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Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXII, sentenza 07/01/2026, n. 261 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 261 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 261/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 22, riunita in udienza il 23/06/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
AN MARIA ROSARIA, Giudice monocratico in data 23/06/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2051/2024 depositato il 04/02/2024
proposto da
Ricorrente_1 Snc - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Ricorrente_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Napoli Obiettivo Valore - P.IVA_2
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. .38136774 TARI 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 14125/2025 depositato il
12/08/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso trasmesso il 04.02.2024 con il mezzo telematico presso la Segreteria di questa CGT, la società TWIN di Ricorrente_1 snc -svolgente attività di officina di riparazione auto nell'immobile catastalmente individuato alla Sez. CHI, foglio 1, numero 204, sub 1, cat. D/8 di mq 276 - rappresentata e difesa come in atti, proponeva opposizione avverso l'avviso di accertamento esecutivo n. 381/36774 del 31 ottobre 2023, notificato in data 13.11.2023 relativo a TARI anno 2019, per un ammontare complessivo di euro 6.265, comprensivo di sanzioni ed interessi, deducendo che:
-il Comune di Napoli non gli ha riconosciuto la riduzione forfettaria del 60%, sull'area officina in virtù del contratto di smaltimento dei rifiuti speciali sottoscritto annualmente con la società Società_2 srl fin dall'anno 2008, in violazione di quanto previsto dall'art. 7 del Regolamento Tari del Comune di Napoli per l'anno 2019 e dalla tabella in esso contenuta, nonostante l'ente territoriale abbia ritenuto per l'anno 2020 di poter riconoscere la detassazione percentuale (60%) sull'area officina, pur in assenza della tempestiva comunicazione prevista dal citato art. 7.
Benchè ritualmente evocata, la OV non si costituiva in giudizio.
Il ricorrente depositava memorie illustrative, sostenendo che il mancato rispetto di un requisito di forma relativo all'obbligo dichiarativo di cui al citato art. 7 del regolamento comunale, consistente nel richiedere entro il 30 giugno 2020 la detassazione forfettaria non può condurre all'applicazione di un regime impositivo diverso da quello spettante sulla base della fattispecie sostanziale, così come riconosciuto dalla giurisprudenza comunitaria e dalla Corte di legittimità (cfr. Cass. sent. n. 12304 del 15.05.2017), per la quale sono illegittime le disposizioni di rango secondario (come appunto le delibere dei Comuni di approvazione di norme regolamentari) che impongono adempimenti in capo ai contribuenti, se l'Amministrazione è già in possesso di tutti i dati necessari per poter correttamente quantificare l'imposta. Evidenziava, inoltre, che l'obbligo dichiarativo scadeva in pieno periodo emergenziale nel quale opera la sospensione dei termini processuali e di accertamento.
All'odierna udienza, esaminati gli atti e i documenti depositati, la causa veniva assunta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va premesso che la Corte di legittimità ha ribadito che la TARI si compone di una quota fissa e una variabile.
La quota fissa è legata al possesso di locali idonei a produrre rifiuti e serve a coprire i costi indivisibili del servizio. La quota variabile, invece, è commisurata alla quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico.
L'azienda che dimostra di produrre, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali su una determinata area e di provvedere al loro smaltimento tramite ditte terze autorizzate in conformità alla legge, ha diritto all'esclusione dal pagamento della sola quota variabile della tassa per quella superficie. L'onere della prova a carico del contribuente consiste nel dimostrare la natura speciale dei rifiuti e il loro corretto smaltimento autonomo, non nel provare un'assenza totale di qualsiasi altro tipo di rifiuto.
In particolare, la Suprema Corte (cfr. Cass. civile Sent. Sez. 5 Num. 25668 Anno 2024) ha chiarito che per le superfici dove si producono in via prevalente e continuativa rifiuti speciali, come gli imballaggi terziari non assimilabili agli urbani, l'azienda ha diritto all'esclusione dalla componente variabile della tassa, a condizione di provare l'avvio a recupero o smaltimento autonomo. Quanto all'onere dichiarativo che fa capo al contribuente, sulla base del regolamento della Città metropolitana di Napoli (art. 10) lo stesso è correttamente adempiuto mediante la sola presentazione della dichiarazione iniziale, salvo che vi siano variazioni essenziali, nel qual caso è necessario ripetere la comunicazione.
E' noto, del resto, che la dichiarazione Tari ha valenza ultrattiva, ossia deve essere presentata solo in caso di variazioni incidenti sulla determinazione del tributo;
tuttavia, l'onere probatorio gravante sul contribuente richiede non solo la delimitazione delle superfici in cui si producono rifiuti speciali, ma anche l'avvenuto smaltimento a cura del produttore. Circostanza questa che - considerata l'autonomia dei periodi di imposta
- necessiterebbe di una prova annuale che può essere fornita anche attraverso adempimenti semplificati quali la presentazione annuale di dichiarazioni sostitutive.
Nel caso di specie, il ricorrente ha fornito prova documentale del contratto di smaltimento dei rifiuti speciali dell'area officina sottoscritto annualmente con la società Società_2.
Ha poi prodotto documentazione dalla quale si evince che per l'annualità successiva (2020) il Comune di
Napoli gli ha riconosciuto la detassazione per la produzione di rifiuti speciali per l'area officina di mq 276, nonostante l'omessa presentazione di una dichiarazione specifica e che tale riconoscimento è stato reiterato per l'anno 2023.
