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Sentenza 1 settembre 2025
Sentenza 1 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 01/09/2025, n. 742 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | 742 |
| Data del deposito : | 1 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TRIESTE
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI
DELL'UNIONE EUROPEA
Nel procedimento semplificato di cognizione N. R.G. 4155/23
promosso da
- (Cod. Fisc. ), di sesso maschile, nato il Parte_1 C.F._1
28/10/1955 ad Americana (Stato di San Paolo – Brasile), residente in [...], 369
CAP 13184-430, IA (Stato di San Paolo – Brasile);
- (Cod. Fisc. ), di sesso femminile, nata il Parte_2 C.F._2
17/12/1961 a SÃ PA (Stato di San Paolo - Brasile), residente in [...]
Barbosa CAP 13720-000, SÃ OS do RI PA (Stato di San Paolo – Brasile);
- (nome da coniugata) o (nome da nubile) (Cod. Parte_3 Parte_3
Fisc. , di sesso femminile, nata il [...] a [...] C.F._3
San Paolo – Brasile), residente in [...] SÃ
OS do RI PA (Stato di San Paolo – Brasile);
- (nome da coniugata) o (nome da nubile) Parte_4 Parte_4
(Cod. Fisc. , di sesso femminile, nata il [...] a [...] C.F._4
(Stato di San Paolo - Brasile), residente in [...]
SÃ OS do RI PA (Stato di San Paolo – Brasile);
- (nome da coniugata) o (nome da nubile) Parte_5 Parte_5
(Cod. Fisc. ), di sesso femminile, nata il [...] a [...] C.F._5 (Stato di San Paolo - Brasile), residente in [...]
SÃ OS do RI PA (Stato di San Paolo – Brasile);
- (Cod. Fisc. ), di sesso femminile, nata il Controparte_1 C.F._6
13/08/1982 a IN (Stato di San Paolo - Brasile), residente in [...], 369
CAP 13184-430, IA (Stato di San Paolo - Brasile);
- (Cod. Fisc. ), di sesso maschile, nato il Parte_6 C.F._7
10/11/1984 a IN (Stato di San Paolo - Brasile), residente in [...], 369
CAP 13184-430, IA (Stato di San Paolo – Brasile);
- (Cod. Fisc. ), di sesso maschile, nato il Parte_7 C.F._8
20/10/1986 a SÃ OS DO OS (Stato di San Paolo - Brasile), residente in [...]
Nossa Senhora de Fátima, 1128 CAP 13076-901, IN (Stato di San Paolo – Brasile);
- (Cod. Fisc. ), di sesso maschile, Controparte_2 C.F._9 nato il [...] a [...] - Brasile), residente in [...]
Poltroiere, 145 CAP 13914-012, Jaguariuna (Stato di San Paolo – Brasile);
- (Cod. Fisc. ), di sesso maschile, nato il Parte_8 C.F._10
28/11/1991 a SÃ PA (Stato di San Paolo - Brasile), residente in [...]de
Vallim, 295 CAP 04613-030, SÃ PA (Stato di San Paolo – Brasile);
- (Cod. Fisc. ), di sesso maschile, nato il Controparte_3 C.F._11
24/09/1996 a Registro (Stato di San Paolo - Brasile), residente in [...],
659 CAP 18075-550, OC (Stato di San Paolo – Brasile);
- (Cod. Fisc. ), di sesso femminile, nata Parte_9 C.F._12
l'11/06/1999 a EI SA (Stato di San Paolo - Brasile), residente in [...]
Saturnino Barbosa CAP 13720-000, SÃ OS do RI PA (Stato di San Paolo – Brasile);
- (Cod. Fisc. ), di sesso maschile, nato il Controparte_4 C.F._13
12/02/2001 a JA ST (Stato di San Paolo - Brasile), residente in [...],
295 CAP 18085-610, OC (Stato di San Paolo – Brasile);
- (Cod. Fisc. ), di sesso maschile, nato il Parte_10 C.F._14
15/10/2005 a MA (Stato di San Paolo – Brasile), residente in [...], 369
CAP 13184-430, IA (Stato di San Paolo – Brasile), minorenne e rappresentato, giusta procura, dai genitori esercenti la potestà genitoriale tali , Controparte_1
di sesso femminile, nata il [...] in [...] - Brasile), residente in [...], e , di sesso maschile, nato il [...] in Parte_11
PO (Stato di Minas Gerais – Brasile), residente in [...]; Tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Luca Chiminazzo (C.F. , del C.F._15
Foro di Vicenza
Ricorrenti contro
, in persona del Ministro pro tempore, Controparte_5
rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale di Trieste
Resistente
con l'intervento del P.M. in sede
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza
Il Tribunale di Trieste, in persona della dott.ssa Paola Baldini, in funzione di giudice unico, in nome del Popolo Italiano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 10.10.2023 i ricorrenti chiedono che venga dichiarato il loro status di cittadini italiani in virtù della discendenza dal sig. nato il Persona_1
14.05.1868 a AN (Pn).
Il si è costituito rilevando in via preliminare l'avvenuta Controparte_5
interruzione della linea di trasmissione della cittadinanza in capo ai rami della discendenza dell'avo italiano che fanno capo a . Il Persona_2 CP_5 chiedeva inoltre il rigetto della domanda subordinata per tutti gli altri ricorrenti.
All'udienza del 17.05.2025 il giudice rinviava il procedimento all'udienza del
17.10.2024 concedendo a parte ricorrente termine per controdedurre. L'udienza del
17.10.2024, a seguito del cambio del giudice titolare del fascicolo, veniva rinviata d'ufficio al 8.07.2025. All'udienza del 8.07.2025, tenutasi con trattazione scritta, il difensore della parte ricorrente si è richiamato ai motivi di cui al ricorso, chiedendone l'accoglimento.
