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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 15/12/2025, n. 591 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 591 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
V.G. 2266/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ASTI
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa TA ET Presidente rel. dott.ssa Elga Bulgarelli Giudice dott.ssa Sara Pozzetti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.v.g. 2266/2025 promossa da:
, (C.F. ), nato a [...], il [...], Parte_1 C.F._1 residente in [...], rappresentato e difeso dall'avv. ARMENI RITA come da procura in atti e
, (C.F. ), nata a [...] il [...], residente Controparte_1 C.F._2 in Asti (AT), rappresentata e difesa dall'avv. GALLIA CRISTIANA come da procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito Parte_1 Controparte_1 concordatario in Asti, il 09/07/2006.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Asti (atto n. 77 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2006).
Dal matrimonio sono nati i figli: , il 5.03.2009, , il 15.06.2011 Persona_1 Persona_2 e , il 25.11.2014. Persona_3
Con ricorso depositato il 14/07/2025 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi e congiuntamente, ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c., la cessazione degli effetti civili del matrimonio. 1 I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze, come da condizioni che si trascrivono integralmente.
Con decreto del 15/10/2025, la Presidente del Tribunale di Asti, Dott.ssa TA ET, fissava udienza di comparizione delle parti al giorno 04/11/2025, per sentire i coniugi a chiarimenti sulle condizioni della separazione onde verificarne l'effettiva corrispondenza all'interesse dei minori.
All'udienza del 04/11/25, i coniugi precisavano ed illustravano le condizioni richieste, richiamando il contenuto come menzionato nel ricorso, insistendo nelle loro comuni istanze, che le parti hanno concordemente e parzialmente integrato a maggior tutela della prole minore.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Atteso che le parti con il ricorso introduttivo hanno altresì chiesto la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c. formulando le condizioni relative a tale domanda che non risulta allo stato procedibile non essendo decorso il termine di cui all'art. 3, n. 2 lett.b) L. 898/1970 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo con separata ordinanza, al fine di verificare il decorso del termine di cui all'articolo 3 n. 2 lett.b) L. 898/1970 - sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi ovvero ai sensi dell'art. 127 ter co. 5 c.p.c. dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note scritte – il passaggio in giudicato della sentenza di separazione e la sussistenza degli ulteriori presupposti per l'accoglimento della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso.
Spese di lite al definitivo
PQM
Il Tribunale, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra i coniugi e Parte_1 CP_1
iscritto nel registro del detto Comune all'anno 2006, parte II, serie A, n. 77.
[...]
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Asti di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio e di provvedere alle incombenze di legge.
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DISPONE Per_ i figli minori e saranno affidati alle cure di entrambi i genitori in regime di Per_1 Per_3 affido condiviso. Gli stessi manterranno la residenza anagrafica in Asti, Via Michele Giusta n. 24 presso la ex casa famigliare ed avranno prevalente collocazione presso la madre.
La responsabilità genitoriale sarà esercitata disgiuntamente, per sole questioni afferenti la quotidianità, nel tempo in cui i minori si tratterranno presso l'uno o l'altro genitore, mentre le decisioni più rilevanti dovranno essere assunte sempre in accordo fra i genitori.
Il padre potrà incontrare e tenere con sé i figli dal giovedì a mezzogiorno al sabato dopo pranzo nonché a weekend alternati dal sabato pomeriggio alla domenica dopo cena. I figli si muoveranno
2 sempre tutti e tre insieme. Resta altresì inteso che tutti e tre i figli trascorreranno due settimane anche non consecutive con ciascun genitore durante le vacanze estive, con periodo da comunicare entro il giorno 30 del mese di maggio;
nonché le festività, ponti e compleanni ad anni alterni con ciascun genitore;
infine, durante le vacanze natalizie, ad eccezione dei giorni di festa, che seguiranno il criterio dell'alternanza, verranno suddivise in due periodi di eguale durata, che verranno trascorsi, ad anni alterni, con ciascun genitore;
Le parti si impegnano reciprocamente a modificare / cambiare i weekend di spettanza in caso di cerimonie – feste famigliari, con preavviso di almeno 7 giorni da comunicarsi per iscritto. I genitori si impegnano comunque a rispettare sempre i desideri e le esigenze dei figli minori anche con riferimento alle attività sportive o extra scolastiche;
Il Sig. si impegna ed obbliga a corrispondere alla moglie, entro i primi cinque giorni di Parte_1 ogni mese, un assegno di mantenimento del complessivo importo di € 1.000,00 (mille/00) per tutti e tre i figli minori.
