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Sentenza 2 settembre 2025
Sentenza 2 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 02/09/2025, n. 3369 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 3369 |
| Data del deposito : | 2 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del G.O.P. dott. Davide Romeo, della III Sezione Civile, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 10731 del Ruolo Generale affari contenziosi civili dell'anno 2024 vertente
TRA
e rappresentati e difesi dall'avv. Roberto Parte_1 Parte_2
Monastra ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in questa via E. Amari
n° 57
opponente
E
, rappresentato e difeso dagli avv.ti Agata Galvano e Controparte_1
Francesco Cigna ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in questa G.
Bonanno n° 67
opposto
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
( ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 132 c.p.c. e 118, disp. att,
c.p.c., come novellati dalla L. n. 69/2009 )
Il presente giudizio prende le mosse dal precetto, notificato in data 28.02.24, con cui in forza di apposito titolo giudiziale, intimava Controparte_1
all'odierno opponente l'esecuzione di opere in ottemperanza all'ordinanza del
18.04.23 resa dal Tribunale di Palermo nel procedimento sommario n. 15318/21.
Con atto di citazione notificato in data 31.07.24, e Parte_1 [...]
hanno proposto opposizione ex art. 615 c.p.c. al superiore atto, Pt_2
1 deducendo di non aver mai avuto contezza dell'esistenza del predetto procedimento a causa della mancata ricezione dell'atto introduttivo del medesimo, dovuta ad irregolarità ovvero omissioni nella relativa notificazione.
Ciò posto, a fronte della produzione a cura di parte opposta del ricorso ex art. 702 – bis c.p.c. notificato ai sensi dell'art. 140 c.p.c. nei confronti degli odierni opponenti in relazione al procedimento suindicato, andrà respinta la censura mossa da e con particolare riguardo alla Parte_1 Parte_2
dedotta mancata prova dell'adempimento dell'ultima delle formalità previste dall'art. 140 c.p.c., in difetto di produzione dell'avviso di ricevimento della raccomandata informativa cd. CAD.
Ora, mette conto evidenziare come in ordine al momento perfezionativo della notifica ex art. 140 c.p.c., la Suprema Corte abbia avuto modo di affermare nell'ordinanza interlocutoria delle Sezione Unite n. 458 del 13.01.05 che la notificazione nei confronti del destinatario si ha per eseguita con il compimento dell'ultimo degli adempimenti prescritti ( spedizione della raccomandata con avviso di ricevimento ); tuttavia, poiché tale adempimento persegue lo scopo di consentire la verifica che l'atto sia pervenuto nella sfera di conoscibilità del destinatario, l'avviso di ricevimento deve essere allegato all'atto notificato ( cfr., nello stesso senso, Cass. civ. n. 11331/09 ).
Peraltro, la Corte Costituzionale con sentenza n. 3 del 14.01.2010 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 140 c.p.c. nella parte in cui prevede che la notifica si perfeziona, per il destinatario, con la spedizione della raccomandata informativa, anziché con il ricevimento della stessa o, comunque, decorsi dieci giorni dalla relativa spedizione. Dunque, con il ricevimento della raccomandata si concreta la conoscibilità dell'atto, che comunque si presume trascorsi dieci giorni dalla relativa spedizione.
A fronte di ciò, parte opponente ha invocato nella specie la necessità della sussistenza dei requisiti formali di cui alla notifica a mezzo posta ex art. 8
L. n. 890/1982 comparandola a quella eseguita ai sensi dell'art. 140 c.p.c.,
2 ponendo, dunque, erroneamente sul medesimo piano funzionale e teleologico la
“seconda” raccomandata della prima forma di notificazione e la raccomandata –
l'unica – trasmessa nella notifica ex art. 140 c.p.c. Difatti, come evincesi peraltro dalle motivazioni espresse dalla Suprema Corte con ordinanza n. 5077/19, la seconda raccomandata ex art. 8 L. n. 890/1982 è stata introdotta dal Legislatore a seguito della declaratoria di incostituzionalità della medesima norma proprio al fine eguagliare sul piano delle garanzie per il destinatario l'iter della notifica a mezzo posta a quello previsto dall'art. 140 c.p.c., non dovendo pertanto adeguarsi la notifica ex art. 140 c.p.c. agli adempimenti previsti dalla notifica a mezzo posta, bensì il contrario: con l'introduzione del C.A.D. la notifica a mezzo posta è stata adeguata al procedimento notificatorio di cui all'art. 140 c.p.c..