Il Giudice, verificata la trasmissione degli atti al Pm, analizzati gli atti ed i documenti prodotti ha pronunciato la presente sentenza.
Conclusione delle parti
Parte ricorrente “piaccia all'Ill.mo Giudice del Tribunale di Trieste, Sezione Specializzata sui Diritti della Persona ed Immigrazione, previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti e svolti gli incombenti di rito IN VIA PRINCIPALE in accoglimento del presente atto e respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, accertare e dichiarare che i signori Parte_1 [...]
(nome da coniugata) o (nome da nubile), Parte_2 Parte_3 Parte_3
(nome da coniugata) o (nome da nubile), Parte_4 Parte_4 [...]
(nome da coniugata) o (nome da nubile), Parte_5 Parte_5 CP_1
[...] Parte_6 Parte_7 Controparte_2
, Parte_8 Controparte_3 Parte_9 CP_4
e , per i motivi tutti in fatto ed in diritto esposti, sono
[...] Parte_10 cittadini italiani avendo diritto a vedersi riconosciuto lo status di cittadino italiano. Con ogni conseguente e necessaria statuizione per la concreta attuazione di tale diritto, anche ordinando al
e, per esso, all'Ufficiale di Stato Civile competente di procedere alle Controparte_5 iscrizioni, trascrizioni ed annotazioni di legge, nei registri dello Stato civile, della cittadinanza dei ricorrenti, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle Autorità Consolari competenti. IN OGNI
CASO con vittoria di spese, competenze ed onorari”.
Parte resistente
“Affinchè voglia l'ill.mo Tribunale adito rigettare l'avversa domanda, con riferimento ai rami della discendenza derivanti da figlio di nato il [...] , per Persona_2 Per_3 mancato assolvimento dell'onere probatorio in ordine alla continuità nella linea di trasmissione della cittadinanza italiana in capo al ricorrente, essendo intervenuta una circostanza ostativa alla trasmissione in capo all ' av o dei ricorrenti figlio di nato il Persona_2 Per_3
1.4.1936, applicabile ratione temporis , così procedendo al rigetto della pretesa per i ricorrenti
, Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
,
[...] Parte_8 Controparte_3 Parte_9 [...]
Per gli altri ricorrenti ( , Parte_12 Parte_1
, , , Controparte_1 Parte_6 Parte_7 Controparte_2
, ) in caso di riconoscimento della cittadinanza,
[...] Parte_10 compensare le spese di giudizio, previo rigetto della domanda subordinata finalizzata a porre a carico del resistente gli adempimenti connessi all'annotazione dell'eventuale CP_5 provvedimento favorevole, rientrando tale fase esecutiva nelle attribuzioni del Cancelliere ex art 14
DPR 396/2002 e del Sindaco in qualità di Ufficiale di Stato civile”.
MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Per quanto riguarda il merito del ricorso, preliminarmente, giova ricordare che la Legge 5 febbraio 1992, n. 91 (che ha abrogato la precedente Legge 555/1912) ha tenuto fermo il principio dello ius sanguinis (ovvero della cittadinanza per discendenza) per il riconoscimento della cittadinanza italiana restando, di contro, quello dello ius soli un principio di carattere residuale.
In particolare, ai sensi dell'art. 1 della Legge 91/1992 è cittadino italiano “il figlio di padre o di madre cittadini” con la conseguenza che la cittadinanza viene riconosciuta dalla nascita, essendo uno status derivato in virtù della discendenza di un cittadino italiano per nascita;
trattasi specificamente di un accertamento che andrà fatto a ritroso
(spesso in svariati passaggi generazionali) ed, infatti, se i genitore sono stati riconosciuti cittadini italiani questi godrà del medesimo status.
Ciò premesso, la linea di discendenza riportata in ricorso trova esatto riscontro nella documentazione versata in atti, debitamente tradotta ed apostillata, da cui risulta che i ricorrenti discendono dal sig. (docc. 1, 2 e da 4 a 42). Persona_1
Non risultano, invece, atti di rinuncia dei richiedenti, né dell'avo (doc. 3).
Il eccepisce l'avvenuta interruzione della linea di trasmissione della cittadinanza CP_5 in capo ai rami di discendenza derivanti da figlio di , Persona_2 Per_3
in quanto impiegato statale. Chiede pertanto rigettarsi la domanda per mancato assolvimento dell'onere probatorio in ordine alla continuità nella linea di trasmissione della cittadinanza italiana in capo ai ricorrenti , , Parte_2 Parte_3
, Parte_4 Parte_5 Parte_8
, , essendo Controparte_3 Parte_9 Controparte_4
intervenuta una circostanza ostativa alla trasmissione in capo all'avo, applicabile ratione temporis, ex art 8 della legge 555/1912.
Il Giudice osserva che l'art 8 della legge 555/1912 statuisce che perde la cittadinanza italiana “chi, avendo accettato impiego da un Governo estero od essendo entrato al servizio militare di potenza estera, vi persista nonostante l'intimazione del Governo italiano di abbandonare entro un termine fissato l'impiego o il servizio.” Dalla lettura della norma citata dal Ministero si evince con evidenza che la perdita della cittadinanza italiana è prevista in presenza di una duplice condizione: l'aver accettato un impiego da un governo estero o prestato il sevizio militare e l'aver persistito nonostante l'intimazione del Governo italiano di abbandonare entro un termine fissato l'impiego o il servizio. Nel caso di specie, il non ha CP_5 fornito alcuna prova dell'intimazione da parte del Governo italiano e della conseguente volontà di persistere nonostante tale intimazione, sebbene su di esso incomba la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva (Cass. Sez. U, sentenza 25317 del 24/08/2022). Dalla documentazione agli atti non si può con certezza ritenere che il ricorrente abbia accettato un impiego pubblico in modo incompatibile con la richiesta di riconoscimento della cittadinanza italiana”. La Giurisprudenza delle Suprema Corte (Cass. Civ. n.. 28397/21 dd.