Detto importo sarà soggetto annualmente a rivalutazione Istat ex lege. il Sig. si impegna ed obbliga a corrispondere alla moglie, entro il giorno cinque di ogni Parte_1 mese, il 60% delle spese straordinarie di tutti e tre i figli minori secondo quanto previsto dall'accordo Avvocati / Magistrati del 2017 prodotto in giudizio;
entrambi i genitori dovranno reciprocamente comunicarsi, a mezzo raccomandata o e-mail o messaggi whatsapp le spese straordinarie da sostenersi per i figli minori. Il genitore che avrà anticipato la spesa provvederà all'inoltro delle pezze giustificative ed alla richiesta di rimborso l'ultimo giorno del mese nel quale le avrà sostenute e l'altro genitore le rimborserà entro il giorno 5 di ogni mese.
La sig.ra quale genitore presso il quale i figli sono residenti, si impegna ed obbliga a CP_1 presentare, di anno in anno, la domanda e la documentazione per l'ottenimento dell'assegno unico universale per i figli nell'importo massimo in relazione ai propri redditi. La gestione delle somme percepite a tale titolo verranno disciplinate con separato accordo;
PRENDE ATTO CHE
a definizione dei reciproci rapporti di dare / avere nonché a scioglimento della comunione relativa ai beni immobili cointestati, comunque in relazione e funzione di un complessivo assetto in sede di separazione/divorzio, la sig.ra si impegna ed obbliga a trasferire, successivamente Controparte_1 alla omologa della separazione, le proprie quote di proprietà dei seguenti immobili:
- Asti, Via Borsellino n. 41, così contraddistinto al Catasto Fabbricati del Comune di Asti al Foglio 51, part. 528 sub 22, p. S1-T-1-2 z.c. 2 Cat. A/2, cl. 7, vani 7,5, RC euro 445,44, così composto: al piano seminterrato: vano scala, cantina e locale accessorio (box auto); al piano rialzato: ingresso- soggiorno-cucina, vano scala, w.c., veranda e cortile ad uso esclusivo;
al piano primo: vano scala- disimpegno, due camere, w.c. con anti w.c., bagno, balcone e terrazzo;
al piano sottotetto: un locale con centrale termica acquistato in comproprietà con atto a Rogito Notaio del 15/11/2022, Persona_4 Rep. N. 58753, racc. n. 32250, Registrato ad Asti il 17/11/2022 al n. 7958 s T1;
- Asti, Portacomaro Stazione, Località Poggio, 91, così contraddistinto al Catasto di Asti, F. 37, part. 818, Via Poggio, 91, p. S1-T—1 z.c. 2 cat. A/3 cl. 1, vani 17 rendita catastale D.M. 701/94 euro 386,31 composto da: al piano interrato: cantina;
al piano terreno: disimpegno, quattro camere, due ripostigli e due locali di sgombero;
al piano primo: due disimpegni, sette camere, ripostiglio, due bagni, ballatoio e balconcino, acquistato in comproprietà con atto a Rogito Notaio del Persona_4 30/04/2010, Repertorio n. 35971, raccolta n. 14707, registrato il 12/05/2010 al n. 2915 s. 1T, Trascritto in data 12/05/2010, Reg .Gen. 4438 Reg. Part. 2941.
Quale corrispettivo della vendita il sig. verserà alla signora la somma Parte_1 CP_1 complessiva di € 100.000,00 (centomila) con le seguenti modalità: € 60.000,00 (sessantamila) alla
3 data di stipula del Rogito che verrà fissata nel più breve termine possibile, all'esito del deposito della sentenza di omologa, ed il restante importo di € 40.000,00 entro e non oltre il 31.12.2026.
I ricorrenti si danno reciprocamente atto che, per il trasferimento di cui sopra, intendono avvalersi delle esenzioni previste per legge di ogni tassa, tributo, delle imposte di bollo, registro, ipotecarie e catastali ai sensi dell'art. 19 Legge 6 marzo 1987 n. 74 nonché della sentenza della Corte Costituzionale del 10 maggio 1999 n. 154, in quanto trattasi di trasferimento di immobili in esecuzione di accordi raggiunti in sede di separazione.
