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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 07/04/2025, n. 1541 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1541 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
PRIMA SEZIONE CIVILE composto dai sigg.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Monica Montante Giudice dei quali il secondo relatore ed estensore, riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 14371/2023 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
nata a [...] il [...] (c.f.: , Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata presso l'avv. Angelina La Monica, rappresentante e difensore;
ricorrente
E
, nato a [...] l'[...] (c.f.: , Controparte_1 C.F._2
elettivamente domiciliato presso gli avv.ti Odilia Daniele e Anna Realmuto, rappresentanti e difensori;
resistente
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
AVENTE AD OGGETTO: separazione personale.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da note congiunte del 31/3/2025, alle quali si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 22/11/2023 La , premesso di avere contratto Parte_1
matrimonio civile con , a Palermo il 18/6/2020, e che da tale unione è Controparte_1
nata la figlia (nata a [...] il [...]), ha dedotto che l'unione coniugale Persona_1
1 si è irrimediabilmente compromessa, e, pertanto, ha chiesto la pronuncia della separazione personale dal coniuge alle condizioni indicate in ricorso.
, costituitosi, ha chiesto la pronuncia della separazione personale dal Controparte_1
coniuge alle condizioni di cui alla memoria di costituzione.
All'udienza del 12/2/2024, le parti sono comparse personalmente innanzi al Giudice delegato, che, esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione, ha dettato i provvedimenti provvisori con ordinanza del 12/3/2024.
In particolare, il Giudice delegato ha: disposto l'affidamento condiviso della minore, con collocamento prevalente presso la madre, assegnato a quest'ultima la casa coniugale e regolamentato il diritto di visita paterno;
posto a carico del resistente l'obbligo di corrispondere alla ricorrente la somma mensile di € 900,00 a titolo di contributo al mantenimento ordinario della figlia, oltre al 50% delle spese extra assegno;
conferito incarico ai Servizi Sociali ed al Consultorio di Monreale.
Proseguito il giudizio, scaduto il termine del 3/4/2025, fissato ai sensi dell'art. 127 ter
c.p.c., le parti hanno rappresentato di essersi riconciliate ed hanno pertanto chiesto al
Tribunale emettere una pronuncia di cessazione della materia del contendere.
Nelle more, sono pervenute le relazioni positive del Consultorio familiare di Monreale
e dei Servizi Sociali.
2. Sulla base di tutti i suesposti elementi, preso atto dell'intervenuta riconciliazione dei coniugi, deve essere emessa declaratoria di cessazione della materia del contendere.
3. Avuto riguardo all'esito della controversia, le spese di lite devono essere interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, uditi i procuratori delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunziando:
• dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla domanda di separazione personale introdotta da , con ricorso depositato il 22 novembre 2023, per Parte_1
intervenuta riconciliazione dei coniugi;
• compensa interamente le spese di lite tra le parti.
2 Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale, il 3 aprile 2025.
Il Presidente
Il Giudice rel. ed est. Francesco Micela
Gabriella Giammona
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
PRIMA SEZIONE CIVILE composto dai sigg.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Monica Montante Giudice dei quali il secondo relatore ed estensore, riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 14371/2023 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
nata a [...] il [...] (c.f.: , Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata presso l'avv. Angelina La Monica, rappresentante e difensore;
ricorrente
E
, nato a [...] l'[...] (c.f.: , Controparte_1 C.F._2
elettivamente domiciliato presso gli avv.ti Odilia Daniele e Anna Realmuto, rappresentanti e difensori;
resistente
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
AVENTE AD OGGETTO: separazione personale.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da note congiunte del 31/3/2025, alle quali si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 22/11/2023 La , premesso di avere contratto Parte_1
matrimonio civile con , a Palermo il 18/6/2020, e che da tale unione è Controparte_1
nata la figlia (nata a [...] il [...]), ha dedotto che l'unione coniugale Persona_1
1 si è irrimediabilmente compromessa, e, pertanto, ha chiesto la pronuncia della separazione personale dal coniuge alle condizioni indicate in ricorso.
, costituitosi, ha chiesto la pronuncia della separazione personale dal Controparte_1
coniuge alle condizioni di cui alla memoria di costituzione.
All'udienza del 12/2/2024, le parti sono comparse personalmente innanzi al Giudice delegato, che, esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione, ha dettato i provvedimenti provvisori con ordinanza del 12/3/2024.
In particolare, il Giudice delegato ha: disposto l'affidamento condiviso della minore, con collocamento prevalente presso la madre, assegnato a quest'ultima la casa coniugale e regolamentato il diritto di visita paterno;
posto a carico del resistente l'obbligo di corrispondere alla ricorrente la somma mensile di € 900,00 a titolo di contributo al mantenimento ordinario della figlia, oltre al 50% delle spese extra assegno;
conferito incarico ai Servizi Sociali ed al Consultorio di Monreale.
Proseguito il giudizio, scaduto il termine del 3/4/2025, fissato ai sensi dell'art. 127 ter
c.p.c., le parti hanno rappresentato di essersi riconciliate ed hanno pertanto chiesto al
Tribunale emettere una pronuncia di cessazione della materia del contendere.
Nelle more, sono pervenute le relazioni positive del Consultorio familiare di Monreale
e dei Servizi Sociali.
2. Sulla base di tutti i suesposti elementi, preso atto dell'intervenuta riconciliazione dei coniugi, deve essere emessa declaratoria di cessazione della materia del contendere.
3. Avuto riguardo all'esito della controversia, le spese di lite devono essere interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, uditi i procuratori delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunziando:
• dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla domanda di separazione personale introdotta da , con ricorso depositato il 22 novembre 2023, per Parte_1
intervenuta riconciliazione dei coniugi;
• compensa interamente le spese di lite tra le parti.
2 Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale, il 3 aprile 2025.
Il Presidente
Il Giudice rel. ed est. Francesco Micela
Gabriella Giammona
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.
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