24.08.2022) chiarisce che la ratio della norma (art. 11, n. 3 cod.civ. abr.), derivante dal codice napoleonico era strettamente collegata all'epoca di guerra non più attuale ed il legislatore con la legge 555 del 1912 prima e con la legge 91 del 1991 ha voluto attenuare l'antico rigore, prevedendo, solo nel caso di stato di guerra la perdita ipso iure della cittadinanza per aver accettato un impiego pubblico o prestato il servizio militare per il paese nemico. Nel caso de quo, la semplice qualifica di “impiegato statale” di un avo dei richiedenti non si ritiene sufficiente per giustificare l'applicazione dell'art. 12.
Alla luce delle superiori considerazioni, la domanda va accolta e, per l'effetto, dichiarato che i ricorrenti sono cittadini italiani.
Nella comparsa l'Avvocatura dello Stato afferma di voler rimettere “ogni valutazione
a codesto Ill.mo Tribunale in ordine alla necessità di esibire i certificati negativi di naturalizzazione degli avi nati prima dell'entrata in vigore della legge 91/1992, e fino alla vigenza della legge sulla cittadinanza n. 555/1912, per comprovare il mantenimento dello status di cittadino italiano per tutta la linea di trasmissione indicata, secondo le regole normativamente fissate e per il periodo di loro applicabilità”.
Tuttavia, oltre al fatto che il certificato negativo di naturalizzazione dell'avo è stato prodotto in giudizio, la prova dell'eventuale predetta rinuncia sarebbe certamente ed unicamente a carico del convenuto. Infatti, di tale ripartizione dell'onere della prova, conferma è data, in maniera decisiva ed inequivocabile, dalla Cassazione, SS. UU., con le sentenze del 24 agosto 2022 n. 25317 e 25318, sentenze nelle quale si statuisce che: “secondo la tradizione giuridica italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva”;
Per quanto riguarda il ricorso alle vie giudiziali, la scelta dei ricorrenti è pienamente legittima.
Inoltre è cosa nota la condizione di sostanziale paralisi in cui versano gli uffici competenti in ragione della mole delle domande presentate, condizione evidenziata e documentata anche da parte ricorrente (docc. da 44 a 58). Ne deriva un assoluta incertezza in ordine alla definizione, da parte dell'Autorità consolare, della richieste presentate dai richiedenti. Ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 241 del 7.08.1990 i procedimenti di competenza delle Amministrazioni statali devono concludersi entro termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo. L'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status civitatis Italiano iure sanguinis, il decorso di un lasso di tempo irragionevole rispetto all'interesse vantato, comportante peraltro una lesione dell'interesse stesso, equivalgono ad un diniego di riconoscimento del diritto, giustificando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale.
Per quanto concerne le iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge della cittadinanza delle persone indicate da effettuarsi nei registri dello stato civile, il CP_5
sostiene l'inammissibilità della domanda subordinata con cui il ricorrente chiede che, in caso di sentenza di accertamento dello status di cittadino italiano, venga ordinato al resistente di provvedere alle attività necessarie per l'annotazione della sentenza CP_5
di accertamento del diritto di cittadinanza nei registri dello Stato Civile, e ne chiede il rigetto.
Ritenendo che il non risulti titolare di alcun obbligo specifico, rientrando invece CP_5 tale attività materiale nella competenza esclusiva del Sindaco in qualità di ufficiale di
Stato Civile, il afferma che: CP_5
- trattanDOi di condanna ad un facere, trova applicazione il divieto di cui all'art. 4 della l. 20 marzo 1865 n. 2248 all. E, integrante un limite interno delle attribuzioni giurisdizionali del giudice nei confronti delle attività pubblicistiche dell'amministrazione;
- i soggetti tenuti al compimento dell'attività propedeutica all'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali in materia di Stato civile sono il Cancelliere il quale , ex art 14 del DPR 30 maggio 1989 n.123, deve provvedere alla trasmissione della sentenza all'autorità competente e l'ufficiale dello stato civile il quale, ex art. 102 comma 1 del DPR n. 396/2000, deve provvedere alle annotazioni disposte per legge od ordinate dall'autorità giudiziaria direttamente e senza altra formalità o su istanza di parte";
- l'interesse di controparte è comunque tutelato in quanto l'art. 95 del d.P.R. n. 396 del 2000 prevede che, nell'ipotetico caso di mancato adempimento dell'ufficiale di
Stato civile, tanto l'istante quanto il Procuratore della Repubblica possono proporre ricorso al Tribunale nel cui circondario si trova l'ufficio dello stato civile presso il quale è registrato l'atto di cui si tratta, o presso il quale si chiede che sia eseguito l'adempimento;
- il fatto che la legittimazione attiva non sia ravvisata anche in capo al , CP_5
dimostra la correttezza della tesi sostenuta;
- il ha solo compiti di indirizzo mentre è il Sindaco competente a CP_5 sovrintendere alla tenuta dei registri dello stato civile in qualità di ufficiale di
Governo.
