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Sentenza 4 settembre 2024
Sentenza 4 settembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 04/09/2024, n. 950 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 950 |
| Data del deposito : | 4 settembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 2474/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI
Sezione civile – controversie di lavoro e previdenza
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice
Luca Coppola, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella controversia iscritta al n. 2474/2023 Ruolo Generale Affari
Contenziosi promossa da
rappresentato e difeso dall'avv. FRANCESCO Parte_1
NIZZARI;
-ricorrente- nei confronti di rappresentato e difeso dagli avv.ti Parte_2
RUSSO ROBERTA e DANIELE FUMAGALLI;
-resistente-
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da note scritte depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 16.05.2024
***
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.- ha convenuto in giudizio Parte_1 [...]
premettendo di essere stato assunto dalla Parte_2 predetta società, con la qualifica di operaio CCNL Porti – Operatore polifunzionale piazzale.
Ha dedotto che in data 06.10.2022, nella qualità di indagato nell'ambito del procedimento penale nr. 978/2022 R.G.N.R. DDA e nr.
607/2022 R.G. Gip DDA, veniva sottoposto alla misura della custodia cautelare in carcere, venendo dapprima in data 07.10.2022 sospeso dal pagina1 di 10
servizio e della retribuzione e ricevendo il successivo 18.11.2022 lettera di contestazione disciplinare, con la quale la resistente contestava i fatti oggetto di accertamento penale.
Ha rappresentato che in data 23.12.2022 la società resistente intimava il licenziamento per giusta causa, che veniva impugnato con formale comunicazione trasmessa a mezzo posta elettronica certificata il
06.02.2023.
Con riferimento alle contestazioni mosse in ordine ai fatti, oggetto dell'ordinanza di applicazione della misura cautelare, ha contestato sia l'identificazione di esso ricorrente fra gli autori degli illeciti oggetto di imputazione, evidenziando che il proprio nominativo era stato associato erroneamente allo pseudonimo “occhi blu”, utilizzato dai sodali per le comunicazioni intercorse durante la perpetrazione dei reati, sia la propria partecipazione ai reati fine contestatigli nei capi di imputazione.
Sulla scorta di tali motivazioni il ricorrente ha chiesto:
“B) Dichiarare illegittimo e, comunque, annullare il licenziamento per giusta causa comunicato dalla società Parte_2 al sig. con nota del 23 dicembre 2022, e, Parte_1 per l'effetto, condannare ai sensi dell'art. 18, l. n. 300/1970, la resistente, in persona del legale rappresentante pro tempore, alla reintegra dell'odierno ricorrente nel proprio posto di lavoro, con le medesime mansioni e qualifica, ed alla corresponsione di tutto quanto dovutogli a titolo di retribuzioni ed oneri accessori, a far data dall'intervenuto licenziamento sino a quella dell'effettiva reintegrazione nel suo posto di lavoro, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge, dichiarando la non interruzione del rapporto di lavoro.
C) Condannare la società convenuta, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al versamento di tutti i contributi assistenziali e previdenziali dalla data del licenziamento sino a quella dell'effettiva reintegrazione.
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D) In via subordinata, in caso di applicabilità del regime della tutela obbligatoria, condannare ai sensi dell'art. 8, l. n. 604/1966, così come novellato dall'art. 2, l. n. 108/1990, la società resistente alla riassunzione del sig. nel proprio posto di lavoro, con le Pt_1 medesime mansioni e qualifica entro il termine di tre giorni, o in alternativa al risarcimento del danno da quantificarsi nella misura tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 6 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge;
”
1.1.- Costituendosi in giudizio, ha Parte_2 chiesto il rigetto della domanda, contestando specificamente i motivi posti a suo fondamento.
2.- Il ricorso è infondato.