Il Sig. si obbliga ad accettare ed a provvedere al pagamento del residuo mutuo Parte_1 con accollo integrale dello stesso, liberando la Sig.ra da qualsivoglia responsabilità, Controparte_1 pregiudizio e garanzia (con impegno in tal senso quale condizione necessaria cui deve ritenersi subordinata la cessione) nonché al pagamento di tutte le spese di proprietà e non, comunque riguardanti la proprietà dei sopra descritti beni immobili ivi comprese IMU, TARI, interventi di ordinaria e/o straordinaria amministrazione che si dovessero rendere comunque necessari sin dalla data di sottoscrizione del presente atto. Il Sig. si impegna altresì a restituire alla Parte_1
Sig.ra il 50% della quota di IMU già anticipata in data 16.06.2025 dalla Sig.ra CP_1 CP_1 stante la volontà di cessione già perfezionata tra le parti. La TARI relativa all'immobile sito
[...] in Asti, Via Borsellino 41 sarà a carico del Sig. . Dal mese di luglio 2025 ciascun Parte_1 coniuge provvederà ad intestarsi la ell'alloggio effettivamente utilizzato. Pt_2
Le spese notarili nonché tutte le spese tecniche, urbanistiche e catastali eventualmente necessarie per addivenire al trasferimento saranno a carico del Sig. così come tutte le spese di Parte_1 ordinaria e straordinaria amministrazione che si rendessero necessarie successivamente alla sottoscrizione del presente atto;
i coniugi danno atto di essere economicamente indipendenti. I ricorrenti dichiarano che, entro la data della fissanda udienza Presidenziale, avranno regolato la ripartizione di depositi o risparmi, e che le spese di procedura saranno sostenute in eguale misura, mentre ciascuno provvederà ai compensi del proprio difensore;
gli scriventi si rilasciano reciprocamente assenso al rilascio e/o rinnovo di documento valido per l'espatrio per sé e per i figli minori.
PROVVEDE con separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo e la prosecuzione del giudizio.
SPESE al definitivo.
Così deciso nella Camera di Consiglio in data 10/12/2025
La Presidente est.
Dott.ssa TA ET
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
La Presidente
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ASTI
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa TA ET Presidente rel. dott.ssa Elga Bulgarelli Giudice dott.ssa Sara Pozzetti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.v.g. 2266/2025 promossa da:
, (C.F. ), nato a [...], il [...], Parte_1 C.F._1 residente in [...], rappresentato e difeso dall'avv. ARMENI RITA come da procura in atti e
, (C.F. ), nata a [...] il [...], residente Controparte_1 C.F._2 in Asti (AT), rappresentata e difesa dall'avv. GALLIA CRISTIANA come da procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito Parte_1 Controparte_1 concordatario in Asti, il 09/07/2006.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Asti (atto n. 77 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2006).
Dal matrimonio sono nati i figli: , il 5.03.2009, , il 15.06.2011 Persona_1 Persona_2 e , il 25.11.2014. Persona_3
Con ricorso depositato il 14/07/2025 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi e congiuntamente, ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c., la cessazione degli effetti civili del matrimonio. 1 I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze, come da condizioni che si trascrivono integralmente.
Con decreto del 15/10/2025, la Presidente del Tribunale di Asti, Dott.ssa TA ET, fissava udienza di comparizione delle parti al giorno 04/11/2025, per sentire i coniugi a chiarimenti sulle condizioni della separazione onde verificarne l'effettiva corrispondenza all'interesse dei minori.
All'udienza del 04/11/25, i coniugi precisavano ed illustravano le condizioni richieste, richiamando il contenuto come menzionato nel ricorso, insistendo nelle loro comuni istanze, che le parti hanno concordemente e parzialmente integrato a maggior tutela della prole minore.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Atteso che le parti con il ricorso introduttivo hanno altresì chiesto la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c. formulando le condizioni relative a tale domanda che non risulta allo stato procedibile non essendo decorso il termine di cui all'art. 3, n. 2 lett.b) L. 898/1970 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo con separata ordinanza, al fine di verificare il decorso del termine di cui all'articolo 3 n. 2 lett.b) L. 898/1970 - sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi ovvero ai sensi dell'art. 127 ter co. 5 c.p.c. dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note scritte – il passaggio in giudicato della sentenza di separazione e la sussistenza degli ulteriori presupposti per l'accoglimento della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso.