Alla luce delle superiori considerazioni, il sostiene che l'eventuale CP_5
provvedimento favorevole al richiedente godrà, ove emesso, di tutte le caratteristiche di esecutività e dovrà essere registrato dall'ufficiale di Stato civile, all'esito della trasmissione da parte del Cancelliere, senza alcuna necessità di ulteriori intermediazioni od attività da parte del . CP_5
Il Giudice ritiene che la domanda subordinata dell'istante vada accolta.
In primo luogo, si evidenzia che la domanda di cittadinanza iure sanguinis è una azione di mero accertamento con la quale si richiede all'Autorità giudiziaria il riconoscimento dello status di cittadino italiano per discendenza. In caso di accoglimento della domanda,
l'ordine richiesto dall'interessato e riportato nel provvedimento del Giudice di intimare al convenuto e, in sua vece, all'ufficiale dello stato civile competente, Controparte_5 di procedere “alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti” non costituisce una condanna di facere in senso tecnico – ancor più se non è previsto l'annullamento di un provvedimento amministrativo di diniego – in quanto la cogenza del dictum non deriva dal disposto della Autorità giudiziaria ma dal complesso di norme, costituzionali e non, che regolano le annotazioni nel registro dello stato civile e della cittadinanza. Anche in assenza dell'ordine de quo pronunciato dal Giudice, all'esito dell'ammissione della domanda dello status civitatis, il , quale Controparte_5 Autorità amministrativamente competente che gestisce e coordina l'intera materia della cittadinanza e dello stato civile (art. 14 del D.Lgs. n. 300/99) e, per esso, l'ufficiale di stato civile, quale organo periferico della Amministrazione statale (art. l, comma 2, del D.P.R. n.
396/00) ovvero il soggetto materialmente tenuto ad effettuare le varie trascrizioni, iscrizioni ed altri adempimenti (art. 14 del D.Lgs. n. 267/00), è comunque tenuto a compiere tutti gli atti conseguenti al riconoscimento dello status di cittadino italiano iure sanguinis.
In merito alla valenza della Circolare del Ministero dell'Interno n. K.28.1 datata 8 aprile
1991 richiamata dal , il Giudice osserva, innanzitutto, che le circolari Controparte_5 emanate dalla Pubblica Amministrazione costituiscono un mero atto espressivo del potere di autorganizzazione dell'Ente Pubblico e si collocano nel rapporto tra uffici di grado diverso appartenenti alla medesima Amministrazione ovvero a diverse Amministrazioni.
Nel caso di specie quindi, la Circolare del Ministero dell'Interno K.28.1 del 08.04.1991, non rappresenta un atto normativo e, pertanto, ad essa non può essere riconosciuta alcuna efficacia normativa esterna (cfr. Cass.Civ.SS.UU., 02.11.2007, n. 23031, ibidem Cass.Civ.,
09.01.2009 n.237). TrattanDOi di atto endogeno alla Pubblica Amministrazione, l'incidenza nei confronti di rapporti esterni ad essa è, dunque, solo indiretta e successiva.
Ad abundanciam, il Giudice rileva che, nel descrivere la procedura per il riconoscimento della cittadinanza italiana, la Circolare si limita a individuare le diverse autorità a cui va indirizzata l'istanza di riconoscimento della cittadinanza italiana, ovverosia il sindaco del
Comune italiano di residenza, laddove l'istante straniero risieda in un comune italiano, o il
Console italiano nell'ambito della cui circoscrizione consolare risieda l'istante straniero originario italiano. Nel caso odierno, la cittadinanza italiana viene riconosciuta giudizialmente e, pertanto, non rientra in nessuna delle procedure identificate nella circolare citata dal . Controparte_5
Per quanto concerne le ulteriori norme citate nell'atto di costituzione del e, CP_5
segnatamente, l'art 14 del DPR 30 maggio 1989 n.123 e l'art. 102 comma 1 del DPR n.
396/2000, il Giudice osserva quanto segue. Il citato obbligo di trasmissione della sentenza a cura del cancelliere affinché l'autorità competente provveda agli adempimenti esecutivi
è attività estranea alle annotazioni nel registro degli stati civili, e non attività propedeutica come definita dal , trattanDOi di mera comunicazione di atti d'ufficio CP_5 rientrante negli ordinari adempimenti della cancelleria relativi alle comunicazioni dei provvedimenti dell'autorità giudiziaria. Per quanto concerne la competenza dell'Ufficiale di Stato civile ad effettuare le relative annotazioni, non si può che ribadire che trattasi di autorità funzionalmente inserita nel quale organo periferico della Controparte_5
Amministrazione statale. Né in senso contrario rileva la circostanza che il abbia CP_5
compiti di indirizzo.
Il fatto che tanto il ricorrente quanto il Procuratore abbiano la possibilità di proporre ricorso avverso l'eventuale diniego dell'ufficiale di Stato civile di procedere all'iscrizione mentre tale facoltà non è attribuita al , non solo non costituisce conferma della CP_5
tesi sostenuta dal ma, al contrario, trova la sua logica nel fatto che il CP_5 [...]
sia controparte interessata. CP_5
Alla luce delle superiori considerazioni, in accoglimento della domanda subordinata, il dovrà provvedere, a mezzo dell'Ufficiale di Stato competente, ai Controparte_5
necessari adempimenti.
In ordine alle spese, il Tribunale ritiene che la natura sostanzialmente amministrativa e non contenziosa della procedura e l'assenza di un provvedimento di diniego proveniente dall'autorità amministrativa giustifichi la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
- accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
- ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile Controparte_5
competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- compensa le spese di lite.