Conseguentemente, risultando la produzione dell'avviso di ricevimento del
CAD un adempimento estraneo al procedimento notificatorio posto in essere nel caso in esame originariamente dall'ufficiale giudiziario ai sensi dell'art. 140 c.p.c. e della cui ritualità offre prova l'invio della raccomandata informativa, il cui avviso di ricevimento prodotto in atti sia con riguardo a che a Parte_1 [...]
concreta la circostanza che l'atto ( ossia il ricorso ex art. 702 – bis Pt_2
c.p.c. ) è pervenuto nella sfera di conoscibilità di costoro, perfezionandosi la notifica per effetto del decorso dei 10 giorni dalla spedizione della raccomandata succitata, senza che i sigg.ri ne abbiano curato il ritiro entro il termine di Pt_1
legge, non potrà che respingersi, come sopra accennato, l'unica doglianza mossa dagli opponenti e per l'effetto rigettarsi la relativa opposizione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate per come specificato in dispositivo, non ritenendosi idoneamente dimostrata nella condotta processuale degli opponenti la sussistenza di quei requisiti soggettivi di imputabilità atti a consentire la formulazione di una pronuncia di responsabilità aggravata dello stesso, così come richiesta ex adverso.
3
P. Q. M.
Il G.O.P., in funzione di giudice di Tribunale in composizione monocratica, ogni contraria istanza ed eccezione respinta e definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti:
- rigetta l'opposizione proposta da e Parte_1 Parte_2
con atto di citazione notificato in data 31.07.24 nei confronti di CP_1
avverso il precetto notificato in data 28.02.2024;
[...]
- condanna gli opponenti alla rifusione in favore dell'opposto delle spese del presente giudizio che liquida in complessivi € 2.540,00, oltre oneri accessori come per legge.
Così deciso in Palermo in data 1.09.2025.
Il G.O.P.
( dr. Davide Romeo )
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del G.O.P. dott. Davide Romeo, della III Sezione Civile, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 10731 del Ruolo Generale affari contenziosi civili dell'anno 2024 vertente
TRA
e rappresentati e difesi dall'avv. Roberto Parte_1 Parte_2
Monastra ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in questa via E. Amari
n° 57
opponente
E
, rappresentato e difeso dagli avv.ti Agata Galvano e Controparte_1
Francesco Cigna ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in questa G.
Bonanno n° 67
opposto
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
( ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 132 c.p.c. e 118, disp. att,
c.p.c., come novellati dalla L. n. 69/2009 )
Il presente giudizio prende le mosse dal precetto, notificato in data 28.02.24, con cui in forza di apposito titolo giudiziale, intimava Controparte_1
all'odierno opponente l'esecuzione di opere in ottemperanza all'ordinanza del
18.04.23 resa dal Tribunale di Palermo nel procedimento sommario n. 15318/21.
Con atto di citazione notificato in data 31.07.24, e Parte_1 [...]
hanno proposto opposizione ex art. 615 c.p.c. al superiore atto, Pt_2
1 deducendo di non aver mai avuto contezza dell'esistenza del predetto procedimento a causa della mancata ricezione dell'atto introduttivo del medesimo, dovuta ad irregolarità ovvero omissioni nella relativa notificazione.
Ciò posto, a fronte della produzione a cura di parte opposta del ricorso ex art. 702 – bis c.p.c. notificato ai sensi dell'art. 140 c.p.c. nei confronti degli odierni opponenti in relazione al procedimento suindicato, andrà respinta la censura mossa da e con particolare riguardo alla Parte_1 Parte_2
dedotta mancata prova dell'adempimento dell'ultima delle formalità previste dall'art. 140 c.p.c., in difetto di produzione dell'avviso di ricevimento della raccomandata informativa cd. CAD.