3.- Deve premettersi che “Il principio di non colpevolezza fino alla condanna definitiva sancito dall'art. 27, secondo comma, Cost. concerne le garanzie relative all'attuazione della pretesa punitiva dello Stato,
e non può quindi applicarsi, in via analogica o estensiva, all'esercizio da parte del datore di lavoro della facoltà di recesso per giusta causa in ordine ad un comportamento del lavoratore che possa altresì integrare gli estremi del reato, se i fatti commessi siano di tale gravità da determinare una situazione di improseguibilità, anche provvisoria, del rapporto, senza necessità di attendere la sentenza definitiva di condanna, non essendo a ciò di ostacolo neppure la circostanza che il contratto collettivo di lavoro preveda la più grave sanzione disciplinare solo qualora intervenga una sentenza definitiva di condanna;
ne consegue che il giudice davanti al quale sia impugnato un licenziamento disciplinare intimato per giusta causa a seguito del rinvio a giudizio del lavoratore con l'imputazione di gravi reati potenzialmente incidenti sul rapporto fiduciario - ancorché non commessi nello svolgimento del rapporto - deve accertare l'effettiva sussistenza dei fatti riconducibili alla contestazione, idonei ad evidenziare, per i loro profili soggettivi ed oggettivi, l'adeguato
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fondamento di una sanzione disciplinare espulsiva.” (C. 29825/2008; nello stesso senso si vedano: C. 13955/2014 e C. 18513/2016)
A tal fine, si osserva che il giudice può fondare il proprio convincimento anche sulla scorta di una prova atipica non ricompresa nel catalogo dei mezzi di prova individuati dal legislatore, ma non per questo inammissibile nel nostro ordinamento, come ritenuto dalla costante giurisprudenza di legittimità sia per l'assenza di una norma di chiusura sulla tassatività tipologica dei mezzi di prova (fra le altre: C. 3689/2021, C. 18025/2019, C. 20719/2018, C. 1593/2017, C.
10825/2016, C. 17392/2015, C. 13229/2015, C. 840/2015, C. 12577/2014,
C. 5965/2004) sia in ragione del principio del libero convincimento del giudice (C. 25165/2020; C. 13229/2015; C. 5440/2010), non comportando la sua utilizzazione - ancorché sia stata raccolta al di fuori del processo - violazione del principio di cui all'art. 101
c.p.c., instaurandosi il contraddittorio con il mezzo della produzione documentale nel rispetto delle preclusioni istruttorie (C. 17392/2015;
C. 18025/2019), e non trovando applicazione, allorché la prova sia acquisita nel giudizio penale, il limite all'utilizzabilità della prova previsto dall'art. 191 c.p.c., salvo che la stessa comporti ex se lesione di un diritto fondamentale della persona (fra le altre: C.
4653/2021, C. 8459/2020, C. 28974/2017).
Proprio la facoltà per la parte di contestare nell'ambito del giudizio civile i fatti acquisiti al di fuori del processo comporta, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza, che il giudice del lavoro, “ai fini della formazione del proprio convincimento in ordine alla sussistenza di una giusta causa di licenziamento, può valutare gli atti delle indagini preliminari e le intercettazioni telefoniche ivi assunte, anche ove sia mancato il vaglio critico del dibattimento, in quanto la parte può sempre contestare nel giudizio civile i fatti acquisiti in un procedimento penale”. (C. 5317/2017; nello stesso senso, si vedano: C. 2168/2013 e C. 132/2008)
Peraltro, proprio in relazione alle intercettazioni telefoniche, le stesse “sono pienamente utilizzabili nel procedimento disciplinare di
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cui all'art. 7 della l. n. 300 del 1970, purché siano state legittimamente disposte nel rispetto delle norme costituzionali e procedimentali, non ostandovi i limiti previsti dall'art. 270 c.p.p., riferibili al solo procedimento penale, in cui si giustificano limitazioni più stringenti in ordine all'acquisizione della prova, in deroga al principio fondamentale della ricerca della verità materiale.”
(C. 10017/2016).