Spese di lite al definitivo
PQM
Il Tribunale, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra i coniugi e Parte_1 CP_1
iscritto nel registro del detto Comune all'anno 2006, parte II, serie A, n. 77.
[...]
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Asti di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio e di provvedere alle incombenze di legge.
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DISPONE Per_ i figli minori e saranno affidati alle cure di entrambi i genitori in regime di Per_1 Per_3 affido condiviso. Gli stessi manterranno la residenza anagrafica in Asti, Via Michele Giusta n. 24 presso la ex casa famigliare ed avranno prevalente collocazione presso la madre.
La responsabilità genitoriale sarà esercitata disgiuntamente, per sole questioni afferenti la quotidianità, nel tempo in cui i minori si tratterranno presso l'uno o l'altro genitore, mentre le decisioni più rilevanti dovranno essere assunte sempre in accordo fra i genitori.
Il padre potrà incontrare e tenere con sé i figli dal giovedì a mezzogiorno al sabato dopo pranzo nonché a weekend alternati dal sabato pomeriggio alla domenica dopo cena. I figli si muoveranno
2 sempre tutti e tre insieme. Resta altresì inteso che tutti e tre i figli trascorreranno due settimane anche non consecutive con ciascun genitore durante le vacanze estive, con periodo da comunicare entro il giorno 30 del mese di maggio;
nonché le festività, ponti e compleanni ad anni alterni con ciascun genitore;
infine, durante le vacanze natalizie, ad eccezione dei giorni di festa, che seguiranno il criterio dell'alternanza, verranno suddivise in due periodi di eguale durata, che verranno trascorsi, ad anni alterni, con ciascun genitore;
Le parti si impegnano reciprocamente a modificare / cambiare i weekend di spettanza in caso di cerimonie – feste famigliari, con preavviso di almeno 7 giorni da comunicarsi per iscritto. I genitori si impegnano comunque a rispettare sempre i desideri e le esigenze dei figli minori anche con riferimento alle attività sportive o extra scolastiche;
Il Sig. si impegna ed obbliga a corrispondere alla moglie, entro i primi cinque giorni di Parte_1 ogni mese, un assegno di mantenimento del complessivo importo di € 1.000,00 (mille/00) per tutti e tre i figli minori.
Detto importo sarà soggetto annualmente a rivalutazione Istat ex lege. il Sig. si impegna ed obbliga a corrispondere alla moglie, entro il giorno cinque di ogni Parte_1 mese, il 60% delle spese straordinarie di tutti e tre i figli minori secondo quanto previsto dall'accordo Avvocati / Magistrati del 2017 prodotto in giudizio;
entrambi i genitori dovranno reciprocamente comunicarsi, a mezzo raccomandata o e-mail o messaggi whatsapp le spese straordinarie da sostenersi per i figli minori. Il genitore che avrà anticipato la spesa provvederà all'inoltro delle pezze giustificative ed alla richiesta di rimborso l'ultimo giorno del mese nel quale le avrà sostenute e l'altro genitore le rimborserà entro il giorno 5 di ogni mese.