Così deciso in Trieste, 31.08.2025
Il Giudice
dott.ssa Paola Baldini
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI
DELL'UNIONE EUROPEA
Nel procedimento semplificato di cognizione N. R.G. 4155/23
promosso da
- (Cod. Fisc. ), di sesso maschile, nato il Parte_1 C.F._1
28/10/1955 ad Americana (Stato di San Paolo – Brasile), residente in [...], 369
CAP 13184-430, IA (Stato di San Paolo – Brasile);
- (Cod. Fisc. ), di sesso femminile, nata il Parte_2 C.F._2
17/12/1961 a SÃ PA (Stato di San Paolo - Brasile), residente in [...]
Barbosa CAP 13720-000, SÃ OS do RI PA (Stato di San Paolo – Brasile);
- (nome da coniugata) o (nome da nubile) (Cod. Parte_3 Parte_3
Fisc. , di sesso femminile, nata il [...] a [...] C.F._3
San Paolo – Brasile), residente in [...] SÃ
OS do RI PA (Stato di San Paolo – Brasile);
- (nome da coniugata) o (nome da nubile) Parte_4 Parte_4
(Cod. Fisc. , di sesso femminile, nata il [...] a [...] C.F._4
(Stato di San Paolo - Brasile), residente in [...]
SÃ OS do RI PA (Stato di San Paolo – Brasile);
- (nome da coniugata) o (nome da nubile) Parte_5 Parte_5
(Cod. Fisc. ), di sesso femminile, nata il [...] a [...] C.F._5 (Stato di San Paolo - Brasile), residente in [...]
SÃ OS do RI PA (Stato di San Paolo – Brasile);
- (Cod. Fisc. ), di sesso femminile, nata il Controparte_1 C.F._6
13/08/1982 a IN (Stato di San Paolo - Brasile), residente in [...], 369
CAP 13184-430, IA (Stato di San Paolo - Brasile);
- (Cod. Fisc. ), di sesso maschile, nato il Parte_6 C.F._7
10/11/1984 a IN (Stato di San Paolo - Brasile), residente in [...], 369
CAP 13184-430, IA (Stato di San Paolo – Brasile);
- (Cod. Fisc. ), di sesso maschile, nato il Parte_7 C.F._8
20/10/1986 a SÃ OS DO OS (Stato di San Paolo - Brasile), residente in [...]
Nossa Senhora de Fátima, 1128 CAP 13076-901, IN (Stato di San Paolo – Brasile);
- (Cod. Fisc. ), di sesso maschile, Controparte_2 C.F._9 nato il [...] a [...] - Brasile), residente in [...]
Poltroiere, 145 CAP 13914-012, Jaguariuna (Stato di San Paolo – Brasile);
- (Cod. Fisc. ), di sesso maschile, nato il Parte_8 C.F._10
28/11/1991 a SÃ PA (Stato di San Paolo - Brasile), residente in [...]de
Vallim, 295 CAP 04613-030, SÃ PA (Stato di San Paolo – Brasile);
- (Cod. Fisc. ), di sesso maschile, nato il Controparte_3 C.F._11
24/09/1996 a Registro (Stato di San Paolo - Brasile), residente in [...],
659 CAP 18075-550, OC (Stato di San Paolo – Brasile);
- (Cod. Fisc. ), di sesso femminile, nata Parte_9 C.F._12
l'11/06/1999 a EI SA (Stato di San Paolo - Brasile), residente in [...]
Saturnino Barbosa CAP 13720-000, SÃ OS do RI PA (Stato di San Paolo – Brasile);
- (Cod. Fisc. ), di sesso maschile, nato il Controparte_4 C.F._13
12/02/2001 a JA ST (Stato di San Paolo - Brasile), residente in [...],
295 CAP 18085-610, OC (Stato di San Paolo – Brasile);
- (Cod. Fisc. ), di sesso maschile, nato il Parte_10 C.F._14
15/10/2005 a MA (Stato di San Paolo – Brasile), residente in [...], 369
CAP 13184-430, IA (Stato di San Paolo – Brasile), minorenne e rappresentato, giusta procura, dai genitori esercenti la potestà genitoriale tali , Controparte_1
di sesso femminile, nata il [...] in [...] - Brasile), residente in [...], e , di sesso maschile, nato il [...] in Parte_11
PO (Stato di Minas Gerais – Brasile), residente in [...]; Tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Luca Chiminazzo (C.F. , del C.F._15
Foro di Vicenza
Ricorrenti contro
, in persona del Ministro pro tempore, Controparte_5
rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale di Trieste
Resistente
con l'intervento del P.M. in sede
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza
Il Tribunale di Trieste, in persona della dott.ssa Paola Baldini, in funzione di giudice unico, in nome del Popolo Italiano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 10.10.2023 i ricorrenti chiedono che venga dichiarato il loro status di cittadini italiani in virtù della discendenza dal sig. nato il Persona_1
14.05.1868 a AN (Pn).
Il si è costituito rilevando in via preliminare l'avvenuta Controparte_5
interruzione della linea di trasmissione della cittadinanza in capo ai rami della discendenza dell'avo italiano che fanno capo a . Il Persona_2 CP_5 chiedeva inoltre il rigetto della domanda subordinata per tutti gli altri ricorrenti.
All'udienza del 17.05.2025 il giudice rinviava il procedimento all'udienza del
17.10.2024 concedendo a parte ricorrente termine per controdedurre. L'udienza del
17.10.2024, a seguito del cambio del giudice titolare del fascicolo, veniva rinviata d'ufficio al 8.07.2025. All'udienza del 8.07.2025, tenutasi con trattazione scritta, il difensore della parte ricorrente si è richiamato ai motivi di cui al ricorso, chiedendone l'accoglimento.