4.- Nell'ipotesi di specie, come risulta dall'ordinanza di applicazione di misura cautelare depositata nell'ambito del procedimento n. 978/2022
RGNR DDA, il ricorrente è indagato - capi 2), 11) e 16) - dei reati di cui agli artt. 61 bis, 81, 110 c.p.; art. 73 co 1; art. 6 e 80 DPR
309/90 - perché, in distinte occasioni, in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, in tempi diversi, in concorso con altri, importava svariate centinaia di chili di sostanza stupefacente del tipo cocaina, occultata all' interno di container in viaggio, in particolare essendo impiegato “a terra” nel materiale prelievo e Parte_3 trasbordo dello stupefacente dal container contaminato al container dell'uscita ovvero partecipando alle attività propedeutiche al tentativo di esfiltrazione degli ingenti carichi di cocaina, mettendosi a disposizione del sodalizio criminale, modificando i propri turni e facendosi trovare sul posto appositamente per operare l'esfiltrazione.
5.- In ordine alle contestazioni mosse dal datore di lavoro all'odierno ricorrente, poste poi a base del licenziamento oggetto del presente giudizio, l' ha preliminarmente posto in dubbio la riferibilità Pt_1
a sé dello pseudonimo “occhi blu”, utilizzato dai sodali nel corso delle attività illecite oggetto di imputazione, evidenziando che lo stesso nickname veniva in un'occasione utilizzato dai sodali per l'identificazione di altro soggetto, chiamato “ ”, poi identificato Per_1 in . Persona_2
5.1.- Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, dal complessivo materiale probatorio, acquisito agli atti del procedimento nr. 978/2022
R.G.N.R. DDA e nr. 607/2022 R.G. Gip DDA, può ritenersi dimostrato, ai pagina5 di 10
nostri fini, l'uso dello pseudonimo “occhi blu” da parte dell'odierno ricorrente.
Infatti, in data 22.11.2020, durante le fasi che precedevano l'esfiltrazione, parlando del coinvolgimento di Parte_1
, abitualmente individuato dal nomignolo " ed assegnato
[...] Pt_4 in quell'occasione al ruolo di "navetta", chiedeva se con il Pt_5 predetto diminutivo si volesse individuare l' ed, ottenuta Pt_1 risposta positiva dal , confermava che si trattava di " Parte_6 Pt_7
”. (RIT 2230-20, progressivo nr. 85; cfr. p. 1044 dell'ordinanza di
[...] applicazione della misura cautelare)
In una successiva chat del 26.02.2021, a espressa domanda di un complice non identificato (usuario del , C.F._1 Persona_3 rispondeva identificando "occhi blu" in " , quindi Persona_4 riferendosi chiaramente all'odierno ricorrente. (cfr. pag. 1046 dell'ordinanza di applicazione della misura cautelare)
Con riferimento all'attività illecita compiuta in data 12.01.2021, il ricorrente ha dedotto che il soprannome “occhi blu” fosse riferibile ad altro soggetto, posto che, mentre da una conversazione delle ore
9,01, captata fra i sodali e , si sarebbe evinto che Parte_8 CP_1
“occhi blu” fosse già consapevole del suo coinvolgimento nell'attività criminosa che si sarebbe compiuta di lì a poche ore, da altra comunicazione delle 16,47 si evinceva, al contrario, che esso ricorrente ne fosse ancora all'oscuro, avendo il affermato Parte_6
“che mi sono dimenticato a ”. Per_5
In realtà, è necessario leggere il messaggio nella sua interezza, comprendendosi così che il con detta frase si sia riferito Parte_6 unicamente alla circostanza di essersi dimenticato di occuparsi del cambio di mansione lavorativa dell' (“che mi sono dimenticato Pt_1 di ), senza alcun riferimento al fatto che Persona_6 quest'ultimo non fosse stato informato dell'attività di esfiltrazione.
5.2.- Con riferimento alle contestazioni mosse dal ricorrente in ordine ai fatti contestatigli al capo 2), si osserva che l'identificazione di
“occhi blu” nell' , avvenuta nella conversazione captata in data Pt_1
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20.11.2020 nel corso delle fasi preparatorie dell'esfiltrazione avvenuta poche ore dopo, comprova che il predetto soprannome sia stato utilizzato in detta circostanza proprio per identificare l'odierno ricorrente, il quale nella predetta data effettuava il 4° turno di servizio, avendo fatto accesso al terminal poco dopo gli indagati e (e dopo il dialogo in commento), ma comunque in Pt_5 Parte_6 ampio anticipo (alle ore 18,06) rispetto al previsto orario di inizio delle 19,00, rimanendovi sino alle 00,41 del 23.11.2020.