In assenza di controdeduzioni della OV e di chiamata in causa dell'ente territoriale, quanto sopra è sufficiente all'accoglimento del ricorso.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso. Condanna parte resistente al pagamento delle spese che liquida in euro 300,00 oltre accessori se dovuti e rimborso CUT
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 22, riunita in udienza il 23/06/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
AN MARIA ROSARIA, Giudice monocratico in data 23/06/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2051/2024 depositato il 04/02/2024
proposto da
Ricorrente_1 Snc - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Ricorrente_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Napoli Obiettivo Valore - P.IVA_2
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. .38136774 TARI 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 14125/2025 depositato il
12/08/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso trasmesso il 04.02.2024 con il mezzo telematico presso la Segreteria di questa CGT, la società TWIN di Ricorrente_1 snc -svolgente attività di officina di riparazione auto nell'immobile catastalmente individuato alla Sez. CHI, foglio 1, numero 204, sub 1, cat. D/8 di mq 276 - rappresentata e difesa come in atti, proponeva opposizione avverso l'avviso di accertamento esecutivo n. 381/36774 del 31 ottobre 2023, notificato in data 13.11.2023 relativo a TARI anno 2019, per un ammontare complessivo di euro 6.265, comprensivo di sanzioni ed interessi, deducendo che:
-il Comune di Napoli non gli ha riconosciuto la riduzione forfettaria del 60%, sull'area officina in virtù del contratto di smaltimento dei rifiuti speciali sottoscritto annualmente con la società Società_2 srl fin dall'anno 2008, in violazione di quanto previsto dall'art. 7 del Regolamento Tari del Comune di Napoli per l'anno 2019 e dalla tabella in esso contenuta, nonostante l'ente territoriale abbia ritenuto per l'anno 2020 di poter riconoscere la detassazione percentuale (60%) sull'area officina, pur in assenza della tempestiva comunicazione prevista dal citato art. 7.
Benchè ritualmente evocata, la OV non si costituiva in giudizio.
Il ricorrente depositava memorie illustrative, sostenendo che il mancato rispetto di un requisito di forma relativo all'obbligo dichiarativo di cui al citato art. 7 del regolamento comunale, consistente nel richiedere entro il 30 giugno 2020 la detassazione forfettaria non può condurre all'applicazione di un regime impositivo diverso da quello spettante sulla base della fattispecie sostanziale, così come riconosciuto dalla giurisprudenza comunitaria e dalla Corte di legittimità (cfr. Cass. sent. n. 12304 del 15.05.2017), per la quale sono illegittime le disposizioni di rango secondario (come appunto le delibere dei Comuni di approvazione di norme regolamentari) che impongono adempimenti in capo ai contribuenti, se l'Amministrazione è già in possesso di tutti i dati necessari per poter correttamente quantificare l'imposta. Evidenziava, inoltre, che l'obbligo dichiarativo scadeva in pieno periodo emergenziale nel quale opera la sospensione dei termini processuali e di accertamento.
All'odierna udienza, esaminati gli atti e i documenti depositati, la causa veniva assunta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va premesso che la Corte di legittimità ha ribadito che la TARI si compone di una quota fissa e una variabile.
La quota fissa è legata al possesso di locali idonei a produrre rifiuti e serve a coprire i costi indivisibili del servizio. La quota variabile, invece, è commisurata alla quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico.
L'azienda che dimostra di produrre, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali su una determinata area e di provvedere al loro smaltimento tramite ditte terze autorizzate in conformità alla legge, ha diritto all'esclusione dal pagamento della sola quota variabile della tassa per quella superficie. L'onere della prova a carico del contribuente consiste nel dimostrare la natura speciale dei rifiuti e il loro corretto smaltimento autonomo, non nel provare un'assenza totale di qualsiasi altro tipo di rifiuto.
In particolare, la Suprema Corte (cfr. Cass. civile Sent. Sez. 5 Num. 25668 Anno 2024) ha chiarito che per le superfici dove si producono in via prevalente e continuativa rifiuti speciali, come gli imballaggi terziari non assimilabili agli urbani, l'azienda ha diritto all'esclusione dalla componente variabile della tassa, a condizione di provare l'avvio a recupero o smaltimento autonomo. Quanto all'onere dichiarativo che fa capo al contribuente, sulla base del regolamento della Città metropolitana di Napoli (art. 10) lo stesso è correttamente adempiuto mediante la sola presentazione della dichiarazione iniziale, salvo che vi siano variazioni essenziali, nel qual caso è necessario ripetere la comunicazione.
E' noto, del resto, che la dichiarazione Tari ha valenza ultrattiva, ossia deve essere presentata solo in caso di variazioni incidenti sulla determinazione del tributo;
tuttavia, l'onere probatorio gravante sul contribuente richiede non solo la delimitazione delle superfici in cui si producono rifiuti speciali, ma anche l'avvenuto smaltimento a cura del produttore. Circostanza questa che - considerata l'autonomia dei periodi di imposta
- necessiterebbe di una prova annuale che può essere fornita anche attraverso adempimenti semplificati quali la presentazione annuale di dichiarazioni sostitutive.
Nel caso di specie, il ricorrente ha fornito prova documentale del contratto di smaltimento dei rifiuti speciali dell'area officina sottoscritto annualmente con la società Società_2.
Ha poi prodotto documentazione dalla quale si evince che per l'annualità successiva (2020) il Comune di
Napoli gli ha riconosciuto la detassazione per la produzione di rifiuti speciali per l'area officina di mq 276, nonostante l'omessa presentazione di una dichiarazione specifica e che tale riconoscimento è stato reiterato per l'anno 2023.
In assenza di controdeduzioni della OV e di chiamata in causa dell'ente territoriale, quanto sopra è sufficiente all'accoglimento del ricorso.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso. Condanna parte resistente al pagamento delle spese che liquida in euro 300,00 oltre accessori se dovuti e rimborso CUT