Il Giudice, verificata la trasmissione degli atti al Pm, analizzati gli atti ed i documenti prodotti ha pronunciato la presente sentenza.
Conclusione delle parti
Parte ricorrente “piaccia all'Ill.mo Giudice del Tribunale di Trieste, Sezione Specializzata sui Diritti della Persona ed Immigrazione, previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti e svolti gli incombenti di rito IN VIA PRINCIPALE in accoglimento del presente atto e respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, accertare e dichiarare che i signori Parte_1 [...]
(nome da coniugata) o (nome da nubile), Parte_2 Parte_3 Parte_3
(nome da coniugata) o (nome da nubile), Parte_4 Parte_4 [...]
(nome da coniugata) o (nome da nubile), Parte_5 Parte_5 CP_1
[...] Parte_6 Parte_7 Controparte_2
, Parte_8 Controparte_3 Parte_9 CP_4
e , per i motivi tutti in fatto ed in diritto esposti, sono
[...] Parte_10 cittadini italiani avendo diritto a vedersi riconosciuto lo status di cittadino italiano. Con ogni conseguente e necessaria statuizione per la concreta attuazione di tale diritto, anche ordinando al
e, per esso, all'Ufficiale di Stato Civile competente di procedere alle Controparte_5 iscrizioni, trascrizioni ed annotazioni di legge, nei registri dello Stato civile, della cittadinanza dei ricorrenti, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle Autorità Consolari competenti. IN OGNI
CASO con vittoria di spese, competenze ed onorari”.
Parte resistente
“Affinchè voglia l'ill.mo Tribunale adito rigettare l'avversa domanda, con riferimento ai rami della discendenza derivanti da figlio di nato il [...] , per Persona_2 Per_3 mancato assolvimento dell'onere probatorio in ordine alla continuità nella linea di trasmissione della cittadinanza italiana in capo al ricorrente, essendo intervenuta una circostanza ostativa alla trasmissione in capo all ' av o dei ricorrenti figlio di nato il Persona_2 Per_3
1.4.1936, applicabile ratione temporis , così procedendo al rigetto della pretesa per i ricorrenti
, Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
,
[...] Parte_8 Controparte_3 Parte_9 [...]
Per gli altri ricorrenti ( , Parte_12 Parte_1
, , , Controparte_1 Parte_6 Parte_7 Controparte_2
, ) in caso di riconoscimento della cittadinanza,
[...] Parte_10 compensare le spese di giudizio, previo rigetto della domanda subordinata finalizzata a porre a carico del resistente gli adempimenti connessi all'annotazione dell'eventuale CP_5 provvedimento favorevole, rientrando tale fase esecutiva nelle attribuzioni del Cancelliere ex art 14
DPR 396/2002 e del Sindaco in qualità di Ufficiale di Stato civile”.
MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Per quanto riguarda il merito del ricorso, preliminarmente, giova ricordare che la Legge 5 febbraio 1992, n. 91 (che ha abrogato la precedente Legge 555/1912) ha tenuto fermo il principio dello ius sanguinis (ovvero della cittadinanza per discendenza) per il riconoscimento della cittadinanza italiana restando, di contro, quello dello ius soli un principio di carattere residuale.
In particolare, ai sensi dell'art. 1 della Legge 91/1992 è cittadino italiano “il figlio di padre o di madre cittadini” con la conseguenza che la cittadinanza viene riconosciuta dalla nascita, essendo uno status derivato in virtù della discendenza di un cittadino italiano per nascita;
trattasi specificamente di un accertamento che andrà fatto a ritroso
(spesso in svariati passaggi generazionali) ed, infatti, se i genitore sono stati riconosciuti cittadini italiani questi godrà del medesimo status.
Ciò premesso, la linea di discendenza riportata in ricorso trova esatto riscontro nella documentazione versata in atti, debitamente tradotta ed apostillata, da cui risulta che i ricorrenti discendono dal sig. (docc. 1, 2 e da 4 a 42). Persona_1
Non risultano, invece, atti di rinuncia dei richiedenti, né dell'avo (doc. 3).
Il eccepisce l'avvenuta interruzione della linea di trasmissione della cittadinanza CP_5 in capo ai rami di discendenza derivanti da figlio di , Persona_2 Per_3
in quanto impiegato statale. Chiede pertanto rigettarsi la domanda per mancato assolvimento dell'onere probatorio in ordine alla continuità nella linea di trasmissione della cittadinanza italiana in capo ai ricorrenti , , Parte_2 Parte_3
, Parte_4 Parte_5 Parte_8
, , essendo Controparte_3 Parte_9 Controparte_4
intervenuta una circostanza ostativa alla trasmissione in capo all'avo, applicabile ratione temporis, ex art 8 della legge 555/1912.
Il Giudice osserva che l'art 8 della legge 555/1912 statuisce che perde la cittadinanza italiana “chi, avendo accettato impiego da un Governo estero od essendo entrato al servizio militare di potenza estera, vi persista nonostante l'intimazione del Governo italiano di abbandonare entro un termine fissato l'impiego o il servizio.” Dalla lettura della norma citata dal Ministero si evince con evidenza che la perdita della cittadinanza italiana è prevista in presenza di una duplice condizione: l'aver accettato un impiego da un governo estero o prestato il sevizio militare e l'aver persistito nonostante l'intimazione del Governo italiano di abbandonare entro un termine fissato l'impiego o il servizio. Nel caso di specie, il non ha CP_5 fornito alcuna prova dell'intimazione da parte del Governo italiano e della conseguente volontà di persistere nonostante tale intimazione, sebbene su di esso incomba la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva (Cass. Sez. U, sentenza 25317 del 24/08/2022). Dalla documentazione agli atti non si può con certezza ritenere che il ricorrente abbia accettato un impiego pubblico in modo incompatibile con la richiesta di riconoscimento della cittadinanza italiana”. La Giurisprudenza delle Suprema Corte (Cass. Civ. n.. 28397/21 dd.