Particolarmente indicativa della partecipazione dell'odierno ricorrente alle attività di trasbordo della sostanza stupefacente si rivela la conversazione (RIT 2230-20, progressivo nr. 93; pagg. 83 e
84 dell'ordinanza di applicazione della misura cautelare) nel corso della quale l' , nel ricevere ordinarie comunicazioni di lavoro, Pt_1 via radio, veniva richiamato dal che lo sollecitava a prestare Pt_5 attenzione all'attività illecita in itinere, piuttosto che alle comunicazioni di servizio ("lasciare stare queste cazzate"); in particolare, gli rammentava che avrebbero utilizzato la sua autovettura per raggiungere la bitta ("Quando è ora, ce ne andiamo tutti con la tua macchina là sotto, alla bitta ... tu mi porti la macchina tua qua
... hai capito"). rappresentava che avrebbe risolto alcune Pt_1 faccende lavorative ("sbrigare 'ste cose qua sotto") per poter poi partecipare indisturbato all'azione illecita. Udendo ciò, il duo raccomandava all' di osservare massima Parte_9 Pt_1 puntualità, ribadendo che entro le ore 20.15 doveva portarsi nel luogo già precedentemente comunicatogli ("vedi che alle otto ed un quarto devi essere là!"). Prima che l' si congedasse, Pt_1 Parte_6 rassicurava il complice che in circa mezz'ora avrebbero trasbordato la sostanza illecita ("tanto una mezz'ora e siamo fuori da tutto!").
Peraltro, contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso introduttivo, la circostanza che il , riferendosi a “ ” (da individuarsi, CP_1 Pt_4 per quanto detto, nell'odierno ricorrente), avesse affermato “quello non viene che si spaventa”, è circostanza di per sé irrilevante, posto che, a detta affermazione, il aveva prontamente risposto Parte_6
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“no, era qua con noi!! (RIT 2230-20; progressivo nr. 107; cfr. p. 93 dell'ordinanza di applicazione della misura cautelare).
Anche l'ulteriore conversazione captata alle ore 22,15 (RIT 2230-20; progressivo nr. 132; cfr. pagg. 114 e 115 dell'ordinanza di applicazione della misura cautelare) è ulteriormente esplicativa sia del coinvolgimento dell' sia della partecipazione di Pt_1 quest'ultimo ad un'attività di natura illecita. Infatti, dalle ore
22,16, sull'automezzo di erano presenti , Russo, Pt_5 Parte_6 Per_2
e e si apprendeva da alcuni commenti che il aveva Pt_1 Pt_5 dovuto fare il giro lungo per la temuta presenza di forze dell'ordine
( dove sono? ALBANESE gli sbirri ... aspetta che stiamo Pt_5 Pt_5 arrivando ... (impreca) ... abbiamo dovuto fare il giro lungo,
). Pt_10
5.3.- Con riferimento alle contestazioni mosse in ordine alla partecipazione del ricorrente all'attività di esfiltrazione del
31.12.2022, di cui al capo 11), l' oltre a rilevare che il Pt_1 suo ingresso all'interno del porto per l'inizio dell'attività lavorativa avvenne a mezzanotte e, quindi, due minuti dopo una conversazione nella quale il avrebbe confermato la presenza Parte_8 di “occhi blu” nell'area portuale, ha comunque evidenziato che la semplice presenza in loco dell' era circostanza di per sé Pt_1 neutra, non potendo da sola costituire la prova della riconducibilità di detto soprannome ad esso ricorrente.