La sig.ra quale genitore presso il quale i figli sono residenti, si impegna ed obbliga a CP_1 presentare, di anno in anno, la domanda e la documentazione per l'ottenimento dell'assegno unico universale per i figli nell'importo massimo in relazione ai propri redditi. La gestione delle somme percepite a tale titolo verranno disciplinate con separato accordo;
PRENDE ATTO CHE
a definizione dei reciproci rapporti di dare / avere nonché a scioglimento della comunione relativa ai beni immobili cointestati, comunque in relazione e funzione di un complessivo assetto in sede di separazione/divorzio, la sig.ra si impegna ed obbliga a trasferire, successivamente Controparte_1 alla omologa della separazione, le proprie quote di proprietà dei seguenti immobili:
- Asti, Via Borsellino n. 41, così contraddistinto al Catasto Fabbricati del Comune di Asti al Foglio 51, part. 528 sub 22, p. S1-T-1-2 z.c. 2 Cat. A/2, cl. 7, vani 7,5, RC euro 445,44, così composto: al piano seminterrato: vano scala, cantina e locale accessorio (box auto); al piano rialzato: ingresso- soggiorno-cucina, vano scala, w.c., veranda e cortile ad uso esclusivo;
al piano primo: vano scala- disimpegno, due camere, w.c. con anti w.c., bagno, balcone e terrazzo;
al piano sottotetto: un locale con centrale termica acquistato in comproprietà con atto a Rogito Notaio del 15/11/2022, Persona_4 Rep. N. 58753, racc. n. 32250, Registrato ad Asti il 17/11/2022 al n. 7958 s T1;
- Asti, Portacomaro Stazione, Località Poggio, 91, così contraddistinto al Catasto di Asti, F. 37, part. 818, Via Poggio, 91, p. S1-T—1 z.c. 2 cat. A/3 cl. 1, vani 17 rendita catastale D.M. 701/94 euro 386,31 composto da: al piano interrato: cantina;
al piano terreno: disimpegno, quattro camere, due ripostigli e due locali di sgombero;
al piano primo: due disimpegni, sette camere, ripostiglio, due bagni, ballatoio e balconcino, acquistato in comproprietà con atto a Rogito Notaio del Persona_4 30/04/2010, Repertorio n. 35971, raccolta n. 14707, registrato il 12/05/2010 al n. 2915 s. 1T, Trascritto in data 12/05/2010, Reg .Gen. 4438 Reg. Part. 2941.
Quale corrispettivo della vendita il sig. verserà alla signora la somma Parte_1 CP_1 complessiva di € 100.000,00 (centomila) con le seguenti modalità: € 60.000,00 (sessantamila) alla
3 data di stipula del Rogito che verrà fissata nel più breve termine possibile, all'esito del deposito della sentenza di omologa, ed il restante importo di € 40.000,00 entro e non oltre il 31.12.2026.
I ricorrenti si danno reciprocamente atto che, per il trasferimento di cui sopra, intendono avvalersi delle esenzioni previste per legge di ogni tassa, tributo, delle imposte di bollo, registro, ipotecarie e catastali ai sensi dell'art. 19 Legge 6 marzo 1987 n. 74 nonché della sentenza della Corte Costituzionale del 10 maggio 1999 n. 154, in quanto trattasi di trasferimento di immobili in esecuzione di accordi raggiunti in sede di separazione.
Il Sig. si obbliga ad accettare ed a provvedere al pagamento del residuo mutuo Parte_1 con accollo integrale dello stesso, liberando la Sig.ra da qualsivoglia responsabilità, Controparte_1 pregiudizio e garanzia (con impegno in tal senso quale condizione necessaria cui deve ritenersi subordinata la cessione) nonché al pagamento di tutte le spese di proprietà e non, comunque riguardanti la proprietà dei sopra descritti beni immobili ivi comprese IMU, TARI, interventi di ordinaria e/o straordinaria amministrazione che si dovessero rendere comunque necessari sin dalla data di sottoscrizione del presente atto. Il Sig. si impegna altresì a restituire alla Parte_1
Sig.ra il 50% della quota di IMU già anticipata in data 16.06.2025 dalla Sig.ra CP_1 CP_1 stante la volontà di cessione già perfezionata tra le parti. La TARI relativa all'immobile sito
[...] in Asti, Via Borsellino 41 sarà a carico del Sig. . Dal mese di luglio 2025 ciascun Parte_1 coniuge provvederà ad intestarsi la ell'alloggio effettivamente utilizzato. Pt_2
Le spese notarili nonché tutte le spese tecniche, urbanistiche e catastali eventualmente necessarie per addivenire al trasferimento saranno a carico del Sig. così come tutte le spese di Parte_1 ordinaria e straordinaria amministrazione che si rendessero necessarie successivamente alla sottoscrizione del presente atto;
i coniugi danno atto di essere economicamente indipendenti. I ricorrenti dichiarano che, entro la data della fissanda udienza Presidenziale, avranno regolato la ripartizione di depositi o risparmi, e che le spese di procedura saranno sostenute in eguale misura, mentre ciascuno provvederà ai compensi del proprio difensore;
gli scriventi si rilasciano reciprocamente assenso al rilascio e/o rinnovo di documento valido per l'espatrio per sé e per i figli minori.
PROVVEDE con separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo e la prosecuzione del giudizio.
SPESE al definitivo.
Così deciso nella Camera di Consiglio in data 10/12/2025
La Presidente est.
Dott.ssa TA ET
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
La Presidente
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