24.08.2022) chiarisce che la ratio della norma (art. 11, n. 3 cod.civ. abr.), derivante dal codice napoleonico era strettamente collegata all'epoca di guerra non più attuale ed il legislatore con la legge 555 del 1912 prima e con la legge 91 del 1991 ha voluto attenuare l'antico rigore, prevedendo, solo nel caso di stato di guerra la perdita ipso iure della cittadinanza per aver accettato un impiego pubblico o prestato il servizio militare per il paese nemico. Nel caso de quo, la semplice qualifica di “impiegato statale” di un avo dei richiedenti non si ritiene sufficiente per giustificare l'applicazione dell'art. 12.
Alla luce delle superiori considerazioni, la domanda va accolta e, per l'effetto, dichiarato che i ricorrenti sono cittadini italiani.
Nella comparsa l'Avvocatura dello Stato afferma di voler rimettere “ogni valutazione
a codesto Ill.mo Tribunale in ordine alla necessità di esibire i certificati negativi di naturalizzazione degli avi nati prima dell'entrata in vigore della legge 91/1992, e fino alla vigenza della legge sulla cittadinanza n. 555/1912, per comprovare il mantenimento dello status di cittadino italiano per tutta la linea di trasmissione indicata, secondo le regole normativamente fissate e per il periodo di loro applicabilità”.
Tuttavia, oltre al fatto che il certificato negativo di naturalizzazione dell'avo è stato prodotto in giudizio, la prova dell'eventuale predetta rinuncia sarebbe certamente ed unicamente a carico del convenuto. Infatti, di tale ripartizione dell'onere della prova, conferma è data, in maniera decisiva ed inequivocabile, dalla Cassazione, SS. UU., con le sentenze del 24 agosto 2022 n. 25317 e 25318, sentenze nelle quale si statuisce che: “secondo la tradizione giuridica italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva”;
Per quanto riguarda il ricorso alle vie giudiziali, la scelta dei ricorrenti è pienamente legittima.
Inoltre è cosa nota la condizione di sostanziale paralisi in cui versano gli uffici competenti in ragione della mole delle domande presentate, condizione evidenziata e documentata anche da parte ricorrente (docc. da 44 a 58). Ne deriva un assoluta incertezza in ordine alla definizione, da parte dell'Autorità consolare, della richieste presentate dai richiedenti. Ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 241 del 7.08.1990 i procedimenti di competenza delle Amministrazioni statali devono concludersi entro termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo. L'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status civitatis Italiano iure sanguinis, il decorso di un lasso di tempo irragionevole rispetto all'interesse vantato, comportante peraltro una lesione dell'interesse stesso, equivalgono ad un diniego di riconoscimento del diritto, giustificando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale.
Per quanto concerne le iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge della cittadinanza delle persone indicate da effettuarsi nei registri dello stato civile, il CP_5
sostiene l'inammissibilità della domanda subordinata con cui il ricorrente chiede che, in caso di sentenza di accertamento dello status di cittadino italiano, venga ordinato al resistente di provvedere alle attività necessarie per l'annotazione della sentenza CP_5
di accertamento del diritto di cittadinanza nei registri dello Stato Civile, e ne chiede il rigetto.
Ritenendo che il non risulti titolare di alcun obbligo specifico, rientrando invece CP_5 tale attività materiale nella competenza esclusiva del Sindaco in qualità di ufficiale di
Stato Civile, il afferma che: CP_5
- trattanDOi di condanna ad un facere, trova applicazione il divieto di cui all'art. 4 della l. 20 marzo 1865 n. 2248 all. E, integrante un limite interno delle attribuzioni giurisdizionali del giudice nei confronti delle attività pubblicistiche dell'amministrazione;
- i soggetti tenuti al compimento dell'attività propedeutica all'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali in materia di Stato civile sono il Cancelliere il quale , ex art 14 del DPR 30 maggio 1989 n.123, deve provvedere alla trasmissione della sentenza all'autorità competente e l'ufficiale dello stato civile il quale, ex art. 102 comma 1 del DPR n. 396/2000, deve provvedere alle annotazioni disposte per legge od ordinate dall'autorità giudiziaria direttamente e senza altra formalità o su istanza di parte";
- l'interesse di controparte è comunque tutelato in quanto l'art. 95 del d.P.R. n. 396 del 2000 prevede che, nell'ipotetico caso di mancato adempimento dell'ufficiale di
Stato civile, tanto l'istante quanto il Procuratore della Repubblica possono proporre ricorso al Tribunale nel cui circondario si trova l'ufficio dello stato civile presso il quale è registrato l'atto di cui si tratta, o presso il quale si chiede che sia eseguito l'adempimento;
- il fatto che la legittimazione attiva non sia ravvisata anche in capo al , CP_5
dimostra la correttezza della tesi sostenuta;
- il ha solo compiti di indirizzo mentre è il Sindaco competente a CP_5 sovrintendere alla tenuta dei registri dello stato civile in qualità di ufficiale di
Governo.