In ordine all'orario di ingresso nell'area portuale di Gioia Tauro, si ritiene di condividere quanto riportato dallo stesso ricorrente nel proprio atto introduttivo in ordine alla circostanza che l'orario di riferimento dei messaggi riportati nell'annotazione era quello UTC' e, considerato che il fuso orario italiano corrisponde a UTC+1 nel periodo in cui è in vigore l'ora solare mentre corrisponde a UTC+2 nel periodo in cui è in vigore l'ora legale, deve ritenersi che la conversazione captata, nella quale confermava la presenza di “occhi blu”, Parte_8 fosse avvenuta alle ore 00,58, in un orario compatibile con la presenza all'interno del porto dell' . Pt_1
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Seppur detta semplice circostanza non sia tale da comprovare di per sé la riconducibilità del soprannome “occhi blu” all'odierno ricorrente, le conversazioni riportate al punto 5.1. del presente provvedimento sono tali da dimostrare che nella complessiva vicenda detto nickname sia stato utilizzato dai sodali per individuare l' tenuto Pt_1 conto, peraltro, del fatto che proprio in ordine alle fattispecie cristallizzate nel capo 11) alcuna contestazione viene mossa a detto “ ”, cioè il sodale cui il ricorrente ha Persona_2 Per_1 inteso associare il soprannome di “occhi blu”.
6.- Potendo, dunque, ritenersi provata in questa sede l'identificazione di “occhi blu” nell' e dovendo ritenersi Pt_1 provato ai nostri fini il concorso del predetto nella commissione dei reati di cui ai capi di imputazione 2) e 11), può considerarsi giustificato il licenziamento, attesa la sicura gravità dell'illecito, avendo l' in concorso con altri commesso i reati previsti e Pt_1 puniti dagli artt. 81, 110 c.p.; art. 73 co 1; art. 6 e 80 DPR 309/90, avendo in distinte occasioni partecipato all'importazione di svariate centinaia di chili di sostanza stupefacente del tipo cocaina, occultata all' interno di container in viaggio in particolare, essendo stato impiegato “a terra” nel materiale prelievo e trasbordo dello stupefacente dal container contaminato al container dell'uscita ovvero partecipando alle attività propedeutiche al tentativo di esfiltrazione degli ingenti carichi di cocaina, mettendosi a disposizione del sodalizio criminale, modificando i propri turni e facendosi trovare sul posto appositamente per operare l'esfiltrazione.
7.- Pertanto, gli episodi di cui ai capi 2) ed 11), individuati nell'ordinanza di applicazione della misura cautelare, costituiscono di per sé giusta causa del licenziamento, senza necessità di dover vagliare la fondatezza dell'ulteriore contestazione mossa al lavoratore in ordine alla commissione dell'ulteriore fattispecie costituente reato, di cui al capo 16), atteso che, come pacifico nella giurisprudenza, “qualora il licenziamento sia intimato per giusta causa
e siano stati contestati al dipendente diversi episodi rilevanti sul
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piano disciplinare, ciascuno di essi autonomamente considerato costituisce base idonea per giustificare la sanzione. Non è dunque il datore di lavoro a dover provare di aver licenziato solo per il complesso delle condotte addebitate, bensì la parte che ne ha interesse, ossia il lavoratore, a dover provare che solo presi in considerazione congiuntamente, per la loro gravità complessiva, i singoli episodi fossero tali da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro.” (da ultimo si veda C. 113/2020; nello stesso senso, nella giurisprudenza di merito: C.App. Venezia,
03.10.2022, n. 531; C.App. Roma, 19.02.2020, n. 667).
8.- Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza di parte ricorrente e sono liquidate come da dispositivo, alla luce del DM
55/2014, valori minimi, tenuto conto del valore della causa, della complessità delle questioni trattate e della circostanza che l'attività istruttoria si è compiuta solo mediante deposito di documenti.
P Q M
RIGETTA il ricorso;
PONE in capo al ricorrente le spese di lite, che si liquidano in complessivi euro 4.629,00 a titolo di compensi professionali, oltre al
15% per spese generali, oltre IVA e CPA come per legge.
Palmi, 03/09/2024
Il giudice
Luca Coppola
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