondato.
La faceva discendere da ciò la “tardività” della querela, laddove, secondo la CP_3
più corretta qualificazione in appello, la formazione di un titolo giudiziario passato in giudicato, insuscettibile, nonostante la querela relativa alla notifica dell'atto da cui
è originato, di essere modificato, attiene al tema della insussistenza dell'interesse a proporre querela di falso.
Al rilievo svolto dalla convenuta, il Tribunale ha osservato che <Non si pone un problema di tempestività perché la querela può essere presentata in ogni tempo altro discorso concerne la portata applicativa della odierna sentenza in altre sedi processuali che va a riservata al giudice che procede>>.
Ad avviso di questa Corte, come peraltro sopra già indicato, l'ammissibilità ex art. 100 cpc della querela di falso proposta in via principale deve essere valutata, anche d'ufficio, dal giudice dinanzi al quale è proposta l'azione. Non può d'altronde evidentemente esporsi il convenuto a subire il giudizio per querela di falso pagina 3 di 6 principale, con i relativi costi, se questa, secondo una valutazione ex ante, non può essere di alcuna utilità per l'attore.
In un caso del tutto analogo a quello in rilievo, la S.C. (Cass. 35006/22) ha osservato che ,in difetto di proposizione di opposizione, tempestiva ex art. 645 cpc o tardiva ex art. 650 cpc, il passaggio in giudicato del decreto ingiuntivo, che copre non soltanto l'esistenza del credito azionato, ma anche l'inesistenza di fatti impeditivi, estintivi e modificativi del rapporto precedenti al ricorso per ingiunzione e non dedotti con l'opposizione, priva di interesse la parte ricorrente a proporre la querela di falso volta a far accertare la non autenticità della sottoscrizione della ricevuta di ritorno della raccomandata postale contenente la comunicazione di avvenuto deposito del plico presso la casa comunale, essendo ormai il decreto ingiuntivo divenuto definitivo.
Infatti, è legittimato a proporre querela di falso in via principale chiunque intenda conseguire una certezza, quanto alla falsità o genuinità di un documento, nei confronti di chi abbia inteso concretamente avvalersi di esso, sicché difetta l'interesse ad agire, con riferimento al tema della certezza dell'autenticità dello scritto, quando essa è già esistente, in quanto consacrata in un provvedimento giurisdizionale divenuto cosa giudicata.
Nel caso di specie, come eccepito dalla , il decreto ingiuntivo n. 2780/10 è CP_3
passato in giudicato, e rimane dunque idoneo a fondare l'intrapresa esecuzione, poiché non è stato oggetto di opposizione tardiva ex art. 650 cpc;
non vi è allora alcun giudizio nel quale possa essere presa in esame la nullità della notifica del decreto ingiuntivo per apcrifia delle sottoscrizioni apposte sull'AR oggetto della presente querela di falso.
E' peraltro ampiamente decorso il termine di 10 previsto per la proposizione dell'opposizione ex art. 650 cpc avendo avuto i debitori contezza dell'esecuzione se non altro dal 21.9.2021, data dell'opposizione ex artt. 615 e 617 cpc da loro proposta.
pagina 4 di 6 E' altresì pacifico che i vizi di nullità del decreto ingiuntivo non fatti valere con l'opposizione, eventualmente tardiva, al medesimo decreto non possono più essere fatti valere neppure con l'opposizione all'esecuzione, in quanto il decreto ingiuntivo acquista l'autorità di cosa giudicata;
solo qualora risulti la radicale inesistenza della notificazione, deve riconoscersi all'intimato la possibilità di agire direttamente per conseguire la dichiarazione di inefficacia ex art. 188 disp. att. cpc o di opporsi alla esecuzione intrapresa in forza del decreto ingiuntivo con i rimedi di cui agli artt. 615
e 617 cpc.
Nel caso di specie, contrariamente a quanto sostenuto dagli appellati, è pacifico che Cont la falsità delle sottoscrizioni apposte sull sia causa di nullità, e non di inesistenza della notifica eseguita a mezzo posta.
In tal senso si è espressa anche la richiamata sentenza della S.C. n. 36006/22 alla luce dei principi di cui alla pronuncia delle SS.UU. 14916/16, per la quale l'inesistenza della notificazione è configurabile, in base ai principi di strumentalità delle forme degli atti processuali e del giusto processo, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell'atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità. Tali elementi consistono: a) nell'attività di trasmissione, svolta da un soggetto qualificato, dotato, in base alla legge, della possibilità giuridica di compiere detta attività, in modo da poter ritenere esistente e individuabile il potere esercitato;
b) nella fase di consegna, intesa in senso lato come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall'ordinamento (in virtù dei quali, cioè, la stessa debba comunque considerarsi, ex lege, eseguita), restando, pertanto, esclusi soltanto i casi in cui l'atto venga restituito puramente e semplicemente al mittente, così da dover reputare la notificazione meramente tentata ma non compiuta, cioè, in definitiva, omessa.
pagina 5 di 6 4)In riforma della decisione impugnata, la querela di falso va quindi dichiarata inammissibile e gli appellati, soccombenti, devono essere condannati alle spese processuali di entrambi i gradi, liquidate d'ufficio in difetto di note spese.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando, in accoglimento dell'appello proposto dalla in persona della mandataria nei confronti di Controparte_3 Parte_2
e , avverso la sentenza n. 575/24 del Tribunale di Controparte_1 Controparte_2
Parma, dichiara inammissibile la querela di falso proposta dagli attuali appellati.
Condanna gli appellati a rifondere all'appellante le spese di entrambi i gradi di giudizio, che liquida, per il primo grado, in euro 4.500,00 per compensi, e per il secondo grado in euro 5.000,00 per compensi, oltre al 15% per spese generali, CPA ed IVA come per legge.
Pone le spese della CTU grafologica a carico dei soli appellati.
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio del 10.6.2025
Il Consigliere rel.
Mariacolomba Giuliano Il Presidente
Maria Cristina Salvadori
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