Alla luce delle superiori considerazioni, il sostiene che l'eventuale CP_5
provvedimento favorevole al richiedente godrà, ove emesso, di tutte le caratteristiche di esecutività e dovrà essere registrato dall'ufficiale di Stato civile, all'esito della trasmissione da parte del Cancelliere, senza alcuna necessità di ulteriori intermediazioni od attività da parte del . CP_5
Il Giudice ritiene che la domanda subordinata dell'istante vada accolta.
In primo luogo, si evidenzia che la domanda di cittadinanza iure sanguinis è una azione di mero accertamento con la quale si richiede all'Autorità giudiziaria il riconoscimento dello status di cittadino italiano per discendenza. In caso di accoglimento della domanda,
l'ordine richiesto dall'interessato e riportato nel provvedimento del Giudice di intimare al convenuto e, in sua vece, all'ufficiale dello stato civile competente, Controparte_5 di procedere “alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti” non costituisce una condanna di facere in senso tecnico – ancor più se non è previsto l'annullamento di un provvedimento amministrativo di diniego – in quanto la cogenza del dictum non deriva dal disposto della Autorità giudiziaria ma dal complesso di norme, costituzionali e non, che regolano le annotazioni nel registro dello stato civile e della cittadinanza. Anche in assenza dell'ordine de quo pronunciato dal Giudice, all'esito dell'ammissione della domanda dello status civitatis, il , quale Controparte_5 Autorità amministrativamente competente che gestisce e coordina l'intera materia della cittadinanza e dello stato civile (art. 14 del D.Lgs. n. 300/99) e, per esso, l'ufficiale di stato civile, quale organo periferico della Amministrazione statale (art. l, comma 2, del D.P.R. n.
396/00) ovvero il soggetto materialmente tenuto ad effettuare le varie trascrizioni, iscrizioni ed altri adempimenti (art. 14 del D.Lgs. n. 267/00), è comunque tenuto a compiere tutti gli atti conseguenti al riconoscimento dello status di cittadino italiano iure sanguinis.
In merito alla valenza della Circolare del Ministero dell'Interno n. K.28.1 datata 8 aprile
1991 richiamata dal , il Giudice osserva, innanzitutto, che le circolari Controparte_5 emanate dalla Pubblica Amministrazione costituiscono un mero atto espressivo del potere di autorganizzazione dell'Ente Pubblico e si collocano nel rapporto tra uffici di grado diverso appartenenti alla medesima Amministrazione ovvero a diverse Amministrazioni.
Nel caso di specie quindi, la Circolare del Ministero dell'Interno K.28.1 del 08.04.1991, non rappresenta un atto normativo e, pertanto, ad essa non può essere riconosciuta alcuna efficacia normativa esterna (cfr. Cass.Civ.SS.UU., 02.11.2007, n. 23031, ibidem Cass.Civ.,
09.01.2009 n.237). TrattanDOi di atto endogeno alla Pubblica Amministrazione, l'incidenza nei confronti di rapporti esterni ad essa è, dunque, solo indiretta e successiva.
Ad abundanciam, il Giudice rileva che, nel descrivere la procedura per il riconoscimento della cittadinanza italiana, la Circolare si limita a individuare le diverse autorità a cui va indirizzata l'istanza di riconoscimento della cittadinanza italiana, ovverosia il sindaco del
Comune italiano di residenza, laddove l'istante straniero risieda in un comune italiano, o il
Console italiano nell'ambito della cui circoscrizione consolare risieda l'istante straniero originario italiano. Nel caso odierno, la cittadinanza italiana viene riconosciuta giudizialmente e, pertanto, non rientra in nessuna delle procedure identificate nella circolare citata dal . Controparte_5
Per quanto concerne le ulteriori norme citate nell'atto di costituzione del e, CP_5
segnatamente, l'art 14 del DPR 30 maggio 1989 n.123 e l'art. 102 comma 1 del DPR n.
396/2000, il Giudice osserva quanto segue. Il citato obbligo di trasmissione della sentenza a cura del cancelliere affinché l'autorità competente provveda agli adempimenti esecutivi
è attività estranea alle annotazioni nel registro degli stati civili, e non attività propedeutica come definita dal , trattanDOi di mera comunicazione di atti d'ufficio CP_5 rientrante negli ordinari adempimenti della cancelleria relativi alle comunicazioni dei provvedimenti dell'autorità giudiziaria. Per quanto concerne la competenza dell'Ufficiale di Stato civile ad effettuare le relative annotazioni, non si può che ribadire che trattasi di autorità funzionalmente inserita nel quale organo periferico della Controparte_5
Amministrazione statale. Né in senso contrario rileva la circostanza che il abbia CP_5
compiti di indirizzo.
Il fatto che tanto il ricorrente quanto il Procuratore abbiano la possibilità di proporre ricorso avverso l'eventuale diniego dell'ufficiale di Stato civile di procedere all'iscrizione mentre tale facoltà non è attribuita al , non solo non costituisce conferma della CP_5
tesi sostenuta dal ma, al contrario, trova la sua logica nel fatto che il CP_5 [...]
sia controparte interessata. CP_5
Alla luce delle superiori considerazioni, in accoglimento della domanda subordinata, il dovrà provvedere, a mezzo dell'Ufficiale di Stato competente, ai Controparte_5
necessari adempimenti.
In ordine alle spese, il Tribunale ritiene che la natura sostanzialmente amministrativa e non contenziosa della procedura e l'assenza di un provvedimento di diniego proveniente dall'autorità amministrativa giustifichi la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
- accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
- ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile Controparte_5
competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- compensa le spese di lite.
Così deciso in Trieste, 31.08.2025
Il Giudice
dott.ssa Paola Baldini