Ora, mette conto evidenziare come in ordine al momento perfezionativo della notifica ex art. 140 c.p.c., la Suprema Corte abbia avuto modo di affermare nell'ordinanza interlocutoria delle Sezione Unite n. 458 del 13.01.05 che la notificazione nei confronti del destinatario si ha per eseguita con il compimento dell'ultimo degli adempimenti prescritti ( spedizione della raccomandata con avviso di ricevimento ); tuttavia, poiché tale adempimento persegue lo scopo di consentire la verifica che l'atto sia pervenuto nella sfera di conoscibilità del destinatario, l'avviso di ricevimento deve essere allegato all'atto notificato ( cfr., nello stesso senso, Cass. civ. n. 11331/09 ).
Peraltro, la Corte Costituzionale con sentenza n. 3 del 14.01.2010 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 140 c.p.c. nella parte in cui prevede che la notifica si perfeziona, per il destinatario, con la spedizione della raccomandata informativa, anziché con il ricevimento della stessa o, comunque, decorsi dieci giorni dalla relativa spedizione. Dunque, con il ricevimento della raccomandata si concreta la conoscibilità dell'atto, che comunque si presume trascorsi dieci giorni dalla relativa spedizione.
A fronte di ciò, parte opponente ha invocato nella specie la necessità della sussistenza dei requisiti formali di cui alla notifica a mezzo posta ex art. 8
L. n. 890/1982 comparandola a quella eseguita ai sensi dell'art. 140 c.p.c.,
2 ponendo, dunque, erroneamente sul medesimo piano funzionale e teleologico la
“seconda” raccomandata della prima forma di notificazione e la raccomandata –
l'unica – trasmessa nella notifica ex art. 140 c.p.c. Difatti, come evincesi peraltro dalle motivazioni espresse dalla Suprema Corte con ordinanza n. 5077/19, la seconda raccomandata ex art. 8 L. n. 890/1982 è stata introdotta dal Legislatore a seguito della declaratoria di incostituzionalità della medesima norma proprio al fine eguagliare sul piano delle garanzie per il destinatario l'iter della notifica a mezzo posta a quello previsto dall'art. 140 c.p.c., non dovendo pertanto adeguarsi la notifica ex art. 140 c.p.c. agli adempimenti previsti dalla notifica a mezzo posta, bensì il contrario: con l'introduzione del C.A.D. la notifica a mezzo posta è stata adeguata al procedimento notificatorio di cui all'art. 140 c.p.c..
Conseguentemente, risultando la produzione dell'avviso di ricevimento del
CAD un adempimento estraneo al procedimento notificatorio posto in essere nel caso in esame originariamente dall'ufficiale giudiziario ai sensi dell'art. 140 c.p.c. e della cui ritualità offre prova l'invio della raccomandata informativa, il cui avviso di ricevimento prodotto in atti sia con riguardo a che a Parte_1 [...]
concreta la circostanza che l'atto ( ossia il ricorso ex art. 702 – bis Pt_2
c.p.c. ) è pervenuto nella sfera di conoscibilità di costoro, perfezionandosi la notifica per effetto del decorso dei 10 giorni dalla spedizione della raccomandata succitata, senza che i sigg.ri ne abbiano curato il ritiro entro il termine di Pt_1
legge, non potrà che respingersi, come sopra accennato, l'unica doglianza mossa dagli opponenti e per l'effetto rigettarsi la relativa opposizione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate per come specificato in dispositivo, non ritenendosi idoneamente dimostrata nella condotta processuale degli opponenti la sussistenza di quei requisiti soggettivi di imputabilità atti a consentire la formulazione di una pronuncia di responsabilità aggravata dello stesso, così come richiesta ex adverso.
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P. Q. M.
Il G.O.P., in funzione di giudice di Tribunale in composizione monocratica, ogni contraria istanza ed eccezione respinta e definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti:
- rigetta l'opposizione proposta da e Parte_1 Parte_2
con atto di citazione notificato in data 31.07.24 nei confronti di CP_1
avverso il precetto notificato in data 28.02.2024;
[...]
- condanna gli opponenti alla rifusione in favore dell'opposto delle spese del presente giudizio che liquida in complessivi € 2.540,00, oltre oneri accessori come per legge.
Così deciso in Palermo in data 1.09.2025.
Il G.O.P.
( dr. Davide Romeo )
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